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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 22/12/2025, n. 470 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 470 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1482/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
riunito in camera di consiglio e così composto:
Dott. Francesco Lupia Presidente
Dott.ssa Giulia Costantino Giudice
Dott.ssa Francesca Iaconi Giudice rel. ed. est.
ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. R.G. 1482/2025 V.G. promossa da:
nato a [...] il [...] (C.F.: ) Parte_1 C.F._1
e
, nata a [...] il [...] (C.F.: ) Parte_2 C.F._2
Entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Sara Meloni
Con l'intervento necessario del P.M. presso il Tribunale di Tivoli
Oggetto: separazione consensuale
Motivi della decisione in fatto e in diritto
Con ricorso congiunto depositato in data 02.04.2025 le parti, premesso di aver contratto matrimonio concordatario in data 10.09.1994 in Monteflavio (RM), matrimonio trascritto regolarmente presso gli atti dello stato civile del Comune di Monteflavio (RM), alla parte II, Serie A, N. 4, anno 1994 e che dall'unione sono nati i figli , Persona_1 nato a [...] il [...] e , nata a [...] il [...], hanno dedotto Persona_2 che nel tempo la convivenza è divenuta intollerabile e hanno chiesto, quindi, pronunciarsi la separazione consensuale con ogni conseguente statuizione alle condizioni concordate.
All'udienza del 23.09.2025, sostituita con il deposito di note scritte autorizzate, le parti hanno insistito per la pronuncia sulla separazione ed hanno chiesto l'accoglimento delle seguenti condizioni:
1) “in ragione della situazione reddituale di entrambi, il Sig. riconosce alla Parte_1
Sig.ra la corresponsione di un importo una tantum pari a € 160.000,00 – di cui Pt_2
€ 62.000,00 sono già stati corrisposti prima di ora ed € 98.000,00 verranno corrisposti entro l'omologa della separazione – sia a titolo di indennizzo per il lavoro domestico svolto che a titolo di risarcimento del danno, tenuto conto che la Sig.ra Pt_2 confidando nella prosecuzione dell'unione familiare, con l'accordo del marito, si è dedicata alla famiglia trascurando occasioni lavorative. Tale decisione ha quindi pregiudicato irrimediabilmente le opportunità di guadagno della Sig.ra . D'altro Pt_2 canto il Sig. ha potuto dedicarsi al lavoro e alla carriera, costruendosi una Pt_1 solidità economica, anche grazie al lavoro domestico della moglie e alla circostanza che quest'ultima si sia fatta interamente carico dell'educazione e della gestione dei due figli;
2) il Sig. lascerà la casa familiare, di proprietà della moglie che ivi resterà Parte_1 trattenendo altresì tutti gli arredi presenti, e trasferirà la propria abituale residenza presso un immobile di proprietà della famiglia sito in Monteflavio, Via del Sole Pt_2
n. 55 che la moglie acconsente sin da ora a mettere gratuitamente a disposizione del marito, dichiarando di aver comunque a tal fine acquisito anche il consenso degli altri comproprietari, fintantoché detto immobile non verrà venduto;
3) il Sig. si impegna a lasciare il predetto immobile a semplice richiesta di Parte_1 uno dei comproprietari e comunque nel caso in cui dovesse perfezionarsi una compravendita;
4) La Sig.ra rinuncia al mantenimento mensile in suo favore. Tuttavia le spese di Pt_2 manutenzione ordinaria e straordinaria per la casa familiare e le relative utenze resteranno a carico del marito;
5) la figlia maggiorenne resterà a vivere con la madre e il padre le Persona_2 corrisponderà in via diretta un importo mensile di € 1.000,00 a titolo di mantenimento ordinario fino al raggiungimento dell'indipendenza economica. Resteranno interamente
a carico del padre anche le spese straordinarie e di istruzione;
6) pertanto ricorrono, nella fattispecie, gli estremi di legge per la pronuncia di separazione personale dei coniugi.”
Il Giudice Delegato, acquisita la documentazione prodotta e preso atto delle conclusioni rassegnate dalle parti, ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
Ritiene il Tribunale che il ricorso meriti di essere accolto, non essendo in contestazione l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza ai sensi dell'art. 151 comma 1 c.c. presupposto necessario per pronunciare la separazione.
Le condizioni di cui all'accordo concluso dalle parti sono congrue e conformi a legge.
Il Tribunale, in particolare, valuta la rispondenza dell'accordo all'interesse della prole e ravvisa che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi.
Il Collegio prende atto delle ulteriori statuizioni economiche concordate tra le parti nel ricorso.
Ritiene il Collegio che possano, quindi, essere recepite le condizioni proposte dalle parti.
Deve, pertanto, essere dichiarata la separazione personale dei coniugi Parte_1
e alle condizioni di cui all'accordo raggiunto. Parte_2
Nulla sulle spese, considerata la proposizione congiunta del ricorso.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
- Pronuncia la separazione personale dei coniugi e , Parte_1 Parte_2 coniugati in data 10.09.1994 in Monteflavio (RM), matrimonio trascritto regolarmente presso gli atti dello stato civile del Comune di Monteflavio (RM), alla parte II, Serie A,
N. 4, anno 1994;
- Dispone che le condizioni di separazione siano quelle indicate in parte motiva, da intendersi qui integralmente trascritte;
- Prende atto delle ulteriori statuizioni economiche concordate tra le parti.
- Ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di Monteflavio (RM) di provvedere alle annotazioni di competenza e agli ulteriori incombenti di legge;
- Nulla sulle spese di lite.
Così deciso nella “stanza virtuale” del Tribunale di Tivoli, nella camera di consiglio telematica del
16-12-2025 svoltasi mediante il sistema autorizzato “Teams”, su relazione della dott.ssa Francesca
Iaconi.
Il Giudice rel. ed est.
Dott.ssa Francesca Iaconi
Il Presidente
Dott. Francesco Lupia
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
riunito in camera di consiglio e così composto:
Dott. Francesco Lupia Presidente
Dott.ssa Giulia Costantino Giudice
Dott.ssa Francesca Iaconi Giudice rel. ed. est.
ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. R.G. 1482/2025 V.G. promossa da:
nato a [...] il [...] (C.F.: ) Parte_1 C.F._1
e
, nata a [...] il [...] (C.F.: ) Parte_2 C.F._2
Entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Sara Meloni
Con l'intervento necessario del P.M. presso il Tribunale di Tivoli
Oggetto: separazione consensuale
Motivi della decisione in fatto e in diritto
Con ricorso congiunto depositato in data 02.04.2025 le parti, premesso di aver contratto matrimonio concordatario in data 10.09.1994 in Monteflavio (RM), matrimonio trascritto regolarmente presso gli atti dello stato civile del Comune di Monteflavio (RM), alla parte II, Serie A, N. 4, anno 1994 e che dall'unione sono nati i figli , Persona_1 nato a [...] il [...] e , nata a [...] il [...], hanno dedotto Persona_2 che nel tempo la convivenza è divenuta intollerabile e hanno chiesto, quindi, pronunciarsi la separazione consensuale con ogni conseguente statuizione alle condizioni concordate.
All'udienza del 23.09.2025, sostituita con il deposito di note scritte autorizzate, le parti hanno insistito per la pronuncia sulla separazione ed hanno chiesto l'accoglimento delle seguenti condizioni:
1) “in ragione della situazione reddituale di entrambi, il Sig. riconosce alla Parte_1
Sig.ra la corresponsione di un importo una tantum pari a € 160.000,00 – di cui Pt_2
€ 62.000,00 sono già stati corrisposti prima di ora ed € 98.000,00 verranno corrisposti entro l'omologa della separazione – sia a titolo di indennizzo per il lavoro domestico svolto che a titolo di risarcimento del danno, tenuto conto che la Sig.ra Pt_2 confidando nella prosecuzione dell'unione familiare, con l'accordo del marito, si è dedicata alla famiglia trascurando occasioni lavorative. Tale decisione ha quindi pregiudicato irrimediabilmente le opportunità di guadagno della Sig.ra . D'altro Pt_2 canto il Sig. ha potuto dedicarsi al lavoro e alla carriera, costruendosi una Pt_1 solidità economica, anche grazie al lavoro domestico della moglie e alla circostanza che quest'ultima si sia fatta interamente carico dell'educazione e della gestione dei due figli;
2) il Sig. lascerà la casa familiare, di proprietà della moglie che ivi resterà Parte_1 trattenendo altresì tutti gli arredi presenti, e trasferirà la propria abituale residenza presso un immobile di proprietà della famiglia sito in Monteflavio, Via del Sole Pt_2
n. 55 che la moglie acconsente sin da ora a mettere gratuitamente a disposizione del marito, dichiarando di aver comunque a tal fine acquisito anche il consenso degli altri comproprietari, fintantoché detto immobile non verrà venduto;
3) il Sig. si impegna a lasciare il predetto immobile a semplice richiesta di Parte_1 uno dei comproprietari e comunque nel caso in cui dovesse perfezionarsi una compravendita;
4) La Sig.ra rinuncia al mantenimento mensile in suo favore. Tuttavia le spese di Pt_2 manutenzione ordinaria e straordinaria per la casa familiare e le relative utenze resteranno a carico del marito;
5) la figlia maggiorenne resterà a vivere con la madre e il padre le Persona_2 corrisponderà in via diretta un importo mensile di € 1.000,00 a titolo di mantenimento ordinario fino al raggiungimento dell'indipendenza economica. Resteranno interamente
a carico del padre anche le spese straordinarie e di istruzione;
6) pertanto ricorrono, nella fattispecie, gli estremi di legge per la pronuncia di separazione personale dei coniugi.”
Il Giudice Delegato, acquisita la documentazione prodotta e preso atto delle conclusioni rassegnate dalle parti, ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
Ritiene il Tribunale che il ricorso meriti di essere accolto, non essendo in contestazione l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza ai sensi dell'art. 151 comma 1 c.c. presupposto necessario per pronunciare la separazione.
Le condizioni di cui all'accordo concluso dalle parti sono congrue e conformi a legge.
Il Tribunale, in particolare, valuta la rispondenza dell'accordo all'interesse della prole e ravvisa che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi.
Il Collegio prende atto delle ulteriori statuizioni economiche concordate tra le parti nel ricorso.
Ritiene il Collegio che possano, quindi, essere recepite le condizioni proposte dalle parti.
Deve, pertanto, essere dichiarata la separazione personale dei coniugi Parte_1
e alle condizioni di cui all'accordo raggiunto. Parte_2
Nulla sulle spese, considerata la proposizione congiunta del ricorso.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
- Pronuncia la separazione personale dei coniugi e , Parte_1 Parte_2 coniugati in data 10.09.1994 in Monteflavio (RM), matrimonio trascritto regolarmente presso gli atti dello stato civile del Comune di Monteflavio (RM), alla parte II, Serie A,
N. 4, anno 1994;
- Dispone che le condizioni di separazione siano quelle indicate in parte motiva, da intendersi qui integralmente trascritte;
- Prende atto delle ulteriori statuizioni economiche concordate tra le parti.
- Ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di Monteflavio (RM) di provvedere alle annotazioni di competenza e agli ulteriori incombenti di legge;
- Nulla sulle spese di lite.
Così deciso nella “stanza virtuale” del Tribunale di Tivoli, nella camera di consiglio telematica del
16-12-2025 svoltasi mediante il sistema autorizzato “Teams”, su relazione della dott.ssa Francesca
Iaconi.
Il Giudice rel. ed est.
Dott.ssa Francesca Iaconi
Il Presidente
Dott. Francesco Lupia