Sentenza 6 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. III, sentenza 06/12/2025, n. 4014 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 4014 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 04014/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01692/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1692 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, -OMISSIS-, rappresentati e difesi dagli avvocati Giuseppe Calabi, Cristina Riboni, Andrea Buticchi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Cultura, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia, 1;
per l'annullamento
- del decreto di dichiarazione di eccezionale interesse culturale ai sensi degli articoli 10, comma 3, lettere d) ed e), 13 e 128 del D. Lgs. n. 42/2004, del giorno 7 marzo 2025, di cui alla nota MIC_SR-LOM_UO7, prot. n. -OMISSIS- del 13 marzo 2025, emesso dal Ministero della Cultura - Segretariato Regionale per la Lombardia con riguardo alla collezione di opere e oggetti d’arte e di design realizzati da artisti vari tra il XX e il XXI secolo, già di proprietà dell’artista -OMISSIS- (1936-2020), con la relativa nota di notifica;
- ove occorra, della nota prot. -OMISSIS- dell’11 ottobre 2024 della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la città Metropolitana di -OMISSIS-, di comunicazione dell’avvio del procedimento di dichiarazione di interesse culturale ai sensi dell’art. 10, co. 3, lett. d) ed e) e 13 e 14 CBC;
- ove occorra, del decreto di dichiarazione di eccezionale interesse culturale ai sensi degli articoli 10, comma 3, lettera d) ed e) e 13 D. Lgs. 42/2004 del 23 dicembre 2021 emesso dal Ministero della Cultura - Segretariato Regionale per la Lombardia con riguardo alla collezione di opere e oggetti d’arte e di design realizzati da artisti vari tra il XX e il XXI secolo, già di proprietà dell’artista -OMISSIS- (1936-2020) notificato in data 29 dicembre 2021, con la relativa nota di notifica;
- nonché di ogni altro atto preordinato, conseguente o comunque connesso ai suddetti atti, se ed in quanto lesivo dell’interesse dei ricorrenti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Cultura;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 novembre 2025 il dott. UR GA;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con Decreto del 23 dicembre 2021, la Commissione regionale per il patrimonio culturale della Lombardia, ha pronunciato una dichiarazione di interesse culturale eccezionalmente importante della Collezione di opere e oggetti d’arte e di design già di proprietà di -OMISSIS-, architetto, designer e artista deceduta in data 16 maggio 2020, costituita da 76 beni realizzati da artisti vari.
Con sentenza n. 2035/25 del 6 giugno 2025, il T.A.R. ha dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse il ricorso R.G. n. 426/22, presentata della signora -OMISSIS- nei confronti del predetto decreto.
In data 10 giugno 2024, gli attuali ricorrenti, in qualità di eredi di -OMISSIS-, hanno chiesto al Ministero la revisione del predetto vincolo, che in data 11 ottobre 2024, ha avviato un procedimento per la dichiarazione di interesse artistico e storico particolarmente importante ai sensi dell’art. 10, c. 3, lett. d) ed e) e degli artt. 13 e 14 D. Lgs. 42/2004, conclusosi con il provvedimento impugnato, emanato in data 7 marzo 2025.
La difesa erariale si è costituita in giudizio, insistendo per il rigetto del ricorso, in rito e nel merito.
All’udienza pubblica del 13.11.25 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
I.1) Con il primo motivo, i ricorrenti evidenziano che, nonostante il Ministero abbia rieditato integralmente il potere, sostituendo il precedente decreto del 23 dicembre 2021, ed incidendo su beni parzialmente diversi, quello in questa sede impugnato si fonda tuttavia sulla medesima istruttoria, ritenendo inoltre illogico l’aver confermato e al tempo stesso revocato il precedente decreto.
Nell’ottavo motivo, i ricorrenti ribadiscono che il decreto impugnato si fonda sulla medesima istruttoria del primo decreto, malgrado abbia un contenuto parzialmente diverso.
I.2) Il Collegio dà atto che, come esposto nella parte in fatto, il provvedimento impugnato si colloca nell’ambito di una complessa vicenda procedimentale, in cui l’Amministrazione aveva già emanato un precedente vincolo.
In particolare, come è dato leggere nell’atto in questa sede impugnato, rispetto al decreto del 2021, si è provveduto al depennamento dall’elenco di taluni beni, implementandolo con due opere mancanti, sottoponendo quindi a vincolo 65 beni, in luogo dei 76 di cui al primo decreto.
La sentenza n. 2035/25 cit. ha espressamente affermato che l’emanazione del nuovo provvedimento di vincolo, oggetto del presente giudizio, ha comportato la sostituzione di quello originario, che ha pertanto cessato definitivamente di produrre i propri effetti.
I.3) Le censure vanno respinte atteso che, in primo luogo, il nomen iuris impiegato dall’Amministrazione non può di per sé comportare l’illegittimità del provvedimento, non essendo pertanto rilevante la sua qualifica formale, in termini di atto parzialmente confermativo o di revoca di uno precedente. L’impiego di una terminologia eventualmente imprecisa o impropria, utilizzata nella formulazione testuale dell'atto amministrativo, non può infatti prevalere sulla sostanza, e neppure determina di per sé un vizio di legittimità dell'atto, purché sussistano i presupposti formali e sostanziali corrispondenti al potere effettivamente esercitato (T.A.R. Toscana, Sez. III, 12.5.2022, n. 660), che nel caso di specie, i ricorrenti hanno censurato nei motivi successivi, deducendo a vario titolo l’insufficienza dell’istruttoria e il cattivo uso del potere discrezionale.
Inoltre, va considerato che, nella loro richiesta di revisione, gli stessi ricorrenti hanno proposto un mero stralcio di determinati beni dall’elenco allegato al primo Decreto, che come detto, l’Amministrazione ha in parte accolto, non essendo pertanto necessario esperire un’istruttoria ex novo.
II.1) Con il secondo motivo, i ricorrenti lamentano la contraddittorietà del provvedimento impugnato, in quanto incentrato sul valore relazionale dei beni, ex art. 10, c. 3, lett. d) del Codice, ritenuti particolarmente importanti in quanto testimonianza del contesto culturale degli anni Sessanta, senza tuttavia che la motivazione del vincolo presenti alcun preciso riferimento ad alcun fatto storico.
Analogamente, nel settimo motivo, i ricorrenti deducono la violazione dell’art. 10, c. 3, lett. d), sotto il profilo della mancata indicazione di fatti specifici che avrebbero dovuto giustificare il vincolo, che non sarebbero stati invece puntualmente indicati dal decreto.
Secondo la difesa erariale le argomentazioni dei ricorrenti sarebbero smentite dai principi affermati nella sentenza C.S. Sez. VI, 9.2.2023 n. 1433, relativa ad un vincolo posto sui beni immobili in cui la casa automobilistica Alfa EO aveva esercitato la propria attività, avendo in quel caso il giudice d’appello ritenuto che “non può darsi seguito alla tesi degli appellanti secondo cui, qualunque immobile di ogni casa automobilistica italiana rileverebbe da un punto di vista storico-industriale, essendo trasmessa, tale qualità, dal fatto di essere testimonianza tangibile della storia dell’impresa. Al contrario, tale caratteristica del compendio della Alfa EO è di interesse per ciò che tale casa automobilistica, e non altre, ha rappresentato e rappresenta”, con ciò comprovando che l’interesse storico-relazionale di cui all’art. 10, c. 3, lett. d) cit., non deve necessariamente basarsi su elementi specifici, potendo invece essere correlato al suo interesse testimoniale rispetto ad un periodo storico.
II.2) In via preliminare, il Collegio dà atto che l’apposizione del vincolo previsto dalla lett. d) dell’art. 10, c. 3, lett. d) del Codice, a differenza di quanto previsto dalla lett. a), impone un iter motivazionale non già incentrato sulle intrinseche qualità dell’opera, bensì sul legame esistente tra l’opera e un particolare frangente storico-culturale. Mentre l’interesse particolarmente importante di cui alla lett. a) scaturisce dal bene in quanto tale, la rilevanza del bene a mente della lett. d), invece, deriva non tanto dall’opera per ciò che è, ma da ciò che essa rappresenta in virtù del legame che reca con un quid fuori da sé, ossia per il suo valore testimoniale.
Inoltre, il giudizio che presiede all'imposizione di una dichiarazione di interesse culturale storico-artistico particolarmente importante ai sensi degli artt. 10, comma 3, lettera d), 13 e 14 del d. lgs. n. 42/2004, è connotato da un'ampia discrezionalità tecnico-valutativa, poiché implica l'applicazione di cognizioni tecnico-scientifiche specialistiche proprie di settori scientifici disciplinari (della storia, dell'arte e dell'architettura) caratterizzati da ampi margini di opinabilità; ne consegue che l'accertamento compiuto dall'Amministrazione preposta alla tutela è sindacabile in sede giudiziale esclusivamente sotto i profili della ragionevolezza, proporzionalità, adeguatezza, logicità, coerenza e completezza della valutazione, considerati anche per l'aspetto concernente la correttezza del criterio tecnico e del procedimento applicativo prescelto (Consiglio di Stato, sez. VI, 04/09/2020, n. 5357). In altre parole, come già affermato dalla giurisprudenza, la scelta di porre un vincolo, esercitata dall'Amministrazione, costituisce espressione di discrezionalità tecnica, suscettibile di sindacato giurisdizionale di legittimità solo in ipotesi di illogicità manifesta, di difetto di motivazione, ovvero di conclamato errore di fatto (ex multis, Consiglio di Stato, sez. VI, 3/07/2012, n. 3893; Consiglio di Stato, sez. VI, 09/02/2023, n. 1433).
II.3) Quanto al contenuto del provvedimento impugnato, il Collegio dà atto che i beni che ne formano oggetto, sono “da considerare un gruppo unitario e coerente di opere, tangibile testimonianza di una vita di lavoro e di relazioni intessute dalla -OMISSIS- con molteplici artisti, i massimi esponenti di movimenti di primo piano nel panorama culturale degli anni ’60 e ’70 del Novecento a livello internazionale”.
Nella Relazione, l’Amministrazione descrive i legami tra -OMISSIS- e gli autori delle opere dalla stessa possedute, ad esempio indicando che, nel periodo compreso tra il 1958 e il 1959, entra in contatto con -OMISSIS-, di cui ammira la capacità di dare vita ad una nuova idea di spazio, di unire arte ed architettura, e di utilizzare la luce, e da cui sarà influenzata. Analogamente, la Relazione evidenzia che nel 1959 -OMISSIS- conosce -OMISSIS-, in contatto con il Gruppo Zero di -OMISSIS-, di cui assume il ruolo di amplificatore a -OMISSIS-, organizzando tra il 1964 e il 1965 una serie di mostre e eventi.
Contrariamente a quanto evidenziato dai ricorrenti nelle proprie memorie, la Relazione motiva anche con riferimento alla necessità di sottoporre a vincolo l’opera di -OMISSIS-, che pur non testimoniando la sussistenza di rapporti di amicizia o collaborazione con -OMISSIS-, fu la prima opera acquistata da quest’ultima nell’ottica della formazione di una collezione di arte contemporanea, essendo pertanto da preservare.
II.4) Malgrado il Collegio condivida l’impostazione dei ricorrenti, secondo cui, in alcuni casi, l’esercizio del potere di cui alla lett. d) dell’art. 10, c. 3 lett. d) del Codice debba essere motivato con riferimento ad un evento o ad un fatto, in grado di disvelare il nesso fra l’opera e la storia della cultura in genere (T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. III, 6.9.2023 n 2060), nel caso di specie, ciò che l’Amministrazione doveva comprovare, non era il legame tra una singola opera ed un determinato fatto, quanto invece, come detto, quello tra la collezione delle opere possedute da -OMISSIS-, e il suo stesso percorso artistico.
Contrariamente a quanto sostenuto dai ricorrenti, la Relazione al provvedimento impugnato non è incentrata sulla mera appartenenza dei beni a -OMISSIS-, quanto invece, sui legami e le influenze tra gli artisti autori delle opere oggetto di vincolo, e l’attività della stessa -OMISSIS-, la cui effettiva sussistenza non è stata peraltro contestata in fatto dai ricorrenti, dovendosi rigettare le loro doglianze, considerato altresì il limitato sindacato giurisdizionale del g.a. nella presente materia.
II.5) Nelle loro memorie, gli istanti invocano a supporto dei propri argomenti la sentenza C.S. Sez. VI, 4.6.2017 n. 2920, il cui esame conferma tuttavia la legittimità del provvedimento in questa sede impugnato. Premesso che, secondo il Consiglio di Stato, “il riferimento con la storia non necessariamente coinvolge fatti di particolare importanza”, in tale occasione, il vincolo è risultato illegittimo poiché apposto “con riferimento ad un’epoca generica, nemmeno precisamente individuata, tanto nell’estensione temporale, quanto con il richiamo a personaggi o eventi che la contraddistinsero”, ciò che, nella fattispecie per cui è causa, come sopra evidenziato, è stato invece espressamente indicato.
Analogamente, anche la lettura della sentenza C.S. n. 1433/23 cit. non può essere condivisa, avendo gli stessi ricorrenti evidenziato come in tale vicenda, il compendio immobiliare che ha ospitato la casa automobilistica Alfa EO, di per sé non rilevante, assuma tuttavia “un significato testimoniale ed identitario solo in quanto esso racconta un pezzo significativo della storia italiana e dell’area di -OMISSIS-, dalle innovazioni tecnologiche alle svolte sindacali”, analogamente a quanto avvenuto nel caso di specie, in cui il complesso delle opere sottoposte a vincolo, per quanto eterogenee, considerate nel loro complesso, ed in relazione al percorso artistico di -OMISSIS-, costituiscono una testimonianza della sua vita e della sua opera.
III.1) Nel terzo motivo, i ricorrenti evidenziano che il decreto impugnato fonda la dichiarazione di interesse dei beni anche in quanto collezione di eccezionale interesse culturale, ma che la previsione di cui all’art. 10, c. 3, lett. e), del Codice, relativo all’importanza collezionistica, ha una portata limitata ai beni di artisti non più viventi, aventi più di 70 anni, non essendo pertanto applicabile alle opere realizzate dopo il 1955 o da artisti viventi, come ha invece avuto luogo nel caso di specie.
III.2) Sul punto, il Collegio dà atto che, nelle proprie difese, l’Amministrazione riconosce che l’indicazione tra le ragioni del vincolo della lettera e) del comma 3 dell’art. 10 del Codice, costituisce un errore materiale, e che pertanto il ricorso è fondato in parte qua.
Tuttavia, essendo il provvedimento impugnato incentrato su autonome e distinte motivazioni, ciò non ne comporta l’illegittimità, potendo il vincolo essere ricondotto all’esercizio del potere previsto nella lett. d) del medesimo articolo.
IV.1) Con il quarto motivo, i ricorrenti deducono il difetto di motivazione in relazione all’eccezionale interesse dei beni, che avrebbero dovuto essere considerati come un insieme di beni omogenei, laddove il decreto non reca alcuna ragione che illustri perché si debba trattare la collezione “come complesso”.
IV.2) Il motivo va respinto atteso che, in base a quanto disposto nell’art. 10, c. 3, lett. d) cit., l’apposizione del vincolo è giustificata da una valutazione globale dei legami che li caratterizzano, anche in rapporto al luogo nel quale sono collocati (C.S. n. 1433/23 cit.).
Premesso che il concetto di collezione non implica necessariamente l’omogeneità dei beni che la compongono, ben potendo fondarsi su un criterio unificante di natura culturale, storica o testimoniale, nel caso di specie, come già ampiamente evidenziato nel punto II della presente sentenza, quest’ultimo è rappresentato dalla loro appartenenza a -OMISSIS-, e dal loro valore testimoniale del panorama artistico e culturale italiano degli anni Sessanta e Settanta del Novecento.
V.1) Con il quinto motivo, i ricorrenti censurano la contraddittorietà del provvedimento impugnato, considerato che, come dato atto nello stesso, quando era in vita, -OMISSIS- aveva autonomamente provveduto a selezionare le opere che riteneva fossero una testimonianza di rilievo, e a destinarle al Museo del -OMISSIS- di Via Hoepli in -OMISSIS-.
Conseguentemente, il provvedimento impugnato avrebbe dovuto motivare l’apposizione del vincolo con riferimento a tale aspetto, ed indicare in particolare le ragioni secondo cui i beni che ne formano oggetto avrebbero dovuto essere considerati rari, pur essendo anche presenti in collezioni pubbliche.
Analogamente, nel secondo motivo, i ricorrenti evidenziano che nessuna delle argomentazioni contenute nella Relazione dimostra la specialità dei Beni rispetto alle opere già presenti in pubbliche collezioni, ed in particolare, in quella donata al Museo di -OMISSIS- dall’artista.
V.2) Anche tali rilievi non sono fondati, essendo del tutto ragionevole ritenere che le opere donate alla Fondazione San -OMISSIS- costituiscano una scelta, della stessa artista, dettata dalla volontà di rappresentare un preciso spaccato di storia dell’arte del Novecento, con finalità museali e divulgative, laddove quelle che la stessa ha ritenuto di mantenere presso di sé, rilevano invece in virtù del loro valore più personale e sentimentale di testimonianza di legami e rapporti che hanno segnato profondamente la sua vita e la sua formazione artistica.
Come sopra già evidenziato, il vincolo è stato apposto in relazione al valore testimoniale dei beni, che non dipende dalla rarità tipologica dell’opera, ma dalla sua capacità di documentare relazioni, contesti e momenti significativi della storia culturale, non rilevando il fatto che opere simili o analoghe siano presenti anche in collezioni pubbliche.
V.3) Nelle proprie memorie, i ricorrenti richiamano il contenuto dell’atto di donazione al -OMISSIS- -OMISSIS-, in cui si legge che “è facoltà della donante che alcune delle opere donate siano trattenute a piacimento della donante nella propria abitazione, vita natural durante”, da cui deriverebbe l’infondatezza dell’assunto secondo cui la presenza dei beni in casa di -OMISSIS- alla sua morte sia un dato significativo ai fini della dimostrazione della loro importanza relazionale.
Ritiene in contrario il Collegio che l’espresso limite temporale, contenuto nella donazione, alla durata della vita, supporti in realtà le valutazioni dell’Amministrazione, nella parte in cui ha ritenuto di ravvisare nella volontà di -OMISSIS- una conferma del diverso rilievo dei beni oggetto del provvedimento impugnato, rispetto a quelli destinati al -OMISSIS-, in quanto destinati alla divulgazione, sebbene successivamente alla morte dell’artista.
VI) Con il sesto motivo, i ricorrenti lamentano il mancato esame delle proprie osservazioni, che l’Amministrazione ha invece preso in considerazione, come espressamente evidenziato nel provvedimento impugnato alle pagine 6-8.
VII.1) Con l’ultimo motivo, i ricorrenti contestano la violazione dell’art. 9 Cost. e l’ingiustizia manifesta in relazione al vincolo apposto su taluni specifici beni, per i quali avevano formulato una richiesta di svincolo, sulla base della loro volontà di donare tali opere a istituzioni pubbliche, essendosi invece il Ministero limitato ad affermare che avrebbero potuto essere posti in comodato a lungo termine presso tali istituzioni, con ciò comportando un vulnus al patrimonio culturale pubblico, che in tal modo non li ha potuti acquisire.
VII.2) In via preliminare, il Collegio dà atto che “la valutazione dell’interesse culturale di un bene è un’esclusiva prerogativa dell’amministrazione responsabile del relativo vincolo e comporta un’ampia discrezionalità tecnico-valutativa, poiché richiede l’applicazione di conoscenze tecniche specialistiche in settori scientifici come storia, arte e architettura. L’apprezzamento svolto dall’amministrazione incaricata della tutela, in conformità al principio di cui all’art. 9 Cost., è soggetto a sindacato giudiziale solo per verificare la logicità, coerenza e completezza della valutazione. Il giudice amministrativo, infatti, può solamente censurare le valutazioni che eccedono i limiti della opinabilità scientifica, senza sostituire il giudizio dell’amministrazione con il proprio, ugualmente opinabile” (C.S., Sez. VII, 17/12/2024, n. 10140).
Entro tali limiti, il mancato accoglimento delle proposte avanzate dai ricorrenti, secondo cui l’assenza di talune opere dall’insieme dei beni non avrebbe diminuito il valore testimoniale che il Decreto intende tutelare, non può ritenersi affetto da manifesta irragionevolezza, e va pertanto confermato, considerato altresì che, come evidenziato dalla stessa resistente, che tali opere possono essere concesse in comodato a lungo termine ad istituzioni museali pubbliche, senza necessità di escluderle dal vincolo, realizzando in tal caso l’obiettivo di valorizzazione e fruizione pubblica delle opere, pur mantenendo integro il valore testimoniale della collezione nel suo complesso.
In conclusione, il ricorso va pertanto respinto.
Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio, considerato l’errore materiale commesso dall’Amministrazione evidenziato nel punto III della presente sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Vista la richiesta dell'interessato e ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare i ricorrenti.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 13 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
AR SO, Presidente
Fabrizio Fornataro, Consigliere
UR GA, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| UR GA | AR SO |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.