Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Imperia, sez. I, sentenza 02/02/2026, n. 25
CGT1
Sentenza 2 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Nullità dell'atto per errata notifica

    L'atto è stato firmato con firma a stampa, non digitale, e pertanto è un atto analogico. La notifica è avvenuta secondo le norme del codice di procedura civile e non necessitava di attestazione di conformità.

  • Rigettato
    TARI non dovuta per inidoneità dell'immobile a produrre rifiuti

    La ricorrente non ha presentato alcuna dichiarazione di esenzione per le annualità oggetto di accertamento, che è un presupposto essenziale per beneficiare dell'esenzione. Inoltre, parte dell'area era utilizzata come autorimessa/posti auto e non può considerarsi improduttiva di rifiuti. La perizia prodotta si riferisce allo stato attuale e non alle annualità oggetto di accertamento.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Imperia, sez. I, sentenza 02/02/2026, n. 25
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Imperia
    Numero : 25
    Data del deposito : 2 febbraio 2026

    Testo completo