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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lanusei, sentenza 15/12/2025, n. 288 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lanusei |
| Numero : | 288 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 86/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LANUSEI nella persona del giudice dott.ssa Giada Rutili ha pronunciato ai sensi del combinato disposto degli art. 281 sexies c.p.c. e 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 86 ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023 promossa da:
(c.f. , elettivamente domiciliato in Ulassai, presso lo studio Parte_1 C.F._1 dell'Avv. Elio Deidda, che lo rappresenta e difende, come da delega allegata all'atto di citazione, attore contro
(c.f. ), (c.f. Controparte_1 C.F._2 Controparte_2
), nata a [...] il [...], elettivamente domiciliati C.F._3 Controparte_3 in Jerzu, presso lo studio dell'Avv. Gianni Carrus, che li rappresenta e difende, come da delega allegata alla comparsa di costituzione e risposta, convenuti e contro
(c.f. ), (c.f. ), Controparte_4 C.F._4 Controparte_5 C.F._5
(c.f. ), (c.f. ), CP_6 C.F._6 Controparte_7 C.F._7 CP_8
(c.f. , (c.f. ),
[...] C.F._8 Controparte_9 C.F._9 CP_10
(c.f. ), (c.f. ),
[...] C.F._10 Controparte_11 C.F._11 CP_12
(c.f. , (c.f. ), C.F._12 Controparte_13 C.F._13 CP_14
(c.f. ), (c.f. ), (c.f. C.F._14 Parte_2 C.F._15 CP_15
), (c.f. ), (c.f. C.F._16 CP_16 C.F._17 CP_17
), , , , , C.F._18 Parte_3 Controparte_18 Controparte_19 Controparte_20
, , , , , Parte_4 CP_21 CP_22 Controparte_23 Controparte_24
pagina 1 di 5 convenuti contumaci
Oggetto: diritti reali - accertamento e dichiarazione di acquisto del diritto di proprietà per usucapione.
Conclusioni nell'interesse dell'attore (atto citazione):
“si chiede che il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione deduzione respinta, Voglia accertati i fatti di cui in premessa:
- dichiarare , C.F. , proprietario per intervenuta usucapione Parte_1 C.F._19 dell'immobile, sito nel Comune di Ulassai, costituito da: a) terreno identificato all'Agenzia del
Territorio di Nuoro al F. 6 mapp. 2492, catasto Terreni;
b) area urbana identificata al F. 6 mapp.
1466 catasto fabbricati.
Con vittoria di spese e competenze di causa, accessori di legge in caso di resistenza.”
Conclusioni nell'interesse di , e Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
(comparsa di costituzione e risposta):
“Voglia il Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, accertati i fatti dedotti dall'attore, accogliere la domanda di cui all'atto di citazione 08.01.2023, con compensazione integrale delle spese di lite.”
***
Motivi in fatto e diritto della decisione
ha adito l'intestato Tribunale al fine di accertare e sentir dichiarare di essere proprietario, Parte_1 per intervenuta usucapione dell'immobile, sito in Ulassai, costituito da un terreno distinto al Catasto
Terreni del medesimo Comune censuario al Foglio 6, particella 2492 e da area urbana distinta al
Catasto Fabbricati al Foglio 6, particella 1466.
L'attore ha dedotto di aver utilizzato in modo pubblico, pacifico e continuato da oltre vent'anni, sin dal
1990 il terreno oggetto di causa per il deposito della legna da ardere e di aver provveduto annualmente alla pulizia e alla cura della recinzione.
Ha specificato che l'area urbana risulta intestata all'attore a seguito dell'accatastamento richiesto a maggio 2022.
Ha quindi chiesto che, accertato il possesso ex art. 1158 c.c. continuo, ininterrotto, pacifico e pubblico per oltre vent'anni, il Tribunale dichiarasse l'intervenuto acquisto a titolo originario per usucapione dell'immobile indicato.
Si sono costituiti in giudizio , e i quali Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 hanno riconosciuto i fatti posti a fondamento della domanda di parte attrice e hanno concluso chiedendo l'accoglimento della domanda dalla stessa proposta. pagina 2 di 5 Gli altri convenuti, seppure regolarmente citati in causa, non si sono costituiti e ne è stata dichiarata la contumacia.
La causa è stata istruita con prove documentali e prova per testi.
***
La domanda di parte attrice merita accoglimento per le ragioni di seguito indicate.
Il disposto normativo dell'art. 1158 c.c. prevede che “La proprietà dei beni immobili e gli altri diritti reali di godimento sui beni medesimi si acquistano in virtù del possesso continuato per venti anni” e, a norma dell'art. 1140 c.c., “il possesso è il potere sulla cosa che si manifesta in un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale”.
Dal combinato disposto delle norme appena riportate, è evidente come l'acquisto a titolo originario - usucapione - della proprietà di un determinato bene immobile sia il frutto della disponibilità fisica dello stesso, con volontà inequivoca di voler estromettere chiunque altro dall'utilizzabilità del medesimo protratta per un determinato lasso di tempo previsto dalla legge e manifestata con il compimento puntuale di atti di possesso conformi alla qualità e alla destinazione della cosa e tali da rivelare, anche esternamente, una indiscussa e piena signoria sulla cosa stessa contrapposta all'inerzia del titolare del diritto (in tal senso, Cass. Civ., 11 maggio 1996 n. 4436; Cass. Civ., 4 febbraio 2015 n. 2043).
Secondo costante giurisprudenza di legittimità, colui che agisce in giudizio per essere dichiarato proprietario di un bene, affermando di averlo usucapito, deve fornire la prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva consistenti in un elemento materiale (corpus), integrato dall'esercizio sul bene di poteri corrispondenti a quelli del proprietario, effettuato in modo pacifico, pubblico, continuo e non interrotto, nonché in un elemento soggettivo (animus rem sibi habendi), costituito dalla volontà del possessore di tenere la cosa in proprio esclusivo dominio, desumibile anche in via presuntiva ed implicita dall'esercizio dell'attività materiale corrispondente al diritto di proprietà
(in tal senso, Cass. Civ., 21 febbraio 2013 n. 4332; Cass. Civ., sez. 2, 11 giugno 2010 n. 14092; Cass.
Civ., sez. 2, 6 agosto 2004 n. 15145).
Nel caso di specie, la prova orale espletata ha confermato il possesso dell'immobile in capo all' attore per oltre vent'anni.
Ed infatti, i testimoni escussi hanno riferito in maniera univoca sulla durata e sulle modalità di esercizio del possesso, individuando l'immobile oggetto di domanda riconoscendolo nelle fotografie esibitigli in udienza e, di cui hanno fornito con precisione l'ubicazione e la consistenza (dichiarazioni dei testi e rese all'udienza del 17 febbraio 2025). Testimone_1 Tes_2
pagina 3 di 5 e hanno rispettivamente specificato che prima degli anni Novanta e dai Testimone_1 Tes_2 primi anni Novanta, l'attore ha utilizzato il terreno per scopo agricoli;
il teste non ha saputo Tes_1 riferire circa l'estensione mentre il teste ha dichiarato che il terreno è esteso circa 90/100 mq. Tes_2
Entrambi i testi hanno riferito che l'attore utilizza il terreno per il deposito della legna da ardere e per la coltivazione dell'orto e che provvede alla pulizia periodica del fondo anche nel rispetto delle prescrizioni in tema di prevenzione degli incendi.
I testi hanno riferito che il terreno è recintato con rete metallica - rete agropastorale per il teste - Tes_2
e paletti in ferro, chiuso da un cancelletto in ferro munito di lucchetto e di aver visto tante volte l'attore aprire e chiudere con le chiavi;
hanno specificato che dal lato della via Ogliastra il confine è dato dalla ringhiera apposta dal CP_25
I testi non hanno saputo riferire riguardo a chi abbia apposto la recinzione. Il teste ha Testimone_1 dichiarato di aver visto l'attore aggiustare la rete con il fil di ferro e le tenaglie mentre il teste Tes_2
di non averlo mai visto curarne la manutenzione.
[...]
I testi hanno confermato, altresì, che l'attore si è sempre comportato come proprietario dell'immobile e che, per quanto a loro conoscenza, nessuno ha mai contestato l'utilizzo del bene da parte del medesimo.
Questo Tribunale ritiene che non vi sia ragione alcuna per dubitare dell'attendibilità dei testi, i quali hanno riferito univocamente in merito al periodo ed alle modalità di esercizio del possesso da parte dell'attore in quanto compaesani e in passato vicini di casa, nonché in ragione del rapporto di amicizia e frequentazione tra le famiglie (il teste ha ricevuto ripetizioni dall'attore in italiano e Testimone_1 latino;
l'attore è stato professore di lettere del teste ). Tes_2
All'esito dell'istruttoria deve ritenersi che l'attore abbia provato tutti gli elementi di cui al disposto normativo degli artt. 1158 c.c. e 1140 c.c. e che possa essere dichiarato che ha acquistato la Parte_1 proprietà dell'immobile oggetto di causa per usucapione.
*
Trattandosi di un giudizio di accertamento, che non trova la sua ragione in fatti addebitabili al convenuto, e in cui la partecipazione del giudice è necessaria e inevitabile al fine della soddisfazione della tutela, i convenuti contumaci, che non hanno resistito in giudizio, non possono dirsi soccombenti e non sono tenuti alla rifusione delle spese di lite in favore dell'attore.
considerato che
i convenuti , e si sono Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 costituiti senza contestare la domanda di parte attrice e chiedendone l'accoglimento, rispetto agli stessi deve disporsi la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
pagina 4 di 5 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) accertato l'avvenuto acquisto per intervenuta usucapione ventennale, dichiara (c.f. Parte_1
, proprietario del terreno sito in Ulassai, distinto al Catasto Terreni del Comune C.F._1 di Ulassai al Foglio 6, particella 2492 e l'area urbana distinta al Catasto Fabbricati del Comune di
Ulassai al Foglio 6, particella 1466;
2) spese compensate per i convenuti costituiti;
nulla sulle spese con riguardo ai convenuti contumaci.
Lanusei, 15 dicembre 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Giada Rutili
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LANUSEI nella persona del giudice dott.ssa Giada Rutili ha pronunciato ai sensi del combinato disposto degli art. 281 sexies c.p.c. e 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 86 ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023 promossa da:
(c.f. , elettivamente domiciliato in Ulassai, presso lo studio Parte_1 C.F._1 dell'Avv. Elio Deidda, che lo rappresenta e difende, come da delega allegata all'atto di citazione, attore contro
(c.f. ), (c.f. Controparte_1 C.F._2 Controparte_2
), nata a [...] il [...], elettivamente domiciliati C.F._3 Controparte_3 in Jerzu, presso lo studio dell'Avv. Gianni Carrus, che li rappresenta e difende, come da delega allegata alla comparsa di costituzione e risposta, convenuti e contro
(c.f. ), (c.f. ), Controparte_4 C.F._4 Controparte_5 C.F._5
(c.f. ), (c.f. ), CP_6 C.F._6 Controparte_7 C.F._7 CP_8
(c.f. , (c.f. ),
[...] C.F._8 Controparte_9 C.F._9 CP_10
(c.f. ), (c.f. ),
[...] C.F._10 Controparte_11 C.F._11 CP_12
(c.f. , (c.f. ), C.F._12 Controparte_13 C.F._13 CP_14
(c.f. ), (c.f. ), (c.f. C.F._14 Parte_2 C.F._15 CP_15
), (c.f. ), (c.f. C.F._16 CP_16 C.F._17 CP_17
), , , , , C.F._18 Parte_3 Controparte_18 Controparte_19 Controparte_20
, , , , , Parte_4 CP_21 CP_22 Controparte_23 Controparte_24
pagina 1 di 5 convenuti contumaci
Oggetto: diritti reali - accertamento e dichiarazione di acquisto del diritto di proprietà per usucapione.
Conclusioni nell'interesse dell'attore (atto citazione):
“si chiede che il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione deduzione respinta, Voglia accertati i fatti di cui in premessa:
- dichiarare , C.F. , proprietario per intervenuta usucapione Parte_1 C.F._19 dell'immobile, sito nel Comune di Ulassai, costituito da: a) terreno identificato all'Agenzia del
Territorio di Nuoro al F. 6 mapp. 2492, catasto Terreni;
b) area urbana identificata al F. 6 mapp.
1466 catasto fabbricati.
Con vittoria di spese e competenze di causa, accessori di legge in caso di resistenza.”
Conclusioni nell'interesse di , e Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
(comparsa di costituzione e risposta):
“Voglia il Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, accertati i fatti dedotti dall'attore, accogliere la domanda di cui all'atto di citazione 08.01.2023, con compensazione integrale delle spese di lite.”
***
Motivi in fatto e diritto della decisione
ha adito l'intestato Tribunale al fine di accertare e sentir dichiarare di essere proprietario, Parte_1 per intervenuta usucapione dell'immobile, sito in Ulassai, costituito da un terreno distinto al Catasto
Terreni del medesimo Comune censuario al Foglio 6, particella 2492 e da area urbana distinta al
Catasto Fabbricati al Foglio 6, particella 1466.
L'attore ha dedotto di aver utilizzato in modo pubblico, pacifico e continuato da oltre vent'anni, sin dal
1990 il terreno oggetto di causa per il deposito della legna da ardere e di aver provveduto annualmente alla pulizia e alla cura della recinzione.
Ha specificato che l'area urbana risulta intestata all'attore a seguito dell'accatastamento richiesto a maggio 2022.
Ha quindi chiesto che, accertato il possesso ex art. 1158 c.c. continuo, ininterrotto, pacifico e pubblico per oltre vent'anni, il Tribunale dichiarasse l'intervenuto acquisto a titolo originario per usucapione dell'immobile indicato.
Si sono costituiti in giudizio , e i quali Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 hanno riconosciuto i fatti posti a fondamento della domanda di parte attrice e hanno concluso chiedendo l'accoglimento della domanda dalla stessa proposta. pagina 2 di 5 Gli altri convenuti, seppure regolarmente citati in causa, non si sono costituiti e ne è stata dichiarata la contumacia.
La causa è stata istruita con prove documentali e prova per testi.
***
La domanda di parte attrice merita accoglimento per le ragioni di seguito indicate.
Il disposto normativo dell'art. 1158 c.c. prevede che “La proprietà dei beni immobili e gli altri diritti reali di godimento sui beni medesimi si acquistano in virtù del possesso continuato per venti anni” e, a norma dell'art. 1140 c.c., “il possesso è il potere sulla cosa che si manifesta in un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale”.
Dal combinato disposto delle norme appena riportate, è evidente come l'acquisto a titolo originario - usucapione - della proprietà di un determinato bene immobile sia il frutto della disponibilità fisica dello stesso, con volontà inequivoca di voler estromettere chiunque altro dall'utilizzabilità del medesimo protratta per un determinato lasso di tempo previsto dalla legge e manifestata con il compimento puntuale di atti di possesso conformi alla qualità e alla destinazione della cosa e tali da rivelare, anche esternamente, una indiscussa e piena signoria sulla cosa stessa contrapposta all'inerzia del titolare del diritto (in tal senso, Cass. Civ., 11 maggio 1996 n. 4436; Cass. Civ., 4 febbraio 2015 n. 2043).
Secondo costante giurisprudenza di legittimità, colui che agisce in giudizio per essere dichiarato proprietario di un bene, affermando di averlo usucapito, deve fornire la prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva consistenti in un elemento materiale (corpus), integrato dall'esercizio sul bene di poteri corrispondenti a quelli del proprietario, effettuato in modo pacifico, pubblico, continuo e non interrotto, nonché in un elemento soggettivo (animus rem sibi habendi), costituito dalla volontà del possessore di tenere la cosa in proprio esclusivo dominio, desumibile anche in via presuntiva ed implicita dall'esercizio dell'attività materiale corrispondente al diritto di proprietà
(in tal senso, Cass. Civ., 21 febbraio 2013 n. 4332; Cass. Civ., sez. 2, 11 giugno 2010 n. 14092; Cass.
Civ., sez. 2, 6 agosto 2004 n. 15145).
Nel caso di specie, la prova orale espletata ha confermato il possesso dell'immobile in capo all' attore per oltre vent'anni.
Ed infatti, i testimoni escussi hanno riferito in maniera univoca sulla durata e sulle modalità di esercizio del possesso, individuando l'immobile oggetto di domanda riconoscendolo nelle fotografie esibitigli in udienza e, di cui hanno fornito con precisione l'ubicazione e la consistenza (dichiarazioni dei testi e rese all'udienza del 17 febbraio 2025). Testimone_1 Tes_2
pagina 3 di 5 e hanno rispettivamente specificato che prima degli anni Novanta e dai Testimone_1 Tes_2 primi anni Novanta, l'attore ha utilizzato il terreno per scopo agricoli;
il teste non ha saputo Tes_1 riferire circa l'estensione mentre il teste ha dichiarato che il terreno è esteso circa 90/100 mq. Tes_2
Entrambi i testi hanno riferito che l'attore utilizza il terreno per il deposito della legna da ardere e per la coltivazione dell'orto e che provvede alla pulizia periodica del fondo anche nel rispetto delle prescrizioni in tema di prevenzione degli incendi.
I testi hanno riferito che il terreno è recintato con rete metallica - rete agropastorale per il teste - Tes_2
e paletti in ferro, chiuso da un cancelletto in ferro munito di lucchetto e di aver visto tante volte l'attore aprire e chiudere con le chiavi;
hanno specificato che dal lato della via Ogliastra il confine è dato dalla ringhiera apposta dal CP_25
I testi non hanno saputo riferire riguardo a chi abbia apposto la recinzione. Il teste ha Testimone_1 dichiarato di aver visto l'attore aggiustare la rete con il fil di ferro e le tenaglie mentre il teste Tes_2
di non averlo mai visto curarne la manutenzione.
[...]
I testi hanno confermato, altresì, che l'attore si è sempre comportato come proprietario dell'immobile e che, per quanto a loro conoscenza, nessuno ha mai contestato l'utilizzo del bene da parte del medesimo.
Questo Tribunale ritiene che non vi sia ragione alcuna per dubitare dell'attendibilità dei testi, i quali hanno riferito univocamente in merito al periodo ed alle modalità di esercizio del possesso da parte dell'attore in quanto compaesani e in passato vicini di casa, nonché in ragione del rapporto di amicizia e frequentazione tra le famiglie (il teste ha ricevuto ripetizioni dall'attore in italiano e Testimone_1 latino;
l'attore è stato professore di lettere del teste ). Tes_2
All'esito dell'istruttoria deve ritenersi che l'attore abbia provato tutti gli elementi di cui al disposto normativo degli artt. 1158 c.c. e 1140 c.c. e che possa essere dichiarato che ha acquistato la Parte_1 proprietà dell'immobile oggetto di causa per usucapione.
*
Trattandosi di un giudizio di accertamento, che non trova la sua ragione in fatti addebitabili al convenuto, e in cui la partecipazione del giudice è necessaria e inevitabile al fine della soddisfazione della tutela, i convenuti contumaci, che non hanno resistito in giudizio, non possono dirsi soccombenti e non sono tenuti alla rifusione delle spese di lite in favore dell'attore.
considerato che
i convenuti , e si sono Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 costituiti senza contestare la domanda di parte attrice e chiedendone l'accoglimento, rispetto agli stessi deve disporsi la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
pagina 4 di 5 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) accertato l'avvenuto acquisto per intervenuta usucapione ventennale, dichiara (c.f. Parte_1
, proprietario del terreno sito in Ulassai, distinto al Catasto Terreni del Comune C.F._1 di Ulassai al Foglio 6, particella 2492 e l'area urbana distinta al Catasto Fabbricati del Comune di
Ulassai al Foglio 6, particella 1466;
2) spese compensate per i convenuti costituiti;
nulla sulle spese con riguardo ai convenuti contumaci.
Lanusei, 15 dicembre 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Giada Rutili
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