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Sentenza 16 settembre 2025
Sentenza 16 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 16/09/2025, n. 1306 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 1306 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. n° 5284/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
PRIMA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Silvia Saltarelli, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n° 5284/2023 del Registro Generale Contenzioso
DA
(C.F. ), rappresentata e difesa Parte_1 P.IVA_1 dall'avv. Fabio Sebastiano e presso il cui studio ha eletto domicilio giusta procura in atti
ATTRICE
CONTRO
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Anastasia CP_1 C.F._1
Simioni e presso il cui studio ha eletto domicilio giusta procura in atti
(C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. Anastasia Simioni e CP_2 C.F._2
presso il cui studio ha eletto domicilio giusta procura in atti
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Controparte_3 C.F._3
Padovan e presso il cui studio ha eletto domicilio giusta procura in atti
(c.f. ) rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Parte_2 C.F._4
Padovan e presso il cui studio ha eletto domicilio giusta procura in atti
CONVENUTI
CON L'INTERVENTO DI
(C.F. ), rappresentata e Controparte_4 P.IVA_2
difesa dall'avv. Ruggero Rubisse e presso il cui studio ha eletto domicilio giusta procura in atti
TERZO INTERVENUTO
OGGETTO: azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c.
1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione del 23.10.2023, (nel prosieguo Parte_1
Contr per brevità ha convenuto in giudizio , e CP_1 CP_2 Controparte_3
chiedendo, in principialità, la revoca ex art. 2901 c.c. dell'atto di costituzione del Parte_2
fondo patrimoniale posto in essere il 10.10.2018 dai coniugi e nonché dell'atto di CP_1 CP_2
compravendita immobiliare dell'11.6.2019 con il quale essi (rectius, il , con l'intervento e CP_1
l'assenso della hanno alienato a e il loro immobile di maggior valore;
in CP_2 CP_3 Pt_2
subordine, nel caso in cui l'immobile alienato non si trovi più nel patrimonio degli acquirenti, condannarsi costoro a corrisponderne il controvalore.
A sostegno delle domande proposte la banca attrice ha esposto;
- di aver concesso alla società di proprietà dei coniugi e due Controparte_4 CP_1 CP_2
finanziamenti chirografari (l'uno a settembre 2020 e l'altro a novembre 2022) per un importo complessivo di € 625.000,00 e in ordine ai quali residua un debito di € 476.378,23;
Contr
- che i coniugi, a garanzia dei rapporti bancari intercorrenti tra e la società, avevano rilasciato fideiussioni omnibus (con riferimento quindi ad obbligazioni sia presenti che future) nel
2014 e nel 2015, riconfermate e ampliate nel 2020;
- che la società è stata sottoposta a liquidazione giudiziale dal Tribunale di Vicenza nel 2023;
- che nelle more, nonostante la situazione debitoria della società fosse già compromessa, i coniugi e anno compiuto due atti dispositivi dei propri beni: CP_1 CP_2
1. costituzione di un fondo patrimoniale in data 10.10.2018, nel quale hanno conferito tutti i loro beni immobili, rendendoli non aggredibili dai creditori;
2. compravendita immobiliare in data 11.6.2019, con cui il , col consenso della CP_1
moglie, ha venduto a e il loro immobile di maggior valore, sito in CP_3 Pt_2
Bassano del Grappa. Contr ha affermato che gli atti dispositivi impugnati sono stati compiuti dai coniugi convenuti con l'intento di sottrarre i beni alla garanzia patrimoniale ex art. 2740 c.c. e con la consapevolezza del danno in tal modo arrecato alle ragioni creditorie della banca;
ha altresì affrmato che tale consapevolezza sussisteva anche in capo agli acquirenti, essendosi dato atto nella compravendita della provenienza del bene da fondo patrimoniale.
Si sono costituiti in giudizio i coniugi e chiedendo il rigetto delle domande CP_1 CP_2
attoree in quanto infondate in fatto e in diritto, negando la sussistenza, nel caso di specie, di tutti i presupposti, oggettivi e soggettivi, dell'azione revocatoria esercitata.
Si sono costituiti in giudizio anche i convenuti e , i quali hanno chiesto il CP_3 Pt_2
rigetto delle domande attoree sostenendone l'infondatezza per mancanza dell'elemento soggettivo
2 in capo a loro;
hanno altresì svolto, per il caso di accoglimento delle domande attoree, domanda riconvenzionale trasversale di manleva e di garanzia per evizione nei confronti del convenuto
. CP_1
È intervenuta in giudizio ex art. 105 c.p.c. la Curatela della Liquidazione giudiziale della società (nel prosieguo breviter Liquidazione giudiziale o Procedura), chiedendo Controparte_4 anch'essa la revoca ex art. 2901 c.c. degli atti dispositivi in parola, nonché in subordine la condanna degli acquirenti al pagamento del controvalore.
A fondamento delle proprie domande il Curatore ha esposto di aver riscontrato gravi irregolarità gestionali e distrazioni patrimoniali perpetrate dagli ex amministratori della società, i convenuti e (quali la distrazione delle rimanenze di magazzino, un'operazione CP_1 CP_2
immobiliare irrazionale, il ricorso abusivo al credito, l'affitto del ramo d'azienda a condizioni svantaggiose e la distrazione di tre punti vendita), tali da configurare responsabilità degli stessi ai sensi del combinato disposto degli artt. 378 CCII e 2476 c.c., con conseguenti obblighi risarcitori nei confronti del ceto creditorio;
ha affermato che le menzionate condotte hanno causato un danno per la massa dei creditori stimato in almeno € 1.236.102,67, oltre IVA, rivalutazione e interessi e che gli atti dispositivi impugnati sono stati dolosamente preordinati a sottrarre i beni alla garanzia patrimoniale così da pregiudicare la possibilità di soddisfacimento di tale credito risarcitorio;
ha infine affermato anche la sussistenza dell'elemento soggettivo in capo ai terzi acquirenti, argomentando che la vendita è avvenuta, senza l'intervento di un mediatore, ad un prezzo sottostimato rispetto al reale valore dell'immobile, con versamento di un anticipo di € 150.000 sei mesi prima del rogito, senza stipula di un preliminare.
Nella prima memoria ex art. 171-ter c.p.c. i convenuti e hanno chiesto, in via CP_1 CP_2
preliminare, l'estromissione dal giudizio della Liquidazione giudiziale per assenza di legittimazione attiva e, nel merito, il rigetto delle domande spiegate dalla stessa, assumendone l'infondatezza; hanno altresì chiesto il rigetto della domanda riconvenzionale svolta nei loro confronti dai convenuti e . CP_3 Pt_2
La causa è stata ritenuta matura per la decisione omessa ogni istruttoria e trattenuta in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti all'udienza del 27.5.2025; in particolare, l'attrice e l'intervenuta hanno dichiarato a verbale di rinunciare alla domanda revocatoria limitatamente al mappale 1079 sub 25 di cui al foglio 3 sito in Bassano del Grappa via Mure del Bastion e l'attrice ha altresì chiesto l'ordine di cancellazione della domanda giudiziale su tale mappale.
*****
Preliminarmente, va rigettata la domanda di estromissione dal giudizio della Liquidazione giudiziale, in quanto, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, nell'ipotesi di intervento di
3 un terzo creditore nel giudizio promosso da altro creditore per ottenere la revoca, ai sensi dell'art. 2901 c.c., del medesimo atto dispositivo patrimoniale pregiudizievole delle ragioni creditorie di entrambi (attore e parte intervenuta), l'intervento è ammissibile e deve reputarsi adesivo autonomo
(Cass. n. 5621/2017).
Ciò premesso, le domande dell'attrice e dell'intervenuta sono fondate per i motivi che si vanno a esporre.
L'art. 2901 c.c. disciplina l'actio pauliana differenziandone i presupposti a seconda che l'atto dispositivo di cui si chiede la declaratoria di inefficacia relativa sia a titolo gratuito od oneroso, nonché, ulteriormente, anteriore o posteriore al sorgere del credito.
Per l'ipotesi di atto a titolo gratuito occorrono la conoscenza del pregiudizio alle ragioni creditorie
(scientia damni) da parte del debitore, se l'atto è posteriore al credito, o la dolosa preordinazione al pregiudizio (consilium damni) per il suo soddisfacimento, se anteriore;
nel caso di atto a titolo oneroso, i requisiti della conoscenza (scientia fraudis) o della dolosa preordinazione (consilium fraudis) debbono sussistere anche in capo al terzo acquirente.
In tutti i casi sono necessari anche i requisiti oggettivi dell'esistenza di un credito – per il quale
“l'art. 2901 cod. civ. ha accolto una nozione lata di credito, comprensiva della ragione o aspettativa, con conseguente irrilevanza dei normali requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità. Ne consegue che anche il credito eventuale, nella veste di credito litigioso, è idoneo a determinare - sia che si tratti di un credito di fonte contrattuale oggetto di contestazione in separato giudizio sia che si tratti di credito risarcitorio da fatto illecito - l'insorgere della qualità di creditore che abilita all'esperimento dell'azione revocatoria ordinaria avverso l'atto di disposizione compiuto dal debitore” (Cass.
1892/2012) – e dell'eventus damni, ovvero un'apprezzabile lesione della garanzia patrimoniale generica del creditore.
Quest'ultimo “consiste nella insufficienza dei beni del debitore ad offrire la garanzia patrimoniale, essendo irrilevante una mera diminuzione di detta garanzia;
è invece rilevante ogni aggravamento della già esistente insufficienza dei beni del debitore ad assicurare la garanzia patrimoniale” (Cass.
5269/2018) e “ricorre non solo nel caso in cui l'atto dispositivo comprometta totalmente la consistenza patrimoniale del debitore, ma anche quando lo stesso atto determini una variazione quantitativa o anche soltanto qualitativa del patrimonio che comporti una maggiore incertezza o difficoltà nel soddisfacimento del credito, con la conseguenza che grava sul creditore l'onere di dimostrare tali modificazioni quantitative o qualitative della garanzia patrimoniale, mentre è onere del debitore, che voglia sottrarsi agli effetti di tale azione, provare che il suo patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore” (Cass. 19207/2018); inoltre, “il momento storico in cui deve essere verificata la sussistenza dell'"eventus damni", inteso come pregiudizio alle ragioni del creditore, tale da determinare l'insufficienza dei beni del debitore ad offrire la necessaria garanzia patrimoniale, è quello
4 in cui viene compiuto l'atto di disposizione dedotto in giudizio ed in cui può apprezzarsi se il patrimonio residuo del debitore sia tale da soddisfare le ragioni del creditore, restando, invece, assolutamente irrilevanti, al fine anzidetto, le successive vicende patrimoniali del debitore, non collegate direttamente all'atto di disposizione” (Cass. 3538/2019).
Ebbene, sussistono nel caso in esame tutti i presupposti richiesti dall'art. 2901 c.c.:
1) il credito, in quanto sia l'attrice che l'intervenuta vantano ragioni o quantomeno aspettative creditorie – nei termini delineati nelle sentenze sopra menzionate – nei confronti dei convenuti e CP_2
: la banca in ragione delle fideiussioni prestate in suo favore da costoro, rispettivamente nelle date CP_1
del 13.03.2015 (v. doc. 7 attrice) e del 18.03.2020 (v. doc. 8 attrice) e nelle date del 04.06.2014 (v. doc. 9 Contr attrice) e del 18.03.2020 (v. doc. 10 attrice) a garanzia dei rapporti bancari intercorrenti tra e la società di cui entrambi erano proprietari e dunque anche a garanzia dei finanziamenti CP_4 concessi nelle date del 22.09.2020 e del 24.11.2022, per i quali residua un debito di € 476.378,23; la
Procedura in ragione del credito risarcitorio vantato per condotte di mala gestio dei coniugi, ex amministratori della società in liquidazione giudiziale;
a nulla rilevando in questa sede, alla luce dei principi espressi dalla Suprema Corte dianzi ricordati, le eventuali contestazioni mosse dai debitori alle ragioni creditorie rappresentate dall'attrice e dall'intervenuta;
2) il danno, in quanto gli atti dispositivi in questione, avendo coinvolto la totalità dei beni immobili dei debitori, hanno determinato un'apprezzabile lesione della garanzia patrimoniale generica dei creditori;
in particolare, il fondo patrimoniale è idoneo ad arrecare pregiudizio ai creditori del costituente, dal momento che, sebbene alla sua costituzione su beni immobili consegua la loro inalienabilità e la destinazione dei frutti ai bisogni della famiglia, si tratta comunque di un atto dispositivo a contenuto patrimoniale che incide negativamente sulla situazione e sulla capacità patrimoniale del costituente, non potendosi procedere all'esecuzione forzata sui beni destinati al fondo e sui relativi frutti (art. 170 c.c.) per i debiti che il creditore sapeva essere stati contratti a fini diversi dal soddisfacimento dei bisogni della famiglia;
la compravendita immobiliare ha avuto ad oggetto l'immobile di maggior pregio del fondo patrimoniale e i debitori non hanno dimostrato la presenza di ulteriori immobili utilmente aggredibili, né la sufficienza del proprio patrimonio residuo a soddisfare le ragioni creditorie;
3) l'elemento soggettivo in capo ai debitori, per i motivi che seguono.
Gli atti impugnati sono successivi al sorgere del credito della banca. Infatti, secondo la giurisprudenza, quando l'azione revocatoria è proposta dal creditore non nei confronti del debitore principale, ma verso uno dei soggetti che hanno garantito il debito di quest'ultimo tramite la stipula di un contratto di fideiussione, il momento cui occorre far riferimento per stabilire se l'atto pregiudizievole alle ragioni del creditore sia anteriore o successivo al sorgere del credito, è quello in cui tale garanzia è stata stipulata
(cfr ex multis Corte d'Appello di Milano sez. IV, 22/07/2021, n.2381). Dunque nel nostro caso la data di
5 insorgenza del credito dell'attrice nei confronti dei coniugi e va ricondotta alla stipula CP_1 CP_2 dell'atto di fideiussione del 2014, laddove gli atti dispositivi sono del 2018 e del 2019.
Gli atti impugnati sono successivi anche a parte del credito di natura risarcitoria vantato dalla
Liquidazione giudiziale per le condotte di mala gestio degli amministratori della società CP_4
Invero, plurime sono le condotte illecite ascritte ai convenuti e dalla Curatela, alcune delle CP_2 CP_1
quali sono successive agli atti dispositivi de quibus, altre sono anteriori poiché risalgono almeno al 2014: così è per la stipula di svariati contratti preliminari “in cui si prevede una datio del tutto illogica di somme alla società Genius S.r.l., senza alcuna programmazione coerente e con l'assunzione in capo alla società di obblighi a titolo di penale manifestamente eccessivi” (v. pag. 8 comparsa di intervento), che ha provocato il depauperamento del patrimonio sociale per € 211.450,00. Ecco, ai fini che ci riguardano, è sufficiente a fondare l'actio pauliana svolta dalla Procedura valorizzare il credito che discende dalle condotte di mala gestio poste in essere anteriormente agli atti impugnati, cosicché l'elemento soggettivo richiesto in capo ai debitori è la mera consapevolezza del pregiudizio che, con tali atti, avrebbero potuto arrecare alle ragioni di tutti i propri creditori. Infatti, secondo consolidata giurisprudenza di legittimità
(Cass. n. 28141/2023; n. 11121/2020; n. 10522/2020; n. 11755/2018), nel caso di credito risarcitorio, il momento di insorgenza del credito va individuato nella data del fatto illecito e tale principio si applica anche quando l'azione è esercitata dal Curatore nell'ambito della liquidazione giudiziale, posto che egli agisce in rappresentanza della massa dei creditori per far valere diritti già esistenti nel patrimonio della società.
La consapevolezza in capo ai coniugi e che gli atti dispositivi in esame potessero CP_1 CP_2
pregiudicare la garanzia patrimoniale ex art. 2740 c.c. non può revocarsi in dubbio se sol si considera che costoro sono sposati dal 16.06.2002, hanno una figlia nata nel 2011 (v. docc. 33 e 34 attrice), all'epoca degli atti dispositivi gestivano la società insieme, essendone soci al 50% (v. doc. 32 attrice) CP_4
Contr ed erano consapevoli, da un lato, di aver sottoscritto delle garanzie con in relazione ai rapporti intercorrenti tra la loro società e la banca e, dall'altro lato, della situazione di crisi e di forte indebitamento in cui versava la loro società già a partire dal 2015 (v. docc. 13-18 e 25-34 intervenuta).
L'atto di costituzione del fondo patrimoniale per i bisogni familiari è stato disposto 16 anni dopo il loro matrimonio ed ha investito l'integralità dei loro beni immobili, mentre l'atto di compravendita immobiliare, a pochi mesi di distanza, ha avuto ad oggetto l'immobile di maggior valore facente parte del fondo patrimoniale: ciò che emerge in verità è, più che la semplice consapevolezza di poter arrecare un pregiudizio alle ragioni dei propri creditori, proprio una dolosa preordinazione in tal senso.
4) l'elemento soggettivo in capo ai terzi acquirenti, con riferimento alla compravendita immobiliare, per le ragioni che si illustrano. Contr Ritenuta l'anteriorità rispetto alla compravendita immobiliare impugnata sia del credito di che, per quanto qui rileva, del credito della Liquidazione giudiziale, per le motivazioni esplicate al paragrafo che
6 precede, è sufficiente anche in capo ai terzi acquirenti la sussistenza della mera consapevolezza del pregiudizio che tale atto avrebbe potuto arrecare alle ragioni dei creditori degli alienanti (rectius, del quale parte alienante, con la partecipazione e il consenso della moglie e tale consapevolezza CP_1 CP_2
può essere provata anche per presunzioni.
Indizi gravi precisi e concordanti della consapevolezza di e di di ridurre, attraverso Pt_2 CP_3
la compravendita in parola, avente ad oggetto un immobile di pregio, la consistenza patrimoniale di CP_2
e e conseguentemente di ledere le ragioni dei loro creditori sono le seguenti circostanze, che si CP_1
evincono dalla lettura del contratto medesimo:
- alle pagg. 5 e 6 si dà atto della rinuncia all'iscrizione di ipoteca legale da parte del (con il CP_1 consenso della intervenuta per la vendita), nonostante sia previsto il “salvo buon fine” dei CP_2
mezzi di pagamento diversi dal denaro utilizzati;
- a pag. 6 si dà atto che il bene alienato fa parte del fondo patrimoniale costituito in data
10.10.2018, in relazione al quale infatti “È intervenuta al presente atto la signora per CP_2 dare il suo più ampio assenso alle presenti vendite”;
- a pag 9 si dà atto della presenza di plurime iscrizioni ipotecarie a favore di e di Parte_3
Unicredit “che verranno cancellate nel più breve tempo possibile”;
- a pag. 15 si dà atto che le parti non si sono avvalse dell'attività di mediazione.
Dalle circostanze evidenziate emerge che i terzi acquirenti erano pienamente consapevoli che i coniugi si stavano disfando di un bene di ingente valore che era segregato in un fondo CP_1
patrimoniale, che costoro avevano svariati debiti con le banche, viste le iscrizioni ipotecarie presenti sull'immobile e nonostante ciò si sono determinati all'acquisto senza avere alcuna garanzia che i gravami sarebbero stati effettivamente cancellati e comunque senza sapere entro quanto tempo, esponendosi quindi al rischio di subire un'azione esecutiva da parte delle banche. Anche l'assenza di un intermediario per la vendita e la rinuncia all'iscrizione di ipoteca legale da parte del depongono per la CP_1
sussistenza di un accordo fra i quattro convenuti se non volto ad arrecare pregiudizio ai creditori dei venditori, quantomeno in base al quale tutti erano consapevoli del potenziale danno alle ragioni degli stessi.
Alla luce delle osservazioni svolte, le domande ex art. 2901 c.c. formulate dall'attrice e dall'intervenuta vanno accolte.
Merita conseguentemente accoglimento anche la domanda riconvenzionale trasversale formulata dai convenuti e . CP_3 Pt_2
La Corte di Cassazione ha infatti avuto modo di precisare che:
“In tema di azione revocatoria ordinaria, il terzo acquirente, in quanto soggetto passivo dell'esecuzione che il creditore può promuovere a seguito della dichiarazione d'inefficacia dell'atto dispositivo, può proporre azione di manleva ovvero di garanzia nei confronti dell'alienante e la
7 domanda, al momento della revocatoria ordinaria, deve essere formulata nel senso di essere tenuto indenne dalle relative, non ancora note, conseguenze pregiudizievoli, non potendosi, per ciò solo, ritenere generica.” (Cass. n. 28428/2018).
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano applicando i parametri del D.M.
55/2014 per i giudizi di cognizione innanzi al Tribunale, scaglione fino a € 520.000, medi per la fase di studio e per la fase introduttiva, quindi rispettivamente € 3.544,00 ed € 2.338,00, minimi per la fase di trattazione e per la fase decisionale, non essendosi svolta attività istruttoria, quindi rispettivamente €
5.206,00 ed € 3.082,00, per un compenso totale di € 14.170,00.
Le spese generali ex art. 2 D.M. 55/2014 spetteranno nella misura ordinaria del 15%.
Parte attrice ha documentato spese vive per € 1.214,00.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Prima Civile, in persona del Giudice monocratico dott.ssa
Silvia Saltarelli, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n° 5284/2023 del Registro
Generale Contenzioso, così decide:
accoglie le domanda di e, per l'effetto: Parte_1
1) revoca ex art. 2901 c.c. e dunque dichiara l'inefficacia nei confronti dell'attrice
[...] dell'atto di costituzione di fondo patrimoniale a rogito del notaio Parte_1
di Bassano Del Grappa n. 223.735 rep. e n. 85.034 racc. trascritto presso la Persona_1
Conservatoria di Bassano del Grappa il 25.10.2018 (n. 10849 R.G.; n. 7633 R.P.) e presso la
Conservatoria di Treviso il 26.10.2018 (n. 37728 R.G., n. 26457 R.P.) con il quale i coniugi c.f. e c.f. CP_1 C.F._1 CP_2 C.F._2
hanno costituito in fondo patrimoniale ai sensi dell'art. 167 c.c., destinato a far fronte ai bisogni della famiglia, la piena proprietà dei seguenti immobili:
BASSANO DEL GRAPPA:
Catasto Fabbricati meccanografico foglio 3 (tre) m.n.:
a. 504 Sub 7 Via dell'Angelo n 3 p. T-1-2-3 m.n. categ. A/2 cl. vani 10 RC.€ 1.420,26;
b. 1079 sub. 26 Via Mure del Bastion p. T categ. C/6 cl. 2 mq. 15 sup. cat. mq 15;
c. 1078 sub. 2 b.c.n.c. ai sub. 3-4-5-6 del m.n. 1078 e ai sub. dall'1 al 26-30 del m.n. 1079;
d. 1079 sub. 27 b.c.n.c. ai sub. 3-4-5-6 del m.n. 1078 e ai sub. dall'1 al 26-30 del m.n. 1079;
e. 1079 sub. 28 b.c.n.c. ai sub. 3-4-5-6 del m.n. 1078 e ai sub. dall'1 al 26-30 del m.n. 1079;
COMUNE DI ASOLO
8 Catasto Fabbricati Sezione C foglio 2 (due):
A) Per la piena proprietà m.n.:
f. 27 sub. 8 Via Schiavonesca Marosticana p. S1 – T categ. C/1 cl. 5 mq. 135 RC. € 3.123,53;
g. 238 sub. 1 graffato con il m.n. 1243 sub. 1 Via Schiavonesca Marosticana p. T categ. C/2 cl. 4 mq. 13 sup. cat. mq. 84 RC. € 49,01;
B) Per il diritto di nuda proprietà gravato da usufrutto generale vitalizio a favore di nata a [...] il [...], che rimane fermo ed impregiudicato m.n.: Persona_2
h. 27 sub. 9 Via Schiavonesca Marosticana p. T-1 categ. A/3 cl. 3 vani 5 sup. cat. mq. 111
RC. € 413,17;
2) revoca ex art. 2901 c.c. e dunque dichiara l'inefficacia nei confronti dell'attrice
[...] dell'atto di compravendita del notaio di Bassano Parte_1 Persona_1
Del Grappa (n. 226.360 rep., n. 86.863 racc.) registrato a Bassano del Grappa il 24.06.2019 (n. 7082 mod. 1T) e trascritto presso la Conservatoria di Bassano del Grappa in data 25.06.2019 (R.G. n.
6187 - 6188, R.P. n. 4219 – 4220) (doc.) con il quale c.f. CP_1
ha venduto a c.f. e C.F._1 Controparte_3 C.F._3
c.f. i seguenti immobili: Parte_2 C.F._4
BASSANO DEL GRAPPA:
Catasto Fabbricati meccanografico foglio 3 (tre) m.n.:
a. 504 Sub 7 Via dell'Angelo n 3 p. T-1-2-3 m.n. categ. A/2 cl. vani 10 R.C. € 1.420,26;
b. 1079 sub. 26 Via Mure del Bastion p. T categ. C/6 cl. 2 mq. 15 sup. cat. mq 15;
c. 1078 sub. 2 b.c.n.c. ai sub. 3-4-5-6 del m.n. 1078 e ai sub. dall'1 al 26-30 del m.n. 1079;
d. 1079 sub. 27 b.c.n.c. ai sub. 3-4-5-6 del m.n. 1078 e ai sub. dall'1 al 26-30 del m.n. 1079;
e. 1079 sub. 28 b.c.n.c. ai sub. 3-4-5-6 del m.n. 1078 e ai sub. dall'1 al 26-30 del m.n. 1079;
accoglie la domanda della Liquidazione Giudiziale e, per l'effetto: Controparte_4
1) revoca ex art. 2901 c.c. e dunque dichiara l'inefficacia nei confronti dell'intervenuta
Liquidazione Giudiziale dell'atto di costituzione di fondo patrimoniale a rogito del Controparte_4
Dott. , Notaio in Bassano Del Grappa n. 223.735 rep. e n. 85.034 racc. trascritto Persona_1
presso la Conservatoria di Bassano del Grappa il 25.10.2018 (n. 10849 R.G.; n. 7633 R.P.) e presso la Conservatoria di Treviso il 26.10.2018 (n. 37728 R.G., n. 26457 R.P.) con il quale i coniugi
9 e hanno costituito un fondo patrimoniale ai sensi dell'art. 167 c.c., CP_1 CP_2
destinato a far fronte ai bisogni della famiglia, avente ad oggetto:
A) In Comune di Bassano del Grappa (VI):
Catasto Fabbricati meccanografico foglio 3:
- m.n. 504 Sub 7 Via dell'Angelo n 3 p. T-1-2-3 m.n. cat. A/2 cl. vani 10 RC. €
1.420,26;
- m.n. 1079 sub. 26 Via Mure del Bastion p. T, cat. C/6 cl. 2 mq. 15 sup. cat. mq 15;
- 1078 sub. 2 b.c.n.c. ai sub. 3-4-5-6 del m.n. 1078 e ai sub. dall'1 al 26-30 del m.n.
1079;
- 1079 sub. 27 b.c.n.c. ai sub. 3-4-5-6 del m.n. 1078 e ai sub. dall'1 al 26-30 del m.n.
1079;
- 1079 sub. 28 b.c.n.c. ai sub. 3-4-5-6 del m.n. 1078 e ai sub. dall'1 al 26-30 del m.n.;
B) In Comune di Asolo (TV):
Catasto Fabbricati Sezione C foglio 2:
B1) Per la piena proprietà:
- m.n. 27 sub. 8 Via Schiavonesca Marosticana p. S1 – T cat. C/1 cl. 5 mq. 135 RC. €
3.123,53;
- m.n. 238 sub. 1 graffato con il m.n. 1243 sub. 1 Via Schiavonesca Marosticana p. T
categ. C/2 cl. 4 mq. 13 sup. cat. mq. 84 RC. € 49,01;
B2) Per il diritto di nuda proprietà gravato da usufrutto generale vitalizio a favore di nata a [...] il [...]: Persona_2
- m.n. 27 sub. 9 Via Schiavonesca Marosticana p. T-1 categ. A/3 cl. 3 vani 5 sup. cat.
mq. 111 RC. € 413,17;
2) revoca ex art. 2901 c.c. e dunque dichiara l'inefficacia nei confronti dell'intervenuta
Liquidazione Giudiziale dell'atto di compravendita a rogito del Dott. CP_4 CP_4 Per_1
, Notaio in Bassano Del Grappa (n. 226.360 rep., n. 86.863 racc.) registrato a Bassano del
[...]
Grappa il 24.06.2019 (n. 7082 mod. 1T) e trascritto presso la Conservatoria di Bassano del Grappa
10 in data 25.06.2019 (R.G. n. 6187 - 6188, R.P. n. 4219 – 4220) con il quale , con il CP_1
consenso della coniuge , ha ceduto: CP_2
i. a l'immobile, facente parte del fondo patrimoniale, così censito Controparte_3
catastalmente:
Catasto Fabbricati Comune di Bassano del Grappa (VI), Foglio 3, Particella 504, Subalterno
7, Via Dell'Angelo 3, Cat. A/2, R.C. € 1.420,26;
ii. a gli immobili, facenti parte del fondo patrimoniale, così censiti Parte_4
catastalmente al Catasto Fabbricati del Comune di Bassano del Grappa (VI):
Catasto Fabbricati meccanografico foglio 3:
- m.n. 504 Sub 7;
- m.n. 1079 sub. 26;
- 1078 sub. 2 b.c.n.c.;
- 1079 sub. 27 b.c.n.c.;
- 1079 sub. 28 b.c.n.c.;
accoglie la domanda riconvenzionale trasversale di e e, Controparte_3 Parte_2 per l'effetto, condanna a mantenere indenni gli acquirenti da tutte le CP_1
conseguenze pregiudizievoli correlate all'accoglimento dell'azione revocatoria dell'atto di compravendita;
condanna i convenuti soccombenti, in solido, a rifondere a Parte_1 le spese processuali, che liquida in € 14.170,00 per compensi professionali, oltre
[...]
accessori di legge e in € 1.214,00 per contributo unificato;
condanna i convenuti soccombenti, in solido, a rifondere alla Controparte_4 le spese processuali, che liquida in € 14.170,00 per compensi professionali,
[...]
oltre accessori di legge;
condanna i convenuti e a rifondere ai convenuti CP_1 CP_2 CP_3
e le spese processuali, che liquida in € 14.170,00 per compensi
[...] Parte_2
professionali, oltre accessori di legge;
ordina la cancellazione della domanda giudiziale sul mappale 1079 sub 25 di cui al foglio 3 sito in Bassano del Grappa via Mure del Bastion;
11 ordina l'annotazione della presente sentenza presso l'Agenzia del Territorio di Vicenza,
Servizi di pubblicità immobiliare di Bassano del Grappa, e presso l'Agenzia del Territorio di
Treviso, Servizi di pubblicità immobiliare.
Vicenza, 16/09/2025
Il Giudice
dott.ssa Silvia Saltarelli
12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
PRIMA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Silvia Saltarelli, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n° 5284/2023 del Registro Generale Contenzioso
DA
(C.F. ), rappresentata e difesa Parte_1 P.IVA_1 dall'avv. Fabio Sebastiano e presso il cui studio ha eletto domicilio giusta procura in atti
ATTRICE
CONTRO
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Anastasia CP_1 C.F._1
Simioni e presso il cui studio ha eletto domicilio giusta procura in atti
(C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. Anastasia Simioni e CP_2 C.F._2
presso il cui studio ha eletto domicilio giusta procura in atti
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Controparte_3 C.F._3
Padovan e presso il cui studio ha eletto domicilio giusta procura in atti
(c.f. ) rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Parte_2 C.F._4
Padovan e presso il cui studio ha eletto domicilio giusta procura in atti
CONVENUTI
CON L'INTERVENTO DI
(C.F. ), rappresentata e Controparte_4 P.IVA_2
difesa dall'avv. Ruggero Rubisse e presso il cui studio ha eletto domicilio giusta procura in atti
TERZO INTERVENUTO
OGGETTO: azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c.
1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione del 23.10.2023, (nel prosieguo Parte_1
Contr per brevità ha convenuto in giudizio , e CP_1 CP_2 Controparte_3
chiedendo, in principialità, la revoca ex art. 2901 c.c. dell'atto di costituzione del Parte_2
fondo patrimoniale posto in essere il 10.10.2018 dai coniugi e nonché dell'atto di CP_1 CP_2
compravendita immobiliare dell'11.6.2019 con il quale essi (rectius, il , con l'intervento e CP_1
l'assenso della hanno alienato a e il loro immobile di maggior valore;
in CP_2 CP_3 Pt_2
subordine, nel caso in cui l'immobile alienato non si trovi più nel patrimonio degli acquirenti, condannarsi costoro a corrisponderne il controvalore.
A sostegno delle domande proposte la banca attrice ha esposto;
- di aver concesso alla società di proprietà dei coniugi e due Controparte_4 CP_1 CP_2
finanziamenti chirografari (l'uno a settembre 2020 e l'altro a novembre 2022) per un importo complessivo di € 625.000,00 e in ordine ai quali residua un debito di € 476.378,23;
Contr
- che i coniugi, a garanzia dei rapporti bancari intercorrenti tra e la società, avevano rilasciato fideiussioni omnibus (con riferimento quindi ad obbligazioni sia presenti che future) nel
2014 e nel 2015, riconfermate e ampliate nel 2020;
- che la società è stata sottoposta a liquidazione giudiziale dal Tribunale di Vicenza nel 2023;
- che nelle more, nonostante la situazione debitoria della società fosse già compromessa, i coniugi e anno compiuto due atti dispositivi dei propri beni: CP_1 CP_2
1. costituzione di un fondo patrimoniale in data 10.10.2018, nel quale hanno conferito tutti i loro beni immobili, rendendoli non aggredibili dai creditori;
2. compravendita immobiliare in data 11.6.2019, con cui il , col consenso della CP_1
moglie, ha venduto a e il loro immobile di maggior valore, sito in CP_3 Pt_2
Bassano del Grappa. Contr ha affermato che gli atti dispositivi impugnati sono stati compiuti dai coniugi convenuti con l'intento di sottrarre i beni alla garanzia patrimoniale ex art. 2740 c.c. e con la consapevolezza del danno in tal modo arrecato alle ragioni creditorie della banca;
ha altresì affrmato che tale consapevolezza sussisteva anche in capo agli acquirenti, essendosi dato atto nella compravendita della provenienza del bene da fondo patrimoniale.
Si sono costituiti in giudizio i coniugi e chiedendo il rigetto delle domande CP_1 CP_2
attoree in quanto infondate in fatto e in diritto, negando la sussistenza, nel caso di specie, di tutti i presupposti, oggettivi e soggettivi, dell'azione revocatoria esercitata.
Si sono costituiti in giudizio anche i convenuti e , i quali hanno chiesto il CP_3 Pt_2
rigetto delle domande attoree sostenendone l'infondatezza per mancanza dell'elemento soggettivo
2 in capo a loro;
hanno altresì svolto, per il caso di accoglimento delle domande attoree, domanda riconvenzionale trasversale di manleva e di garanzia per evizione nei confronti del convenuto
. CP_1
È intervenuta in giudizio ex art. 105 c.p.c. la Curatela della Liquidazione giudiziale della società (nel prosieguo breviter Liquidazione giudiziale o Procedura), chiedendo Controparte_4 anch'essa la revoca ex art. 2901 c.c. degli atti dispositivi in parola, nonché in subordine la condanna degli acquirenti al pagamento del controvalore.
A fondamento delle proprie domande il Curatore ha esposto di aver riscontrato gravi irregolarità gestionali e distrazioni patrimoniali perpetrate dagli ex amministratori della società, i convenuti e (quali la distrazione delle rimanenze di magazzino, un'operazione CP_1 CP_2
immobiliare irrazionale, il ricorso abusivo al credito, l'affitto del ramo d'azienda a condizioni svantaggiose e la distrazione di tre punti vendita), tali da configurare responsabilità degli stessi ai sensi del combinato disposto degli artt. 378 CCII e 2476 c.c., con conseguenti obblighi risarcitori nei confronti del ceto creditorio;
ha affermato che le menzionate condotte hanno causato un danno per la massa dei creditori stimato in almeno € 1.236.102,67, oltre IVA, rivalutazione e interessi e che gli atti dispositivi impugnati sono stati dolosamente preordinati a sottrarre i beni alla garanzia patrimoniale così da pregiudicare la possibilità di soddisfacimento di tale credito risarcitorio;
ha infine affermato anche la sussistenza dell'elemento soggettivo in capo ai terzi acquirenti, argomentando che la vendita è avvenuta, senza l'intervento di un mediatore, ad un prezzo sottostimato rispetto al reale valore dell'immobile, con versamento di un anticipo di € 150.000 sei mesi prima del rogito, senza stipula di un preliminare.
Nella prima memoria ex art. 171-ter c.p.c. i convenuti e hanno chiesto, in via CP_1 CP_2
preliminare, l'estromissione dal giudizio della Liquidazione giudiziale per assenza di legittimazione attiva e, nel merito, il rigetto delle domande spiegate dalla stessa, assumendone l'infondatezza; hanno altresì chiesto il rigetto della domanda riconvenzionale svolta nei loro confronti dai convenuti e . CP_3 Pt_2
La causa è stata ritenuta matura per la decisione omessa ogni istruttoria e trattenuta in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti all'udienza del 27.5.2025; in particolare, l'attrice e l'intervenuta hanno dichiarato a verbale di rinunciare alla domanda revocatoria limitatamente al mappale 1079 sub 25 di cui al foglio 3 sito in Bassano del Grappa via Mure del Bastion e l'attrice ha altresì chiesto l'ordine di cancellazione della domanda giudiziale su tale mappale.
*****
Preliminarmente, va rigettata la domanda di estromissione dal giudizio della Liquidazione giudiziale, in quanto, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, nell'ipotesi di intervento di
3 un terzo creditore nel giudizio promosso da altro creditore per ottenere la revoca, ai sensi dell'art. 2901 c.c., del medesimo atto dispositivo patrimoniale pregiudizievole delle ragioni creditorie di entrambi (attore e parte intervenuta), l'intervento è ammissibile e deve reputarsi adesivo autonomo
(Cass. n. 5621/2017).
Ciò premesso, le domande dell'attrice e dell'intervenuta sono fondate per i motivi che si vanno a esporre.
L'art. 2901 c.c. disciplina l'actio pauliana differenziandone i presupposti a seconda che l'atto dispositivo di cui si chiede la declaratoria di inefficacia relativa sia a titolo gratuito od oneroso, nonché, ulteriormente, anteriore o posteriore al sorgere del credito.
Per l'ipotesi di atto a titolo gratuito occorrono la conoscenza del pregiudizio alle ragioni creditorie
(scientia damni) da parte del debitore, se l'atto è posteriore al credito, o la dolosa preordinazione al pregiudizio (consilium damni) per il suo soddisfacimento, se anteriore;
nel caso di atto a titolo oneroso, i requisiti della conoscenza (scientia fraudis) o della dolosa preordinazione (consilium fraudis) debbono sussistere anche in capo al terzo acquirente.
In tutti i casi sono necessari anche i requisiti oggettivi dell'esistenza di un credito – per il quale
“l'art. 2901 cod. civ. ha accolto una nozione lata di credito, comprensiva della ragione o aspettativa, con conseguente irrilevanza dei normali requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità. Ne consegue che anche il credito eventuale, nella veste di credito litigioso, è idoneo a determinare - sia che si tratti di un credito di fonte contrattuale oggetto di contestazione in separato giudizio sia che si tratti di credito risarcitorio da fatto illecito - l'insorgere della qualità di creditore che abilita all'esperimento dell'azione revocatoria ordinaria avverso l'atto di disposizione compiuto dal debitore” (Cass.
1892/2012) – e dell'eventus damni, ovvero un'apprezzabile lesione della garanzia patrimoniale generica del creditore.
Quest'ultimo “consiste nella insufficienza dei beni del debitore ad offrire la garanzia patrimoniale, essendo irrilevante una mera diminuzione di detta garanzia;
è invece rilevante ogni aggravamento della già esistente insufficienza dei beni del debitore ad assicurare la garanzia patrimoniale” (Cass.
5269/2018) e “ricorre non solo nel caso in cui l'atto dispositivo comprometta totalmente la consistenza patrimoniale del debitore, ma anche quando lo stesso atto determini una variazione quantitativa o anche soltanto qualitativa del patrimonio che comporti una maggiore incertezza o difficoltà nel soddisfacimento del credito, con la conseguenza che grava sul creditore l'onere di dimostrare tali modificazioni quantitative o qualitative della garanzia patrimoniale, mentre è onere del debitore, che voglia sottrarsi agli effetti di tale azione, provare che il suo patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore” (Cass. 19207/2018); inoltre, “il momento storico in cui deve essere verificata la sussistenza dell'"eventus damni", inteso come pregiudizio alle ragioni del creditore, tale da determinare l'insufficienza dei beni del debitore ad offrire la necessaria garanzia patrimoniale, è quello
4 in cui viene compiuto l'atto di disposizione dedotto in giudizio ed in cui può apprezzarsi se il patrimonio residuo del debitore sia tale da soddisfare le ragioni del creditore, restando, invece, assolutamente irrilevanti, al fine anzidetto, le successive vicende patrimoniali del debitore, non collegate direttamente all'atto di disposizione” (Cass. 3538/2019).
Ebbene, sussistono nel caso in esame tutti i presupposti richiesti dall'art. 2901 c.c.:
1) il credito, in quanto sia l'attrice che l'intervenuta vantano ragioni o quantomeno aspettative creditorie – nei termini delineati nelle sentenze sopra menzionate – nei confronti dei convenuti e CP_2
: la banca in ragione delle fideiussioni prestate in suo favore da costoro, rispettivamente nelle date CP_1
del 13.03.2015 (v. doc. 7 attrice) e del 18.03.2020 (v. doc. 8 attrice) e nelle date del 04.06.2014 (v. doc. 9 Contr attrice) e del 18.03.2020 (v. doc. 10 attrice) a garanzia dei rapporti bancari intercorrenti tra e la società di cui entrambi erano proprietari e dunque anche a garanzia dei finanziamenti CP_4 concessi nelle date del 22.09.2020 e del 24.11.2022, per i quali residua un debito di € 476.378,23; la
Procedura in ragione del credito risarcitorio vantato per condotte di mala gestio dei coniugi, ex amministratori della società in liquidazione giudiziale;
a nulla rilevando in questa sede, alla luce dei principi espressi dalla Suprema Corte dianzi ricordati, le eventuali contestazioni mosse dai debitori alle ragioni creditorie rappresentate dall'attrice e dall'intervenuta;
2) il danno, in quanto gli atti dispositivi in questione, avendo coinvolto la totalità dei beni immobili dei debitori, hanno determinato un'apprezzabile lesione della garanzia patrimoniale generica dei creditori;
in particolare, il fondo patrimoniale è idoneo ad arrecare pregiudizio ai creditori del costituente, dal momento che, sebbene alla sua costituzione su beni immobili consegua la loro inalienabilità e la destinazione dei frutti ai bisogni della famiglia, si tratta comunque di un atto dispositivo a contenuto patrimoniale che incide negativamente sulla situazione e sulla capacità patrimoniale del costituente, non potendosi procedere all'esecuzione forzata sui beni destinati al fondo e sui relativi frutti (art. 170 c.c.) per i debiti che il creditore sapeva essere stati contratti a fini diversi dal soddisfacimento dei bisogni della famiglia;
la compravendita immobiliare ha avuto ad oggetto l'immobile di maggior pregio del fondo patrimoniale e i debitori non hanno dimostrato la presenza di ulteriori immobili utilmente aggredibili, né la sufficienza del proprio patrimonio residuo a soddisfare le ragioni creditorie;
3) l'elemento soggettivo in capo ai debitori, per i motivi che seguono.
Gli atti impugnati sono successivi al sorgere del credito della banca. Infatti, secondo la giurisprudenza, quando l'azione revocatoria è proposta dal creditore non nei confronti del debitore principale, ma verso uno dei soggetti che hanno garantito il debito di quest'ultimo tramite la stipula di un contratto di fideiussione, il momento cui occorre far riferimento per stabilire se l'atto pregiudizievole alle ragioni del creditore sia anteriore o successivo al sorgere del credito, è quello in cui tale garanzia è stata stipulata
(cfr ex multis Corte d'Appello di Milano sez. IV, 22/07/2021, n.2381). Dunque nel nostro caso la data di
5 insorgenza del credito dell'attrice nei confronti dei coniugi e va ricondotta alla stipula CP_1 CP_2 dell'atto di fideiussione del 2014, laddove gli atti dispositivi sono del 2018 e del 2019.
Gli atti impugnati sono successivi anche a parte del credito di natura risarcitoria vantato dalla
Liquidazione giudiziale per le condotte di mala gestio degli amministratori della società CP_4
Invero, plurime sono le condotte illecite ascritte ai convenuti e dalla Curatela, alcune delle CP_2 CP_1
quali sono successive agli atti dispositivi de quibus, altre sono anteriori poiché risalgono almeno al 2014: così è per la stipula di svariati contratti preliminari “in cui si prevede una datio del tutto illogica di somme alla società Genius S.r.l., senza alcuna programmazione coerente e con l'assunzione in capo alla società di obblighi a titolo di penale manifestamente eccessivi” (v. pag. 8 comparsa di intervento), che ha provocato il depauperamento del patrimonio sociale per € 211.450,00. Ecco, ai fini che ci riguardano, è sufficiente a fondare l'actio pauliana svolta dalla Procedura valorizzare il credito che discende dalle condotte di mala gestio poste in essere anteriormente agli atti impugnati, cosicché l'elemento soggettivo richiesto in capo ai debitori è la mera consapevolezza del pregiudizio che, con tali atti, avrebbero potuto arrecare alle ragioni di tutti i propri creditori. Infatti, secondo consolidata giurisprudenza di legittimità
(Cass. n. 28141/2023; n. 11121/2020; n. 10522/2020; n. 11755/2018), nel caso di credito risarcitorio, il momento di insorgenza del credito va individuato nella data del fatto illecito e tale principio si applica anche quando l'azione è esercitata dal Curatore nell'ambito della liquidazione giudiziale, posto che egli agisce in rappresentanza della massa dei creditori per far valere diritti già esistenti nel patrimonio della società.
La consapevolezza in capo ai coniugi e che gli atti dispositivi in esame potessero CP_1 CP_2
pregiudicare la garanzia patrimoniale ex art. 2740 c.c. non può revocarsi in dubbio se sol si considera che costoro sono sposati dal 16.06.2002, hanno una figlia nata nel 2011 (v. docc. 33 e 34 attrice), all'epoca degli atti dispositivi gestivano la società insieme, essendone soci al 50% (v. doc. 32 attrice) CP_4
Contr ed erano consapevoli, da un lato, di aver sottoscritto delle garanzie con in relazione ai rapporti intercorrenti tra la loro società e la banca e, dall'altro lato, della situazione di crisi e di forte indebitamento in cui versava la loro società già a partire dal 2015 (v. docc. 13-18 e 25-34 intervenuta).
L'atto di costituzione del fondo patrimoniale per i bisogni familiari è stato disposto 16 anni dopo il loro matrimonio ed ha investito l'integralità dei loro beni immobili, mentre l'atto di compravendita immobiliare, a pochi mesi di distanza, ha avuto ad oggetto l'immobile di maggior valore facente parte del fondo patrimoniale: ciò che emerge in verità è, più che la semplice consapevolezza di poter arrecare un pregiudizio alle ragioni dei propri creditori, proprio una dolosa preordinazione in tal senso.
4) l'elemento soggettivo in capo ai terzi acquirenti, con riferimento alla compravendita immobiliare, per le ragioni che si illustrano. Contr Ritenuta l'anteriorità rispetto alla compravendita immobiliare impugnata sia del credito di che, per quanto qui rileva, del credito della Liquidazione giudiziale, per le motivazioni esplicate al paragrafo che
6 precede, è sufficiente anche in capo ai terzi acquirenti la sussistenza della mera consapevolezza del pregiudizio che tale atto avrebbe potuto arrecare alle ragioni dei creditori degli alienanti (rectius, del quale parte alienante, con la partecipazione e il consenso della moglie e tale consapevolezza CP_1 CP_2
può essere provata anche per presunzioni.
Indizi gravi precisi e concordanti della consapevolezza di e di di ridurre, attraverso Pt_2 CP_3
la compravendita in parola, avente ad oggetto un immobile di pregio, la consistenza patrimoniale di CP_2
e e conseguentemente di ledere le ragioni dei loro creditori sono le seguenti circostanze, che si CP_1
evincono dalla lettura del contratto medesimo:
- alle pagg. 5 e 6 si dà atto della rinuncia all'iscrizione di ipoteca legale da parte del (con il CP_1 consenso della intervenuta per la vendita), nonostante sia previsto il “salvo buon fine” dei CP_2
mezzi di pagamento diversi dal denaro utilizzati;
- a pag. 6 si dà atto che il bene alienato fa parte del fondo patrimoniale costituito in data
10.10.2018, in relazione al quale infatti “È intervenuta al presente atto la signora per CP_2 dare il suo più ampio assenso alle presenti vendite”;
- a pag 9 si dà atto della presenza di plurime iscrizioni ipotecarie a favore di e di Parte_3
Unicredit “che verranno cancellate nel più breve tempo possibile”;
- a pag. 15 si dà atto che le parti non si sono avvalse dell'attività di mediazione.
Dalle circostanze evidenziate emerge che i terzi acquirenti erano pienamente consapevoli che i coniugi si stavano disfando di un bene di ingente valore che era segregato in un fondo CP_1
patrimoniale, che costoro avevano svariati debiti con le banche, viste le iscrizioni ipotecarie presenti sull'immobile e nonostante ciò si sono determinati all'acquisto senza avere alcuna garanzia che i gravami sarebbero stati effettivamente cancellati e comunque senza sapere entro quanto tempo, esponendosi quindi al rischio di subire un'azione esecutiva da parte delle banche. Anche l'assenza di un intermediario per la vendita e la rinuncia all'iscrizione di ipoteca legale da parte del depongono per la CP_1
sussistenza di un accordo fra i quattro convenuti se non volto ad arrecare pregiudizio ai creditori dei venditori, quantomeno in base al quale tutti erano consapevoli del potenziale danno alle ragioni degli stessi.
Alla luce delle osservazioni svolte, le domande ex art. 2901 c.c. formulate dall'attrice e dall'intervenuta vanno accolte.
Merita conseguentemente accoglimento anche la domanda riconvenzionale trasversale formulata dai convenuti e . CP_3 Pt_2
La Corte di Cassazione ha infatti avuto modo di precisare che:
“In tema di azione revocatoria ordinaria, il terzo acquirente, in quanto soggetto passivo dell'esecuzione che il creditore può promuovere a seguito della dichiarazione d'inefficacia dell'atto dispositivo, può proporre azione di manleva ovvero di garanzia nei confronti dell'alienante e la
7 domanda, al momento della revocatoria ordinaria, deve essere formulata nel senso di essere tenuto indenne dalle relative, non ancora note, conseguenze pregiudizievoli, non potendosi, per ciò solo, ritenere generica.” (Cass. n. 28428/2018).
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano applicando i parametri del D.M.
55/2014 per i giudizi di cognizione innanzi al Tribunale, scaglione fino a € 520.000, medi per la fase di studio e per la fase introduttiva, quindi rispettivamente € 3.544,00 ed € 2.338,00, minimi per la fase di trattazione e per la fase decisionale, non essendosi svolta attività istruttoria, quindi rispettivamente €
5.206,00 ed € 3.082,00, per un compenso totale di € 14.170,00.
Le spese generali ex art. 2 D.M. 55/2014 spetteranno nella misura ordinaria del 15%.
Parte attrice ha documentato spese vive per € 1.214,00.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Prima Civile, in persona del Giudice monocratico dott.ssa
Silvia Saltarelli, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n° 5284/2023 del Registro
Generale Contenzioso, così decide:
accoglie le domanda di e, per l'effetto: Parte_1
1) revoca ex art. 2901 c.c. e dunque dichiara l'inefficacia nei confronti dell'attrice
[...] dell'atto di costituzione di fondo patrimoniale a rogito del notaio Parte_1
di Bassano Del Grappa n. 223.735 rep. e n. 85.034 racc. trascritto presso la Persona_1
Conservatoria di Bassano del Grappa il 25.10.2018 (n. 10849 R.G.; n. 7633 R.P.) e presso la
Conservatoria di Treviso il 26.10.2018 (n. 37728 R.G., n. 26457 R.P.) con il quale i coniugi c.f. e c.f. CP_1 C.F._1 CP_2 C.F._2
hanno costituito in fondo patrimoniale ai sensi dell'art. 167 c.c., destinato a far fronte ai bisogni della famiglia, la piena proprietà dei seguenti immobili:
BASSANO DEL GRAPPA:
Catasto Fabbricati meccanografico foglio 3 (tre) m.n.:
a. 504 Sub 7 Via dell'Angelo n 3 p. T-1-2-3 m.n. categ. A/2 cl. vani 10 RC.€ 1.420,26;
b. 1079 sub. 26 Via Mure del Bastion p. T categ. C/6 cl. 2 mq. 15 sup. cat. mq 15;
c. 1078 sub. 2 b.c.n.c. ai sub. 3-4-5-6 del m.n. 1078 e ai sub. dall'1 al 26-30 del m.n. 1079;
d. 1079 sub. 27 b.c.n.c. ai sub. 3-4-5-6 del m.n. 1078 e ai sub. dall'1 al 26-30 del m.n. 1079;
e. 1079 sub. 28 b.c.n.c. ai sub. 3-4-5-6 del m.n. 1078 e ai sub. dall'1 al 26-30 del m.n. 1079;
COMUNE DI ASOLO
8 Catasto Fabbricati Sezione C foglio 2 (due):
A) Per la piena proprietà m.n.:
f. 27 sub. 8 Via Schiavonesca Marosticana p. S1 – T categ. C/1 cl. 5 mq. 135 RC. € 3.123,53;
g. 238 sub. 1 graffato con il m.n. 1243 sub. 1 Via Schiavonesca Marosticana p. T categ. C/2 cl. 4 mq. 13 sup. cat. mq. 84 RC. € 49,01;
B) Per il diritto di nuda proprietà gravato da usufrutto generale vitalizio a favore di nata a [...] il [...], che rimane fermo ed impregiudicato m.n.: Persona_2
h. 27 sub. 9 Via Schiavonesca Marosticana p. T-1 categ. A/3 cl. 3 vani 5 sup. cat. mq. 111
RC. € 413,17;
2) revoca ex art. 2901 c.c. e dunque dichiara l'inefficacia nei confronti dell'attrice
[...] dell'atto di compravendita del notaio di Bassano Parte_1 Persona_1
Del Grappa (n. 226.360 rep., n. 86.863 racc.) registrato a Bassano del Grappa il 24.06.2019 (n. 7082 mod. 1T) e trascritto presso la Conservatoria di Bassano del Grappa in data 25.06.2019 (R.G. n.
6187 - 6188, R.P. n. 4219 – 4220) (doc.) con il quale c.f. CP_1
ha venduto a c.f. e C.F._1 Controparte_3 C.F._3
c.f. i seguenti immobili: Parte_2 C.F._4
BASSANO DEL GRAPPA:
Catasto Fabbricati meccanografico foglio 3 (tre) m.n.:
a. 504 Sub 7 Via dell'Angelo n 3 p. T-1-2-3 m.n. categ. A/2 cl. vani 10 R.C. € 1.420,26;
b. 1079 sub. 26 Via Mure del Bastion p. T categ. C/6 cl. 2 mq. 15 sup. cat. mq 15;
c. 1078 sub. 2 b.c.n.c. ai sub. 3-4-5-6 del m.n. 1078 e ai sub. dall'1 al 26-30 del m.n. 1079;
d. 1079 sub. 27 b.c.n.c. ai sub. 3-4-5-6 del m.n. 1078 e ai sub. dall'1 al 26-30 del m.n. 1079;
e. 1079 sub. 28 b.c.n.c. ai sub. 3-4-5-6 del m.n. 1078 e ai sub. dall'1 al 26-30 del m.n. 1079;
accoglie la domanda della Liquidazione Giudiziale e, per l'effetto: Controparte_4
1) revoca ex art. 2901 c.c. e dunque dichiara l'inefficacia nei confronti dell'intervenuta
Liquidazione Giudiziale dell'atto di costituzione di fondo patrimoniale a rogito del Controparte_4
Dott. , Notaio in Bassano Del Grappa n. 223.735 rep. e n. 85.034 racc. trascritto Persona_1
presso la Conservatoria di Bassano del Grappa il 25.10.2018 (n. 10849 R.G.; n. 7633 R.P.) e presso la Conservatoria di Treviso il 26.10.2018 (n. 37728 R.G., n. 26457 R.P.) con il quale i coniugi
9 e hanno costituito un fondo patrimoniale ai sensi dell'art. 167 c.c., CP_1 CP_2
destinato a far fronte ai bisogni della famiglia, avente ad oggetto:
A) In Comune di Bassano del Grappa (VI):
Catasto Fabbricati meccanografico foglio 3:
- m.n. 504 Sub 7 Via dell'Angelo n 3 p. T-1-2-3 m.n. cat. A/2 cl. vani 10 RC. €
1.420,26;
- m.n. 1079 sub. 26 Via Mure del Bastion p. T, cat. C/6 cl. 2 mq. 15 sup. cat. mq 15;
- 1078 sub. 2 b.c.n.c. ai sub. 3-4-5-6 del m.n. 1078 e ai sub. dall'1 al 26-30 del m.n.
1079;
- 1079 sub. 27 b.c.n.c. ai sub. 3-4-5-6 del m.n. 1078 e ai sub. dall'1 al 26-30 del m.n.
1079;
- 1079 sub. 28 b.c.n.c. ai sub. 3-4-5-6 del m.n. 1078 e ai sub. dall'1 al 26-30 del m.n.;
B) In Comune di Asolo (TV):
Catasto Fabbricati Sezione C foglio 2:
B1) Per la piena proprietà:
- m.n. 27 sub. 8 Via Schiavonesca Marosticana p. S1 – T cat. C/1 cl. 5 mq. 135 RC. €
3.123,53;
- m.n. 238 sub. 1 graffato con il m.n. 1243 sub. 1 Via Schiavonesca Marosticana p. T
categ. C/2 cl. 4 mq. 13 sup. cat. mq. 84 RC. € 49,01;
B2) Per il diritto di nuda proprietà gravato da usufrutto generale vitalizio a favore di nata a [...] il [...]: Persona_2
- m.n. 27 sub. 9 Via Schiavonesca Marosticana p. T-1 categ. A/3 cl. 3 vani 5 sup. cat.
mq. 111 RC. € 413,17;
2) revoca ex art. 2901 c.c. e dunque dichiara l'inefficacia nei confronti dell'intervenuta
Liquidazione Giudiziale dell'atto di compravendita a rogito del Dott. CP_4 CP_4 Per_1
, Notaio in Bassano Del Grappa (n. 226.360 rep., n. 86.863 racc.) registrato a Bassano del
[...]
Grappa il 24.06.2019 (n. 7082 mod. 1T) e trascritto presso la Conservatoria di Bassano del Grappa
10 in data 25.06.2019 (R.G. n. 6187 - 6188, R.P. n. 4219 – 4220) con il quale , con il CP_1
consenso della coniuge , ha ceduto: CP_2
i. a l'immobile, facente parte del fondo patrimoniale, così censito Controparte_3
catastalmente:
Catasto Fabbricati Comune di Bassano del Grappa (VI), Foglio 3, Particella 504, Subalterno
7, Via Dell'Angelo 3, Cat. A/2, R.C. € 1.420,26;
ii. a gli immobili, facenti parte del fondo patrimoniale, così censiti Parte_4
catastalmente al Catasto Fabbricati del Comune di Bassano del Grappa (VI):
Catasto Fabbricati meccanografico foglio 3:
- m.n. 504 Sub 7;
- m.n. 1079 sub. 26;
- 1078 sub. 2 b.c.n.c.;
- 1079 sub. 27 b.c.n.c.;
- 1079 sub. 28 b.c.n.c.;
accoglie la domanda riconvenzionale trasversale di e e, Controparte_3 Parte_2 per l'effetto, condanna a mantenere indenni gli acquirenti da tutte le CP_1
conseguenze pregiudizievoli correlate all'accoglimento dell'azione revocatoria dell'atto di compravendita;
condanna i convenuti soccombenti, in solido, a rifondere a Parte_1 le spese processuali, che liquida in € 14.170,00 per compensi professionali, oltre
[...]
accessori di legge e in € 1.214,00 per contributo unificato;
condanna i convenuti soccombenti, in solido, a rifondere alla Controparte_4 le spese processuali, che liquida in € 14.170,00 per compensi professionali,
[...]
oltre accessori di legge;
condanna i convenuti e a rifondere ai convenuti CP_1 CP_2 CP_3
e le spese processuali, che liquida in € 14.170,00 per compensi
[...] Parte_2
professionali, oltre accessori di legge;
ordina la cancellazione della domanda giudiziale sul mappale 1079 sub 25 di cui al foglio 3 sito in Bassano del Grappa via Mure del Bastion;
11 ordina l'annotazione della presente sentenza presso l'Agenzia del Territorio di Vicenza,
Servizi di pubblicità immobiliare di Bassano del Grappa, e presso l'Agenzia del Territorio di
Treviso, Servizi di pubblicità immobiliare.
Vicenza, 16/09/2025
Il Giudice
dott.ssa Silvia Saltarelli
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