Rigetto
Sentenza 1 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 01/08/2025, n. 6848 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 6848 |
| Data del deposito : | 1 agosto 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06848/2025REG.PROV.COLL.
N. 02520/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso in appello iscritto al numero di registro generale 2520 del 2023, proposto da FF NO, rappresentato e difeso dall’avvocato Mattia Aprea, con domicilio digitale p.e.c. in registri di giustizia
contro
Comune di Formia, non costituito in giudizio
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio - sezione staccata di NA (sezione prima) n. 683/2022
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 8 luglio 2025 il consigliere Fabio Franconiero, sull’istanza di passaggio in decisione di parte appellante;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. L’appellante indicato in intestazione è proprietario in Formia, via Madonna degli Audisi, di un fabbricato su tre livelli, per il quale a suo tempo l’amministrazione comunale ha rilasciato la concessione edilizia in sanatoria del 22 gennaio 1998, n. 20, e in cui sono ubicate altrettante unità abitative, al piano terra, primo e sottotetto, censite a catasto al foglio 15, particella 182, subalterni 3, 4 e 5. Con riguardo all’immobile in questione, sulla base di un sopralluogo dei tecnici comunali svolto il 26 aprile 2011 erano accertate alcune opere realizzate in assenza di titolo edilizio. Queste venivano così descritte nell’ordinanza di demolizione del 9 febbraio 2012, n. 73, conseguentemente messa: « ampliamento del fabbricato sul fronte sud ovest al piano terra ed al piano primo, mediante chiusura con muratura di parte del preesistente balcone, della superficie lorda di mq. 10,16 + 11,60 circa volume mc. 30,48 + 34,80, oltre a porticato sempre sul prospetto ovest in adiacenza, della superficie coperta di circa mq. 55,90 e chiusura del vano scala della superficie lorda di circa mq. 18,00 ».
2. Per gli interventi in questione si dava inoltre atto che essi ricadono in « zona agricola E1 Agricola del vigente P.R.G., in zona sismica di cui al D.M. 01.04.1983 ed ai sensi della Legge 2 febbraio 1974, n. 64, ed in zona sottoposta al vincolo idrogeologico ai sensi dell’art. 1 R.D. 30/12/1923, n. 3267 »; e che l’interessato aveva presentato una domanda di condono, ai sensi dell’art. 32, commi 26 e seguenti, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 (recante Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell’andamento dei conti pubblici ; convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326), ragione per la quale non ne veniva ingiunta la demolizione.
3. La domanda di condono, non comprendente comunque il porticato, veniva infine respinta dall’amministrazione comunale con provvedimento del 13 maggio 2012, n. 138. A fondamento del diniego erano esposte plurime ragioni, così espresse: « opere in zona vincolata per scopi idrogeologici, interessata da prosecuzione dei lavori in ulteriore difformità e con opere annesse direttamente alla superficie utile residenziale ed effettuate successivamente ai termini di cui alla legge n. 326/03 ».
4. Il provvedimento era impugnato dall’interessato con ricorso al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio - sezione staccata di NA ed era da questo respinto con la sentenza i cui estremi sono indicati in intestazione.
5. La pronuncia di primo grado giudicava il diniego di condono impugnato conforme al regime vincolistico dell’area in cui è situato l’immobile di proprietà del ricorrente, ed in particolare incompatibili con esso gli abusi per i quali è stata domandata la sanatoria, anche nell’ipotesi in cui il vincolo sia successivo alla loro realizzazione.
6. La sentenza la cui motivazione è così sintetizzabile è appellata dall’originario ricorrente.
7. Il Comune di Formia non si è costituito in resistenza.
DIRITTO
1. L’appello censura la sentenza per non avere considerato che, come risultante dai grafici allegati alla domanda di condono, le opere abusive realizzate « consistevano, per la loro totalità, in categorie di lavorazioni che non avevano comportato scavi e/o movimentazioni di terreno » . Si sarebbe invece trattato di « ampliamenti delle murature perimetrali di tompagno di strutture in cemento armato o setti murari già esistenti » . Più precisamente, la chiusura del vano scala si sarebbe realizzata attraverso l’« elevazione delle murature costituenti i parapetti originari poggiati sulle travi portanti le rampe ed i pianerottoli della scala », senza alcuna incidenza sul terreno gravato da vincolo idrogeologico. La circostanza non sarebbe stata esaminata dalla sentenza, malgrado la relativa rappresentazione tecnica, attraverso la relazione peritale depositata nel giudizio di primo grado. Sarebbe quindi confermata l’erroneità dei presupposti del diniego di condono e la contraddittorietà con la sanatoria precedentemente rilasciata dall’amministrazione comunale (concessione in sanatoria del 22 gennaio 1998, n. 20, sopra richiamata).
2. Le censure sono infondate.
3. Sotto un primo profilo, l’assunto secondo cui gli abusi per i quali è stato chiesto il condono non abbiano richiesto scavi e/o movimentazioni di terreno e dunque non abbiano interessato direttamente il terreno dell’area vincolata dal punto di vista idrogeologico non è sufficiente a considerare le stesse conformi con il regime di tutela previsto. Le medesime opere comportano infatti in modo incontestabile un aumento del carico urbanistico che le rende comunque incompatibili con il regime vincolistico ed in particolare automaticamente ostative alla sanatoria secondo la disciplina del terzo condono, ai sensi del sopra richiamato art. 32, commi 26 e seguenti, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, cui la domanda del ricorrente è soggetta.
4. Sotto un distinto profilo va poi dato atto che come accertato dall’amministrazione comunale, l’abuso non ha riguardato il porticato realizzato in aderenza al fabbricato principale, il quale invece ha comportato un aumento della copertura di terreno, in particolare ulteriore rispetto a quello a suo tempo assentito, con la sopra menzionata concessione edilizia in sanatoria del 22 gennaio 1998, n. 20.
5. La circostanza ora esposta consente di superare le censure di contraddittorietà del provvedimento impugnato rispetto al titolo a suo tempo rilasciato, le quali si palesano vieppù infondate anche avuto riguardo al fatto che il diniego di sanatoria si basa in modo espresso sull’avvenuta « prosecuzione dei lavori in ulteriore difformità » rispetto a quelli a suo tempo assentiti. Sotto un distinto ma convergente profilo va rilevato al medesimo riguardo che il diniego di condono qui impugnato non pone in discussione la concessione edilizia in sanatoria rilasciata nel 1998, ma le ulteriori opere prive di titolo edilizio accertate sulla base del sopra menzionato sopralluogo svolto nel 2011.
6. Infine, non sono svolte contestazioni in ordine al distinto presupposto ostativo al condono indicato nella motivazione del provvedimento impugnato e relativo al fatto che le opere abusive sono state realizzate in epoca successiva al termine ultimo per beneficiare della sanatoria.
7. L’appello deve quindi essere respinto. In assenza di costituzione in giudizio dell’amministrazione comunale non vi è luogo a provvedere sulle spese di causa.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge e, per l’effetto, conferma la sentenza di primo grado.
Nulla per le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 luglio 2025 con l’intervento dei magistrati:
Marco Lipari, Presidente
Fabio Franconiero, Consigliere, Estensore
Massimiliano Noccelli, Consigliere
Raffaello Sestini, Consigliere
Laura Marzano, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Fabio Franconiero | Marco Lipari |
IL SEGRETARIO