Art. 34. (Iscritti in piu' albi professionali) 1. L'iscritto alla Cassa, che sia iscritto o che si iscriva anche ad albi relativi ad altre professioni, deve optare per una delle Casse di previdenza delle professioni al cui albo e' iscritto, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge o dalla data della nuova iscrizione. 2. Sono salvi i diritti acquisiti da coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge hanno gia' maturato il diritto a pensione nei confronti della Cassa.
4. La mancata opzione di cui al comma 1 comporta la cancellazione d'ufficio dalla Cassa e la restituzione d'ufficio dei contributi a norma dell'articolo 23, comma 1.
4. Il reddito professionale denunciato ai fini dell'IRPEF si considera comunque interamente conseguito nell'esercizio della professione alla cui Cassa il ragioniere o il perito commerciale mantiene l'iscrizione.
5. In deroga alle norme di qualsiasi Cassa di previdenza relativa a libere professioni, ogni contribuzione soggettiva ed oggettiva e' dovuta esclusivamente alla Cassa per la quale il professionista ha optato, nella misura stabilita dalle norme relative alla Cassa stessa.
4. La mancata opzione di cui al comma 1 comporta la cancellazione d'ufficio dalla Cassa e la restituzione d'ufficio dei contributi a norma dell'articolo 23, comma 1.
4. Il reddito professionale denunciato ai fini dell'IRPEF si considera comunque interamente conseguito nell'esercizio della professione alla cui Cassa il ragioniere o il perito commerciale mantiene l'iscrizione.
5. In deroga alle norme di qualsiasi Cassa di previdenza relativa a libere professioni, ogni contribuzione soggettiva ed oggettiva e' dovuta esclusivamente alla Cassa per la quale il professionista ha optato, nella misura stabilita dalle norme relative alla Cassa stessa.