Articolo 17 della Legge 27 aprile 1982, n. 186
Articolo 16Articolo 18
Versione
14 maggio 1982
Art. 17. (Nomina a primo referendario)

Le qualifiche di consigliere di tribunale amministrativo regionale, di primo referendario e di referendario sono rese cumulative in un'unica dotazione organica.
I referendari, al compimento di quattro anni di anzianita' nella qualifica, conseguono la nomina a primo referendario, previo giudizio di non demerito espresso dal consiglio di presidenza e secondo l'ordine di precedenza risultante dal ruolo di anzianita'.
Alla nomina si provvede con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri.
La nomina produce effetti giuridici ed economici dal giorno in cui il magistrato ha maturato l'anzianita' prescritta.
Entrata in vigore il 14 maggio 1982
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