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Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sardegna, sez. II, sentenza 23/02/2026, n. 146 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sardegna |
| Numero : | 146 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 146/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SARDEGNA Sezione 2, riunita in udienza il
20/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
DI PIETRO GIUSEPPE, Presidente e Relatore
DIOZZI FABIO, Giudice
LATTI FRANCO, Giudice
in data 20/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 385/2022 depositato il 23/06/2022
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Cagliari
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso tributi@comune.cagliari.legalmail.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 590/2021 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale CAGLIARI sez. 3 e pubblicata il 25/11/2021
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 14L-1995 IMU 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha interposto appello avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Cagliari n. 590/2021, che aveva dichiarato l'inammissibilità del ricorso proposto contro l'avviso di accertamento compiutamente descritto in epigrafe, chiedendone la riforma integrale, col favore delle spese di lite.
Il Comune di Cagliari, costituendosi in giudizio, ha dedotto e documentato d'aver proceduto all'annullamento in autotutela dell'atto, concludendo per la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite. Ha specificato che l'annullamento segue alla sopravvenuta sentenza della Corte costituzionale n. 209/2022, in materia di agevolazioni IMU prima casa per i coniugi, successiva sia alla decisione di prime cure, che al ricorso in appello del contribuente.
All'udienza di discussione, l'appellante si è associato alla richiesta di declaratoria di cessazione della materia del contendere, ma ha insistito per la condanna del Comune al pagamento delle spese di lite, in virtù del principio della c.d. soccombenza virtuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello non può essere esaminato nel merito, per sopravvenuta cessazione della materia del contendere, in quanto l'atto impugnato è stato annullato in autotutela dal Comune di Cagliari.
Le spese devono essere interamente compensate tra le parti, in quanto l'annullamento fa seguito alla sopravvenuta sentenza della Corte costituzionale n. 209/2022, in materia di agevolazioni IMU prima casa per i coniugi, successiva sia alla decisione di prime cure, che al ricorso in appello del contribuente;
pertanto,
a fronte dell'esistenza di un orientamento giurisprudenziale che al momento della proposizione dell'appello era ancora del tutto favorevole alla posizione del Comune, l'adozione del provvedimento impositivo non era oggettivamente censurabile.
Ne consegue l'estinzione del giudizio, ai sensi del comma 1 dell'art. 46 del D. Lgs. n. 546/92, con compensazione di spese.
P.Q.M.
Dichiara l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere e compensa le spese.
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SARDEGNA Sezione 2, riunita in udienza il
20/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
DI PIETRO GIUSEPPE, Presidente e Relatore
DIOZZI FABIO, Giudice
LATTI FRANCO, Giudice
in data 20/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 385/2022 depositato il 23/06/2022
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Cagliari
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso tributi@comune.cagliari.legalmail.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 590/2021 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale CAGLIARI sez. 3 e pubblicata il 25/11/2021
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 14L-1995 IMU 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha interposto appello avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Cagliari n. 590/2021, che aveva dichiarato l'inammissibilità del ricorso proposto contro l'avviso di accertamento compiutamente descritto in epigrafe, chiedendone la riforma integrale, col favore delle spese di lite.
Il Comune di Cagliari, costituendosi in giudizio, ha dedotto e documentato d'aver proceduto all'annullamento in autotutela dell'atto, concludendo per la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite. Ha specificato che l'annullamento segue alla sopravvenuta sentenza della Corte costituzionale n. 209/2022, in materia di agevolazioni IMU prima casa per i coniugi, successiva sia alla decisione di prime cure, che al ricorso in appello del contribuente.
All'udienza di discussione, l'appellante si è associato alla richiesta di declaratoria di cessazione della materia del contendere, ma ha insistito per la condanna del Comune al pagamento delle spese di lite, in virtù del principio della c.d. soccombenza virtuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello non può essere esaminato nel merito, per sopravvenuta cessazione della materia del contendere, in quanto l'atto impugnato è stato annullato in autotutela dal Comune di Cagliari.
Le spese devono essere interamente compensate tra le parti, in quanto l'annullamento fa seguito alla sopravvenuta sentenza della Corte costituzionale n. 209/2022, in materia di agevolazioni IMU prima casa per i coniugi, successiva sia alla decisione di prime cure, che al ricorso in appello del contribuente;
pertanto,
a fronte dell'esistenza di un orientamento giurisprudenziale che al momento della proposizione dell'appello era ancora del tutto favorevole alla posizione del Comune, l'adozione del provvedimento impositivo non era oggettivamente censurabile.
Ne consegue l'estinzione del giudizio, ai sensi del comma 1 dell'art. 46 del D. Lgs. n. 546/92, con compensazione di spese.
P.Q.M.
Dichiara l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere e compensa le spese.