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Sentenza 21 novembre 2025
Sentenza 21 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 21/11/2025, n. 5913 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 5913 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. 2453/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
QUARTA SEZIONE CIVILE
La Corte, in persona dei sottoscritti Magistrati: dott. Giuseppe De Tullio Presidente;
dott. Massimo Sensale Consigliere;
dott. Rosanna De Rosa Consigliere estensore;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nei giudizio iscritto al numero di R.G. 2453/2021, avente ad oggetto appello avverso l'ordinanza ex art.702 bis c.p.c. n. 5268/2021, del Tribunale di Napoli, pubblicata in data 20.4.2021 e vertente
TRA
(c.f. ), in persona Parte_1 P.IVA_1 dell'amministratore p.t., rapp.to e difeso dall'avv.to Vincenzo Cadavero, giusta procura in atti
Appellante
E
(c.f. ), rapp.ta e difesa dall'avv.to Daniele Caserta, giusta CP_1 C.F._1 procura in atti
Appellata
NONCHÉ
(c.f. ), rapp.to e difeso dall'avv.to Vincenzo Cadavero, Controparte_2 C.F._2 giusta procura in atti
Appellante incidentale
E
Appellato contumace CP_3
1 R.G. 2453/2021
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con distinti atti di appello, notificati entrambi a mezzo PEC in data 19 maggio 2021, il Condominio sito in Napoli alla (RG 2453/2021) e il sig. (RG 2455/2021) hanno Parte_1 Controparte_2 proposto impugnazione avverso l'ordinanza n. 5268/2021, con la quale il Tribunale di Napoli, pronunciando ex art.702 bis cpc sulla domanda risarcitoria avanzata da aveva CP_1 condannato il al pagamento di due terzi dell'importo complessivo di euro 13.800,00 e Parte_1
al pagamento del residuo terzo, a titolo di risarcimento danni in favore dell'attrice, Controparte_2 oltre al rimborso delle spese di lite.
Il alla e , nell'impugnare la citata sentenza per Parte_1 Parte_1 Controparte_2
i motivi descritti nei rispettivi atti di gravame, hanno rassegnato le seguenti conclusioni: “
1.Dichiarare la nullità dell'ordinanza ex art 702 bis cpc emessa in data del 19.04.2021 dal Tribunale di Napoli all'esito del procedimento rgac 18500 – 2021 ed autorizzare il alla Parte_1
all'esecuzione dei lavori meglio descritti nella relazione di ATP, fissando alo scopo Parte_1 termine perentorio per l'esecuzione degli stessi. 2 Dichiarare la nullità dell'ordinanza ex art 702bis cpc sopra indicata e, decidendo nel merito, rigettare le domande di con vittoria delle CP_1 spese del grado ed attribuzione;
3.rigettare la domanda relativa al risarcimento dell'importo asseritamente speso per l'abitazione in altro alloggio nella misura liquidata dal giudice di Euro
7500,00 (7800,00 per quel che riguarda l'appello di ) con vittoria delle spese del Controparte_2 doppio grado ed attribuzione”. si è costituita in entrambi i giudizi, eccependo CP_1
l'inammissibilità degli appelli, ai sensi dell'art. 342 c.p.c., nonché la loro improcedibilità e infondatezza ed ha concluso per il rigetto degli stessi, con vittoria di spese.
Dato atto della riunione dei giudizi in data 17.11.2011, dichiarata la contumacia di , CP_3 non costituito benchè ritualmente citato, la Corte ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 21.10.2025 – per la quale, con decreto del Presidente di sezione del 24.9.2025, era stata disposta la cd. trattazione scritta – le parti non sono comparse, nonostante la ritualità della comunicazione del suddetto decreto a cura della cancelleria.
Indi, con ordinanza del 21.10.25 (ritualmente comunicata alle parti), la causa è stata rinviata al
18.11.2025 ai sensi dell'art. 127-ter, comma 4, c.p.c., disponendo che anche lo svolgimento di detta udienza avvenisse mediante c.d. trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
E, neanche a seguito di tale ordinanza, ritualmente comunicata alle parti dalla cancelleria, sono state depositate le c.d. note di trattazione scritta.
2 R.G. 2453/2021
Non avendo le parti, quindi, depositato le c.d. note di trattazione scritta né per l'udienza del
21.10.2025, né per quella del 18.11.2025, va ordinata la cancellazione della causa dal ruolo e va dichiarata l'estinzione del giudizio, tenuto conto che l'art. 127- ter c.p.c., introdotto con D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, in vigore dal 1.1.2023, prevede, per quel che rileva in questa sede: “…Se nessuna delle parti deposita le note nel nuovo termine o compare all'udienza, il giudice ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo.”.
Le spese del presente giudizio di appello devono restare a carico delle parti costituite che le hanno anticipate, così come previsto dall'art. 310 c.p.c.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli – quarta sezione civile – definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 2453/2021 R.G.A.C., così provvede:
1) Ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del giudizio.
2) Dispone che le spese del presente grado di giudizio restino a carico delle parti costituite.
Così deciso in Napoli, il 20 novembre 2025.
Il Presidente dott. Giuseppe De Tullio
Il Consigliere est. dott.Rosanna De Rosa
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
QUARTA SEZIONE CIVILE
La Corte, in persona dei sottoscritti Magistrati: dott. Giuseppe De Tullio Presidente;
dott. Massimo Sensale Consigliere;
dott. Rosanna De Rosa Consigliere estensore;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nei giudizio iscritto al numero di R.G. 2453/2021, avente ad oggetto appello avverso l'ordinanza ex art.702 bis c.p.c. n. 5268/2021, del Tribunale di Napoli, pubblicata in data 20.4.2021 e vertente
TRA
(c.f. ), in persona Parte_1 P.IVA_1 dell'amministratore p.t., rapp.to e difeso dall'avv.to Vincenzo Cadavero, giusta procura in atti
Appellante
E
(c.f. ), rapp.ta e difesa dall'avv.to Daniele Caserta, giusta CP_1 C.F._1 procura in atti
Appellata
NONCHÉ
(c.f. ), rapp.to e difeso dall'avv.to Vincenzo Cadavero, Controparte_2 C.F._2 giusta procura in atti
Appellante incidentale
E
Appellato contumace CP_3
1 R.G. 2453/2021
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con distinti atti di appello, notificati entrambi a mezzo PEC in data 19 maggio 2021, il Condominio sito in Napoli alla (RG 2453/2021) e il sig. (RG 2455/2021) hanno Parte_1 Controparte_2 proposto impugnazione avverso l'ordinanza n. 5268/2021, con la quale il Tribunale di Napoli, pronunciando ex art.702 bis cpc sulla domanda risarcitoria avanzata da aveva CP_1 condannato il al pagamento di due terzi dell'importo complessivo di euro 13.800,00 e Parte_1
al pagamento del residuo terzo, a titolo di risarcimento danni in favore dell'attrice, Controparte_2 oltre al rimborso delle spese di lite.
Il alla e , nell'impugnare la citata sentenza per Parte_1 Parte_1 Controparte_2
i motivi descritti nei rispettivi atti di gravame, hanno rassegnato le seguenti conclusioni: “
1.Dichiarare la nullità dell'ordinanza ex art 702 bis cpc emessa in data del 19.04.2021 dal Tribunale di Napoli all'esito del procedimento rgac 18500 – 2021 ed autorizzare il alla Parte_1
all'esecuzione dei lavori meglio descritti nella relazione di ATP, fissando alo scopo Parte_1 termine perentorio per l'esecuzione degli stessi. 2 Dichiarare la nullità dell'ordinanza ex art 702bis cpc sopra indicata e, decidendo nel merito, rigettare le domande di con vittoria delle CP_1 spese del grado ed attribuzione;
3.rigettare la domanda relativa al risarcimento dell'importo asseritamente speso per l'abitazione in altro alloggio nella misura liquidata dal giudice di Euro
7500,00 (7800,00 per quel che riguarda l'appello di ) con vittoria delle spese del Controparte_2 doppio grado ed attribuzione”. si è costituita in entrambi i giudizi, eccependo CP_1
l'inammissibilità degli appelli, ai sensi dell'art. 342 c.p.c., nonché la loro improcedibilità e infondatezza ed ha concluso per il rigetto degli stessi, con vittoria di spese.
Dato atto della riunione dei giudizi in data 17.11.2011, dichiarata la contumacia di , CP_3 non costituito benchè ritualmente citato, la Corte ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 21.10.2025 – per la quale, con decreto del Presidente di sezione del 24.9.2025, era stata disposta la cd. trattazione scritta – le parti non sono comparse, nonostante la ritualità della comunicazione del suddetto decreto a cura della cancelleria.
Indi, con ordinanza del 21.10.25 (ritualmente comunicata alle parti), la causa è stata rinviata al
18.11.2025 ai sensi dell'art. 127-ter, comma 4, c.p.c., disponendo che anche lo svolgimento di detta udienza avvenisse mediante c.d. trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
E, neanche a seguito di tale ordinanza, ritualmente comunicata alle parti dalla cancelleria, sono state depositate le c.d. note di trattazione scritta.
2 R.G. 2453/2021
Non avendo le parti, quindi, depositato le c.d. note di trattazione scritta né per l'udienza del
21.10.2025, né per quella del 18.11.2025, va ordinata la cancellazione della causa dal ruolo e va dichiarata l'estinzione del giudizio, tenuto conto che l'art. 127- ter c.p.c., introdotto con D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, in vigore dal 1.1.2023, prevede, per quel che rileva in questa sede: “…Se nessuna delle parti deposita le note nel nuovo termine o compare all'udienza, il giudice ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo.”.
Le spese del presente giudizio di appello devono restare a carico delle parti costituite che le hanno anticipate, così come previsto dall'art. 310 c.p.c.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli – quarta sezione civile – definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 2453/2021 R.G.A.C., così provvede:
1) Ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del giudizio.
2) Dispone che le spese del presente grado di giudizio restino a carico delle parti costituite.
Così deciso in Napoli, il 20 novembre 2025.
Il Presidente dott. Giuseppe De Tullio
Il Consigliere est. dott.Rosanna De Rosa
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