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Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Imperia, sez. I, sentenza 02/02/2026, n. 25 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Imperia |
| Numero : | 25 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 25/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di IMPERIA Sezione 1, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
BRACCO EDUARDO, Presidente e Relatore
UR PA, UD
BOERI MAURIZIO, UD
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 88/2024 depositato il 18/03/2024
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Imperia - Viale Matteotti 18100 Imperia IM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 833/23 TARI 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 833/23 TARI 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 833/23 TARI 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 833/23 TARI 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 833/23 TARI 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 833/23 TARI 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 6/2026 depositato il 20/01/2026 Richieste delle parti:
La società Ricorrente_1 s.r.l. chiede l'annullamento dell'avviso di accertamento impugnato, in subordine la rideterminazione dell'imposta.
Il Comune di Imperia chiede il rigetto del ricorso, con vittoria delle spese processuali.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso a questa Corte di Giustizia Tributaria, datato 19.2.2024, la società Ricorrente_1 s.r.l. propose opposizione avverso l'avviso di accertamento n. 833/2023, emesso dal Comune di Imperia e riguardante la Tassa Rifiuti (TARI) per gli anni di imposta 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021, chiedendone l'annullamento, in subordine la rideterminazione dell'imposta.
Il Comune di Imperia presentò controdeduzioni scritte, rilevando la correttezza e la legittimità del suo operato, chiedendo conseguentemente il rigetto del ricorso, con vittoria delle spese processuali.
Così instauratosi il contraddittorio, precisato che le parti hanno prodotto memorie illustrative e che all'udienza del 27.1.2025 è stata rigettata l'istanza di sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato, osserva la Corte di Giustizia quanto segue.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La società ricorrente, col primo motivo del ricorso, eccepisce la nullità dell'atto impugnato perché - firmato digitalmente, ma notificato a mezzo del servizio postale, anziché tramite la pec - sarebbe “privo dell'attestazione di conformità all'originale”.
Il rilievo è destituito di fondamento, atteso che l'avviso di accertamento in questione venne firmato dal funzionario responsabile, con firma a stampa e non con firma digitale, precisandosi che, in materia di tributi regionali e locali, qualora l'atto di liquidazione o di accertamento sia prodotto mediante sistemi informativi automatizzati, la relativa sottoscrizione può essere legittimamente sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile.
Si tratta, quindi, di un atto analogico e non già nativo digitale, che fu ritualmente notificato ex artt.137 e seg.
c.p.c. e che non necessitava di attestazione di conformità.
Col secondo motivo di ricorso la società Ricorrente_1 s.r.l. sostiene che la TARI non sia dovuta per l'inidoneità del complesso immobiliare a produrre rifiuti.
I beni oggetto di accertamento sono strutture ubicate nel centro commerciale di Luogo_1, acquistati il 30.12.1983 e per una serie di vicende burocratiche/amministrative, soltanto il 21.11.2013 poté presentare istanza di permesso di costruire, cui seguirono vari ostacoli.
Riferisce la Ricorrente_1 s.r.l. che “l'immobile non è stato utilizzato ed allo stato attuale è totalmente in disuso, inagibile ed inutilizzato, nonché privo di utenze”.
L'imposta, pertanto, non sarebbe dovuta perché l'art. 8 del regolamento TARI del Comune di Imperia non prevede la debenza del tributo nei casi di inidoneità dell'immobile a produrre rifiuti.
A sostegno della propria tesi la società ricorrente ha prodotto una perizia del geom. Nominativo_1, datata 30.5.2025, corredata da fotografie e documenti, da cui risultano “le pessime condizioni protrattesi negli anni del compendio immobiliare”, che si troverebbe in “condizioni di fatiscenza”, perché pericolante, inaccessibile, privo di utenze, non sussistendo quindi “le condizioni di salubrità, igiene, sicurezza e risparmio energetico”. Il tecnico ha precisato che la società ricorrente ha “utilizzato parte dell'area del piano terreno ad uso autorimessa/posti auto per una superficie di gran lunga inferiore al 50% dell'intero complesso e che i piani soprastanti il terra sono rimasti inagibili ed inutilizzabili”.
Ritiene la Corte che anche questo secondo motivo di impugnazione sia infondato.
La Ricorrente_1 s.r.l., nel richiamare il primo comma del regolamento TARI del Comune di Imperia, omette di considerare il secondo comma, per il quale “le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione”.
Premesso che le norme che stabiliscono esenzioni o agevolazioni in materia tributaria sono di stretta interpretazione ai sensi dell'art 14 preleggi (non essendovi spazio per ricorrere al criterio analogico o all'interpretazione estensiva della norma oltre i casi e le condizioni dalle stesse espressamente considerati), la dichiarazione finalizzata ad ottenere l'esenzione dalla TARI è volta a far conoscere all'ente impositore quali sarebbero i locali inidonei a produrre rifiuti, per i quali dunque sussisterebbero i requisiti dell'esenzione, così da consentire all'ente di avere contezza della produzione dei rifiuti sul territorio, di gestire il servizio di loro raccolta e di disporre, per il caso specifico, gli eventuali controlli.
Orbene, la società ricorrente non ha mai presentato, per le annualità oggetto di accertamento, alcuna richiesta di esenzione fondata sull'oggettiva inutilizzabilità dei locali, dichiarazione che costituisce il presupposto per l'ottenimento del beneficio.
Deduce la la Ricorrente_1 s.r.l. che il Comune di Imperia conosceva lo stato di inagibilità e di inutilizzabilità del compendio immobiliare, ma, in realtà, risulta dagli atti che l'ente venne informato soltanto con comunicazione inviatagli il 1°.10.2009 che, peraltro, era relativa agli anni 1998 e 1999, mentre qui si discute degli anni dal 2017 al 2021.
Peraltro, è pacifico (v. ricorso e perizia Nominativo_1) che il compendio immobiliare era utilizzato per almeno parte delle arree scoperte ad uso autorimessa/posti auto e non può sostenersi che dette aree sarebbero
“improduttive di rifiuti” (v. ricorso) perché dove passa l'uomo vi è potenzialità a produrli.
Va anche segnalato che l'accesso carrabile al complesso immobiliare era attivato tramite sbarra elettrica telecomandata.
Oltre all'assenza di dichiarazione preventiva al Comune per l'esenzione dalla tassa in relazione agli anni considerati, che non rappresentava una mera formalità ma una condizione essenziale, di per sé comportante il rigetto del ricorso, ritiene la Corte che la società ricorrente non abbia comunque fornito prove decisive dell'impossibilità del compendio immobiliare di produrre rifiuti, atteso che la perizia Nominativo_1 - datata 30.5.2025, prodotta successivamente al ricorso – riferisce dell'inagibilità dell'immobile “allo stato attuale”, non fornendo elementi inequivocabili in ordine alle annualità considerate.
La condanna al pagamento delle spese processuali consegue alla soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente Ricorrente_1 s.r.l. al pagamento delle spese processuali sostenute dal Comune di Imperia, che vengono liquidate in euro 800.
Imperia, 19 gennaio 2026. Il Presidente est. dott. Eduardo Bracco
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di IMPERIA Sezione 1, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
BRACCO EDUARDO, Presidente e Relatore
UR PA, UD
BOERI MAURIZIO, UD
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 88/2024 depositato il 18/03/2024
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Imperia - Viale Matteotti 18100 Imperia IM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 833/23 TARI 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 833/23 TARI 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 833/23 TARI 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 833/23 TARI 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 833/23 TARI 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 833/23 TARI 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 6/2026 depositato il 20/01/2026 Richieste delle parti:
La società Ricorrente_1 s.r.l. chiede l'annullamento dell'avviso di accertamento impugnato, in subordine la rideterminazione dell'imposta.
Il Comune di Imperia chiede il rigetto del ricorso, con vittoria delle spese processuali.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso a questa Corte di Giustizia Tributaria, datato 19.2.2024, la società Ricorrente_1 s.r.l. propose opposizione avverso l'avviso di accertamento n. 833/2023, emesso dal Comune di Imperia e riguardante la Tassa Rifiuti (TARI) per gli anni di imposta 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021, chiedendone l'annullamento, in subordine la rideterminazione dell'imposta.
Il Comune di Imperia presentò controdeduzioni scritte, rilevando la correttezza e la legittimità del suo operato, chiedendo conseguentemente il rigetto del ricorso, con vittoria delle spese processuali.
Così instauratosi il contraddittorio, precisato che le parti hanno prodotto memorie illustrative e che all'udienza del 27.1.2025 è stata rigettata l'istanza di sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato, osserva la Corte di Giustizia quanto segue.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La società ricorrente, col primo motivo del ricorso, eccepisce la nullità dell'atto impugnato perché - firmato digitalmente, ma notificato a mezzo del servizio postale, anziché tramite la pec - sarebbe “privo dell'attestazione di conformità all'originale”.
Il rilievo è destituito di fondamento, atteso che l'avviso di accertamento in questione venne firmato dal funzionario responsabile, con firma a stampa e non con firma digitale, precisandosi che, in materia di tributi regionali e locali, qualora l'atto di liquidazione o di accertamento sia prodotto mediante sistemi informativi automatizzati, la relativa sottoscrizione può essere legittimamente sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile.
Si tratta, quindi, di un atto analogico e non già nativo digitale, che fu ritualmente notificato ex artt.137 e seg.
c.p.c. e che non necessitava di attestazione di conformità.
Col secondo motivo di ricorso la società Ricorrente_1 s.r.l. sostiene che la TARI non sia dovuta per l'inidoneità del complesso immobiliare a produrre rifiuti.
I beni oggetto di accertamento sono strutture ubicate nel centro commerciale di Luogo_1, acquistati il 30.12.1983 e per una serie di vicende burocratiche/amministrative, soltanto il 21.11.2013 poté presentare istanza di permesso di costruire, cui seguirono vari ostacoli.
Riferisce la Ricorrente_1 s.r.l. che “l'immobile non è stato utilizzato ed allo stato attuale è totalmente in disuso, inagibile ed inutilizzato, nonché privo di utenze”.
L'imposta, pertanto, non sarebbe dovuta perché l'art. 8 del regolamento TARI del Comune di Imperia non prevede la debenza del tributo nei casi di inidoneità dell'immobile a produrre rifiuti.
A sostegno della propria tesi la società ricorrente ha prodotto una perizia del geom. Nominativo_1, datata 30.5.2025, corredata da fotografie e documenti, da cui risultano “le pessime condizioni protrattesi negli anni del compendio immobiliare”, che si troverebbe in “condizioni di fatiscenza”, perché pericolante, inaccessibile, privo di utenze, non sussistendo quindi “le condizioni di salubrità, igiene, sicurezza e risparmio energetico”. Il tecnico ha precisato che la società ricorrente ha “utilizzato parte dell'area del piano terreno ad uso autorimessa/posti auto per una superficie di gran lunga inferiore al 50% dell'intero complesso e che i piani soprastanti il terra sono rimasti inagibili ed inutilizzabili”.
Ritiene la Corte che anche questo secondo motivo di impugnazione sia infondato.
La Ricorrente_1 s.r.l., nel richiamare il primo comma del regolamento TARI del Comune di Imperia, omette di considerare il secondo comma, per il quale “le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione”.
Premesso che le norme che stabiliscono esenzioni o agevolazioni in materia tributaria sono di stretta interpretazione ai sensi dell'art 14 preleggi (non essendovi spazio per ricorrere al criterio analogico o all'interpretazione estensiva della norma oltre i casi e le condizioni dalle stesse espressamente considerati), la dichiarazione finalizzata ad ottenere l'esenzione dalla TARI è volta a far conoscere all'ente impositore quali sarebbero i locali inidonei a produrre rifiuti, per i quali dunque sussisterebbero i requisiti dell'esenzione, così da consentire all'ente di avere contezza della produzione dei rifiuti sul territorio, di gestire il servizio di loro raccolta e di disporre, per il caso specifico, gli eventuali controlli.
Orbene, la società ricorrente non ha mai presentato, per le annualità oggetto di accertamento, alcuna richiesta di esenzione fondata sull'oggettiva inutilizzabilità dei locali, dichiarazione che costituisce il presupposto per l'ottenimento del beneficio.
Deduce la la Ricorrente_1 s.r.l. che il Comune di Imperia conosceva lo stato di inagibilità e di inutilizzabilità del compendio immobiliare, ma, in realtà, risulta dagli atti che l'ente venne informato soltanto con comunicazione inviatagli il 1°.10.2009 che, peraltro, era relativa agli anni 1998 e 1999, mentre qui si discute degli anni dal 2017 al 2021.
Peraltro, è pacifico (v. ricorso e perizia Nominativo_1) che il compendio immobiliare era utilizzato per almeno parte delle arree scoperte ad uso autorimessa/posti auto e non può sostenersi che dette aree sarebbero
“improduttive di rifiuti” (v. ricorso) perché dove passa l'uomo vi è potenzialità a produrli.
Va anche segnalato che l'accesso carrabile al complesso immobiliare era attivato tramite sbarra elettrica telecomandata.
Oltre all'assenza di dichiarazione preventiva al Comune per l'esenzione dalla tassa in relazione agli anni considerati, che non rappresentava una mera formalità ma una condizione essenziale, di per sé comportante il rigetto del ricorso, ritiene la Corte che la società ricorrente non abbia comunque fornito prove decisive dell'impossibilità del compendio immobiliare di produrre rifiuti, atteso che la perizia Nominativo_1 - datata 30.5.2025, prodotta successivamente al ricorso – riferisce dell'inagibilità dell'immobile “allo stato attuale”, non fornendo elementi inequivocabili in ordine alle annualità considerate.
La condanna al pagamento delle spese processuali consegue alla soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente Ricorrente_1 s.r.l. al pagamento delle spese processuali sostenute dal Comune di Imperia, che vengono liquidate in euro 800.
Imperia, 19 gennaio 2026. Il Presidente est. dott. Eduardo Bracco