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Sentenza 8 gennaio 2026
Sentenza 8 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. V, sentenza 08/01/2026, n. 272 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 272 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 272/2026
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 5, riunita in udienza il 05/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
DI MARCO ANTONIO, Presidente
ESPOSITO LIANA, EL
CRISCUOLO MARIACONCETTA, Giudice
in data 05/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2896/2025 depositato il 17/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Municipia S.p.a. - 01973900838
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 20240002175480133023020 TARI 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 21980/2025 depositato il
12/12/2025
Richieste delle parti: Come da verbale ed atti di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato, Ricorrente_1 s.r.l., con sede legale in Casoria alla Indirizzo_1
, P.IVA P.IVA_1 , in persona dell'Amministratore p.t. sig. Nominativo_1 CF_1, nato a [...] il data, ricorreva
contro
Municipia S.p.A. per l'annullamento dell'atto di intimazione ad adempiere Prot. N. n 20240002175480133023020 del 18/11/2024, emesso da
Municipia S.p.A., concessionario del comune di Napoli, notificato in data 21.11.2024, per omesso / parziale versamento TARI, periodo d'imposta anno 2019, relativamente all'immobile sito in Napoli alla
Indirizzo_1 – Indirizzo_2. Botteghelle di Portici n. 260.
Parte ricorrente premetteva che in data 19.12.2023 era stato notificato alla società ricorrente, l'avviso di accertamento esecutivo tari - anno 2019 omesso / parziale versamento Prot. n° 787/100508 del 16/11/2023, contenente l'invito a pagare le somme in esso indicate comprensive di sanzioni, interessi, compenso per la riscossione ed altre spese, relativamente agli immobili siti in Napoli alla Indirizzo_1 . Avverso tale atto il ricorrente aveva proposto ricorso dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di Napoli tuttora pendente con il n. RG.13212/2024. Con il predetto ricorso si contestava, tra l'altro, la nullità dell'atto per mancanza dei requisiti della società di riscossione e in particolare, nullo perché emesso da soggetto non legittimato e/ o abilitato ad emetterlo e finanche sprovvisto dei requisiti necessari. Il processo, all'udienza del 03.12.2024 veniva rinviato a nuovo ruolo in attesa della pronuncia della Corte di Cassazione.
Tuttavia, in data 27.12.2024 Municipia S.p.A. notificava un nuovo avviso di accertamento esecutivo. Prot.
n° 175367/70718 del 06/12/2024 con il quale, in autotutela, provvedeva ad annullare l'avviso di accertamento
TARI Prot. n° 787/100508 del 16/11/2023.
MOTIVI DEL RICORSO:
- NULLITA' DELL'ATTO IMPUGNATO PER NULLITA' DELL'ATTO PRODROMICO per carenza di legittimazione attiva della società Società_1;
- NULLITA' DELL'ATTO PER ASSOLUTA MANCANZA DELL'ATTO PRODROMICO: l'avviso di accertamento è stato annullato in autotutela dallo stesso Concessionario che in data 21 novembre ha notificato l'atto di intimazione ad adempiere;
- NULLITA' DELL'ATTO per difetto di motivazione;
- VIOLAZIONE DELL'ART. 15 DPR 602/1973.
Si costituivano in giudizio la società Società_1 spa e Municipia spa le quali, in considerazione dell'annullamento del prodromico Atto di Accertamento TARI anno 2019 n. 787/100508, in quanto riemesso dalla Municipia, davano atto di aver annullato l'intimazione di pagamento impugnata.
La Corte, all'esito dell'udienza, esaminati gli atti e di documenti di causa, decide come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Sussistono i presupposti per dichiarare estinto il giudizio per cessata materia del contendere, stante l'intervenuto annullamento dell'atto impugnato.
Atteso il corretto e tempestivo comportamento processuale delle parti, sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite rispettivamente sostenute.
P.Q.M.
Dichiara cessata la materia del contendere e compensa le spese del giudizio.
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 5, riunita in udienza il 05/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
DI MARCO ANTONIO, Presidente
ESPOSITO LIANA, EL
CRISCUOLO MARIACONCETTA, Giudice
in data 05/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2896/2025 depositato il 17/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Municipia S.p.a. - 01973900838
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 20240002175480133023020 TARI 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 21980/2025 depositato il
12/12/2025
Richieste delle parti: Come da verbale ed atti di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato, Ricorrente_1 s.r.l., con sede legale in Casoria alla Indirizzo_1
, P.IVA P.IVA_1 , in persona dell'Amministratore p.t. sig. Nominativo_1 CF_1, nato a [...] il data, ricorreva
contro
Municipia S.p.A. per l'annullamento dell'atto di intimazione ad adempiere Prot. N. n 20240002175480133023020 del 18/11/2024, emesso da
Municipia S.p.A., concessionario del comune di Napoli, notificato in data 21.11.2024, per omesso / parziale versamento TARI, periodo d'imposta anno 2019, relativamente all'immobile sito in Napoli alla
Indirizzo_1 – Indirizzo_2. Botteghelle di Portici n. 260.
Parte ricorrente premetteva che in data 19.12.2023 era stato notificato alla società ricorrente, l'avviso di accertamento esecutivo tari - anno 2019 omesso / parziale versamento Prot. n° 787/100508 del 16/11/2023, contenente l'invito a pagare le somme in esso indicate comprensive di sanzioni, interessi, compenso per la riscossione ed altre spese, relativamente agli immobili siti in Napoli alla Indirizzo_1 . Avverso tale atto il ricorrente aveva proposto ricorso dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di Napoli tuttora pendente con il n. RG.13212/2024. Con il predetto ricorso si contestava, tra l'altro, la nullità dell'atto per mancanza dei requisiti della società di riscossione e in particolare, nullo perché emesso da soggetto non legittimato e/ o abilitato ad emetterlo e finanche sprovvisto dei requisiti necessari. Il processo, all'udienza del 03.12.2024 veniva rinviato a nuovo ruolo in attesa della pronuncia della Corte di Cassazione.
Tuttavia, in data 27.12.2024 Municipia S.p.A. notificava un nuovo avviso di accertamento esecutivo. Prot.
n° 175367/70718 del 06/12/2024 con il quale, in autotutela, provvedeva ad annullare l'avviso di accertamento
TARI Prot. n° 787/100508 del 16/11/2023.
MOTIVI DEL RICORSO:
- NULLITA' DELL'ATTO IMPUGNATO PER NULLITA' DELL'ATTO PRODROMICO per carenza di legittimazione attiva della società Società_1;
- NULLITA' DELL'ATTO PER ASSOLUTA MANCANZA DELL'ATTO PRODROMICO: l'avviso di accertamento è stato annullato in autotutela dallo stesso Concessionario che in data 21 novembre ha notificato l'atto di intimazione ad adempiere;
- NULLITA' DELL'ATTO per difetto di motivazione;
- VIOLAZIONE DELL'ART. 15 DPR 602/1973.
Si costituivano in giudizio la società Società_1 spa e Municipia spa le quali, in considerazione dell'annullamento del prodromico Atto di Accertamento TARI anno 2019 n. 787/100508, in quanto riemesso dalla Municipia, davano atto di aver annullato l'intimazione di pagamento impugnata.
La Corte, all'esito dell'udienza, esaminati gli atti e di documenti di causa, decide come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Sussistono i presupposti per dichiarare estinto il giudizio per cessata materia del contendere, stante l'intervenuto annullamento dell'atto impugnato.
Atteso il corretto e tempestivo comportamento processuale delle parti, sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite rispettivamente sostenute.
P.Q.M.
Dichiara cessata la materia del contendere e compensa le spese del giudizio.