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Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. IV, sentenza 02/02/2026, n. 982 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 982 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 982/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 4, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
GENNARO IGNAZIO, Presidente SALVUCCI DAVID, Relatore MIRABELLI EUGENIO, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'istanza di riassunzione dell'appello n. 2276/2022
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siracusa - Indirizzo_1
Email_1 elettivamente domiciliato presso
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Indirizzo_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 3778/2018 emessa dalla Commissione Tributaria Regionale SICILIA sez. 4 e pubblicata il 11/09/2018
Atti impositivi:
- DINIEGO RIMBORSO IRPEF-REDDITI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI 1992
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti: come da atti e verbali di causa;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Agenzia delle Entrate riassume il giudizio per l'ottemperanza della sentenza di questa Corte, all'epoca ancora Commissione Tributaria Regionale, n. 3778/4/18 depositata l'11.9.2018 - sentenza con la quale era stato rigettato il gravame proposto dall'Agenzia delle Entrate avverso la sentenza n. 799/4/2015 depositata il 14.3.2015 (con la quale la Commissione Tributaria Provinciale di Siracusa, in accoglimento del ricorso di Resistente_1 avverso il silenzio-rifiuto formatosi sull'istanza di rimborso del 90% delle imposte dallo stesso versate negli anni 1990, 1991 e 1992 presentata in data 17.3.2008 in quanto residente in uno dei comuni della Sicilia orientale colpiti dal sisma del dicembre del 1990, ha condannato l'Agenzia delle Entrate a rifondere al predetto ricorrente il complessivo importo di 40.372,34 €, oltre interessi dalla domanda di rimborso al soddisfo) e l'Agenzia delle Entrate era stata condannata alla refusione delle spese sostenute dal Resistente_1 nel doppio grado di giudizio
- definito con sentenza n. 6447/4/19 depositata l'11.11.2019, successivamente cassata con rinvio dalla Corte di Cassazione giusta ordinanza n. 28901/2021 depositata il 19.10.2021.
In assenza di contraddittorio con il Resistente_1, la causa veniva trattata e decisa all'udienza del 19.1.2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va precisato che il giudizio di ottemperanza introdotto dal Resistente_1 riguardava la metà dell'importo il cui diritto al rimborso era stato affermato in fase di merito, segnatamente quello di 20.309,60 €, avendo l'Agenzia delle Entrate provveduto, dopo la sentenza di appello, a rimborsare al predetto contribuente il complessivo importo di 20.062,74 € oltre interessi, rispondendo il pagamento all'applicazione della falcidia del 50%, introdotta dallo ius superveniens di cui all'art. 1, comma 665, l. n. 190/2014 come modificato dall'art. 16-octies d.l. n. 91/2017, convertito dalla l. n. 123/2017.
Va aggiunto, poi, che nelle more del giudizio di cassazione avverso la sentenza di ottemperanza, l'Agenzia delle Entrate ha dato comunque corso al residuo pagamento dell'importo di 20.062,74 € oltre interessi e l'ha rappresentato al giudice dell'ottemperanza, il quale, infatti, all'udienza per la verifica del 15.12.2021, ha dichiarato, giusta ordinanza depositata il 21.4.2021, la chiusura del procedimento. Solo successivamente alla chiusura del procedimento, segnatamente con l'ordinanza citata del 19.10.2021, la Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate. Infatti, premesso, in relazione alla modifica introdotta dall'art. 16-octies d.l. n. 91/2017, che: “In relazione alle istanze di rimborso presentate, qualora l'ammontare delle stesse ecceda le complessive risorse stanziate dal presente comma, i rimborsi sono effettuati applicando la riduzione percentuale del 50 per cento sulle somme dovute;
a seguito dell'esaurimento delle risorse stanziate dal presente comma non si procede all'effettuazione di ulteriori rimborsi” e rilevato che: “è indubbio che tale disposizione sia applicabile alla fattispecie”, la Suprema Corte ha ritenuto che: “i limiti quantitativi al rimborso delle maggiori imposte pagate, fino a concorrenza dell'apposito stanziamento con riduzione del 50 per cento in ipotesi di eccedenza delle richieste, introdotti dalla norma sopravvenuta, attuata con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate prot. n. 195405/2017 del 26/09/2017, non incide sul titolo della ripetizione, ma unicamente sull'esecuzione dello stesso, delineandosi come un posterius rispetto al giudizio diretto ad ottenere il riconoscimento del diritto al rimborso. [..] In buona sostanza il delineato ius superveniens [..] pur non incidendo sul diritto al rimborso spettante [..] opera invece in sede di liquidazione, venendo in rilievo i limiti delle risorse stanziate ed eventuali questioni sui consequenziali provvedimenti liquidatori emessi dall'Agenzia delle entrate soltanto in fase esecutiva e/o di ottemperanza. [..] Ne consegue che, anche ove il giudice dichiari spettante al contribuente il diritto al rimborso delle maggiori imposte dirette versate, l'entità del rimborso a quello concretamente erogabile non potrà che essere determinato sulla base di quanto previsto dalle disposizioni e dal provvedimento direttoriale citati, ovvero verificando la sufficienza delle risorse statuali stanziate e, in caso di superamento, applicando la riduzione del 50 per cento o addirittura escludendo in toto la stessa erogazione del rimborso. Verifica che ovviamente dovrà essere effettuata [..] nella fase esecutiva o di ottemperanza. [..] A tale accertamento la CTR si è ingiustificatamente sottratta, avendo accolto il ricorso del contribuente omettendo di verificare se l'ammontare delle istanze di rimborso presentate nell'anno eccedesse o meno le complessive risorse stanziate e, quindi, provvedere di conseguenza, omettendo persino di esaminare e di pronunciare sull'eccezione al riguardo espressamente formulata dall'Agenzia delle Entrate”.
Alla luce del predetto decisum, l'Agenzia delle Entrate, avendo nelle more dato corso all'integrale pagamento delle somme il cui diritto al rimborso è stato riconosciuto in capo al Resistente_1, ha riassunto il giudizio di ottemperanza chiedendo che fosse riconosciuto che nella fattispecie per cui è causa trova applicazione la falcidia del 50% introdotta dallo ius superveniens citato, a causa della insufficienza dei fondi stanziati dal legislatore per far fronte ai rimborsi in commento, e, conseguentemente, che fosse dichiarato indebito e/o comunque non dovuto al Resistente_1 il rimborso di 19.939,31 € oltre interessi decorrenti dalla data del pagamento - già effettuato - fino al soddisfo, con conseguente condanna del predetto contribuente alla restituzione all'Erario della somma anzidetta.
Ebbene, in disparte la considerazione che l'orientamento della giurisprudenza di legittimità è nel frattempo mutato rispetto a quello fatto proprio nell'ordinanza del 19.10.2021 – si è infatti affermato, ormai pacificamente, che: "nel giudizio tributario di ottemperanza di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 70, il giudice dell'ottemperanza, adito dal contribuente per l'esecuzione del giudicato scaturente da decisione ricognitiva del diritto al rimborso d'imposte per effetto di benefici fiscali accordati in conseguenza di eventi calamitosi, deve accertare la disponibilità degli appositi fondi stanziati ai sensi della L. n. 190 del 2014, art. 1, comma 665, - come modificato dal D.L. n. 91 del 2017, art. 16-octies, e dal D.L. n. 162 del 2019, art. 29, - e, in caso di verificata incapienza, deve attivare, con determinazioni specifiche anche tramite la nomina di un commissario ad acta, le procedure particolari previste dalla normativa di contabilità pubblica per dare completa esecuzione alla decisione del giudice di merito, compresa l'emissione dello speciale ordine di pagamento in conto sospeso, non essendo desumibile dalla normativa di riferimento, interpretata alla luce dei principi costituzionali e convenzionali, alcuna possibile falcidia di diritti patrimoniali del contribuente giudizialmente accertati" (in tal senso, la sezione tributaria della Suprema Corte con sentenze dell'1.9.2022, nn. 25738, 25739 e 25740; del 9.6.2022 e, più di recente, del 16.1.2023, n. 1159) – deve rilevarsi, quanto alla prova della insufficienza dei fondi stanziati dal legislatore per far fronte ai rimborsi della stessa natura di quello per cui è causa, prova che l'Agenzia delle Entrate ritiene di avere fornito, che appartiene al notorio come i pagamenti dei rimborsi, sospesi per mancanza di fondi, siano stati ripresi nel corso del 2025 proprio in ragione del rimpinguamento del capitolo di bilancio sul quale dovevano gravare, sicché l'insufficienza di tali fondi deve ritenersi tutt'altro che dimostrata.
Consegue, a quanto esposto, che la domanda dell'Agenzia delle Entrate non può trovare accoglimento e, piuttosto, che va dichiarata l'estinzione del giudizio, essendo ormai cessata la materia del contendere, atteso che si è dato corso all'integrale pagamento del rimborso chiesto dal Resistente_1 ed a questi giudizialmente riconosciuto.
In assenza di contraddittorio, alcuna determinazione va assunta sulle spese del giudizio di ottemperanza.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di II° grado per la Sicilia - Sezione IV^ staccata di Siracusa, dichiara l'estinzione del giudizio;
nulla in ordine alle spese.
Siracusa, 19.1.2026
Il giudice relatore ed estensore David SALVUCCI Il Presidente Ignazio GENNARO
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 4, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
GENNARO IGNAZIO, Presidente SALVUCCI DAVID, Relatore MIRABELLI EUGENIO, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'istanza di riassunzione dell'appello n. 2276/2022
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siracusa - Indirizzo_1
Email_1 elettivamente domiciliato presso
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Indirizzo_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 3778/2018 emessa dalla Commissione Tributaria Regionale SICILIA sez. 4 e pubblicata il 11/09/2018
Atti impositivi:
- DINIEGO RIMBORSO IRPEF-REDDITI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI 1992
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti: come da atti e verbali di causa;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Agenzia delle Entrate riassume il giudizio per l'ottemperanza della sentenza di questa Corte, all'epoca ancora Commissione Tributaria Regionale, n. 3778/4/18 depositata l'11.9.2018 - sentenza con la quale era stato rigettato il gravame proposto dall'Agenzia delle Entrate avverso la sentenza n. 799/4/2015 depositata il 14.3.2015 (con la quale la Commissione Tributaria Provinciale di Siracusa, in accoglimento del ricorso di Resistente_1 avverso il silenzio-rifiuto formatosi sull'istanza di rimborso del 90% delle imposte dallo stesso versate negli anni 1990, 1991 e 1992 presentata in data 17.3.2008 in quanto residente in uno dei comuni della Sicilia orientale colpiti dal sisma del dicembre del 1990, ha condannato l'Agenzia delle Entrate a rifondere al predetto ricorrente il complessivo importo di 40.372,34 €, oltre interessi dalla domanda di rimborso al soddisfo) e l'Agenzia delle Entrate era stata condannata alla refusione delle spese sostenute dal Resistente_1 nel doppio grado di giudizio
- definito con sentenza n. 6447/4/19 depositata l'11.11.2019, successivamente cassata con rinvio dalla Corte di Cassazione giusta ordinanza n. 28901/2021 depositata il 19.10.2021.
In assenza di contraddittorio con il Resistente_1, la causa veniva trattata e decisa all'udienza del 19.1.2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va precisato che il giudizio di ottemperanza introdotto dal Resistente_1 riguardava la metà dell'importo il cui diritto al rimborso era stato affermato in fase di merito, segnatamente quello di 20.309,60 €, avendo l'Agenzia delle Entrate provveduto, dopo la sentenza di appello, a rimborsare al predetto contribuente il complessivo importo di 20.062,74 € oltre interessi, rispondendo il pagamento all'applicazione della falcidia del 50%, introdotta dallo ius superveniens di cui all'art. 1, comma 665, l. n. 190/2014 come modificato dall'art. 16-octies d.l. n. 91/2017, convertito dalla l. n. 123/2017.
Va aggiunto, poi, che nelle more del giudizio di cassazione avverso la sentenza di ottemperanza, l'Agenzia delle Entrate ha dato comunque corso al residuo pagamento dell'importo di 20.062,74 € oltre interessi e l'ha rappresentato al giudice dell'ottemperanza, il quale, infatti, all'udienza per la verifica del 15.12.2021, ha dichiarato, giusta ordinanza depositata il 21.4.2021, la chiusura del procedimento. Solo successivamente alla chiusura del procedimento, segnatamente con l'ordinanza citata del 19.10.2021, la Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate. Infatti, premesso, in relazione alla modifica introdotta dall'art. 16-octies d.l. n. 91/2017, che: “In relazione alle istanze di rimborso presentate, qualora l'ammontare delle stesse ecceda le complessive risorse stanziate dal presente comma, i rimborsi sono effettuati applicando la riduzione percentuale del 50 per cento sulle somme dovute;
a seguito dell'esaurimento delle risorse stanziate dal presente comma non si procede all'effettuazione di ulteriori rimborsi” e rilevato che: “è indubbio che tale disposizione sia applicabile alla fattispecie”, la Suprema Corte ha ritenuto che: “i limiti quantitativi al rimborso delle maggiori imposte pagate, fino a concorrenza dell'apposito stanziamento con riduzione del 50 per cento in ipotesi di eccedenza delle richieste, introdotti dalla norma sopravvenuta, attuata con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate prot. n. 195405/2017 del 26/09/2017, non incide sul titolo della ripetizione, ma unicamente sull'esecuzione dello stesso, delineandosi come un posterius rispetto al giudizio diretto ad ottenere il riconoscimento del diritto al rimborso. [..] In buona sostanza il delineato ius superveniens [..] pur non incidendo sul diritto al rimborso spettante [..] opera invece in sede di liquidazione, venendo in rilievo i limiti delle risorse stanziate ed eventuali questioni sui consequenziali provvedimenti liquidatori emessi dall'Agenzia delle entrate soltanto in fase esecutiva e/o di ottemperanza. [..] Ne consegue che, anche ove il giudice dichiari spettante al contribuente il diritto al rimborso delle maggiori imposte dirette versate, l'entità del rimborso a quello concretamente erogabile non potrà che essere determinato sulla base di quanto previsto dalle disposizioni e dal provvedimento direttoriale citati, ovvero verificando la sufficienza delle risorse statuali stanziate e, in caso di superamento, applicando la riduzione del 50 per cento o addirittura escludendo in toto la stessa erogazione del rimborso. Verifica che ovviamente dovrà essere effettuata [..] nella fase esecutiva o di ottemperanza. [..] A tale accertamento la CTR si è ingiustificatamente sottratta, avendo accolto il ricorso del contribuente omettendo di verificare se l'ammontare delle istanze di rimborso presentate nell'anno eccedesse o meno le complessive risorse stanziate e, quindi, provvedere di conseguenza, omettendo persino di esaminare e di pronunciare sull'eccezione al riguardo espressamente formulata dall'Agenzia delle Entrate”.
Alla luce del predetto decisum, l'Agenzia delle Entrate, avendo nelle more dato corso all'integrale pagamento delle somme il cui diritto al rimborso è stato riconosciuto in capo al Resistente_1, ha riassunto il giudizio di ottemperanza chiedendo che fosse riconosciuto che nella fattispecie per cui è causa trova applicazione la falcidia del 50% introdotta dallo ius superveniens citato, a causa della insufficienza dei fondi stanziati dal legislatore per far fronte ai rimborsi in commento, e, conseguentemente, che fosse dichiarato indebito e/o comunque non dovuto al Resistente_1 il rimborso di 19.939,31 € oltre interessi decorrenti dalla data del pagamento - già effettuato - fino al soddisfo, con conseguente condanna del predetto contribuente alla restituzione all'Erario della somma anzidetta.
Ebbene, in disparte la considerazione che l'orientamento della giurisprudenza di legittimità è nel frattempo mutato rispetto a quello fatto proprio nell'ordinanza del 19.10.2021 – si è infatti affermato, ormai pacificamente, che: "nel giudizio tributario di ottemperanza di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 70, il giudice dell'ottemperanza, adito dal contribuente per l'esecuzione del giudicato scaturente da decisione ricognitiva del diritto al rimborso d'imposte per effetto di benefici fiscali accordati in conseguenza di eventi calamitosi, deve accertare la disponibilità degli appositi fondi stanziati ai sensi della L. n. 190 del 2014, art. 1, comma 665, - come modificato dal D.L. n. 91 del 2017, art. 16-octies, e dal D.L. n. 162 del 2019, art. 29, - e, in caso di verificata incapienza, deve attivare, con determinazioni specifiche anche tramite la nomina di un commissario ad acta, le procedure particolari previste dalla normativa di contabilità pubblica per dare completa esecuzione alla decisione del giudice di merito, compresa l'emissione dello speciale ordine di pagamento in conto sospeso, non essendo desumibile dalla normativa di riferimento, interpretata alla luce dei principi costituzionali e convenzionali, alcuna possibile falcidia di diritti patrimoniali del contribuente giudizialmente accertati" (in tal senso, la sezione tributaria della Suprema Corte con sentenze dell'1.9.2022, nn. 25738, 25739 e 25740; del 9.6.2022 e, più di recente, del 16.1.2023, n. 1159) – deve rilevarsi, quanto alla prova della insufficienza dei fondi stanziati dal legislatore per far fronte ai rimborsi della stessa natura di quello per cui è causa, prova che l'Agenzia delle Entrate ritiene di avere fornito, che appartiene al notorio come i pagamenti dei rimborsi, sospesi per mancanza di fondi, siano stati ripresi nel corso del 2025 proprio in ragione del rimpinguamento del capitolo di bilancio sul quale dovevano gravare, sicché l'insufficienza di tali fondi deve ritenersi tutt'altro che dimostrata.
Consegue, a quanto esposto, che la domanda dell'Agenzia delle Entrate non può trovare accoglimento e, piuttosto, che va dichiarata l'estinzione del giudizio, essendo ormai cessata la materia del contendere, atteso che si è dato corso all'integrale pagamento del rimborso chiesto dal Resistente_1 ed a questi giudizialmente riconosciuto.
In assenza di contraddittorio, alcuna determinazione va assunta sulle spese del giudizio di ottemperanza.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di II° grado per la Sicilia - Sezione IV^ staccata di Siracusa, dichiara l'estinzione del giudizio;
nulla in ordine alle spese.
Siracusa, 19.1.2026
Il giudice relatore ed estensore David SALVUCCI Il Presidente Ignazio GENNARO