Sentenza 15 gennaio 2026
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Cass. pen., Sez. V, 15 gennaio 2026, sentenza n. 1701 LA MASSIMA «I verbali di verifica redatti dai tecnici dell'ente di distribuzi... Iscriviti per rimanere sempre aggiornato Email Ho letto l'informativa privacy e acconsento alla memorizzazione dei miei dati nel vostro archivio secondo quanto stabilito dal regolamento europeo per la protezione dei dati personali n. 679/2016, GDPR.
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Leggi di più… - 4. art. 220 disp. att. c.p.p.La Redazione · https://ilsistemadeldirittopenale.it/ · 16 febbraio 2026
Cass. pen., Sez. V, 15 gennaio 2026, sentenza n. 1701 LA MASSIMA «I verbali di verifica redatti dai tecnici dell'ente di distribuzi... Iscriviti per rimanere sempre aggiornato Email Ho letto l'informativa privacy e acconsento alla memorizzazione dei miei dati nel vostro archivio secondo quanto stabilito dal regolamento europeo per la protezione dei dati personali n. 679/2016, GDPR.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 15/01/2026, n. 1701 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1701 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2026 |
Testo completo
udita la relazione svolta dal Consigliere NO AS;
il Procuratore generale presso questa Corte, dr.ssa Fabiola Furnari, ha depositato requisitoria scritta, con cui ha chiesto il rigetto del ricorso. Ritenuto in fatto 1.La Corte di appello di Bari, in sede di rinvio a seguito di annullamento della Corte di cassazione della sentenza del Tribunale di Foggia che aveva dichiarato non doversi procedere nei confronti di BE CC NS per difetto di querela, lo ha dichiarato colpevole del delitto di cui agli artt. 624 e 625, n. 2 e 7, cod. pen., contestatogli perché in concorso con IA AL e con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso si impossessava di energia elettrica sottraendola alla rete'di .distribuzione Enel S.p.a. mediante allaccio abusivo alla morsettiera a monte del contatore, détermínandone il danneggiamento. Penale Sent. Sez. 5 Num. 1701 Anno 2026 Presidente: PISTORELLI LUCA Relatore: MASINI TIZIANO Data Udienza: 04/12/2025 2. Il ricorso nell'interesse di BE CC NS è affidato ad un unico motivo, che deduce violazione di legge processuale per inosservanza degli artt. 220 disp. att. cod. proc. pen. e 350 cod. proc. pen. poiché la condanna si sarebbe essenzialmente fondata sulle dichiarazioni autoaccusatorie del ricorrente, rese nel verbale di verifica da questi sottoscritto al momento dell'accertamento, momento in cui tuttavia sarebbero già emersi gli elementi indicativi di un possibile fatto di rilevanza penale, tanto che i tecnici dell'ENEL che hanno condotto l'accertamento erano coadiuvati da una squadra di Carabinieri. Tali dichiarazioni sarebbero dunque inutilizzabili ex art. 350, commi 6 e 7, cod. proc. pen., e non potrebbero confluire in altro modo nel processo stante il divieto di testimonianza sulle dichiarazioni dell'imputato di cui all'art. 62 cod. proc. pen. e l'impossibilità di ritenere il verbale come documento proveniente dall'imputato ex art. 237 cod. proc. pen.. Ai fini della c.d. "prova di resistenza", sarebbe da rilevare come oltre alle citate dichiarazioni non sussisterebbe alcun altro elemento a carico del ricorrente, e la sua posizione sarebbe dunque sostanzialmente equiparabile a quella di IA AL, mandata assolta. Sussidiariamente, nell'ipotesi in cui non dovesse essere ritenuto applicabile al caso di specie l'art 350 cod. proc. pen., tale condotta andrebbe ritenuta in violazione dei diritti tutelati dall'art. 8 CEDU, e in ogni caso in violazione dell'orientamento di legittimità sull'art. 220 disp. att. cod. proc. pen.. Considerato in diritto 1.11 ricorso è parzialmente fondato. 2.Prima di affrontare i profili di rilevanza penale della vicenda condotta all'attenzione del collegio, mette conto ribadire che riveste la qualifica di incaricato di pubblico di servizio il dipendente dell'Enel addetto al controllo e all'eventuale distacco del contatore, espletando un'attività non meramente materiale ma anche intellettiva di valutazione e di scelta strumentale all'esercizio del servizio pubblico di distribuzione dell'energia elettrica (Sez. 4, n. 7566 del 19/02/2020, Privitera, R. 278581). Anche la giurisprudenza tributaria di legittimità si è orientata nella stessa direzione ed ha affermato che in tema di sanzioni amministrative per prelievo irregolare di energia elettrica, l'attività di accertamento sull'allaccio abusivo compiuta dai dipendenti dell'Enel - incaricati dell'esazione dei pagamenti dovuti ad un ente rientrante tra gli organismi erogatori di un pubblico servizio disciplinato da norme di natura pubblica - rientrano tra quelle del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio, atteso che, ai fini dell'assunzione della relativa qualità, non ha rilievo la forma giuridica, pubblica o privata, dell'ente, ma unicamente la natura delle funzioni esercitate, ove disciplinate da norme di diritto pubblico o da atti autoritativi, ai sensi degli artt. 357 e 358 cod. pen.; pertanto tali attività attribuiscono pubblica fede all'accertamento compiuto e successivamente trasfuso nell'atto di contestazione (Sez. 5, n. 7075 del 12/03/2020, Rv. 657395). 2.1. Pertanto, i verbali redatti dagli operatori dell'Ente nell'ambito dei sopralluoghi eseguiti allo scopo di accertare l'anomalia dei consumi dei contatori dell'energia elettrica non costituiscono atti non ripetibili compiuti dalla polizia giudiziaria a cui si riferisce l'art. 431 comma 1 lett. b) cod. proc. pen., ma sono annoverabili nella categoria dei documenti "che rappresentano fatti, persone o cose", di cui all'art. 234 comma 1 cod. proc. pen.; più precisamente, si tratta di verbali di verifica che rientrano nella categoria degli atti redatti da pubblici ufficiali e dagli incaricati di pubblico servizio equiparati ai primi nella formazione di atti dotati di fede privilegiata, che dunque fanno «piena prova, fino a querela di falso, della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonché delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti» (art. 2700 cod. civ.). 2.2. In linea di principio, dunque, si deve affermare che i tecnici dell'Enel, deputati ai controlli dei consumi di energia elettrica ai sensi degli artt. 18 e 58 comma 5 del D. Lgs. n. 504 del 1995, non sono ufficiali o agenti di polizia giudiziaria, né sono dotati dei relativi poteri ai sensi dell'art. 57, comma 3 cod. proc. pen. (a differenza degli ispettori del lavoro a cui si riferisce la nota sentenza delle Sezioni Unite n. 45477 del 2001, Raineri, Rv. 220291, i quali sono tenuti, nel contesto delle attività ispettive di cui all'art. 220 disp. att. cod. proc. pen., ad osservare le disposizioni del codice di procedura penale per assicurare le fonti di prova "quando...ennergano indizi di reato") e le dichiarazioni contenute nel documento coincidono con "il fatto rappresentato" nel documento stesso, perché il fatto "è una dichiarazione di scienza proveniente dall'uomo", fermo restando l'obbligo per il giudice penale di "distinguere tra contenente e contenuto, ossia tra il documento e la dichiarazione in esso contenuta" (Sez. 3, n. 2784 del 20/12/2023, G., Rv. 285742); sicchè, «la circostanza che un atto sia formato con il concorso di person(a) che, successivamente, sia chiamata a rendere dichiarazioni nel processo (come imputati, testimoni o in altra veste) non esclude la natura di documento dell'atto medesimo e non produce effetti sulla sua utilizzabilità in giudizio, salvo l'obbligo per il giudice di verificarne l'attendibilità con particolare rigore, qualora i contenuti del documento possono essere stati falsati in vista delle possibili conseguenze» (così Sez. 3, n. 2784 del 20/12/2023, cit., che richiama sul punto Sez. 4, n. 28132 del 09/03/2001, Barese, Rv. 219805). 3. Orbene, la consultazione degli atti processuali — possibile in virtù della natura in rito della questione posta con il ricorso (cfr. Sez. U n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092) - ha consentito al Collegio di registrare che i verbali dei verificatori dell'Enel danno conto delle dichiarazioni rese dall'imputato NS BE, che - "invitato ad esporre eventuale osservazioni" - si è assunto la responsabilità delle manomissioni operate sui contatori dell'energia elettrica dei due appartamenti, l'uno della abitazione sua e della moglie, l'altro dei 3 genitori. La documentazione, come quella analoga, relativa all'altro alloggio, è stata acquisita al fascicolo del dibattimento su richiesta del pubblico ministero, che pure ha inteso sottolineare l'inutilizzabilità dei suoi contenuti dichiarativi (pag.9 trascrizioni del 26/10/2021). E può convenirsi nel caso di specie con la puntualizzazione, dal momento che, come precisato nella motivazione della sentenza impugnata, il sopralluogo è stato eseguito alla presenza dei Carabinieri, che sono ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, tenuti a rispettare la disciplina delle garanzie difensive una volta emersi indizi di un fatto apprezzabile come reato, ed è dato pacifico che il ricorrente abbia reso quelle dichiarazioni quando la sottrazione dell'energia elettrica era già stata appurata dai tecnici dell'Ente. Sotto quest'ultimo aspetto, in definitiva, colgono nel segno le censure difensive - sia pure, per quanto or ora si dirà, limitatamente alla fase dell'accertamento della manipolazione dei congegni del contatore di via Nigri, quello che serviva la casa dei genitori - poiché sarebbe stato obbligo della polizia giudiziaria, una volta emersi tali indizi, dare applicazione alle regole di garanzia di cui agli artt. 220 disp. att. cod. proc. pen. (se non addirittura dell'art. 348 cod. proc. pen.), 63, 349,161 e 350 cod. proc. pen., con la pedissequa insorgenza ed operatività dei limiti legali della prova tipici del contraddittorio dibattimentale. Le dichiarazioni trasfuse nel citato verbale, pertanto, potrebbero a tutto concedere essere assimilate alle dichiarazioni spontaneamente rese dall'indagato a norma dell'art. 350, comma 7 cod. proc. pen., inutilizzabili in dibattimento se non per le contestazioni di cui all'art. 503 comma 3 cod. proc. pen. 3.1.Così delineato il quadro fattuale e giuridico di diretto interesse, è appena il caso di osservare che non è pertinente il richiamo, operato dal ricorrente, della recente decisione della Corte EDU del 6 febbraio 2025, Italgomme Pneumatici c. Italia, che, da un lato, riguarda il contesto ben più invasivo degli accessi ai fini fiscali operati dalla Guardia di finanza nei locali delle imprese commerciali e negli studi professionali e, dall'altro, è superato dalla constatata necessità, nel caso de quo, dell' immediato rispetto delle norme stabilite dal codice di rito a presidio delle garanzie difensive. 4. Se, con riferimento all'unità immobiliare di via Nigri - abitata da AL IA e NS Pietro, intestatario dell'utenza Enel - non è possibile cogliere elementi dimostrativi della attribuibilità del fatto di reato all'imputato, diversi dalle sue ammissioni, come detto in toto non utilizzabili, a conclusioni differenti deve pervenirsi a riguardo del compendio probatorio illustrato nel provvedimento impugnato per l'appartamento di abitazione dell'imputato, sito in via Cadi. Non considera il ricorrente che la sottrazione illecita realizzata mediante l'abusivo allaccio alla rete di alimentazione integra il reato di furto ancorché detto allaccio non sia stato realizzato dall'agente, il quale si sia limitato unicamente a farne uso (Sez. 5 n. 24002/2014), dal momento che ciò che rileva, ai fini della integrazione del reato ascritto è l'effettivo utilizzo della energia, che integra in sé la sottrazione (Sez. 5 n. 19119 del 16/03/2004 Rv. 227749). L'illecita fruizione altro non rappresenta che l'impossessamento della "res", attuato attraverso l'uso di mezzi necessari per superare la contraria volontà dell'ente erogatore (Sez. 5, n. 1353 4 Ae ldente del 23/03/1999 Rv. 213121) e in tema di adeguatezza della motivazione, non è censurabile, in sede di legittimità, la sentenza del giudice di appello che fondi il giudizio di colpevolezza sul principio del "cui prodest", qualora esso sia supportato da altri elementi di fatto di sicuro valore indiziante (sez.3, n. 15755 del 22/01/2020, Ventura, Rv. 279271; sez. 5, n. 12329 del 04/03/1988 - dep. 13/12/1988, D'Oronzo, Rv. 179918; da ultimo, sez. 3, sentenza n. 9225 del 16.01.2015, dep. 3.03.2015, Papinutto + 1, non massimata). Nel caso in esame, l'effettiva riconducibilità al prevenuto dell'utilizzo abusivo all'interno dell'appartamento da lui abitato risulta esaurientemente dimostrata, tenuto conto che, a prescindere dall'intestazione del contratto alla di lui moglie convivente, l'erogazione, di cui egli beneficiava, è stata accertata come attuale;
il ricorrente è stato l'interlocutore esclusivo degli operatori del controllo e ha sottoscritto il verbale di verifica. La generica confutazione della tenuta logica della sentenza propone nella sostanza una diversa ricostruzione del fatto e delle fonti di prova, non consentita nel giudizio di legittimità. 5. La sentenza deve essere dunque annullata in parte qua - ovvero limitatamente all'affermazione di responsabilità dell'imputato per il delitto di cui agli artt. 624,625 nn. 2 e 7 cod. pen. relativamente all'unità abitativa di San Severo, via Nigri n.
5 - con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte d'appello di Bari.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente al furto commesso presso l'abitazione di via Nigri n. 5 con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Bari. Rigetta il ricorso nel resto. Così deciso in Roma, 04/12/2025 Il consigliere estensore NO AS