Ordinanza collegiale 8 luglio 2025
Ordinanza collegiale 18 dicembre 2025
Sentenza 4 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1T, sentenza 04/05/2026, n. 8010 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 8010 |
| Data del deposito : | 4 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 08010/2026 REG.PROV.COLL.
N. 03463/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3463 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Andrea Formenton, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l’annullamento
del D.M. del Ministero dell’Interno del 8.11.2021, notificato in data 14.01.2022, di rigetto della domanda concessione della cittadinanza italiana -OMISSIS-.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 87, comma 4- bis , cod. proc. amm.;
Relatore all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del giorno 10 aprile 2026 il dott. NO LL PR e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TO e IR
1. Con l’atto introduttivo del giudizio, il ricorrente ha impugnato il provvedimento in epigrafe indicato, adottato dal Ministero dell’Interno in data 8.11.2021, con il quale è stata respinta la sua istanza di concessione della cittadinanza italiana presentata ai sensi dell’art. 9, comma primo, lettera f ) della legge 5 febbraio 1992, n. 91.
A fondamento del decreto di diniego, il Ministero intimato ha rappresentato che, dall’attività informativa esperita, “ sono emersi sul conto del Sig. -OMISSIS-, elementi che non consentono di escludere possibili pericoli per la sicurezza della Repubblica e che tale motivo risulta ostativo alla concessione della cittadinanza ”.
1.1. Avverso l’anzidetto diniego ha quindi proposto ricorso l’interessato, deducendo i motivi di diritto appresso sintetizzati: I. “Nullità per violazione di legge per genericità. Insufficiente e/o omessa motivazione. Eccesso di potere”; II. “Infondatezza”.
Il ricorrente sostiene, in sintesi, che il diniego sia illegittimo, perché privo di una motivazione concreta e dettagliata, basandosi su formule generiche e non suffragate da circostanziati elementi probatori, precludendo in tal modo la possibilità di difesa e di contraddittorio dell’interessato; paventa, inoltre, che la decisione negativa avversata possa derivare dall’assonanza del suo cognome con quello di un terrorista coinvolto nella strage del Bataclan di Parigi, assonanza per la quale già in passato personale della OS aveva svolto accertamenti nei suoi confronti, salvo poi riconoscere l’errore commesso.
Rimarca, inoltre, che alcun provvedimento di allontanamento o anche solo cautelare è stato adottato dal Ministero dell’Interno nei suoi confronti e ciò deporrebbe, a suo avviso, nel senso di una “situazione di minima gravità”, tale da non necessitare dell’adozione di provvedimenti di pubblica sicurezza.
Ad avviso della parte, nella specie sarebbero soddisfatti i requisiti per la naturalizzazione italiana, inclusa una condotta irreprensibile e una radicata stabilizzazione sociale, familiare e lavorativa, sfociata nel riconoscimento dei meriti sportivi, quale alfiere della cultura dello sport, avendo gareggiato per anni, a livello professionale, per società sportive italiane nel settore dell’atletica.
1.2. Il Ministero intimato, costituitosi in giudizio in data 4.4.2022, si è opposto al ricorso, depositando relazione difensiva e deducendo che il provvedimento è sufficientemente motivato, tenuto conto della natura riservata degli atti utilizzati in fase istruttoria, non conoscibili da parte del ricorrente.
1.3. Con ordinanza istruttoria n. -OMISSIS- dell’8.7.2025, il Collegio ha disposto l’acquisizione della documentazione riservata posta a fondamento del provvedimento impugnato, specificando le modalità di deposito necessarie a preservarne la riservatezza.
L’Amministrazione ha adempiuto all’ordine istruttorio, depositando in data 7.11.2025 una relazione in busta chiusa e sigillata, della quale ha potuto prendere visione il difensore del ricorrente.
1.4. All’udienza di merito straordinario del 10 aprile 2025 la causa è stata infine trattenuta in decisione.
2. Il ricorso è infondato e va, pertanto, respinto.
Appare utile, innanzitutto, in funzione dello scrutinio delle doglianze formulate nell’atto introduttivo del giudizio, una premessa di carattere teorico in ordine al potere attribuito all’amministrazione in materia, all’interesse pubblico protetto e alla natura del relativo provvedimento alla luce della giurisprudenza in materia, nonché dei precedenti dalla Sezione (cfr., ex multis , TAR Lazio, Roma, sez. V bis , n. 2943, 2944, 2945, 3018, 3471, 4280 e 5130 del 2023).
Ai sensi dell’articolo 9, comma 1, lettera f ) della legge n. 91 del 1992, la cittadinanza italiana “ può ” essere concessa allo straniero che risieda legalmente da almeno dieci anni nel territorio della Repubblica.
L’utilizzo dell’espressione evidenziata sta ad indicare che la residenza nel territorio per il periodo minimo indicato è solo un presupposto per proporre la domanda a cui segue “ una valutazione ampiamente discrezionale sulle ragioni che inducono lo straniero a chiedere la nazionalità italiana e delle sue possibilità di rispettare i doveri che derivano dall’appartenenza alla comunità nazionale ” (cfr., tra le tante, Consiglio di Stato, sez. III, 23/07/2018 n. 4447).
2.1. Il conferimento dello status civitatis , cui è collegata una capacità giuridica speciale, si traduce in un apprezzamento di opportunità sulla base di un complesso di circostanze, atte a dimostrare l’integrazione del richiedente nel tessuto sociale, sotto il profilo delle condizioni lavorative, economiche, familiari e di irreprensibilità della condotta (Consiglio di Stato, sez. VI, 9 novembre 2011, n. 5913; n. 52 del 10 gennaio 2011; TAR Lazio, sez. II quater , n. 3547 del 18 aprile 2012).
L’interesse pubblico sotteso al provvedimento di concessione della particolare capacità giuridica, connessa allo status di cittadino, impone che si valutino, anche sotto il profilo indiziario, le prospettive di ottimale inserimento del soggetto interessato nel contesto sociale del Paese ospitante (TAR Lazio, sez. II quater , n. 5565 del 4 giugno 2013), atteso che, lungi dal costituire per il richiedente una sorta di diritto che il Paese deve necessariamente e automaticamente riconoscergli ove riscontri la sussistenza di determinati requisiti e l’assenza di fattori ostativi, rappresenta il frutto di una meticolosa ponderazione di ogni elemento utile al fine di valutare la sussistenza di un concreto interesse pubblico ad accogliere stabilmente all’interno dello Stato comunità un nuovo componente e dell’attitudine dello stesso ad assumersene anche tutti i doveri ed oneri.
In altri termini, il provvedimento di concessione della cittadinanza in esame “ è atto squisitamente discrezionale di ‘alta amministrazione’, condizionato all’esistenza di un interesse pubblico che con lo stesso atto si intende raggiungere e da uno ‘ status illesae dignitatis’ (morale e civile) di colui che lo richiede ” (Consiglio di Stato, sez. III, 07/01/2022, n. 104).
2.2. Pertanto, l’anzidetta valutazione discrezionale può essere sindacata in questa sede nei ristretti ambiti del controllo estrinseco e formale; il sindacato del giudice, infatti, non si estende al merito della valutazione compiuta dall’Amministrazione, non potendo dunque spingersi al di là della verifica della ricorrenza di un sufficiente supporto istruttorio, della veridicità dei fatti posti a fondamento della decisione e dell’esistenza di una giustificazione motivazionale che appaia logica, coerente e ragionevole (cfr., ex multis , Consiglio di Stato sez. III, 16 novembre 2020, n. 7036; nonché, TAR Lazio, sez. V bis, n. 2944/2022 su prospettive e limiti dell’applicazione del principio di proporzionalità in tale materia).
3. Tanto premesso e venendo al caso di specie, a fondamento dell’impugnato decreto di diniego il Ministero resistente ha rappresentato che, dall’attività informativa esperita, “sono emersi sul conto del Sig. -OMISSIS-, elementi che non consentono di escludere possibili pericoli per la sicurezza della Repubblica...”.
In particolare, a seguito dell’istruttoria disposta dal Collegio, l’Amministrazione ha reso noto che – nell’ambito dell’attività investigativa relativa al radicalismo islamico – il richiedente è risultato in rapporto di amicizia con un soggetto, ritenuto referente in Italia di un movimento estremista, riconducibile ad un’organizzazione terroristica jihadista coinvolta in attentati dinamitardi.
Alla stregua del contenuto di detta informativa, il Ministero resistente, sulla scorta di un’attività valutativa sostanzialmente vincolata agli accertamenti degli organismi preposti ai servizi di sicurezza dello Stato, ha ritenuto preminente l’esigenza di salvaguardia della sicurezza nazionale rispetto all’interesse del richiedente all’acquisto della cittadinanza italiana.
3.1 Ciò posto, quanto al profilo di censura riguardante l’asserito vizio di motivazione, giova ribadire che il provvedimento di concessione della cittadinanza italiana è connotato da amplissima discrezionalità, informata anche a criteri di precauzione di profilo oggettivo (Cons. St., sez. III, 11 maggio 2016, n. 1874) e di cautela (Cons. St., sez. III, 29 marzo 2019, n. 2102; 6 settembre 2018, n. 5262), in quanto atto che attribuisce definitivamente uno status che comporta rilevantissime conseguenze per il patrimonio giuridico del richiedente e sui suoi diritti all’interno dello Stato; tale concessione può però comportare conseguenze altrettanto rilevanti, anche gravemente perniciose per l’interesse nazionale in caso di infelice concessione.
Più in particolare, nell’operare il bilanciamento degli interessi pubblici e privati in gioco, va considerato che il sacrificio dell’interesse del privato consiste nel non conseguire immediatamente il pieno riconoscimento di tutti i diritti, consistenti nella sostanza nei diritti politici che consentono di partecipare all’autodeterminazione della vita del Paese mediante l’esercizio del diritto di elettorato (oltre che nel diritto di incolato e nella limitazione dell’estradizione), essendo il conseguimento di tale posizione differito al momento in cui si possono ritenere maturati in capo ad esso tutti i requisiti richiesti. Mentre, nel caso di accoglimento dell’istanza, le conseguenze sono tendenzialmente irreversibili ed interessano l’intera collettività in quanto il soggetto viene ad essere ammesso stabilmente nella comunità nazionale in via definitiva, con diritto di partecipazione alla determinazione delle scelte politiche. In tale prospettiva non può ritenersi sproporzionato, ove si considerino le gravità delle conseguenze per la generalità dei consociati, il provvedimento che nega la cittadinanza, in via di precauzione adeguatamente avanzata, a quei soggetti di cui si dubita che possano assicurare il rispetto dei valori fondamentali, quali la vita e la incolumità delle persone, la fiducia ed il riguardo per le Istituzioni dello Stato di cui entra a far parte, ed altri beni riconosciuti e tutelati dalla Costituzione (TAR Lazio, sez. V bis, n. 2944/2022).
3.2. A fronte degli importanti interessi della comunità nazionale coinvolti nel procedimento, l’interesse del cittadino di altro Stato a conseguire la cittadinanza italiana è inevitabilmente recessivo e sottoposto a severa verifica istruttoria, affidata non solo alle autorità locali di pubblica sicurezza (il Prefetto e il Questore), ma anche agli organismi specificamente preposti ai servizi di sicurezza dello Stato, che nella presente fattispecie hanno evidenziato – con modalità compatibili con la riservatezza (pure consentita perché dovuta a esigenze di sicurezza nazionale: si pensi alla tutela delle fonti di informazione) e dunque non soggette ai pieni canoni di trasparenza che debbono caratterizzare l’attività amministrativa ordinaria – possibili criticità (Cons. St., sez. II, 31 agosto 2020, n. 5326; 5679/2021, 6720/2021; 8084/2022 e n. 11538/2022 TAR Lazio, Sez. V bis n. 17081/2022; 16084/2022;15986/2022; n. 15985/2022; 15944/2022 n. 13911/2022 e 11806/2022).
La sicurezza della Repubblica è, infatti, interesse di rango certamente superiore rispetto all’interesse di uno straniero ad ottenere la cittadinanza italiana ed il riconoscimento della cittadinanza, per sua natura tendenzialmente irrevocabile, presuppone che “ nessun dubbio, nessuna ombra di inaffidabilità del richiedente sussista, anche con valutazione prognostica per il futuro, circa la piena adesione ai valori costituzionali su cui Repubblica Italiana si fonda ” (così Cons. Stato, Sez. III, 14 febbraio 2017, n. 657).
A tal riguardo, la Corte Costituzionale ha affermato che la rilevanza dell’interesse della sicurezza dello Stato-comunità alla propria integrità ed alla propria indipendenza trova espressione nell’art. 52 della Costituzione (Corte Cost., sentenza n. 24 del 2014).
3.3. Dalle considerazioni che precedono consegue che l’obbligo di motivazione del diniego si presta ad essere adeguatamente calibrato in funzione, anche, della delicatezza degli interessi coinvolti, che potrebbero ricevere pregiudizio già per effetto di un indiscriminato ed incontrollato palesamento dei fatti accertati dall’Amministrazione e degli strumenti istruttori utilizzati: sì da legittimare un assolvimento “attenuato” dell’obbligo esplicativo delle ragioni del provvedimento, da parte dell’Amministrazione, quando una più ampia disclosure , già nel contesto del provvedimento medesimo, dei dati e delle informazioni in possesso dell’Amministrazione potrebbe costituire, come nella specie, un attentato alla segretezza connaturata allo svolgimento di investigazioni particolarmente penetranti ed in ambiti estremamente rischiosi (Cons. St., sez. III, 29 marzo 2019, n. 2102; n. 8133/2020; 3886 e 3896/2021, 5679/2021, 6720/2021 e 8084/2022; orientamento pienamente condiviso sin dall’inizio dalla sezione: vedi TAR Lazio, sez. V bis, n. 11806/2022).
Invero, con riferimento al diniego di concessione della cittadinanza per motivi di sicurezza, la giurisprudenza ha più volte rilevato che gli accertamenti sulla sicurezza pubblica sono naturalmente riservati, sicché quando non sono posti a base di misure limitative della libertà o di altri diritti costituzionalmente garantiti, ma danno luogo alla formulazione di una valutazione riferibile al potere sovrano dello Stato di ampliare il numero dei propri cittadini – come nel caso in esame in cui si controverte sul diniego all’adozione di un provvedimento ampliativo consistente nella concessione del massimo status quale la cittadinanza –, ben possono essere esternati con formule sintetiche che, piuttosto che configurarsi come meramente apodittiche, hanno l’obiettivo di evitare il disvelamento di notizie che potrebbero compromettere anche solo attività di “ intelligence ” in corso e le connesse esigenze di salvaguardia della incolumità di coloro che hanno effettuato le indagini (Cons. Stato, sez. III, sentenza n. 5262 del 6 settembre 2018; n. 3206 del 29 maggio 2018).
Sul punto, pertanto, si è ritenuto che, in presenza della classifica di riservatezza sugli atti istruttori, correttamente l’Amministrazione omette di indicarne il contenuto, di modo che il richiamo ob relationem a detto contenuto può soddisfare le condizioni di adeguatezza della motivazione, mentre l’esercizio dei diritti di difesa resta soddisfatto dall’eventuale ostensione in giudizio, su espressa disposizione dell’Autorità giudicante, con le cautele previste per la tutela dei documenti classificati, che nel caso di specie ha avuto luogo (cfr. Cons. Stato, sez. III, nn. 8084/2022; 6720/2021; sez. VI, n. 1173/09, n. 7637/09; T.A.R. Lazio, II Quater, n. 9293/14, n. 604/13, n. 3158/12, n. 14015/11).
3.4. In definitiva, alla stregua dei rilievi innanzi descritti, il provvedimento appare adeguatamente motivato con il richiamo alla sussistenza di elementi ostativi emersi sul conto del richiedente, relativi ad una sua contiguità con soggetto afferente al radicalismo islamico, come tali evidentemente idonei ad esporre a pericolo anche la sicurezza della Repubblica Italiana in ragione delle finalità eversive perseguite.
In questo contesto, peraltro, è stato efficacemente evidenziato che “ allorquando il diniego opposto dall’Amministrazione trovi fondamento in comprovati motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica, si giustifica l’anticipazione della soglia di prevenzione e di tutela del preminente interesse alla sicurezza dello Stato, onde assicurare una tutela avanzata nel campo del contrasto di attività che attentino all’integrità della Repubblica. Si comprende in quest’ottica un ragionamento induttivo, di tipo probabilistico, che non richiede di attingere ad un livello di certezza oltre ogni ragionevole dubbio, ma implica una prognosi assistita da un attendibile grado di verosimiglianza, sì da far ritenere “più probabile che non” il pericolo di agevolazione di tali organizzazioni criminali ” (Cons. Stato, sez. III, 19 settembre 2022, n. 8084).
Si è condivisibilmente affermato, ancora, che il concetto di sicurezza della Repubblica non è legato ad elementi ostativi quali condanne o precedenti penali o anche solo giudiziari a carico del richiedente, ma può riguardare anche solo specifiche frequentazioni dello straniero e l’appartenenza a movimenti che, per posizioni estremistiche, possano incidere sulle condizioni di ordine e di sicurezza pubblica o sulla condivisione dei valori che possano mettere in pericolo la comunità nazionale (TAR Lazio, Sez. II quater, 1 settembre 2015 n. 10989 e 29 settembre 2016 n. 9973).
3.5. In ultima analisi, la valutazione del Ministero dell’Interno è avvenuta sulla base di accertamenti il cui esito, in termini di prognosi di idoneità allo stabile inserimento nella comunità nazionale con il conferimento della cittadinanza, rientra negli apprezzamenti di merito non sindacabili dinanzi al giudice amministrativo, anche considerato che il riconoscimento della cittadinanza, per sua natura irrevocabile (salvi i casi di revoca normativamente previsti), si fonda su determinazioni che rappresentano un’esplicazione del potere sovrano dello Stato di ampliare il numero dei propri cittadini (Cons. Stato, Sez. III, 7 gennaio 2022, n. 104).
Quanto, poi, all’attendibilità delle valutazioni operate dall’Amministrazione, si deve evidenziare che si tratta di notizie pervenute dagli organismi preposti ai servizi di sicurezza dello Stato, quindi, di fonte ufficiale, raccolte e vagliate da detti organismi pubblici nell’esercizio delle loro funzioni istituzionali, sulla cui attendibilità non è dato ragionevolmente dubitare.
Né la natura di alta amministrazione del provvedimento gravato consente a questo giudice di sostituire valutazioni di merito, riservate all’Autorità amministrativa preposta, con altre, attesi i vincoli al sindacato giurisdizionale in questa materia.
Non può, in definitiva, essere ravvisato alcun vizio nell’operato del Ministero dell’Interno, che si è basato sulle indagini condotte dagli organismi preposti ai servizi di sicurezza dello Stato e ha prestato fede alla loro provenienza istituzionale (cfr. Cons. Stato, sez. III, 28 novembre 2011 n. 6289 e 8 ottobre 2021, n. 6720), né sarebbe stata opportuna l’esternazione di maggiori dettagli.
4. In conclusione, alla luce di tutte le considerazioni sinora esposte, il diniego impugnato appare adeguatamente motivato e immune dalle censure prospettate.
Alla stregua di quanto precede, il ricorso va respinto, in quanto infondato.
5. Nondimeno, le spese di lite possono essere eccezionalmente compensate, considerata la peculiarità delle questioni esaminate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità del ricorrente.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 aprile 2026 con l’intervento dei magistrati:
NT OL, Presidente FF
Antonino Scianna, Primo Referendario
NO LL PR, Primo Referendario, Estensore
| L'NS | IL PRESIDENTE |
| NO LL PR | NT OL |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.