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Sentenza 2 gennaio 2026
Sentenza 2 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Agrigento, sez. III, sentenza 02/01/2026, n. 9 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Agrigento |
| Numero : | 9 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 9/2026
Depositata il 02/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AGRIGENTO Sezione 3, riunita in udienza il 26/11/2025 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
LENTO AURORA, Presidente
MALATO FO, Relatore
SANFILIPPO SALVATORE CRISPINO, Giudice
in data 26/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1221/2022 depositato il 23/09/2022
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Canicatti' - Corso Umberto I N. 59 92024 Canicatti' AG
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 5940 IMU 2013
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso inviato telematicamente il ricorrente Ricorrente_1 proponeva opposizione avverso l'ingiunzione di pagamento n. 5940 del 17/11/2021, notificata in data 13/2/2022, relativa a IMU, anno di imposta 2013, con la quale si intimava il pagamento della complessiva somma di € 203,00.
Il ricorrente, in buona sostanza, lamentava: a) l'inesistenza giuridica della notifica dell'atto impugnato;
b) la mancata indicazione del termine entro il quale proporre ricorso;
c) la nullità per omessa notifica dell'atto presupposto;
d) la nullità dell'atto impugnato perchè privo del visto di esecutorietà del funzionario responsabile;
e) il difetto di legittimazione attiva;
f) la nullità per la mancanza di firma autografa e/o digitale da parte del funzionario;
g) il difetto di motivazione;
e) l'inesistenza della pretesa giuridica;
f) l'intervenuta decadenza/prescrizione.
Il ricorrente, pertanto, chiedeva volersi dichiarare la nullità della ingiunzione di pagamento impugnata con condanna alle spese.
Il convenuto comune di Canicattì (AG) si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso e la condanna alle spese.
All'odierna pubblica udienza, sentito il relatore, il ricorso veniva deciso come da dispositivo in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e, pertanto, deve essere accolto.
Ed invero, l'imposta IMU è sottoposta a prescrizione quinquennale e, pertanto, la stessa, relativa all'anno di imposta 2013, avrebbe dovuto essere stata notificata alla contribuente entro il 31/12/2018 e non, invece, come accaduto in data 13/2/2022.
Deve, pertanto, affermarsi che si è effettivamente maturata l'invocata prescrizione.
Ebbene, tutto quanto sin qui rassegnato appare, invero, decisivo ed assorbente rispetto ad ogni altra doglianza avanzata dalla società ricorrente e, pertanto, ne deriva l'esonero per la Corte dal motivare in ordine agli ulteriori profili di illegittimità sollevati dalla stessa.
Ciò detto, deve evidenziarsi – al di là della come sopra ritenuta maturata prescrizione – che il comune di
Canicattì (AG) si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso perché “improcedibile, inammissibile, irricevibile e comunque infondato” con riserva “di meglio articolare le proprie difese” (cfr. atto di
CONTRODEDUZIONI del comune convenuto).
Ebbene, non può non osservarsi che il comune di Canicattì non ha in alcun modo dato seguito alla dichiarata riserva difensiva senza così, pertanto, in alcun modo contraddire – nè verbalmente nè, tanto meno, documentalmente – in ordine ai numerosi motivi di doglianza avanzati dalla ricorrente non essendo stato in grado di fornire alcuna prova contraria e limitandosi ad una del tutto generica, astratta ed apodittica difesa.
Nessun elemento di segno contrario, pertanto, è stato fornito alla Corte per potere valutare la eventuale infondatezza delle doglianze mosse dal ricorrente.
Ne discende, pertanto, che il ricorso deve essere accolto e, per l'effetto, deve annullarsi l'atto impugnato.
Parte soccombente deve essere condannata al pagamento delle spese processuali che si liquidano nella complessiva somma di € 100,00, oltre accessori di legge.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e annulla l'atto impugnato.
Condanna parte soccombente al pagamento delle spese processuali che si liquidano nella complessiva somma di € 100,00, oltre accessori di legge.
Agrigento, 26 novembre 2025
Il Giudice rel. Il Presidente
NS AT OR LE
Depositata il 02/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AGRIGENTO Sezione 3, riunita in udienza il 26/11/2025 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
LENTO AURORA, Presidente
MALATO FO, Relatore
SANFILIPPO SALVATORE CRISPINO, Giudice
in data 26/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1221/2022 depositato il 23/09/2022
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Canicatti' - Corso Umberto I N. 59 92024 Canicatti' AG
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 5940 IMU 2013
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso inviato telematicamente il ricorrente Ricorrente_1 proponeva opposizione avverso l'ingiunzione di pagamento n. 5940 del 17/11/2021, notificata in data 13/2/2022, relativa a IMU, anno di imposta 2013, con la quale si intimava il pagamento della complessiva somma di € 203,00.
Il ricorrente, in buona sostanza, lamentava: a) l'inesistenza giuridica della notifica dell'atto impugnato;
b) la mancata indicazione del termine entro il quale proporre ricorso;
c) la nullità per omessa notifica dell'atto presupposto;
d) la nullità dell'atto impugnato perchè privo del visto di esecutorietà del funzionario responsabile;
e) il difetto di legittimazione attiva;
f) la nullità per la mancanza di firma autografa e/o digitale da parte del funzionario;
g) il difetto di motivazione;
e) l'inesistenza della pretesa giuridica;
f) l'intervenuta decadenza/prescrizione.
Il ricorrente, pertanto, chiedeva volersi dichiarare la nullità della ingiunzione di pagamento impugnata con condanna alle spese.
Il convenuto comune di Canicattì (AG) si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso e la condanna alle spese.
All'odierna pubblica udienza, sentito il relatore, il ricorso veniva deciso come da dispositivo in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e, pertanto, deve essere accolto.
Ed invero, l'imposta IMU è sottoposta a prescrizione quinquennale e, pertanto, la stessa, relativa all'anno di imposta 2013, avrebbe dovuto essere stata notificata alla contribuente entro il 31/12/2018 e non, invece, come accaduto in data 13/2/2022.
Deve, pertanto, affermarsi che si è effettivamente maturata l'invocata prescrizione.
Ebbene, tutto quanto sin qui rassegnato appare, invero, decisivo ed assorbente rispetto ad ogni altra doglianza avanzata dalla società ricorrente e, pertanto, ne deriva l'esonero per la Corte dal motivare in ordine agli ulteriori profili di illegittimità sollevati dalla stessa.
Ciò detto, deve evidenziarsi – al di là della come sopra ritenuta maturata prescrizione – che il comune di
Canicattì (AG) si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso perché “improcedibile, inammissibile, irricevibile e comunque infondato” con riserva “di meglio articolare le proprie difese” (cfr. atto di
CONTRODEDUZIONI del comune convenuto).
Ebbene, non può non osservarsi che il comune di Canicattì non ha in alcun modo dato seguito alla dichiarata riserva difensiva senza così, pertanto, in alcun modo contraddire – nè verbalmente nè, tanto meno, documentalmente – in ordine ai numerosi motivi di doglianza avanzati dalla ricorrente non essendo stato in grado di fornire alcuna prova contraria e limitandosi ad una del tutto generica, astratta ed apodittica difesa.
Nessun elemento di segno contrario, pertanto, è stato fornito alla Corte per potere valutare la eventuale infondatezza delle doglianze mosse dal ricorrente.
Ne discende, pertanto, che il ricorso deve essere accolto e, per l'effetto, deve annullarsi l'atto impugnato.
Parte soccombente deve essere condannata al pagamento delle spese processuali che si liquidano nella complessiva somma di € 100,00, oltre accessori di legge.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e annulla l'atto impugnato.
Condanna parte soccombente al pagamento delle spese processuali che si liquidano nella complessiva somma di € 100,00, oltre accessori di legge.
Agrigento, 26 novembre 2025
Il Giudice rel. Il Presidente
NS AT OR LE