CASS
Sentenza 5 settembre 2025
Sentenza 5 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 05/09/2025, n. 30338 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 30338 |
| Data del deposito : | 5 settembre 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: IN TO nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 24/02/2025 del TRIBUNALE DEL RIESAME di CATANIA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO CIRILLO;
udite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale GASPARE STURZO, che ha chiesto di rigettare il ricorso;
udite le conclusioni dell'avv. Valeria Rizzo, per il ricorrente, che ha chiesto di accogliere il ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 25 giugno 2024, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di AT aveva applicato a NG ON (già socio e amministratore della IA s.r.I., dipendente della AT AN s.r.l. e amministratore di fatto della ditta individuale TE.ET ) la misura della custodia cautelare in carcere in quanto gravemente indiziato dei delitti di bancarotta fraudolenta patrimoniale, autoriciclaggio e bancarotta impropria da operazioni dolose. Penale Sent. Sez. 5 Num. 30338 Anno 2025 Presidente: GUARDIANO ALFREDO Relatore: CIRILLO PIERANGELO Data Udienza: 30/05/2025 Secondo l'impostazione accusatoria, ritenuta fondata dal Giudice per le indagini preliminari, NG ON, unitamente a NG SI e a IN TO, già concorrenti nella bancarotta relativa al fallimento IA s.r.l. (per aver distratto il contratto di subappalto stipulato con la IE s.p.a., i rapporti commerciali intrattenuti con la Ceit AN s.r.l. e il complesso delle attività produttive, trasferendole di fatto senza alcun corrispettivo alla AT AN s.r.I.), sarebbero stati artefici - insieme ad AL IS (formale titolare della ditta individuale TEET di IS AL IU), a NT NO (socio unico e amministratore della A.F. AN s.r.l.) e ad alcuni dipendenti della IE s.p.a. (NI DO, LU CO e AL US) e della AT AN (LV AL e LV Speciale) - di condotte distrattive in danno della DO, dopo che questa era stata già dichiarata fallita, commettendo così il reato di bancarotta fraudolenta post-fallimentare, in relazione alla società IA. Le condotte, realizzate dopo l'intervenuto sequestro della AT AN e la dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto di cessione di ramo d'azienda stipulato dalla IA in favore della AT AN, avrebbero determinato la fraudolenta spoliazione della AT impianti (anch'essa successivamente dichiarata fallita) e, indirettamente, di quella della IA e sarebbero consistite nella «distrazione di fatto dei lavori concessi in subappalto dalla IE alla AT AN». Tale distrazione avrebbe contribuito alla causazione del dissesto della AT impianti, con conseguenti ripercussioni sulla IA. Il reato sarebbe aggravato dall'avere commesso il fatto al fine di agevolare il clan mafioso "-P" (capo A). Quanto all'autoriciclaggio, il reato avrebbe avuto a oggetto i proventi dei precedenti delitti di bancarotta relativi al fallimento della IA (contestati a NG SI, NG ON e IN TO nel procedimento penale n. 4390/19 RG), che sarebbero stati destinati a società formalmente intestate a prestanome o comunque a società prive di evidenti collegamenti con la AT AN, rendendo in tal modo complesso, se non impossibile, "il tracciamento" della provenienza e il recupero dei detti proventi (capo B). Quanto alla bancarotta impropria da operazioni dolose, essa sarebbe stata realizzata con riferimento al fallimento della AT AN, mediante la sistematica omissione del pagamento dei tributi (con debiti che già prima del sequestro ammontavano all'importo di euro 900.000), nonché con il suddetto sviamento dei lavori in subappalto concessi alla AT impianti dalla IE, avvenuto dopo il sequestro. Sempre in danno della AT AN e dei suoi creditori, gli indagati avrebbero anche occultato o dissipato alcune poste attive del patrimonio, per un importo pari a euro 73.000 (capo C). 2 2. Con ordinanza del 18 luglio 2024, il Tribunale di AT aveva dichiarato l'inammissibilità dell'istanza di riesame avanzata dall'indagato, prendendo atto della rinuncia dichiarata dal difensore in udienza. Con sentenza del 3 dicembre 2024, questa Corte aveva annullato con rinvio l'ordinanza del Tribunale, ritenendo fondato il motivo di ricorso con il quale la parte aveva rappresentato che la rinuncia al riesame era priva di effetti, essendo stata fatta da difensore privo di procura speciale. Con ordinanza del 24 febbraio 2025, il Tribunale di AT, in sede di rinvio, ha confermato la misura applicata dal Giudice per le indagini preliminari. Va posto in rilievo che la misura cautelare applicata a NG ON si accompagnava ad altre emesse nei confronti degli altri concorrenti nei reati, che subivano vicende parzialmente diverse. In particolare, per quel che riguarda la posizione del coindagato IN TO (cui viene fatto riferimento nell'ordinanza impugnata), questa Corte pronunciava sentenza di annullamento con rinvio, per motivi di merito. Tale precisazione appare necessaria, in quanto sia nell'ordinanza impugnata che nel ricorso presentato dallo NG viene fatto ampio riferimento a quanto affermato da questa Corte nelle sentenze di annullamento relative agli altri indagati e in particolare nella sentenza relativa alla posizione del IN. 3. Avverso l'ordinanza del 24 febbraio 2025, pronunciata in sede di rinvio dal Tribunale di AT, l'indagato ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del difensore di fiducia. 3.1. Con un primo motivo, deduce i vizi di motivazione e di erronea applicazione della legge penale, in relazione agli artt. 273 cod. proc. pen., 416- bis.1, cod. pen. e 216, 219 e 223 legge fall. Sostiene che il Tribunale avrebbe «errato nel fare propria ... la ricostruzione giuridica operata dalla pubblica accusa dopo la modifica del capo di imputazione A), ... necessitata ... dall'intervento della Suprema Corte, che aveva annullato con rinvio la precedente ordinanza relativa alle posizioni sovrapponibili (tra queste quella di IN TO)». Il ricorrente riporta alcuni passi della sentenza di annullamento, nei quali era stato evidenziato che: il reato di bancarotta patrimoniale distrattiva sanziona il vulnus reale che l'atto determina all'integrità del patrimonio destinato a garanzia dei creditori;
i giudici di merito, nel caso in esame, avevano ritenuto sussistente «uno sviamento degli interventi connessi ai contratti stipulati dalla AT AN a vantaggio di altre società e imprese (la ditta individuale TE.ET . e la A.F. impianti s.r.l.s.), comunque riconducibili ad ON e SI NG e TO IN»; tale sviamento non poteva ritenersi attività distrattiva, atteso 3 che l'assegnazione dei singoli lavori alle ditte subappaltatrici, per come emerge dalla stessa ordinanza applicativa, pur essendo rimessa a un criterio di ripartizione tendenzialmente costante, è frutto di una scelta discrezionale degli operatori dell'area commerciale e, quindi, nella prospettiva dell'impresa subappaltatrice, costituisce una mera aspettativa, «solo teoricamente ipotizzabile»; tanto dall'articolato capo d'imputazione, quanto dall'ordinanza impugnata non solo emergeva una profonda commistione tra le due procedure fallimentari (non comprendendosi, nelle singole fattispecie, a quale procedura la condotta si riferisse), ma si continuava a contestare e a ritenere una condotta distrattiva, «di fatto», avente per oggetto «lavori in subappalto concessi dalla IE alla AT AN" e, quindi, riferendo la distrazione a cespiti estranei al patrimonio della società, dando atto, così, di un'insanabile illogicità della motivazione». Il ricorrente pone in rilievo come la sentenza di annullamento avesse correttamente escluso la possibilità di ravvisare il reato di bancarotta distrattiva nella condotta di sviamento dei lavori in subappalto concessi dalla IE alla AT AN, non potendosi configurare una condotta distrattiva in relazione a una mera aspettativa. Ha, poi, evidenziato che, nella sentenza di annullamento, si era solo ipotizzato che la condotta di sviamento della clientela potesse integrare, oltre al reato di bancarotta impropria, in relazione al fallimento della AT AN (capo C dell'imputazione provvisoria), anche il reato di bancarotta distrattiva post- fallimentare, in relazione al fallimento IA (capo A dell'imputazione provvisoria). Ipotesi fondata «sulla circostanza che l'asserito sviamento delle commesse potesse avere determinato lo svuotamento del patrimonio societario della AT AN, considerato asset principale per i creditori della IA». Il ricorrente, tuttavia, sostiene che il Tribunale non avrebbe verificato l'effettiva configurabilità dell'ipotesi formulata dalla sentenza di annullamento, che, in concreto, sarebbe contraddetta dai dati documentali acquisiti, sulla base dei quali si dovrebbe escludere la possibilità che lo sviamento delle commesse avesse determinato, attraverso lo svuotamento del patrimonio societario della AT AN, il depauperamento della IA. Dai dati documentali acquisiti in atti, invero, risulterebbe dimostrato che: il patrimonio della IA non era costituito dal solo ramo di azienda ceduto alla AT AN;
la cessione del ramo d'azienda alla AT AN aveva a oggetto solo due delle qualificazioni TEcom di cui era in possesso l'azienda; la IA oltre a continuare a lavorare per la categoria che aveva ceduto, aveva continuato a lavorare anche per altre categorie;
le qualifiche avevano scadenza annuale ed erano in scadenza a dicembre 2013; pertanto sia la IA che la 4 AT Impainti erano obbligate a riqualificarsi presso la IE e la committente TEcom ogni anno. Da tali elementi, emergeva con evidenza che la cessione del ramo d'azienda non aveva comportato un depauperamento della DO, che aveva continuato a lavorare per la IE e per altre aziende, producendo fatturato negli anni a seguire. Tale assunto troverebbe conferma nella sentenza del 15 giugno 2023, pronunciata dal Tribunale di AT, Sezione specializzata in materia di impresa civile, all'esito del procedimento volto a determinare il danno subito da IA a seguito della cessione del ramo d'azienda. Da tale sentenza emergerebbe che: il contratto di cessione riguardava non l'intera azienda, quanto piuttosto un ben identificato ramo della stessa;
la quantificazione del danno, per come prospettata dal consulente della curatela, risultava erronea, atteso che era stato preso a riferimento il fatturato inerente all'intera attività aziendale e non quello riferito al solo ramo oggetto della cessione;
non potevano essere desunti con oggettivo rigore tecnico «i valori sottesi alla redditività conseguita dalla cessionaria», ascrivibili al solo ramo d'azienda dalla stessa acquistato. Il Tribunale del riesame non avrebbe tenuto conto di tali elementi e dunque non avrebbe concretamente verificato l'effettiva configurabilità dell'ipotesi formulata nella sentenza di annullamento. Il provvedimento impugnato, inoltre, sarebbe contraddittorio, atteso che il Tribunale, da un lato, ha escluso che possa ravvisarsi distrazione nello sviamento delle commesse e, dall'altro, ha ritenuto che detto sviamento avesse determinato una diminuzione del patrimonio della AT AN. Il ricorrente sostiene, inoltre, che il Tribunale non avrebbe affrontato in alcun modo il tema del dolo e in particolare della volontà dell'imputato di svuotare il patrimonio della IA in danno dei creditori della società. Il ricorrente infine sostiene che nessuna delle condotte contestate sarebbe stata tenuta dai presunti amministratori di fatto della TE.ET , ma, semmai, per come risulterebbe dalle intercettazioni delle conversazioni, dall'amministratore della A.F. AN. Il Tribunale del riesame avrebbe erroneamente ritenuto che la A.F. AN e la TE.ET , sebbene non riconducibili ad un unico centro di interessi, sarebbero accomunate da una gestione congiunta e solidale. Ciò avrebbe ritenuto solo sulla scorta delle conversazioni telefoniche intervenute tra NO NT, amministratore della A.F., e NG SI, amministratore di fatto della TE.ET, che avrebbero spesso parlato della distribuzione delle commesse di lavoro ricevute dalla IE. Il ricorrente contesta tale lettura delle intercettazioni, dalle quali invece risulterebbe che il solo NO avrebbe avuto 5 contatti diretti con i dipendenti della IE, ai quali sollecitava l'attribuzione di commesse alla sua ditta. 3.2. Con un secondo motivo, deduce i vizi di motivazione e di erronea applicazione della legge penale, in relazione agli artt. 273 cod. proc. pen., 416- bis.1 e 648-ter.1 cod. pen., contestando la configurabilità del reato di a utoriciclaggio. Rappresenta che, secondo la pubblica accusa, il reato presupposto sarebbe quello contestato nell'ambito del procedimento n. 4390/19 RG, relativo alla presunta distrazione realizzata mediante cessione del ramo d'azienda alla AT AN. Tanto premesso, il ricorrente sostiene che la cessione sarebbe stata realizzata senza mettere in atto alcuna dissimulazione. La «condotta di riciclaggio che ha ad oggetto l'asserito travaso del pacchetto di lavori prima facente capo alla AT AN», poi, non potrebbe «ricondursi alla fattispecie di bancarotta prefallimentare di cui al procedimento n. 4390/19 RG, attenendo, semmai, all'asserita bancarotta post fallimentare, di cui al capo A, di cui ... non» sussisterebbero «gli essenziali elementi costitutivi». Il ricorrente infine sostiene che non sarebbe stato chiarito il contributo causale fornito dal ricorrente alla realizzazione del reato in questione. 3.3. Con un terzo motivo, deduce i vizi di motivazione e di erronea applicazione della legge penale, in relazione agli artt. 273, 274 e 311 cod. proc. pen., 416-bis.1 cod. pen. e 326 e 329 d.lgs. n. 14 del 2019. Rappresenta che la bancarotta fraudolenta per operazioni dolose costituisce un reato proprio, che può esser commesso solo da soggetti che rivestano determinate qualifiche soggettive nell'ambito della società fallita. Tanto premesso, sostiene che il reato in questione non potrebbe essere attribuito all'indagato, atteso che le condotte contestate sarebbero state commesse tutte dopo il sequestro e la nomina dell'amministratore giudiziario, che aveva azzerato le precedenti cariche societarie. L'indagato, pertanto, non avrebbe potuto commettere il reato, atteso che non rivestiva alcuna carica nell'ambito della società ed era nell'impossibilità di compiere qualsiasi atto in nome e per conto della medesima. Alcuna operazione dolosa aggravante il dissesto della società, dunque, avrebbe potuto commettere. Sotto altro profilo, il ricorrente contesta la motivazione del provvedimento impugnato, sostenendo che il Tribunale, con riferimento al reato in questione, si sarebbe limitato a riportare le argomentazioni contenute nell'ordinanza applicativa della misura. Il ricorso alla motivazione per relationem, tuttavia, sarebbe consentito soltanto nei casi in cui la difesa, con la richiesta di riesame, non introduca elementi nuovi. Ebbene, nel caso in esame, la difesa aveva introdotto svariati documenti e un'ampia memoria difensiva, con i quali contestava la /44/ 6 emersa anche nell'ambito di altri procedimenti giudiziari. 7 ibr ricostruzione del curatore fallimentare in ordine alla situazione economica e patrimoniale della società e, in particolare, la ricostruzione della situazione debitoria anteriore al sequestro. I documenti e la memoria difensiva sarebbero stati completamente trascurati dal Tribunale, che si sarebbe limitato ad affermare che il reato sussisterebbe nonostante le somme distratte fossero state restituite. Il ricorrente, invece, sostiene che il reato sarebbe insussistente, proprio perché le somme sarebbero state restituite prima della dichiarazione del fallimento e perché le rilevanti perdite indicate nel capo imputazione sarebbero riferibili agli anni 2021/2023. 3.4. Con un quarto motivo, deduce i vizi di motivazione e di erronea applicazione della legge penale, in relazione agli artt. 192, 273 e 274 cod. proc. pen. e 416-bis.1 cod. pen. Contesta la sussistenza dell'aggravante dell'agevolazione mafiosa, non essendo stato dimostrato che il reato fosse stato commesso con l'obiettivo specifico di favorire l'attività dell'associazione mafiosa e che l'autore fosse consapevole dell'aiuto fornito al sodalizio criminale. Il Tribunale, in ogni caso, avrebbe completamente omesso di motivare sul punto. 3.5. Con un quinto motivo, deduce i vizi di motivazione e di inosservanza di norme processuali, in relazione agli artt. 192, 273 e 275 cod. proc. pen. e 16- quater legge n. 82 del 1991. Contesta l'utilizzabilità delle dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia IN LV, sostenendo che esse sarebbero tardive, non essendo state rese entro il termine di sei mesi dall'inizio della collaborazione, e sarebbero inattendibili, in ragione del profondo rancore che il IN nutrirebbe nei confronti dell'indagato. Con particolare riferimento al primo profilo, il ricorrente pone in rilievo il fatto che il collaboratore di giustizia aveva reso dichiarazioni sulla IA e sulla AT AN il 1° agosto 2018 e il 27 settembre 2018. Le successive dichiarazioni, rese il 12 novembre 2020 e il 30 marzo 2023, sarebbero dunque inutilizzabili, anche perché non potrebbero essere considerate delle mere integrazioni di quelle precedenti, essendo relative a nuovi episodi criminosi. Sotto altro profilo, il ricorrente sostiene che il Tribunale non avrebbe adeguatamente valutato l'attendibilità delle dichiarazioni rese dal collaboratore, che sarebbe minata dai motivi di astio che egli nutrirebbe nei confronti del proprio figlio (amministratore di fatto della TEET) e degli altri suoi familiari, "rei" di non avere "accettato" la relazione da lui intrapresa con MA UL. Lo stesso collaboratore avrebbe chiaramente manifestato i suoi propositi di vendetta nei confronti del figlio e degli altri familiari. La sua inattendibilità, d'altronde, sarebbe 3.6. Con un sesto motivo (erroneamente indicato come quinto), deduce il vizio di motivazione, in relazione agli artt. 125, 274 e 275 cod. proc. pen. e 111 Cost. Contesta il provvedimento impugnato, sostenendo che il Tribunale non avrebbe adeguatamente motivato in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari. In particolare, non avrebbe tenuto conto del tempo trascorso dalla dichiarazione di fallimento della IA e avrebbe ritenuto «sussistente il pericolo di recidiva senza ricercare gli elementi attuali e concreti», necessari per ritenere fondato il pericolo di reiterazione del reato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso deve essere rigettato. 1.1. Il primo motivo di ricorso è infondato. 1.1.1. Il motivo, nella gran parte delle censure nelle quali si articola, è basato sulla sentenza di annullamento con rinvio che altro collegio di questa Sezione ha pronunciato nei confronti del coindagato IN TO. Il ricorrente, in primo luogo, evidenzia che, nella sentenza di annullamento, era stato affermato che lo sviamento degli interventi connessi ai contratti stipulati dalla AT AN a vantaggio di altre società e imprese riconducibili ad ON e SI NG e TO IN non potesse ritenersi attività distrattiva, atteso che l'assegnazione dei singoli lavori alle ditte subappaltatrici costituiva una mera aspettativa. Riconosce, poi, che, nella sentenza in questione, si era ipotizzato che la condotta di sviamento della clientela potesse integrare anche il reato di bancarotta distrattiva post-fallimentare, in relazione al fallimento IA (capo A dell'imputazione provvisoria), fondando l'ipotesi sulla circostanza che l'asserito sviamento delle commesse potesse avere determinato lo svuotamento del patrimonio societario della AT AN, considerato asset principale per i creditori della IA. Sostiene, però, che si sarebbe configurata una mera ipotesi, in concreto smentita dai dati documentali acquisiti in atti, dai quali emergerebbe che la cessione del ramo d'azienda non aveva comportato un depauperamento della DO, che aveva continuato a lavorare per la IE e per altre aziende, producendo fatturato negli anni a seguire. Dalla sentenza del 15 giugno 2023, pronunciata dal Tribunale di AT, Sezione specializzata in materia di impresa civile, in particolare, sarebbe desumibile che il contratto di cessione riguardava non l'intera azienda, quanto piuttosto un ben identificato ramo della stessa DO, e che non potevano essere desunti con oggettivo rigore 8 /í- tecnico «i valori sottesi alla redditività conseguita dalla cessionaria», ascrivibili al solo ramo d'azienda dalla stessa acquistato. Il Tribunale del riesame non avrebbe tenuto conto di tali elementi e dunque non avrebbe concretamente verificato la configurabilità dell'ipotesi formulata dalla sentenza di annullamento. 1.1.2. Atteso che il motivo, nella gran parte delle censure nelle quali si articola, è basato sulla sentenza di annullamento, appare opportuno chiarire i principali passaggi del provvedimento in questione. Nella sentenza, effettivamente, si pone in rilievo che l'assegnazione dei singoli lavori alle ditte subappaltatrici, pur essendo rimessa a un criterio di ripartizione tendenzialmente costante, è frutto di una scelta discrezionale degli operatori dell'area commerciale ed è, quindi, nella prospettiva dell'impresa subappaltatrice, una mera aspettativa, solo teoricamente ipotizzabile. Si evidenzia, tuttavia, che «ciò, però, non significa ritenere lecito una condotta di "sviamento" delle assegnazioni dei lavori». L'acquisizione «di un vantaggio competitivo ingiusto (ottenuto svuotando consapevolmente l'organizzazione concorrente di sue specifiche possibilità operative), infatti, rappresenta pur sempre una condotta non conforme allo statuto di correttezza professionale fra imprenditori, che, pur non integrando gli estremi della bancarotta distrattiva (non avendo per oggetto poste attive già presenti nel patrimonio dell'imprenditore), potrà assumere i caratteri dell'illecito civile, se idoneo a danneggiare l'altrui azienda, o penale, laddove qualificabile come atto di disposizione patrimoniale eventualmente rilevante ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 2634 cod. civ. o secondo lo schema dell'art. 223, n. 2, I. fall., non quale bancarotta distrattiva, bensì in termini di bancarotta impropria da operazioni dolose». Se, infatti, «il reato di bancarotta fraudolenta per distrazione è strutturato intorno al distacco di un bene dal patrimonio dell'imprenditore poi fallito (con conseguente lesione dell'interesse dei creditori alla conservazione dell'integrità patrimoniale), il reato di cui al n. 2 dell'art. 223 I. fall. è integrato da una condotta attiva o omissiva, costituente inosservanza dei doveri imposti ai soggetti indicati dalla legge ed è strutturato intorno ad una modalità di pregiudizio patrimoniale discendente non da una singola condotta, ma da un fatto di maggiore complessità, integrato da una pluralità di atti funzionalmente coordinati nella loro complessiva ed unitaria causa concreta ed eziologicamente idonei alla causazione del fallimento». Non «rileva, né è sempre immediatamente percepibile, il compimento di una singola azione dannosa, ma solo, appunto, una pluralità di atti (astrattamente legittimi nella loro dimensione individuale), tra loro funzionalmente concatenati». Ed «è solo dalla valutazione sistematica di questi 9 atti che è possibile cogliere la causa concreta dell'operazione posta in essere e, con essa, il pregiudizio subito dalla società: un'operazione che, concretizzandosi in un abuso o in un'infedeltà nell'esercizio della carica ricoperta o in un atto intrinsecamente pericoloso per la salute economico-finanziaria della società, determini l'astratta prevedibilità della decozione». Ed è «proprio la valutazione complessiva delle plurime assegnazioni di singoli blocchi di lavori (in danno della AT AN ed in favore, per quel che rileva in questa sede, della TEET), valutate nella loro unitarietà funzionale e alla luce del fine ultimo perseguito (permettere al IN e agli NG di proseguire l'attività imprenditoriale sottraendo le commesse alla AT AN) che dà conto della (ipotizzata) configurabilità del reato: una pluralità di atti che, seppur privi di autonoma valenza distrattiva (per le ragioni evidenziate in precedenza), si sostanziano comunque in un abuso o in una infedeltà delle funzioni o nella violazione dei doveri connessi all'esercizio della funzione gestoria (perché diretti a sottrarre l'assegnazione delle commesse alla AT AN), potenzialmente idoneo, attraverso il suo progressivo svuotamento, a causare il dissesto della società, con conseguente pregiudizio dei soci, dei creditori e di tutti i terzi coinvolti nell'attività imprenditoriale e, fra questi, anche la curatela della IA, della quale la AT AN era il principale asset». E «che la AT AN sia il principale asset del fallimento IA discende, quale diretta conseguenza, dall'esito vittorioso dell'azione revocatoria intentata dalla curatela». E «in questi termini la fraudolenta spoliazione del patrimonio sociale della AT AN (oggetto diretto dell'azione revocatoria) ha generato una diminuzione dell'attivo fallimentare della società fallita». In «ciò la configurabilità del reato di bancarotta impropria (in relazione al fallimento della AT AN) e del reato di bancarotta distrattiva (in relazione al fallimento IA)». Due «reati che ben possono concorrere tra loro in quanto riferite a procedure fallimentari diverse e fondate su condotte radicalmente differenti: lo sviamento della clientela integra l'operazione dolosa causativa del dissesto della AT AN;
mentre lo svuotamento del patrimonio societario di quest'ultima (conseguente alla predetta operazione dolosa) rappresenta il risultato distrattivo conseguito ai danni della IA, della quale la prima era un asset patrimoniale». La sentenza, tuttavia, sebbene avesse ritenuto che fossero configurabili sia il reato di bancarotta per operazioni dolose, in relazione al fallimento della AT AN, che il reato di bancarotta distrattiva, in relazione al fallimento della IA, aveva annullato l'ordinanza impugnata, atteso che «tanto dall'articolato capo di imputazione, quanto dall'ordinanza impugnata non solo emerge una profonda commistione tra le due procedure fallimentari (non 10 comprendendosi, nelle singole fattispecie, a quale procedura la condotta si riferisca), ma si continua a contestare e a ritenere una condotta distrattiva "di fatto" avente per oggetto "lavori in subappalto concessi dalla IE alla AT AN" e, quindi, riferendo la distrazione a cespiti estranei al patrimonio della società, dando atto, così, di un'insanabile illogicità della motivazione». L'annullamento, dunque, era stato determinato dalla formulazione dei capi di imputazione e dalla ricostruzione operata dal Tribunale del riesame che non distinguevano correttamente le due procedure fallimentari e contestavano come distrattivo lo sviamento dei "lavori in subappalto concessi dalla IE alla AT AN", senza configurare un più ampio svuotamento del patrimonio societario di quest'ultima (conseguente alla predetta operazione dolosa) come rappresentativo di un risultato distrattivo conseguito ai danni della IA, «della quale la prima era un asset patrimoniale». 1.1.3. Con riferimento ai motivi per i quali era intervenuto l'annullamento, va, in primo luogo, rilevato che, dagli atti, risulta che il pubblico ministero ha provveduto a una riformulazione dei capi di imputazione (nello stesso ricorso si dà atto, seppur sinteticamente, dell'avvenuta modifica delle imputazioni). Il Tribunale del riesame, in sede di rinvio, ha poi provveduto a una nuova ricostruzione delle fattispecie di reato, raccogliendo le indicazioni della sentenza di annullamento (cfr. pagine 21 e ss. dell'ordinanza impugnata). Con particolare riferimento ai fatti contestati nell'originario capo A, il Tribunale ha ritenuto che lo svuotamento del patrimonio societario della AT AN, oltre ad assumere rilevanza per la bancarotta per operazioni dolose commesse in relazione al fallimento di detta società, potesse assumere rilevanza anche in relazione alla bancarotta post-fallimentare, relativa alla IA, atteso che lo svuotamento del patrimonio societario della AT AN avrebbe determinato anche un effetto distrattivo ai danni della IA, di cui la prima rappresentava un asset patrimoniale: «... corretta e condivisibile è quindi l'osservazione secondo cui lo sviamento della clientela e delle commesse, elemento materiale del reato di cui all'art. 223 L.F. di cui al capo C), assume intrinseca valenza distrattiva ai danni del fallimento IA, nei termini contestati al capo A), ossia quale elemento materiale del reato di bancarotta fraudolenta post-fallimentare»; «si tratta di condotte perfettamente sussumibili nel paradigma di cui all'art. 216 legge fall., in quanto commesse dai precedenti amministratori di fatto della IA, IN ed i due NG, dopo la dichiarazione di fallimento e durante la procedura fallimentare, attraverso condotte fraudolente che hanno impedito alla AT AN di proseguire nell'attività, distraendo clientela, commesse e fatturato verso nuove realtà imprenditoriali concorrenti»; «pienamente integrato è dunque il reato di cui al 11 capo A), anche sotto il profilo dell'elemento soggettivo, stante la dolosa preordinazione del programma criminoso culminato nel depauperamento dell'asset fallimentare e nel pregiudizio insanabile arrecato ai creditori» (cfr. pagina 27 della sentenza impugnata). 1.1.4. Vanno ora analizzate le specifiche censure mosse con il primo motivo di ricorso. Il ricorrente, in primo luogo, sostiene che il Tribunale non avrebbe concretamente verificato la configurabilità dell'ipotesi formulata nella sentenza di annullamento. Ebbene, tale censura risulta infondata. Va, invero, rilevato che il Tribunale, sulla base delle conversazioni intercettate, della documentazione in atti e delle dichiarazioni dell'amministratore giudiziario e del curatore fallimentare, ha ricostruito le vicende intervenute dopo il sequestro della AT AN e la dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto di cessione di ramo d'azienda stipulato dalla IA in favore della AT AN: vi era stata la fraudolenta spoliazione della AT impianti (anch'essa successivamente dichiarata fallita), distraendo, sulla base di un delineato programma criminoso, i lavori in subappalto concessi a quest'ultima dalla IE. Distrazione che contribuiva in maniera determinante alla causazione del dissesto della AT AN, con conseguenti ripercussioni sull'attivo fallimentare della IA. Lo svuotamento della AT AN aveva indirettamente determinato un indiscutibile effetto distrattivo ai danni della IA, della quale la prima era un rilevante asset patrimoniale. Il ricorrente sostiene che si dovrebbe escludere che lo sviamento delle commesse avesse determinato, attraverso lo svuotamento della AT AN, il depauperamento della IA, atteso che: il patrimonio di quest'ultima non era costituito dal solo ramo di azienda ceduto alla AT AN e che la DO aveva continuato a lavorare per la IE e per altre aziende, producendo fatturato negli anni a seguire. Tale assunto troverebbe conferma nella sentenza del 15 giugno 2023, pronunciata dal Tribunale di AT, Sezione specializzata in materia di impresa civile, all'esito del procedimento volto a determinare il danno subito da IA a seguito della cessione del ramo d'azienda. Da tale sentenza risulterebbe che: il contratto di cessione riguardava non l'intera azienda, quanto piuttosto un ben identificato ramo della stessa;
la quantificazione del danno, per come prospettata dal consulente della curatela, risultava erronea, atteso che era stato preso a riferimento il fatturato inerente all'intera attività aziendale e non quello riferito al solo ramo oggetto della cessione. I 12 Ebbene, le argomentazioni del ricorrente non appaiono decisive, atteso che, nella ricostruzione dei giudici di merito, la AT AN costituiva l'asset principale, ma non l'unica attività della IA. Il fatto che quest'ultima svolgesse anche attività diverse da quelle cedute alla AT AN e che avesse continuato a lavorare e a produrre reddito anche dopo la cessione del ramo di azienda alla AT AN non è affatto incompatibile con il fatto che il ramo d'azienda ceduto costituisse l'asset principale (o, comunque, un asset rilevante) della DO. Nella ricostruzione dei giudici di merito (come corretta dopo la sentenza di annullamento), le operazioni dolose avevano determinato lo svuotamento della AT AN, con conseguente effetto distrattivo ai danni della IA, della quale la prima era un asset patrimoniale. La configurabilità della distrazione post-fallimentare non verrebbe meno neppure se la AT AN non fosse l'asset principale della IA, essendo sufficiente che essa avesse una significativa rilevanza ai fini della garanzia patrimoniale per i creditori della IA. Scarsa rilevanza, pertanto, assumono anche le deduzioni del ricorrente relative alla sentenza del 15 giugno 2023, pronunciata dal Tribunale di AT, Sezione specializzata in materia di impresa civile, dalla quale emergerebbe che: il contratto di cessione riguardava non l'intera azienda, quanto piuttosto un ben identificato ramo della stessa;
la quantificazione del danno, per come prospettata dal consulente della curatela, risultava erronea, atteso che era stato preso a riferimento il fatturato inerente all'intera attività aziendale e non quello riferito al solo ramo oggetto della cessione. Tali elementi, infatti, in ogni caso, non escluderebbero che lo svuotamento della AT AN, realizzato mediante le operazioni dolose, avesse comunque determinato un effetto distrattivo ai danni della IA, essendo sufficiente che la AT AN avesse una significativa rilevanza ai fini della garanzia patrimoniale per i creditori della IA. Risulta infondata anche la censura con la quale il ricorrente sostiene che il Tribunale non avrebbe affrontato in alcun modo il tema del dolo. I giudici di merito, invero, hanno ricostruito i fatti, evidenziando la «dolosa preordinazione del programma criminoso», finalizzato al depauperamento dell'asset fallimentare, in danno dei creditori. Risultano, infine, inammissibili, in quanto completamente versate in fatto, le deduzioni con le quali il ricorrente contesta la "lettura" delle conversazioni intercettate, dalle quali risulterebbe che solo NO NT avrebbe avuto contatti diretti con i dipendenti della IE, ai quali sollecitava l'attribuzione di commesse alla sua ditta. 13 Al riguardo, va ribadito che, «in tema di ricorso per cassazione, il controllo di legittimità, anche nel giudizio cautelare personale, non comprende il potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, né quello di riconsiderazione delle caratteristiche soggettive dell'indagato, trattandosi di apprezzamenti rientranti nelle valutazioni del Gip e del tribunale del riesame, essendo, invece, circoscritto all'esame dell'atto impugnato al fine di verificare la sussistenza dell'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato e l'assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento» (Sez. 2, n. 9212 del 02/02/2017, Sansone, Rv. 269438). 1.2. Il secondo motivo, articolato con riferimento al reato di riciclaggio, è inammissibile. Il ricorrente, invero, si limita a formulare delle generiche asserzioni, senza confrontarsi effettivamente con la motivazione del provvedimento impugnato. I giudici di merito hanno individuato il reato presupposto nel delitto di bancarotta contestato nell'ambito del procedimento n. 4390/19 RG (relativo al fallimento della IA), i cui proventi sarebbero stati trasferiti dalla AT AN a società formalmente intestate a prestanome o comunque a società prive di evidenti collegamenti con la AT AN, rendendone in tal modo complessa, se non impossibile, la ricostruzione della provenienza e il loro recupero. Il Tribunale fa riferimento a specifiche interposizioni fittizie e ad altri espedienti utilizzati dagli indagati per impedire di risalire alla provenienza di tali proventi (cfr. pagina 28 del provvedimento impugnato). A fronte di tale motivazione, il ricorrente si limita a formulare delle generiche asserzioni, senza contestare specificamente le argomentazioni poste dai giudici di merito a fondamento della loro decisione. 1.3. Il terzo motivo è infondato. 1.3.1. Quanto alla censura con la quale il ricorrente deduce che la bancarotta fraudolenta per operazioni dolose è un reato proprio e che le condotte contestate sarebbero state commesse quando era stato già nominato l'amministratore giudiziario, va rilevato che una parte consistente di esse (la sistematica omissione del pagamento dei tributi) erano state poste in essere dagli amministratori della società, prima della nomina dell'amministratore giudiziario. Quanto alle restanti operazioni, va rilevato che i giudici di merito ritengono che esse abbiano costituito il mero completamento del programma criminoso finalizzato a svuotare la AT AN, che era stato preordinato dagli indagati e che aveva avuto inizio prima della nomina dell'amministratore giudiziario (cfr. pagine 25, 26 e 27 dell'ordinanza impugnata). Su quest'ultimo profilo, la 14 motivazione del provvedimento appare abbastanza sintetica. Tuttavia, la circostanza che, in ogni caso, quantomeno una parte consistente delle operazioni dolose (la sistematica omissione del pagamento dei tributi) risulta integrata prima della nomina dell'amministratore giudiziario induce a ritenere non fondata la deduzione con la quale si contesta la sussistenza del reato per mancanza del necessario requisito soggettivo. Già la sola sistematica omissione del pagamento dei tributi (che, nel caso in esame, aveva determinato, prima della nomina dell'amministratore giudiziario, un debito verso l'erario pari a 900.000 euro), d'altronde, risulta sufficiente per configurare il reato contestato. Al riguardo, va ricordato che, «in tema di bancarotta fraudolenta fallimentare, le operazioni dolose di cui all'art. 223, comma 2, n. 2, legge fall. possono consistere nel sistematico inadempimento delle obbligazioni fiscali e previdenziali, frutto di una consapevole scelta gestionale da parte degli amministratori della società, da cui consegue il prevedibile aumento della sua esposizione debitoria nei confronti dell'erario e degli enti previdenziali» (Sez. 5, n. 24752 del 19/02/2018, De Madia, Rv. 273337). 1.3.2. Risulta infondata anche la censura con la quale il ricorrente sostiene che il Tribunale avrebbe fatto ricorso alla motivazione per relationem, senza tenere conto del fatto che la difesa, con la richiesta di riesame, aveva introdotto elementi nuovi, producendo documenti e un'ampia memoria difensiva, che sarebbero stati completamente trascurati. Va, invero, rilevato che il Tribunale, sebbene abbia condiviso le argomentazioni del Giudice per le indagini preliminari, richiamando e riassumendo talune parti dell'ordinanza geETica, ha effettuato autonome valutazioni (cfr. pagine 21 e ss. dell'ordinanza impugnata). Le deduzioni del ricorrente si concentrano essenzialmente sulle somme "occultate" e poi restituite e sulla ricostruzione la ricostruzione della situazione debitoria della società. Ebbene, tali profili non sono stati trascurati dal Tribunale, che ha ricostruito le vicende in questione (cfr., in particolare, pagina 26 del provvedimento impugnato), rispondendo anche alle censure mosse dalla difesa, ritenendo evidentemente "assorbite" quelle completamente incompatibili con la ricostruzione dei fatti ritenuta fondata. Al riguardo, va ribadito che «nella motivazione ... il giudice del gravame non è tenuto a compiere un'analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti e a prendere in esame dettagliatamente tutte le risultanze processuali, essendo invece sufficiente che, anche attraverso una loro valutazione globale, spieghi, in modo logico e adeguato, le ragioni del suo convincimento, dimostrando di aver tenuto presente ogni fatto decisivo, sicché debbono considerarsi implicitamente disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano 15 logicamente incompatibili con la decisione adottata» (Sez. 6, n. 34532 del 22/06/2021, Depretis, Rv. 281935; cfr. anche Sez. 2, n. 46261 del 18/09/2019, Cammi, Rv. 277593). 1.4. Il quarto e il quinto motivo - che possono essere trattati congiuntamente, essendo correlati - sono infondati. Il Tribunale ha motivato in maniera sufficiente in ordine alla sussistenza dell'aggravante di avere agevolato il clan mafioso -P (cfr. pagine 16- 18 e 28-29 dell'ordinanza impugnata). Ha indicato gli elementi indiziari da cui dedurre la riconducibilità di tutte le società in questione al clan, elementi costituiti in particolare dalle dichiarazioni del collaboratore LV IN, padre del coindagato IN TO. Ha posto in rilievo come da tali dichiarazioni emergesse che il clan, tramite IN TO e gli NG, utilizzasse le varie società succedutesi nel tempo (tra cui la AT AN e la IA) non solo come strumento di riciclaggio di denaro illecito, ma anche per ottenere lucrosi contratti di subappalto. Le società rispondevano di fatto a una gestione unitaria e ottenevano l'affidamento di commesse da parte della IE, secondo criteri di «bilanciamento interno», legati alle esigenze dei componenti del clan. Il Tribunale ha valutato rigorosamente l'attendibilità di tali dichiarazioni, rispondendo anche alle censure mosse dalla difesa (cfr. pagina 18 dell'ordinanza impugnata). Il Tribunale, poi, ha posto in rilievo come le dichiarazioni del collaboratore trovassero puntuale riscontro nella documentazione che rappresentava le vicissitudini giudiziarie della IA e di un'altra società, la "T.C. AN". Infondata è pure la censura con la quale il ricorrente deduce l'inutilizzabilità delle dichiarazioni del collaboratore, per essere state rese tardivamente. Il Tribunale, invero, ha rappresentato che le dichiarazioni rese nel 2023 costituivano un approfondimento di quelle già rese in precedenza (cfr. pagina 18 dell'ordinanza impugnata). Al riguardo, va ribadito che la sanzione di inutilizzabilità, che (a norma dell'art. 16-quater, comma 9, decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, come modificata dall'art. 14 della legge 13 febbraio 2001, n. 45) colpisce le dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia oltre il termine di centottanta giorni dalla manifestazione della volontà di collaborare, non si applica alle precisazioni e alle integrazioni rese dal dichiarante a chiarimento di fatti già riferiti nei termini di legge, sempre che non indichino nuovi episodi criminosi (cfr. Sez. 1, n. 45336 del 14/07/2023, Abete, Rv. 285508). Va, peraltro, rilevato che lo stesso ricorrente, pur sostenendo che le dichiarazioni in questione non costituirebbero un approfondimento di quelle precedentemente rese, afferma poi che il 16 (/'( collaboratore, nel verbale illustrativo della propria collaborazione del 10 agosto 2018, aveva già reso dichiarazioni sulla IA e sulla AT AN. Nel resto, il ricorrente muove delle censure all'attendibilità delle dichiarazioni del collaboratore, senza dedurre alcun effettivo travisamento di prova o vizio logico determinante risultante dal testo del provvedimento impugnato. Si tratta dunque di mere censure di merito, non deducibili in sede di legittimità. Va, peraltro, rilevato che si tratta della mera reiterazione di censure alle quali il Tribunale aveva già risposto, in modo adeguato e senza cadere in alcun vizio logico (cfr. pagina 18 dell'ordinanza impugnata). 1.5. Il sesto motivo è infondato. Il Tribunale, invero, ha motivato in maniera adeguata in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari (cfr. pagine 30 e 31 dell'ordinanza impugnata), sia ritenendole presunte in relazione all'applicazione dell'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen., sia motivando in concreto sulla gravità della condotta, per la sua pervicacia e costanza nel tempo, sia valutando la pericolosità del ricorrente, dimostrata dalle modalità sistematiche e professionali con le quali aveva reiterato le condotte di bancarotta fraudolenta patrimoniale, in esecuzione di un disegno criminoso ben studiato e finalizzato a favorire il clan. Infondata è anche la doglianza dell'avere l'ordinanza omesso di valutare l'attualità delle esigenze cautelari, anche alla luce del tempo trascorso dal fallimento della IA. Tale attualità è stata valutata e ritenuta sussistente per l'accertata prosecuzione della condotta criminosa anche con le altre società riferibili al clan -P, riproponendo, come detto, i medesimi metodi illeciti di gestione, finalizzati a svuotare ciascuna società del proprio patrimonio, in danno dei creditori societari e al fine di favorire, in tal modo, altre società del predetto clan. Risulta, peraltro, erroneo il riferimento della condotta criminosa tenuta dal ricorrente alla data di dichiarazione del fallimento della IA, risalente al 2018. L'imputazione relativa al fallimento della IA, invero, consiste in una bancarotta post-fallimentare, reato commesso quindi dopo il fallimento di tale società, e gli altri reati contestati sono stati commessi, secondo le imputazioni, sino ad ottobre 2023. È dunque giustificata, alla luce delle imputazioni, l'affermazione di una condotta proseguita nel tempo e attuale, non potendo ritenersi sussistente un "tempo silente" significativo tra la cessazione delle condotte criminose e l'emissione del provvedimento cautelare. 2. Al rigetto del ricorso, consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. 17
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. peri. Così deciso, il 30 maggio 2025.
udita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO CIRILLO;
udite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale GASPARE STURZO, che ha chiesto di rigettare il ricorso;
udite le conclusioni dell'avv. Valeria Rizzo, per il ricorrente, che ha chiesto di accogliere il ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 25 giugno 2024, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di AT aveva applicato a NG ON (già socio e amministratore della IA s.r.I., dipendente della AT AN s.r.l. e amministratore di fatto della ditta individuale TE.ET ) la misura della custodia cautelare in carcere in quanto gravemente indiziato dei delitti di bancarotta fraudolenta patrimoniale, autoriciclaggio e bancarotta impropria da operazioni dolose. Penale Sent. Sez. 5 Num. 30338 Anno 2025 Presidente: GUARDIANO ALFREDO Relatore: CIRILLO PIERANGELO Data Udienza: 30/05/2025 Secondo l'impostazione accusatoria, ritenuta fondata dal Giudice per le indagini preliminari, NG ON, unitamente a NG SI e a IN TO, già concorrenti nella bancarotta relativa al fallimento IA s.r.l. (per aver distratto il contratto di subappalto stipulato con la IE s.p.a., i rapporti commerciali intrattenuti con la Ceit AN s.r.l. e il complesso delle attività produttive, trasferendole di fatto senza alcun corrispettivo alla AT AN s.r.I.), sarebbero stati artefici - insieme ad AL IS (formale titolare della ditta individuale TEET di IS AL IU), a NT NO (socio unico e amministratore della A.F. AN s.r.l.) e ad alcuni dipendenti della IE s.p.a. (NI DO, LU CO e AL US) e della AT AN (LV AL e LV Speciale) - di condotte distrattive in danno della DO, dopo che questa era stata già dichiarata fallita, commettendo così il reato di bancarotta fraudolenta post-fallimentare, in relazione alla società IA. Le condotte, realizzate dopo l'intervenuto sequestro della AT AN e la dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto di cessione di ramo d'azienda stipulato dalla IA in favore della AT AN, avrebbero determinato la fraudolenta spoliazione della AT impianti (anch'essa successivamente dichiarata fallita) e, indirettamente, di quella della IA e sarebbero consistite nella «distrazione di fatto dei lavori concessi in subappalto dalla IE alla AT AN». Tale distrazione avrebbe contribuito alla causazione del dissesto della AT impianti, con conseguenti ripercussioni sulla IA. Il reato sarebbe aggravato dall'avere commesso il fatto al fine di agevolare il clan mafioso "-P" (capo A). Quanto all'autoriciclaggio, il reato avrebbe avuto a oggetto i proventi dei precedenti delitti di bancarotta relativi al fallimento della IA (contestati a NG SI, NG ON e IN TO nel procedimento penale n. 4390/19 RG), che sarebbero stati destinati a società formalmente intestate a prestanome o comunque a società prive di evidenti collegamenti con la AT AN, rendendo in tal modo complesso, se non impossibile, "il tracciamento" della provenienza e il recupero dei detti proventi (capo B). Quanto alla bancarotta impropria da operazioni dolose, essa sarebbe stata realizzata con riferimento al fallimento della AT AN, mediante la sistematica omissione del pagamento dei tributi (con debiti che già prima del sequestro ammontavano all'importo di euro 900.000), nonché con il suddetto sviamento dei lavori in subappalto concessi alla AT impianti dalla IE, avvenuto dopo il sequestro. Sempre in danno della AT AN e dei suoi creditori, gli indagati avrebbero anche occultato o dissipato alcune poste attive del patrimonio, per un importo pari a euro 73.000 (capo C). 2 2. Con ordinanza del 18 luglio 2024, il Tribunale di AT aveva dichiarato l'inammissibilità dell'istanza di riesame avanzata dall'indagato, prendendo atto della rinuncia dichiarata dal difensore in udienza. Con sentenza del 3 dicembre 2024, questa Corte aveva annullato con rinvio l'ordinanza del Tribunale, ritenendo fondato il motivo di ricorso con il quale la parte aveva rappresentato che la rinuncia al riesame era priva di effetti, essendo stata fatta da difensore privo di procura speciale. Con ordinanza del 24 febbraio 2025, il Tribunale di AT, in sede di rinvio, ha confermato la misura applicata dal Giudice per le indagini preliminari. Va posto in rilievo che la misura cautelare applicata a NG ON si accompagnava ad altre emesse nei confronti degli altri concorrenti nei reati, che subivano vicende parzialmente diverse. In particolare, per quel che riguarda la posizione del coindagato IN TO (cui viene fatto riferimento nell'ordinanza impugnata), questa Corte pronunciava sentenza di annullamento con rinvio, per motivi di merito. Tale precisazione appare necessaria, in quanto sia nell'ordinanza impugnata che nel ricorso presentato dallo NG viene fatto ampio riferimento a quanto affermato da questa Corte nelle sentenze di annullamento relative agli altri indagati e in particolare nella sentenza relativa alla posizione del IN. 3. Avverso l'ordinanza del 24 febbraio 2025, pronunciata in sede di rinvio dal Tribunale di AT, l'indagato ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del difensore di fiducia. 3.1. Con un primo motivo, deduce i vizi di motivazione e di erronea applicazione della legge penale, in relazione agli artt. 273 cod. proc. pen., 416- bis.1, cod. pen. e 216, 219 e 223 legge fall. Sostiene che il Tribunale avrebbe «errato nel fare propria ... la ricostruzione giuridica operata dalla pubblica accusa dopo la modifica del capo di imputazione A), ... necessitata ... dall'intervento della Suprema Corte, che aveva annullato con rinvio la precedente ordinanza relativa alle posizioni sovrapponibili (tra queste quella di IN TO)». Il ricorrente riporta alcuni passi della sentenza di annullamento, nei quali era stato evidenziato che: il reato di bancarotta patrimoniale distrattiva sanziona il vulnus reale che l'atto determina all'integrità del patrimonio destinato a garanzia dei creditori;
i giudici di merito, nel caso in esame, avevano ritenuto sussistente «uno sviamento degli interventi connessi ai contratti stipulati dalla AT AN a vantaggio di altre società e imprese (la ditta individuale TE.ET . e la A.F. impianti s.r.l.s.), comunque riconducibili ad ON e SI NG e TO IN»; tale sviamento non poteva ritenersi attività distrattiva, atteso 3 che l'assegnazione dei singoli lavori alle ditte subappaltatrici, per come emerge dalla stessa ordinanza applicativa, pur essendo rimessa a un criterio di ripartizione tendenzialmente costante, è frutto di una scelta discrezionale degli operatori dell'area commerciale e, quindi, nella prospettiva dell'impresa subappaltatrice, costituisce una mera aspettativa, «solo teoricamente ipotizzabile»; tanto dall'articolato capo d'imputazione, quanto dall'ordinanza impugnata non solo emergeva una profonda commistione tra le due procedure fallimentari (non comprendendosi, nelle singole fattispecie, a quale procedura la condotta si riferisse), ma si continuava a contestare e a ritenere una condotta distrattiva, «di fatto», avente per oggetto «lavori in subappalto concessi dalla IE alla AT AN" e, quindi, riferendo la distrazione a cespiti estranei al patrimonio della società, dando atto, così, di un'insanabile illogicità della motivazione». Il ricorrente pone in rilievo come la sentenza di annullamento avesse correttamente escluso la possibilità di ravvisare il reato di bancarotta distrattiva nella condotta di sviamento dei lavori in subappalto concessi dalla IE alla AT AN, non potendosi configurare una condotta distrattiva in relazione a una mera aspettativa. Ha, poi, evidenziato che, nella sentenza di annullamento, si era solo ipotizzato che la condotta di sviamento della clientela potesse integrare, oltre al reato di bancarotta impropria, in relazione al fallimento della AT AN (capo C dell'imputazione provvisoria), anche il reato di bancarotta distrattiva post- fallimentare, in relazione al fallimento IA (capo A dell'imputazione provvisoria). Ipotesi fondata «sulla circostanza che l'asserito sviamento delle commesse potesse avere determinato lo svuotamento del patrimonio societario della AT AN, considerato asset principale per i creditori della IA». Il ricorrente, tuttavia, sostiene che il Tribunale non avrebbe verificato l'effettiva configurabilità dell'ipotesi formulata dalla sentenza di annullamento, che, in concreto, sarebbe contraddetta dai dati documentali acquisiti, sulla base dei quali si dovrebbe escludere la possibilità che lo sviamento delle commesse avesse determinato, attraverso lo svuotamento del patrimonio societario della AT AN, il depauperamento della IA. Dai dati documentali acquisiti in atti, invero, risulterebbe dimostrato che: il patrimonio della IA non era costituito dal solo ramo di azienda ceduto alla AT AN;
la cessione del ramo d'azienda alla AT AN aveva a oggetto solo due delle qualificazioni TEcom di cui era in possesso l'azienda; la IA oltre a continuare a lavorare per la categoria che aveva ceduto, aveva continuato a lavorare anche per altre categorie;
le qualifiche avevano scadenza annuale ed erano in scadenza a dicembre 2013; pertanto sia la IA che la 4 AT Impainti erano obbligate a riqualificarsi presso la IE e la committente TEcom ogni anno. Da tali elementi, emergeva con evidenza che la cessione del ramo d'azienda non aveva comportato un depauperamento della DO, che aveva continuato a lavorare per la IE e per altre aziende, producendo fatturato negli anni a seguire. Tale assunto troverebbe conferma nella sentenza del 15 giugno 2023, pronunciata dal Tribunale di AT, Sezione specializzata in materia di impresa civile, all'esito del procedimento volto a determinare il danno subito da IA a seguito della cessione del ramo d'azienda. Da tale sentenza emergerebbe che: il contratto di cessione riguardava non l'intera azienda, quanto piuttosto un ben identificato ramo della stessa;
la quantificazione del danno, per come prospettata dal consulente della curatela, risultava erronea, atteso che era stato preso a riferimento il fatturato inerente all'intera attività aziendale e non quello riferito al solo ramo oggetto della cessione;
non potevano essere desunti con oggettivo rigore tecnico «i valori sottesi alla redditività conseguita dalla cessionaria», ascrivibili al solo ramo d'azienda dalla stessa acquistato. Il Tribunale del riesame non avrebbe tenuto conto di tali elementi e dunque non avrebbe concretamente verificato l'effettiva configurabilità dell'ipotesi formulata nella sentenza di annullamento. Il provvedimento impugnato, inoltre, sarebbe contraddittorio, atteso che il Tribunale, da un lato, ha escluso che possa ravvisarsi distrazione nello sviamento delle commesse e, dall'altro, ha ritenuto che detto sviamento avesse determinato una diminuzione del patrimonio della AT AN. Il ricorrente sostiene, inoltre, che il Tribunale non avrebbe affrontato in alcun modo il tema del dolo e in particolare della volontà dell'imputato di svuotare il patrimonio della IA in danno dei creditori della società. Il ricorrente infine sostiene che nessuna delle condotte contestate sarebbe stata tenuta dai presunti amministratori di fatto della TE.ET , ma, semmai, per come risulterebbe dalle intercettazioni delle conversazioni, dall'amministratore della A.F. AN. Il Tribunale del riesame avrebbe erroneamente ritenuto che la A.F. AN e la TE.ET , sebbene non riconducibili ad un unico centro di interessi, sarebbero accomunate da una gestione congiunta e solidale. Ciò avrebbe ritenuto solo sulla scorta delle conversazioni telefoniche intervenute tra NO NT, amministratore della A.F., e NG SI, amministratore di fatto della TE.ET, che avrebbero spesso parlato della distribuzione delle commesse di lavoro ricevute dalla IE. Il ricorrente contesta tale lettura delle intercettazioni, dalle quali invece risulterebbe che il solo NO avrebbe avuto 5 contatti diretti con i dipendenti della IE, ai quali sollecitava l'attribuzione di commesse alla sua ditta. 3.2. Con un secondo motivo, deduce i vizi di motivazione e di erronea applicazione della legge penale, in relazione agli artt. 273 cod. proc. pen., 416- bis.1 e 648-ter.1 cod. pen., contestando la configurabilità del reato di a utoriciclaggio. Rappresenta che, secondo la pubblica accusa, il reato presupposto sarebbe quello contestato nell'ambito del procedimento n. 4390/19 RG, relativo alla presunta distrazione realizzata mediante cessione del ramo d'azienda alla AT AN. Tanto premesso, il ricorrente sostiene che la cessione sarebbe stata realizzata senza mettere in atto alcuna dissimulazione. La «condotta di riciclaggio che ha ad oggetto l'asserito travaso del pacchetto di lavori prima facente capo alla AT AN», poi, non potrebbe «ricondursi alla fattispecie di bancarotta prefallimentare di cui al procedimento n. 4390/19 RG, attenendo, semmai, all'asserita bancarotta post fallimentare, di cui al capo A, di cui ... non» sussisterebbero «gli essenziali elementi costitutivi». Il ricorrente infine sostiene che non sarebbe stato chiarito il contributo causale fornito dal ricorrente alla realizzazione del reato in questione. 3.3. Con un terzo motivo, deduce i vizi di motivazione e di erronea applicazione della legge penale, in relazione agli artt. 273, 274 e 311 cod. proc. pen., 416-bis.1 cod. pen. e 326 e 329 d.lgs. n. 14 del 2019. Rappresenta che la bancarotta fraudolenta per operazioni dolose costituisce un reato proprio, che può esser commesso solo da soggetti che rivestano determinate qualifiche soggettive nell'ambito della società fallita. Tanto premesso, sostiene che il reato in questione non potrebbe essere attribuito all'indagato, atteso che le condotte contestate sarebbero state commesse tutte dopo il sequestro e la nomina dell'amministratore giudiziario, che aveva azzerato le precedenti cariche societarie. L'indagato, pertanto, non avrebbe potuto commettere il reato, atteso che non rivestiva alcuna carica nell'ambito della società ed era nell'impossibilità di compiere qualsiasi atto in nome e per conto della medesima. Alcuna operazione dolosa aggravante il dissesto della società, dunque, avrebbe potuto commettere. Sotto altro profilo, il ricorrente contesta la motivazione del provvedimento impugnato, sostenendo che il Tribunale, con riferimento al reato in questione, si sarebbe limitato a riportare le argomentazioni contenute nell'ordinanza applicativa della misura. Il ricorso alla motivazione per relationem, tuttavia, sarebbe consentito soltanto nei casi in cui la difesa, con la richiesta di riesame, non introduca elementi nuovi. Ebbene, nel caso in esame, la difesa aveva introdotto svariati documenti e un'ampia memoria difensiva, con i quali contestava la /44/ 6 emersa anche nell'ambito di altri procedimenti giudiziari. 7 ibr ricostruzione del curatore fallimentare in ordine alla situazione economica e patrimoniale della società e, in particolare, la ricostruzione della situazione debitoria anteriore al sequestro. I documenti e la memoria difensiva sarebbero stati completamente trascurati dal Tribunale, che si sarebbe limitato ad affermare che il reato sussisterebbe nonostante le somme distratte fossero state restituite. Il ricorrente, invece, sostiene che il reato sarebbe insussistente, proprio perché le somme sarebbero state restituite prima della dichiarazione del fallimento e perché le rilevanti perdite indicate nel capo imputazione sarebbero riferibili agli anni 2021/2023. 3.4. Con un quarto motivo, deduce i vizi di motivazione e di erronea applicazione della legge penale, in relazione agli artt. 192, 273 e 274 cod. proc. pen. e 416-bis.1 cod. pen. Contesta la sussistenza dell'aggravante dell'agevolazione mafiosa, non essendo stato dimostrato che il reato fosse stato commesso con l'obiettivo specifico di favorire l'attività dell'associazione mafiosa e che l'autore fosse consapevole dell'aiuto fornito al sodalizio criminale. Il Tribunale, in ogni caso, avrebbe completamente omesso di motivare sul punto. 3.5. Con un quinto motivo, deduce i vizi di motivazione e di inosservanza di norme processuali, in relazione agli artt. 192, 273 e 275 cod. proc. pen. e 16- quater legge n. 82 del 1991. Contesta l'utilizzabilità delle dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia IN LV, sostenendo che esse sarebbero tardive, non essendo state rese entro il termine di sei mesi dall'inizio della collaborazione, e sarebbero inattendibili, in ragione del profondo rancore che il IN nutrirebbe nei confronti dell'indagato. Con particolare riferimento al primo profilo, il ricorrente pone in rilievo il fatto che il collaboratore di giustizia aveva reso dichiarazioni sulla IA e sulla AT AN il 1° agosto 2018 e il 27 settembre 2018. Le successive dichiarazioni, rese il 12 novembre 2020 e il 30 marzo 2023, sarebbero dunque inutilizzabili, anche perché non potrebbero essere considerate delle mere integrazioni di quelle precedenti, essendo relative a nuovi episodi criminosi. Sotto altro profilo, il ricorrente sostiene che il Tribunale non avrebbe adeguatamente valutato l'attendibilità delle dichiarazioni rese dal collaboratore, che sarebbe minata dai motivi di astio che egli nutrirebbe nei confronti del proprio figlio (amministratore di fatto della TEET) e degli altri suoi familiari, "rei" di non avere "accettato" la relazione da lui intrapresa con MA UL. Lo stesso collaboratore avrebbe chiaramente manifestato i suoi propositi di vendetta nei confronti del figlio e degli altri familiari. La sua inattendibilità, d'altronde, sarebbe 3.6. Con un sesto motivo (erroneamente indicato come quinto), deduce il vizio di motivazione, in relazione agli artt. 125, 274 e 275 cod. proc. pen. e 111 Cost. Contesta il provvedimento impugnato, sostenendo che il Tribunale non avrebbe adeguatamente motivato in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari. In particolare, non avrebbe tenuto conto del tempo trascorso dalla dichiarazione di fallimento della IA e avrebbe ritenuto «sussistente il pericolo di recidiva senza ricercare gli elementi attuali e concreti», necessari per ritenere fondato il pericolo di reiterazione del reato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso deve essere rigettato. 1.1. Il primo motivo di ricorso è infondato. 1.1.1. Il motivo, nella gran parte delle censure nelle quali si articola, è basato sulla sentenza di annullamento con rinvio che altro collegio di questa Sezione ha pronunciato nei confronti del coindagato IN TO. Il ricorrente, in primo luogo, evidenzia che, nella sentenza di annullamento, era stato affermato che lo sviamento degli interventi connessi ai contratti stipulati dalla AT AN a vantaggio di altre società e imprese riconducibili ad ON e SI NG e TO IN non potesse ritenersi attività distrattiva, atteso che l'assegnazione dei singoli lavori alle ditte subappaltatrici costituiva una mera aspettativa. Riconosce, poi, che, nella sentenza in questione, si era ipotizzato che la condotta di sviamento della clientela potesse integrare anche il reato di bancarotta distrattiva post-fallimentare, in relazione al fallimento IA (capo A dell'imputazione provvisoria), fondando l'ipotesi sulla circostanza che l'asserito sviamento delle commesse potesse avere determinato lo svuotamento del patrimonio societario della AT AN, considerato asset principale per i creditori della IA. Sostiene, però, che si sarebbe configurata una mera ipotesi, in concreto smentita dai dati documentali acquisiti in atti, dai quali emergerebbe che la cessione del ramo d'azienda non aveva comportato un depauperamento della DO, che aveva continuato a lavorare per la IE e per altre aziende, producendo fatturato negli anni a seguire. Dalla sentenza del 15 giugno 2023, pronunciata dal Tribunale di AT, Sezione specializzata in materia di impresa civile, in particolare, sarebbe desumibile che il contratto di cessione riguardava non l'intera azienda, quanto piuttosto un ben identificato ramo della stessa DO, e che non potevano essere desunti con oggettivo rigore 8 /í- tecnico «i valori sottesi alla redditività conseguita dalla cessionaria», ascrivibili al solo ramo d'azienda dalla stessa acquistato. Il Tribunale del riesame non avrebbe tenuto conto di tali elementi e dunque non avrebbe concretamente verificato la configurabilità dell'ipotesi formulata dalla sentenza di annullamento. 1.1.2. Atteso che il motivo, nella gran parte delle censure nelle quali si articola, è basato sulla sentenza di annullamento, appare opportuno chiarire i principali passaggi del provvedimento in questione. Nella sentenza, effettivamente, si pone in rilievo che l'assegnazione dei singoli lavori alle ditte subappaltatrici, pur essendo rimessa a un criterio di ripartizione tendenzialmente costante, è frutto di una scelta discrezionale degli operatori dell'area commerciale ed è, quindi, nella prospettiva dell'impresa subappaltatrice, una mera aspettativa, solo teoricamente ipotizzabile. Si evidenzia, tuttavia, che «ciò, però, non significa ritenere lecito una condotta di "sviamento" delle assegnazioni dei lavori». L'acquisizione «di un vantaggio competitivo ingiusto (ottenuto svuotando consapevolmente l'organizzazione concorrente di sue specifiche possibilità operative), infatti, rappresenta pur sempre una condotta non conforme allo statuto di correttezza professionale fra imprenditori, che, pur non integrando gli estremi della bancarotta distrattiva (non avendo per oggetto poste attive già presenti nel patrimonio dell'imprenditore), potrà assumere i caratteri dell'illecito civile, se idoneo a danneggiare l'altrui azienda, o penale, laddove qualificabile come atto di disposizione patrimoniale eventualmente rilevante ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 2634 cod. civ. o secondo lo schema dell'art. 223, n. 2, I. fall., non quale bancarotta distrattiva, bensì in termini di bancarotta impropria da operazioni dolose». Se, infatti, «il reato di bancarotta fraudolenta per distrazione è strutturato intorno al distacco di un bene dal patrimonio dell'imprenditore poi fallito (con conseguente lesione dell'interesse dei creditori alla conservazione dell'integrità patrimoniale), il reato di cui al n. 2 dell'art. 223 I. fall. è integrato da una condotta attiva o omissiva, costituente inosservanza dei doveri imposti ai soggetti indicati dalla legge ed è strutturato intorno ad una modalità di pregiudizio patrimoniale discendente non da una singola condotta, ma da un fatto di maggiore complessità, integrato da una pluralità di atti funzionalmente coordinati nella loro complessiva ed unitaria causa concreta ed eziologicamente idonei alla causazione del fallimento». Non «rileva, né è sempre immediatamente percepibile, il compimento di una singola azione dannosa, ma solo, appunto, una pluralità di atti (astrattamente legittimi nella loro dimensione individuale), tra loro funzionalmente concatenati». Ed «è solo dalla valutazione sistematica di questi 9 atti che è possibile cogliere la causa concreta dell'operazione posta in essere e, con essa, il pregiudizio subito dalla società: un'operazione che, concretizzandosi in un abuso o in un'infedeltà nell'esercizio della carica ricoperta o in un atto intrinsecamente pericoloso per la salute economico-finanziaria della società, determini l'astratta prevedibilità della decozione». Ed è «proprio la valutazione complessiva delle plurime assegnazioni di singoli blocchi di lavori (in danno della AT AN ed in favore, per quel che rileva in questa sede, della TEET), valutate nella loro unitarietà funzionale e alla luce del fine ultimo perseguito (permettere al IN e agli NG di proseguire l'attività imprenditoriale sottraendo le commesse alla AT AN) che dà conto della (ipotizzata) configurabilità del reato: una pluralità di atti che, seppur privi di autonoma valenza distrattiva (per le ragioni evidenziate in precedenza), si sostanziano comunque in un abuso o in una infedeltà delle funzioni o nella violazione dei doveri connessi all'esercizio della funzione gestoria (perché diretti a sottrarre l'assegnazione delle commesse alla AT AN), potenzialmente idoneo, attraverso il suo progressivo svuotamento, a causare il dissesto della società, con conseguente pregiudizio dei soci, dei creditori e di tutti i terzi coinvolti nell'attività imprenditoriale e, fra questi, anche la curatela della IA, della quale la AT AN era il principale asset». E «che la AT AN sia il principale asset del fallimento IA discende, quale diretta conseguenza, dall'esito vittorioso dell'azione revocatoria intentata dalla curatela». E «in questi termini la fraudolenta spoliazione del patrimonio sociale della AT AN (oggetto diretto dell'azione revocatoria) ha generato una diminuzione dell'attivo fallimentare della società fallita». In «ciò la configurabilità del reato di bancarotta impropria (in relazione al fallimento della AT AN) e del reato di bancarotta distrattiva (in relazione al fallimento IA)». Due «reati che ben possono concorrere tra loro in quanto riferite a procedure fallimentari diverse e fondate su condotte radicalmente differenti: lo sviamento della clientela integra l'operazione dolosa causativa del dissesto della AT AN;
mentre lo svuotamento del patrimonio societario di quest'ultima (conseguente alla predetta operazione dolosa) rappresenta il risultato distrattivo conseguito ai danni della IA, della quale la prima era un asset patrimoniale». La sentenza, tuttavia, sebbene avesse ritenuto che fossero configurabili sia il reato di bancarotta per operazioni dolose, in relazione al fallimento della AT AN, che il reato di bancarotta distrattiva, in relazione al fallimento della IA, aveva annullato l'ordinanza impugnata, atteso che «tanto dall'articolato capo di imputazione, quanto dall'ordinanza impugnata non solo emerge una profonda commistione tra le due procedure fallimentari (non 10 comprendendosi, nelle singole fattispecie, a quale procedura la condotta si riferisca), ma si continua a contestare e a ritenere una condotta distrattiva "di fatto" avente per oggetto "lavori in subappalto concessi dalla IE alla AT AN" e, quindi, riferendo la distrazione a cespiti estranei al patrimonio della società, dando atto, così, di un'insanabile illogicità della motivazione». L'annullamento, dunque, era stato determinato dalla formulazione dei capi di imputazione e dalla ricostruzione operata dal Tribunale del riesame che non distinguevano correttamente le due procedure fallimentari e contestavano come distrattivo lo sviamento dei "lavori in subappalto concessi dalla IE alla AT AN", senza configurare un più ampio svuotamento del patrimonio societario di quest'ultima (conseguente alla predetta operazione dolosa) come rappresentativo di un risultato distrattivo conseguito ai danni della IA, «della quale la prima era un asset patrimoniale». 1.1.3. Con riferimento ai motivi per i quali era intervenuto l'annullamento, va, in primo luogo, rilevato che, dagli atti, risulta che il pubblico ministero ha provveduto a una riformulazione dei capi di imputazione (nello stesso ricorso si dà atto, seppur sinteticamente, dell'avvenuta modifica delle imputazioni). Il Tribunale del riesame, in sede di rinvio, ha poi provveduto a una nuova ricostruzione delle fattispecie di reato, raccogliendo le indicazioni della sentenza di annullamento (cfr. pagine 21 e ss. dell'ordinanza impugnata). Con particolare riferimento ai fatti contestati nell'originario capo A, il Tribunale ha ritenuto che lo svuotamento del patrimonio societario della AT AN, oltre ad assumere rilevanza per la bancarotta per operazioni dolose commesse in relazione al fallimento di detta società, potesse assumere rilevanza anche in relazione alla bancarotta post-fallimentare, relativa alla IA, atteso che lo svuotamento del patrimonio societario della AT AN avrebbe determinato anche un effetto distrattivo ai danni della IA, di cui la prima rappresentava un asset patrimoniale: «... corretta e condivisibile è quindi l'osservazione secondo cui lo sviamento della clientela e delle commesse, elemento materiale del reato di cui all'art. 223 L.F. di cui al capo C), assume intrinseca valenza distrattiva ai danni del fallimento IA, nei termini contestati al capo A), ossia quale elemento materiale del reato di bancarotta fraudolenta post-fallimentare»; «si tratta di condotte perfettamente sussumibili nel paradigma di cui all'art. 216 legge fall., in quanto commesse dai precedenti amministratori di fatto della IA, IN ed i due NG, dopo la dichiarazione di fallimento e durante la procedura fallimentare, attraverso condotte fraudolente che hanno impedito alla AT AN di proseguire nell'attività, distraendo clientela, commesse e fatturato verso nuove realtà imprenditoriali concorrenti»; «pienamente integrato è dunque il reato di cui al 11 capo A), anche sotto il profilo dell'elemento soggettivo, stante la dolosa preordinazione del programma criminoso culminato nel depauperamento dell'asset fallimentare e nel pregiudizio insanabile arrecato ai creditori» (cfr. pagina 27 della sentenza impugnata). 1.1.4. Vanno ora analizzate le specifiche censure mosse con il primo motivo di ricorso. Il ricorrente, in primo luogo, sostiene che il Tribunale non avrebbe concretamente verificato la configurabilità dell'ipotesi formulata nella sentenza di annullamento. Ebbene, tale censura risulta infondata. Va, invero, rilevato che il Tribunale, sulla base delle conversazioni intercettate, della documentazione in atti e delle dichiarazioni dell'amministratore giudiziario e del curatore fallimentare, ha ricostruito le vicende intervenute dopo il sequestro della AT AN e la dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto di cessione di ramo d'azienda stipulato dalla IA in favore della AT AN: vi era stata la fraudolenta spoliazione della AT impianti (anch'essa successivamente dichiarata fallita), distraendo, sulla base di un delineato programma criminoso, i lavori in subappalto concessi a quest'ultima dalla IE. Distrazione che contribuiva in maniera determinante alla causazione del dissesto della AT AN, con conseguenti ripercussioni sull'attivo fallimentare della IA. Lo svuotamento della AT AN aveva indirettamente determinato un indiscutibile effetto distrattivo ai danni della IA, della quale la prima era un rilevante asset patrimoniale. Il ricorrente sostiene che si dovrebbe escludere che lo sviamento delle commesse avesse determinato, attraverso lo svuotamento della AT AN, il depauperamento della IA, atteso che: il patrimonio di quest'ultima non era costituito dal solo ramo di azienda ceduto alla AT AN e che la DO aveva continuato a lavorare per la IE e per altre aziende, producendo fatturato negli anni a seguire. Tale assunto troverebbe conferma nella sentenza del 15 giugno 2023, pronunciata dal Tribunale di AT, Sezione specializzata in materia di impresa civile, all'esito del procedimento volto a determinare il danno subito da IA a seguito della cessione del ramo d'azienda. Da tale sentenza risulterebbe che: il contratto di cessione riguardava non l'intera azienda, quanto piuttosto un ben identificato ramo della stessa;
la quantificazione del danno, per come prospettata dal consulente della curatela, risultava erronea, atteso che era stato preso a riferimento il fatturato inerente all'intera attività aziendale e non quello riferito al solo ramo oggetto della cessione. I 12 Ebbene, le argomentazioni del ricorrente non appaiono decisive, atteso che, nella ricostruzione dei giudici di merito, la AT AN costituiva l'asset principale, ma non l'unica attività della IA. Il fatto che quest'ultima svolgesse anche attività diverse da quelle cedute alla AT AN e che avesse continuato a lavorare e a produrre reddito anche dopo la cessione del ramo di azienda alla AT AN non è affatto incompatibile con il fatto che il ramo d'azienda ceduto costituisse l'asset principale (o, comunque, un asset rilevante) della DO. Nella ricostruzione dei giudici di merito (come corretta dopo la sentenza di annullamento), le operazioni dolose avevano determinato lo svuotamento della AT AN, con conseguente effetto distrattivo ai danni della IA, della quale la prima era un asset patrimoniale. La configurabilità della distrazione post-fallimentare non verrebbe meno neppure se la AT AN non fosse l'asset principale della IA, essendo sufficiente che essa avesse una significativa rilevanza ai fini della garanzia patrimoniale per i creditori della IA. Scarsa rilevanza, pertanto, assumono anche le deduzioni del ricorrente relative alla sentenza del 15 giugno 2023, pronunciata dal Tribunale di AT, Sezione specializzata in materia di impresa civile, dalla quale emergerebbe che: il contratto di cessione riguardava non l'intera azienda, quanto piuttosto un ben identificato ramo della stessa;
la quantificazione del danno, per come prospettata dal consulente della curatela, risultava erronea, atteso che era stato preso a riferimento il fatturato inerente all'intera attività aziendale e non quello riferito al solo ramo oggetto della cessione. Tali elementi, infatti, in ogni caso, non escluderebbero che lo svuotamento della AT AN, realizzato mediante le operazioni dolose, avesse comunque determinato un effetto distrattivo ai danni della IA, essendo sufficiente che la AT AN avesse una significativa rilevanza ai fini della garanzia patrimoniale per i creditori della IA. Risulta infondata anche la censura con la quale il ricorrente sostiene che il Tribunale non avrebbe affrontato in alcun modo il tema del dolo. I giudici di merito, invero, hanno ricostruito i fatti, evidenziando la «dolosa preordinazione del programma criminoso», finalizzato al depauperamento dell'asset fallimentare, in danno dei creditori. Risultano, infine, inammissibili, in quanto completamente versate in fatto, le deduzioni con le quali il ricorrente contesta la "lettura" delle conversazioni intercettate, dalle quali risulterebbe che solo NO NT avrebbe avuto contatti diretti con i dipendenti della IE, ai quali sollecitava l'attribuzione di commesse alla sua ditta. 13 Al riguardo, va ribadito che, «in tema di ricorso per cassazione, il controllo di legittimità, anche nel giudizio cautelare personale, non comprende il potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, né quello di riconsiderazione delle caratteristiche soggettive dell'indagato, trattandosi di apprezzamenti rientranti nelle valutazioni del Gip e del tribunale del riesame, essendo, invece, circoscritto all'esame dell'atto impugnato al fine di verificare la sussistenza dell'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato e l'assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento» (Sez. 2, n. 9212 del 02/02/2017, Sansone, Rv. 269438). 1.2. Il secondo motivo, articolato con riferimento al reato di riciclaggio, è inammissibile. Il ricorrente, invero, si limita a formulare delle generiche asserzioni, senza confrontarsi effettivamente con la motivazione del provvedimento impugnato. I giudici di merito hanno individuato il reato presupposto nel delitto di bancarotta contestato nell'ambito del procedimento n. 4390/19 RG (relativo al fallimento della IA), i cui proventi sarebbero stati trasferiti dalla AT AN a società formalmente intestate a prestanome o comunque a società prive di evidenti collegamenti con la AT AN, rendendone in tal modo complessa, se non impossibile, la ricostruzione della provenienza e il loro recupero. Il Tribunale fa riferimento a specifiche interposizioni fittizie e ad altri espedienti utilizzati dagli indagati per impedire di risalire alla provenienza di tali proventi (cfr. pagina 28 del provvedimento impugnato). A fronte di tale motivazione, il ricorrente si limita a formulare delle generiche asserzioni, senza contestare specificamente le argomentazioni poste dai giudici di merito a fondamento della loro decisione. 1.3. Il terzo motivo è infondato. 1.3.1. Quanto alla censura con la quale il ricorrente deduce che la bancarotta fraudolenta per operazioni dolose è un reato proprio e che le condotte contestate sarebbero state commesse quando era stato già nominato l'amministratore giudiziario, va rilevato che una parte consistente di esse (la sistematica omissione del pagamento dei tributi) erano state poste in essere dagli amministratori della società, prima della nomina dell'amministratore giudiziario. Quanto alle restanti operazioni, va rilevato che i giudici di merito ritengono che esse abbiano costituito il mero completamento del programma criminoso finalizzato a svuotare la AT AN, che era stato preordinato dagli indagati e che aveva avuto inizio prima della nomina dell'amministratore giudiziario (cfr. pagine 25, 26 e 27 dell'ordinanza impugnata). Su quest'ultimo profilo, la 14 motivazione del provvedimento appare abbastanza sintetica. Tuttavia, la circostanza che, in ogni caso, quantomeno una parte consistente delle operazioni dolose (la sistematica omissione del pagamento dei tributi) risulta integrata prima della nomina dell'amministratore giudiziario induce a ritenere non fondata la deduzione con la quale si contesta la sussistenza del reato per mancanza del necessario requisito soggettivo. Già la sola sistematica omissione del pagamento dei tributi (che, nel caso in esame, aveva determinato, prima della nomina dell'amministratore giudiziario, un debito verso l'erario pari a 900.000 euro), d'altronde, risulta sufficiente per configurare il reato contestato. Al riguardo, va ricordato che, «in tema di bancarotta fraudolenta fallimentare, le operazioni dolose di cui all'art. 223, comma 2, n. 2, legge fall. possono consistere nel sistematico inadempimento delle obbligazioni fiscali e previdenziali, frutto di una consapevole scelta gestionale da parte degli amministratori della società, da cui consegue il prevedibile aumento della sua esposizione debitoria nei confronti dell'erario e degli enti previdenziali» (Sez. 5, n. 24752 del 19/02/2018, De Madia, Rv. 273337). 1.3.2. Risulta infondata anche la censura con la quale il ricorrente sostiene che il Tribunale avrebbe fatto ricorso alla motivazione per relationem, senza tenere conto del fatto che la difesa, con la richiesta di riesame, aveva introdotto elementi nuovi, producendo documenti e un'ampia memoria difensiva, che sarebbero stati completamente trascurati. Va, invero, rilevato che il Tribunale, sebbene abbia condiviso le argomentazioni del Giudice per le indagini preliminari, richiamando e riassumendo talune parti dell'ordinanza geETica, ha effettuato autonome valutazioni (cfr. pagine 21 e ss. dell'ordinanza impugnata). Le deduzioni del ricorrente si concentrano essenzialmente sulle somme "occultate" e poi restituite e sulla ricostruzione la ricostruzione della situazione debitoria della società. Ebbene, tali profili non sono stati trascurati dal Tribunale, che ha ricostruito le vicende in questione (cfr., in particolare, pagina 26 del provvedimento impugnato), rispondendo anche alle censure mosse dalla difesa, ritenendo evidentemente "assorbite" quelle completamente incompatibili con la ricostruzione dei fatti ritenuta fondata. Al riguardo, va ribadito che «nella motivazione ... il giudice del gravame non è tenuto a compiere un'analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti e a prendere in esame dettagliatamente tutte le risultanze processuali, essendo invece sufficiente che, anche attraverso una loro valutazione globale, spieghi, in modo logico e adeguato, le ragioni del suo convincimento, dimostrando di aver tenuto presente ogni fatto decisivo, sicché debbono considerarsi implicitamente disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano 15 logicamente incompatibili con la decisione adottata» (Sez. 6, n. 34532 del 22/06/2021, Depretis, Rv. 281935; cfr. anche Sez. 2, n. 46261 del 18/09/2019, Cammi, Rv. 277593). 1.4. Il quarto e il quinto motivo - che possono essere trattati congiuntamente, essendo correlati - sono infondati. Il Tribunale ha motivato in maniera sufficiente in ordine alla sussistenza dell'aggravante di avere agevolato il clan mafioso -P (cfr. pagine 16- 18 e 28-29 dell'ordinanza impugnata). Ha indicato gli elementi indiziari da cui dedurre la riconducibilità di tutte le società in questione al clan, elementi costituiti in particolare dalle dichiarazioni del collaboratore LV IN, padre del coindagato IN TO. Ha posto in rilievo come da tali dichiarazioni emergesse che il clan, tramite IN TO e gli NG, utilizzasse le varie società succedutesi nel tempo (tra cui la AT AN e la IA) non solo come strumento di riciclaggio di denaro illecito, ma anche per ottenere lucrosi contratti di subappalto. Le società rispondevano di fatto a una gestione unitaria e ottenevano l'affidamento di commesse da parte della IE, secondo criteri di «bilanciamento interno», legati alle esigenze dei componenti del clan. Il Tribunale ha valutato rigorosamente l'attendibilità di tali dichiarazioni, rispondendo anche alle censure mosse dalla difesa (cfr. pagina 18 dell'ordinanza impugnata). Il Tribunale, poi, ha posto in rilievo come le dichiarazioni del collaboratore trovassero puntuale riscontro nella documentazione che rappresentava le vicissitudini giudiziarie della IA e di un'altra società, la "T.C. AN". Infondata è pure la censura con la quale il ricorrente deduce l'inutilizzabilità delle dichiarazioni del collaboratore, per essere state rese tardivamente. Il Tribunale, invero, ha rappresentato che le dichiarazioni rese nel 2023 costituivano un approfondimento di quelle già rese in precedenza (cfr. pagina 18 dell'ordinanza impugnata). Al riguardo, va ribadito che la sanzione di inutilizzabilità, che (a norma dell'art. 16-quater, comma 9, decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, come modificata dall'art. 14 della legge 13 febbraio 2001, n. 45) colpisce le dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia oltre il termine di centottanta giorni dalla manifestazione della volontà di collaborare, non si applica alle precisazioni e alle integrazioni rese dal dichiarante a chiarimento di fatti già riferiti nei termini di legge, sempre che non indichino nuovi episodi criminosi (cfr. Sez. 1, n. 45336 del 14/07/2023, Abete, Rv. 285508). Va, peraltro, rilevato che lo stesso ricorrente, pur sostenendo che le dichiarazioni in questione non costituirebbero un approfondimento di quelle precedentemente rese, afferma poi che il 16 (/'( collaboratore, nel verbale illustrativo della propria collaborazione del 10 agosto 2018, aveva già reso dichiarazioni sulla IA e sulla AT AN. Nel resto, il ricorrente muove delle censure all'attendibilità delle dichiarazioni del collaboratore, senza dedurre alcun effettivo travisamento di prova o vizio logico determinante risultante dal testo del provvedimento impugnato. Si tratta dunque di mere censure di merito, non deducibili in sede di legittimità. Va, peraltro, rilevato che si tratta della mera reiterazione di censure alle quali il Tribunale aveva già risposto, in modo adeguato e senza cadere in alcun vizio logico (cfr. pagina 18 dell'ordinanza impugnata). 1.5. Il sesto motivo è infondato. Il Tribunale, invero, ha motivato in maniera adeguata in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari (cfr. pagine 30 e 31 dell'ordinanza impugnata), sia ritenendole presunte in relazione all'applicazione dell'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen., sia motivando in concreto sulla gravità della condotta, per la sua pervicacia e costanza nel tempo, sia valutando la pericolosità del ricorrente, dimostrata dalle modalità sistematiche e professionali con le quali aveva reiterato le condotte di bancarotta fraudolenta patrimoniale, in esecuzione di un disegno criminoso ben studiato e finalizzato a favorire il clan. Infondata è anche la doglianza dell'avere l'ordinanza omesso di valutare l'attualità delle esigenze cautelari, anche alla luce del tempo trascorso dal fallimento della IA. Tale attualità è stata valutata e ritenuta sussistente per l'accertata prosecuzione della condotta criminosa anche con le altre società riferibili al clan -P, riproponendo, come detto, i medesimi metodi illeciti di gestione, finalizzati a svuotare ciascuna società del proprio patrimonio, in danno dei creditori societari e al fine di favorire, in tal modo, altre società del predetto clan. Risulta, peraltro, erroneo il riferimento della condotta criminosa tenuta dal ricorrente alla data di dichiarazione del fallimento della IA, risalente al 2018. L'imputazione relativa al fallimento della IA, invero, consiste in una bancarotta post-fallimentare, reato commesso quindi dopo il fallimento di tale società, e gli altri reati contestati sono stati commessi, secondo le imputazioni, sino ad ottobre 2023. È dunque giustificata, alla luce delle imputazioni, l'affermazione di una condotta proseguita nel tempo e attuale, non potendo ritenersi sussistente un "tempo silente" significativo tra la cessazione delle condotte criminose e l'emissione del provvedimento cautelare. 2. Al rigetto del ricorso, consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. 17
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. peri. Così deciso, il 30 maggio 2025.