Ordinanza 14 febbraio 2018
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VII, ordinanza 14/02/2018, n. 7049 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7049 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2018 |
Testo completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HI NE nato il [...] a [...] avverso la sentenza del 13/06/2016 del TRIBUNALE di FERMOdato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere ROSA PEZZULLO;
Fatto e diritto 1.AN a IM ricorre avverso la sentenza di cui in epigrafe, emessa ai sensi degli orti. 44-1 e ss. c.p.p., con la quale è stata applicata nei suoi confronti la pena di mesi quattro di reclusione ed euro 200,00 di multa per il reato di tentato furto aggravato. Deduce l'imputato l'inosservanza ed erronea applicazione di legge e la mancanza di motivazione in relazione all'art. 129 c.p.p.. 2. Osserva I Collegio che il ricorso è inammissibile apparendo le doglianze proposte del tutto destituite di specificità, oltre che manifestamente infondate o per altro verso inammissibili, atteso che il giudice, nell'applicare la pena concordata, si è, da un lato, adeguato a quanto contenuto nell'accordo tra le patti e, dall'altro, ha escluso che ricorressero i presupposti dell'art. 129 c.p.p., richiamando, tra l'altro, il contenuto degl atti di indagine. Tale motivazione, avuto riguardo alla speciale natura dell'accertamenlo in sede di applicazione della pena su richiesta delle parti, appare pienamente adeguata ai pararnen i richiesti per tale genere di decisioni, secondo la costante giurisprudenza di legittimità (v., tra le altre, un., 27 marzo 1992, Di Benedetto;
Sez. un., 27 settembre 1995, Serafino;
Sez. un., 25 novembre 1998, Messina';. PL volte questa Corte ha evidenziato come nel giudizio definito ex art. 444 cod. proc.. nen. inammissibile per genericità l'impugnazione nella quale sia stata lamentata la mancata verifica o COM nue l'omissione di motivazione in ordine alla sussistenza di cause di non punibilità, ove la censii non sia accompagnata dalla indicazione specifica delle ragioni che avrebbero dovuto imporre al giudice l'assoluzione o il proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 1693 del 19/04/2000; Sez.6 n. 250 del 30/12/2014). Invero, il giudice del patteggiamento deve, nei limiti di una motivazione semplificata de la sentenza, indicare le ragioni dell'accoglimento dell'accordo e dare conto dell'accertamenH - sull'assenza di cause di non punibilità, sull'esatta qualificazione del fatto, sulla correttezza della valutazione dell!: circos:arize e sull'adeguatezza della pena. (arg. ex Sez. 4, n. 31392 del 21/04/2010), ragioni qiu" io esattamente indicate nella sentenza impugnata.
3. Ala inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questConi dee-io:te, si stima equo determinare in C 2000,00.
P.Q.M.
D,chiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e I versamentc della somma di duemila euro alla cassa delle ammende. Cosi deciso il 9.10.2017 Il Consigliere