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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sulmona, sentenza 19/11/2025, n. 271 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sulmona |
| Numero : | 271 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
1
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SULMONA in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Marta Sarnelli, nel procedimento n. 62/2022 R.G. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa vertente tra
(C.F. ) elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliato in Sulmona (AQ), alla Via Carrese n. 32 presso lo studio dell'Avv. Vincenzo Colaicovo che lo rappresenta e difende come da mandato in calce all'atto di citazione
- ATTORE -
E
(C.F. ) in persona del Direttore pro Controparte_1 P.IVA_1
tempore, elettivamente domiciliato in Roma, Via Archimede, 97 presso lo studio dell'avv. Salvatore Trigilia che lo rappresenta e difende come da procura in calce alla memoria di costituzione;
-CONVENUTO –
OGGETTO: responsabilità ex artt. 2043 c.c.
IN FATTO
Con atto di citazione ritualmente notificato ha Parte_1
convenuto in giudizio il dinanzi il Tribunale di Controparte_1
Sulmona, per accertare la responsabilità dello stesso per il contagio da
Covid-19 di e per l'effetto sentirlo condannare al Parte_1
1 2
risarcimento dei danni quantificato in € 25.000 oltre rivalutazione e interessi sino al saldo.
A sostegno della citata azione l'attore ha dedotto che:
- In data 23.3.2020 ha cominciato ad avvertire Parte_1
sintomi febbrili e ha riscontrato una temperatura corporea di 37,3° che poi è salita sino a 37,9° il giorno successivo;
- In quel frangente, veniva a conoscenza del fatto che una collega di reparto di sua moglie, infermiera nella casa di cura San Raffaele di
Sulmona, era stata contagiata da Covid-19;
- Alla luce di ciò, la mattina del 25.3.2020 contattava il proprio medico curante;
- Lo stesso pomeriggio del 25.3.2020 veniva contattato dalla
[...]
che lo poneva, insieme alla moglie, in Parte_2 sorveglianza attiva ovvero isolamento domiciliare;
Parte
- Solo dopo vari solleciti, il provvedimento della veniva comunicato anche per iscritto in data 27.3.2020;
- In data 30.3.2020 la moglie del si sottoponeva a tampone dal Pt_1
quale risultava positiva al contagio da Covid-19;
- In data 2.4.2020 il oltre a sottoporsi a tampone, effettuava, Pt_1
presso l'ospedale di Sulmona, una Tomografia Assiale
Computerizzata polmonare che evidenziava una polmonite interstiziale bilaterale da COVID-19 e il veniva dunque Pt_1
trasferito all'Ospedale di Avezzano;
- Nell'immediatezza al veniva somministrata comunque la Pt_1
terapia contro il COVID-19 che aveva effetti positivi, ma era molto invasiva;
- In data 6.4.2020 il veniva trasferito presso l'Ospedale di Pt_1
L'Aquila dove rimaneva sino al 14 quando, risultato negativo al tampone, veniva riaccompagnato a Sulmona;
2 3
- Il 19.4.2020 è stato eseguito un terzo tampone, anch'esso negativo e il veniva posto in isolamento domiciliare sino al 30.4.2020 Pt_1 quando veniva dichiarato ufficialmente guarito;
- Il lamenta che l'esperienza è stata terribile, ha lasciato Pt_1
postumi evidenti (senso di spossatezza, aumento del ritmo cardiaco, infiammazione della gola, tremore alle mani) ed è stata vissuta con un profondo senso di angoscia relativo a stress da pensieri ricorrenti come la paura di danni irreversibili invalidanti, la consapevolezza della fragilità del suo organismo rispetto anche ad altre patologie, la paura di perdere la vita
- Tale situazione fisica e psicologica ha avuto elle ripercussioni sulla qualità della vita e sulla percezione del benessere;
- Il inoltre, ha dovuto affrontare una dura convalescenza;
Pt_1
- Di tale situazione è responsabile il (struttura dove Controparte_1
prestava lavoro sua moglie che veniva contagiata sul posto di lavoro) la quale non ha adeguatamente fronteggiato l'emergenza collegata alla diffusione del Covid-19 (ha accettato pazienti contagiati senza adeguati protocolli di sicurezza per i dipendenti, non ha consentito la sanificazione dei dipendenti che passavano da un reparto ad un altro, non ha adeguatamente attivato protocolli per disporre in quarantena i dipendenti o i pazienti che manifestavano sintomi) essendo pacifico il nesso causale posto che il a Pt_1
parte la moglie, non è stato a contatto con altre persone positive.
In data 30.6.2022 si costituiva in giudizio il eccependo, in Controparte_1
via preliminare, la nullità dell'atto di citazione per nullità ed evidenziando comunque l'infondatezza in fatto e in diritto dell'avversa domanda.
In esito alla prima udienza di comparizione, con ordinanza del 2.8.2022 il
Giudice istruttore rigettava l'eccezione di nullità dell'atto di citazione e concedeva i termini ex art. 183 VI comma c.p.c..
3 4
La causa veniva dunque istruita mediante l'acquisizione di documenti,
l'escussione di testi e l'espletamento di una consulenza tecnica medico- legale per l'accertamento dei danni subiti dall'attore.
Assegnata la causa alla scrivente solo in data 20.11.2024, all'udienza del
28.1.2025 la causa veniva dunque trattenuta in decisione.
IN DIRITTO
Venendo al merito, il presente giudizio ha ad oggetto l'accertamento della responsabilità della società convenuta per i danni presuntivamente subiti dall'attore in conseguenza dell'avvenuto contagio da COVID-19, in seguito ai contatti con la moglie, infermiera presso la casa di cura gestita dalla società attrice, a sua volta contagiatasi sul posto di lavoro a causa della negligenza nella gestione dell'emergenza epidemiologica da parte della struttura sanitaria.
Invero, l'attore sostiene che verso la fine di marzo 2020, si accorgeva di avere sintomi febbrili tipici dell'infezione da Covid-19 ormai notoriamente diffuso sul territorio nazionale.
Nello stesso periodo si apprendeva che una collega della moglie, Tes_1
che lavorava come infermiera presso la struttura
[...] Controparte_1 di Sulmona, era risultata positiva alla malattia.
L'attore, poi, aveva conferma della sua positività solo nei primi giorni di aprile e stante le sue condizioni cliniche, veniva ricoverato presso l'Ospedale di Avezzano e poi in quello di L'Aquila dove rimaneva sino al
14 aprile 2020.
Secondo l'attore, in conseguenza del contagio determinato esclusivamente dalla vicinanza alla moglie che a sua volta era stata contagiata sul posto di lavoro, aveva subito diversi danni sia fisici che psichici di cui doveva ritenersi responsabile la struttura sanitaria dove lavorava la moglie, la quale non avrebbe adottato misure idonee di contenimento del contagio da
COVID-19.
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In primo luogo, occorre osservare che non si ritiene che la fattispecie in esame possa rientrare nell'ambito di applicazione dell'art. 2050 c.c. come indicato dall'attore, posto che l'attività svolta dalla struttura sanitaria convenuta non rientra tra nessuna delle attività pericolose come definite dalla giurisprudenza.
Ancora, non si ritiene che nel caso di specie possano applicarsi i principi in materia di responsabilità sanitaria posto che, com'è noto, la stessa presuppone un “contatto sociale” tra struttura sanitaria e potenziale danneggiato, mentre, nella fattispecie in esame, il non ha avuto Pt_1
alcun contatto diretto con la struttura sanitaria “diretto”, non avendo ricevuto alcuna prestazione né di cura né assistenziale.
Orbene, così come rappresentata, si ritiene che la fattispecie rientri nell'ambito di applicazione dell'art. 2043 c.c. per cui qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno.
Elementi costitutivi della fattispecie di responsabilità sono 1) una condotta riconducibile all'agente; 2) un danno ingiusto, inteso come lesione di un interesse giuridicamente rilevante alla stregua dell'ordinamento giuridico;
3) il nesso causale tra la condotta e l'evento dannoso;
4) l'assenza di scriminanti 5) il dolo e la colpa come elemento soggettivo del fatto dannoso.
Uno dei requisiti fondamentali della responsabilità extracontrattuale è la sussistenza del nesso di causalità che deve essere adeguatamente provato dal danneggiato, affinché sorga in capo al soggetto agente l'obbligo del risarcimento del danno, è necessario infatti che lo stesso sia causalmente riconducibile al fatto illecito, ovvero che sussista un rapporto di causa- effetto tale che l'evento dannoso possa dirsi provocato dal fatto compiuto
(Cass. n. 7026/2001; Cass. n. 12431/2001; Cass. n. 2037/2000).
Ai fini dell'accertamento dell'insorgere dell'obbligazione risarcitoria, il nesso di causalità va esaminato sotto un duplice profilo: quello della
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causalità materiale, ossia della sussistenza di un collegamento tra la condotta illecita e l'evento dannoso, e quello della causalità giuridica, ovvero dell'accertamento di un collegamento giuridico tra l'evento lesivo e le sue conseguenze dannose, allo scopo di delimitare il contenuto della stessa obbligazione risarcitoria.
Con riferimento alla causalità giuridica, l'art. 1223 c.c. (esteso alla responsabilità extracontrattuale dall'art. 2056 c.c.) stabilisce che il danno risarcibile deve essere la conseguenza diretta e immediata della condotta illecita, mentre per quanto concerne la causalità materiale si fa riferimento alle teorie sviluppate in ambito penalistico (teoria della causalità adeguata;
della sussunzione sotto leggi scientifiche o statistiche, ecc.).
Infatti, relativamente a tale ultimo aspetto, la Cassazione ha avuto modo di affermare che in tema di responsabilità civile extracontrattuale, il nesso causale tra la condotta illecita ed il danno è regolato dal principio di cui agli artt. 40 e 41 c.p., in base al quale un evento è da considerare causato da un altro se il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo, nonché dal criterio della cosiddetta causalità adeguata, sulla scorta del quale, all'interno della serie causale, occorre dare rilievo solo a quegli eventi che non appaiano — ad una valutazione ex ante — del tutto inverosimili. Ne consegue che, ai fini della riconducibilità dell'evento dannoso ad un determinato fatto o comportamento, non è sufficiente che tra l'antecedente ed il dato consequenziale sussista un rapporto di sequenza temporale, essendo invece necessario che tale rapporto integri gli estremi di una sequenza possibile, alla stregua di un calcolo di regolarità statistica, per cui l'evento appaia come una conseguenza non imprevedibile dell'antecedente (Cass. n. 12923/2015; Cass. n. 15991/2011; Cass. n.
26042/2010).
Secondo la giurisprudenza, inoltre, nell'accertamento della responsabilità civile il primo presupposto da verificare è l'esistenza del nesso eziologico tra quello che s'assume essere il comportamento potenzialmente dannoso
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ed il danno che si assume esserne derivato. Una volta verificato che il nesso non sussiste non ha più rilevanza né l'accertamento di un'eventuale colpa, né l'accertamento di una eventuale responsabilità cd. speciale (escluso, nella specie, il risarcimento in favore dei parenti di un fumatore morto a causa di tumore, atteso che il giudice del merito aveva fatto corretta applicazione del principio della "causa prossima di rilievo" costituito nella fattispecie da un atto di volizione libero, consapevole ed autonomo di soggetto dotato di capacità di agire, quale, appunto, la scelta di fumare nonostante la notoria nocività del fumo (Cass. n. 11272/2018).
Ciò posto, nel caso di specie, si ritiene che, alla luce dell'istruttoria espletata e delle allegazioni di parte attrice, non sia stato dimostrata l'esistenza del nesso causale tra l'evento (contagio da Covid-19) che ha dato origine poi ai danni presuntivamente lamentati dall'attore e la condotta colposa o dannosa della convenuta.
Sul punto non si condividono le conclusioni a cui è giunto il consulente tecnico medico legale il quale ha affermato, sul nesso di causalità che: “per tutto quanto sinora osservato, dalla raccolta anamnestica e dalla documentazione giudiziale e sanitaria prodotta ed esaminata risulta con ogni evidenza la riconducibilità del contagio del Sig. con modalità interumana con la Pt_1 propria coniuge all'epoca dei fatti in esame, la quale con elevato criterio probabilistico, prossimo alla certezza, è stata contagiata in ambito lavorativo, compatibilmente con le restrizioni sociali normative imposte all'epoca dei fatti e con le risultanze dei responsabili di SPSAL e SIESP, che rilevano 18 operatori sanitari risultati Covid-19 positivi nella struttura di Sulmona, alla CP_1 data del 09.04.2020, divenute, secondo le risultanze delle indagini epidemiologiche Parte effettuate a cura della in merito al territorio di competenza - gruppo Covid-19, fonte di contagio, principalmente nei confronti di familiari conviventi, per ulteriori
16 unità, per un totale di 34 contagi riconducibili al presunto focolaio interno alla struttura. Peraltro che il contagio da SARS-COV-2 della Sig.ra sia Tes_1 riconducibile alla attività lavorativa risulta con ogni probabilità dal giudizio
relativo a riconoscimento di infortunio sul lavoro nel caso specifico. CP_2
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Sussiste dunque un effettivo riconoscimento del nesso di causalità tra il contagio da sulla persona in esame ed i fatti in contestazione. Nel caso di CP_3 specie sono stati ampiamente rispettati i consueti criteri per la valutazione del rapporto causale tra dinamica del contagio e postumi intesi come danno biologico
(criterio topografico, cronologico, dell'efficienza lesiva, della continuità fenomenica
e d'esclusione di altre cause)”.
Secondo il consulente, dunque, sulla base della documentazione in atti, lo stesso può affermare con una percentuale vicino alla certezza due circostanze:
- La prima è che (moglie dell'attore) avrebbe contratto Testimone_1 sicuramente l'infezione da Covid-19 presso il Controparte_1
- La seconda che il avrebbe sicuramente contratto a sua volta Pt_1
l'infezione dalla moglie.
Tuttavia, non si ritiene che tali conclusioni siano rispettose di un criterio quantomeno logico riguardo alla fattispecie analizzata.
Non è stato oggetto né di indagine né di istruttoria (del resto non e stato nemmeno dedotto altro dalla parte attrice) se vi potessero essere state altre
“fonti” di contagio sia per la che per il posto che, com'è Tes_1 Pt_1 purtroppo noto, nel periodo tra febbraio e maggio 2020 la percentuale di contagi è salita enormemente tra tutta la popolazione e su tutto il territorio nazionale e non si trattava certo di un'epidemia ristretta alla struttura sanitaria gestita dal Solo per avere un'idea della Controparte_1
situazione sul territorio nazionale, si può prendere ad esempio il bollettino ufficiale diffuso che al 30.3.2020 segnalava il numero dei contagi da Covid-
19 in misura di 94.312 casi).
L'istruttoria, infatti, si è concentrata unicamente sulla verifica dell'esistenza di una condotta negligente della struttura sanitaria nel contenimento del contagio, ma nulla può dirsi sulle abitudini quotidiane del e della elle settimane antecedenti al presunto contagio. Pt_1 Tes_1
8 9
Appare inverosimile escludere a priori dalla catena causale, qualsiasi possibilità che il o la abbiano contratto il virus in altri Pt_1 Tes_1 luoghi o a contatto con terze persone sia conosciute che estranee (al supermercato, alla posta, nel condominio, dal medico di base, in banca, etc).
A tale affermazione può giungersi solo affermando con certezza (non presente agli atti) che i due non siano mai usciti al di fuori della loro abitazione se non per svolgere l'attività lavorativa (la o non siano Tes_1
entrati a contatto con altri individui potenzialmente contagiosi o ancora che avessero adottato, in tali occasioni, tutti gli accorgimenti necessari per prevenire un contagio (come uso di una mascherina protettiva, lavaggio delle mani etc).
Non è possibile escludere che la si sia contagiata al di fuori delle sue Tes_1 mansioni o nell'espletamento delle stesse per una sua eventuale negligenza.
In altre parole, dall'istruttoria espletata non può affermarsi né con certezza né con alto grado di probabilità secondo i principi sopra richiamati, che il contagio del sia avvenuto da parte della né che il contagio Pt_1 Tes_1 di quest'ultima sia avvenuto proprio sul luogo di lavoro.
Alla luce di tali considerazioni, si ritiene insussistente la prova del nesso di causalità, rendendo del tutto superflua l'analisi degli altri elementi fondanti la responsabilità extracontrattuale.
Ciò posto, va integralmente rigettata la domanda di parte attrice.
Le spese di lite e di CTU, queste liquidate come da separato decreto, seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo secondo i parametri di legge.
PQM
Il Tribunale, definitamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
- rigetta integralmente la domanda proposta da;
Parte_1
9 10
- Condanna al pagamento delle spese di lite in Parte_1
favore della in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro tempore, che liquida complessivamente in € 5.077 per compensi
(scaglione sino a € 26.000, fasi studio, introduttiva, istruttoria e decisionale, tariffe medie), oltre iva, c.p.a. e spese forfettarie come per legge;
- Condanna al pagamento delle spese di CTU Parte_1 liquidate come da separato decreto oltre che alla restituzione alla convenuta di quanto eventualmente versato al CTU.
Così deciso in Sulmona in data 19.11.2025.
Il Giudice
dott.ssa Marta Sarnelli
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R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SULMONA in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Marta Sarnelli, nel procedimento n. 62/2022 R.G. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa vertente tra
(C.F. ) elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliato in Sulmona (AQ), alla Via Carrese n. 32 presso lo studio dell'Avv. Vincenzo Colaicovo che lo rappresenta e difende come da mandato in calce all'atto di citazione
- ATTORE -
E
(C.F. ) in persona del Direttore pro Controparte_1 P.IVA_1
tempore, elettivamente domiciliato in Roma, Via Archimede, 97 presso lo studio dell'avv. Salvatore Trigilia che lo rappresenta e difende come da procura in calce alla memoria di costituzione;
-CONVENUTO –
OGGETTO: responsabilità ex artt. 2043 c.c.
IN FATTO
Con atto di citazione ritualmente notificato ha Parte_1
convenuto in giudizio il dinanzi il Tribunale di Controparte_1
Sulmona, per accertare la responsabilità dello stesso per il contagio da
Covid-19 di e per l'effetto sentirlo condannare al Parte_1
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risarcimento dei danni quantificato in € 25.000 oltre rivalutazione e interessi sino al saldo.
A sostegno della citata azione l'attore ha dedotto che:
- In data 23.3.2020 ha cominciato ad avvertire Parte_1
sintomi febbrili e ha riscontrato una temperatura corporea di 37,3° che poi è salita sino a 37,9° il giorno successivo;
- In quel frangente, veniva a conoscenza del fatto che una collega di reparto di sua moglie, infermiera nella casa di cura San Raffaele di
Sulmona, era stata contagiata da Covid-19;
- Alla luce di ciò, la mattina del 25.3.2020 contattava il proprio medico curante;
- Lo stesso pomeriggio del 25.3.2020 veniva contattato dalla
[...]
che lo poneva, insieme alla moglie, in Parte_2 sorveglianza attiva ovvero isolamento domiciliare;
Parte
- Solo dopo vari solleciti, il provvedimento della veniva comunicato anche per iscritto in data 27.3.2020;
- In data 30.3.2020 la moglie del si sottoponeva a tampone dal Pt_1
quale risultava positiva al contagio da Covid-19;
- In data 2.4.2020 il oltre a sottoporsi a tampone, effettuava, Pt_1
presso l'ospedale di Sulmona, una Tomografia Assiale
Computerizzata polmonare che evidenziava una polmonite interstiziale bilaterale da COVID-19 e il veniva dunque Pt_1
trasferito all'Ospedale di Avezzano;
- Nell'immediatezza al veniva somministrata comunque la Pt_1
terapia contro il COVID-19 che aveva effetti positivi, ma era molto invasiva;
- In data 6.4.2020 il veniva trasferito presso l'Ospedale di Pt_1
L'Aquila dove rimaneva sino al 14 quando, risultato negativo al tampone, veniva riaccompagnato a Sulmona;
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- Il 19.4.2020 è stato eseguito un terzo tampone, anch'esso negativo e il veniva posto in isolamento domiciliare sino al 30.4.2020 Pt_1 quando veniva dichiarato ufficialmente guarito;
- Il lamenta che l'esperienza è stata terribile, ha lasciato Pt_1
postumi evidenti (senso di spossatezza, aumento del ritmo cardiaco, infiammazione della gola, tremore alle mani) ed è stata vissuta con un profondo senso di angoscia relativo a stress da pensieri ricorrenti come la paura di danni irreversibili invalidanti, la consapevolezza della fragilità del suo organismo rispetto anche ad altre patologie, la paura di perdere la vita
- Tale situazione fisica e psicologica ha avuto elle ripercussioni sulla qualità della vita e sulla percezione del benessere;
- Il inoltre, ha dovuto affrontare una dura convalescenza;
Pt_1
- Di tale situazione è responsabile il (struttura dove Controparte_1
prestava lavoro sua moglie che veniva contagiata sul posto di lavoro) la quale non ha adeguatamente fronteggiato l'emergenza collegata alla diffusione del Covid-19 (ha accettato pazienti contagiati senza adeguati protocolli di sicurezza per i dipendenti, non ha consentito la sanificazione dei dipendenti che passavano da un reparto ad un altro, non ha adeguatamente attivato protocolli per disporre in quarantena i dipendenti o i pazienti che manifestavano sintomi) essendo pacifico il nesso causale posto che il a Pt_1
parte la moglie, non è stato a contatto con altre persone positive.
In data 30.6.2022 si costituiva in giudizio il eccependo, in Controparte_1
via preliminare, la nullità dell'atto di citazione per nullità ed evidenziando comunque l'infondatezza in fatto e in diritto dell'avversa domanda.
In esito alla prima udienza di comparizione, con ordinanza del 2.8.2022 il
Giudice istruttore rigettava l'eccezione di nullità dell'atto di citazione e concedeva i termini ex art. 183 VI comma c.p.c..
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La causa veniva dunque istruita mediante l'acquisizione di documenti,
l'escussione di testi e l'espletamento di una consulenza tecnica medico- legale per l'accertamento dei danni subiti dall'attore.
Assegnata la causa alla scrivente solo in data 20.11.2024, all'udienza del
28.1.2025 la causa veniva dunque trattenuta in decisione.
IN DIRITTO
Venendo al merito, il presente giudizio ha ad oggetto l'accertamento della responsabilità della società convenuta per i danni presuntivamente subiti dall'attore in conseguenza dell'avvenuto contagio da COVID-19, in seguito ai contatti con la moglie, infermiera presso la casa di cura gestita dalla società attrice, a sua volta contagiatasi sul posto di lavoro a causa della negligenza nella gestione dell'emergenza epidemiologica da parte della struttura sanitaria.
Invero, l'attore sostiene che verso la fine di marzo 2020, si accorgeva di avere sintomi febbrili tipici dell'infezione da Covid-19 ormai notoriamente diffuso sul territorio nazionale.
Nello stesso periodo si apprendeva che una collega della moglie, Tes_1
che lavorava come infermiera presso la struttura
[...] Controparte_1 di Sulmona, era risultata positiva alla malattia.
L'attore, poi, aveva conferma della sua positività solo nei primi giorni di aprile e stante le sue condizioni cliniche, veniva ricoverato presso l'Ospedale di Avezzano e poi in quello di L'Aquila dove rimaneva sino al
14 aprile 2020.
Secondo l'attore, in conseguenza del contagio determinato esclusivamente dalla vicinanza alla moglie che a sua volta era stata contagiata sul posto di lavoro, aveva subito diversi danni sia fisici che psichici di cui doveva ritenersi responsabile la struttura sanitaria dove lavorava la moglie, la quale non avrebbe adottato misure idonee di contenimento del contagio da
COVID-19.
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In primo luogo, occorre osservare che non si ritiene che la fattispecie in esame possa rientrare nell'ambito di applicazione dell'art. 2050 c.c. come indicato dall'attore, posto che l'attività svolta dalla struttura sanitaria convenuta non rientra tra nessuna delle attività pericolose come definite dalla giurisprudenza.
Ancora, non si ritiene che nel caso di specie possano applicarsi i principi in materia di responsabilità sanitaria posto che, com'è noto, la stessa presuppone un “contatto sociale” tra struttura sanitaria e potenziale danneggiato, mentre, nella fattispecie in esame, il non ha avuto Pt_1
alcun contatto diretto con la struttura sanitaria “diretto”, non avendo ricevuto alcuna prestazione né di cura né assistenziale.
Orbene, così come rappresentata, si ritiene che la fattispecie rientri nell'ambito di applicazione dell'art. 2043 c.c. per cui qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno.
Elementi costitutivi della fattispecie di responsabilità sono 1) una condotta riconducibile all'agente; 2) un danno ingiusto, inteso come lesione di un interesse giuridicamente rilevante alla stregua dell'ordinamento giuridico;
3) il nesso causale tra la condotta e l'evento dannoso;
4) l'assenza di scriminanti 5) il dolo e la colpa come elemento soggettivo del fatto dannoso.
Uno dei requisiti fondamentali della responsabilità extracontrattuale è la sussistenza del nesso di causalità che deve essere adeguatamente provato dal danneggiato, affinché sorga in capo al soggetto agente l'obbligo del risarcimento del danno, è necessario infatti che lo stesso sia causalmente riconducibile al fatto illecito, ovvero che sussista un rapporto di causa- effetto tale che l'evento dannoso possa dirsi provocato dal fatto compiuto
(Cass. n. 7026/2001; Cass. n. 12431/2001; Cass. n. 2037/2000).
Ai fini dell'accertamento dell'insorgere dell'obbligazione risarcitoria, il nesso di causalità va esaminato sotto un duplice profilo: quello della
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causalità materiale, ossia della sussistenza di un collegamento tra la condotta illecita e l'evento dannoso, e quello della causalità giuridica, ovvero dell'accertamento di un collegamento giuridico tra l'evento lesivo e le sue conseguenze dannose, allo scopo di delimitare il contenuto della stessa obbligazione risarcitoria.
Con riferimento alla causalità giuridica, l'art. 1223 c.c. (esteso alla responsabilità extracontrattuale dall'art. 2056 c.c.) stabilisce che il danno risarcibile deve essere la conseguenza diretta e immediata della condotta illecita, mentre per quanto concerne la causalità materiale si fa riferimento alle teorie sviluppate in ambito penalistico (teoria della causalità adeguata;
della sussunzione sotto leggi scientifiche o statistiche, ecc.).
Infatti, relativamente a tale ultimo aspetto, la Cassazione ha avuto modo di affermare che in tema di responsabilità civile extracontrattuale, il nesso causale tra la condotta illecita ed il danno è regolato dal principio di cui agli artt. 40 e 41 c.p., in base al quale un evento è da considerare causato da un altro se il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo, nonché dal criterio della cosiddetta causalità adeguata, sulla scorta del quale, all'interno della serie causale, occorre dare rilievo solo a quegli eventi che non appaiano — ad una valutazione ex ante — del tutto inverosimili. Ne consegue che, ai fini della riconducibilità dell'evento dannoso ad un determinato fatto o comportamento, non è sufficiente che tra l'antecedente ed il dato consequenziale sussista un rapporto di sequenza temporale, essendo invece necessario che tale rapporto integri gli estremi di una sequenza possibile, alla stregua di un calcolo di regolarità statistica, per cui l'evento appaia come una conseguenza non imprevedibile dell'antecedente (Cass. n. 12923/2015; Cass. n. 15991/2011; Cass. n.
26042/2010).
Secondo la giurisprudenza, inoltre, nell'accertamento della responsabilità civile il primo presupposto da verificare è l'esistenza del nesso eziologico tra quello che s'assume essere il comportamento potenzialmente dannoso
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ed il danno che si assume esserne derivato. Una volta verificato che il nesso non sussiste non ha più rilevanza né l'accertamento di un'eventuale colpa, né l'accertamento di una eventuale responsabilità cd. speciale (escluso, nella specie, il risarcimento in favore dei parenti di un fumatore morto a causa di tumore, atteso che il giudice del merito aveva fatto corretta applicazione del principio della "causa prossima di rilievo" costituito nella fattispecie da un atto di volizione libero, consapevole ed autonomo di soggetto dotato di capacità di agire, quale, appunto, la scelta di fumare nonostante la notoria nocività del fumo (Cass. n. 11272/2018).
Ciò posto, nel caso di specie, si ritiene che, alla luce dell'istruttoria espletata e delle allegazioni di parte attrice, non sia stato dimostrata l'esistenza del nesso causale tra l'evento (contagio da Covid-19) che ha dato origine poi ai danni presuntivamente lamentati dall'attore e la condotta colposa o dannosa della convenuta.
Sul punto non si condividono le conclusioni a cui è giunto il consulente tecnico medico legale il quale ha affermato, sul nesso di causalità che: “per tutto quanto sinora osservato, dalla raccolta anamnestica e dalla documentazione giudiziale e sanitaria prodotta ed esaminata risulta con ogni evidenza la riconducibilità del contagio del Sig. con modalità interumana con la Pt_1 propria coniuge all'epoca dei fatti in esame, la quale con elevato criterio probabilistico, prossimo alla certezza, è stata contagiata in ambito lavorativo, compatibilmente con le restrizioni sociali normative imposte all'epoca dei fatti e con le risultanze dei responsabili di SPSAL e SIESP, che rilevano 18 operatori sanitari risultati Covid-19 positivi nella struttura di Sulmona, alla CP_1 data del 09.04.2020, divenute, secondo le risultanze delle indagini epidemiologiche Parte effettuate a cura della in merito al territorio di competenza - gruppo Covid-19, fonte di contagio, principalmente nei confronti di familiari conviventi, per ulteriori
16 unità, per un totale di 34 contagi riconducibili al presunto focolaio interno alla struttura. Peraltro che il contagio da SARS-COV-2 della Sig.ra sia Tes_1 riconducibile alla attività lavorativa risulta con ogni probabilità dal giudizio
relativo a riconoscimento di infortunio sul lavoro nel caso specifico. CP_2
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Sussiste dunque un effettivo riconoscimento del nesso di causalità tra il contagio da sulla persona in esame ed i fatti in contestazione. Nel caso di CP_3 specie sono stati ampiamente rispettati i consueti criteri per la valutazione del rapporto causale tra dinamica del contagio e postumi intesi come danno biologico
(criterio topografico, cronologico, dell'efficienza lesiva, della continuità fenomenica
e d'esclusione di altre cause)”.
Secondo il consulente, dunque, sulla base della documentazione in atti, lo stesso può affermare con una percentuale vicino alla certezza due circostanze:
- La prima è che (moglie dell'attore) avrebbe contratto Testimone_1 sicuramente l'infezione da Covid-19 presso il Controparte_1
- La seconda che il avrebbe sicuramente contratto a sua volta Pt_1
l'infezione dalla moglie.
Tuttavia, non si ritiene che tali conclusioni siano rispettose di un criterio quantomeno logico riguardo alla fattispecie analizzata.
Non è stato oggetto né di indagine né di istruttoria (del resto non e stato nemmeno dedotto altro dalla parte attrice) se vi potessero essere state altre
“fonti” di contagio sia per la che per il posto che, com'è Tes_1 Pt_1 purtroppo noto, nel periodo tra febbraio e maggio 2020 la percentuale di contagi è salita enormemente tra tutta la popolazione e su tutto il territorio nazionale e non si trattava certo di un'epidemia ristretta alla struttura sanitaria gestita dal Solo per avere un'idea della Controparte_1
situazione sul territorio nazionale, si può prendere ad esempio il bollettino ufficiale diffuso che al 30.3.2020 segnalava il numero dei contagi da Covid-
19 in misura di 94.312 casi).
L'istruttoria, infatti, si è concentrata unicamente sulla verifica dell'esistenza di una condotta negligente della struttura sanitaria nel contenimento del contagio, ma nulla può dirsi sulle abitudini quotidiane del e della elle settimane antecedenti al presunto contagio. Pt_1 Tes_1
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Appare inverosimile escludere a priori dalla catena causale, qualsiasi possibilità che il o la abbiano contratto il virus in altri Pt_1 Tes_1 luoghi o a contatto con terze persone sia conosciute che estranee (al supermercato, alla posta, nel condominio, dal medico di base, in banca, etc).
A tale affermazione può giungersi solo affermando con certezza (non presente agli atti) che i due non siano mai usciti al di fuori della loro abitazione se non per svolgere l'attività lavorativa (la o non siano Tes_1
entrati a contatto con altri individui potenzialmente contagiosi o ancora che avessero adottato, in tali occasioni, tutti gli accorgimenti necessari per prevenire un contagio (come uso di una mascherina protettiva, lavaggio delle mani etc).
Non è possibile escludere che la si sia contagiata al di fuori delle sue Tes_1 mansioni o nell'espletamento delle stesse per una sua eventuale negligenza.
In altre parole, dall'istruttoria espletata non può affermarsi né con certezza né con alto grado di probabilità secondo i principi sopra richiamati, che il contagio del sia avvenuto da parte della né che il contagio Pt_1 Tes_1 di quest'ultima sia avvenuto proprio sul luogo di lavoro.
Alla luce di tali considerazioni, si ritiene insussistente la prova del nesso di causalità, rendendo del tutto superflua l'analisi degli altri elementi fondanti la responsabilità extracontrattuale.
Ciò posto, va integralmente rigettata la domanda di parte attrice.
Le spese di lite e di CTU, queste liquidate come da separato decreto, seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo secondo i parametri di legge.
PQM
Il Tribunale, definitamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
- rigetta integralmente la domanda proposta da;
Parte_1
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- Condanna al pagamento delle spese di lite in Parte_1
favore della in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro tempore, che liquida complessivamente in € 5.077 per compensi
(scaglione sino a € 26.000, fasi studio, introduttiva, istruttoria e decisionale, tariffe medie), oltre iva, c.p.a. e spese forfettarie come per legge;
- Condanna al pagamento delle spese di CTU Parte_1 liquidate come da separato decreto oltre che alla restituzione alla convenuta di quanto eventualmente versato al CTU.
Così deciso in Sulmona in data 19.11.2025.
Il Giudice
dott.ssa Marta Sarnelli
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