Ordinanza cautelare 11 dicembre 2023
Sentenza 17 luglio 2025
Rigetto
Sentenza 20 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 20/02/2026, n. 1360 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1360 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01360/2026REG.PROV.COLL.
N. 07108/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7108 del 2025, proposto dalla Ats Power S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, anche in via disgiunta, dagli avvocati AN Piron e Massimino Crisc, con domicilio fisico eletto presso lo studio del primo in Roma, via G. Donizetti 10;
contro
Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente - ARERA, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
RN – Rete Elettrica Nazionale S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, anche in via disgiunta, dagli avv.ti prof. Andrea Zoppini, Mario Percuoco, Daniela Carria e prof. Giorgio Vercillo, con domicilio digitale presso gli stessi in assenza di elezione di domicilio fisico in Roma;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, sezione prima, 17 luglio 2025, n. 2704, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di RN – Rete Elettrica Nazionale S.p.A.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 27 gennaio 2026 il cons. AN AR e uditi per le parti gli avvocati Massimino Crisci, Giorgio Vercillo e l’avvocato dello Stato Fabio Tortora;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. – La ATS Power S.r.l., operante nel settore elettrico quale venditore grossista, ha appellato la sentenza in epigrafe, con la quale il Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia ha respinto la sua domanda di annullamento della deliberazione dell’Autorità di regolazione per l’energia, reti e ambiente, n. 505/2022/E/EEL del 18 ottobre 2022, assunta in ottemperanza alla sentenza del Consiglio di Stato, sez. VI, 13 agosto 2020 n. 5023, e dell’atto di quantificazione degli importi oggetto del provvedimento prescrittivo adottato con la deliberazione medesima.
2. – L’Autorità di regolazione per l’energia, reti e ambiente (d’ora in poi “l’ARERA”) e RN – Rete Elettrica Nazionale S.p.A. si sono costituiti in giudizio per resistere all’appello.
3. – Tutte le parti hanno depositato memorie di discussione e memorie di replica a sostegno delle proprie ragioni.
4. – Alla pubblica udienza del 27 gennaio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
5. – Controversa in giudizio è la legittimità della deliberazione n. 505/2022/E/EEL con cui l’ARERA ha confermato il provvedimento prescrittivo assunto nei confronti dell’appellante, con deliberazione 224/2017/E/EEL, per aver adottato strategie di programmazione non diligenti nell’ambito del servizio di dispacciamento, il quale atto era stato annullato dal Consiglio di Stato, con la sentenza n. 5023/2020 cit., per vizi di difetto di istruttoria e di motivazione in relazione all’esigenza che l’Autorità non si limitasse a quantificare il profitto tratto dalla società mediante gli scostamenti dai programmi vincolanti di immissione o di prelievo di energia nella rete (cc.dd. sbilanciamenti), ma verificasse anche se lo sbilanciamento “contro fase” contestato alla società avesse causato un risparmio di spesa, aumentando le quantità di energia disponibili (attraverso maggiori immissioni o minori prelievi rispetto ai programmi modificati) a fronte di uno stato deficitario del sistema ovvero riducendo le quantità di energia disponibili (attraverso un maggiore prelievo o una minore immissione rispetto ai programmi modificati) in uno stato eccedentario del sistema.
Con la nuova deliberazione, nel confermare il precedente provvedimento all’esito di un supplemento istruttorio, l’ARERA ha rivisto le modalità di valorizzazione degli sbilanciamenti di cui al punto 3) del relativo Allegato B al fine di tener conto del possibile risparmio di spesa derivante dagli eventuali effetti positivi per l’intero sistema degli sbilanciamenti in controfase.
Successivamente, RN ha quantificato nella somma di euro 408.084,85 l’importo complessivo dovuto a titolo restitutorio per effetto del provvedimento prescrittivo.
6. – Avverso il nuovo provvedimento prescrittivo l’appellante ha proposto ricorso per l’ottemperanza alla sentenza n. 5023/2020 sopra citata.
7. – Con sentenza n. 7551 del 4 agosto 2023, il Consiglio di Stato ha rigettato l’azione di nullità, proposta in via principale con il ricorso per ottemperanza, e disposto che l’azione di annullamento, proposta in via subordinata alla prima, venisse riassunta, entro il termine di trenta giorni, innanzi al Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, quale giudice competente per la cognizione.
8. – L’appellante ha riassunto l’azione di annullamento innanzi al T.a.r. Lombardia, il quale, con la sentenza in questa sede impugnata, esaminati i tre motivi del ricorso originario integralmente ritrascritto nell’atto di riassunzione, ha respinto il ricorso.
Più nello specifico, il T.a.r. ne ha giudicato inammissibile il primo motivo per aver riproposto l’azione di nullità in contrasto con il giudicato di rigetto del Consiglio di Stato (sent. n. 7551/2023 cit.); ne ha respinto il secondo motivo - volto a contestare la metodologia adottata dall’Autorità, nel supplemento istruttorio, per considerare gli eventuali effetti positivi per il sistema dovuti agli sbilanciamenti in controfase e basata sulla nozione di “segno reale” (il segno risultante dalla somma algebrica degli sbilanciamenti individuali, stimati sulla base dei dati di misura, effettuati in ogni ora da tutti gli utenti del dispacciamento afferenti a una medesima macrozona) - facendo richiamo, nel senso dell’infondatezza delle censure, a un precedente di questa stessa Sezione (sent. n. 3274/2024) sulla legittimità del criterio seguito dall’ARERA nella fase di rinnovo dei procedimenti prescrittivi, riportandone in stralcio la motivazione; ne ha respinto, infine, il terzo e ultimo motivo, giudicando infondate sia le critiche rivolte al criterio adottato per la stima dei benefici degli sbilanciamenti in controfase, basato sul prezzo medio ponderato nel mercato per il servizio di dispacciamento (MSD), facendo nuovamente richiamo, nel senso dell’infondatezza delle stesse, alla giurisprudenza di questa Sezione (sentt. nn. 2313/2025, 2314/2025, 2251/2025, 3274/2024 e n. 6990/2024), sia le critiche sulle modalità di valutazione dell’effetto causale degli sbilanciamenti sul corrispettivo uplift , poiché in questo caso si trattava di un profilo già chiarito dal giudicato derivante dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 7551/2023, dove, analizzata la questione, si era concluso che « La metodologia seguita è da ritenersi idonea a soddisfare la verifica in concreto disposta dalla sentenza [ottemperanda] sia in punto di effetti degli sbilanciamenti controfase, sia in punto di relazione con lo stato effettivo del sistema ».
9. – L’appello investe il secondo e il terzo capo della decisione di primo grado ed è affidato a due motivi di impugnazione, il primo rubricato « Error in iudicando: sull’errata valutazione di attendibilità tecnico-scientifica della metodologia di individuazione del “segno reale” », il secondo « Error in iudicando: sull’errata valorizzazione del criterio del prezzo medio ponderato e sulla mancata applicazione del criterio condizionalistico ».
Sollecitando la rivalutazione delle considerazioni formulate nei precedenti di questo Consiglio che il T.a.r. ha richiamato a sostegno della propria decisione e sostenendo che questi non si sarebbe pronunciato su tutte le censure, l’appellante ripropone le censure già formulate in primo grado con riferimento, in particolare, all’attendibilità scientifica della metodologia prescelta dall’Autorità, alla mancata considerazione che gli sbilanciamenti in fase possono determinare una riduzione del corrispettivo uplift allorché comportino la risoluzione di criticità di rete diverse dal bilanciamento, all’adeguatezza dell’utilizzo del “segno reale” zonale per l’analisi degli sbilanciamenti e alla possibilità di ricorrere a una diversa modalità ( i.e. a una valutazione nodale delle variazioni delle potenze) per determinare in concreto e a posteriori l’effettivo stato del sistema, al ricorso al prezzo medio ponderato nel MSD per la valorizzazione degli sbilanciamenti, al modo in cui il segno reale è stato calcolato, al fatto, in definitiva, che la metodologia seguita dall’ARERA implica una sopravvalutazione degli effetti degli sbilanciamenti e non rispetta il principio condizionalistico chiesto dal giudicato, che avrebbe dovuto indurre a valutare l’effetto reale degli sbilanciamenti.
10. – L’appello è infondato.
11. – Il giudice di primo grado si è correttamente attenuto ai principi affermati nella copiosa giurisprudenza di questa Sezione che ha già respinto critiche similari mosse alla metodologia e ai criteri che sono stati usati dall’Autorità in sede di ottemperanza ad analoghi giudicati di annullamento di provvedimenti prescrittivi nei confronti degli utenti del servizio di dispacciamento (cfr. Cons. Stato, sez. II, 29 dicembre 2025, n. 10324, e i numerosi precedenti che vi sono richiamati: Cons. Stato, sez. II, sentt. nn. 2591/2025, 2251/2025, 2314/2025, 2313/2025, 9947/2024, 9946/2024, 6990/2024, 3274/2024).
12. – I precedenti sopra citati, in particolare, hanno chiarito - nei termini riaffermati, da ultimo, in Cons. Stato, sez. II, n. 10324/2025 cit. - che:
« a) l’utilizzo della metodologia semplificata, oltre ad essere idonea a soddisfare i criteri direttivi di rinnovazione dell’istruttoria fissati dal giudicato, si pone in coerenza con la stessa logica condizionalistica (escludendo la rilevanza di alcune variabili) poiché con essa AR ha riconosciuto il massimo beneficio teoricamente ottenibile dal sistema per effetto degli sbilanciamenti;
b) il meccanismo semplificato adottato da AR è stato configurato a vantaggio degli operatori: gli sbilanciamenti “in fase”, che per definizione aggravano la situazione di disequilibrio in cui si trova una zona, sono stati valorizzati al prezzo del mercato del giorno prima –GP (generalmente inferiore rispetto a quello del mercato di bilanciamento); quelli “in controfase” sono stati considerati sempre benefici per il sistema, senza verificarne l’effettiva incidenza favorevole, e valorizzati a un prezzo pari al maggiore tra il prezzo sul GP e la media dei prezzi sul mercato di bilanciamento-MB, a salire (se positivi) o a scendere (se negativi);
c) quanto all’adozione del “segno reale” invece di quello “convenzionale” al fine di accertare lo stato effettivo del sistema (e quindi se lo sbilanciamento aggregato zonale fosse positivo o negativo) per poi verificare se lo sbilanciamento posto in essere dall’impresa fosse “in fase” o “in controfase”, si deve ribadire che il “segno reale” è l’unica modalità per determinare in concreto, a posteriori, l’effettivo (quindi, per l’appunto, reale) stato del sistema, così da poter adeguatamente tener conto del contributo degli sbilanciamenti “in controfase” alla riduzione dell’onere sostenuto da RN s.p.a.: proprio questo indicatore consente di determinare in maniera certa e oggettiva lo stato del mercato in un determinato arco temporale, accertando se il sistema elettrico presentasse nello specifico un deficit (sistema “corto”) o un’eccedenza (sistema “lungo”) di energia, ovvero se il sistema, in tempo necessariamente reale, risultasse disporre di meno o più energia di quanto programmato dagli operatori;
d) non esiste allo stato attuale, né tampoco esisteva nel 2016, una programmazione di immissioni/prelievi a livello nodale sicché la quantificazione degli importi da restituire, ora per allora, non può che essere effettuata con la metodologia zonale e sulla base di prezzi zonali, tuttora vigenti;
e) rispetto alla contestazione dell’uso postumo e “in via retroattiva” del “segno reale” per accertare il segno dello sbilanciamento aggregato zonale, si deve osservare, da un lato, che la circostanza che l’Autorità sia intervenuta successivamente al verificarsi degli sbilanciamenti – mediante un potere prescrittivo il cui esercizio è stato in sé ritenuto legittimo dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato – comporta inevitabilmente che l’incidenza sul sistema degli sbilanciamenti effettivi venga appurata “ora per allora” ».
13. – La suddetta giurisprudenza ha, inoltre, precisato (cfr. nuovamente Cons. Stato, sez. II, n. 10324/2025, con richiamo a Cons. Stato, sez. II, n. 2313/2025 cit.), ancora per quanto qui interessa, che:
« i) gli sbilanciamenti hanno natura illecita in quanto violano l’obbligo di programmazione diligente imposto agli utenti del dispacciamento dall’art. 14 della delibera 111/06. Essi non sono, pertanto, fungibili con le risorse del MSD diverse dal bilanciamento, ma rimangono un rischio per la sicurezza del sistema, in quanto, a differenza delle offerte di bilanciamento attivate dal TSO (Transmission System Operator, ossia RN) nel mercato di bilanciamento, sono reazioni degli UdD non coordinate con il TSO, che, nel loro insieme, potrebbero eccedere le riserve predisposte dal medesimo. Come osservato dalla sentenza n. 6874/2023, il modello normativo di mercato non coordina le condotte delle unità non abilitate con il gestore della rete per la risoluzione dei vincoli di sistema, sicché RN fa affidamento solo sulle unità abilitate al MSD (coordinate per regolazione con il TSO), a prescindere da ogni comportamento delle unità non abilitate. I programmi zonali di produzione (immissione) o di consumo (prelievo) delle unità non abilitate non sono, quindi, utilizzati da RN su MSD ex ante e su MSD in tempo reale;
ii) è apodittico l’assunto relativo all’irragionevolezza del prezzo medio ponderato del MSD che, invece, costituisce la più favorevole valorizzazione possibile degli sbilanciamenti controfase delle unità non abilitate, prevista dall’allora vigente art. 39 della delibera 111/06. Il prezzo marginale […] non sarebbe coerente con il sistema pay-as-bid del MSD (ove non vi è un unico prezzo zonale, come in GP e in MI, poiché le offerte accettate ricevono esattamente il prezzo presentato) e creerebbe un onere ulteriore sui consumatori, poiché quello che il TSO ha speso (incassato) per bilanciare a salire (scendere) non corrisponderebbe al costo (ricavo) che il TSO scarica (trasferisce) su coloro che sbilanciano in (surplus) deficit;
iii) per le unità non abilitate il mercato elettrico (dal mercato del giorno prima fino al mercato di bilanciamento) è zonale (con base oraria) e non nodale (con base quartodoraria) e la regolazione degli sbilanciamenti e la condotta degli UdD non abilitati si conforma a tale modello di mercato zonale. Come osservato da AR […] non esiste oggi né esisteva nel 2016 una programmazione di immissioni/prelievi a livello nodale: la quantificazione degli importi da restituire, ora per allora, non può, quindi, che essere effettuata con la metodologia zonale e sulla base di prezzi zonali, tuttora vigenti (come confermato dal Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2019/943) ».
14. – Da tali considerazioni, su cui si fonda una granitica giurisprudenza, il Collegio non ravvisa ragione di discostarsi.
15. – L’istanza istruttoria formulata nel ricorso riassunto innanzi al giudice di primo grado anche se accolta non avrebbe consentito di acquisire elementi che potessero indurre a una decisione diversa da quella adottata, poiché richiesta allo specifico fine di verificare se l’ARERA, in fase di riedizione del potere, avesse effettivamente rispettato le indicazioni contenute nella sentenza ottemperanda, la quale circostanza era già stata acclarata nella sentenza resa sull’azione di ottemperanza.
Con l’istanza istruttoria contenuta nell’atto d’appello si chiede, invece, di disporre una consulenza tecnica o una verificazione sulla correttezza del criterio di calcolo degli effetti degli sbilanciamenti in controfase adottato dall’Autorità e sulla veridicità della sua asserzione secondo la quale il criterio adottato è quello più favorevole per l’appellante, con verifica che dichiaratamente presupporrebbe anche l’accesso ai dati utilizzati da RN per operare i calcoli in modo da accertare se il criterio sia stato applicato nello stesso modo a tutti gli operatori.
L’istanza va respinta, perché in parte concerne questioni già risolte nei precedenti di questo Consiglio sopra citati e in parte tradisce una finalità di inammissibile controllo generalizzato dell’operato di ARERA, come già rilevato dal T.a.r. Lombardia nella sentenza n. 312 del 30 gennaio 2025 (v. § 8.5), non appellata, di reiezione del ricorso proposto dalla ATS Power S.r.l. avverso il diniego opposto da RN alla sua istanza di accesso agli atti del 16 luglio 2024 motivata con l’interesse a conoscere i criteri applicati dall’ARERA agli altri operatori.
16. – Per tutte queste ragioni, in conclusione, l’appello deve essere respinto.
17. – Sussistono giustificati motivi, in ragione della complessità della controversia, per compensare tra le parti le spese del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Compensa le spese del presente grado del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 gennaio 2026 con l’intervento dei magistrati:
LU SS RA, Presidente FF
Giovanni Sabbato, Consigliere
AN AR, Consigliere, Estensore
Alessandro Enrico Basilico, Consigliere
Stefano Filippini, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AN AR | LU SS RA |
IL SEGRETARIO