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Sentenza 22 gennaio 2026
Sentenza 22 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. XI, sentenza 22/01/2026, n. 328 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina |
| Numero : | 328 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 328/2026
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 11, riunita in udienza il 16/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
CONTI FABIO, Giudice monocratico in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5904/2025 depositato il 04/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Messina - Via Giuseppe Grezar N. 14 00144 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Sicilia - Via Notarbartolo N. 17 90141 Palermo PA
elettivamente domiciliato presso dipartimento.finanze@certmail.regione.sicilia.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520259008029882000 BOLLO 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 233/2026 depositato il
19/01/2026
Richieste delle parti: Come da intestazione del dispositivo
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 propone opposizione all'intimazione di pagamento 295 2025 900 8029882 notificata il 16 maggio 2025, basata su cartella esattoriale 295 2022 00022967 03, asseritamente notificata il 13 maggio
2022 e relativa a tassa automobilistica anno 2016 sul veicolo Tg Targa_1, per l'importo di 335,83 euro.
Resistono sia la Regione Sicilia sia AdER, agente della riscossione.
La causa viene posta in decisione all'odierna udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è stato notificato alla Regione mediante consegna in data 14 luglio 2025 all'indirizzo pec dipartimento.finanze@certmail.regione.sicilia.it, e ad AdER in pari data all'indirizzo pec protocollo@pec. agenziariscossione.gov.it.
Ricorrente_1 nega che gli sia stata mai notificata la cartella prodromica eccependo pertanto la prescrizione triennale del tributo.
La Regione fa tuttavia presente di avere annullato in autotutela la pretesa e chiede dichiararsi cessata a materia del contendere. AdER si associa.
Lo sgravio è tuttavia avvenuto in data 12 agosto 2025 e dunque successivamente all'introduzione del giudizio e pertanto le resistenti sono soccombenti virtuali. Le spese seguono dunque la soccombenza, liquidate entro i valori tariffari minimi (data la semplicità della causa) dello scaglione di riferimento (il primo) in base all'ammontare dell'imposta oggetto di controversia. Nei confronti dell'agente della riscossione, virtualmente soccombente come la titolare del credito, sussistono tuttavia evidenti ragioni che giustificano la compensazione delle spese. Fase istruttoria da non liquidare perché la causa viene decisa in unica udienza.
In presenza delle dichiarazioni di rito, va disposta la chiesta distrazione
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di Messina, sezione XI, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, dichiara estinto il giudizio per cessata la materia del contendere e condanna la Regione
Sicilia a rimborsare al ricorrente le spese di lite, liquidate in 233,00 euro oltre accessori di legge, di cui dispone la distrazione in favore del procuratore antistatario avv. Difensore_1. Spese compensate nei confronti di AdER.
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 11, riunita in udienza il 16/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
CONTI FABIO, Giudice monocratico in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5904/2025 depositato il 04/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Messina - Via Giuseppe Grezar N. 14 00144 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Sicilia - Via Notarbartolo N. 17 90141 Palermo PA
elettivamente domiciliato presso dipartimento.finanze@certmail.regione.sicilia.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520259008029882000 BOLLO 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 233/2026 depositato il
19/01/2026
Richieste delle parti: Come da intestazione del dispositivo
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 propone opposizione all'intimazione di pagamento 295 2025 900 8029882 notificata il 16 maggio 2025, basata su cartella esattoriale 295 2022 00022967 03, asseritamente notificata il 13 maggio
2022 e relativa a tassa automobilistica anno 2016 sul veicolo Tg Targa_1, per l'importo di 335,83 euro.
Resistono sia la Regione Sicilia sia AdER, agente della riscossione.
La causa viene posta in decisione all'odierna udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è stato notificato alla Regione mediante consegna in data 14 luglio 2025 all'indirizzo pec dipartimento.finanze@certmail.regione.sicilia.it, e ad AdER in pari data all'indirizzo pec protocollo@pec. agenziariscossione.gov.it.
Ricorrente_1 nega che gli sia stata mai notificata la cartella prodromica eccependo pertanto la prescrizione triennale del tributo.
La Regione fa tuttavia presente di avere annullato in autotutela la pretesa e chiede dichiararsi cessata a materia del contendere. AdER si associa.
Lo sgravio è tuttavia avvenuto in data 12 agosto 2025 e dunque successivamente all'introduzione del giudizio e pertanto le resistenti sono soccombenti virtuali. Le spese seguono dunque la soccombenza, liquidate entro i valori tariffari minimi (data la semplicità della causa) dello scaglione di riferimento (il primo) in base all'ammontare dell'imposta oggetto di controversia. Nei confronti dell'agente della riscossione, virtualmente soccombente come la titolare del credito, sussistono tuttavia evidenti ragioni che giustificano la compensazione delle spese. Fase istruttoria da non liquidare perché la causa viene decisa in unica udienza.
In presenza delle dichiarazioni di rito, va disposta la chiesta distrazione
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di Messina, sezione XI, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, dichiara estinto il giudizio per cessata la materia del contendere e condanna la Regione
Sicilia a rimborsare al ricorrente le spese di lite, liquidate in 233,00 euro oltre accessori di legge, di cui dispone la distrazione in favore del procuratore antistatario avv. Difensore_1. Spese compensate nei confronti di AdER.