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Sentenza 22 agosto 2025
Sentenza 22 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Piacenza, sentenza 22/08/2025, n. 383 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Piacenza |
| Numero : | 383 |
| Data del deposito : | 22 agosto 2025 |
Testo completo
Oggetto: modifica delle condizioni di divorzio
Tribunale Ordinario di Piacenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
*.*.*
Il Tribunale Civile di Piacenza, Sezione Unica, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg. Magistrati:
Dott.ssa Marisella Gatti Presidente Rel. Est.
Dott.ssa Ventriglia Laura Giudice
Dott.ssa Maria Lucia Dellapina G.O.P. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento promosso con ricorso per la modifica delle condizioni di divorzio da
(C.F. ), nato il [...] a [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Alessandro Marescotti, elettivamente domiciliato presso il relativo studio sito in Roma, Viale Pasteur, n. 49, come da procura alle liti in calce al ricorso su foglio separato
- RICORRENTE -
contro
, (C.F. ), nata il [...] a [...], CP_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall'Avv. Luisa Iuzzolini, elettivamente domiciliata presso il relativo studio sito in Piacenza, Viale Dante Alighieri, n. 130, giusta delega in calce alla comparsa di costituzione su foglio separato
- RESISTENTE - con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica Dott.ssa Grazia
Pradella.
- INTERVENUTO -
All'udienza del 19.6.2025 la causa veniva posta in decisione alle seguenti
CONCLUSIONI
PER IL RICORRENTE: precisate come in atti.
PER LA RESISTENTE: precisate come in atti.
PER IL P.M.:
“Voglia il Tribunale Ill.mo accogliere il ricorso”.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 18.2.2024 chiedeva la modifica Parte_1 delle condizioni di divorzio così come stabilite dalla sentenza di divorzio n. 567/2022 pronunciata dal Tribunale di Piacenza in data 23.11.2022 e pubblicata il 28.11.2022, deducendo:
che con la predetta sentenza di divorzio era stato confermato, tra l'altro,
l'affidamento della figlia minore al Servizio Sociale di Piacenza, con residenza Per_1 abituale presso la madre, demandando ai Servizi Sociali di favorire la frequentazione della minore con il padre secondo il calendario già previsto e ponendo a carico del padre il versamento di un contributo a titolo di mantenimento della figlia pari ad Euro 700,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie occorrenti per la stessa;
che, sebbene entrambi i genitori per il tramite del Servizio avessero aderito al percorso di sostegno alla genitorialità, attivandosi per garantire anche un sostegno psicologico alla minore, quest'ultima si era progressivamente allontanata dal padre, richiedendo dapprima la presenza della madre durante gli incontri con il padre e successivamente rifiutando qualsivoglia contatto con lui, sia durante gli incontri in presenza sia telefonici;
che la minore aveva iniziato un nuovo percorso presso lo Spazio Neutro al fine di superare tali criticità, tuttavia tale percorso era stato interrotto per volontà della stessa minore, la quale ribadiva di non voler avere alcun rapporto con il padre;
che dal tempo della sentenza di divorzio le condizioni personali e familiari di esso ricorrente erano profondamente mutate;
che in particolare la sua attuale compagna, riconosciuta invalida con riduzione permanente della capacità lavorativa, dopo esser stata ricoverata a lungo per una gravidanza gemellare a rischio con minacce d'aborto, aveva partorito due gemelli, purtroppo affetti da prematurità grave e dunque soggetti a monitoraggio continuo per i primi tre anni;
che, nonostante ciò, esso ricorrente aveva sempre tentato di collaborare con la signora nell'interesse della figlia minore, tentativi rimasti però vani, in quanto non CP_1 recepiti dalla madre, che, al contrario, con il passare del tempo aveva dimostrato sempre più insofferenza nei suoi confronti;
che, allo stato, la collocazione della minore presso la madre appariva la scelta più opportuna, dovendo però al contempo garantire alla minore un ambiente familiare sereno e disteso anche e soprattutto in ragione del delicato periodo di crescita che stava Per_1 attraversando;
che esso ricorrente non era titolare di alcun diritto reale né su beni immobili né su beni mobili registrati e lo stesso non era neppure titolare di quote sociali.
Sulla base di tali motivi, il ricorrente concludeva chiedendo la modifica delle condizioni di divorzio nei termini indicati nel ricorso;
in particolare, chiedeva di sentire disporre l'affidamento della minore in via condivisa ad entrambi i genitori, con Per_1 collocamento presso la madre e frequentazione libera del padre compatibilmente con gli impegni di entrambi;
infine, chiedeva di disporre un contributo a titolo di mantenimento della figlia pari a Euro 700,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Con memoria in data 24.4.2024 si costituiva in giudizio , contestando CP_1 la ricostruzione dei fatti operata in ricorso, in particolare rilevando:
che successivamente alla pronuncia della sentenza di divorzio il signor Pt_1 aveva tenuto un comportamento pregiudizievole nei confronti della figlia minore, tale da giustificare la richiesta di affidamento esclusivo;
che, infatti, il padre aveva iniziato progressivamente a disinteressarsi della figlia ia dal punto di vista affettivo sia economico, nonostante la madre avesse sempre Per_1 cercato di adottare un atteggiamento collaborativo con l'ex marito per il bene della figlia, di tal che, allo stato, il rapporto padre-figlia risultava fortemente deteriorato e, dopo molteplici delusioni patite dalla figlia a causa del comportamento incostante del padre, la minore rifiutava di incontrarlo;
che il Servizio sociale affidatario a partire dal mese di gennaio 2024 aveva financo organizzato gli incontri padre-figlia in spazio neutro, ma tali incontri protetti venivano immediatamente interrotti a causa del rifiuto manifestato dalla minore nel vedere il padre;
che a fronte della situazione di difficoltà economica di essa resistente – titolare di un contratto di lavoro a tempo determinato con retribuzione mensile pari ad Euro 250,00
e gravata da un canone di locazione di Euro 415,30 mensili, oltre spese condominiali pari a circa 3.000,00 Euro all'anno – il ricorrente godeva invece di un'ottima posizione lavorativa, percependo un reddito annuo di circa 76.000,00 Euro, oltre ai benefits aziendali, ciò che giustificava un aumento del contributo a titolo di mantenimento della minore.
La resistente chiedeva pertanto in via principale di affidare la figlia minore alla madre, quale genitore collocatario, nelle forme dell'affidamento c.d. super Per_1 esclusivo – ovvero, in subordine, in via condivisa ad entrambi i genitori – con diritto e dovere del padre di tenerla con sé secondo le modalità ritenute più opportune nell'esclusivo interesse della minore. Domandava altresì il versamento di un contributo a carico del signor a titolo di mantenimento della minore pari a Euro 1.200,00, oltre Pt_1 rivalutazione annuale secondo gli indici Istat, con decorrenza dalla data della domanda, oltre al 70% delle spese straordinarie occorrenti per la stessa.
All'udienza del 28.5.2024 davanti al Giudice delegato comparivano i Procuratori delle parti, nonché le parti personalmente. Venivano sentite le parti e, su concorde richiesta delle stesse, veniva disposto un rinvio d'udienza al fine di acquisire una relazione aggiornata da parte dei Servizi Sociali di Piacenza sull'attività svolta con riferimento alla minore e al relativo nucleo familiare nonché sui rapporti della minore con i Per_1 genitori.
Depositata la relazione da parte dei Servizi sociali territorialmente competenti, all'udienza del 16.9.2024 comparivano entrambe le parti, assistite dai rispettivi Difensori.
Dopo ampia discussione, i Procuratori delle parti davano atto di aver raggiunto, su invito del Giudice, un accordo provvisorio in ordine alla frequentazione padre-figlia, di tal che, in via temporanea ed urgente, veniva disposto in conformità al regolamento concordato dalle parti, ferme nel resto le condizioni di divorzio già disposte con sentenza n. 567/2022, demandando agli stessi Servizi Sociali di Piacenza affidatari della minore di proseguire nei percorsi in atto. Successivamente, con ordinanza in data 19.3.2025, resa a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 14.1.2025, venivano assegnati termini al Servizio Sociale per la trasmissione della relazione conclusiva e termini alle parti per il deposito della documentazione relativa alla rispettiva situazione economica-reddituale successiva a quella già depositata in atti.
Infine, all'udienza del 19.6.2025 le parti chiedevano di poter precisare le conclusioni e, ritenuta la causa matura per la decisione senza bisogno di assunzione di ulteriori mezzi di prova, venivano precisate le conclusioni da entrambe le parti e, all'esito della discussione orale, la causa veniva trattenuta in decisione, con riserva di riferire al
Collegio per la decisione.
Ciò posto, sussistono i presupposti per la modifica delle condizioni di divorzio stabilite nella sentenza n. 567/2022 pronunciata dal Tribunale di Piacenza in data
23.11.2022 e pubblicata il 28.11.2022.
Nella specie, quanto al regime di affidamento della minore (nata il Per_1
3.11.2012), i Servizi Sociali affidatari, dopo un lungo periodo di osservazione, di cui si dà atto nelle relazioni trasmesse al Tribunale anche nel corso del presente procedimento, nella relazione da ultimo trasmessa, nel giugno 2025, hanno ravvisato la sussistenza dei presupposti per disporre l'affidamento della minore in via esclusiva alla madre, in particolare evidenziando “… che permangono difficoltà tra i genitori nella condivisione di un progetto – comune – di crescita relativo a Seppur il padre sottolinei di Per_1 passare un mantenimento cospicuo, va sottolineato che lo stesso, non vivendo nella stessa casa e non trascorrendo tempo con la figlia, non ha oneri di mantenimento diretto che sono totalmente in capo alla mamma”, di tal che “Vista la distanza tra i genitori e la condizione immutata, potrebbe essere utile un affidamento esclusivo alla madre affinchè possa prendere le decisioni di maggior interesse e relative alla salute senza dover incorrere in lunghi scambi di mail poco proficui. Si riterrebbe inoltre opportuna una revoca dell'affidamento al Servizio che potrebbe comunque proseguire con il monitoraggio della situazione ed intervenire per il riavvicinamento padre/figlia se desiderato dalla stessa”.
A fronte di ciò, rileva peraltro evidenziare che la Difesa del ricorrente, pur concludendo come da ricorso nel quale chiedeva l'affidamento della minore in via condivisa ad entrambi i genitori, all'udienza del 19.6.2025 ha dichiarato di condividere le conclusioni contenute nella predetta relazione dei Servizi Sociali, ritenendole coerenti con quanto dedotto nel proprio atto introduttivo, dichiarando la disponibilità a recuperare il rapporto con la figlia quando se ne creeranno le condizioni.
Al riguardo, in linea generale, è noto che, pur a fronte della preferenza accordata dall'ordinamento al regime di affidamento condiviso dei figli minori, in ogni caso l'affidamento condiviso può essere derogato in presenza di circostanze, ormai tipizzate dalla giurisprudenza, quali gravi situazioni di rischio per il benessere o l'incolumità del minore (Cass. 22.9.2016, n. 18559) o situazioni di manifesto disinteresse o incapacità del genitore (Cass., 17.1.2017, n. 977), così da doversi ritenere che la regola dell'affidamento condiviso sia derogabile, tra l'altro, ove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore, come si verifica in presenza di carenze educative e relazionali, nonché di comportamenti sintomatici dell'inidoneità ad affrontare quelle maggiori responsabilità che l'affidamento condiviso comporta anche a carico del genitore con il quale il minore non coabiti stabilmente (Cass., sez. I, 17.12.2009, n. 26587), mentre l'affidamento esclusivo va disposto solo ove si accerti – in positivo – l'idoneità del genitore esclusivo affidatario ed – in negativo – l'inidoneità o la manifesta carenza dell'altro genitore (cfr., tra le tante, Cass., sez. I, 19.9.2023, n. 26796; Cass., 1°.8.2023,
n. 23333; Cass., 6.7.2022, n. 21425).
Nel caso in esame, dalle plurime relazioni trasmesse dal Servizio sociale affidatario emerge che la minore da tempo rifiuta ogni contatto con il padre, che, Per_1 nel corso del tempo, ha tenuto un atteggiamento spesso ostativo nelle scelte riguardanti la vita della minore e anziché cercare di garantire il rispetto del regolamento di frequentazione disposto con la sentenza di divorzio, ha richiesto al Servizio una riduzione degli incontri mensili con la figlia deducendo impedimenti familiari. Siffatte condotte appaiono aver ulteriormente compromesso il rapporto tra padre e figlia, che risulta essersi oramai definitivamente deteriorato dall'anno 2022 (cfr. relazione del Servizio sociale del
29.7.2024). Nello stesso senso rileva che, anche a fronte della proposta dell'equipe psico- sociale di svolgere gli incontri padre-figlia in presenza al fine di recuperare il rapporto, il padre ha ancora dichiarato di non poter partecipare a causa della sua nuova condizione familiare, risultando inoltre non collaborativo in merito alle scelte riguardanti la figlia ed assente su diversi importanti fronti di vita della stessa (cfr. relazione del Servizio Sociale del 20.12.2024).
Dalle risultanze processuali risulta dunque evidente che la distanza geografica tra padre e figlia unita alla scarsa comunicazione tra tutti i componenti del nucleo e ad una frequentazione sempre più discontinua padre/figlia hanno condotto la minore a Per_1 maturare un atteggiamento svalutante e di progressivo malessere nei confronti della figura paterna, in quanto oramai rassegnata rispetto alla situazione venutasi a creare, tanto che lo Servizio sociale affidatario, all'esito di un protratto periodo di osservazione e monitoraggio del nucleo familiare – in cui ha attuato, seppur senza esito positivo, ogni iniziativa volta a garantire una regolare frequentazione tra padre e figlia – ha concluso ravvisando le condizioni per l'affidamento della minore in via esclusiva alla madre, ritenuta adeguata al punto che il Servizio richiede che debba poter “… prendere le decisioni di maggior interesse e relative alla salute senza dover incorrere in lunghi scambi di mail poco proficui” (cfr. relazione del Servizio sociale del 18.6.2025).
Pertanto, alla luce delle considerazioni sopra esposte e preso atto delle gravi difficoltà intervenute nel rapporto della minore con il padre – al punto che la figlia da tempo si rifiuta di frequentare il padre, anche mediante incontri protetti – risultano configurarsi le condizioni per revocare l'affidamento della minore al Servizio Per_1
Sociale territorialmente competente e per prevedere l'affidamento di in via Per_1 esclusiva alla madre, nelle forme dell'affidamento c.d. super esclusivo, al fine di consentire alla stessa di prendere le decisioni di maggior interesse per la minore, con collocazione e residenza abituale presso la madre, la cui adeguatezza non appare in discussione, al punto che, come sopra evidenziato, lo stesso ricorrente all'udienza del
19.6.2025 ha condiviso le conclusioni contenute nella relazione dei Servizi Sociali da ultimo trasmessa.
Quanto al regolamento di frequentazione padre-figlia, rileva evidenziare che all'udienza del 16.9.2024 le parti avevano raggiunto un accordo al riguardo, prevedendo di ridurre la frequentazione ad un weekend al mese (il terzo del mese) da sabato all'uscita dalla scuola a domenica pomeriggio alle ore 15.30/16.00, in misura dunque più contenuta rispetto a quanto disposto con la sentenza di divorzio. A fronte di ciò, va considerato che risulta da tempo permanere la chiusura della figlia minore ad intrattenere rapporti con il padre, anche a fronte della difficoltà paterna a conquistare la fiducia della figlia, ciò che non consente altro che confermare il mandato ai Servizi sociali territorialmente competenti di attuare o proseguire gli interventi diretti a creare le condizioni per il recupero del rapporto padre-figlia, a seguito dell'esito positivo dei percorsi ritenuti utili di sostegno genitoriale delle parti e di sostegno psicologico della minore, nella prospettiva di una ripresa della frequentazione secondo tempi e modalità ritenuti dal Servizio non disturbanti per la minore. Va considerato inoltre che non si configurano i presupposti per procedere all'ascolto della minore direttamente ad opera del Giudice, in considerazione Per_1 delle risultanze agli atti, dalle quali emerge un lungo periodo di osservazione ed ascolto che ha riguardato la minore ed il relativo nucleo familiare ad opera del Servizio Sociale, così da doversi ritenere che, nel caso di specie, l'ascolto della minore ad opera del Giudice non sarebbe in alcun caso utile ai fini di regolamentare la sua migliore organizzazione di vita.
Quanto al regolamento economico, in considerazione del superiore obbligo dei genitori di contribuire al mantenimento dei figli minori in proporzione ai rispettivi redditi e capacità di lavoro professionale e casalingo, tenuto conto dei criteri di cui all'art. 337 ter, c. 4, c.c., deve essere valutata la situazione economica e personale di ciascuno dei genitori, risultando documentato che la resistente è da tempo priva di stabile occupazione lavorativa, lavorando come precaria presso il e del merito con Controparte_2 contratto a tempo determinato part-time e retribuzione di importo molto esiguo, pari a circa 250,00 Euro mensili, per un reddito annuo complessivo pari ad Euro 5.763,00 di cui
Euro 2.024,00 derivante da lavoro dipendente nell'anno 2023, dovendo al contempo sostenere le spese connesse al canone di locazione per l'immobile in cui abita unitamente alla figlia minore (doc. nn. 11, 12, 42, 43 fascicolo resistente), a fronte del fatto che il padre risulta occupato con contratto a tempo indeterminato, potendo dunque contare su una posizione lavorativa stabile con retribuzione mensile netta di poco superiore ad Euro
3.000,00 (cfr. cedolini allegati dal ricorrente in data 3.6.2025 e in data 5.5.2024) e reddito complessivo annuo di molto superiore rispetto a quello della resistente, pari a Euro
80.291,00 nell'anno 2024, come risulta dall'ultima dichiarazione dei redditi prodotta dal ricorrente. Nello stesso senso rileva altresì la considerazione che gli oneri di accudimento e cura della minore risultano gravare in via esclusiva sulla madre convivente, considerata la distanza dal luogo di vita del padre e la sostanziale assenza di rapporti della minore con il padre, con conseguenti maggiori oneri di mantenimento diretto rispetto a quelli tenuti in considerazione in sede di sentenza di divorzio (come peraltro evidenziato nella relazione da ultimo trasmessa dal Servizio Sociale del 18.6.2025 nella quale si legge che
“seppur il padre sottolinei di passare un mantenimento cospicuo, va sottolineato che lo stesso, non vivendo nella stessa città e non trascorrendo tempo con la figlia, non ha oneri di mantenimento diretto che sono totalmente in capo alla mamma”).
Alla luce di siffatte considerazioni si giustifica una rideterminazione del contributo a carico del padre per il mantenimento della figlia minore, rideterminazione che deve essere tuttavia contenuta rispetto all'assegno disposto in sede di divorzio – già di importo significativo – anche tenuto conto delle sopravvenute condizioni familiari del ricorrente, che è divenuto padre di altri due figli, nati dalla relazione con altra donna, affetti da grave invalidità (come documentato dallo stesso ricorrente mediante deposito documentale in data 11.9.2024), così dovendo ritenersi congrua una rideterminazione del contributo nella misura pari ad Euro 800,00 mensili, contributo da versarsi alla resistente entro il giorno dieci di ogni mese, a decorrere dalla pronuncia della sentenza, con rivalutazione annuale secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie occorrenti per la stessa, come individuate dalle Linee Guida del CNF.
Per quanto attiene all'Assegno Unico Universale per i figli a carico, giova osservare che esso consiste in un beneficio economico mensile attribuito ai nuclei familiari ed il cui principio regolatore generale – come chiarito dal messaggio INPS n.
1714 del 20.4.2022 – è che esso sia erogato in pari misura tra coloro che esercitano la responsabilità genitoriale ovvero hanno l'affidamento condiviso dei figli, salvi eventuali diversi accordi tra le parti. Ritiene il Collegio che nel caso di specie, tenuto conto dell'affidamento della minore in via esclusiva alla madre, sulla quale gravano tutti gli oneri di cura ed accudimento della figlia, si configuri il diritto della resistente a percepire per intero il suddetto assegno.
Con riguardo, infine alla liquidazione delle spese processuali, in considerazione dell'esito del giudizio e dei motivi della decisione – laddove è stata disposta la revoca dell'affidamento della minore ai Servizi Sociali con affidamento della stessa in via esclusiva alla madre, in un quadro di protratte condotte del padre non adeguate a mantenere né a recuperare un continuativo rapporto con la figlia minore, al fine di consentire la presenza della figura paterna nella vita della stessa – deve essere pronunciata la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, che si liquidano come da dispositivo, da versarsi in favore dell'Erario, essendo la resistente ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello Stato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Piacenza, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa, così decide:
-a modifica delle condizioni di divorzio di cui alla sentenza n. 567/2022 pronunciata dal Tribunale di Piacenza in data 23.11.2022 e depositata il 28.11.2022, 1. Revoca l'affidamento della minore al Servizio Sociale di Piacenza e Per_1 dispone l'affidamento della minore in via esclusiva alla madre, nelle forme dell'affidamento c.d. super esclusivo, affinchè la stessa possa prendere le decisioni di maggior interesse per la minore;
2. Conferma la residenza abituale della minore presso la madre in Piacenza;
3. Demanda ai Servizi Sociali territorialmente competenti di Piacenza di attuare o proseguire gli interventi diretti a creare le condizioni per il recupero del rapporto padre- figlia, a seguito dell'esito positivo dei percorsi ritenuti utili di sostegno genitoriale delle parti e di sostegno psicologico della minore, nella prospettiva di una ripresa della frequentazione secondo tempi e modalità ritenuti dal Servizio non disturbanti per la minore;
4. Demanda altresì ai Servizi sociali i compiti di vigilanza e monitoraggio del nucleo familiare della minore;
5. Pone a carico di l'obbligo di corrispondere la somma mensile Parte_1 pari a Euro 800,00 a titolo di contributo per il mantenimento della figlia minore Per_1 da corrispondere a in via anticipata entro il giorno 10 di ogni mese, a CP_1 decorrere dalla presente sentenza, assegno da rivalutarsi annualmente secondo gli indici
Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie occorrenti per la minore, individuate secondo le Linee Guida del C.N.F.;
6. Assegno Unico per la figlia minore da erogarsi interamente alla madre CP_1
;
[...]
- Condanna al pagamento delle spese processuali, che si liquidano Parte_1 in Euro 4.000,00 per compensi, oltre spese generali 15%, IVA e CPA come per legge, da versarsi in favore dell'Erario, essendo la resistente ammessa al patrocinio a spese dello
Stato.
Si comunichi ai Servizi Sociali di Piacenza per quanto di competenza.
Piacenza, 23 luglio 2025
La Presidente rel. est.
Dott.ssa Marisella Gatti