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Sentenza 19 febbraio 2026
Sentenza 19 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXX, sentenza 19/02/2026, n. 2589 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 2589 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2589/2026
Depositata il 19/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 30, riunita in udienza il 27/11/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
CAPIZZI ETTORE, Presidente
TO EL IT, Relatore
SABATINI LIVIO, Giudice
in data 27/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 17139/2024 depositato il 20/11/2024
proposto da
Ricorrente_1. Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1
elettivamente domiciliato presso dp.1roma@pce.agenziaentrate.it
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar 14 00142 Roma RM
elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 3 - Via Giorgione 106 00145 Roma RM
elettivamente domiciliato presso agenziaentratepec@pce.agenziaentrate.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720240235844980000 IVA-ALTRO 2020 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 457/2026 depositato il
20/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La parte ricorrente società Ricorrente_1 SRL impugna la cartella esattoriale recante l'iscrizione a ruolo dell'importo complessivo di € 318.645,57 Periodo d'imposta: 2020 Tributo: I.V.A. ai fini del recupero dell'imposta dichiarata e non versata, unitamente a sanzioni ed interessi, in esito al controllo automatizzato ex art. 54 bis del DPR 633/72 della dichiarazione IVA/2021 trasmessa dalla contribuente per l'anno d'imposta 2020.
La ricorrente eccepisce la nullità dell'atto impugnato per:
Violazione dell'obbligo di contraddittorio endoprocedimentale;
Omessa indicazione delle modalità di calcolo degli interessi;
Mancata notifica dell'atto prodromico;
Violazione dell'art. 6 della L. 212/2000;
Nel merito, l'illegittimità delle somme richieste.
La Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale I Roma, Ufficio Legale, nella persona del Dirigente pro tempore si costituisce in giudizio e chiede il rigetto del ricorso.
All'odierna udienza questa Corte ha deciso secondo quanto segue.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso va rigettato.
Si osserva anzitutto che risulta infondata l'eccezione inerente all'asserita violazione dell'obbligo di contraddittorio “endoprocedimentale”. Ed invero la controversia de qua rientra nell'ambito del controllo di cui all' art 54 bis del DPR 633/1972, che attiene alle ipotesi di errori materiali ed a tutte quelle fattispecie che sono rilevabili ictu oculi dal controllo automatizzato delle dichiarazioni presentate.
In sostanza nel caso di specie l'Amministrazione Finanziaria ha provveduto a ricostruire la correttezza aritmetica della posizione della contribuente mediante un mero riscontro automatizzato dei dati dalla medesima dichiarati e finalizzati alla verifica della correttezza degli adempimenti a carico dei contribuenti.
Con la citata disposizione di cui all'art. 54 bis DPR 633/1972 il legislatore ha inteso che, a seguito del calcolo“matematico” dell'imposta dichiarata dalla contribuente, l'Amministrazione Finanziaria, in caso di mancato riscontro del versamento di quanto dichiarato dallo stesso contribuente, procede automaticamente all'iscrizione a ruolo notificando la cartella di pagamento.
Al riguardo la Suprema Corte ha chiarito che: “si tratta infatti, come è stato osservato, di una forma blanda di partecipazione del contribuente nel procedimento, inidonea a generare un vincolo procedimentale in termini di obbligatoria attivazione del contraddittorio endoprocedimentale. Tanto si giustifica in considerazione del maggiore grado di attendibilità delle irregolarità riscontrabili, cui non può che corrispondere una conseguente irrilevanza della violazione di tale disciplina partecipativa ai fini della validità del consequenziale provvedimento di iscrizione a ruolo. Nei procedimenti ordinari di liquidazione dei tributi dovuti in base alle dichiarazioni, in considerazione dell'elevato grado di attendibilità delle irregolarità riscontrabili, lo svolgimento di un effettivo contraddittorio fra ufficio e contribuente, ad avviso del legislatore, non rappresenta una fase indispensabile dei procedimento, essendo sempre possibile per il contribuente far valere eventuali doglianze in punto di illegittimità della pretesa impositiva in sede di impugnazione del consequenziale provvedimento di iscrizione a ruolo” (Cass. ordinanza n. 33344/2019).
Ed ancora la Corte di Cassazione, con sentenza n. 24747 del 2020, ha ribadito che, " è legittima l'iscrizione a ruolo della maggiore imposta, senza necessità di emettere avviso di accertamento, quando la verifica sia meramente cartolare e non implichi valutazioni, ciò che avviene quando essa si fondi sul solo riscontro obiettivo tra i dati formali contenuti nella dichiarazione dei redditi e le informazioni sul contribuente reperibili nell'anagrafe tributaria e sulle incongruità riscontrate dal suddetto raffronto".
Peraltro la cartella impugnata è stata preceduta dalla comunicazione di irregolarità n. 0002563221471 codice atto 04158862120, regolarmente consegnata alla parte all'indirizzo di posta elettronica certificata
“Email_5” in data 20/03/2024, con cui venivano portato a conoscenza della contribuente i risultati della fase di controllo automatizzato della dichiarazione IVA anno d'imposta 2020, che avevano evidenziato l'omesso versamento dell'IVA dovuta relativa alle liquidazioni del primo, secondo e terzo trimestre.
Acclarata la consegna della comunicazione, è dunque palese l'infondatezza della doglianza formulata da controparte con riguardo alla presunta violazione dell'art. 6 della L. 212/2000.
Giova ribadire che, nell'ipotesi di mera liquidazione dell'imposta sulla base dei dati forniti dal contribuente medesimo nelle proprie dichiarazioni e nei propri adempimenti fiscali, questi si trova già nella condizione di conoscere i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa tributaria.
Si precisa che, sia l'art. 36 bis del D.P.R. 600/1973 che l'art. 54-bis del DPR 633/72, non prevedono alcuna ipotesi di nullità nel caso in cui la cartella di pagamento non sia preceduta dalla comunicazione al contribuente sugli esiti dell'attività di controllo.
Nemmeno l'art. 6 L. 212/2000 sanziona con la nullità le cartelle quando manca questa comunicazione. Al riguardo, in base al principio affermato e ribadito da un ormai consolidato orientamento espresso dalla Suprema corte. (sentenze nn. 5371/2017), in caso di liquidazione delle imposte in esito al controllo delle dichiarazioni secondo procedure automatizzate, l'Ufficio Finanziario ha l'obbligo della preventiva comunicazione dell'esito del controllo al contribuente, soltanto qualora emergano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione.
Principio che ha trovato ancora conferma con la recente l'ordinanza n. 27724 del 2 ottobre 2023.
Nel caso concreto, dalla dichiarazione presentata risultava dovuta una determinata imposta, ma la società non aveva provveduto al conseguente versamento.
Pertanto, non si era in presenza di una situazione di incertezza sui dati esposti nella dichiarazione dei redditi.
I giudici della suprema Corte hanno chiarito che l'articolo 6 dello Statuto del contribuente non impone l'obbligo del contraddittorio preventivo in tutti i casi in cui si procede con l'iscrizione a ruolo ai sensi dell'articolo 36-bis del Dpr n. 600/1973, e 54 bis del DPR 633/72“…ma solo quando sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, situazione quest'ultima che non ricorre quando la cartella sia stata4emessa in ragione del mero mancato pagamento di quanto risultante dalla dichiarazione…”.
Ed ancora, la più recente ordinanza n. 5981 del 6 marzo 2024, ha nuovamente affermato dalla Suprema
Corte che la notifica della cartella di pagamento a seguito di controllo automatizzato è legittima anche se non è stata emessa la comunicazione preventiva prevista dal terzo comma dell'articolo 36-bis DPR n. 600 del 1973, ogni qualvolta la pretesa derivi dal mancato versamento di somme esposte in dichiarazione dallo stesso contribuente ovvero da una divergenza tra le somme dichiarate e quelle effettivamente versate.
L'Ufficio non ha rettificato i dati che la contribuente riporta nelle dichiarazioni, ma si è limitato a constatare il mancato pagamento delle somme effettivamente dovute, in merito al quale, nulla ha dedotto la ricorrente.
Alla luce di quanto fin qui rappresentato, l'eccezione di nullità della cartella in oggetto derivante dal mancato invio dell'atto prodromico, palesemente ripetitiva delle precedenti, appare senza dubbio priva di pregio e pretestuosa.
Anche le doglianze formulate dalla ricorrente sotto il profilo formale sono destituite di fondamento.
La cartella di pagamento ha un contenuto vincolato che è disposto per legge. Tale contenuto, in particolare, è dettato, nei suoi elementi necessari, dall'art. 25 D.P.R. n. 602 del 1973 in base al quale: "La cartella di pagamento, redatta in conformità al modello approvato con decreto del Ministero delle finanze, contiene l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione, con l'avvertimento che, in mancanza, si procederà ad esecuzione forzata.
2-bis. La cartella di pagamento contiene anche l'indicazione della data in cui il ruolo è stato reso esecutivo”.
In base a tale norma, i dati riportati nella cartella di pagamento corrispondano necessariamente a quanto il legislatore ha ritenuto che fosse indispensabile inserire al momento della predisposizione del modello.
Tra questi dati, quello principale è il ruolo stesso, il cui contenuto, a sua volta, è normativamente disciplinato (cfr. artt. 10 e 11, D.P.R. n. 602 del 1973).
L'art. 11 del D.P.R. n. 602 del 1973, in particolare, stabilisce, circa il relativo oggetto, che: "Nei ruoli sono iscritte le imposte, le sanzioni e gli interessi".
Gli interessi richiamati in cartella sono quelli regolarmente iscritti a ruolo ex lege e meramente riportati nella cartella. Alcuna disposizione normativa prescrive l'indicazione, in cartella, delle modalità di calcolo degli interessi, tanto più che le stesse modalità sono normativamente previste e come tali dovrebbero essere conosciute dallo stesso debitore.
Si soggiunge che la Suprema Corte, con la sentenza n. 22997 del 2010, ha statuito che: "il D.P.R. 602/73, art. 12, n. 3, introdotto dal D.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 4, che ha sostituito l'originario art. 12, dispone che nel ruolo deve essere indicata "la data in cui il ruolo diviene esecutivo", oltre al riferimento al precedente atto di accertamento ovvero alla motivazione della pretesa. In riferimento al calcolo degli interessi non è in alcun modo prescritto dalla menzionata norma, ma appare tuttavia collegata alla data di esecutività del ruolo, che ne consente la verifica. E' vero, infatti, che le procedure di formazione del ruolo sono determinate con decreto ministeriale (art. 12 n. 2 cit.) e che gli interessi si computano dal giorno in cui il tributo è divenuto esigibile (L. 26 gennaio 1961, n. 29, art.2)...la data di inizio dell'esigibilità è data proprio dalla esecutività del ruolo".
Quanto agli "interessi di mora", si precisa che essi non sono applicati ma solo menzionati in cartella per avvertire il contribuente delle conseguenza del mancato pagamento della cartella stessa.
Come noto, ai sensi dell'art. 30 del D.P.R. n. 602 del 1973: "Decorso inutilmente il termine previsto dall'articolo 25, comma 2, sulle somme iscritte a ruolo, esclusi le sanzioni pecuniarie tributarie e gli interessi, si applicano, a partire dalla data della notifica dello cartella e fino alla data del pagamento, gli interessi di mora al tasso determinato annualmente con decreto del Ministero delle finanze con riguardo alla media dei tassi bancari attivi".
Tali interessi non vengono pertanto calcolati nella cartella di pagamento proprio perché la loro applicazione inizia a decorrere solo una volta trascorsi infruttuosamente 60 giorni dalla notifica della stessa.
Peraltro, il tasso di interesse vigente di anno in anno è determinato anch'esso normativamente, ed è quindi conoscibile da ogni cittadino come qualsiasi altro dato normativo. Secondo la Corte di cassazione
(sentenza del 15 aprile 2011, n. 8613), il "tasso... annuo" degli interessi è noto e conoscibile perché determinato con provvedimento generale, e i limiti temporali di riferimento (dies a quo e dies ad quem) necessari per il calcolo sono anch'essi fissati in elementi cronologici ben individuati.
Nel merito è sufficiente evidenziare, anche considerata la genericità delle doglianze formulate del recupero erariale, che l'iscrizione a ruolo scaturisce legittimamente dal riscontro degli omessi versamenti delle liquidazioni a debito dichiarate dalla contribuente in relazione al primo, secondo e terzo trimestre
IVA anno d'imposta 2020.
Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede: rigetta il ricorso.
Condanna la società ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in euro 4.500,00 oltre accessori di legge.
Roma 27 novembre 2025
lI Giudice relatore Il Presidente DA IT ES RE CA
Depositata il 19/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 30, riunita in udienza il 27/11/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
CAPIZZI ETTORE, Presidente
TO EL IT, Relatore
SABATINI LIVIO, Giudice
in data 27/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 17139/2024 depositato il 20/11/2024
proposto da
Ricorrente_1. Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1
elettivamente domiciliato presso dp.1roma@pce.agenziaentrate.it
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar 14 00142 Roma RM
elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 3 - Via Giorgione 106 00145 Roma RM
elettivamente domiciliato presso agenziaentratepec@pce.agenziaentrate.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720240235844980000 IVA-ALTRO 2020 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 457/2026 depositato il
20/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La parte ricorrente società Ricorrente_1 SRL impugna la cartella esattoriale recante l'iscrizione a ruolo dell'importo complessivo di € 318.645,57 Periodo d'imposta: 2020 Tributo: I.V.A. ai fini del recupero dell'imposta dichiarata e non versata, unitamente a sanzioni ed interessi, in esito al controllo automatizzato ex art. 54 bis del DPR 633/72 della dichiarazione IVA/2021 trasmessa dalla contribuente per l'anno d'imposta 2020.
La ricorrente eccepisce la nullità dell'atto impugnato per:
Violazione dell'obbligo di contraddittorio endoprocedimentale;
Omessa indicazione delle modalità di calcolo degli interessi;
Mancata notifica dell'atto prodromico;
Violazione dell'art. 6 della L. 212/2000;
Nel merito, l'illegittimità delle somme richieste.
La Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale I Roma, Ufficio Legale, nella persona del Dirigente pro tempore si costituisce in giudizio e chiede il rigetto del ricorso.
All'odierna udienza questa Corte ha deciso secondo quanto segue.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso va rigettato.
Si osserva anzitutto che risulta infondata l'eccezione inerente all'asserita violazione dell'obbligo di contraddittorio “endoprocedimentale”. Ed invero la controversia de qua rientra nell'ambito del controllo di cui all' art 54 bis del DPR 633/1972, che attiene alle ipotesi di errori materiali ed a tutte quelle fattispecie che sono rilevabili ictu oculi dal controllo automatizzato delle dichiarazioni presentate.
In sostanza nel caso di specie l'Amministrazione Finanziaria ha provveduto a ricostruire la correttezza aritmetica della posizione della contribuente mediante un mero riscontro automatizzato dei dati dalla medesima dichiarati e finalizzati alla verifica della correttezza degli adempimenti a carico dei contribuenti.
Con la citata disposizione di cui all'art. 54 bis DPR 633/1972 il legislatore ha inteso che, a seguito del calcolo“matematico” dell'imposta dichiarata dalla contribuente, l'Amministrazione Finanziaria, in caso di mancato riscontro del versamento di quanto dichiarato dallo stesso contribuente, procede automaticamente all'iscrizione a ruolo notificando la cartella di pagamento.
Al riguardo la Suprema Corte ha chiarito che: “si tratta infatti, come è stato osservato, di una forma blanda di partecipazione del contribuente nel procedimento, inidonea a generare un vincolo procedimentale in termini di obbligatoria attivazione del contraddittorio endoprocedimentale. Tanto si giustifica in considerazione del maggiore grado di attendibilità delle irregolarità riscontrabili, cui non può che corrispondere una conseguente irrilevanza della violazione di tale disciplina partecipativa ai fini della validità del consequenziale provvedimento di iscrizione a ruolo. Nei procedimenti ordinari di liquidazione dei tributi dovuti in base alle dichiarazioni, in considerazione dell'elevato grado di attendibilità delle irregolarità riscontrabili, lo svolgimento di un effettivo contraddittorio fra ufficio e contribuente, ad avviso del legislatore, non rappresenta una fase indispensabile dei procedimento, essendo sempre possibile per il contribuente far valere eventuali doglianze in punto di illegittimità della pretesa impositiva in sede di impugnazione del consequenziale provvedimento di iscrizione a ruolo” (Cass. ordinanza n. 33344/2019).
Ed ancora la Corte di Cassazione, con sentenza n. 24747 del 2020, ha ribadito che, " è legittima l'iscrizione a ruolo della maggiore imposta, senza necessità di emettere avviso di accertamento, quando la verifica sia meramente cartolare e non implichi valutazioni, ciò che avviene quando essa si fondi sul solo riscontro obiettivo tra i dati formali contenuti nella dichiarazione dei redditi e le informazioni sul contribuente reperibili nell'anagrafe tributaria e sulle incongruità riscontrate dal suddetto raffronto".
Peraltro la cartella impugnata è stata preceduta dalla comunicazione di irregolarità n. 0002563221471 codice atto 04158862120, regolarmente consegnata alla parte all'indirizzo di posta elettronica certificata
“Email_5” in data 20/03/2024, con cui venivano portato a conoscenza della contribuente i risultati della fase di controllo automatizzato della dichiarazione IVA anno d'imposta 2020, che avevano evidenziato l'omesso versamento dell'IVA dovuta relativa alle liquidazioni del primo, secondo e terzo trimestre.
Acclarata la consegna della comunicazione, è dunque palese l'infondatezza della doglianza formulata da controparte con riguardo alla presunta violazione dell'art. 6 della L. 212/2000.
Giova ribadire che, nell'ipotesi di mera liquidazione dell'imposta sulla base dei dati forniti dal contribuente medesimo nelle proprie dichiarazioni e nei propri adempimenti fiscali, questi si trova già nella condizione di conoscere i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa tributaria.
Si precisa che, sia l'art. 36 bis del D.P.R. 600/1973 che l'art. 54-bis del DPR 633/72, non prevedono alcuna ipotesi di nullità nel caso in cui la cartella di pagamento non sia preceduta dalla comunicazione al contribuente sugli esiti dell'attività di controllo.
Nemmeno l'art. 6 L. 212/2000 sanziona con la nullità le cartelle quando manca questa comunicazione. Al riguardo, in base al principio affermato e ribadito da un ormai consolidato orientamento espresso dalla Suprema corte. (sentenze nn. 5371/2017), in caso di liquidazione delle imposte in esito al controllo delle dichiarazioni secondo procedure automatizzate, l'Ufficio Finanziario ha l'obbligo della preventiva comunicazione dell'esito del controllo al contribuente, soltanto qualora emergano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione.
Principio che ha trovato ancora conferma con la recente l'ordinanza n. 27724 del 2 ottobre 2023.
Nel caso concreto, dalla dichiarazione presentata risultava dovuta una determinata imposta, ma la società non aveva provveduto al conseguente versamento.
Pertanto, non si era in presenza di una situazione di incertezza sui dati esposti nella dichiarazione dei redditi.
I giudici della suprema Corte hanno chiarito che l'articolo 6 dello Statuto del contribuente non impone l'obbligo del contraddittorio preventivo in tutti i casi in cui si procede con l'iscrizione a ruolo ai sensi dell'articolo 36-bis del Dpr n. 600/1973, e 54 bis del DPR 633/72“…ma solo quando sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, situazione quest'ultima che non ricorre quando la cartella sia stata4emessa in ragione del mero mancato pagamento di quanto risultante dalla dichiarazione…”.
Ed ancora, la più recente ordinanza n. 5981 del 6 marzo 2024, ha nuovamente affermato dalla Suprema
Corte che la notifica della cartella di pagamento a seguito di controllo automatizzato è legittima anche se non è stata emessa la comunicazione preventiva prevista dal terzo comma dell'articolo 36-bis DPR n. 600 del 1973, ogni qualvolta la pretesa derivi dal mancato versamento di somme esposte in dichiarazione dallo stesso contribuente ovvero da una divergenza tra le somme dichiarate e quelle effettivamente versate.
L'Ufficio non ha rettificato i dati che la contribuente riporta nelle dichiarazioni, ma si è limitato a constatare il mancato pagamento delle somme effettivamente dovute, in merito al quale, nulla ha dedotto la ricorrente.
Alla luce di quanto fin qui rappresentato, l'eccezione di nullità della cartella in oggetto derivante dal mancato invio dell'atto prodromico, palesemente ripetitiva delle precedenti, appare senza dubbio priva di pregio e pretestuosa.
Anche le doglianze formulate dalla ricorrente sotto il profilo formale sono destituite di fondamento.
La cartella di pagamento ha un contenuto vincolato che è disposto per legge. Tale contenuto, in particolare, è dettato, nei suoi elementi necessari, dall'art. 25 D.P.R. n. 602 del 1973 in base al quale: "La cartella di pagamento, redatta in conformità al modello approvato con decreto del Ministero delle finanze, contiene l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione, con l'avvertimento che, in mancanza, si procederà ad esecuzione forzata.
2-bis. La cartella di pagamento contiene anche l'indicazione della data in cui il ruolo è stato reso esecutivo”.
In base a tale norma, i dati riportati nella cartella di pagamento corrispondano necessariamente a quanto il legislatore ha ritenuto che fosse indispensabile inserire al momento della predisposizione del modello.
Tra questi dati, quello principale è il ruolo stesso, il cui contenuto, a sua volta, è normativamente disciplinato (cfr. artt. 10 e 11, D.P.R. n. 602 del 1973).
L'art. 11 del D.P.R. n. 602 del 1973, in particolare, stabilisce, circa il relativo oggetto, che: "Nei ruoli sono iscritte le imposte, le sanzioni e gli interessi".
Gli interessi richiamati in cartella sono quelli regolarmente iscritti a ruolo ex lege e meramente riportati nella cartella. Alcuna disposizione normativa prescrive l'indicazione, in cartella, delle modalità di calcolo degli interessi, tanto più che le stesse modalità sono normativamente previste e come tali dovrebbero essere conosciute dallo stesso debitore.
Si soggiunge che la Suprema Corte, con la sentenza n. 22997 del 2010, ha statuito che: "il D.P.R. 602/73, art. 12, n. 3, introdotto dal D.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 4, che ha sostituito l'originario art. 12, dispone che nel ruolo deve essere indicata "la data in cui il ruolo diviene esecutivo", oltre al riferimento al precedente atto di accertamento ovvero alla motivazione della pretesa. In riferimento al calcolo degli interessi non è in alcun modo prescritto dalla menzionata norma, ma appare tuttavia collegata alla data di esecutività del ruolo, che ne consente la verifica. E' vero, infatti, che le procedure di formazione del ruolo sono determinate con decreto ministeriale (art. 12 n. 2 cit.) e che gli interessi si computano dal giorno in cui il tributo è divenuto esigibile (L. 26 gennaio 1961, n. 29, art.2)...la data di inizio dell'esigibilità è data proprio dalla esecutività del ruolo".
Quanto agli "interessi di mora", si precisa che essi non sono applicati ma solo menzionati in cartella per avvertire il contribuente delle conseguenza del mancato pagamento della cartella stessa.
Come noto, ai sensi dell'art. 30 del D.P.R. n. 602 del 1973: "Decorso inutilmente il termine previsto dall'articolo 25, comma 2, sulle somme iscritte a ruolo, esclusi le sanzioni pecuniarie tributarie e gli interessi, si applicano, a partire dalla data della notifica dello cartella e fino alla data del pagamento, gli interessi di mora al tasso determinato annualmente con decreto del Ministero delle finanze con riguardo alla media dei tassi bancari attivi".
Tali interessi non vengono pertanto calcolati nella cartella di pagamento proprio perché la loro applicazione inizia a decorrere solo una volta trascorsi infruttuosamente 60 giorni dalla notifica della stessa.
Peraltro, il tasso di interesse vigente di anno in anno è determinato anch'esso normativamente, ed è quindi conoscibile da ogni cittadino come qualsiasi altro dato normativo. Secondo la Corte di cassazione
(sentenza del 15 aprile 2011, n. 8613), il "tasso... annuo" degli interessi è noto e conoscibile perché determinato con provvedimento generale, e i limiti temporali di riferimento (dies a quo e dies ad quem) necessari per il calcolo sono anch'essi fissati in elementi cronologici ben individuati.
Nel merito è sufficiente evidenziare, anche considerata la genericità delle doglianze formulate del recupero erariale, che l'iscrizione a ruolo scaturisce legittimamente dal riscontro degli omessi versamenti delle liquidazioni a debito dichiarate dalla contribuente in relazione al primo, secondo e terzo trimestre
IVA anno d'imposta 2020.
Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede: rigetta il ricorso.
Condanna la società ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in euro 4.500,00 oltre accessori di legge.
Roma 27 novembre 2025
lI Giudice relatore Il Presidente DA IT ES RE CA