Articolo 47 della Legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3
Articolo 46Articolo 48
Versione
10 marzo 1948
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Versione
16 febbraio 2001
Art. 47.
Il ((Presidente della Regione)) dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato alla Regione, conformandosi alle istruzioni del Governo Egli interviene alle sedute del Consiglio dei Ministri, quando si trattano questioni che riguardano particolarmente la Regione.
Entrata in vigore il 16 febbraio 2001
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