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Sentenza 13 ottobre 2025
Sentenza 13 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 13/10/2025, n. 523 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 523 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1190/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LODI
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Elena Giuppi Presidente dott. Giulia Isadora Loi Giudice Relatore dott. Luisa Dalla Via Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1190/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. ACETO Parte_1 C.F._1
BE
RICORRENTE contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. SCIMEMI CP_1 C.F._2
LE e dell'avv. QUARTA GRAZIA
RESISTENTE
E con l'intervento del PM
Conclusioni
Le parti hanno precisato congiuntamente le conclusioni all'udienza del 03.10.2025 domandando:
1. Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto fra i Signori Pt_1
e in Sant'Angelo Lodigiano (Lo) il 05.09.2015, regolarmente
[...] CP_1
pagina 1 di 8 trascritto presso i registri dello stato civile del medesimo Comune (parte II, serie A, anno
2015, n.11);
2. affidare la figlia minore in via condivisa ad entrambi i coniugi con Per_1 collocazione prevalente della bimba presso l'abitazione della madre.
3. Il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia, salvo diverso accordo: due fine settimana al mese dal venerdì dall'uscita da scuola alla domenica sera alle 21.30/22.00
(da comunicarsi con un anticipo di due mesi); 1 o 2 volte durante la settimana, previo accordo con la madre almeno due giorni prima;
quanto ai fine settimana la madre si farà carico di andare a riprendere la figlia dal padre una volta al mese entro le 21; quanto alle ferie estive, i genitori avranno 4 settimane ciascuno (da giugno a settembre), da concordarsi entro il 15 maggio di ogni anno;
4. l'assegno unico verrà trattenuto al 50% tra le parti;
5. il padre dovrà corrispondere € 300,00 al mese per il mantenimento della figlia, somma da corrispondere entro il 5 di ogni mese, oltre rivalutazione ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie come da protocollo della Corte d'Appello di Milano attualmente in vigore come di seguito:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche ovvero presso strutture private nei casi d'urgenza; c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale anche effettuati privatamente in caso di urgenza;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico;
f) farmaci, integratori ed altri presidi prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
-spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
pagina 2 di 8 - spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie compresi corsi di specializzazione e master, corsi post universitari per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo c)materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc, tablet, calcolatrice scientifica) prescritta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio individualizzato;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola o dal rappresentante di classe;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
i) mensa scolastica;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post-universitari in Italia e all'estero per la frequentazione di istituti privati;
e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); c) il servizio di baby sitter fino alla conclusione del ciclo di scuola secondaria di primo grado del figlio per la copertura dell'orario di lavoro dei genitori;
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei, nonché le relative spese per le trasferte); d) spese per attività ludiche e ricreative (a titolo esemplificativo, ma non esaustivo: pittura, teatro, scoutismo etc)
e) baby sitter;
f) viaggi e soggiorni di studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patenti di guida (corso, lezioni ed esame); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
i) spese per l'acquisto e il funzionamento del cellulare e dispositivi elettronici (Pc, Tablet).
pagina 3 di 8 Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e-mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante
l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta;
6. per le vacanze natalizie 8 giorni, con il papà comprendendo ad anni alterni la giornata di Natale o la giornata di Capodanno (nello specifico, salvo differenti accordi,
23.12/30.12 – 30.12/6.01 con la specifica che il Natale 2025 sarà trascorso con il papà); in merito alle vacanze Pasquali, la piccola trascorrerà la Pasqua con il padre e la
Pasquetta con la madre;
7. le ulteriori festività e i “ponti” verranno suddivisi a metà e ciascun genitore trascorrerà con la figlia, secondo il criterio dell'alternanza ed in base alle proprie ferie lavorative, il corrispondente periodo;
8. quanto alle vacanze con i nonni queste non potranno sottrarre giorni spettanti ai genitori;
quindi, tali vacanze dovranno decorrere dal lunedì successivo al weekend di spettanza del padre e/o della madre e terminare entro il giovedì della successiva settimana, quindi con un solo weekend di mezzo, che non dovrà coincidere con il weekend di spettanza dell'altro genitore (i nonni materni possono sfruttare il fine settimana di spettanza della madre ed i nonni paterni quello del padre). In ogni caso, il relativo periodo verrà computato nelle quattro settimane spettanti al relativo genitore;
9. nei giorni di permanenza di presso un genitore, il medesimo si impegna Per_1 affinché la minore contatti l'altro genitore tramite telefonate da effettuarsi almeno a giorni alterni.
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi dell'art. 132 co. 2 n. 4 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e ai verbali di causa.
pagina 4 di 8 1. Con ricorso depositato in data 14.6.2024 ha adito il Tribunale di Lodi al fine di Parte_1 ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con CP_1
nonché la regolamentazione in ordine alla figlia .
[...] Per_1
Con comparsa depositata in data 26.7.2024 si è costituito aderendo alla domanda CP_1 di cessazione degli effetti civili del matrimonio e domandando anch'esso la regolamentazione in ordine alla figlia.
All'esito dell'udienza del 4.5.2025, in cui sono state sentite entrambe le parti, il Giudice istruttore ha formulato alle parti una proposta conciliativa, che è stata accettata da entrambe le parti, le quali pertanto con note depositate in occasione dell'udienza del 3.10.2025 hanno precisato congiuntamente le conclusioni.
2. e si sono sposati con matrimonio concordatario in Sant'Angelo CP_1 Parte_1
Lodigiano in data 5.9.2015 (matrimonio trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 11, parte II, serie A, anno 2015; doc. 1 parte ricorrente) e dalla loro unione
è nata la figlia il 16.6.2018. Per_1
Il Tribunale di Lodi con decreto del 12.5.2023 ha omologato la separazione personale delle parti alle condizioni dalle stesse concordate (doc. 4 parte ricorrente).
3. La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio deve essere accolta, ricorrendo tutti i presupposti di cui all'art. 3 della Legge 1° dicembre 1970 n. 898 e successive modifiche, essendosi la separazione protratta per un periodo superiore a quello minimo previsto dalla succitata legge, senza che le parti si siano riappacificate, né abbiano ripreso la convivenza coniugale, non potendo, quindi, essere neppure ricostituita la comunione materiale e spirituale fra i coniugi.
Parimenti deve concludersi per quanto concerne le condizioni concordate dalle parti, essendo le stesse conformi alla legge nonché rispondenti all'interesse della minore, di cui non è stata disposta l'audizione attesa la tenera età.
4. Le spese di lite sono interamente compensate tra le parti stante l'accordo raggiunto
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto da pagina 5 di 8 e in Sant'Angelo Lodigiano in data 5.9.2015 (matrimonio CP_1 Parte_1 trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 11, parte II, serie
A, anno 2015);
2) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Sant'Angelo Lodigiano di procedere alle annotazioni e ulteriori incombenze previste dalla legge;
3) affida la figlia minore in via condivisa ad entrambi i coniugi con collocazione Per_1 prevalente presso la madre;
4) dispone che il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia, salvo diverso accordo tra le parti: due fine settimana al mese dal venerdì dall'uscita da scuola alla domenica sera alle
21.30/22.00 (da comunicarsi con un anticipo di due mesi); 1 o 2 volte durante la settimana, previo accordo con la madre almeno due giorni prima;
quanto ai fine settimana la madre si farà carico di andare a riprendere la figlia dal padre una volta al mese entro le
21; quanto alle ferie estive, i genitori avranno 4 settimane ciascuno (da giugno a settembre), da concordarsi entro il 15 maggio di ogni anno;
per le vacanze natalizie 8 giorni, con il papà comprendendo ad anni alterni la giornata di Natale o la giornata di
Capodanno (nello specifico, salvo differenti accordi, 23.12/30.12 – 30.12/6.01 con la specifica che il Natale 2025 sarà trascorso con il papà); in merito alle vacanze Pasquali, la piccola trascorrerà la Pasqua con il padre e la Pasquetta con la madre;
le ulteriori festività
e i “ponti” verranno suddivisi a metà e ciascun genitore trascorrerà con la figlia, secondo il criterio dell'alternanza ed in base alle proprie ferie lavorative, il corrispondente periodo;
5) prende atto che quanto alle vacanze con i nonni queste non potranno sottrarre giorni spettanti ai genitori;
quindi, tali vacanze dovranno decorrere dal lunedì successivo al weekend di spettanza del padre e/o della madre e terminare entro il giovedì della successiva settimana, quindi con un solo weekend di mezzo, che non dovrà coincidere con il weekend di spettanza dell'altro genitore (i nonni materni possono sfruttare il fine settimana di spettanza della madre ed i nonni paterni quello del padre). In ogni caso, il relativo periodo verrà computato nelle quattro settimane spettanti al relativo genitore;
6) prende atto che nei giorni di permanenza di presso un genitore, il medesimo si Per_1 impegna affinché la minore contatti l'altro genitore tramite telefonate da effettuarsi almeno a giorni alterni;
pagina 6 di 8 7) dispone che corrisponderà a a titolo di contributo al CP_1 Parte_1 mantenimento della figlia, € 300,00 al mese, da corrispondere entro il 5 di ogni mese, oltre rivalutazione ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie come da protocollo della
Corte d'Appello di Milano attualmente in vigore come di seguito riportato:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche ovvero presso strutture private nei casi d'urgenza; c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale anche effettuati privatamente in caso di urgenza;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico;
f) farmaci, integratori ed altri presidi prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
-spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie compresi corsi di specializzazione e master, corsi post universitari per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo c)materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc, tablet, calcolatrice scientifica) prescritta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio individualizzato;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola o dal rappresentante di classe;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
i) mensa scolastica;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e pagina 7 di 8 corsi post-universitari in Italia e all'estero per la frequentazione di istituti privati;
e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); c) il servizio di baby sitter fino alla conclusione del ciclo di scuola secondaria di primo grado del figlio per la copertura dell'orario di lavoro dei genitori;
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei, nonché le relative spese per le trasferte); d) spese per attività ludiche e ricreative (a titolo esemplificativo, ma non esaustivo: pittura, teatro, scoutismo etc) e) baby sitter;
f) viaggi e soggiorni di studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patenti di guida (corso, lezioni ed esame); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
i) spese per l'acquisto e il funzionamento del cellulare e dispositivi elettronici (Pc, Tablet).
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e-mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta;
8) prende atto che l'assegno unico verrà suddiviso al 50% tra le parti;
9) compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Lodi, nella Camera di Consiglio del 3 ottobre 2025
Il Giudice estensore La Presidente
dott.ssa Giulia Isadora Loi dott.ssa Elena Giuppi
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LODI
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Elena Giuppi Presidente dott. Giulia Isadora Loi Giudice Relatore dott. Luisa Dalla Via Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1190/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. ACETO Parte_1 C.F._1
BE
RICORRENTE contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. SCIMEMI CP_1 C.F._2
LE e dell'avv. QUARTA GRAZIA
RESISTENTE
E con l'intervento del PM
Conclusioni
Le parti hanno precisato congiuntamente le conclusioni all'udienza del 03.10.2025 domandando:
1. Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto fra i Signori Pt_1
e in Sant'Angelo Lodigiano (Lo) il 05.09.2015, regolarmente
[...] CP_1
pagina 1 di 8 trascritto presso i registri dello stato civile del medesimo Comune (parte II, serie A, anno
2015, n.11);
2. affidare la figlia minore in via condivisa ad entrambi i coniugi con Per_1 collocazione prevalente della bimba presso l'abitazione della madre.
3. Il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia, salvo diverso accordo: due fine settimana al mese dal venerdì dall'uscita da scuola alla domenica sera alle 21.30/22.00
(da comunicarsi con un anticipo di due mesi); 1 o 2 volte durante la settimana, previo accordo con la madre almeno due giorni prima;
quanto ai fine settimana la madre si farà carico di andare a riprendere la figlia dal padre una volta al mese entro le 21; quanto alle ferie estive, i genitori avranno 4 settimane ciascuno (da giugno a settembre), da concordarsi entro il 15 maggio di ogni anno;
4. l'assegno unico verrà trattenuto al 50% tra le parti;
5. il padre dovrà corrispondere € 300,00 al mese per il mantenimento della figlia, somma da corrispondere entro il 5 di ogni mese, oltre rivalutazione ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie come da protocollo della Corte d'Appello di Milano attualmente in vigore come di seguito:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche ovvero presso strutture private nei casi d'urgenza; c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale anche effettuati privatamente in caso di urgenza;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico;
f) farmaci, integratori ed altri presidi prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
-spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
pagina 2 di 8 - spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie compresi corsi di specializzazione e master, corsi post universitari per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo c)materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc, tablet, calcolatrice scientifica) prescritta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio individualizzato;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola o dal rappresentante di classe;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
i) mensa scolastica;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post-universitari in Italia e all'estero per la frequentazione di istituti privati;
e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); c) il servizio di baby sitter fino alla conclusione del ciclo di scuola secondaria di primo grado del figlio per la copertura dell'orario di lavoro dei genitori;
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei, nonché le relative spese per le trasferte); d) spese per attività ludiche e ricreative (a titolo esemplificativo, ma non esaustivo: pittura, teatro, scoutismo etc)
e) baby sitter;
f) viaggi e soggiorni di studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patenti di guida (corso, lezioni ed esame); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
i) spese per l'acquisto e il funzionamento del cellulare e dispositivi elettronici (Pc, Tablet).
pagina 3 di 8 Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e-mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante
l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta;
6. per le vacanze natalizie 8 giorni, con il papà comprendendo ad anni alterni la giornata di Natale o la giornata di Capodanno (nello specifico, salvo differenti accordi,
23.12/30.12 – 30.12/6.01 con la specifica che il Natale 2025 sarà trascorso con il papà); in merito alle vacanze Pasquali, la piccola trascorrerà la Pasqua con il padre e la
Pasquetta con la madre;
7. le ulteriori festività e i “ponti” verranno suddivisi a metà e ciascun genitore trascorrerà con la figlia, secondo il criterio dell'alternanza ed in base alle proprie ferie lavorative, il corrispondente periodo;
8. quanto alle vacanze con i nonni queste non potranno sottrarre giorni spettanti ai genitori;
quindi, tali vacanze dovranno decorrere dal lunedì successivo al weekend di spettanza del padre e/o della madre e terminare entro il giovedì della successiva settimana, quindi con un solo weekend di mezzo, che non dovrà coincidere con il weekend di spettanza dell'altro genitore (i nonni materni possono sfruttare il fine settimana di spettanza della madre ed i nonni paterni quello del padre). In ogni caso, il relativo periodo verrà computato nelle quattro settimane spettanti al relativo genitore;
9. nei giorni di permanenza di presso un genitore, il medesimo si impegna Per_1 affinché la minore contatti l'altro genitore tramite telefonate da effettuarsi almeno a giorni alterni.
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi dell'art. 132 co. 2 n. 4 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e ai verbali di causa.
pagina 4 di 8 1. Con ricorso depositato in data 14.6.2024 ha adito il Tribunale di Lodi al fine di Parte_1 ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con CP_1
nonché la regolamentazione in ordine alla figlia .
[...] Per_1
Con comparsa depositata in data 26.7.2024 si è costituito aderendo alla domanda CP_1 di cessazione degli effetti civili del matrimonio e domandando anch'esso la regolamentazione in ordine alla figlia.
All'esito dell'udienza del 4.5.2025, in cui sono state sentite entrambe le parti, il Giudice istruttore ha formulato alle parti una proposta conciliativa, che è stata accettata da entrambe le parti, le quali pertanto con note depositate in occasione dell'udienza del 3.10.2025 hanno precisato congiuntamente le conclusioni.
2. e si sono sposati con matrimonio concordatario in Sant'Angelo CP_1 Parte_1
Lodigiano in data 5.9.2015 (matrimonio trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 11, parte II, serie A, anno 2015; doc. 1 parte ricorrente) e dalla loro unione
è nata la figlia il 16.6.2018. Per_1
Il Tribunale di Lodi con decreto del 12.5.2023 ha omologato la separazione personale delle parti alle condizioni dalle stesse concordate (doc. 4 parte ricorrente).
3. La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio deve essere accolta, ricorrendo tutti i presupposti di cui all'art. 3 della Legge 1° dicembre 1970 n. 898 e successive modifiche, essendosi la separazione protratta per un periodo superiore a quello minimo previsto dalla succitata legge, senza che le parti si siano riappacificate, né abbiano ripreso la convivenza coniugale, non potendo, quindi, essere neppure ricostituita la comunione materiale e spirituale fra i coniugi.
Parimenti deve concludersi per quanto concerne le condizioni concordate dalle parti, essendo le stesse conformi alla legge nonché rispondenti all'interesse della minore, di cui non è stata disposta l'audizione attesa la tenera età.
4. Le spese di lite sono interamente compensate tra le parti stante l'accordo raggiunto
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto da pagina 5 di 8 e in Sant'Angelo Lodigiano in data 5.9.2015 (matrimonio CP_1 Parte_1 trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 11, parte II, serie
A, anno 2015);
2) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Sant'Angelo Lodigiano di procedere alle annotazioni e ulteriori incombenze previste dalla legge;
3) affida la figlia minore in via condivisa ad entrambi i coniugi con collocazione Per_1 prevalente presso la madre;
4) dispone che il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia, salvo diverso accordo tra le parti: due fine settimana al mese dal venerdì dall'uscita da scuola alla domenica sera alle
21.30/22.00 (da comunicarsi con un anticipo di due mesi); 1 o 2 volte durante la settimana, previo accordo con la madre almeno due giorni prima;
quanto ai fine settimana la madre si farà carico di andare a riprendere la figlia dal padre una volta al mese entro le
21; quanto alle ferie estive, i genitori avranno 4 settimane ciascuno (da giugno a settembre), da concordarsi entro il 15 maggio di ogni anno;
per le vacanze natalizie 8 giorni, con il papà comprendendo ad anni alterni la giornata di Natale o la giornata di
Capodanno (nello specifico, salvo differenti accordi, 23.12/30.12 – 30.12/6.01 con la specifica che il Natale 2025 sarà trascorso con il papà); in merito alle vacanze Pasquali, la piccola trascorrerà la Pasqua con il padre e la Pasquetta con la madre;
le ulteriori festività
e i “ponti” verranno suddivisi a metà e ciascun genitore trascorrerà con la figlia, secondo il criterio dell'alternanza ed in base alle proprie ferie lavorative, il corrispondente periodo;
5) prende atto che quanto alle vacanze con i nonni queste non potranno sottrarre giorni spettanti ai genitori;
quindi, tali vacanze dovranno decorrere dal lunedì successivo al weekend di spettanza del padre e/o della madre e terminare entro il giovedì della successiva settimana, quindi con un solo weekend di mezzo, che non dovrà coincidere con il weekend di spettanza dell'altro genitore (i nonni materni possono sfruttare il fine settimana di spettanza della madre ed i nonni paterni quello del padre). In ogni caso, il relativo periodo verrà computato nelle quattro settimane spettanti al relativo genitore;
6) prende atto che nei giorni di permanenza di presso un genitore, il medesimo si Per_1 impegna affinché la minore contatti l'altro genitore tramite telefonate da effettuarsi almeno a giorni alterni;
pagina 6 di 8 7) dispone che corrisponderà a a titolo di contributo al CP_1 Parte_1 mantenimento della figlia, € 300,00 al mese, da corrispondere entro il 5 di ogni mese, oltre rivalutazione ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie come da protocollo della
Corte d'Appello di Milano attualmente in vigore come di seguito riportato:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche ovvero presso strutture private nei casi d'urgenza; c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale anche effettuati privatamente in caso di urgenza;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico;
f) farmaci, integratori ed altri presidi prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
-spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie compresi corsi di specializzazione e master, corsi post universitari per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo c)materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc, tablet, calcolatrice scientifica) prescritta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio individualizzato;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola o dal rappresentante di classe;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
i) mensa scolastica;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e pagina 7 di 8 corsi post-universitari in Italia e all'estero per la frequentazione di istituti privati;
e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); c) il servizio di baby sitter fino alla conclusione del ciclo di scuola secondaria di primo grado del figlio per la copertura dell'orario di lavoro dei genitori;
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei, nonché le relative spese per le trasferte); d) spese per attività ludiche e ricreative (a titolo esemplificativo, ma non esaustivo: pittura, teatro, scoutismo etc) e) baby sitter;
f) viaggi e soggiorni di studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patenti di guida (corso, lezioni ed esame); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
i) spese per l'acquisto e il funzionamento del cellulare e dispositivi elettronici (Pc, Tablet).
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e-mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta;
8) prende atto che l'assegno unico verrà suddiviso al 50% tra le parti;
9) compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Lodi, nella Camera di Consiglio del 3 ottobre 2025
Il Giudice estensore La Presidente
dott.ssa Giulia Isadora Loi dott.ssa Elena Giuppi
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