CGT1
Sentenza 17 febbraio 2026
Sentenza 17 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. VII, sentenza 17/02/2026, n. 984 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo |
| Numero : | 984 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 984/2026
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 7, riunita in udienza il 20/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
IPPOLITO SANTO, Giudice monocratico in data 20/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2338/2025 depositato il 23/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Palermo - Via Giuseppe Grezar, 14, 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620259009198353000 BOLLO 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620259009198353000 BOLLO 2018
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620259009198353000 BOLLO 2019 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 169/2026 depositato il
26/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La contribuente ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 29620259009198353000 emessa dall'Agenzia delle Entrate–Riscossione (DE), relativa alle cartelle per tasse automobilistiche degli anni 2016, 2018 e
2019.Conveniva in giudizio DE e l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Palermo
1. Le difese di DE
L'Agenzia delle Entrate–Riscossione si è costituita deducendo, in sintesi:
- la regolarità delle notifiche delle cartelle di pagamento presupposte, effettuate in data 12/07/2022, come risulta dai referti depositati;
- la conseguente inammissibilità delle eccezioni del contribuente sulla prescrizione e sulla mancata notifica, in quanto il ricorso è stato proposto oltre il termine decadenziale di 60 giorni previsto dagli artt. 19 e 21 del
D.Lgs. 546/1992;
- l'interruzione della prescrizione ad opera della successiva intimazione del 02/05/2025; la piena legittimità del proprio operato quale agente della riscossione.
DE conclude chiedendo:
a) in via preliminare: dichiararsi l'inammissibilità del ricorso rispetto alle eccezioni di prescrizione e mancata notifica;
b)nel merito: il rigetto integrale del ricorso.
2. Le difese dell'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Palermo
La Direzione Provinciale di Palermo dell'Agenzia delle Entrate, pur essendo stata evocata in giudizio, ha depositato controdeduzioni con cui evidenzia di non essere ente impositore relativamente alle tasse automobilistiche e che le cartelle sottese all'intimazione riguardano tributi di competenza esclusiva della
Regione Siciliana;
che, pertanto, l'Ufficio è privo di legittimazione passiva nel presente giudizio, non avendo emesso l'atto impugnato né avendo competenza impositiva sulla materia.
Il 19.1.26 la parte riocorrente depositava procura nei confronti del proprio difensore per proporre querela di falso avverso le relate di notifica prodotte da DE ma non risulta agli atti alcun atto conseguenziale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile.
Dagli atti risulta documentalmente che le pretese oggetto dell'intimazione riguardano tasse automobilistiche degli anni 2016, 2018 e 2019, tributi che – per normativa regionale – appartengono alla competenza della
Regione Siciliana.
Lo afferma la stessa Agenzia delle Entrate nelle proprie controdeduzioni, sostenendo il difetto assoluto di legittimazione passiva.
Ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 546/1992 è parte del processo solo l'ente che ha emesso l'atto impugnato: l'Agenzia delle Entrate non ha emesso alcuno degli atti oggetto di contenzioso.
Ne consegue che il ricorso, per quanto rivolto anche contro l'Agenzia delle Entrate, è inammissibile nei suoi confronti.
Risulta così irrimediabilmente violato il contraddittorio, con conseguente pnammissibilità del ricorso, senza esame dei motivi di merito.
Per completezza, ultratardiva risulta la documentazione relativa alla procura finalizzata alla presentazione di querela difalso nei confronti di DE, non seguita da alcun atto.
Si compensano le spese data la particolarità della questione esaminata
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e compensa le spese Palermo 20.1.26 IL GIUDICE MONOCRATICO
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 7, riunita in udienza il 20/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
IPPOLITO SANTO, Giudice monocratico in data 20/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2338/2025 depositato il 23/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Palermo - Via Giuseppe Grezar, 14, 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620259009198353000 BOLLO 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620259009198353000 BOLLO 2018
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620259009198353000 BOLLO 2019 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 169/2026 depositato il
26/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La contribuente ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 29620259009198353000 emessa dall'Agenzia delle Entrate–Riscossione (DE), relativa alle cartelle per tasse automobilistiche degli anni 2016, 2018 e
2019.Conveniva in giudizio DE e l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Palermo
1. Le difese di DE
L'Agenzia delle Entrate–Riscossione si è costituita deducendo, in sintesi:
- la regolarità delle notifiche delle cartelle di pagamento presupposte, effettuate in data 12/07/2022, come risulta dai referti depositati;
- la conseguente inammissibilità delle eccezioni del contribuente sulla prescrizione e sulla mancata notifica, in quanto il ricorso è stato proposto oltre il termine decadenziale di 60 giorni previsto dagli artt. 19 e 21 del
D.Lgs. 546/1992;
- l'interruzione della prescrizione ad opera della successiva intimazione del 02/05/2025; la piena legittimità del proprio operato quale agente della riscossione.
DE conclude chiedendo:
a) in via preliminare: dichiararsi l'inammissibilità del ricorso rispetto alle eccezioni di prescrizione e mancata notifica;
b)nel merito: il rigetto integrale del ricorso.
2. Le difese dell'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Palermo
La Direzione Provinciale di Palermo dell'Agenzia delle Entrate, pur essendo stata evocata in giudizio, ha depositato controdeduzioni con cui evidenzia di non essere ente impositore relativamente alle tasse automobilistiche e che le cartelle sottese all'intimazione riguardano tributi di competenza esclusiva della
Regione Siciliana;
che, pertanto, l'Ufficio è privo di legittimazione passiva nel presente giudizio, non avendo emesso l'atto impugnato né avendo competenza impositiva sulla materia.
Il 19.1.26 la parte riocorrente depositava procura nei confronti del proprio difensore per proporre querela di falso avverso le relate di notifica prodotte da DE ma non risulta agli atti alcun atto conseguenziale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile.
Dagli atti risulta documentalmente che le pretese oggetto dell'intimazione riguardano tasse automobilistiche degli anni 2016, 2018 e 2019, tributi che – per normativa regionale – appartengono alla competenza della
Regione Siciliana.
Lo afferma la stessa Agenzia delle Entrate nelle proprie controdeduzioni, sostenendo il difetto assoluto di legittimazione passiva.
Ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 546/1992 è parte del processo solo l'ente che ha emesso l'atto impugnato: l'Agenzia delle Entrate non ha emesso alcuno degli atti oggetto di contenzioso.
Ne consegue che il ricorso, per quanto rivolto anche contro l'Agenzia delle Entrate, è inammissibile nei suoi confronti.
Risulta così irrimediabilmente violato il contraddittorio, con conseguente pnammissibilità del ricorso, senza esame dei motivi di merito.
Per completezza, ultratardiva risulta la documentazione relativa alla procura finalizzata alla presentazione di querela difalso nei confronti di DE, non seguita da alcun atto.
Si compensano le spese data la particolarità della questione esaminata
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e compensa le spese Palermo 20.1.26 IL GIUDICE MONOCRATICO