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Sentenza 21 luglio 2025
Sentenza 21 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 21/07/2025, n. 3736 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 3736 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
- SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE -
nel procedimento iscritto al n. R.G. 10940/2023 promosso con ricorso depositato da
nata a [...] il [...], identificata a mezzo della Parte_1 NumeroDiC_ carta di identità brasiliana n. e codice fiscale brasiliano n. , residente in 18935- NumeroDiCar_2
000, Espirito Santo do Turvo (Brasile), Via Santa Catarina n° 51,
, nato a [...] il [...], identificato a mezzo della carta di Parte_2 identità brasiliana n. e codice fiscale brasiliano n. , residente in 18790-000, NumeroDi_3 NumeroDiCar_4
LE (Brasile), Via Padre Guerreiro n° 185,
nata a [...] il [...], identificata a mezzo della carta Parte_3 NumeroDiC_ di identità brasiliana n. e codice fiscale brasiliano n. , residente in 18780-000, C.F._1
LE (Brasile), Via Jorge da Cunha Bueno n° 177,
nata a [...] il [...], identificata a mezzo della carta di identità brasiliana Parte_4 NumeroDiC_ n. e codice fiscale brasiliano n. , residente in [...]
Padre Guerreiro n° 185,
nata a [...] il [...], identificata a mezzo della carta di Parte_5 NumeroDiC_ identità brasiliana n. e codice fiscale brasiliano n. , residente in 18790-029, C.F._3
LE (Brasile), Via Manoel de Souza Lima n° 156,
nata a [...] il [...], identificata a mezzo della carta Parte_6 NumeroDiC_ di identità brasiliana n. e codice fiscale brasiliano n. , residente in 18790-029, NumeroDiCar_9
LE (Brasile), Via Manoel de Souza Lima n° 156,
nata a [...] il [...], identificata a mezzo Parte_7 della carta di identità brasiliana n. e codice fiscale brasiliano n. , residente in NumeroDi_10 C.F._4
18790-029, LE (Brasile), Via Manoel de Souza Lima n° 156,
, nata a [...] il20.02.1990, identificata a mezzo della carta di identità Parte_8 brasiliana n. e codice fiscale brasiliano n. , residente in 18760-000, LE NumeroDi_11 NumeroDiCa_12
(Brasile), Via das Sucupiras n° 128, nata a [...] il [...], identificata a mezzo della carta di Parte_9 identità brasiliana n. e codice fiscale brasiliano n. , residente in 18900-000, NumeroDi_13 NumeroDiCa_14
Santa Cruz do Rio DO (Brasile), Via Belizano Teodoro Nogueira n° 221
, nato a [...] il [...], identificato a mezzo della carta di Parte_10 identità brasiliana n. e codice fiscale brasiliano n. 267.642.038-06, residente in 01239-001, NumeroDi_15
Sao Paulo (Brasile), Via Itambé n° 485,
tutti rappresentati e difesi dall'avvocato Fabio Cecchin e dall'avvocato stabilito Advogada Ariane Armando
Alves del Foro di Ivrea,
ricorrenti contro
, in persona del Ministro pro tempore, Controparte_1
contumace
resistente nonché con
PUBBLICO MINISTERO
interventore ex lege
In punto: diritti di cittadinanza
Il Giudice monocratico, dott.ssa Sabina Rubini, all'esito della discussione all'udienza in data 8 maggio 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con ricorso ex 281 decies c.p.c., depositato in data 28 luglio 2023, i ricorrenti, cittadini brasiliani residenti in
Brasile, hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, esponendo di essere discendenti, in linea retta, del cittadino italiano (figlio di Parte_11 Persona_1
e ) nato a [...], il [...]. I ricorrenti, a supporto della
[...] Persona_2 domanda, esponevano che emigrava in Brasile, ove si univa in matrimonio con Parte_11 [...]
, e che da tale unione nasceva il 13.12.1930 a Santa Barbara do Rio DO (Brasile) il figlio Controparte_2 il quale, a sua volta, si univa in matrimonio con , il 17.02.1952 a Persona_3 Controparte_3
IN de AM (Brasile). Deducevano, inoltre, che dall'unione di questi ultimi sono nati quattro figli:
, e Parte_2 Parte_6 Parte_2 Parte_9 Parte_10
, che hanno la seguente discendenza:
[...]
- (ricorrente) è nato il [...] a [...] e, coniugatosi con Parte_2
n data 19.11.1977 a LE (Brasile) (doc. 6), ha avuto tre figli: Controparte_4
o (ricorrente), nata il [...] a [...] Parte_1 Parte_1
(Brasile) la quale si è coniugata con in data 18.03.2006 a LE Controparte_5
(Brasile) e hanno avuto due figli , nato il [...] Persona_4 a Santa Cruz do Rio DO (Brasile) e nata il Persona_5
15.02.2014 a Santa Cruz do Rio DO (Brasile);
o ricorrente), nata il [...] a [...] che Parte_3
a sua volta ha sposato il 19.05.2006 a LE (Brasile) e ha avuto un figlio, CP_6
, nato il [...] a [...]; Persona_6
o (ricorrente), nata il [...] a [...] che a sua volta ha Parte_4 sposato il 22.01.2010 a LE (Brasile); Controparte_7
- (ricorrente), nata il [...] a [...] e coniugata Parte_6 con in data 12.08.1989 a LE (Brasile) dal quale ha avuto tre figlie: Controparte_8
° (ricorrente), nata il [...] a [...] che a sua Parte_8 volta ha sposato il 15.09.2017 a LE (Brasile) e dal qual Controparte_9 ha avuto il figlio , nato il [...] a [...] Persona_7
° (ricorrente), nata il [...] a [...] Parte_7
° (ricorrente), nata il [...] a [...]: Parte_5
- (ricorrente) nata il [...] a [...] che a sua volta Parte_9 ha sposato il 20.05.1978 a LE (Brasile); Controparte_10
- (ricorrente), nato il [...] a [...]. Parte_10
Deducevano, infine, i ricorrenti che decedeva in Brasile senza mai acquisire la Parte_11 cittadinanza brasiliana, come risulta dal certificato negativo di naturalizzazione in atti e che, pertanto, mantenendo la cittadinanza d'origine l'ha trasmessa, iure sanguinis, senza soluzione di continuità, ai propri discendenti fino agli odierni ricorrenti. I ricorrenti hanno adito il Tribunale adducendo di non essere riusciti ad ottenere alcun appuntamento, nonostante la richiesta, presso il competente Consolato Generale di San
Paolo, a causa della situazione di paralisi in cui versa tale ufficio, che prevede liste di attesa superiori ai dieci anni per poter esaminare le richieste di riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis.
Il resistente, regolarmente convenuto in giudizio, non si è costituito e va dichiarato contumace. CP_1
Gli atti sono stati comunicati al P.M., che per l'udienza non ha concluso.
La causa è stata istruita a mezzo documenti e trattenuta in decisione sulle conclusioni di cui al ricorso introduttivo.
Circa la competenza del Tribunale di Venezia, va premesso che la Legge Delega n. 206/2021 prevede al comma n. 36 la seguente modifica: “All'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
«Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani»”. Il comma n. 37 della cit. Legge prevede che “Le disposizioni dei commi da 27 a 36 del presente articolo si applicano ai procedimenti instaurati a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge”. Pertanto, a far data dal 22.06.22, in caso di ricorrenti residenti all'estero, la competenza del Tribunale si è spostata dal Foro di Roma al Foro di nascita dell'avo italiano, o più precisamente al Tribunale in cui hanno sede le Sezioni Specializzate in materia di immigrazione e cittadinanza. Nel caso di specie l'avo era nato in [...], da cui deriva la competenza di questo
Tribunale, nella sezione specializzata in materia di immigrazione.
Sotto il profilo della disciplina applicabile al caso in esame, si osserva che Il riconoscimento della cittadinanza italiana è disciplinato dalla Legge n. 91/1992, e relativi regolamenti di esecuzione, che all'art. 1 stabilisce che è cittadino italiano per nascita il figlio di padre o madre cittadini. Si osserva, peraltro, che il principio del riconoscimento della cittadinanza italiana per derivazione paterna al figlio del cittadino, a prescindere dal luogo di nascita, era sancito già dal Codice civile del Regno d'Italia del 1865, che all'art. 4, disponeva che “è cittadino il figlio di padre italiano”, a prescindere dal luogo di nascita, principio che veniva confermato anche dalla Legge 555/1912, che, inoltre, intendendo garantire ai figli degli emigrati il mantenimento del legame con il Paese di origine degli ascendenti, all'art. 7 stabiliva che il figlio di italiano nato in [...] estero, che gli aveva attribuito la propria cittadinanza secondo il principio dello ius soli, poteva conservare la cittadinanza italiana acquisita alla nascita, introducendo un'importante eccezione al principio dell'unicità della cittadinanza. Si ricorda, peraltro, che la legge 555/1912 ha subito delle modifiche per effetto delle pronunce n. 30/1983 e n. 151/1975, che hanno determinato il venir meno del criterio di trasmissione unicamente maschile e della disposizione che prevedeva la perdita della cittadinanza per la donna che contraeva matrimonio con un cittadino straniero, anche prima dell'entrata in vigore dell'attuale normativa.
Ne consegue che per essere riconosciuti cittadini italiani per discendenza è necessario dimostrare con certificati di registro civile la linea diretta con l'antenato italiano nato in [...] fino al richiedente. Ciò premesso, si rileva che è stato prodotto il certificato di Battesimo di , che può Parte_11 valere quale sostituto del certificato di nascita rilasciato dall'ufficio dello stato civile, risultando indicati i nomi dei genitori e recando la legalizzazione della UR;
inoltre, secondo quanto emerge dalla documentazione prodotta in allegato al ricorso, debitamente tradotta e munita di apostille, la linea di discendenza corrisponde a quella esplicitata nel ricorso, circostanza che consente di affermare che i ricorrenti sono discendenti diretti di . Risulta, inoltre, dal documento n. 27, che il Parte_11 predetto avo è deceduto senza acquisire la cittadinanza brasiliana e senza mai rinunciare alla cittadinanza italiana, avendola, quindi, trasmessa, iure sanguinis, ai suoi propri figli e questi ai loro discendenti.
Quanto alla possibilità che un'eventuale rinuncia alla cittadinanza italiana possa essere stata fatta dai discendenti dell'avo originario, si osserva che la Suprema Corte (Cass. 25318/2022) ha avuto modo di precisare che ove la cittadinanza sia rivendicata da un discendente, spetta a quest'ultimo solo la prova di essere discendente di un cittadino italiano, mentre incombe alla controparte, ossia al che ne CP_1 abbia fatto eccezione, la prova dell'evento interruttivo della linea di trasmissione.
Dall'esame di tale documentazione emerge che non vi sono stati casi di trasmissione della cittadinanza per via materna prima dell'entrata in vigore della Costituzione e, conseguentemente, parte ricorrente avrebbe potuto rivolgersi al competente Consolato per ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana. Si rileva, peraltro, che è fatto notorio che tutti i in Brasile – e in particolare quello di San Parte_12
Paolo - versino da anni in uno stato di paralisi, a causa del numero di istanze depositate negli ultimi anni, che comporta una prospettiva per il primo esame della domanda di oltre dieci anni. Sul punto si osserva che il decorso di un lasso temporale irragionevole, quale quello che si incontra in sede consolare, comporta senza dubbio una lesione dell'interesse stesso ed equivale ad un diniego del riconoscimento del diritto, giustificando l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale. Pertanto, deve essere accolta la domanda, dichiarando che i ricorrenti indicati in epigrafe sono cittadini italiani e disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti conseguenti. Controparte_1
Sussistono validi motivi per disporre la compensazione delle spese di lite, considerata la mancata costituzione del e la non opposizione del P.M. e tenuto conto che l'enorme quantità Controparte_1 di domande presentata presso i competenti consolati giustifica la mancata evasione delle domande in tempi normali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così decide:
- accoglie la domanda e per l'effetto dichiara che i ricorrenti indicati in epigrafe sono cittadini italiani iure sanguinis per via di discendenza diretta da cittadino italiano.
- Ordina al e per esso all'ufficiale dello Stato civile competente di procedere Controparte_1 alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello Stato civile nella cittadinanza della persona sopra indicata, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
- Compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Venezia il 18 luglio 2025.
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Sabina Rubini