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Sentenza 20 gennaio 2026
Sentenza 20 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. III, sentenza 20/01/2026, n. 427 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo |
| Numero : | 427 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 427/2026
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 3, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale: LO MANTO VINCENZA, Presidente
LICASTRO MARIA, Relatore
PELLINGRA DANIELA, Giudice
in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1833/2025 depositato il 17/05/2025
proposto da
Ricorrente 1 Sas - P.IVA 1
Difeso da
Difensore 1 Avv. - CF_Difensore _1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore 1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 13765 DEL 24.09.2024 IMU 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 13766 DEL 24.09.2024 IMU 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 13767 DEL 24.09.2024 IMU 2022
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 13768 DEL 24.09.2024 IMU 2022 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 50/2026 depositato il 19/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Ricorrente 1 S.a.s. con sede in Palermo, Indirizzo_1 come rappresentata in atti, previa istanza di sospensione, si oppone a quattro avvisi di '
accertamento (nn.13765,13766,13767,13768 del 24/09/2024) emessi dal Comune di Palermo, e notificati tutti il 20/03/2025, per IMU non versata relativa a 15 unità immobiliari di proprietà della società, Anni
2020-2021-2022-2023 per l'importo complessivo di € 85.735,62.
Pone a fondamento del ricorso avverso i citati avvisi di accertamento i seguenti motivi:
-
IMU non dovuta sull'immobile di Indirizzo_2 in quanto unità collabente 1) classificata in catasto alla ctg.F/2;
2) IMU non dovuta sull'immobile di Indirizzo_2 in quanto unità sottoposta a sequestro giudiziario dal dicembre 2017 al giugno 2022 - incapacità di generare reddito;
3) esenzione IMU per gli immobili merce destinati alla vendita e non locati (art.2 comma 2 D.L. 102/2013 conv. in L.n.124/2013).
Aggiunge che per gli anni 2022 e 2023 la Società ha presentato la comunicazione IMU al fine di potere godere della suddetta esenzione.
Con Ordinanza n.1891/2025 depositata il 03/11/2025 il Collegio, preso atto della mancata costituzione in giudizio del Comune di Palermo, accoglieva l'istanza di sospensione dei provvedimenti impugnati e fissava l'udienza per la trattazione del merito al 14/01/2026.
In data 03/11/2025 si costituiva con controdeduzioni il Comune di Palermo chiedendo il rigetto parziale del ricorso avendo disposto la riforma degli avvisi di accertamento nn. 13767 e 13768 relativi agli Anni
2022 e 2023.
Con riferimento agli avvisi di accertamento nn.13765 e 13766 il Comune chiede il rigetto precisando che nel caso in esame non si nega certamente che oggi gli immobili di Indirizzo_2 risultino unità collabenti (F/2) e pertanto non siano soggetti ad imposta ma che tale condizione non si possa far retroagire.
Con memoria illustrativa depositata in data 31/12/2025 parte ricorrente ribadisce le proprie ragioni affermando l'irrilevanza del dato formale relativo all'omessa dichiarazione di variazione per gli anni 2020
e 2021 a fronte del dato oggettivo dei beni immobili quale merce da destinare alla vendita.
All'udienza odierna la causa viene posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso avendo il Comune di Palermo disposto la riforma degli avvisi di accertamento nn. 13767 e 13768 relativi agli Anni 2022 e 2023 ( atti di riforma prot.nn.1519136 e 1519139 del 29/10/2025).
Con riferimento agli avvisi di accertamento nn.13765 e 13766 del 24/09/2024 Anni 2020 e 2021 il ricorso va rigettato per le ragioni che di seguito si rappresentano.
Con riferimento al primo motivo di gravame va evidenziato che la questione degli immobili collabenti ( ctg
F/2) è stata oggetto di un lungo contenzioso, ma oggi la giurisprudenza della Cassazione e le circolari del Ministero dell'Economia (MEF) sono piuttosto chiare.
Il principio cardine è che gli immobili F/2 non sono soggetti a IMU perché sono privi di rendita catastale.
Posto che le unità immobiliari in argomento sono state classificate in ctg F/2 a far data dal 13/04/2023
(data in cui si è operata la variazione catastale derivante dalla fusione con procedura DOCFA dei sub 3,
8, 9 e 10 nel sub 13 classificato in ctg F/2), il fulcro attorno al quale ruota la trattazione del primo motivo di gravame è quello relativo alla decorrenza di tale esenzione IMU.
Parte ricorrente ritiene che tali unità immobiliari siano esenti da IMU in assoluto in quanto degradate e pertanto non produttive di rendita.
Questo Collegio non condivide tale assunto stante che antecedentemente al 13/04/2023 (data di classificazione degli immobili in F/2) le unità immobiliari in argomento possedevano una rendita catastale sia pure limitata.
Tanto emerge dalle visure catastali versate in atti da dove emerge che il sub 3 aveva una rendita di
€ 426,08 (All.B), il sub 8 aveva una rendita di € 8.790.00 (All.C), il sub 9 aveva una rendita di € 4.690,00
(All.D) e il sub 10 aveva una rendita di € 880,56 (All.E).
Né la classificazione in F/2 relativa agli immobili esenti da IMU in quanto privi di rendita catastale può retrodatarsi stante che con una recentissima Ordinanza (n.22685/2025) la Cassazione Civile ha ribadito il principio, consolidato in materia di tributi immobiliari, secondo cui, per la determinazione della base imponibile IMU, si deve fare riferimento alla rendita catastale risultante in catasto al 1° gennaio dell'anno di imposizione.
Il principio cardine è che l'obbligazione tributaria sorge e si 'cristallizza' all'inizio di ogni periodo d'imposta sulla base dei dati catastali esistenti in quel momento. Qualsiasi variazione successiva, specialmente se richiesta dal contribuente stesso (come nel caso di una dichiarazione Docfa), non può alterare retroattivamente un'obbligazione già sorta.
L'unica eccezione a questa regola si verifica quando la modifica della rendita deriva dalla correzione, da parte dell'ufficio catastale, di un errore materiale di fatto, che sia evidente, incontestabile e riconosciuto dallo stesso ufficio. Solo in questo caso, la correzione ha effetto dal momento dell'originario classamento errato, poiché si limita a ristabilire la situazione corretta che avrebbe dovuto esistere fin dall'inizio.
Tale non è la situazione oggetto della presente trattazione.
Anche il secondo motivo di ricorso va respinto in quanto destituito di fondamento.
Invero, l'esenzione IMU degli immobili sottoposti a sequestro riguarda esclusivamente quei cespiti sottoposti a sequestro giudiziario per misura di prevenzione ai sensi del codice antimafia.
La summenzionata esenzione è disciplinata dall'art 51, comma 3 bis del D.Lgs.n.159/2011 che prevede che durante la vigenza dei provvedimenti di sequestro e confisca è sospeso il versamento di imposte, tasse e tributi dovuti con riferimento agli immobili oggetto di sequestro.
Nel caso di specie il sequestro, come dichiarato dallo stesso ricorrente, è avvenuto per abuso catastale e, pertanto, non trattandosi di sequestro per misura di prevenzione ai sensi del codice antimafia, l'imposta richiesta sui cespiti con foglio 62, particella 143, subb 3, 8, 9, 10 contestati rimane dovuta.
Anche l'ultimo motivo di censura appare privo di pregio tenuto conto di quanto disposto dall'art. 2 ai commi 2 e 5 bis del D.L.n. 102/2013 conv in L.124/2013.
Dal combinato disposto di tali due norme si evince che il beneficio fiscale è subordinato alla sussistenza di quattro condizioni: 1) l'immobile deve appartenere ad un'impresa costruttrice;
2) l'immobile deve essere destinato alla vendita;
3) l'immobile non deve essere locato;
4) bisogna avere presentato a pena di decadenza la dichiarazione di variazione Imu entro il termine del 30.06 dell'anno successivo, con la quale il possessore attesta la sussistenza dei requisiti per l'agevolazione e indica gli identificativi catastali degli immobili ai quali il beneficio si applica.
La mancanza della presentazione della Dichiarazione comporta quindi la non spettanza del beneficio, pur se sono presenti tutti gli altri requisiti previsti dalla Legge.
La Corte di Cassazione ( Ord.n.28806/2023) ha posto in rilievo che la disposizione normativa sopra richiamata evidenzia chiaramente che la presentazione della dichiarazione è condizione necessaria per l'ottenimento del beneficio fiscale, obbligo previsto a pena di decadenza, che non può essere sostituito dalla circostanza che il Comune sia a conoscenza dei fatti che comportano l'esenzione dall'imposta
Sulla scorta del consolidato orientamento della Suprema Corte, in base al quale le norme che stabiliscono esenzioni o agevolazioni sono di stretta interpretazione e non sono suscettibili di interpretazione analogica o estensiva, la specifica indicazione normativa, che subordina il riconoscimento dell'esenzione alla presentazione della dichiarazione, impedisce quindi di considerare equivalente qualsiasi altro adempimento.
Dello stesso avviso la Corte di Cassazione che con l'ordinanza n. 32115 del 12/12/2024, conferma che anche nella nuova IMU disciplinata dalla legge n. 160 del 2019, permane l'obbligo di presentazione della dichiarazione, a pena di decadenza, per ottenere le agevolazioni previste per i cd. beni merce.
In conclusione, con riferimento agli avvisi di accertamento nn.13767 e 13768 relativi agli Anni 2022 e
2023 il ricorso va parzialmente accolto tenuto conto che avendo il contribuente presentato le
-
dichiarazioni del 21/11/2022 ( per l'Anno 2022) e del 22/06/2024 (per l'anno 2023) - il Comune di
Palermo ha emesso atti di riforma accertamento avendo riconosciuto l'esenzione per immobili merce limitatamente alle unità immobiliari di cui al cespite Id.Catastale_1 dal 2022 e di cui al cespite
Id.Catastale 2 dal 2023, confermando per il resto la debenza della differenza d'imposta ancora da versare.
Con riferimento agli avvisi nn.13765 (2020) e 13766 (2021) rispettivamente di € 25.190,37 ed
€ 25.186,42 il ricorso va rigettato.
P.Q.M.
Accoglie parzialmente il ricorso nei limiti dell'atto di riforma. Spese compensate.
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 3, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale: LO MANTO VINCENZA, Presidente
LICASTRO MARIA, Relatore
PELLINGRA DANIELA, Giudice
in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1833/2025 depositato il 17/05/2025
proposto da
Ricorrente 1 Sas - P.IVA 1
Difeso da
Difensore 1 Avv. - CF_Difensore _1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore 1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 13765 DEL 24.09.2024 IMU 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 13766 DEL 24.09.2024 IMU 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 13767 DEL 24.09.2024 IMU 2022
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 13768 DEL 24.09.2024 IMU 2022 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 50/2026 depositato il 19/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Ricorrente 1 S.a.s. con sede in Palermo, Indirizzo_1 come rappresentata in atti, previa istanza di sospensione, si oppone a quattro avvisi di '
accertamento (nn.13765,13766,13767,13768 del 24/09/2024) emessi dal Comune di Palermo, e notificati tutti il 20/03/2025, per IMU non versata relativa a 15 unità immobiliari di proprietà della società, Anni
2020-2021-2022-2023 per l'importo complessivo di € 85.735,62.
Pone a fondamento del ricorso avverso i citati avvisi di accertamento i seguenti motivi:
-
IMU non dovuta sull'immobile di Indirizzo_2 in quanto unità collabente 1) classificata in catasto alla ctg.F/2;
2) IMU non dovuta sull'immobile di Indirizzo_2 in quanto unità sottoposta a sequestro giudiziario dal dicembre 2017 al giugno 2022 - incapacità di generare reddito;
3) esenzione IMU per gli immobili merce destinati alla vendita e non locati (art.2 comma 2 D.L. 102/2013 conv. in L.n.124/2013).
Aggiunge che per gli anni 2022 e 2023 la Società ha presentato la comunicazione IMU al fine di potere godere della suddetta esenzione.
Con Ordinanza n.1891/2025 depositata il 03/11/2025 il Collegio, preso atto della mancata costituzione in giudizio del Comune di Palermo, accoglieva l'istanza di sospensione dei provvedimenti impugnati e fissava l'udienza per la trattazione del merito al 14/01/2026.
In data 03/11/2025 si costituiva con controdeduzioni il Comune di Palermo chiedendo il rigetto parziale del ricorso avendo disposto la riforma degli avvisi di accertamento nn. 13767 e 13768 relativi agli Anni
2022 e 2023.
Con riferimento agli avvisi di accertamento nn.13765 e 13766 il Comune chiede il rigetto precisando che nel caso in esame non si nega certamente che oggi gli immobili di Indirizzo_2 risultino unità collabenti (F/2) e pertanto non siano soggetti ad imposta ma che tale condizione non si possa far retroagire.
Con memoria illustrativa depositata in data 31/12/2025 parte ricorrente ribadisce le proprie ragioni affermando l'irrilevanza del dato formale relativo all'omessa dichiarazione di variazione per gli anni 2020
e 2021 a fronte del dato oggettivo dei beni immobili quale merce da destinare alla vendita.
All'udienza odierna la causa viene posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso avendo il Comune di Palermo disposto la riforma degli avvisi di accertamento nn. 13767 e 13768 relativi agli Anni 2022 e 2023 ( atti di riforma prot.nn.1519136 e 1519139 del 29/10/2025).
Con riferimento agli avvisi di accertamento nn.13765 e 13766 del 24/09/2024 Anni 2020 e 2021 il ricorso va rigettato per le ragioni che di seguito si rappresentano.
Con riferimento al primo motivo di gravame va evidenziato che la questione degli immobili collabenti ( ctg
F/2) è stata oggetto di un lungo contenzioso, ma oggi la giurisprudenza della Cassazione e le circolari del Ministero dell'Economia (MEF) sono piuttosto chiare.
Il principio cardine è che gli immobili F/2 non sono soggetti a IMU perché sono privi di rendita catastale.
Posto che le unità immobiliari in argomento sono state classificate in ctg F/2 a far data dal 13/04/2023
(data in cui si è operata la variazione catastale derivante dalla fusione con procedura DOCFA dei sub 3,
8, 9 e 10 nel sub 13 classificato in ctg F/2), il fulcro attorno al quale ruota la trattazione del primo motivo di gravame è quello relativo alla decorrenza di tale esenzione IMU.
Parte ricorrente ritiene che tali unità immobiliari siano esenti da IMU in assoluto in quanto degradate e pertanto non produttive di rendita.
Questo Collegio non condivide tale assunto stante che antecedentemente al 13/04/2023 (data di classificazione degli immobili in F/2) le unità immobiliari in argomento possedevano una rendita catastale sia pure limitata.
Tanto emerge dalle visure catastali versate in atti da dove emerge che il sub 3 aveva una rendita di
€ 426,08 (All.B), il sub 8 aveva una rendita di € 8.790.00 (All.C), il sub 9 aveva una rendita di € 4.690,00
(All.D) e il sub 10 aveva una rendita di € 880,56 (All.E).
Né la classificazione in F/2 relativa agli immobili esenti da IMU in quanto privi di rendita catastale può retrodatarsi stante che con una recentissima Ordinanza (n.22685/2025) la Cassazione Civile ha ribadito il principio, consolidato in materia di tributi immobiliari, secondo cui, per la determinazione della base imponibile IMU, si deve fare riferimento alla rendita catastale risultante in catasto al 1° gennaio dell'anno di imposizione.
Il principio cardine è che l'obbligazione tributaria sorge e si 'cristallizza' all'inizio di ogni periodo d'imposta sulla base dei dati catastali esistenti in quel momento. Qualsiasi variazione successiva, specialmente se richiesta dal contribuente stesso (come nel caso di una dichiarazione Docfa), non può alterare retroattivamente un'obbligazione già sorta.
L'unica eccezione a questa regola si verifica quando la modifica della rendita deriva dalla correzione, da parte dell'ufficio catastale, di un errore materiale di fatto, che sia evidente, incontestabile e riconosciuto dallo stesso ufficio. Solo in questo caso, la correzione ha effetto dal momento dell'originario classamento errato, poiché si limita a ristabilire la situazione corretta che avrebbe dovuto esistere fin dall'inizio.
Tale non è la situazione oggetto della presente trattazione.
Anche il secondo motivo di ricorso va respinto in quanto destituito di fondamento.
Invero, l'esenzione IMU degli immobili sottoposti a sequestro riguarda esclusivamente quei cespiti sottoposti a sequestro giudiziario per misura di prevenzione ai sensi del codice antimafia.
La summenzionata esenzione è disciplinata dall'art 51, comma 3 bis del D.Lgs.n.159/2011 che prevede che durante la vigenza dei provvedimenti di sequestro e confisca è sospeso il versamento di imposte, tasse e tributi dovuti con riferimento agli immobili oggetto di sequestro.
Nel caso di specie il sequestro, come dichiarato dallo stesso ricorrente, è avvenuto per abuso catastale e, pertanto, non trattandosi di sequestro per misura di prevenzione ai sensi del codice antimafia, l'imposta richiesta sui cespiti con foglio 62, particella 143, subb 3, 8, 9, 10 contestati rimane dovuta.
Anche l'ultimo motivo di censura appare privo di pregio tenuto conto di quanto disposto dall'art. 2 ai commi 2 e 5 bis del D.L.n. 102/2013 conv in L.124/2013.
Dal combinato disposto di tali due norme si evince che il beneficio fiscale è subordinato alla sussistenza di quattro condizioni: 1) l'immobile deve appartenere ad un'impresa costruttrice;
2) l'immobile deve essere destinato alla vendita;
3) l'immobile non deve essere locato;
4) bisogna avere presentato a pena di decadenza la dichiarazione di variazione Imu entro il termine del 30.06 dell'anno successivo, con la quale il possessore attesta la sussistenza dei requisiti per l'agevolazione e indica gli identificativi catastali degli immobili ai quali il beneficio si applica.
La mancanza della presentazione della Dichiarazione comporta quindi la non spettanza del beneficio, pur se sono presenti tutti gli altri requisiti previsti dalla Legge.
La Corte di Cassazione ( Ord.n.28806/2023) ha posto in rilievo che la disposizione normativa sopra richiamata evidenzia chiaramente che la presentazione della dichiarazione è condizione necessaria per l'ottenimento del beneficio fiscale, obbligo previsto a pena di decadenza, che non può essere sostituito dalla circostanza che il Comune sia a conoscenza dei fatti che comportano l'esenzione dall'imposta
Sulla scorta del consolidato orientamento della Suprema Corte, in base al quale le norme che stabiliscono esenzioni o agevolazioni sono di stretta interpretazione e non sono suscettibili di interpretazione analogica o estensiva, la specifica indicazione normativa, che subordina il riconoscimento dell'esenzione alla presentazione della dichiarazione, impedisce quindi di considerare equivalente qualsiasi altro adempimento.
Dello stesso avviso la Corte di Cassazione che con l'ordinanza n. 32115 del 12/12/2024, conferma che anche nella nuova IMU disciplinata dalla legge n. 160 del 2019, permane l'obbligo di presentazione della dichiarazione, a pena di decadenza, per ottenere le agevolazioni previste per i cd. beni merce.
In conclusione, con riferimento agli avvisi di accertamento nn.13767 e 13768 relativi agli Anni 2022 e
2023 il ricorso va parzialmente accolto tenuto conto che avendo il contribuente presentato le
-
dichiarazioni del 21/11/2022 ( per l'Anno 2022) e del 22/06/2024 (per l'anno 2023) - il Comune di
Palermo ha emesso atti di riforma accertamento avendo riconosciuto l'esenzione per immobili merce limitatamente alle unità immobiliari di cui al cespite Id.Catastale_1 dal 2022 e di cui al cespite
Id.Catastale 2 dal 2023, confermando per il resto la debenza della differenza d'imposta ancora da versare.
Con riferimento agli avvisi nn.13765 (2020) e 13766 (2021) rispettivamente di € 25.190,37 ed
€ 25.186,42 il ricorso va rigettato.
P.Q.M.
Accoglie parzialmente il ricorso nei limiti dell'atto di riforma. Spese compensate.