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Sentenza 11 febbraio 2026
Sentenza 11 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cagliari, sez. II, sentenza 11/02/2026, n. 87 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cagliari |
| Numero : | 87 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 87/2026
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CAGLIARI Sezione 2, riunita in udienza il 09/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
CABRAS DONATA, Presidente
CONTINI MICHELE, RE
SANNA GIAMPIERO, Giudice
in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 203/2025 depositato il 17/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 Spa - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Cagliari - Via Roma N. 145 09124 Cagliari CA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 19L_11387 IMU 2019 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 64/2026 depositato il 10/02/2026
Richieste delle parti:
Nell'interesse della società Ricorrente_1 s.p.a.” e del Comune di
Cagliari, resistente:
Voglia codesta Onorevole Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Cagliari
dichiarare l'estinzione del presente giudizio per cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese del giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato al Comune di Cagliari in data 25 febbraio 2025, la Ricorrente_1
s.p.a.”, ha impugnato l'avviso di accertamento n. 19L/11387 del 23 dicembre
2024.
Il Comune di Cagliari si è costituito in giudizio.
Il ricorso è stato assegnato a decisione sulle conclusioni sopra trascritte e trattato in pubblica udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel corso del presente giudizio, il Comune di Cagliari ha rappresentato di avere raggiunto un accordo conciliativo con la società ricorrente.
Tale atto, pertanto, costituisce una causa sopravvenuta di estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 46 D.L. vo 31 dicembre 1992 n. 546.
Con riguardo alle spese del giudizio, alla luce della volontà delle parti, sussistono giusti motivi per la loro compensazione.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il processo. Spese compensate.
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CAGLIARI Sezione 2, riunita in udienza il 09/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
CABRAS DONATA, Presidente
CONTINI MICHELE, RE
SANNA GIAMPIERO, Giudice
in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 203/2025 depositato il 17/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 Spa - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Cagliari - Via Roma N. 145 09124 Cagliari CA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 19L_11387 IMU 2019 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 64/2026 depositato il 10/02/2026
Richieste delle parti:
Nell'interesse della società Ricorrente_1 s.p.a.” e del Comune di
Cagliari, resistente:
Voglia codesta Onorevole Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Cagliari
dichiarare l'estinzione del presente giudizio per cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese del giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato al Comune di Cagliari in data 25 febbraio 2025, la Ricorrente_1
s.p.a.”, ha impugnato l'avviso di accertamento n. 19L/11387 del 23 dicembre
2024.
Il Comune di Cagliari si è costituito in giudizio.
Il ricorso è stato assegnato a decisione sulle conclusioni sopra trascritte e trattato in pubblica udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel corso del presente giudizio, il Comune di Cagliari ha rappresentato di avere raggiunto un accordo conciliativo con la società ricorrente.
Tale atto, pertanto, costituisce una causa sopravvenuta di estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 46 D.L. vo 31 dicembre 1992 n. 546.
Con riguardo alle spese del giudizio, alla luce della volontà delle parti, sussistono giusti motivi per la loro compensazione.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il processo. Spese compensate.