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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lagonegro, sentenza 03/11/2025, n. 175 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lagonegro |
| Numero : | 175 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2270/2017
TRIBUNALE ORDINARIO di LAGONEGRO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Lagonegro in funzione di giudice del lavoro dott.ssa Gerardina Guglielmo all'udienza del 30.09.2025, celebrata nelle forme della trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato e pubblicato, mediante deposito del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 2270/2017 R.G.L. TRA
, C.F. nata in [...] il [...], rapp.ta e difesa, Parte_1 C.F._1 giusta procura a margine del ricorso introduttivo, dall'avv. Antonio Bisignani con cui elett.te domicilia come in atti;
RICORRENTE E
in persona del legale rappresentante pro tempore, C.F.: , rapp.to e difeso dall'avv. CP_1 P.IVA_1 Valeria Salvati, giusta procura generale alle liti, ed elettivamente domiciliato in POTENZA, via Pretoria 263;
RESISTENTE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. , con ricorso depositato in data 07.11.2017, premettendo di aver prestato Parte_1 la propria attività lavorativa subordinata, in qualità di bracciante agricola, per l'Azienda agricola
ES LO – con terreni siti in agro di Cassano allo Ionio (CS) alla C/da Prainetta “ad indirizzo produttivo con coltivazioni di ortaggi (inclusi i meloni) in foglia, a fusto, a frutto, in radici, bulbi e tuberi in piena aria (escluse le barbabietole da zucchero e patate) – dal 16.07.2013 al 30.11.2013 per n. 102 giornate lavorative, deduceva di aver subito il disconoscimento del rapporto di lavoro, giusta IV elenco di variazione, anno 2016. Rappresentava, in particolare, che nell'espletamento della predetta attività si era dedicata a “lavori inerenti la coltivazione dei terreni ed a lavori vari in agricoltura (…) con vincolo di subordinazione ed in attuazione delle direttive impartite dal datore di lavoro, il quale forniva l'attrezzatura necessaria per lo svolgimento dell'attività lavorativa… dalle ore 7,00 alle 12,00 e dalle 13,00 alle 15,00 per circa 6,50 ore giornaliere e per circa 4-5 giorni a settimana” percependo regolare retribuzione giornaliera.
Nonostante ciò, deduceva l'intervenuto disconoscimento del rapporto di lavoro mediante la CP_ pubblicazione (online sino al 25.03.2017) del IV elenco di variazione 2016 degli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli del proprio Comune di residenza. Pertanto, infruttuosamente esperito l'iter amministrativo, agiva in giudizio al fine di ottenere l'accertamento dell'effettiva sussistenza del rapporto di lavoro intercorso, nell'anno 2013, alle dipendenze della ditta AN NZ, con conseguente riconoscimento del diritto alla reiscrizione per il medesimo anno negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli del Comune di Castelluccio Inferiore (PZ), con condanna dell'Ente previdenziale alla dovuta iscrizione e/o al mantenimento dell'iscrizione stessa, nonché al pagamento di spese, diritti e onorari di giudizio, da attribuirsi al procuratore antistatario. In via istruttoria, formulava istanza di prova testimoniale. CP_ Ritualmente instauratosi il contraddittorio, l' eccepiva, in via preliminare, la decadenza dall'azione ai sensi e per gli effetti dell'art. 22 d.l. 7/70 conv. in l. 83/70 ovvero l'intervenuta prescrizione del diritto. Nel merito, contestava la fondatezza del ricorso sulla base del verbale unico di accertamento n. 2016008328 del 21.11.2016, che allegava. Insisteva, dunque, per il rigetto della domanda. In via istruttoria, si opponeva alle richieste avanzate dalla parte ricorrente, formulando a sua volta istanza di prova per testi, a mezzo degli ispettori verbalizzanti.
Esaminati gli atti, il Tribunale ammetteva la prova testimoniale richiesta dalle parti: venivano CP_ escussi in favore di parte ricorrente e;
per l' , con provvedimento Parte_2 Controparte_2 del 17.04.2025, veniva disposta l'acquisizione del verbale del 19.10.2021 relativo al fascicolo n. R.G. 1996/2017 e contenente le deposizioni dell'ispettore verbalizzante . Esaurita la istruttoria, Persona_1 la causa subiva alcuni rinvii determinati dall'esorbitante carico di ruolo, gravato altresì dal fatto che, giusta decreto Presidenziale n. 2/2025 e successive proroghe, la scrivente sostituiva la dott.ssa Per_2 assente, nella gestione del detto ruolo, con conseguente aggravio del lavoro. All'udienza del 30.09.2025 la causa viene decisa come da sentenza depositata dopo la scadenza del termine assegnato per il deposito delle note ex art. 127 ter c.p.c. 2. In via preliminare deve darsi atto della procedibilità e tempestività del ricorso. In proposito l'art. 11 del D.L. 11 agosto 1993, n. 375 espressamente prevede che “Contro i provvedimenti adottati in materia di accertamento degli operai agricoli a tempo determinato ed indeterminato e dei compartecipanti familiari e piccoli coloni e contro la non iscrizione e' data facoltà agli interessati di proporre, entro il termine di trenta giorni, ricorso alla commissione provinciale per la manodopera agricola che decide entro novanta giorni. Decorso inutilmente tale termine il ricorso si intende respinto”. L'art. 22 del d.l. citato così recita: «Contro i provvedimenti definitivi adottati in applicazione del presente decreto da cui derivi una lesione di diritti soggettivi, l'interessato può proporre azione giudiziaria davanti al pretore nel termine di 120 giorni dalla notifica o dal momento in cui ne abbia avuto conoscenza». Sul punto la giurisprudenza ha precisato che contro i provvedimenti di mancata iscrizione, totale o parziale, negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli, ovvero di cancellazione dagli elenchi medesimi, il termine di 120 giorni per l'esercizio dell'azione giudiziaria stabilito dall'art. 22 d.l. 3 febbraio 1970 n. 7, convertito dalla l. 11 marzo 1970 n. 83, decorre dalla definizione del procedimento amministrativo contenzioso, che coincide con la data di notifica all'interessato del provvedimento conclusivo espresso, se adottato nei termini previsti dall'art. 11, cit., ovvero con la scadenza di questi stessi termini nel caso del loro inutile decorso, dovendosi equiparare l'inerzia della competente autorità a un provvedimento tacito di rigetto conosciuto ex lege dall'interessato al verificarsi della descritta evenienza (cfr., ex aliis, Cass. 2898.2014; Cass. 11.6.2013; Cass. 27.12.11 n. 29070; Cass. 19.7.11 n. 15785; Cass.
2.10.07 n. 20668; Cass. 10.9.07 n. 18965; Cass. 14.3.07 n. 5906; Cass.
1.3.07 n. 4819; Cass. 23.2.07 n. 4261; Cass.
5.2.07 n. 2373; Cass. 16.1.07 n. 813). Ebbene, la pubblicazione del IV elenco nominativo trimestrale di variazione degli Operai Agricoli a tempo determinato del 2016 è avvenuta sino al 25.03.2017. Avverso il provvedimento di CP_ disconoscimento, parte ricorrente ha proposto ricorso amministrativo alla Direzione Provinciale , sede di Potenza, in data 22.04.2017. Il provvedimento è divenuto definitivo in data 21.07.2017, sicché l'azione andava proposta entro il successivo termine di 120 giorni, ossia entro il 18.11.2017 (sabato). Il ricorso è stato iscritto in data 07.11.2017; pertanto è tempestivo. 3. Quanto al merito, osserva al riguardo il giudice che dalla disamina dei verbali ispettivi in atti CP_ (vedi fasc. ) – corredato di motivazione puntuale, esaustiva e particolareggiata – è dato ricavare che l'azienda agricola AN NZ:
1) ha erogato ai dipendenti retribuzioni per un importo complessivo pari a milioni di euro;
2) ha registrato una sola fattura di acquisto, per una spesa complessiva di euro 1798,00;
3) i ricavi documentati sono stati esigui;
4) non ha presentato alcuna dichiarazione dei redditi (l'ultima risale al 2013);
5) non ha redatto un bilancio di esercizio (l'ultimo risale, anch'esso, all'ano 2013);
6) le fatture di vendita hanno riguardato esclusivamente agrumi, laddove l'azienda non ha documentato il possesso di terreni coltivati ad agrumeti;
7) non ha mai pagato, fino al 31.03.2016, alcuna contribuzione dal 2011. Le circostanze di fatto - per come sopra riassunte - sono state accertate dai verbalizzanti sulla scorta dell'esame della documentazione visionata nel corso della verifica ispettiva e, pertanto, rispetto a tali dati documentali il verbale di accertamento ha un'efficacia probatoria piena fino a querela di falso.
Pag. 2 di 7 L'organo ispettivo, sulla base di tali elementi fattuali, ha concluso ravvisando la sostanziale inesistenza/fittizietà del soggetto ispezionato quale ditta assuntrice di manodopera e, conseguentemente, ritenuto non genuini i rapporti di lavoro formalmente denunciati negli anni dal 2011 al 2016. Trattasi di conclusione che questo giudice ritiene convincente, osservandosi al riguardo, che le risultanze ispettive si fondano su elementi in parte indiziari in parte di prova piena, dai quali emerge una realtà fattuale tale da far ritenere nel concreto insussistente la qualità di datore di lavoro in capo alla ditta oggetto di ispezione. Ed invero, non pare seriamente plausibile che un soggetto imprenditoriale, a fronte dell'assunzione di un numero così elevato di dipendenti e dell'erogazione di retribuzioni per un importo di milioni di euro in tutto il periodo oggetto di ispezione, non versi alcuna somma a titolo di contribuzione, non abbia necessità di acquistare alcun bene strumentale rispetto all'attività agricola o di servizi in agricoltura che apparentemente esercita e non dimostri di aver proceduto alla vendita dei beni prodotti, se non in misura del tutto irrilevante. Le considerazioni che precedono conducono a ritenere condivisibili le conclusioni tratte dall'organo di vigilanza all'esito dell'espletata verifica ispettiva. Ciò detto, è opportuno chiarire: a) che il giudizio di inesistenza/fittizietà del formale datore di lavoro non assume rilievo solo nei confronti dell'azienda oggetto di ispezione, ma spiega efficacia anche nei confronti del singolo lavoratore che reclama l'accertamento di un rapporto di lavoro subordinato;
b) che il disconoscimento non deriva da CP_ mera sproporzione tra giornate denunciate all' ed effettivo fabbisogno ma, in radice, il verbale ha accertato come insussistente la qualità di datore di lavoro in capo alla ditta oggetto di ispezione. E tale giudizio risulta ampiamente condivisibile dal momento che dal verbale ispettivo del 21.11.16 in atti è emerso: CP_ a) che nelle tre denunce aziendali trasmesse da AN NZ all una sola delle quali accolta dall'ente previdenziale, non è mai stato indicato il possesso o la proprietà di strumenti o macchinari agricoli con il quale l'attività sarebbe stata svolta con ben 1263 assunzioni di braccianti CP agricoli denunciate all' dal 2011 al 2016 per lavorazioni da svolgere su terreni estesi centinaia di ettari. Del resto, nel corso dell'intera ispezione il AN non è stato in grado di esibire ai funzionari il registro dei beni ammortizzabili;
b) che non si comprende come l'azienda agricola AN NZ abbia potuto pagare, negli anni dal 2011 al 2016, più di 5 milioni di euro di retribuzioni, così come riportato nelle buste paga visionate dagli ispettori, tenuto conto che negli anni citati l'azienda non risulta aver presentato dichiarazioni dei redditi e bilanci di esercizio. Dal verbale ispettivo, inoltre, emerge come, anche a voler ritenere veritiere le fatture emesse dalla azienda per vendita di prodotti, la stessa avrebbe avuto le seguenti perdite di esercizio: euro 1.814.074 nel 2011; euro 108.308 nel 2012; euro 322.888 nel 2013; euro 508.253 nel 2014; euro 29.036 nel 2016; c) che l'azienda si è resa totalmente inadempiente agli obblighi contributivi riferiti ai braccianti CP agricoli denunciati all' per la ragguardevole somma di euro 3.687.640; d) che gli ispettori hanno effettuato ben 6 accessi ispettivi dal 6.9.16 al 31.10.16 sui terreni che CP l'azienda ha denunciato all' come posseduti per lo svolgimento dell'attività agricola senza mai rinvenire alcun bracciante intento al lavoro;
e) che gli ispettori hanno accertato che i contratti di affitto e comodato esibiti dal AN quali CP_ titoli sottostanti alla disponibilità dei terreni denunciati all' erano privi della sottoscrizione di entrambi i contraenti, privi di data certa perché non registrati presso l'Agenzia delle Entrate e aventi decorrenza dal 2007 e dal 2014 quando i presunti concedenti, peraltro madre e padre del AN, risultavano essere deceduti, rispettivamente, nel 1991 e nel 1999. Per i terreni formalmente indicati dal CP_ AN all' come in suo possesso, dai registri Sian-Agea è emerso che i medesimi terreni erano posseduti dalla moglie e dal figlio di AN NZ che in relazione ai terreni avevano anche chiesto e percepito i contributi comunitari in agricoltura. Su tali basi, unitamente agli ulteriori elementi indicati nel verbale e su cui il ricorrente non ha preso posizione, emerge evidente la totale fittizietà di un'azienda agricola che avrebbe operato per anni in regime di manifesta antieconomicità, sì da rendere chiara la presenza di un datore di lavoro tale solo sulla CP_ carta ed avente la sola finalità di denunciare all prestazioni bracciantili mai rese onde consentire ai soggetti formalmente denunciati come braccianti la percezione di indebite prestazioni previdenziali in agricoltura.
Pag. 3 di 7 3.1. Le conclusioni appena esposte non possono essere scalfite dalle dichiarazioni rese dai testimoni escussi, relativamente ai quali, peraltro, occorre rilevare che per loro stessa ammissione, risultano portatori di un evidente interesse di fatto a confermare la sussistenza di un rapporto di lavoro e l'operatività del formale datore di lavoro in quanto anch'essi coinvolti nel medesimo verbale ispettivo, sulla cui base è stato disconosciuto anche il loro rapporto di lavoro, tanto da avere anche proposto un CP giudizio analogo contro l' In altre parole, i testi sono risultati portatori di un interesse di fatto convergente con quello della parte ricorrente considerato che anche il loro rapporto di lavoro è stato oggetto di disconoscimento. Il teste ha riferito: “(…) ho lavorato come bracciante agricola dal 1981 e Parte_2 fino al 2013, alle dipendenze di diverse aziende agricole, dal 2010 al 2013 ho lavorato alle dipendenze della ditta AN NZ. Conosco la ricorrente poiché siamo amiche e compaesane ed abbiamo lavorato insieme nell'anno 2013 alle dipendenze della ditta AN NZ, i cui terreni erano ubicati in Cassano allo Ionio (CS) alla C.da Prainette, nonché in SA (CS), i terreni erano molto estesi, pianeggianti, ed erano coltivati, in c.da Prainette con pomodori, in SA erano invece coltivati ad agrumi (arance e mandarini). Preciso che in Cassano erano più terreni, tra i quali ci spostavamo a piedi, a SA era un terreno unico. Io viaggiavo insieme alla ricorrente ed a molti altri braccianti, quali
, , , ed altri di cui ora non Controparte_2 Persona_3 Persona_4 Persona_5 ricordo i nomi. Viaggiavamo con l'autobus della SAM che prendevamo con la ricorrente a Viggianello, dove arrivavamo alternandoci con le nostre auto. L'autobus era condotto da Da Persona_6 Viggianello andavamo per Rotonda e per strade interne senza imboccare l'autostrada. Non so quanti chilometri facevamo, però posso dire che impiegavamo, per arrivare a Cassano, un'ora e mezza circa, mentre SA era più lontano e lo raggiungevamo da Cassano sempre con un autobus della SAM Per_ condotto non da ma da altri di cui non ricordo il nome. Al nostro arrivo trovavamo sui luoghi di lavoro il proprietario dell'azienda AN NZ, il quale ci dava le direttive indicandoci cosa fare e consegnandoci anche l'attrezzatura in base al lavoro da espletare. Preciso che il AN ci divideva in gruppi di sei/sette persone ognuno. Con la ricorrente eravamo quasi sempre nello stesso gruppo. In tali anni hanno lavorato insieme a me, alla ricorrente ed alle altre persone con le quali viaggiavo e che ho indicato prima, anche molte altre persone di paesi diversi dal mio e di cui non ricordo i nomi. Anche il mio rapporto di lavoro negli anni 2010, 2011 e 2013 è stato disconosciuto e per tale motivo ho in corso CP_ analogo giudizio nei confronti dell' nel quale la ricorrente ha già testimoniato. Preciso che la ricorrente ha lavorato nel 2013 da luglio a novembre. Preciso che in tali periodi ho lavorato anche io. Il lavoro veniva prestato per 4/6 giorni a settimana, solitamente da lunedì a venerdì. Lavoravamo per 7 ore al giorno, dalle ore 07:00 alle ore 12:00, poi facevamo una pausa pranzo, e dalle ore 13:00 alle ore 15:00. Il lavoro consisteva nella raccolta manuale dei pomodori, da luglio a settembre/ottobre, mentre nel mese di novembre consisteva nella raccolta sempre manuale degli agrumi che facevamo a SA. Preciso che i pomodori li raccoglievamo manualmente mettendoli nei cassettoni da dove venivano raccolti subito dopo da altri operai che li mettevano su un trattore. Anche gli agrumi venivano raccolti manualmente, quelli più alti con l'ausilio di una scala, fornitaci dal datore di lavoro, anch'essi venivano riposti nei cassettoni che poi venivano prelevati da altri operai e caricati su un trattore. So che parte ricorrente è stata regolarmente retribuita previa consegna della busta paga (…) il AN NZ ci pagava in contanti ogni fine mese all'interno dell'ufficio ubicato in Cassano all'interno dell'azienda vicino al capannone. Non ricordo se i terreni erano recintati, mentre solo dove c'era il capannone ricordo che vi era un cancello. Preciso, altresì, che ci pagava tutti insieme anche se venivamo chiamati separatamente all'interno del predetto ufficio. La retribuzione era di 45 euro al giorno. (…) Nel capannone c'erano molti mezzi, trattori, camion e macchinari per la trasformazione dei pomodori.” Il teste ha riferito: “(…) ho lavorato alle dipendenze della ditta Controparte_2 AN NZ soltanto nell'anno 2013. Conosco la ricorrente poiché abbiamo lavorato insieme nel predetto anno 2013 alle dipendenze della ditta AN NZ, i cui terreni erano ubicati in Cassano allo Ionio (CS) alla c.da Prainetta, i terreni erano molto estesi, pianeggianti ed erano coltivati a ortaggi, quali pomodori, melanzane, ecc., nonché ad agrumi. Viaggiavo insieme alla ricorrente nonché con altri lavoratori, quali , , ed altri di cui non ricordo il Persona_7 Persona_8 Persona_9 nome. Raggiungevamo i terreni in questione con un autobus della ditta SAM condotto da Persona_6 impiegavamo un'ora e un quarto circa. Da Castelluccio andavamo fino a Viggianello con le nostre auto e qui prendevamo l'autobus. Percorrevamo tutte strade interne (…). Al nostro arrivo trovavamo sui luoghi di lavoro il proprietario dell'azienda AN NZ, il quale ci dava le direttive indicandoci
Pag. 4 di 7 cosa fare e consegnandoci anche l'attrezzatura in base al lavoro da espletare. Preciso che il AN ci divideva in gruppi di circa sette-otto-dieci persone ognuno e quello in cui io ero inserita era all'incirca sempre lo stesso e vi facevano parte la ricorrente e le persone con le quali viaggiavo e che ho indicato prima. In tali anni hanno lavorato insieme a me ed alle altre persone con le quali viaggiavo anche molte altre persone di cui non ricordo i nomi (…) in totale lavoravano in tale ditta circa 70-80 persone. Anche il mio rapporto di lavoro è stato disconosciuto e per tale motivo ho in corso analogo giudizio nei CP_ confronti dell' nel quale la ricorrente deve testimoniare. Preciso che la ricorrente ha lavorato nel 2013 da agosto a dicembre. Il lavoro veniva prestato per 4/5 giorni a settimana solitamente dal lunedì al venerdì, per 7/8 ore al giorno, dalle ore 7:00 alle ore 13:00, poi facevamo una pausa pranzo, e dalle ore 14:00 alle ore 16:00. Il lavoro consisteva nella raccolta manuale degli ortaggi, quali pomodori e melanzane ed altri ortaggi, nei mesi di luglio, agosto, settembre e ottobre, nonché nella raccolta di agrumi, quali mandarini ed arance nei mesi di novembre e dicembre. La raccolta dei pomodori avveniva a mano e li posizionavamo nelle cassette di plastica, le quali venivano poi raccolte da altri operai che le caricavano sul trattore. Anche i mandarini li raccoglievamo manualmente e li mettevamo in cassette che poi venivano caricate sul trattore da altri operai. So che parte ricorrente è stata regolarmente retribuita previa consegna della busta paga (…) ci pagava AN NZ in contanti ogni fine mese, all'interno di un ufficio sito all'interno del capannone ubicato nei terreni in cui lavoravamo. Preciso che ci pagava chiamandoci per gruppi e poi separatamente. La retribuzione era di 40,00 euro circa al giorno. (…).” CP_
3.2. Orbene, i verbali ispettivi sulla cui base l' ha disconosciuto il rapporto di lavoro in agricoltura fanno piena prova fino a querela di falso nella parte in cui gli ispettori hanno dato atto di aver visionato la documentazione dell'azienda agricola AN NZ, nonché nella parte in cui hanno attestato l'esito delle ispezioni condotte sui luoghi di causa. Trattasi di attività che i pubblici ufficiali hanno attestato di avere personalmente svolto. L'ispettore ha effettuato ben 6 accessi ispettivi dal 6.9.16 al 31.10.16 sui terreni che l'azienda ha CP denunciato all' come posseduti per lo svolgimento dell'attività agricola senza mai rinvenire alcun bracciante intento al lavoro e, anzi, dando la prova (cfr. foto “3-b) Verbale ispettivo - allegato n. 2”) di aver verificato che i terreni erano incolti e non lavorati da tempo. Dette circostanze sono state confermate dall'Ispettore il quale - escusso nel Per_1 procedimento recante n. R.G. 1996/2017 e le cui dichiarazioni sono state acquisite al presente fascicolo – ha riferito: “(…) Ho svolto attività ispettiva nei confronti del AN, azienda che è stata ispezionata CP_ Per_1 tre volte. La prima volta dal 2006 al 2011 da parte di colleghi dell' di Cosenza, dott.ssa , ricordo. Il secondo verbale l'abbiamo fatto io ed il collega di Reggio Calabria, Testimone_1CP_ (periodo 2011-2016) e poi successivamente dal 2016 al 2021 altri colleghi della sede di Reggio Calabria hanno ispezionato nuovamente l'azienda. Abbiamo fatto un verbale di primo accesso a luglio 2016 consegnandolo al consulente aziendale, . Il giudice autorizza il teste a consultare Persona_11 il verbale in ausilio della memoria. Abbiamo fatto accesso sui terreni, su diverse particelle, tra il settembre e l'ottobre 2016. La sede era in Contrada Prainetta a Cassano allo Ionio. Lì c'era l'abitazione del signor AN NZ, vicina ad un cancello. Era un villino recintato (piano terra e primo piano certamente) e poi vicino c'era l'accesso al terreno recintato ed all'interno un capannone. Guardando il cancello, il capannone non era di fronte allo stesso: sul retro dell'abitazione c'era il capannone ove avevano sede due aziende di trasformazione agricola alle quali AN conferiva i prodotti. Le aziende erano la SIAG e APOA, riconducibili al AN entrambe. La prima al 95% era in proprietà della moglie del AN ed il 5% dello stesso AN. Nella ASPOA avevano quote i figli del AN,
ed Antonio, mi pare. In contrada Prainetta siamo andati 4 volte nei due mesi e non abbiamo Per_12 mai trovato alcun operaio. Né operai erano presenti nel capannone. Le date di accesso sul terreno sono riportate nel verbale. Le due aziende di trasformazione erano inattive. Il terreno vicino alla abitazione ed al capannone era incolto, completamente. C'erano lì intorno al capannone terreni coltivabili a seminativo ovvero ortaggi. C'erano erbacce su detti terreni e non c'erano residui di coltivazioni pregresse di ortaggi. Non abbiamo trovato alcuna coltivazione di nessun tipo in atto. Nei pressi del capannone non c'erano piante di agrumi. Solo nei pressi della villetta c'era qualche pianta, non ricordo neppure se alberi da frutta. Abbiamo fatto diversi rilievi fotografici anche di contrada Prainetta. Nel capannone siamo entrati. C'erano macchinari;
carrelli trasportatori per i pomodori, barattoli vuoti. Non c'era nulla che facesse pensare ad una azienda in attività. Non ho visto un piccolo ufficio vicino al capannone. Con AN ci siamo recati per la raccolta della sua dichiarazione presso il piano terra della sua abitazione. All'epoca il AN era agli arresti domiciliari presso la abitazione, per una
Pag. 5 di 7 vicenda che ci ha raccontato lo stesso AN (…). Poi siamo andati in un uliveto sito nel Comune di SARACENA (CS): lì il AN dichiarava di fare raccolta di olive e tuttavia, trovammo uno stato di abbandono totale, con olive ancora attaccate agli alberi. Nonostante fosse fine ottobre. La macchia mediterranea aveva preso il sopravvento. I terreni principali erano in contrada Prainetta. Per il resto, abbiamo sentito i proprietari degli altri terreni dichiarati da RA i quali hanno negato di conoscere AN (molti così hanno dichiarato), oppure hanno negato di aver concesso in affitto i terreni, ovvero hanno affermato che il rapporto era finito da anni. (…) Il terreno di contrada Prainetta era esteso circa 6 ettari, tutto pianeggiante;
non c'erano serre o altri manufatti all'interno. Mi pare che non fosse tutto recintato.”
Sebbene le circostanze siano riferite ad anno diverso da quello oggetto di causa, risulta inverosimile che dei terreni nelle condizioni anzidette potessero essere stati utilizzati, a pieno regime, negli anni precedenti. Ad ogni buon conto, l'istruttoria espletata non è risultata idonea a mettere in dubbio le conclusioni cui si è pervenuti, considerando le indubbie discordanze non solo delle dichiarazioni rese dai testi con le risultanze ispettive di cui al verbale, ma altresì tra le dichiarazioni stesse. Emerge chiara, infatti, l'inattendibilità dei testi, avendo gli stessi, in più punti, reso dichiarazioni tra loro assolutamente contrastanti in ordine, ad esempio: all'ubicazione dell'ufficio (vicino al capannone per;
all'interno del capannone per la cui presenza in C.da Prainetta è stata, Parte_2 CP_2 comunque, esclusa dall'Ispettore; alle mansioni svolte e ai luoghi di prestazione dell'attività lavorativa (la teste ha riferito di raccolta soltanto di pomodori sui terreni in C.da Prainetta e raccolta agrumi Parte_2 in località SA;
la teste ha, invece, parlato di raccolta ortaggi – pomodori e melanzane – CP_2 nonché di agrumi esclusivamente nei terreni siti in C.da Prainetta); ai periodi di lavoro dedotti dalla stessa ricorrente ( ha confermato la deduzione attorea mentre ha riferito che la ricorrente ha Parte_2 CP_2 lavorato, nell'anno 2013, da agosto a dicembre); all'orario di lavoro che per era dalle 7 alle Parte_2 15 e per dalle 7 alle 16.00. CP_2 Le dichiarazioni dei testi escussi differiscono anche da quelle rilasciate spontaneamente dallo CP_ stesso AN agli Ispettori in ordine, ad esempio, all'orario e ai giorni di lavoro, alle modalità di svolgimento della prestazione, all'entità della retribuzione. Il AN ha, infatti riferito di un orario diverso nel periodo estivo e nel periodo invernale ed i testi, viceversa, hanno riferito di un unico orario in tutti i periodi dell'anno, con le discrasie già evidenziate. Pertanto, la prova della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze di RA non può ritenersi affatto raggiunta. Si evidenzi, altresì, che entrambi i testi escussi in favore di parte ricorrente hanno dichiarato che quest'ultima ha già (o avrebbe) testimoniato nel procedimento da loro iscritto. Essi hanno, pertanto, un interesse rilevante a confermare le circostanze dedotte in ricorso, in una prospettiva di mutuo conforto CP_ probatorio alle reciproche posizioni assicurative che l' contesta. La Corte d'Appello di Potenza ha recentemente optato per un giudizio di inattendibilità delle dichiarazioni rese da testi, attori in altri giudizi di reiscrizione: “…A ciò deve aggiungersi l'innegabile interesse di ciascuna di esse in ordine all'esito della controversia con la conseguenza di dover formulare un giudizio di inattendibilità dei suddetti testi”. (Corte d'Appello Potenza n.77/2023 con riferimento ad altra azienda agricola). Alla ritenuta insussistenza del rapporto di lavoro non può che conseguire il rigetto della domanda azionata relativa alla reiscrizione negli elenchi OTD.
3.3. Il ricorrente ha prodotto in giudizio documenti, quali comunicazioni di assunzione, buste paga, contratto di lavoro che, almeno formalmente, possono attestare l'instaurazione del rapporto di lavoro. La detta documentazione in tal senso ha una valenza pressoché nulla poiché proveniente da quella stessa parte datoriale fortemente indiziata della comunicazione di rapporti di lavoro in realtà mai esistiti. I ricorsi aventi ad oggetto la reiscrizione, alla luce delle considerazioni di cui sopra, devono essere rigettati.
4. Tenuto conto della dichiarazione fatta dalla parte ricorrente circa la consistenza reddituale da far valere ai fini dell'esenzione dal pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c. le spese del presente giudizio andranno integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Lagonegro, in funzione di giudice del lavoro, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
Pag. 6 di 7 2) compensa integralmente le spese di lite;
LAGONEGRO, 25.10.2025
Pag. 7 di 7
Il Giudice
Dott.ssa Gerardina Guglielmo
TRIBUNALE ORDINARIO di LAGONEGRO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Lagonegro in funzione di giudice del lavoro dott.ssa Gerardina Guglielmo all'udienza del 30.09.2025, celebrata nelle forme della trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato e pubblicato, mediante deposito del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 2270/2017 R.G.L. TRA
, C.F. nata in [...] il [...], rapp.ta e difesa, Parte_1 C.F._1 giusta procura a margine del ricorso introduttivo, dall'avv. Antonio Bisignani con cui elett.te domicilia come in atti;
RICORRENTE E
in persona del legale rappresentante pro tempore, C.F.: , rapp.to e difeso dall'avv. CP_1 P.IVA_1 Valeria Salvati, giusta procura generale alle liti, ed elettivamente domiciliato in POTENZA, via Pretoria 263;
RESISTENTE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. , con ricorso depositato in data 07.11.2017, premettendo di aver prestato Parte_1 la propria attività lavorativa subordinata, in qualità di bracciante agricola, per l'Azienda agricola
ES LO – con terreni siti in agro di Cassano allo Ionio (CS) alla C/da Prainetta “ad indirizzo produttivo con coltivazioni di ortaggi (inclusi i meloni) in foglia, a fusto, a frutto, in radici, bulbi e tuberi in piena aria (escluse le barbabietole da zucchero e patate) – dal 16.07.2013 al 30.11.2013 per n. 102 giornate lavorative, deduceva di aver subito il disconoscimento del rapporto di lavoro, giusta IV elenco di variazione, anno 2016. Rappresentava, in particolare, che nell'espletamento della predetta attività si era dedicata a “lavori inerenti la coltivazione dei terreni ed a lavori vari in agricoltura (…) con vincolo di subordinazione ed in attuazione delle direttive impartite dal datore di lavoro, il quale forniva l'attrezzatura necessaria per lo svolgimento dell'attività lavorativa… dalle ore 7,00 alle 12,00 e dalle 13,00 alle 15,00 per circa 6,50 ore giornaliere e per circa 4-5 giorni a settimana” percependo regolare retribuzione giornaliera.
Nonostante ciò, deduceva l'intervenuto disconoscimento del rapporto di lavoro mediante la CP_ pubblicazione (online sino al 25.03.2017) del IV elenco di variazione 2016 degli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli del proprio Comune di residenza. Pertanto, infruttuosamente esperito l'iter amministrativo, agiva in giudizio al fine di ottenere l'accertamento dell'effettiva sussistenza del rapporto di lavoro intercorso, nell'anno 2013, alle dipendenze della ditta AN NZ, con conseguente riconoscimento del diritto alla reiscrizione per il medesimo anno negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli del Comune di Castelluccio Inferiore (PZ), con condanna dell'Ente previdenziale alla dovuta iscrizione e/o al mantenimento dell'iscrizione stessa, nonché al pagamento di spese, diritti e onorari di giudizio, da attribuirsi al procuratore antistatario. In via istruttoria, formulava istanza di prova testimoniale. CP_ Ritualmente instauratosi il contraddittorio, l' eccepiva, in via preliminare, la decadenza dall'azione ai sensi e per gli effetti dell'art. 22 d.l. 7/70 conv. in l. 83/70 ovvero l'intervenuta prescrizione del diritto. Nel merito, contestava la fondatezza del ricorso sulla base del verbale unico di accertamento n. 2016008328 del 21.11.2016, che allegava. Insisteva, dunque, per il rigetto della domanda. In via istruttoria, si opponeva alle richieste avanzate dalla parte ricorrente, formulando a sua volta istanza di prova per testi, a mezzo degli ispettori verbalizzanti.
Esaminati gli atti, il Tribunale ammetteva la prova testimoniale richiesta dalle parti: venivano CP_ escussi in favore di parte ricorrente e;
per l' , con provvedimento Parte_2 Controparte_2 del 17.04.2025, veniva disposta l'acquisizione del verbale del 19.10.2021 relativo al fascicolo n. R.G. 1996/2017 e contenente le deposizioni dell'ispettore verbalizzante . Esaurita la istruttoria, Persona_1 la causa subiva alcuni rinvii determinati dall'esorbitante carico di ruolo, gravato altresì dal fatto che, giusta decreto Presidenziale n. 2/2025 e successive proroghe, la scrivente sostituiva la dott.ssa Per_2 assente, nella gestione del detto ruolo, con conseguente aggravio del lavoro. All'udienza del 30.09.2025 la causa viene decisa come da sentenza depositata dopo la scadenza del termine assegnato per il deposito delle note ex art. 127 ter c.p.c. 2. In via preliminare deve darsi atto della procedibilità e tempestività del ricorso. In proposito l'art. 11 del D.L. 11 agosto 1993, n. 375 espressamente prevede che “Contro i provvedimenti adottati in materia di accertamento degli operai agricoli a tempo determinato ed indeterminato e dei compartecipanti familiari e piccoli coloni e contro la non iscrizione e' data facoltà agli interessati di proporre, entro il termine di trenta giorni, ricorso alla commissione provinciale per la manodopera agricola che decide entro novanta giorni. Decorso inutilmente tale termine il ricorso si intende respinto”. L'art. 22 del d.l. citato così recita: «Contro i provvedimenti definitivi adottati in applicazione del presente decreto da cui derivi una lesione di diritti soggettivi, l'interessato può proporre azione giudiziaria davanti al pretore nel termine di 120 giorni dalla notifica o dal momento in cui ne abbia avuto conoscenza». Sul punto la giurisprudenza ha precisato che contro i provvedimenti di mancata iscrizione, totale o parziale, negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli, ovvero di cancellazione dagli elenchi medesimi, il termine di 120 giorni per l'esercizio dell'azione giudiziaria stabilito dall'art. 22 d.l. 3 febbraio 1970 n. 7, convertito dalla l. 11 marzo 1970 n. 83, decorre dalla definizione del procedimento amministrativo contenzioso, che coincide con la data di notifica all'interessato del provvedimento conclusivo espresso, se adottato nei termini previsti dall'art. 11, cit., ovvero con la scadenza di questi stessi termini nel caso del loro inutile decorso, dovendosi equiparare l'inerzia della competente autorità a un provvedimento tacito di rigetto conosciuto ex lege dall'interessato al verificarsi della descritta evenienza (cfr., ex aliis, Cass. 2898.2014; Cass. 11.6.2013; Cass. 27.12.11 n. 29070; Cass. 19.7.11 n. 15785; Cass.
2.10.07 n. 20668; Cass. 10.9.07 n. 18965; Cass. 14.3.07 n. 5906; Cass.
1.3.07 n. 4819; Cass. 23.2.07 n. 4261; Cass.
5.2.07 n. 2373; Cass. 16.1.07 n. 813). Ebbene, la pubblicazione del IV elenco nominativo trimestrale di variazione degli Operai Agricoli a tempo determinato del 2016 è avvenuta sino al 25.03.2017. Avverso il provvedimento di CP_ disconoscimento, parte ricorrente ha proposto ricorso amministrativo alla Direzione Provinciale , sede di Potenza, in data 22.04.2017. Il provvedimento è divenuto definitivo in data 21.07.2017, sicché l'azione andava proposta entro il successivo termine di 120 giorni, ossia entro il 18.11.2017 (sabato). Il ricorso è stato iscritto in data 07.11.2017; pertanto è tempestivo. 3. Quanto al merito, osserva al riguardo il giudice che dalla disamina dei verbali ispettivi in atti CP_ (vedi fasc. ) – corredato di motivazione puntuale, esaustiva e particolareggiata – è dato ricavare che l'azienda agricola AN NZ:
1) ha erogato ai dipendenti retribuzioni per un importo complessivo pari a milioni di euro;
2) ha registrato una sola fattura di acquisto, per una spesa complessiva di euro 1798,00;
3) i ricavi documentati sono stati esigui;
4) non ha presentato alcuna dichiarazione dei redditi (l'ultima risale al 2013);
5) non ha redatto un bilancio di esercizio (l'ultimo risale, anch'esso, all'ano 2013);
6) le fatture di vendita hanno riguardato esclusivamente agrumi, laddove l'azienda non ha documentato il possesso di terreni coltivati ad agrumeti;
7) non ha mai pagato, fino al 31.03.2016, alcuna contribuzione dal 2011. Le circostanze di fatto - per come sopra riassunte - sono state accertate dai verbalizzanti sulla scorta dell'esame della documentazione visionata nel corso della verifica ispettiva e, pertanto, rispetto a tali dati documentali il verbale di accertamento ha un'efficacia probatoria piena fino a querela di falso.
Pag. 2 di 7 L'organo ispettivo, sulla base di tali elementi fattuali, ha concluso ravvisando la sostanziale inesistenza/fittizietà del soggetto ispezionato quale ditta assuntrice di manodopera e, conseguentemente, ritenuto non genuini i rapporti di lavoro formalmente denunciati negli anni dal 2011 al 2016. Trattasi di conclusione che questo giudice ritiene convincente, osservandosi al riguardo, che le risultanze ispettive si fondano su elementi in parte indiziari in parte di prova piena, dai quali emerge una realtà fattuale tale da far ritenere nel concreto insussistente la qualità di datore di lavoro in capo alla ditta oggetto di ispezione. Ed invero, non pare seriamente plausibile che un soggetto imprenditoriale, a fronte dell'assunzione di un numero così elevato di dipendenti e dell'erogazione di retribuzioni per un importo di milioni di euro in tutto il periodo oggetto di ispezione, non versi alcuna somma a titolo di contribuzione, non abbia necessità di acquistare alcun bene strumentale rispetto all'attività agricola o di servizi in agricoltura che apparentemente esercita e non dimostri di aver proceduto alla vendita dei beni prodotti, se non in misura del tutto irrilevante. Le considerazioni che precedono conducono a ritenere condivisibili le conclusioni tratte dall'organo di vigilanza all'esito dell'espletata verifica ispettiva. Ciò detto, è opportuno chiarire: a) che il giudizio di inesistenza/fittizietà del formale datore di lavoro non assume rilievo solo nei confronti dell'azienda oggetto di ispezione, ma spiega efficacia anche nei confronti del singolo lavoratore che reclama l'accertamento di un rapporto di lavoro subordinato;
b) che il disconoscimento non deriva da CP_ mera sproporzione tra giornate denunciate all' ed effettivo fabbisogno ma, in radice, il verbale ha accertato come insussistente la qualità di datore di lavoro in capo alla ditta oggetto di ispezione. E tale giudizio risulta ampiamente condivisibile dal momento che dal verbale ispettivo del 21.11.16 in atti è emerso: CP_ a) che nelle tre denunce aziendali trasmesse da AN NZ all una sola delle quali accolta dall'ente previdenziale, non è mai stato indicato il possesso o la proprietà di strumenti o macchinari agricoli con il quale l'attività sarebbe stata svolta con ben 1263 assunzioni di braccianti CP agricoli denunciate all' dal 2011 al 2016 per lavorazioni da svolgere su terreni estesi centinaia di ettari. Del resto, nel corso dell'intera ispezione il AN non è stato in grado di esibire ai funzionari il registro dei beni ammortizzabili;
b) che non si comprende come l'azienda agricola AN NZ abbia potuto pagare, negli anni dal 2011 al 2016, più di 5 milioni di euro di retribuzioni, così come riportato nelle buste paga visionate dagli ispettori, tenuto conto che negli anni citati l'azienda non risulta aver presentato dichiarazioni dei redditi e bilanci di esercizio. Dal verbale ispettivo, inoltre, emerge come, anche a voler ritenere veritiere le fatture emesse dalla azienda per vendita di prodotti, la stessa avrebbe avuto le seguenti perdite di esercizio: euro 1.814.074 nel 2011; euro 108.308 nel 2012; euro 322.888 nel 2013; euro 508.253 nel 2014; euro 29.036 nel 2016; c) che l'azienda si è resa totalmente inadempiente agli obblighi contributivi riferiti ai braccianti CP agricoli denunciati all' per la ragguardevole somma di euro 3.687.640; d) che gli ispettori hanno effettuato ben 6 accessi ispettivi dal 6.9.16 al 31.10.16 sui terreni che CP l'azienda ha denunciato all' come posseduti per lo svolgimento dell'attività agricola senza mai rinvenire alcun bracciante intento al lavoro;
e) che gli ispettori hanno accertato che i contratti di affitto e comodato esibiti dal AN quali CP_ titoli sottostanti alla disponibilità dei terreni denunciati all' erano privi della sottoscrizione di entrambi i contraenti, privi di data certa perché non registrati presso l'Agenzia delle Entrate e aventi decorrenza dal 2007 e dal 2014 quando i presunti concedenti, peraltro madre e padre del AN, risultavano essere deceduti, rispettivamente, nel 1991 e nel 1999. Per i terreni formalmente indicati dal CP_ AN all' come in suo possesso, dai registri Sian-Agea è emerso che i medesimi terreni erano posseduti dalla moglie e dal figlio di AN NZ che in relazione ai terreni avevano anche chiesto e percepito i contributi comunitari in agricoltura. Su tali basi, unitamente agli ulteriori elementi indicati nel verbale e su cui il ricorrente non ha preso posizione, emerge evidente la totale fittizietà di un'azienda agricola che avrebbe operato per anni in regime di manifesta antieconomicità, sì da rendere chiara la presenza di un datore di lavoro tale solo sulla CP_ carta ed avente la sola finalità di denunciare all prestazioni bracciantili mai rese onde consentire ai soggetti formalmente denunciati come braccianti la percezione di indebite prestazioni previdenziali in agricoltura.
Pag. 3 di 7 3.1. Le conclusioni appena esposte non possono essere scalfite dalle dichiarazioni rese dai testimoni escussi, relativamente ai quali, peraltro, occorre rilevare che per loro stessa ammissione, risultano portatori di un evidente interesse di fatto a confermare la sussistenza di un rapporto di lavoro e l'operatività del formale datore di lavoro in quanto anch'essi coinvolti nel medesimo verbale ispettivo, sulla cui base è stato disconosciuto anche il loro rapporto di lavoro, tanto da avere anche proposto un CP giudizio analogo contro l' In altre parole, i testi sono risultati portatori di un interesse di fatto convergente con quello della parte ricorrente considerato che anche il loro rapporto di lavoro è stato oggetto di disconoscimento. Il teste ha riferito: “(…) ho lavorato come bracciante agricola dal 1981 e Parte_2 fino al 2013, alle dipendenze di diverse aziende agricole, dal 2010 al 2013 ho lavorato alle dipendenze della ditta AN NZ. Conosco la ricorrente poiché siamo amiche e compaesane ed abbiamo lavorato insieme nell'anno 2013 alle dipendenze della ditta AN NZ, i cui terreni erano ubicati in Cassano allo Ionio (CS) alla C.da Prainette, nonché in SA (CS), i terreni erano molto estesi, pianeggianti, ed erano coltivati, in c.da Prainette con pomodori, in SA erano invece coltivati ad agrumi (arance e mandarini). Preciso che in Cassano erano più terreni, tra i quali ci spostavamo a piedi, a SA era un terreno unico. Io viaggiavo insieme alla ricorrente ed a molti altri braccianti, quali
, , , ed altri di cui ora non Controparte_2 Persona_3 Persona_4 Persona_5 ricordo i nomi. Viaggiavamo con l'autobus della SAM che prendevamo con la ricorrente a Viggianello, dove arrivavamo alternandoci con le nostre auto. L'autobus era condotto da Da Persona_6 Viggianello andavamo per Rotonda e per strade interne senza imboccare l'autostrada. Non so quanti chilometri facevamo, però posso dire che impiegavamo, per arrivare a Cassano, un'ora e mezza circa, mentre SA era più lontano e lo raggiungevamo da Cassano sempre con un autobus della SAM Per_ condotto non da ma da altri di cui non ricordo il nome. Al nostro arrivo trovavamo sui luoghi di lavoro il proprietario dell'azienda AN NZ, il quale ci dava le direttive indicandoci cosa fare e consegnandoci anche l'attrezzatura in base al lavoro da espletare. Preciso che il AN ci divideva in gruppi di sei/sette persone ognuno. Con la ricorrente eravamo quasi sempre nello stesso gruppo. In tali anni hanno lavorato insieme a me, alla ricorrente ed alle altre persone con le quali viaggiavo e che ho indicato prima, anche molte altre persone di paesi diversi dal mio e di cui non ricordo i nomi. Anche il mio rapporto di lavoro negli anni 2010, 2011 e 2013 è stato disconosciuto e per tale motivo ho in corso CP_ analogo giudizio nei confronti dell' nel quale la ricorrente ha già testimoniato. Preciso che la ricorrente ha lavorato nel 2013 da luglio a novembre. Preciso che in tali periodi ho lavorato anche io. Il lavoro veniva prestato per 4/6 giorni a settimana, solitamente da lunedì a venerdì. Lavoravamo per 7 ore al giorno, dalle ore 07:00 alle ore 12:00, poi facevamo una pausa pranzo, e dalle ore 13:00 alle ore 15:00. Il lavoro consisteva nella raccolta manuale dei pomodori, da luglio a settembre/ottobre, mentre nel mese di novembre consisteva nella raccolta sempre manuale degli agrumi che facevamo a SA. Preciso che i pomodori li raccoglievamo manualmente mettendoli nei cassettoni da dove venivano raccolti subito dopo da altri operai che li mettevano su un trattore. Anche gli agrumi venivano raccolti manualmente, quelli più alti con l'ausilio di una scala, fornitaci dal datore di lavoro, anch'essi venivano riposti nei cassettoni che poi venivano prelevati da altri operai e caricati su un trattore. So che parte ricorrente è stata regolarmente retribuita previa consegna della busta paga (…) il AN NZ ci pagava in contanti ogni fine mese all'interno dell'ufficio ubicato in Cassano all'interno dell'azienda vicino al capannone. Non ricordo se i terreni erano recintati, mentre solo dove c'era il capannone ricordo che vi era un cancello. Preciso, altresì, che ci pagava tutti insieme anche se venivamo chiamati separatamente all'interno del predetto ufficio. La retribuzione era di 45 euro al giorno. (…) Nel capannone c'erano molti mezzi, trattori, camion e macchinari per la trasformazione dei pomodori.” Il teste ha riferito: “(…) ho lavorato alle dipendenze della ditta Controparte_2 AN NZ soltanto nell'anno 2013. Conosco la ricorrente poiché abbiamo lavorato insieme nel predetto anno 2013 alle dipendenze della ditta AN NZ, i cui terreni erano ubicati in Cassano allo Ionio (CS) alla c.da Prainetta, i terreni erano molto estesi, pianeggianti ed erano coltivati a ortaggi, quali pomodori, melanzane, ecc., nonché ad agrumi. Viaggiavo insieme alla ricorrente nonché con altri lavoratori, quali , , ed altri di cui non ricordo il Persona_7 Persona_8 Persona_9 nome. Raggiungevamo i terreni in questione con un autobus della ditta SAM condotto da Persona_6 impiegavamo un'ora e un quarto circa. Da Castelluccio andavamo fino a Viggianello con le nostre auto e qui prendevamo l'autobus. Percorrevamo tutte strade interne (…). Al nostro arrivo trovavamo sui luoghi di lavoro il proprietario dell'azienda AN NZ, il quale ci dava le direttive indicandoci
Pag. 4 di 7 cosa fare e consegnandoci anche l'attrezzatura in base al lavoro da espletare. Preciso che il AN ci divideva in gruppi di circa sette-otto-dieci persone ognuno e quello in cui io ero inserita era all'incirca sempre lo stesso e vi facevano parte la ricorrente e le persone con le quali viaggiavo e che ho indicato prima. In tali anni hanno lavorato insieme a me ed alle altre persone con le quali viaggiavo anche molte altre persone di cui non ricordo i nomi (…) in totale lavoravano in tale ditta circa 70-80 persone. Anche il mio rapporto di lavoro è stato disconosciuto e per tale motivo ho in corso analogo giudizio nei CP_ confronti dell' nel quale la ricorrente deve testimoniare. Preciso che la ricorrente ha lavorato nel 2013 da agosto a dicembre. Il lavoro veniva prestato per 4/5 giorni a settimana solitamente dal lunedì al venerdì, per 7/8 ore al giorno, dalle ore 7:00 alle ore 13:00, poi facevamo una pausa pranzo, e dalle ore 14:00 alle ore 16:00. Il lavoro consisteva nella raccolta manuale degli ortaggi, quali pomodori e melanzane ed altri ortaggi, nei mesi di luglio, agosto, settembre e ottobre, nonché nella raccolta di agrumi, quali mandarini ed arance nei mesi di novembre e dicembre. La raccolta dei pomodori avveniva a mano e li posizionavamo nelle cassette di plastica, le quali venivano poi raccolte da altri operai che le caricavano sul trattore. Anche i mandarini li raccoglievamo manualmente e li mettevamo in cassette che poi venivano caricate sul trattore da altri operai. So che parte ricorrente è stata regolarmente retribuita previa consegna della busta paga (…) ci pagava AN NZ in contanti ogni fine mese, all'interno di un ufficio sito all'interno del capannone ubicato nei terreni in cui lavoravamo. Preciso che ci pagava chiamandoci per gruppi e poi separatamente. La retribuzione era di 40,00 euro circa al giorno. (…).” CP_
3.2. Orbene, i verbali ispettivi sulla cui base l' ha disconosciuto il rapporto di lavoro in agricoltura fanno piena prova fino a querela di falso nella parte in cui gli ispettori hanno dato atto di aver visionato la documentazione dell'azienda agricola AN NZ, nonché nella parte in cui hanno attestato l'esito delle ispezioni condotte sui luoghi di causa. Trattasi di attività che i pubblici ufficiali hanno attestato di avere personalmente svolto. L'ispettore ha effettuato ben 6 accessi ispettivi dal 6.9.16 al 31.10.16 sui terreni che l'azienda ha CP denunciato all' come posseduti per lo svolgimento dell'attività agricola senza mai rinvenire alcun bracciante intento al lavoro e, anzi, dando la prova (cfr. foto “3-b) Verbale ispettivo - allegato n. 2”) di aver verificato che i terreni erano incolti e non lavorati da tempo. Dette circostanze sono state confermate dall'Ispettore il quale - escusso nel Per_1 procedimento recante n. R.G. 1996/2017 e le cui dichiarazioni sono state acquisite al presente fascicolo – ha riferito: “(…) Ho svolto attività ispettiva nei confronti del AN, azienda che è stata ispezionata CP_ Per_1 tre volte. La prima volta dal 2006 al 2011 da parte di colleghi dell' di Cosenza, dott.ssa , ricordo. Il secondo verbale l'abbiamo fatto io ed il collega di Reggio Calabria, Testimone_1CP_ (periodo 2011-2016) e poi successivamente dal 2016 al 2021 altri colleghi della sede di Reggio Calabria hanno ispezionato nuovamente l'azienda. Abbiamo fatto un verbale di primo accesso a luglio 2016 consegnandolo al consulente aziendale, . Il giudice autorizza il teste a consultare Persona_11 il verbale in ausilio della memoria. Abbiamo fatto accesso sui terreni, su diverse particelle, tra il settembre e l'ottobre 2016. La sede era in Contrada Prainetta a Cassano allo Ionio. Lì c'era l'abitazione del signor AN NZ, vicina ad un cancello. Era un villino recintato (piano terra e primo piano certamente) e poi vicino c'era l'accesso al terreno recintato ed all'interno un capannone. Guardando il cancello, il capannone non era di fronte allo stesso: sul retro dell'abitazione c'era il capannone ove avevano sede due aziende di trasformazione agricola alle quali AN conferiva i prodotti. Le aziende erano la SIAG e APOA, riconducibili al AN entrambe. La prima al 95% era in proprietà della moglie del AN ed il 5% dello stesso AN. Nella ASPOA avevano quote i figli del AN,
ed Antonio, mi pare. In contrada Prainetta siamo andati 4 volte nei due mesi e non abbiamo Per_12 mai trovato alcun operaio. Né operai erano presenti nel capannone. Le date di accesso sul terreno sono riportate nel verbale. Le due aziende di trasformazione erano inattive. Il terreno vicino alla abitazione ed al capannone era incolto, completamente. C'erano lì intorno al capannone terreni coltivabili a seminativo ovvero ortaggi. C'erano erbacce su detti terreni e non c'erano residui di coltivazioni pregresse di ortaggi. Non abbiamo trovato alcuna coltivazione di nessun tipo in atto. Nei pressi del capannone non c'erano piante di agrumi. Solo nei pressi della villetta c'era qualche pianta, non ricordo neppure se alberi da frutta. Abbiamo fatto diversi rilievi fotografici anche di contrada Prainetta. Nel capannone siamo entrati. C'erano macchinari;
carrelli trasportatori per i pomodori, barattoli vuoti. Non c'era nulla che facesse pensare ad una azienda in attività. Non ho visto un piccolo ufficio vicino al capannone. Con AN ci siamo recati per la raccolta della sua dichiarazione presso il piano terra della sua abitazione. All'epoca il AN era agli arresti domiciliari presso la abitazione, per una
Pag. 5 di 7 vicenda che ci ha raccontato lo stesso AN (…). Poi siamo andati in un uliveto sito nel Comune di SARACENA (CS): lì il AN dichiarava di fare raccolta di olive e tuttavia, trovammo uno stato di abbandono totale, con olive ancora attaccate agli alberi. Nonostante fosse fine ottobre. La macchia mediterranea aveva preso il sopravvento. I terreni principali erano in contrada Prainetta. Per il resto, abbiamo sentito i proprietari degli altri terreni dichiarati da RA i quali hanno negato di conoscere AN (molti così hanno dichiarato), oppure hanno negato di aver concesso in affitto i terreni, ovvero hanno affermato che il rapporto era finito da anni. (…) Il terreno di contrada Prainetta era esteso circa 6 ettari, tutto pianeggiante;
non c'erano serre o altri manufatti all'interno. Mi pare che non fosse tutto recintato.”
Sebbene le circostanze siano riferite ad anno diverso da quello oggetto di causa, risulta inverosimile che dei terreni nelle condizioni anzidette potessero essere stati utilizzati, a pieno regime, negli anni precedenti. Ad ogni buon conto, l'istruttoria espletata non è risultata idonea a mettere in dubbio le conclusioni cui si è pervenuti, considerando le indubbie discordanze non solo delle dichiarazioni rese dai testi con le risultanze ispettive di cui al verbale, ma altresì tra le dichiarazioni stesse. Emerge chiara, infatti, l'inattendibilità dei testi, avendo gli stessi, in più punti, reso dichiarazioni tra loro assolutamente contrastanti in ordine, ad esempio: all'ubicazione dell'ufficio (vicino al capannone per;
all'interno del capannone per la cui presenza in C.da Prainetta è stata, Parte_2 CP_2 comunque, esclusa dall'Ispettore; alle mansioni svolte e ai luoghi di prestazione dell'attività lavorativa (la teste ha riferito di raccolta soltanto di pomodori sui terreni in C.da Prainetta e raccolta agrumi Parte_2 in località SA;
la teste ha, invece, parlato di raccolta ortaggi – pomodori e melanzane – CP_2 nonché di agrumi esclusivamente nei terreni siti in C.da Prainetta); ai periodi di lavoro dedotti dalla stessa ricorrente ( ha confermato la deduzione attorea mentre ha riferito che la ricorrente ha Parte_2 CP_2 lavorato, nell'anno 2013, da agosto a dicembre); all'orario di lavoro che per era dalle 7 alle Parte_2 15 e per dalle 7 alle 16.00. CP_2 Le dichiarazioni dei testi escussi differiscono anche da quelle rilasciate spontaneamente dallo CP_ stesso AN agli Ispettori in ordine, ad esempio, all'orario e ai giorni di lavoro, alle modalità di svolgimento della prestazione, all'entità della retribuzione. Il AN ha, infatti riferito di un orario diverso nel periodo estivo e nel periodo invernale ed i testi, viceversa, hanno riferito di un unico orario in tutti i periodi dell'anno, con le discrasie già evidenziate. Pertanto, la prova della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze di RA non può ritenersi affatto raggiunta. Si evidenzi, altresì, che entrambi i testi escussi in favore di parte ricorrente hanno dichiarato che quest'ultima ha già (o avrebbe) testimoniato nel procedimento da loro iscritto. Essi hanno, pertanto, un interesse rilevante a confermare le circostanze dedotte in ricorso, in una prospettiva di mutuo conforto CP_ probatorio alle reciproche posizioni assicurative che l' contesta. La Corte d'Appello di Potenza ha recentemente optato per un giudizio di inattendibilità delle dichiarazioni rese da testi, attori in altri giudizi di reiscrizione: “…A ciò deve aggiungersi l'innegabile interesse di ciascuna di esse in ordine all'esito della controversia con la conseguenza di dover formulare un giudizio di inattendibilità dei suddetti testi”. (Corte d'Appello Potenza n.77/2023 con riferimento ad altra azienda agricola). Alla ritenuta insussistenza del rapporto di lavoro non può che conseguire il rigetto della domanda azionata relativa alla reiscrizione negli elenchi OTD.
3.3. Il ricorrente ha prodotto in giudizio documenti, quali comunicazioni di assunzione, buste paga, contratto di lavoro che, almeno formalmente, possono attestare l'instaurazione del rapporto di lavoro. La detta documentazione in tal senso ha una valenza pressoché nulla poiché proveniente da quella stessa parte datoriale fortemente indiziata della comunicazione di rapporti di lavoro in realtà mai esistiti. I ricorsi aventi ad oggetto la reiscrizione, alla luce delle considerazioni di cui sopra, devono essere rigettati.
4. Tenuto conto della dichiarazione fatta dalla parte ricorrente circa la consistenza reddituale da far valere ai fini dell'esenzione dal pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c. le spese del presente giudizio andranno integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Lagonegro, in funzione di giudice del lavoro, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
Pag. 6 di 7 2) compensa integralmente le spese di lite;
LAGONEGRO, 25.10.2025
Pag. 7 di 7
Il Giudice
Dott.ssa Gerardina Guglielmo