CASS
Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 16/12/2025, n. 40272 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 40272 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposto da: MI SA AM, nato in [...] il [...] MI Alì, nato in [...] il [...] avverso l'ordinanza del 06/06/2025 del Tribunale di Messina, Sezione per il Riesame. Visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal Consigliere Maria Silvia Giorgi;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Mariella De Masellis, che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi. RITENUTO IN FATTO 1. Con il provvedimento in epigrafe il Tribunale di Messina - sezione per il riesame - ha confermato l'ordinanza emessa dal Giudice per le indagini preliminari con il quale era stata applicata nei confronti di entrambi gli indagati la Penale Sent. Sez. 6 Num. 40272 Anno 2025 Presidente: RICCIARELLI MASSIMO Relatore: GIORGI MARIA SILVIA Data Udienza: 06/11/2025 misura della custodia in carcere per i reati di detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti di diversa natura (cocaina e hashish). I Giudici del riesame disattendevano anzitutto l'eccezione di nullità dell'ordinanza custodiale per non essere stata tradotta la stessa in lingua araba. Il Tribunale sintetizzava poi la vicenda, che aveva portato al rinvenimento della sostanza stupefacente. Nelle ore mattutine del 20 maggio 2025 personale della Guardia di Finanza aveva controllato i passeggeri di un autobus di linea proveniente dalla Calabria. In un cestino, collocato nei pressi dei sedili che i ricorrenti occupavano, era stata rinvenuta una busta contenente un bilancino di precisione e circa 25 grammi di cocaina. Le verifiche erano state estese ai bagagli riposti in stiva, ove, grazie all'ausilio delle unità cinofile, erano state individuate due valige e una busta di plastica. MI aveva rivendicato la proprietà del primo bagaglio, al cui interno erano stati rinvenuti cinque panetti di hashish, tutti imballati in modo identico, per un quantitativo di circa 500 grammi. MI, che era stato trovato in possesso di uno spinello, aveva inizialmente riconosciuto di essere il proprietario della sola busta di plastica, al cui interno era custodito un paio di scarpe risultanti contenere tracce di cocaina. Nella valigia di colore blu erano stati rinvenuti due panetti di hashish per un peso complessivo di 200 grammi, caratterizzati dalla medesima etichetta apposta su quelli contenuti nell'altra valigia e alcuni capi di abbigliamento, tra i quali una maglietta di una squadra di calcio identica a quella che MI indossava nella foto di presentazione del suo profilo Facebook. I due indagati avevano sostenuto di essere i proprietari della sostanza di tipo hashish destinata al loro personale consumo e avevano, viceversa, respinto ogni addebito con riguardo al quantitativo di cocaina. Il Tribunale disattendeva le censure con cui la difesa aveva contestato il giudizio di gravità indiziaria in relazione alla sostanza stupefacente di tipo pesante e al più rilevante quantitativo di sostanza di tipo leggero. Respingeva altresì le doglianze relative al mancato riconoscimento della fattispecie di lieve entità quanto all'hashish, nonché alla ritenuta dinamica concorsuale di commissione dei reati. Quanto alle esigenze cautelari, il pericolo di ripetizione di analoghi delitti veniva desunto dalle specifiche modalità del fatto, sintomatiche di un collaudato inserimento degli indagati nel traffico illecito di stupefacenti, e quindi della facilità di contatti che gli stessi potrebbero facilmente recuperare se liberi da vincoli, tanto più alla luce della loro precaria collocazione abitativa. 2 2. Avverso detta ordinanza ricorre per cassazione il difensore degli indagati, con distinti ricorsi recanti tuttavia motivi sovrapponibili, così di seguito sintetizzati: 2.1. violazione di legge in relazione alla nullità dell'ordinanza non essendo stata la medesima tradotta in lingua araba. Gli indagati, in data 22 maggio 2025, sono stati sottoposti a interrogatorio di garanzia con assistenza di interprete e hanno ricevuto la notifica esclusivamente in lingua italiana dell'ordinanza applicativa della misura. Il successivo 23 maggio è stata proposta istanza di riesame con riserva dei motivi alla data dell'udienza, fissata per il 5 giugno. Non è stato tuttavia possibile esercitare appieno le prerogative difensive perché la notifica dell'ordinanza tradotta è avvenuta solo il 5 giugno stesso, dopo l'udienza e non prima, come invece si deduce dall'ordinanza medesima;
2.2. vizio di motivazione quanto alla negata riconducibilità della detenzione di hashish alla fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, essendosi il Tribunale limitato a sottolineare il dato ponderale ricavabile dal numero delle dosi medie ricavabili;
2.3. vizio di motivazione con riguardo alla attribuzione agli indagati della cocaina sequestrata, dal momento che alcun elemento fattuale consente di ritenere che la stessa fosse detenuta e trasportata dagli stessi;
2.4. vizio di motivazione con riguardo alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari, dal momento che non è in alcun modo dimostrata l'appartenenza degli indagati a circuiti criminali, donde l'assenza dei requisiti di attualità e concretezza del pericolo di recidivanza;
2.5. vizio di motivazione con riguardo all'ipotizzato concorso degli indagati nei reati loro attribuiti. In data 30 ottobre 2025 la Difesa ha depositato "Note per la trattazione scritta" con cui ribadisce le censure proposte relativamente alla traduzione della ordinanza coercitiva consegnata solo nella medesima data dell'udienza avanti il Tribunale del riesame. Indagati e difensore non hanno potuto procedere insieme alla lettura dei fatti contestati prima della trattazione del procedimento. Inoltre, riafferma le doglianze con riguardo al mancato riconoscimento della fattispecie "lieve" e alla attribuzione della cocaina agli indagati. 3. I ricorsi sono stati trattati in forma cartolare. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi non sono fondati e vanno pertanto rigettati per i motivi di seguito enunciati. 3 2. Il primo motivo di ricorso (comune, come tutti gli altri, ad entrambi gli indagati) non è fondato. La questione della traduzione dei provvedimenti giurisdizionali nei confronti di un imputato alloglotta è stata scrutinata dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 15069 del 26/10/2023 (dep. 2024, Niecko, Rv. 286356-01). La Corte, dopo avere rilevato la necessità di una traduzione dell'ordinanza cautelare chiara, completa e celere che trae il suo fondamento sistematico dal combinato disposto dell'art. 24, secondo comma, Cost. e dell'art. 6, par. 3, lett. a), CEDU, ha osservato che «nel caso in cui il destinatario della misura restrittiva sia un cittadino straniero che non conosce la lingua italiana, l'art. 292 cod. proc. pen. deve essere letto in correlazione sistematica con l'art. 143 cod. proc. pen., che disciplina le modalità con cui deve essere eseguita la traduzione degli atti fondamentali. Dal combinato disposto delle due norme deriva un obbligo di traduzione del provvedimento restrittivo della libertà personale emesso nei confronti del soggetto che ignora la lingua italiana, la cui violazione determina, qualora nell'ambito del procedimento sia già emerso che questi non conosce la lingua italiana, una nullità a regime intermedio, in linea con l'opzione ermeneutica risalente, che ritiene tale inquadramento corroborato dal fatto che il citato art. 143 non prevede alcuna sanzione processuale per le ipotesi in esame». Sotto diverso profilo, le Sezioni Unite hanno affermato il principio di diritto per il quale il soggetto alloglotta che lamenta la violazione delle prerogative difensive per effetto della mancata traduzione del provvedimento adottato, non si può semplicemente limitare «a dolersi dell'omissione, ma, in coerenza con la natura generale a regime intermedio della dedotta nullità, ha l'onere di indicare l'esistenza di un interesse a ricorrere, concreto, attuale e verificabile, non rilevando, in tal senso, la mera allegazione di un pregiudizio astratto o potenziale»: interesse che sussiste soltanto se il soggetto alloglotta abbia allegato di avere subito, in conseguenza della mancata traduzione del provvedimento, tenuto conto della sequenza procedimentale nel quale si inserisce, un pregiudizio illegittimo. Nel caso di specie il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Messina, giacché gli indagati, all'atto dell'ingresso in carcere, avevano dichiarato di non comprendere bene la lingua italiana, aveva disposto la nomina di un interprete di lingua araba per effettuare l'interrogatorio di garanzia;
all'interprete veniva conferito l'incarico di tradurre le dichiarazioni rese in udienza nonché gli atti successivi inerenti al procedimento autorizzando il deposito della traduzione entro quattro giorni. La traduzione dell'ordinanza cautelare veniva 4 trasmessa a mezzo pec il 26 maggio 2025 e comunicata nelle ore mattutine del giorno dell'udienza di riesame - 5 giugno 2025 - agli indagati, come previsto dal dall'art. 143, comma 2, cod. proc. pen. Il Tribunale del riesame ha ritenuto non sussistente un concreto ed attuale interesse a far valere la nullità atteso che già il giorno successivo allo svolgimento dell'interrogatorio di garanzia entrambi gli indagati avevano interposto richiesta di riesame. Ne consegue che MI e MI, già a conoscenza del procedimento e delle statuizioni decisorie che li riguardavano, atteso che essi avevano partecipato al procedimento con il difensore di fiducia, avrebbero dovuto allegare e dimostrare se e in che misura la mancata tempestiva conoscenza personale della motivazione della impugnata ordinanza avrebbe influito sulla perimetrazione delle rispettive strategie difensive nel contesto dell'impugnazione effettivamente proposta dal difensore. Dimostrazione, questa, che i ricorrenti non hanno affatto prospettato né fornito, tramite il loro difensore di fiducia, limitandosi a contestare genericamente l'omessa traduzione della ordinanza. Donde la infondatezza del motivo di ricorso. 3. E' manifestamente infondato il secondo motivo, relativo alla mancata riconducibilità della detenzione di hashish alla fattispecie c.d. lieve. Le Sezioni Unite hanno ribadito il principio, secondo cui l'applicabilità o meno della norma in parola non può essere risolta in astratto, sicché, senza che possano prefigurarsi automatismi, "è necessario procedere ad una valutazione complessiva degli elementi della fattispecie completa selezionati in relazione a tutti gli indici sintomatici previsti dalla suddetta disposizione al fine di determinare la lieve entità del fatto" (Sez. U, n. 51063 del 27/09/2018, Murolo, Rv. 274076). Tanto premesso, deve osservarsi che i giudici del merito hanno fatto riferimento all'assai considerevole numero di dosi in concreto commerciabili, le cosiddette "dosi da strada", circa 5.000, tale da dar luogo ad una prolungata e diffusa attività di spaccio, rivolta ad un numero indiscriminato di soggetti. 4. L'ulteriore doglianza concernente la valutazione di gravità del quadro indiziario in ordine alla appartenenza della cocaina rinvenuta all'interno dell'autobus utilizzato dagli indagati per raggiungere la Sicilia, oltre che formulata in termini generici, risulta proposta per motivi diversi da quelli consentiti dalla legge, atteso che essa appare sostanzialmente diretta a una rilettura fattuale degli elementi indiziari e a una diversa e alternativa 5 ricostruzione della vicenda criminosa, che esula dal perimetro dello scrutinio di legittimità. I giudici di merito, dopo avere preso in esame e disatteso ogni argomento richiamato dalla difesa a sostegno della prospettata ipotesi alternativa, hanno tratto il concorde convincimento della responsabilità dei ricorrenti, ritenendo priva di pregio la tesi avanzata circa la dimenticanza da parte di un precedente utilizzatore del mezzo ed evidenziando come il quantitativo di cocaina, connotato da un elevatissimo grado di purezza, tale da consentire il confezionamento di 130 dosi destinate al mercato, fosse stato rinvenuto in un cestino collocato nelle immediate adiacenze dei posti ove erano seduti i ricorrenti. Orbene, attesa la consistenza e la solidità del descritto compendio indiziario, non è consentito alla Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione alle puntuali e logiche argomentazioni svolte dal giudice del merito cautelare in ordine alla qualificata probabilità di colpevolezza degli indagati per il delitto contestato, che, siccome correttamente motivate, non sono sindacabili in sede di controllo di legittimità. 5. Non si sottrae alla valutazione di infondatezza il motivo, formulato in termini invero generici, con cui si censura il pericolo di recidivanza, attuale e concreto, ritenuto dal Tribunale alla luce del quantitativo e della tipologia di sostanze rinvenute, del verosimile stabile inserimento in circuiti legati al traffico di stupefacenti (anche come "corrieri"), dell'assenza di regolare permesso di soggiorno e di riferimenti sul territorio tali da consentire la concessione degli arresti domiciliari. 6. A-specifica è infine l'ultima censura sollevata dalla difesa degli indagati, che si limita ad enunciare il difetto di motivazione in relazione al loro concorso nei reati. Essa non si confronta con le circostanze del caso concreto di cui il Tribunale dà ampiamente atto in motivazione, là dove ha descritto il rinvenimento dei panetti di hashish recanti la medesima etichetta e la sigla Moussex all'interno delle due valigie, una di colore bianco e l'altra di colore blu, riconducibili ai due ricorrenti. A ciò si aggiunge l'utilizzo del medesimo autobus di linea diretto a Messina, seduti entrambi nelle immediate adiacenze del cestino ove veniva rinvenuta la busta contenente la cocaina ed il bilancino di precisione. 7. Alla luce delle considerazioni che precedono, i ricorsi vanno pertanto rigettati con la conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali. 6
P. Q. M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 06/11/2025
udita la relazione svolta dal Consigliere Maria Silvia Giorgi;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Mariella De Masellis, che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi. RITENUTO IN FATTO 1. Con il provvedimento in epigrafe il Tribunale di Messina - sezione per il riesame - ha confermato l'ordinanza emessa dal Giudice per le indagini preliminari con il quale era stata applicata nei confronti di entrambi gli indagati la Penale Sent. Sez. 6 Num. 40272 Anno 2025 Presidente: RICCIARELLI MASSIMO Relatore: GIORGI MARIA SILVIA Data Udienza: 06/11/2025 misura della custodia in carcere per i reati di detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti di diversa natura (cocaina e hashish). I Giudici del riesame disattendevano anzitutto l'eccezione di nullità dell'ordinanza custodiale per non essere stata tradotta la stessa in lingua araba. Il Tribunale sintetizzava poi la vicenda, che aveva portato al rinvenimento della sostanza stupefacente. Nelle ore mattutine del 20 maggio 2025 personale della Guardia di Finanza aveva controllato i passeggeri di un autobus di linea proveniente dalla Calabria. In un cestino, collocato nei pressi dei sedili che i ricorrenti occupavano, era stata rinvenuta una busta contenente un bilancino di precisione e circa 25 grammi di cocaina. Le verifiche erano state estese ai bagagli riposti in stiva, ove, grazie all'ausilio delle unità cinofile, erano state individuate due valige e una busta di plastica. MI aveva rivendicato la proprietà del primo bagaglio, al cui interno erano stati rinvenuti cinque panetti di hashish, tutti imballati in modo identico, per un quantitativo di circa 500 grammi. MI, che era stato trovato in possesso di uno spinello, aveva inizialmente riconosciuto di essere il proprietario della sola busta di plastica, al cui interno era custodito un paio di scarpe risultanti contenere tracce di cocaina. Nella valigia di colore blu erano stati rinvenuti due panetti di hashish per un peso complessivo di 200 grammi, caratterizzati dalla medesima etichetta apposta su quelli contenuti nell'altra valigia e alcuni capi di abbigliamento, tra i quali una maglietta di una squadra di calcio identica a quella che MI indossava nella foto di presentazione del suo profilo Facebook. I due indagati avevano sostenuto di essere i proprietari della sostanza di tipo hashish destinata al loro personale consumo e avevano, viceversa, respinto ogni addebito con riguardo al quantitativo di cocaina. Il Tribunale disattendeva le censure con cui la difesa aveva contestato il giudizio di gravità indiziaria in relazione alla sostanza stupefacente di tipo pesante e al più rilevante quantitativo di sostanza di tipo leggero. Respingeva altresì le doglianze relative al mancato riconoscimento della fattispecie di lieve entità quanto all'hashish, nonché alla ritenuta dinamica concorsuale di commissione dei reati. Quanto alle esigenze cautelari, il pericolo di ripetizione di analoghi delitti veniva desunto dalle specifiche modalità del fatto, sintomatiche di un collaudato inserimento degli indagati nel traffico illecito di stupefacenti, e quindi della facilità di contatti che gli stessi potrebbero facilmente recuperare se liberi da vincoli, tanto più alla luce della loro precaria collocazione abitativa. 2 2. Avverso detta ordinanza ricorre per cassazione il difensore degli indagati, con distinti ricorsi recanti tuttavia motivi sovrapponibili, così di seguito sintetizzati: 2.1. violazione di legge in relazione alla nullità dell'ordinanza non essendo stata la medesima tradotta in lingua araba. Gli indagati, in data 22 maggio 2025, sono stati sottoposti a interrogatorio di garanzia con assistenza di interprete e hanno ricevuto la notifica esclusivamente in lingua italiana dell'ordinanza applicativa della misura. Il successivo 23 maggio è stata proposta istanza di riesame con riserva dei motivi alla data dell'udienza, fissata per il 5 giugno. Non è stato tuttavia possibile esercitare appieno le prerogative difensive perché la notifica dell'ordinanza tradotta è avvenuta solo il 5 giugno stesso, dopo l'udienza e non prima, come invece si deduce dall'ordinanza medesima;
2.2. vizio di motivazione quanto alla negata riconducibilità della detenzione di hashish alla fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, essendosi il Tribunale limitato a sottolineare il dato ponderale ricavabile dal numero delle dosi medie ricavabili;
2.3. vizio di motivazione con riguardo alla attribuzione agli indagati della cocaina sequestrata, dal momento che alcun elemento fattuale consente di ritenere che la stessa fosse detenuta e trasportata dagli stessi;
2.4. vizio di motivazione con riguardo alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari, dal momento che non è in alcun modo dimostrata l'appartenenza degli indagati a circuiti criminali, donde l'assenza dei requisiti di attualità e concretezza del pericolo di recidivanza;
2.5. vizio di motivazione con riguardo all'ipotizzato concorso degli indagati nei reati loro attribuiti. In data 30 ottobre 2025 la Difesa ha depositato "Note per la trattazione scritta" con cui ribadisce le censure proposte relativamente alla traduzione della ordinanza coercitiva consegnata solo nella medesima data dell'udienza avanti il Tribunale del riesame. Indagati e difensore non hanno potuto procedere insieme alla lettura dei fatti contestati prima della trattazione del procedimento. Inoltre, riafferma le doglianze con riguardo al mancato riconoscimento della fattispecie "lieve" e alla attribuzione della cocaina agli indagati. 3. I ricorsi sono stati trattati in forma cartolare. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi non sono fondati e vanno pertanto rigettati per i motivi di seguito enunciati. 3 2. Il primo motivo di ricorso (comune, come tutti gli altri, ad entrambi gli indagati) non è fondato. La questione della traduzione dei provvedimenti giurisdizionali nei confronti di un imputato alloglotta è stata scrutinata dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 15069 del 26/10/2023 (dep. 2024, Niecko, Rv. 286356-01). La Corte, dopo avere rilevato la necessità di una traduzione dell'ordinanza cautelare chiara, completa e celere che trae il suo fondamento sistematico dal combinato disposto dell'art. 24, secondo comma, Cost. e dell'art. 6, par. 3, lett. a), CEDU, ha osservato che «nel caso in cui il destinatario della misura restrittiva sia un cittadino straniero che non conosce la lingua italiana, l'art. 292 cod. proc. pen. deve essere letto in correlazione sistematica con l'art. 143 cod. proc. pen., che disciplina le modalità con cui deve essere eseguita la traduzione degli atti fondamentali. Dal combinato disposto delle due norme deriva un obbligo di traduzione del provvedimento restrittivo della libertà personale emesso nei confronti del soggetto che ignora la lingua italiana, la cui violazione determina, qualora nell'ambito del procedimento sia già emerso che questi non conosce la lingua italiana, una nullità a regime intermedio, in linea con l'opzione ermeneutica risalente, che ritiene tale inquadramento corroborato dal fatto che il citato art. 143 non prevede alcuna sanzione processuale per le ipotesi in esame». Sotto diverso profilo, le Sezioni Unite hanno affermato il principio di diritto per il quale il soggetto alloglotta che lamenta la violazione delle prerogative difensive per effetto della mancata traduzione del provvedimento adottato, non si può semplicemente limitare «a dolersi dell'omissione, ma, in coerenza con la natura generale a regime intermedio della dedotta nullità, ha l'onere di indicare l'esistenza di un interesse a ricorrere, concreto, attuale e verificabile, non rilevando, in tal senso, la mera allegazione di un pregiudizio astratto o potenziale»: interesse che sussiste soltanto se il soggetto alloglotta abbia allegato di avere subito, in conseguenza della mancata traduzione del provvedimento, tenuto conto della sequenza procedimentale nel quale si inserisce, un pregiudizio illegittimo. Nel caso di specie il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Messina, giacché gli indagati, all'atto dell'ingresso in carcere, avevano dichiarato di non comprendere bene la lingua italiana, aveva disposto la nomina di un interprete di lingua araba per effettuare l'interrogatorio di garanzia;
all'interprete veniva conferito l'incarico di tradurre le dichiarazioni rese in udienza nonché gli atti successivi inerenti al procedimento autorizzando il deposito della traduzione entro quattro giorni. La traduzione dell'ordinanza cautelare veniva 4 trasmessa a mezzo pec il 26 maggio 2025 e comunicata nelle ore mattutine del giorno dell'udienza di riesame - 5 giugno 2025 - agli indagati, come previsto dal dall'art. 143, comma 2, cod. proc. pen. Il Tribunale del riesame ha ritenuto non sussistente un concreto ed attuale interesse a far valere la nullità atteso che già il giorno successivo allo svolgimento dell'interrogatorio di garanzia entrambi gli indagati avevano interposto richiesta di riesame. Ne consegue che MI e MI, già a conoscenza del procedimento e delle statuizioni decisorie che li riguardavano, atteso che essi avevano partecipato al procedimento con il difensore di fiducia, avrebbero dovuto allegare e dimostrare se e in che misura la mancata tempestiva conoscenza personale della motivazione della impugnata ordinanza avrebbe influito sulla perimetrazione delle rispettive strategie difensive nel contesto dell'impugnazione effettivamente proposta dal difensore. Dimostrazione, questa, che i ricorrenti non hanno affatto prospettato né fornito, tramite il loro difensore di fiducia, limitandosi a contestare genericamente l'omessa traduzione della ordinanza. Donde la infondatezza del motivo di ricorso. 3. E' manifestamente infondato il secondo motivo, relativo alla mancata riconducibilità della detenzione di hashish alla fattispecie c.d. lieve. Le Sezioni Unite hanno ribadito il principio, secondo cui l'applicabilità o meno della norma in parola non può essere risolta in astratto, sicché, senza che possano prefigurarsi automatismi, "è necessario procedere ad una valutazione complessiva degli elementi della fattispecie completa selezionati in relazione a tutti gli indici sintomatici previsti dalla suddetta disposizione al fine di determinare la lieve entità del fatto" (Sez. U, n. 51063 del 27/09/2018, Murolo, Rv. 274076). Tanto premesso, deve osservarsi che i giudici del merito hanno fatto riferimento all'assai considerevole numero di dosi in concreto commerciabili, le cosiddette "dosi da strada", circa 5.000, tale da dar luogo ad una prolungata e diffusa attività di spaccio, rivolta ad un numero indiscriminato di soggetti. 4. L'ulteriore doglianza concernente la valutazione di gravità del quadro indiziario in ordine alla appartenenza della cocaina rinvenuta all'interno dell'autobus utilizzato dagli indagati per raggiungere la Sicilia, oltre che formulata in termini generici, risulta proposta per motivi diversi da quelli consentiti dalla legge, atteso che essa appare sostanzialmente diretta a una rilettura fattuale degli elementi indiziari e a una diversa e alternativa 5 ricostruzione della vicenda criminosa, che esula dal perimetro dello scrutinio di legittimità. I giudici di merito, dopo avere preso in esame e disatteso ogni argomento richiamato dalla difesa a sostegno della prospettata ipotesi alternativa, hanno tratto il concorde convincimento della responsabilità dei ricorrenti, ritenendo priva di pregio la tesi avanzata circa la dimenticanza da parte di un precedente utilizzatore del mezzo ed evidenziando come il quantitativo di cocaina, connotato da un elevatissimo grado di purezza, tale da consentire il confezionamento di 130 dosi destinate al mercato, fosse stato rinvenuto in un cestino collocato nelle immediate adiacenze dei posti ove erano seduti i ricorrenti. Orbene, attesa la consistenza e la solidità del descritto compendio indiziario, non è consentito alla Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione alle puntuali e logiche argomentazioni svolte dal giudice del merito cautelare in ordine alla qualificata probabilità di colpevolezza degli indagati per il delitto contestato, che, siccome correttamente motivate, non sono sindacabili in sede di controllo di legittimità. 5. Non si sottrae alla valutazione di infondatezza il motivo, formulato in termini invero generici, con cui si censura il pericolo di recidivanza, attuale e concreto, ritenuto dal Tribunale alla luce del quantitativo e della tipologia di sostanze rinvenute, del verosimile stabile inserimento in circuiti legati al traffico di stupefacenti (anche come "corrieri"), dell'assenza di regolare permesso di soggiorno e di riferimenti sul territorio tali da consentire la concessione degli arresti domiciliari. 6. A-specifica è infine l'ultima censura sollevata dalla difesa degli indagati, che si limita ad enunciare il difetto di motivazione in relazione al loro concorso nei reati. Essa non si confronta con le circostanze del caso concreto di cui il Tribunale dà ampiamente atto in motivazione, là dove ha descritto il rinvenimento dei panetti di hashish recanti la medesima etichetta e la sigla Moussex all'interno delle due valigie, una di colore bianco e l'altra di colore blu, riconducibili ai due ricorrenti. A ciò si aggiunge l'utilizzo del medesimo autobus di linea diretto a Messina, seduti entrambi nelle immediate adiacenze del cestino ove veniva rinvenuta la busta contenente la cocaina ed il bilancino di precisione. 7. Alla luce delle considerazioni che precedono, i ricorsi vanno pertanto rigettati con la conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali. 6
P. Q. M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 06/11/2025