Articolo 160 della Legge 6 febbraio 1963, n. 546
Articolo 159Articolo 161
Versione
12 maggio 1963
Art. 160. Le entrate ordinarie e straordinarie del bi-
lancio del Fondo di massa del Corpo della
guardia di finanza, accertate nell'esercizio
finanziario 1943-44, per la competenza propria
dell'esercizio medesimo, sono stabilite, quali
risultano dalla deliberazione della Corte dei
conti, in .................................... L. 22.003.527,33 delle quali furono riscosse .................. " 19.314.780,78
------------------ e rimasero da riscuotere ..................... L. 2.691.740,55
------------------
Entrata in vigore il 12 maggio 1963