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Sentenza 20 gennaio 2026
Sentenza 20 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Torino, sez. I, sentenza 20/01/2026, n. 23 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Torino |
| Numero : | 23 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 23/2026
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TORINO Sezione 1, riunita in udienza il 18/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
VILLA FULVIO, Presidente
OCONE SE, EL
NICODANO MICHELE, Giudice
in data 18/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1590/2024 depositato il 03/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 Spa - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Torino - Via Paolo Veronese 199/a 10148 Torino TO
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T7G030100174-2024 IRES-ALTRO 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T7G030100174-2024 IRAP 2017 - sul ricorso n. 362/2025 depositato il 28/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.p.a. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Torino
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T7G030102111-2024 IRES-ALTRO 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T7G030102111-2024 IRAP 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T7G030102126-2024 IRES-ALTRO 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1306/2025 depositato il
19/12/2025
Richieste delle parti:
Le parti si richiamano alle conclusioni in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Ricorrente_1 S.p.A. ha promosso ricorso contro l'Agenzia delle Entrate –Direzione Provinciale di Torino II, avverso l'avviso di accertamento T7G030100174/2024 notificato in data 05 luglio
2024 avente ad oggetto la rettifica, ai fini IRES ed IRAP, per l'anno d'imposta 2017 per un ammontare di euro 317.330,93 così composto:
-maggior imposta IRES per Euro 180.477,00;
-maggiore imposta IRAP per Euro 29.056,00; -interessi sulle maggiori imposte accertate per Euro 44.604,70;
-sanzioni amministrative ex D.Lgs. 472/1997 per Euro 63.193,23.
Il ricorso scaturisce dalla verifica della G.d.F. in materia di transfer pricing per l'anno 2017.
La ricorrente ha quale attività la produzione e fornitura di macchinari per il collaudo automatico di schede elettroniche a livello mondiale. Oltre alla vendita di macchinari, Ricorrente_1. fornisce “servizi applicativi” che permettono l'implementazione degli stessi direttamente in produzione di modo da fornire soluzioni di collaudo
“chiavi in mano” alla propria clientela. Tali servizi costituiscono l'altra parte significativa del fatturato, e sono di due tipi principali: il primo tipo è il “post-vendita”: manutenzione e riparazione dei macchinari venduti, inclusa la vendita delle parti di ricambio. Il secondo tipo è lo sviluppo e la fornitura di “applicativi”, che sono costituiti da tutto il necessario per applicare il macchinario di test al prodotto specifico del cliente: programma software di collaudo con applicativi sviluppati in base alle specifiche della scheda elettronica da testare, quindi da considerarsi fortemente customizzati ed adattati alle richieste del cliente che deve testare le schede.
La ricorrente detiene partecipazioni di consociate risiedenti all'estero nella misura del 100%: Società_1 Inc. (USA), Società_2 Gmbh (DE), Società_3 (FR), Società_4 Ltd (Cina). I rapporti con le consociate sono stati oggetto di analisi e di rilievi di criticità da parte dei militi che hanno incontrato difficoltà nell'individuazione dei rapporti economici tra le consociate in assenza di contratti di regolamentazione, in quanto sono state riscontrate scontistiche maggiori applicate alle consociate rispetto ai clienti terzi.
La ricorrente ha eccepito che la scontistica applicata alle consociate non può e non deve essere paragonata a quella riferibile ai clienti terzi, in virtù della natura di società partecipate al 100% e, quindi, tali da porre la società estera in condizione di praticare lo stesso prezzo di vendita offerto ai clienti terzi e, soprattutto, in maniera tale da sopportare la concorrenza estera.
La ricorrente lamenta anche l'incomparabilità praticata dai militi effettuata su soggetti che non esercitano la stessa attività e con caratteristiche diverse in termini di fatturato, di composizione del personale e che hanno condotto in maniera erronea la determinazione della maggiorazione dei ricavi nella misura del 7,96%, in pratica relativa al primo interquartile della distribuzione statistica calcolata sul campione delle comparables.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, attesa la connessione oggettiva e soggettiva del ricorso contraddistinto dal numero di R.G.R.
362/2025 relativo agli avvisi di accertamento n. T7G030102111/2024 notificato in data 18 dicembre 2024 per IRES ed IRAP anno d'imposta 2018, e n. T7G030102126/2024 notificato in data 18 dicembre 2024 per
IRES anno d'imposta 2019, aventi lo stesso oggetto del ricorso di cui è causa, ne dispone la riunione al ricorso contraddistinto dal numero di R.G.R. 1590/2024.
I ricorsi riuniti sono fondati e meritano l'accoglimento.
La società ricorrente opera nel mercato internazionale mediante società interamente partecipate, nella loro veste di rivenditori con compiti di assistenza pre e post vendita sui macchinari venduti. La peculiarità del prodotto che si attaglia alle esigenze personali del cliente, rende oltremodo improbabile l'individuazione di comparables. Questa è l'ottica nella quale andava operata l'indagine della Guardia di Finanza per l'accertamento della correttezza dei prezzi di trasferimento intercompany. Le società del gruppo, oltre ad essere dei distributori delle macchine prodotte dalla ricorrente, esercitano le attività di supporto tecnico pre e post vendita, delle riparazioni e delle garanzie, assumendosi i costi relativi all'installazione, la manutenzione, il supporto tecnico e il training che non ricadono sulla società Ricor_1 Spa. Pertanto, diversa è la funzione della Ricor_1 S.p.A. allorquando vende al cliente utilizzatore curandone anche i vari servizi applicativi e quando, invece vende alla consociata - distributore – estera che provvede alle ulteriori incombenze post vendita;
il prezzo di trasferimento non può essere identico. Emerge dal P.V.C. della Guardia di Finanza che la ricorrente ha esibito i documenti “Master file” e “Country file” ove non risulta determinato il metodo di determinazione dei prezzi e di trasferimento adottato. La ricorrente ha dimostrato la impossibilità di tali predeterminazioni per le peculiari richieste di ogni singolo cliente in funzione della necessità di adeguarne la fornitura, rendendo tale mancanza ininfluente ai fini accertativi.
Ma l'elemento fondante l'accoglimento del ricorso risiede nella mancanza di assolvimento dell'onere della prova da parte dell'Ufficio. La G.d.F., secondo le prescrizioni dell'OCSE – art.
9 - ha esaminato in comparazione due rapporti commerciali che la ricorrente ha intrattenuto con soggetti indipendenti e con le parti correlate. Entrambe le comparazioni non risultano essere pertinenti e aderenti alle linee guida. Infatti, nel caso della comparazione del prezzo di trasferimento tra la Società_5 (Cina) quale utilizzatore finale e la società consociata estera che ha rivenduto il bene nel proprio mercato di riferimento (Messico), risulta che la stessa si avvenuta in violazione dell'art. 9 del TUIR perché ci troviamo di fronte a due soggetti giuridici che non sussistono nel “medesimo stadio di commercializzazione”. Parimenti, nel caso della comparazione tra la vendita a Società_6 (Polonia) e la vendita a Società_2 GMBH (Germania), risulterebbe effettuata con un bene differente.
Anche l'individuazione dei comparables è risultata fuorviante e non pertinente, in quanto come dimostrato dalla ricorrente i soggetti individuati non rappresentano lo stesso cluster perché privi di omogeneità, in contrasto con l'art. 9 comma 4 del TUIR: “Per valore normale, salvo quanto stabilito nel comma 4 per i beni ivi considerati, si intende il prezzo o corrispettivo mediamente praticato per i beni e i servizi della stessa specie o similari, in condizioni di libera concorrenza e al medesimo stadio di commercializzazione, nel tempo e nel luogo in cui i beni o servizi sono stati acquisiti o prestati, e, in mancanza, nel tempo e nel luogo più prossimi.”
In ultimo, volendo prescindere dalle finalità previste dalla disciplina per la tutela della libera concorrenza, occorre esaminare anche il caso in cui il transfer pricing venga inteso come una tecnica volta a spostare reddito tra un Paese ed un altro attraverso l'applicazione, nelle operazioni infragruppo, di corrispettivi più elevati o più bassi di quelli che sarebbero fissati tra imprese indipendenti. Lo spostamento del reddito avviene generalmente verso i Paesi a bassa fiscalità, per usufruire del minor carico fiscale. La disciplina italiana del transfer pricing è contenuta nell'articolo 110, comma 7, del TUIR con cui si prevede la modalità di determinazione del prezzo appropriato nel trasferimento della proprietà di beni o servizi attraverso operazioni infragruppo. Nel caso che ci occupa non sembra che vi siano vantaggi di natura fiscale nell'utilizzo di tale spostamento di materia imponibile, attesa la quasi corrispondenza della tassazione nei paesi ove risiedono le consociate.
In considerazione della complessità della materia, sussistono valide ragioni per la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso. Spese compensate
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TORINO Sezione 1, riunita in udienza il 18/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
VILLA FULVIO, Presidente
OCONE SE, EL
NICODANO MICHELE, Giudice
in data 18/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1590/2024 depositato il 03/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 Spa - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Torino - Via Paolo Veronese 199/a 10148 Torino TO
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T7G030100174-2024 IRES-ALTRO 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T7G030100174-2024 IRAP 2017 - sul ricorso n. 362/2025 depositato il 28/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.p.a. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Torino
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T7G030102111-2024 IRES-ALTRO 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T7G030102111-2024 IRAP 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T7G030102126-2024 IRES-ALTRO 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1306/2025 depositato il
19/12/2025
Richieste delle parti:
Le parti si richiamano alle conclusioni in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Ricorrente_1 S.p.A. ha promosso ricorso contro l'Agenzia delle Entrate –Direzione Provinciale di Torino II, avverso l'avviso di accertamento T7G030100174/2024 notificato in data 05 luglio
2024 avente ad oggetto la rettifica, ai fini IRES ed IRAP, per l'anno d'imposta 2017 per un ammontare di euro 317.330,93 così composto:
-maggior imposta IRES per Euro 180.477,00;
-maggiore imposta IRAP per Euro 29.056,00; -interessi sulle maggiori imposte accertate per Euro 44.604,70;
-sanzioni amministrative ex D.Lgs. 472/1997 per Euro 63.193,23.
Il ricorso scaturisce dalla verifica della G.d.F. in materia di transfer pricing per l'anno 2017.
La ricorrente ha quale attività la produzione e fornitura di macchinari per il collaudo automatico di schede elettroniche a livello mondiale. Oltre alla vendita di macchinari, Ricorrente_1. fornisce “servizi applicativi” che permettono l'implementazione degli stessi direttamente in produzione di modo da fornire soluzioni di collaudo
“chiavi in mano” alla propria clientela. Tali servizi costituiscono l'altra parte significativa del fatturato, e sono di due tipi principali: il primo tipo è il “post-vendita”: manutenzione e riparazione dei macchinari venduti, inclusa la vendita delle parti di ricambio. Il secondo tipo è lo sviluppo e la fornitura di “applicativi”, che sono costituiti da tutto il necessario per applicare il macchinario di test al prodotto specifico del cliente: programma software di collaudo con applicativi sviluppati in base alle specifiche della scheda elettronica da testare, quindi da considerarsi fortemente customizzati ed adattati alle richieste del cliente che deve testare le schede.
La ricorrente detiene partecipazioni di consociate risiedenti all'estero nella misura del 100%: Società_1 Inc. (USA), Società_2 Gmbh (DE), Società_3 (FR), Società_4 Ltd (Cina). I rapporti con le consociate sono stati oggetto di analisi e di rilievi di criticità da parte dei militi che hanno incontrato difficoltà nell'individuazione dei rapporti economici tra le consociate in assenza di contratti di regolamentazione, in quanto sono state riscontrate scontistiche maggiori applicate alle consociate rispetto ai clienti terzi.
La ricorrente ha eccepito che la scontistica applicata alle consociate non può e non deve essere paragonata a quella riferibile ai clienti terzi, in virtù della natura di società partecipate al 100% e, quindi, tali da porre la società estera in condizione di praticare lo stesso prezzo di vendita offerto ai clienti terzi e, soprattutto, in maniera tale da sopportare la concorrenza estera.
La ricorrente lamenta anche l'incomparabilità praticata dai militi effettuata su soggetti che non esercitano la stessa attività e con caratteristiche diverse in termini di fatturato, di composizione del personale e che hanno condotto in maniera erronea la determinazione della maggiorazione dei ricavi nella misura del 7,96%, in pratica relativa al primo interquartile della distribuzione statistica calcolata sul campione delle comparables.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, attesa la connessione oggettiva e soggettiva del ricorso contraddistinto dal numero di R.G.R.
362/2025 relativo agli avvisi di accertamento n. T7G030102111/2024 notificato in data 18 dicembre 2024 per IRES ed IRAP anno d'imposta 2018, e n. T7G030102126/2024 notificato in data 18 dicembre 2024 per
IRES anno d'imposta 2019, aventi lo stesso oggetto del ricorso di cui è causa, ne dispone la riunione al ricorso contraddistinto dal numero di R.G.R. 1590/2024.
I ricorsi riuniti sono fondati e meritano l'accoglimento.
La società ricorrente opera nel mercato internazionale mediante società interamente partecipate, nella loro veste di rivenditori con compiti di assistenza pre e post vendita sui macchinari venduti. La peculiarità del prodotto che si attaglia alle esigenze personali del cliente, rende oltremodo improbabile l'individuazione di comparables. Questa è l'ottica nella quale andava operata l'indagine della Guardia di Finanza per l'accertamento della correttezza dei prezzi di trasferimento intercompany. Le società del gruppo, oltre ad essere dei distributori delle macchine prodotte dalla ricorrente, esercitano le attività di supporto tecnico pre e post vendita, delle riparazioni e delle garanzie, assumendosi i costi relativi all'installazione, la manutenzione, il supporto tecnico e il training che non ricadono sulla società Ricor_1 Spa. Pertanto, diversa è la funzione della Ricor_1 S.p.A. allorquando vende al cliente utilizzatore curandone anche i vari servizi applicativi e quando, invece vende alla consociata - distributore – estera che provvede alle ulteriori incombenze post vendita;
il prezzo di trasferimento non può essere identico. Emerge dal P.V.C. della Guardia di Finanza che la ricorrente ha esibito i documenti “Master file” e “Country file” ove non risulta determinato il metodo di determinazione dei prezzi e di trasferimento adottato. La ricorrente ha dimostrato la impossibilità di tali predeterminazioni per le peculiari richieste di ogni singolo cliente in funzione della necessità di adeguarne la fornitura, rendendo tale mancanza ininfluente ai fini accertativi.
Ma l'elemento fondante l'accoglimento del ricorso risiede nella mancanza di assolvimento dell'onere della prova da parte dell'Ufficio. La G.d.F., secondo le prescrizioni dell'OCSE – art.
9 - ha esaminato in comparazione due rapporti commerciali che la ricorrente ha intrattenuto con soggetti indipendenti e con le parti correlate. Entrambe le comparazioni non risultano essere pertinenti e aderenti alle linee guida. Infatti, nel caso della comparazione del prezzo di trasferimento tra la Società_5 (Cina) quale utilizzatore finale e la società consociata estera che ha rivenduto il bene nel proprio mercato di riferimento (Messico), risulta che la stessa si avvenuta in violazione dell'art. 9 del TUIR perché ci troviamo di fronte a due soggetti giuridici che non sussistono nel “medesimo stadio di commercializzazione”. Parimenti, nel caso della comparazione tra la vendita a Società_6 (Polonia) e la vendita a Società_2 GMBH (Germania), risulterebbe effettuata con un bene differente.
Anche l'individuazione dei comparables è risultata fuorviante e non pertinente, in quanto come dimostrato dalla ricorrente i soggetti individuati non rappresentano lo stesso cluster perché privi di omogeneità, in contrasto con l'art. 9 comma 4 del TUIR: “Per valore normale, salvo quanto stabilito nel comma 4 per i beni ivi considerati, si intende il prezzo o corrispettivo mediamente praticato per i beni e i servizi della stessa specie o similari, in condizioni di libera concorrenza e al medesimo stadio di commercializzazione, nel tempo e nel luogo in cui i beni o servizi sono stati acquisiti o prestati, e, in mancanza, nel tempo e nel luogo più prossimi.”
In ultimo, volendo prescindere dalle finalità previste dalla disciplina per la tutela della libera concorrenza, occorre esaminare anche il caso in cui il transfer pricing venga inteso come una tecnica volta a spostare reddito tra un Paese ed un altro attraverso l'applicazione, nelle operazioni infragruppo, di corrispettivi più elevati o più bassi di quelli che sarebbero fissati tra imprese indipendenti. Lo spostamento del reddito avviene generalmente verso i Paesi a bassa fiscalità, per usufruire del minor carico fiscale. La disciplina italiana del transfer pricing è contenuta nell'articolo 110, comma 7, del TUIR con cui si prevede la modalità di determinazione del prezzo appropriato nel trasferimento della proprietà di beni o servizi attraverso operazioni infragruppo. Nel caso che ci occupa non sembra che vi siano vantaggi di natura fiscale nell'utilizzo di tale spostamento di materia imponibile, attesa la quasi corrispondenza della tassazione nei paesi ove risiedono le consociate.
In considerazione della complessità della materia, sussistono valide ragioni per la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso. Spese compensate