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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. XVI, sentenza 16/02/2026, n. 668 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano |
| Numero : | 668 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 668/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 16, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
DI GAETANO LORENZO, Presidente
MORONI RICCARDOMARIA, Relatore
DAMBRUOSO STEFANO, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3876/2025 depositato il 11/09/2025
proposto da
Condominio Indirizzo_1 Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Milano
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 06820259026909417000 REGISTRO 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 06820259026909417000 TARSU/TIA 2006
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 4659/2025 depositato il
16/12/2025 Richieste delle parti:
Parte ricorrente insiste nella domanda relativa alla cartella di importo 13.525,71, ritenendo il credito erariale ormai prescritto.
l'ufficio si riporta agli atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
(art. 36 c.2 dlgs n. 546/92)
Il ricorrente indicato in epigrafe ha tempestivamente impugnato le intimazione di pagamento e le relative cartelle sottese, notificate dall'Agenzia delle Entrate Riscossione per l'anno 2014 (imposta di registro) e per l'anno 2006 (tari), derivanti dal mancato pagamento di debiti tributari, chiedendone l'annullamento.
Parte ricorrente precisa di non aver ricevuto alcun atto notificato ed eccepisce la prescrizione quinquennale del debito per quanto alla tari anno 2006.
L'Agenzia delle Entrate Riscossione eccepisce la inammissibilità del ricorso perché non sono stati chiamati in causa gli enti creditori ed inoltre precisa e dimostra in atti l'avvenuta regolare notifica degli atti presupposti alle intimazioni oggi impugnate e detti atti, unitamente ad altri, regolarmente notificati, hanno portato alla interruzione della prescrizione.
A fronte della dimostrazione di avvenuta regolare notifica degli atti presupposti, parte ricorrente rinuncia alla eccezione di non aver ricevuto nulla, conferma invece la prescrizione per la tari.
Per le altre contestazioni ed eccezioni, le parti si riportano agli atti e concludono come nei rispettivi scritti difensivi depositati.
All'esito dell'udienza fissata per la trattazione del ricorso la Corte decide come da separato dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
(art. 36 c.4 dlgs n. 546/92)
La Corte premette che l'art. 132 c.p.c. consente al Giudice la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione e che nel motivare la sentenza non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, potendosi limitare, ai fini del decidere, alla trattazione delle sole questioni rilevanti concretamente esaminate;
detti principi si applicano anche al processo tributario ai sensi dell'art. 1 del dlgs n. 546/92 e le questioni non trattate, non sono da considerarsi necessariamente omesse, ma semplicemente assorbite o superate con quanto concretamente ritenuto provato dal giudice, di cui ne ha il pieno convincimento per la decisione.
Ciò premesso, la Corte, esaminati gli atti ed i documenti di causa, nonché le ragioni in fatto e in diritto addotte dalle parti, ritiene il ricorso parzialmente fondato e quindi da accoglire in parte per quanto di ragione.
Si osserva che all'obbligo di chiamare in causa l'ente creditore non consegue una nullità o inammissibilità del ricorso;
inoltre nel caso di specie non sussiste tale obbligo di chiamata, in quanto l'ente interessato si è costitutito.
Si osserva altresì che la tari (tassa sui rifiuti) si prescrive in 5 anni ed il termine decorre dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui il pagamento era dovuto;
se entro 5 anni non viene notificato un avviso di accertamento valido o un sollecito, il debito si prescrive e non è più dovuto.
Alla luce di quanto sopra esposto, la Corte accoglie il ricorso limitatamente alla tari, dichiarando non dovuto il corrispondente importo;
rigetta nel resto il ricorso e compensa fra le parti le spese di lite, il tutto come risulta dal seguente dispositivo.
P.Q.M.
In parziale accoglimento del ricorso dichiara prescritto il credito di euro 13.525,71 relativo alla TARI.
Rigetta nel resto. Spese compensate. Milano, 15 dicembre 2015 Il Giudice relatore Il Presidente
IA NI LO Di GA
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 16, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
DI GAETANO LORENZO, Presidente
MORONI RICCARDOMARIA, Relatore
DAMBRUOSO STEFANO, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3876/2025 depositato il 11/09/2025
proposto da
Condominio Indirizzo_1 Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Milano
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 06820259026909417000 REGISTRO 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 06820259026909417000 TARSU/TIA 2006
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 4659/2025 depositato il
16/12/2025 Richieste delle parti:
Parte ricorrente insiste nella domanda relativa alla cartella di importo 13.525,71, ritenendo il credito erariale ormai prescritto.
l'ufficio si riporta agli atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
(art. 36 c.2 dlgs n. 546/92)
Il ricorrente indicato in epigrafe ha tempestivamente impugnato le intimazione di pagamento e le relative cartelle sottese, notificate dall'Agenzia delle Entrate Riscossione per l'anno 2014 (imposta di registro) e per l'anno 2006 (tari), derivanti dal mancato pagamento di debiti tributari, chiedendone l'annullamento.
Parte ricorrente precisa di non aver ricevuto alcun atto notificato ed eccepisce la prescrizione quinquennale del debito per quanto alla tari anno 2006.
L'Agenzia delle Entrate Riscossione eccepisce la inammissibilità del ricorso perché non sono stati chiamati in causa gli enti creditori ed inoltre precisa e dimostra in atti l'avvenuta regolare notifica degli atti presupposti alle intimazioni oggi impugnate e detti atti, unitamente ad altri, regolarmente notificati, hanno portato alla interruzione della prescrizione.
A fronte della dimostrazione di avvenuta regolare notifica degli atti presupposti, parte ricorrente rinuncia alla eccezione di non aver ricevuto nulla, conferma invece la prescrizione per la tari.
Per le altre contestazioni ed eccezioni, le parti si riportano agli atti e concludono come nei rispettivi scritti difensivi depositati.
All'esito dell'udienza fissata per la trattazione del ricorso la Corte decide come da separato dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
(art. 36 c.4 dlgs n. 546/92)
La Corte premette che l'art. 132 c.p.c. consente al Giudice la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione e che nel motivare la sentenza non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, potendosi limitare, ai fini del decidere, alla trattazione delle sole questioni rilevanti concretamente esaminate;
detti principi si applicano anche al processo tributario ai sensi dell'art. 1 del dlgs n. 546/92 e le questioni non trattate, non sono da considerarsi necessariamente omesse, ma semplicemente assorbite o superate con quanto concretamente ritenuto provato dal giudice, di cui ne ha il pieno convincimento per la decisione.
Ciò premesso, la Corte, esaminati gli atti ed i documenti di causa, nonché le ragioni in fatto e in diritto addotte dalle parti, ritiene il ricorso parzialmente fondato e quindi da accoglire in parte per quanto di ragione.
Si osserva che all'obbligo di chiamare in causa l'ente creditore non consegue una nullità o inammissibilità del ricorso;
inoltre nel caso di specie non sussiste tale obbligo di chiamata, in quanto l'ente interessato si è costitutito.
Si osserva altresì che la tari (tassa sui rifiuti) si prescrive in 5 anni ed il termine decorre dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui il pagamento era dovuto;
se entro 5 anni non viene notificato un avviso di accertamento valido o un sollecito, il debito si prescrive e non è più dovuto.
Alla luce di quanto sopra esposto, la Corte accoglie il ricorso limitatamente alla tari, dichiarando non dovuto il corrispondente importo;
rigetta nel resto il ricorso e compensa fra le parti le spese di lite, il tutto come risulta dal seguente dispositivo.
P.Q.M.
In parziale accoglimento del ricorso dichiara prescritto il credito di euro 13.525,71 relativo alla TARI.
Rigetta nel resto. Spese compensate. Milano, 15 dicembre 2015 Il Giudice relatore Il Presidente
IA NI LO Di GA