Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Torino, sez. I, sentenza 20/01/2026, n. 23
CGT1
Sentenza 20 gennaio 2026

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  • Accolto
    Irregolarità nella determinazione dei prezzi di trasferimento

    La Corte ha ritenuto fondato il ricorso, evidenziando la difficoltà di individuare comparables a causa della specificità del prodotto e dei servizi offerti. Inoltre, ha riscontrato l'inadeguato assolvimento dell'onere della prova da parte dell'Agenzia delle Entrate, che non ha fornito comparazioni pertinenti e aderenti alle linee guida OCSE e all'art. 9 del TUIR.

  • Accolto
    Mancanza di vantaggi fiscali

    La Corte ha considerato che non sembrano esservi stati vantaggi di natura fiscale nell'utilizzo dello spostamento di materia imponibile, attesa la quasi corrispondenza della tassazione nei paesi ove risiedono le consociate.

  • Accolto
    Irregolarità nella determinazione dei prezzi di trasferimento

    La Corte ha ritenuto fondato il ricorso, evidenziando la difficoltà di individuare comparables a causa della specificità del prodotto e dei servizi offerti. Inoltre, ha riscontrato l'inadeguato assolvimento dell'onere della prova da parte dell'Agenzia delle Entrate, che non ha fornito comparazioni pertinenti e aderenti alle linee guida OCSE e all'art. 9 del TUIR.

  • Accolto
    Mancanza di vantaggi fiscali

    La Corte ha considerato che non sembrano esservi stati vantaggi di natura fiscale nell'utilizzo dello spostamento di materia imponibile, attesa la quasi corrispondenza della tassazione nei paesi ove risiedono le consociate.

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    Irregolarità nella determinazione dei prezzi di trasferimento

    La Corte ha ritenuto fondato il ricorso, evidenziando la difficoltà di individuare comparables a causa della specificità del prodotto e dei servizi offerti. Inoltre, ha riscontrato l'inadeguato assolvimento dell'onere della prova da parte dell'Agenzia delle Entrate, che non ha fornito comparazioni pertinenti e aderenti alle linee guida OCSE e all'art. 9 del TUIR.

  • Accolto
    Mancanza di vantaggi fiscali

    La Corte ha considerato che non sembrano esservi stati vantaggi di natura fiscale nell'utilizzo dello spostamento di materia imponibile, attesa la quasi corrispondenza della tassazione nei paesi ove risiedono le consociate.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Torino, sez. I, sentenza 20/01/2026, n. 23
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Torino
    Numero : 23
    Data del deposito : 20 gennaio 2026

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