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Sentenza 8 agosto 2025
Sentenza 8 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 08/08/2025, n. 1340 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 1340 |
| Data del deposito : | 8 agosto 2025 |
Testo completo
N.40/2025 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO CALABRIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona del Presidente di sezione delegato dott. Liborio Fazzi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.40/2025 R.G.A.C., vertente tra:
nato a [...] il [...] (C.F. Parte_1
, elettivamente domiciliato in Polistena, via villa Rodinò C.F._1
n.5, presso lo Studio dell'Avv. Eleonora Borgese, del Foro di Palmi, che lo rappresenta e difende come da procura speciale alle liti in atti.
-OPPONENTE-
CONTRO
, in persona del Ministro pro tempore Controparte_1
-OPPOSTO CONTUMACE-
* * * *
-esaminato il ricorso depositato 08/01/2025, con il quale ha Parte_1 proposto opposizione avverso il decreto depositato il 22.7.24 e notificato da il 19.12.24, con il quale GIP del Tribunale di Reggio Calabria ha liquidato CP_2
ad esso opponente, in qualità di perito, la somma di € 2.459,06 oltre accessori, a titolo di compenso per l'attività di trascrizioni delle intercettazioni telefoniche ed
1 ambientali relative al proc. N.617 4/15 R.G.NR D.D.A. N.2314/2016 R.G.G.I.P.
D.D.A., disattendendo la pretesa avanzata pari ad € 34.491,06;
-preso atto che il , benché ritualmente citato, è rimasto Controparte_1
contumace;
-letti gli atti e a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 27/05/2025;
- rilevato che a fondamento dell'opposizione si contesta il decreto di liquidazione sotto diversi profili: a) contraddittorietà della motivazione atteso che ai fini della quantificazione del compenso si calcola un impegno di 150 giorni pur riconoscendo l'elevata complessità dell'attività peritale;
b) l'illegittima applicazione dell'art.52 comma 2 D.P.R. n.115/2002; c) l'illegittimo omesso rimborso delle spese dell'ausiliario, nominato su autorizzazione del giudice;
d)
l'errore di calcolo delle vacazioni, essendo stata calcolata una vacazione al giorno invece di quattro vacazioni al giorno secondo quanto espressamente riconosciuto dal giudicante;
- ritenuto che l'opposizione è fondata e va, pertanto, accolta per quanto di ragione;
- osservato che il giudice di prime cure ha ritenuto, ai sensi dell'art.52 comma 2
D.P.R. n.115/2002, di escludere dal computo delle vacazioni i giorni di attività peritale successivi al 150° giorno, in quanto attività espletata a seguito di proroga non tempestivamente richiesta;
- rilevato, altresì, che è stato escluso il rimborso di quanto corrisposto dal perito all'ausiliario nominato su autorizzazione del giudice, sul presupposto che l'attività dell'ausiliario sia stata svolta nel periodo successivo al 150° giorno di attività peritale e quindi dopo la scadenza del termine per il deposito della perizia;
- osservato che l'applicazione dell'art.52 comma 2 D.P.R. n.115/2002 presuppone l'accertamento che il ritardo nell'espletamento dell'incarico sia imputabile a negligenza del consulente, essendo tale sanzione finalizzata a prevenire comportamenti non virtuosi, nonché indebite dilatazioni dei tempi processuali (cfr.
Cass. Ordinanza n. 24723 del 17/08/2023);
- ritenuto che nel caso di specie il giudice di prime cure non ha espletato il suindicato accertamento, né dalla documentazione in atti è possibile imputare in capo al perito un colpevole ritardo nell'espletamento dell'incarico;
2 - rilevato che, ad avviso di questo giudicante, a prescindere dalla carenza probatoria suindicata, nella fattispecie in esame non è applicabile il richiamato art.52 comma 2;
- osservato, al riguardo, che, mentre nel procedimento civile l'art.154 c.p.c. preclude espressamente al giudice di prorogare i termini non perentori dopo la loro scadenza, analoga norma non è prevista nel procedimento penale;
- considerato, quindi, che nella fattispecie in esame le proroghe concesse dopo la scadenza dei termini non sono illegittime, con la conseguenza che tutta l'attività svolta dal perito durante l'intero arco temporale coperto dalle proroghe concesse deve ritenersi tempestiva;
- atteso che dalla documentazione in atti emerge incontrovertibilmente che l'intera attività peritale – protrattasi dal 07/02/2022 al 10/07/2023 e pari a 515 giorni - è coperta dalle proroghe concesse dall'autorità giudiziaria su istanza del perito;
- ritenuto, pertanto, che il perito ha svolto il compito affidatogli nel rispetto dei termini fissati dal giudice;
- considerato che anche l'attività dell'ausiliario nominato su autorizzazione del giudice risulta tempestivamente svolta, essendo compresa nell'arco temporale oggetto di proroga;
- ritenuto, quindi, che in riforma del decreto di liquidazione opposto, va rideterminato il compenso spettante all'opponente;
- considerato che: a) il periodo compreso tra il 07/02/2022 ed il 10/07/2023 è composto da 515 giorni;
b) dalle giornate lavorative vanno escluse le domeniche, le festività ed il periodo estivo, giungendo così ad un numero di giorni lavorativi che può essere prudenzialmente quantificato in complessivi 382; c) per ciascuno giornata lavorativa vanno riconosciute quattro vacazioni, per un numero di vacazioni complessive pari a 1.528; d) l'ausiliario ha lavorato dal 15/03/2023 al
13/04/2023, con la conseguenza che devono essere riconosciute quattro vacazioni al giorno per complessivi 25 giorni (escludendo le festività e le domeniche), pari a
100 vacazioni;
e) ciascuna vacazione va ritenuta pari ad € 14,68, ciò a seguito della sentenza n.16/2025 della Corte Costituzionale, con cui è stata dichiarata la illegittimità costituzionale dell'articolo 4, secondo comma, della legge 8 luglio
3 1980, n. 319 nella parte in cui, per le vacazioni successive alla prima, dispone la liquidazione di un onorario inferiore a quello stabilito per la prima vacazione;
- atteso che, in applicazione dei su menzionati criteri, il compenso va determinato in complessive € 22.431,04 (1.528x14,68), cui va aggiunto il rimborso per il compenso versato all'ausiliario pari ad € 900,00, importo quest'ultimo compreso nei limiti massimi delle vacazioni liquidabili;
- ritenuto che sussistono i presupposti per l'applicazione della maggiorazione prevista dall'art. 52, comma 1, del d.P.R. n. 115 del 2002;
- osservato al riguardo che ai sensi dell'art. 52, comma 1, del d.P.R. n. 115 del
2002, costituiscono prestazioni eccezionali, per le quali è consentito l'aumento degli onorari per il consulente fino al doppio dell'importo previsto nelle tabelle, quelle che, pur non presentando aspetti di unicità o, quanto meno, di assoluta rarità, risultino comunque avere impiegato l'ausiliario in misura notevolmente massiva, per importanza tecnico-scientifica, complessità e difficoltà (cfr. Cass. Ordinanza
n. 21963 del 21/09/2017);
- ritenuto che nel caso di specie l'imponente quantità delle intercettazioni ambientali da trascrivere, unitamente all'uso di espressioni gergali e dialettali, hanno certamente caratterizzato l'attività peritale in termini di complessità e difficoltà, così da legittimare la maggiorazione prevista dall'art.52 comma 1, che appare congrua nei limiti di un terzo;
- considerato, quindi, che all'opponente va liquidata la complessiva somma di €
29.908,05 (22.431,04 + 7.477,01), oltre accessori se ed in quanto dovuti, nonché €
900,00 a titolo di rimborso dei compensi liquidati all'ausiliario;
-ritenuto, infine, che le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, in persona del Presidente delegato dott. Liborio Fazzi, pronunciando nel giudizio introdotto da Pt_1 nei confronti del , in persona del Ministro pro
[...] Controparte_1
tempore, con ricorso depositato in data 08/01/2025, nella contumacia di parte opposta, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
4 1), in accoglimento dell'opposizione nei limiti e per le causali di cui in parte motiva e in riforma del provvedimento impugnato, visti gli artt.49 e ss del D.P.R.
n.115/2002 e 4 della legge n.319/1980, liquida in favore di la Parte_1
complessiva somma di € 30.808,05 (di cui € 29.908,05 a titolo di compensi ed €
900,00 a titolo di rimborso spese ausiliario), oltre accessori ex lege;
2) condanna parte opposta alla refusione delle spese processuali a favore dell'opponente, che liquida in complessive € 2.540,00, oltre spese di contributo unificato, spese generali, iva e cpa.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di competenza.
Reggio Calabria, 8 agosto 2025
Il Presidente
dott. Liborio Fazzi
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO CALABRIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona del Presidente di sezione delegato dott. Liborio Fazzi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.40/2025 R.G.A.C., vertente tra:
nato a [...] il [...] (C.F. Parte_1
, elettivamente domiciliato in Polistena, via villa Rodinò C.F._1
n.5, presso lo Studio dell'Avv. Eleonora Borgese, del Foro di Palmi, che lo rappresenta e difende come da procura speciale alle liti in atti.
-OPPONENTE-
CONTRO
, in persona del Ministro pro tempore Controparte_1
-OPPOSTO CONTUMACE-
* * * *
-esaminato il ricorso depositato 08/01/2025, con il quale ha Parte_1 proposto opposizione avverso il decreto depositato il 22.7.24 e notificato da il 19.12.24, con il quale GIP del Tribunale di Reggio Calabria ha liquidato CP_2
ad esso opponente, in qualità di perito, la somma di € 2.459,06 oltre accessori, a titolo di compenso per l'attività di trascrizioni delle intercettazioni telefoniche ed
1 ambientali relative al proc. N.617 4/15 R.G.NR D.D.A. N.2314/2016 R.G.G.I.P.
D.D.A., disattendendo la pretesa avanzata pari ad € 34.491,06;
-preso atto che il , benché ritualmente citato, è rimasto Controparte_1
contumace;
-letti gli atti e a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 27/05/2025;
- rilevato che a fondamento dell'opposizione si contesta il decreto di liquidazione sotto diversi profili: a) contraddittorietà della motivazione atteso che ai fini della quantificazione del compenso si calcola un impegno di 150 giorni pur riconoscendo l'elevata complessità dell'attività peritale;
b) l'illegittima applicazione dell'art.52 comma 2 D.P.R. n.115/2002; c) l'illegittimo omesso rimborso delle spese dell'ausiliario, nominato su autorizzazione del giudice;
d)
l'errore di calcolo delle vacazioni, essendo stata calcolata una vacazione al giorno invece di quattro vacazioni al giorno secondo quanto espressamente riconosciuto dal giudicante;
- ritenuto che l'opposizione è fondata e va, pertanto, accolta per quanto di ragione;
- osservato che il giudice di prime cure ha ritenuto, ai sensi dell'art.52 comma 2
D.P.R. n.115/2002, di escludere dal computo delle vacazioni i giorni di attività peritale successivi al 150° giorno, in quanto attività espletata a seguito di proroga non tempestivamente richiesta;
- rilevato, altresì, che è stato escluso il rimborso di quanto corrisposto dal perito all'ausiliario nominato su autorizzazione del giudice, sul presupposto che l'attività dell'ausiliario sia stata svolta nel periodo successivo al 150° giorno di attività peritale e quindi dopo la scadenza del termine per il deposito della perizia;
- osservato che l'applicazione dell'art.52 comma 2 D.P.R. n.115/2002 presuppone l'accertamento che il ritardo nell'espletamento dell'incarico sia imputabile a negligenza del consulente, essendo tale sanzione finalizzata a prevenire comportamenti non virtuosi, nonché indebite dilatazioni dei tempi processuali (cfr.
Cass. Ordinanza n. 24723 del 17/08/2023);
- ritenuto che nel caso di specie il giudice di prime cure non ha espletato il suindicato accertamento, né dalla documentazione in atti è possibile imputare in capo al perito un colpevole ritardo nell'espletamento dell'incarico;
2 - rilevato che, ad avviso di questo giudicante, a prescindere dalla carenza probatoria suindicata, nella fattispecie in esame non è applicabile il richiamato art.52 comma 2;
- osservato, al riguardo, che, mentre nel procedimento civile l'art.154 c.p.c. preclude espressamente al giudice di prorogare i termini non perentori dopo la loro scadenza, analoga norma non è prevista nel procedimento penale;
- considerato, quindi, che nella fattispecie in esame le proroghe concesse dopo la scadenza dei termini non sono illegittime, con la conseguenza che tutta l'attività svolta dal perito durante l'intero arco temporale coperto dalle proroghe concesse deve ritenersi tempestiva;
- atteso che dalla documentazione in atti emerge incontrovertibilmente che l'intera attività peritale – protrattasi dal 07/02/2022 al 10/07/2023 e pari a 515 giorni - è coperta dalle proroghe concesse dall'autorità giudiziaria su istanza del perito;
- ritenuto, pertanto, che il perito ha svolto il compito affidatogli nel rispetto dei termini fissati dal giudice;
- considerato che anche l'attività dell'ausiliario nominato su autorizzazione del giudice risulta tempestivamente svolta, essendo compresa nell'arco temporale oggetto di proroga;
- ritenuto, quindi, che in riforma del decreto di liquidazione opposto, va rideterminato il compenso spettante all'opponente;
- considerato che: a) il periodo compreso tra il 07/02/2022 ed il 10/07/2023 è composto da 515 giorni;
b) dalle giornate lavorative vanno escluse le domeniche, le festività ed il periodo estivo, giungendo così ad un numero di giorni lavorativi che può essere prudenzialmente quantificato in complessivi 382; c) per ciascuno giornata lavorativa vanno riconosciute quattro vacazioni, per un numero di vacazioni complessive pari a 1.528; d) l'ausiliario ha lavorato dal 15/03/2023 al
13/04/2023, con la conseguenza che devono essere riconosciute quattro vacazioni al giorno per complessivi 25 giorni (escludendo le festività e le domeniche), pari a
100 vacazioni;
e) ciascuna vacazione va ritenuta pari ad € 14,68, ciò a seguito della sentenza n.16/2025 della Corte Costituzionale, con cui è stata dichiarata la illegittimità costituzionale dell'articolo 4, secondo comma, della legge 8 luglio
3 1980, n. 319 nella parte in cui, per le vacazioni successive alla prima, dispone la liquidazione di un onorario inferiore a quello stabilito per la prima vacazione;
- atteso che, in applicazione dei su menzionati criteri, il compenso va determinato in complessive € 22.431,04 (1.528x14,68), cui va aggiunto il rimborso per il compenso versato all'ausiliario pari ad € 900,00, importo quest'ultimo compreso nei limiti massimi delle vacazioni liquidabili;
- ritenuto che sussistono i presupposti per l'applicazione della maggiorazione prevista dall'art. 52, comma 1, del d.P.R. n. 115 del 2002;
- osservato al riguardo che ai sensi dell'art. 52, comma 1, del d.P.R. n. 115 del
2002, costituiscono prestazioni eccezionali, per le quali è consentito l'aumento degli onorari per il consulente fino al doppio dell'importo previsto nelle tabelle, quelle che, pur non presentando aspetti di unicità o, quanto meno, di assoluta rarità, risultino comunque avere impiegato l'ausiliario in misura notevolmente massiva, per importanza tecnico-scientifica, complessità e difficoltà (cfr. Cass. Ordinanza
n. 21963 del 21/09/2017);
- ritenuto che nel caso di specie l'imponente quantità delle intercettazioni ambientali da trascrivere, unitamente all'uso di espressioni gergali e dialettali, hanno certamente caratterizzato l'attività peritale in termini di complessità e difficoltà, così da legittimare la maggiorazione prevista dall'art.52 comma 1, che appare congrua nei limiti di un terzo;
- considerato, quindi, che all'opponente va liquidata la complessiva somma di €
29.908,05 (22.431,04 + 7.477,01), oltre accessori se ed in quanto dovuti, nonché €
900,00 a titolo di rimborso dei compensi liquidati all'ausiliario;
-ritenuto, infine, che le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, in persona del Presidente delegato dott. Liborio Fazzi, pronunciando nel giudizio introdotto da Pt_1 nei confronti del , in persona del Ministro pro
[...] Controparte_1
tempore, con ricorso depositato in data 08/01/2025, nella contumacia di parte opposta, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
4 1), in accoglimento dell'opposizione nei limiti e per le causali di cui in parte motiva e in riforma del provvedimento impugnato, visti gli artt.49 e ss del D.P.R.
n.115/2002 e 4 della legge n.319/1980, liquida in favore di la Parte_1
complessiva somma di € 30.808,05 (di cui € 29.908,05 a titolo di compensi ed €
900,00 a titolo di rimborso spese ausiliario), oltre accessori ex lege;
2) condanna parte opposta alla refusione delle spese processuali a favore dell'opponente, che liquida in complessive € 2.540,00, oltre spese di contributo unificato, spese generali, iva e cpa.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di competenza.
Reggio Calabria, 8 agosto 2025
Il Presidente
dott. Liborio Fazzi
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