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Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 17/07/2025, n. 1084 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1084 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2151/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE TERZA MINORI
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
COSTANZA TETI PRESIDENTE est.
FRANCESCO RINALDI GIUDICE
ANDREA MARCHESI GIUDICE ha pronunciato ex art. 473 bis.51 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 2151/2025 promossa da:
(c.f. ), con l'avv. BONDONI SIMONETTA, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Gavardo, via Suor L. Rivetta, n. 3
e
(c.f. ), con l'avv. DAMIOLI DARIA, elettivamente Parte_2 C.F._2 domiciliata presso lo studio del difensore in Brescia, via Solferino, n. 26
RICORRENTI
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: separazione consensuale.
CONCLUSIONI
In data 22.5.2025 e 26.5.2025 le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni congiunte ex art. 127 ter c.p.c.:
1. « Dichiarare la separazione dei coniugi con obbligo di vita separata e mutuo e reciproco rispetto, con scioglimento del regime di comunione dei beni;
2. Disporre il godimento esclusivo e assegnare la casa coniugale, sita in Paitone (BS),
Piazza Rita Levi Montalcini n. 7, al signor , già di sua esclusiva proprietà, Parte_1 con tutto quanto ivi contenuto fatti salvi gli effetti personali della signora Parte_2
, la quale si è trasferita a vivere in altra abitazione a far data dal 10.01.2025. Il
[...] signor continuerà a corrispondere integralmente il mutuo a lui intestato della Pt_1 casa coniugale di cui è proprietario;
la signora dichiara di nulla avere Parte_2
a che pretendere dal marito in riferimento alla suddetta abitazione. Per_ 3. Affidare congiuntamente i figli minori, e ad entrambi i genitori con Per_2 collocamento e residenza presso l'abitazione materna in Paitone (BS) in Via Moretto 2, ove la signora si è traferita. Parte_2
I genitori continueranno ad assumere di comune accordo le decisioni di maggiore interesse relative alla loro istruzione, educazione e salute.
I genitori si impegnano a collaborare fra loro nelle funzioni educative, di istruzione e di cura nel prioritario interesse dei minori, garantendo altresì un equilibrato e continuativo rapporto con entrambi i genitori e conservando rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. Per_
e rimarranno con il padre: Per_2
- ogni Martedì dalle ore 18.30 o dal termine delle loro attività ludico/sportive, con prelievo a cura del padre, sino alla mattina del Mercoledì quando li riaccompagnerà a scuola nel periodo scolastico e presso la mamma nel periodo extrascolastico;
- ogni Mercoledì dalle ore 18.30 o dal termine delle loro attività ludico/sportive, con prelievo a cura del padre, sino alle ore 21.00;
- ogni Giovedì dalle ore 18.30 o dal termine delle loro attività ludico/sportive, con prelievo a cura del padre, sino alla mattina del Venerdì quando li riaccompagnerà a scuola nel periodo scolastico e presso la mamma nel periodo extrascolastico;
- week end alternati dal Venerdì alle ore 18.30 fino alla Domenica alle ore 21.00;
- i minori staranno con il padre anche in qualsiasi altra occasione padre e figli lo desiderino previo accordo tra i genitori e ciò affinchè la frequentazione padre-figli sia più ampia possibile.
Le telefonate tra padre e figli potranno avvenire almeno due volte al giorno, compatibilmente con gli impegni dei bambini e ferma restando la reciprocità tra e in favore dei genitori.
Durante le vacanze estive i minori trascorreranno tre settimane di cui due anche consecutive con ciascun genitore (da considerarsi dalla fine delle lezioni scolastiche di Giugno fino alla ripresa della scuola a Settembre) da concordare tra i genitori entro la fine del mese di Maggio di ogni anno;
7 giorni durante le vacanze Natalizie, alternando di anno in anno i periodi dal 24 Dicembre al 30
Dicembre, ovvero dal 31 Dicembre al 6 Gennaio;
3 giorni durante le vacanze Pasquali, ad anni alterni, dal termine della scuola sino al giorno di Pasqua ovvero dal Lunedì dell'Angelo alla ripresa delle lezioni scolastiche;
garantendo a ciascun genitore almeno una delle festività principali: Vigilia di Natale/Natale, Ultimo dell'Anno/Primo dell'Anno, Pasqua/Pasquetta; altri ponti, festività e compleanni dei bambini ad anni alternati. Ciascun genitore potrà tenere con sé i bambini il giorno del proprio compleanno.
4. Per i trasferimenti dei bambini e per ciò che riguarda l'accompagno e il ritiro da scuola e dalle attività ludico sportive, saranno i genitori ad occuparsene equamente anche con l'ausilio dei nonni, sia materni che paterni.
5. Il signor verserà quale contributo mensile al mantenimento dei figli, fino a che Pt_1 non saranno economicamente autosufficienti, a mezzo bonifico bancario, entro il giorno
15 di ogni mese, sul conto corrente bancario della signora alle seguenti Pt_2 coordinate bancarie, IBAN: [...], la somma di € 250,00
(duecentocinquanta/00=) per ciascun figlio, per complessivi €500,00
(cinquecento/00=), rivalutato annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al rimborso del 50% delle spese straordinarie nel rispetto del Protocollo del Tribunale di Brescia che si allega al presente ricorso, controfirmato dalle parti (doc. 6). Il contributo di mantenimento dei minori sarà corrisposto dal signor a decorrere dal mese di Pt_1 febbraio 2025. La signora dichiara di aver già ricevuto dal marito Pt_2 anticipatamente a titolo di acconto del detto contributo, la somma di € 750,00, da imputarsi al mantenimento del mese di febbraio 2025 ed alla quota della metà del mese di marzo 2025.
6. L'assegno unico verrà percepito dai genitori al 50% ciascuno. Il medesimo continuerà ad essere accreditato nel suo importo integrale sul c/c bancario cointestato ai coniugi, fino a quando essi non avranno espletato la pratica con l'Ente competente, volta a far accreditare sui rispettivi conti correnti personali l'importo pari al 50% ciascuno del citato assegno unico. Fino a tale momento i coniugi si concedono reciprocamente,
l'autorizzazione a prelevare ciascuno dal conto corrente comune la quota del 50% dell'importo mensile dell'assegno unico.
7. I genitori si impegnano a tutelare i figli in caso dovessero intraprendere nuove relazioni sentimentali, in modo che non si crei confusione tra le figure genitoriali e i soggetti terzi.
8. I coniugi si danno reciproco consenso per il rilascio/rinnovo dei passaporti e/ o dei documenti di identità validi per l'espatrio anche per i minori.
9. I genitori si impegnano a far proseguire ai figli il percorso pedagogico intrapreso con la dott.ssa con spese a carico di entrambi nella quota del 50% ciascuno. Persona_3
10. Il finanziamento della vettura tg. GA249LW, di proprietà della signora , di € Pt_2
350,00 mensili, di cui € 300,00 per la rata e € 50,00 per i tagliandi, intestato al signor verrà pagato direttamente in via esclusiva fino al saldo dalla signora , Pt_1 Pt_2 dispensando il signor da ogni relativo obbligo/onere/responsabilità inerente e Pt_1 conseguente. In ragione di ciò il signor rinuncia alla restituzione da parte della Pt_1 signora della somma di € 9.000,00 (novemila/00=) dallo stesso versata quale Pt_2 acconto per l'acquisto della suddetta vettura, che rimarrà definitivamente intestata alla moglie.
11. Il veicolo Mitsubishi ASX tg. FC032SK intestato al signor rimarrà di sua Parte_1 esclusiva proprietà, dichiarando la signora di nulla avere a che pretendere dal Pt_2 marito in riferimento allo stesso.
12. Il signor continuerà a corrispondere in via esclusiva e sino al saldo l'importo Pt_1 mensile pari ad € 181,00 relativo al finanziamento dei pannelli solari, verificando la possibilità di volturarli a suo nome.
13. I coniugi si impegnano a chiudere il conto corrente cointestato a spese ripartite al 50% ciascuno, successivamente all'avvenuta regolarizzazione dell'accredito dell'assegno unico, come meglio concordato nel precedente paragrafo 6.
14. I coniugi dichiarano di nulla pretendere reciprocamente a titolo di mantenimento dichiarandosi economicamente autosufficienti.
15. I coniugi dichiarano di aver già definito ogni altro rapporto economico-patrimoniale tra essi esistente, salvo quanto concordato nella presente sede e di null'altro avere a che pretendere l'uno dall'altra, per qualsiasi titolo e/o ragione.
16. I coniugi rinunciano all'impugnazione della sentenza.
17. Spese legali del presente giudizio integralmente compensate tra le parti, con la precisazione che la signora è ammessa al patrocinio a spese dello Parte_2
Stato.»
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso congiunto datato il 31/01/2025, e , premesso Parte_1 Parte_2 di avere contratto matrimonio civile in Paitone (BS) in data 24.9.2022, dalla cui unione erano nati i figli il 28.1.2015 e il 12.11.2017, esponevano che la convivenza tra i Persona_4 Persona_5 coniugi era ormai divenuta intollerabile e chiedevano la pronuncia della separazione, alle condizioni indicate in ricorso.
All'udienza tenuta a trattazione scritta, la causa era rimessa al Collegio per la decisione.
***
La domanda di separazione va accolta tenuto conto dell'evidente disarmonia creatasi all'interno della famiglia e in difetto di concreti elementi sulla base dei quali ritenere prevedibile il ripristino dell'affectio coniugalis. Le ulteriori questioni concordate si reputano conformi all'interesse della prole e, pertanto, il Tribunale dispone in conformità.
Alla luce dell'accordo raggiunto, le spese di lite si intendono interamente compensate.
Si dà atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando, visto l'art. 473 bis.51 c.p.c.:
1) omologa la separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui all'accordo in epigrafe;
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Paitone (BS) di procedere all'annotazione della presente sentenza nel registro degli atti di matrimonio all'anno 2022, parte I^, n. 2;
3) Spese di lite compensate.
Brescia, camera di consiglio del 10.7.2025
Il Presidente est.
Costanza Teti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE TERZA MINORI
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
COSTANZA TETI PRESIDENTE est.
FRANCESCO RINALDI GIUDICE
ANDREA MARCHESI GIUDICE ha pronunciato ex art. 473 bis.51 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 2151/2025 promossa da:
(c.f. ), con l'avv. BONDONI SIMONETTA, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Gavardo, via Suor L. Rivetta, n. 3
e
(c.f. ), con l'avv. DAMIOLI DARIA, elettivamente Parte_2 C.F._2 domiciliata presso lo studio del difensore in Brescia, via Solferino, n. 26
RICORRENTI
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: separazione consensuale.
CONCLUSIONI
In data 22.5.2025 e 26.5.2025 le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni congiunte ex art. 127 ter c.p.c.:
1. « Dichiarare la separazione dei coniugi con obbligo di vita separata e mutuo e reciproco rispetto, con scioglimento del regime di comunione dei beni;
2. Disporre il godimento esclusivo e assegnare la casa coniugale, sita in Paitone (BS),
Piazza Rita Levi Montalcini n. 7, al signor , già di sua esclusiva proprietà, Parte_1 con tutto quanto ivi contenuto fatti salvi gli effetti personali della signora Parte_2
, la quale si è trasferita a vivere in altra abitazione a far data dal 10.01.2025. Il
[...] signor continuerà a corrispondere integralmente il mutuo a lui intestato della Pt_1 casa coniugale di cui è proprietario;
la signora dichiara di nulla avere Parte_2
a che pretendere dal marito in riferimento alla suddetta abitazione. Per_ 3. Affidare congiuntamente i figli minori, e ad entrambi i genitori con Per_2 collocamento e residenza presso l'abitazione materna in Paitone (BS) in Via Moretto 2, ove la signora si è traferita. Parte_2
I genitori continueranno ad assumere di comune accordo le decisioni di maggiore interesse relative alla loro istruzione, educazione e salute.
I genitori si impegnano a collaborare fra loro nelle funzioni educative, di istruzione e di cura nel prioritario interesse dei minori, garantendo altresì un equilibrato e continuativo rapporto con entrambi i genitori e conservando rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. Per_
e rimarranno con il padre: Per_2
- ogni Martedì dalle ore 18.30 o dal termine delle loro attività ludico/sportive, con prelievo a cura del padre, sino alla mattina del Mercoledì quando li riaccompagnerà a scuola nel periodo scolastico e presso la mamma nel periodo extrascolastico;
- ogni Mercoledì dalle ore 18.30 o dal termine delle loro attività ludico/sportive, con prelievo a cura del padre, sino alle ore 21.00;
- ogni Giovedì dalle ore 18.30 o dal termine delle loro attività ludico/sportive, con prelievo a cura del padre, sino alla mattina del Venerdì quando li riaccompagnerà a scuola nel periodo scolastico e presso la mamma nel periodo extrascolastico;
- week end alternati dal Venerdì alle ore 18.30 fino alla Domenica alle ore 21.00;
- i minori staranno con il padre anche in qualsiasi altra occasione padre e figli lo desiderino previo accordo tra i genitori e ciò affinchè la frequentazione padre-figli sia più ampia possibile.
Le telefonate tra padre e figli potranno avvenire almeno due volte al giorno, compatibilmente con gli impegni dei bambini e ferma restando la reciprocità tra e in favore dei genitori.
Durante le vacanze estive i minori trascorreranno tre settimane di cui due anche consecutive con ciascun genitore (da considerarsi dalla fine delle lezioni scolastiche di Giugno fino alla ripresa della scuola a Settembre) da concordare tra i genitori entro la fine del mese di Maggio di ogni anno;
7 giorni durante le vacanze Natalizie, alternando di anno in anno i periodi dal 24 Dicembre al 30
Dicembre, ovvero dal 31 Dicembre al 6 Gennaio;
3 giorni durante le vacanze Pasquali, ad anni alterni, dal termine della scuola sino al giorno di Pasqua ovvero dal Lunedì dell'Angelo alla ripresa delle lezioni scolastiche;
garantendo a ciascun genitore almeno una delle festività principali: Vigilia di Natale/Natale, Ultimo dell'Anno/Primo dell'Anno, Pasqua/Pasquetta; altri ponti, festività e compleanni dei bambini ad anni alternati. Ciascun genitore potrà tenere con sé i bambini il giorno del proprio compleanno.
4. Per i trasferimenti dei bambini e per ciò che riguarda l'accompagno e il ritiro da scuola e dalle attività ludico sportive, saranno i genitori ad occuparsene equamente anche con l'ausilio dei nonni, sia materni che paterni.
5. Il signor verserà quale contributo mensile al mantenimento dei figli, fino a che Pt_1 non saranno economicamente autosufficienti, a mezzo bonifico bancario, entro il giorno
15 di ogni mese, sul conto corrente bancario della signora alle seguenti Pt_2 coordinate bancarie, IBAN: [...], la somma di € 250,00
(duecentocinquanta/00=) per ciascun figlio, per complessivi €500,00
(cinquecento/00=), rivalutato annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al rimborso del 50% delle spese straordinarie nel rispetto del Protocollo del Tribunale di Brescia che si allega al presente ricorso, controfirmato dalle parti (doc. 6). Il contributo di mantenimento dei minori sarà corrisposto dal signor a decorrere dal mese di Pt_1 febbraio 2025. La signora dichiara di aver già ricevuto dal marito Pt_2 anticipatamente a titolo di acconto del detto contributo, la somma di € 750,00, da imputarsi al mantenimento del mese di febbraio 2025 ed alla quota della metà del mese di marzo 2025.
6. L'assegno unico verrà percepito dai genitori al 50% ciascuno. Il medesimo continuerà ad essere accreditato nel suo importo integrale sul c/c bancario cointestato ai coniugi, fino a quando essi non avranno espletato la pratica con l'Ente competente, volta a far accreditare sui rispettivi conti correnti personali l'importo pari al 50% ciascuno del citato assegno unico. Fino a tale momento i coniugi si concedono reciprocamente,
l'autorizzazione a prelevare ciascuno dal conto corrente comune la quota del 50% dell'importo mensile dell'assegno unico.
7. I genitori si impegnano a tutelare i figli in caso dovessero intraprendere nuove relazioni sentimentali, in modo che non si crei confusione tra le figure genitoriali e i soggetti terzi.
8. I coniugi si danno reciproco consenso per il rilascio/rinnovo dei passaporti e/ o dei documenti di identità validi per l'espatrio anche per i minori.
9. I genitori si impegnano a far proseguire ai figli il percorso pedagogico intrapreso con la dott.ssa con spese a carico di entrambi nella quota del 50% ciascuno. Persona_3
10. Il finanziamento della vettura tg. GA249LW, di proprietà della signora , di € Pt_2
350,00 mensili, di cui € 300,00 per la rata e € 50,00 per i tagliandi, intestato al signor verrà pagato direttamente in via esclusiva fino al saldo dalla signora , Pt_1 Pt_2 dispensando il signor da ogni relativo obbligo/onere/responsabilità inerente e Pt_1 conseguente. In ragione di ciò il signor rinuncia alla restituzione da parte della Pt_1 signora della somma di € 9.000,00 (novemila/00=) dallo stesso versata quale Pt_2 acconto per l'acquisto della suddetta vettura, che rimarrà definitivamente intestata alla moglie.
11. Il veicolo Mitsubishi ASX tg. FC032SK intestato al signor rimarrà di sua Parte_1 esclusiva proprietà, dichiarando la signora di nulla avere a che pretendere dal Pt_2 marito in riferimento allo stesso.
12. Il signor continuerà a corrispondere in via esclusiva e sino al saldo l'importo Pt_1 mensile pari ad € 181,00 relativo al finanziamento dei pannelli solari, verificando la possibilità di volturarli a suo nome.
13. I coniugi si impegnano a chiudere il conto corrente cointestato a spese ripartite al 50% ciascuno, successivamente all'avvenuta regolarizzazione dell'accredito dell'assegno unico, come meglio concordato nel precedente paragrafo 6.
14. I coniugi dichiarano di nulla pretendere reciprocamente a titolo di mantenimento dichiarandosi economicamente autosufficienti.
15. I coniugi dichiarano di aver già definito ogni altro rapporto economico-patrimoniale tra essi esistente, salvo quanto concordato nella presente sede e di null'altro avere a che pretendere l'uno dall'altra, per qualsiasi titolo e/o ragione.
16. I coniugi rinunciano all'impugnazione della sentenza.
17. Spese legali del presente giudizio integralmente compensate tra le parti, con la precisazione che la signora è ammessa al patrocinio a spese dello Parte_2
Stato.»
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso congiunto datato il 31/01/2025, e , premesso Parte_1 Parte_2 di avere contratto matrimonio civile in Paitone (BS) in data 24.9.2022, dalla cui unione erano nati i figli il 28.1.2015 e il 12.11.2017, esponevano che la convivenza tra i Persona_4 Persona_5 coniugi era ormai divenuta intollerabile e chiedevano la pronuncia della separazione, alle condizioni indicate in ricorso.
All'udienza tenuta a trattazione scritta, la causa era rimessa al Collegio per la decisione.
***
La domanda di separazione va accolta tenuto conto dell'evidente disarmonia creatasi all'interno della famiglia e in difetto di concreti elementi sulla base dei quali ritenere prevedibile il ripristino dell'affectio coniugalis. Le ulteriori questioni concordate si reputano conformi all'interesse della prole e, pertanto, il Tribunale dispone in conformità.
Alla luce dell'accordo raggiunto, le spese di lite si intendono interamente compensate.
Si dà atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando, visto l'art. 473 bis.51 c.p.c.:
1) omologa la separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui all'accordo in epigrafe;
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Paitone (BS) di procedere all'annotazione della presente sentenza nel registro degli atti di matrimonio all'anno 2022, parte I^, n. 2;
3) Spese di lite compensate.
Brescia, camera di consiglio del 10.7.2025
Il Presidente est.
Costanza Teti