Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXX, sentenza 19/02/2026, n. 2589
CGT1
Sentenza 19 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Nullità per violazione dell'obbligo di contraddittorio endoprocedimentale

    La Corte ha ritenuto infondata l'eccezione, poiché la controversia rientra nel controllo automatizzato ex art. 54 bis del DPR 633/72, che non richiede un contraddittorio preventivo vincolante. La Suprema Corte ha chiarito che in tali casi, l'eventuale violazione della disciplina partecipativa non incide sulla validità del provvedimento di iscrizione a ruolo. Inoltre, è stata inviata una comunicazione di irregolarità alla contribuente prima della notifica della cartella.

  • Rigettato
    Nullità per omessa indicazione delle modalità di calcolo degli interessi

    La Corte ha ritenuto che nessuna disposizione normativa prescrive l'indicazione in cartella delle modalità di calcolo degli interessi, poiché le stesse sono normativamente previste e conoscibili dal debitore. Gli interessi di mora, inoltre, non sono applicati nella cartella ma sono solo menzionati per avvertire delle conseguenze del mancato pagamento. Il tasso di interesse vigente è determinato normativamente e conoscibile.

  • Rigettato
    Nullità per mancata notifica dell'atto prodromico

    La doglianza è stata ritenuta priva di pregio e pretestuosa, in quanto la cartella è stata preceduta da una comunicazione di irregolarità regolarmente notificata alla contribuente.

  • Rigettato
    Nullità per violazione dell'art. 6 della L. 212/2000

    La Corte ha ritenuto infondata la doglianza, poiché l'art. 6 dello Statuto del contribuente non impone il contraddittorio preventivo quando la cartella è emessa per mero mancato pagamento di quanto risultante dalla dichiarazione, situazione che non configura incertezza su aspetti rilevanti. Inoltre, è stata inviata una comunicazione di irregolarità prima della notifica della cartella.

  • Rigettato
    Illegittimità delle somme richieste

    L'iscrizione a ruolo scaturisce legittimamente dal riscontro degli omessi versamenti delle liquidazioni a debito dichiarate dalla contribuente in relazione al primo, secondo e terzo trimestre IVA anno d'imposta 2020.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXX, sentenza 19/02/2026, n. 2589
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma
    Numero : 2589
    Data del deposito : 19 febbraio 2026

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