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Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. VIII, sentenza 09/02/2026, n. 1207 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 1207 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1207/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 8, riunita in udienza il 08/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
ZINGALE PINO, Presidente
LO MANTO VINCENZA, Relatore
SEGRETO GIUSEPPE, Giudice
in data 08/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5052/2024 depositato il 17/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via G. Grezar N 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Palermo - Via Toscana N 20 90144 Palermo PA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 694/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado PALERMO sez. 6 e pubblicata il 20/02/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620200097712014000 IRAP 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 15/2026 depositato il 09/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Come in atti
Resistente/Appellato: Come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La CGT di primo grado di Palermo con sentenza n. 694/2024 rigettava il ricorso della società
Ricorrente_1 S.r.l. avverso la cartella di pagamento n. 296 2020 0097712014000, notificata il 10.10.2022, con la quale era stata richiesta la somma di euro 2.296.149,73 a titolo di Irap, Ires, Iva, omesse ritenute alla fonte per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018.
Ha interposto appello la contribuente deducendo la decadenza delle pretese presenti nella cartella, almeno per gli anni d'imposta 2015 e 2016, ai sensi dell'art. 25 del D.P.R. n. 602/1973. Ha lamentato, inoltre, il difetto di motivazione della cartella in merito agli interessi indicati.
Si sono costituiti l'Agenzia delle Entrate-Direzione Provinciale di Palermo e l'ADER, opponendosi all'accoglimento dell'appello.
All'odierna pubblica udienza il giudizio è stato posto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato.
Osserva questa Corte che, sul decorso del termine di decadenza, hanno inciso le successive disposizioni normative che hanno reiteratamente sospeso i termini dell'attività di riscossione.
Segnatamente, per quanto qui importa in ordine all'attività di riscossione, è da considerare l'art. 25, comma
1 lett. a), del DPR 602/1973 che dispone, tra l'altro, “Il concessionario notifica la cartella di pagamento al debitore iscritto a ruolo o al coobbligato nei confronti dei quali procede. a pena di decadenza, entro il 31 dicembre: a) del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, ovvero a quello di scadenza del versamento dell'unica o ultima rata se il termine per il versamento delle somme risultanti dalla dichiarazione scade oltre il 31 dicembre dell'anno in cui la dichiarazione è presentata, per le somme che risultano dovute a seguito dell'attività di liquidazione prevista dell'articolo 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, nonché del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione del sostituto d'imposta per le somme che risultano dovute ai sensi degli articoli 19 e 20 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917”; Si dovrà tenere in considerazione, inoltre, il comma 2 dell'art. 12 del D.lgs. 159/2015, rubricato “Sospensione dei termini per eventi eccezionali” che dispone il differimento al 31 dicembre del secondo anno successivo al periodo di sospensione, dei termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici, in scadenza nell'anno in cui si verifica la sospensione. Ancora, vengono in rilievo i seguenti provvedimenti di sospensione delle attività degli uffici, emanati in ragione del protrarsi, dal marzo 2020 sino all'ottobre 2021, dell'emergenza epidemiologica da Covid-19:
- il cd. “Decreto Cura Italia” (DL n. 18/2020), ha previsto la sospensione, fino al 31 maggio 2020, delle attività di notifica di nuove cartelle e degli altri atti di riscossione;
- il successivo “Decreto Rilancio” (DL n. 34/2020), ha prorogato fino al 31 agosto 2020 le sospensioni disposte dal “Decreto Cura Italia”;
- il “Decreto Agosto” (DL n. 104/2020), convertito con modificazioni dalla Legge n. 126/2020, recante “Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia”, ha fissato al 15 ottobre 2020 il termine di sospensione delle attività di notifica di nuove cartelle e degli altri atti di riscossione;
- Il D.L. n. 125/2020, convertito con modificazioni dalla Legge n. 159/2020, ha differito al 31 dicembre 2020 il termine di sospensione dell'attività di riscossione, comprese le attività di notifica di nuove cartelle, degli altri atti di riscossione;
- Il D.L. n. 183/2020, convertito con modificazioni dalla Legge n. 21/2021, ha fissato al 28 febbraio 2021 la scadenza del periodo di sospensione dell'attività di riscossione;
- il "Decreto Sostegni" (DL n. 41/2021), ha disposto il differimento al 30 aprile 2021 del periodo di sospensione delle attività di notifica di nuove cartelle e degli altri atti di riscossione;
Infine, i termini stabiliti dal "Decreto Sostegni" sono stati ulteriormente modificati dalla Legge n. 106/2021, di conversione del “Decreto Sostegni-bis” (DL n. 73/2021), che ha differito, dal 30 aprile al 31 agosto 2021, il termine “finale” del periodo di sospensione delle attività di riscossione.
Ora, nel caso di specie, considerato che i ruoli contestati si riferiscono alla liquidazione ex art- 36 bis D.P.
R. 600/73 e 54 bis D.P.R. 633/72 relativa al periodo d'imposta 2015 e 2016, con dichiarazioni presentate entrambe nel 2017 (considerata l'integrativa ), applicando l'art. 12, comma 2, del D.lgs. 159/2015 ed avuto riguardo, altresì, della sospensione ex lege delle attività di riscossione, protrattasi dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, l'invocata decadenza non è dunque maturata in quanto la notifica della cartella di pagamento opposta è avvenuta in data 10.10.2022 ossia entro il termine del 31.12.2022.
Invero, le cartelle di pagamento derivanti da liquidazione automatica, per le dichiarazioni presentate nel
2017, la cui decadenza e/o prescrizione scadeva ordinariamente alla data del 31.12.2020, viene prorogata al 31.12.2022 (per effetto dell'art. 68, co. 1, D.L. 18/2020 e dell'art. 12, D.lgs. 159/2015).
Per quanto detto la censura sollevata dalla contribuente viene disattesa.
Residua, dunque, soltanto l'ulteriore motivo di ricorso qui pure riproposto dall'appellante relativo al difetto di motivazione della cartella per indeterminatezza del tasso di interesse applicato ed il metodo di calcolo utilizzato.
Anche tali censure sono infondate.
Anzitutto, deve rilevarsi che la cartella di pagamento costituisce atto dal contenuto vincolato che deve essere redatto, così come è avvenuto nella fattispecie, in conformità al modello approvato con decreto del Ministero dell'Economia.
D'altra parte, nel caso in cui la cartella di pagamento, come nel caso in esame, sia stata emessa in seguito a liquidazione effettuata in base alle dichiarazioni rese dal contribuente ai sensi degli artt. 36 bis del d.P.R.
n. 600 del 1973 e 54 bis del d.P.R. n. 633 del 1972, l'obbligo di motivazione può ben essere assolto mediante il mero richiamo a tali dichiarazioni perché, essendo il contribuente già a conoscenza delle medesime, non
è necessario che siano indicati i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa (v. Cass. 20 settembre
2017 n. 21804).
E ciò rileva anche quanto al calcolo degli interessi, per il quale va osservato che, come precisato dal giudice di legittimità sulla scorta della precedente pronunzia delle Sezioni Unite di cui alla sentenza del 14 luglio
2022 n. 22281, “in tema di avviso di accertamento o di liquidazione di maggiori imposte dovute dal contribuente, l'obbligo di motivazione relativo alla pretesa per interessi è assolto attraverso l'indicazione dell'importo monetario richiesto, della relativa base normativa - che può anche essere desunta implicitamente dalla specifica individuazione della tipologia e della natura degli accessori reclamati ovvero dal tipo di tributo cui accedono - e della decorrenza dalla quale sono dovuti, senza necessità di indicare i singoli saggi periodicamente applicati o le modalità di calcolo” (v. Cass. 16 ottobre 2023 n. 28742).
Ne consegue, in sostanza, che ove, come nel caso in esame, siano determinabili ex lege la decorrenza, la misura e il tasso degli interessi, compete al debitore provare l'eventuale errore di calcolo (cfr. Cass. 9 marzo
2025 n. 6288).
Ne conseguono il rigetto del gravame e la conferma della sentenza impugnata.
La condanna alle spese segue la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia, Sez. n.8, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello. Condanna la società Ricorrente_1 S.r.l. al pagamento delle spese legali in favore dell'Agenzia delle Entrate- Direzione Provinciale di Palermo e dell'Agenzia delle Entrate- Riscossione, che liquida in euro 9.520,00 per la prima ed in euro 11.900,00 per la seconda, oltre accessori di legge se dovuti.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 08 gennaio 2026
Il Presidente Il Giudice Estensore
NO LE IN Lo NT
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 8, riunita in udienza il 08/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
ZINGALE PINO, Presidente
LO MANTO VINCENZA, Relatore
SEGRETO GIUSEPPE, Giudice
in data 08/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5052/2024 depositato il 17/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via G. Grezar N 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Palermo - Via Toscana N 20 90144 Palermo PA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 694/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado PALERMO sez. 6 e pubblicata il 20/02/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620200097712014000 IRAP 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 15/2026 depositato il 09/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Come in atti
Resistente/Appellato: Come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La CGT di primo grado di Palermo con sentenza n. 694/2024 rigettava il ricorso della società
Ricorrente_1 S.r.l. avverso la cartella di pagamento n. 296 2020 0097712014000, notificata il 10.10.2022, con la quale era stata richiesta la somma di euro 2.296.149,73 a titolo di Irap, Ires, Iva, omesse ritenute alla fonte per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018.
Ha interposto appello la contribuente deducendo la decadenza delle pretese presenti nella cartella, almeno per gli anni d'imposta 2015 e 2016, ai sensi dell'art. 25 del D.P.R. n. 602/1973. Ha lamentato, inoltre, il difetto di motivazione della cartella in merito agli interessi indicati.
Si sono costituiti l'Agenzia delle Entrate-Direzione Provinciale di Palermo e l'ADER, opponendosi all'accoglimento dell'appello.
All'odierna pubblica udienza il giudizio è stato posto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato.
Osserva questa Corte che, sul decorso del termine di decadenza, hanno inciso le successive disposizioni normative che hanno reiteratamente sospeso i termini dell'attività di riscossione.
Segnatamente, per quanto qui importa in ordine all'attività di riscossione, è da considerare l'art. 25, comma
1 lett. a), del DPR 602/1973 che dispone, tra l'altro, “Il concessionario notifica la cartella di pagamento al debitore iscritto a ruolo o al coobbligato nei confronti dei quali procede. a pena di decadenza, entro il 31 dicembre: a) del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, ovvero a quello di scadenza del versamento dell'unica o ultima rata se il termine per il versamento delle somme risultanti dalla dichiarazione scade oltre il 31 dicembre dell'anno in cui la dichiarazione è presentata, per le somme che risultano dovute a seguito dell'attività di liquidazione prevista dell'articolo 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, nonché del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione del sostituto d'imposta per le somme che risultano dovute ai sensi degli articoli 19 e 20 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917”; Si dovrà tenere in considerazione, inoltre, il comma 2 dell'art. 12 del D.lgs. 159/2015, rubricato “Sospensione dei termini per eventi eccezionali” che dispone il differimento al 31 dicembre del secondo anno successivo al periodo di sospensione, dei termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici, in scadenza nell'anno in cui si verifica la sospensione. Ancora, vengono in rilievo i seguenti provvedimenti di sospensione delle attività degli uffici, emanati in ragione del protrarsi, dal marzo 2020 sino all'ottobre 2021, dell'emergenza epidemiologica da Covid-19:
- il cd. “Decreto Cura Italia” (DL n. 18/2020), ha previsto la sospensione, fino al 31 maggio 2020, delle attività di notifica di nuove cartelle e degli altri atti di riscossione;
- il successivo “Decreto Rilancio” (DL n. 34/2020), ha prorogato fino al 31 agosto 2020 le sospensioni disposte dal “Decreto Cura Italia”;
- il “Decreto Agosto” (DL n. 104/2020), convertito con modificazioni dalla Legge n. 126/2020, recante “Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia”, ha fissato al 15 ottobre 2020 il termine di sospensione delle attività di notifica di nuove cartelle e degli altri atti di riscossione;
- Il D.L. n. 125/2020, convertito con modificazioni dalla Legge n. 159/2020, ha differito al 31 dicembre 2020 il termine di sospensione dell'attività di riscossione, comprese le attività di notifica di nuove cartelle, degli altri atti di riscossione;
- Il D.L. n. 183/2020, convertito con modificazioni dalla Legge n. 21/2021, ha fissato al 28 febbraio 2021 la scadenza del periodo di sospensione dell'attività di riscossione;
- il "Decreto Sostegni" (DL n. 41/2021), ha disposto il differimento al 30 aprile 2021 del periodo di sospensione delle attività di notifica di nuove cartelle e degli altri atti di riscossione;
Infine, i termini stabiliti dal "Decreto Sostegni" sono stati ulteriormente modificati dalla Legge n. 106/2021, di conversione del “Decreto Sostegni-bis” (DL n. 73/2021), che ha differito, dal 30 aprile al 31 agosto 2021, il termine “finale” del periodo di sospensione delle attività di riscossione.
Ora, nel caso di specie, considerato che i ruoli contestati si riferiscono alla liquidazione ex art- 36 bis D.P.
R. 600/73 e 54 bis D.P.R. 633/72 relativa al periodo d'imposta 2015 e 2016, con dichiarazioni presentate entrambe nel 2017 (considerata l'integrativa ), applicando l'art. 12, comma 2, del D.lgs. 159/2015 ed avuto riguardo, altresì, della sospensione ex lege delle attività di riscossione, protrattasi dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, l'invocata decadenza non è dunque maturata in quanto la notifica della cartella di pagamento opposta è avvenuta in data 10.10.2022 ossia entro il termine del 31.12.2022.
Invero, le cartelle di pagamento derivanti da liquidazione automatica, per le dichiarazioni presentate nel
2017, la cui decadenza e/o prescrizione scadeva ordinariamente alla data del 31.12.2020, viene prorogata al 31.12.2022 (per effetto dell'art. 68, co. 1, D.L. 18/2020 e dell'art. 12, D.lgs. 159/2015).
Per quanto detto la censura sollevata dalla contribuente viene disattesa.
Residua, dunque, soltanto l'ulteriore motivo di ricorso qui pure riproposto dall'appellante relativo al difetto di motivazione della cartella per indeterminatezza del tasso di interesse applicato ed il metodo di calcolo utilizzato.
Anche tali censure sono infondate.
Anzitutto, deve rilevarsi che la cartella di pagamento costituisce atto dal contenuto vincolato che deve essere redatto, così come è avvenuto nella fattispecie, in conformità al modello approvato con decreto del Ministero dell'Economia.
D'altra parte, nel caso in cui la cartella di pagamento, come nel caso in esame, sia stata emessa in seguito a liquidazione effettuata in base alle dichiarazioni rese dal contribuente ai sensi degli artt. 36 bis del d.P.R.
n. 600 del 1973 e 54 bis del d.P.R. n. 633 del 1972, l'obbligo di motivazione può ben essere assolto mediante il mero richiamo a tali dichiarazioni perché, essendo il contribuente già a conoscenza delle medesime, non
è necessario che siano indicati i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa (v. Cass. 20 settembre
2017 n. 21804).
E ciò rileva anche quanto al calcolo degli interessi, per il quale va osservato che, come precisato dal giudice di legittimità sulla scorta della precedente pronunzia delle Sezioni Unite di cui alla sentenza del 14 luglio
2022 n. 22281, “in tema di avviso di accertamento o di liquidazione di maggiori imposte dovute dal contribuente, l'obbligo di motivazione relativo alla pretesa per interessi è assolto attraverso l'indicazione dell'importo monetario richiesto, della relativa base normativa - che può anche essere desunta implicitamente dalla specifica individuazione della tipologia e della natura degli accessori reclamati ovvero dal tipo di tributo cui accedono - e della decorrenza dalla quale sono dovuti, senza necessità di indicare i singoli saggi periodicamente applicati o le modalità di calcolo” (v. Cass. 16 ottobre 2023 n. 28742).
Ne consegue, in sostanza, che ove, come nel caso in esame, siano determinabili ex lege la decorrenza, la misura e il tasso degli interessi, compete al debitore provare l'eventuale errore di calcolo (cfr. Cass. 9 marzo
2025 n. 6288).
Ne conseguono il rigetto del gravame e la conferma della sentenza impugnata.
La condanna alle spese segue la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia, Sez. n.8, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello. Condanna la società Ricorrente_1 S.r.l. al pagamento delle spese legali in favore dell'Agenzia delle Entrate- Direzione Provinciale di Palermo e dell'Agenzia delle Entrate- Riscossione, che liquida in euro 9.520,00 per la prima ed in euro 11.900,00 per la seconda, oltre accessori di legge se dovuti.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 08 gennaio 2026
Il Presidente Il Giudice Estensore
NO LE IN Lo NT