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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 09/04/2025, n. 39 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 39 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. V.G. 1089/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI PAOLA
riunito in camera di consiglio e composto dai signori Magistrati:
1) Dott. Filippo LEONARDO -Presidente rel.
2) Dott.ssa Simona SCOVOTTO -Giudice
3) Dott.ssa Federica LAINO -Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento civile iscritto al n. 1089/2024 R.G.V.G., riservato per la decisione collegiale all'udienza cartolare dell'11.03.2025 e promosso con ricorso congiunto da
nata a [...] il [...] ed ivi residente a[...]
San Pietro, n. 48,
e
nato a [...] il [...] ed ivi residente a[...], Parte_2
entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Mirella SANTORO del Foro di Paola (C.F.
), che dichiara di voler ricevere tutte le comunicazioni ex artt. 125 co. 1, C.F._1 133, 134 e 176 del cod. proc. civ. all'indirizzo pec o al numero di Email_1 fax 0982/613459 e presso il cui studio legale sito in Paola (CS) alla Via Luigi Sturzo n. 12 le parti hanno eletto domicilio.
-ricorrenti-
nonché con l'intervento del Pubblico Ministero in sede
-interventore ex-lege-
OGGETTO: domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario
CONCLUSIONI: le parti hanno congiuntamente chiesto la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario tra loro contratto alle condizioni indicate in ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi e con ricorso congiunto ex Parte_1 Parte_2 art. 473 bis.51 c.p.c. depositato il 5.11.2024, hanno proposto domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario da loro contratto in FA (CS) in data 27.12.1980 e regolarmente trascritto presso il Registro degli atti del predetto Comune al atto n. 7 parte II serie A anno 1980, rilevando che dalla loro unione sono nati tre figli, tutti oggi maggiorenni ed economicamente autosufficienti: nata in data [...], Persona_1 Per_2 nata in data [...] e nato in data [...].
[...] Persona_3
I coniugi ricorrenti hanno rilevato, altresì:
- che il sig. di professione autotrasportatore, è economicamente Parte_2 indipendente, mentre la sig.ra di professione casalinga, si è Parte_1 sempre dedicata principalmente all'accudimento della prole e alle attività domestiche;
- che entrambi sono comproprietari dell'immobile sito in FA alla Via san Pietro;
- che, a causa dell'insostenibilità della vita coniugale, congiuntamente avevano adito il Tribunale di Paola per ottenere la separazione consensuale alle condizioni concordate, che venivano omologate dal Tribunale di Paola con Decreto n. 427/2019 del 25.01.2019;
- che il matrimonio, pur contratto sotto i migliori auspici, aveva manifestato nel tempo problematiche tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza;
- che da allora non è mai intervenuta tra loro la riconciliazione né la ripresa della convivenza e che, dunque, era venuta definitivamente meno la comunione spirituale e materiale;
- che le parti erano ormai determinate a chiedere congiuntamente la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra gli stessi celebrato.
Le parti, inoltre, nel chiedere la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio tra loro contratto con la conferma delle condizioni compiutamente indicate in ricorso, dichiarano di non volersi riconciliare e manifestano disponibilità alla sostituzione, ai sensi dell'art. 473 bis.51, comma 2, c.p.c., dell'udienza di comparizione con il deposito di note scritte. Sostituita, dunque, l'udienza di comparizione delle parti fissata dinnanzi al presidente relatore per la data dell'11.03.2025 con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., le stesse, nel provvedere a tale incombente, hanno insistito nell'accoglimento della domanda.
Il Pubblico Ministero in data 6 marzo 2025 ha apposto il proprio visto.
Esaminati gli atti di causa, la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta congiuntamente dai coniugi deve essere accolta, sussistendo le condizioni previste dagli artt. 2 e 3, n. 2, lett. b), della legge dell'1.12.1970 n. 898. Infatti, con il decreto del 25.01.2019 il Tribunale di Paola ha pronunciato la separazione personale tra e Parte_1 Pt_2
che si è protratta ininterrottamente dalla loro comparizione dinanzi al Presidente del
[...]
Tribunale per un tempo superiore a sei mesi, secondo quanto previsto dall'art. 3 n. 2, lett. b) della legge n. 898/70, come modificato dall'art. 1 della legge n. 55 del 6 maggio 2015 e dall'art. 27 del d.lgs. n. 149 del 10 ottobre 2022.
Le parti hanno, altresì, chiesto congiuntamente la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario tra loro contratto con l'accoglimento delle condizioni di cui al ricorso e che di seguito si riportano testualmente in corsivo:
1. Confermare l'assegnazione della casa familiare, già in comproprietà tra le parti, alla sig.ra con ogni arredo e pertinenza, dando atto che il sig. Parte_1 ha già asportato in fase di separazione i propri beni ed effetti personali. Parte_2
2. Disporre a carico del sig. quale contributo al mantenimento alla sig.ra Parte_2
, la somma mensile di € 200,00 oltre gli aggiornamenti Istat Parte_1 come per legge da corrispondersi mediante versamento continuativo entro il 15 di ogni mese su carta prepagata intestata alla ricorrente.
3. Disporre, altresì, che il sig. provveda al pagamento delle utenze TARI e IMU Parte_2 relative alla casa coniugale.
Ebbene, il Tribunale, preso atto delle anzidette intese raggiunte tra le parti, ritiene che non vi siano motivi ostativi al loro recepimento nella presente sentenza, in quanto non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico. Il pieno accordo delle parti in ordine alla richiesta di pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario ed alle condizioni accessorie giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, in composizione collegiale, definitivamente decidendo in primo grado nella causa civile iscritta al R.G.V.G. n. 1089/2024, così provvede:
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto, in regime di separazione legale dei beni, da e in Parte_1 Parte_2
FA (CS) in data 27.12.1980 e regolarmente trascritto presso il Registro degli atti del predetto comune atto n. 7 parte II serie A anno 1980;
- omologa le condizioni, come riportate in parte motiva e qui da intendersi integralmente trascritte;
- ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di FA (CS) di procedere all'annotazione della sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
- manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di stato civile del Comune di FA (CS) perché provveda alle annotazioni e alle ulteriori incombenze di legge;
- dispone la compensazione integrale delle spese di lite.
Così deciso in Paola l'11.03.2025
Il Presidente rel.
dott. Filippo Leonardo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI PAOLA
riunito in camera di consiglio e composto dai signori Magistrati:
1) Dott. Filippo LEONARDO -Presidente rel.
2) Dott.ssa Simona SCOVOTTO -Giudice
3) Dott.ssa Federica LAINO -Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento civile iscritto al n. 1089/2024 R.G.V.G., riservato per la decisione collegiale all'udienza cartolare dell'11.03.2025 e promosso con ricorso congiunto da
nata a [...] il [...] ed ivi residente a[...]
San Pietro, n. 48,
e
nato a [...] il [...] ed ivi residente a[...], Parte_2
entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Mirella SANTORO del Foro di Paola (C.F.
), che dichiara di voler ricevere tutte le comunicazioni ex artt. 125 co. 1, C.F._1 133, 134 e 176 del cod. proc. civ. all'indirizzo pec o al numero di Email_1 fax 0982/613459 e presso il cui studio legale sito in Paola (CS) alla Via Luigi Sturzo n. 12 le parti hanno eletto domicilio.
-ricorrenti-
nonché con l'intervento del Pubblico Ministero in sede
-interventore ex-lege-
OGGETTO: domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario
CONCLUSIONI: le parti hanno congiuntamente chiesto la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario tra loro contratto alle condizioni indicate in ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi e con ricorso congiunto ex Parte_1 Parte_2 art. 473 bis.51 c.p.c. depositato il 5.11.2024, hanno proposto domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario da loro contratto in FA (CS) in data 27.12.1980 e regolarmente trascritto presso il Registro degli atti del predetto Comune al atto n. 7 parte II serie A anno 1980, rilevando che dalla loro unione sono nati tre figli, tutti oggi maggiorenni ed economicamente autosufficienti: nata in data [...], Persona_1 Per_2 nata in data [...] e nato in data [...].
[...] Persona_3
I coniugi ricorrenti hanno rilevato, altresì:
- che il sig. di professione autotrasportatore, è economicamente Parte_2 indipendente, mentre la sig.ra di professione casalinga, si è Parte_1 sempre dedicata principalmente all'accudimento della prole e alle attività domestiche;
- che entrambi sono comproprietari dell'immobile sito in FA alla Via san Pietro;
- che, a causa dell'insostenibilità della vita coniugale, congiuntamente avevano adito il Tribunale di Paola per ottenere la separazione consensuale alle condizioni concordate, che venivano omologate dal Tribunale di Paola con Decreto n. 427/2019 del 25.01.2019;
- che il matrimonio, pur contratto sotto i migliori auspici, aveva manifestato nel tempo problematiche tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza;
- che da allora non è mai intervenuta tra loro la riconciliazione né la ripresa della convivenza e che, dunque, era venuta definitivamente meno la comunione spirituale e materiale;
- che le parti erano ormai determinate a chiedere congiuntamente la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra gli stessi celebrato.
Le parti, inoltre, nel chiedere la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio tra loro contratto con la conferma delle condizioni compiutamente indicate in ricorso, dichiarano di non volersi riconciliare e manifestano disponibilità alla sostituzione, ai sensi dell'art. 473 bis.51, comma 2, c.p.c., dell'udienza di comparizione con il deposito di note scritte. Sostituita, dunque, l'udienza di comparizione delle parti fissata dinnanzi al presidente relatore per la data dell'11.03.2025 con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., le stesse, nel provvedere a tale incombente, hanno insistito nell'accoglimento della domanda.
Il Pubblico Ministero in data 6 marzo 2025 ha apposto il proprio visto.
Esaminati gli atti di causa, la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta congiuntamente dai coniugi deve essere accolta, sussistendo le condizioni previste dagli artt. 2 e 3, n. 2, lett. b), della legge dell'1.12.1970 n. 898. Infatti, con il decreto del 25.01.2019 il Tribunale di Paola ha pronunciato la separazione personale tra e Parte_1 Pt_2
che si è protratta ininterrottamente dalla loro comparizione dinanzi al Presidente del
[...]
Tribunale per un tempo superiore a sei mesi, secondo quanto previsto dall'art. 3 n. 2, lett. b) della legge n. 898/70, come modificato dall'art. 1 della legge n. 55 del 6 maggio 2015 e dall'art. 27 del d.lgs. n. 149 del 10 ottobre 2022.
Le parti hanno, altresì, chiesto congiuntamente la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario tra loro contratto con l'accoglimento delle condizioni di cui al ricorso e che di seguito si riportano testualmente in corsivo:
1. Confermare l'assegnazione della casa familiare, già in comproprietà tra le parti, alla sig.ra con ogni arredo e pertinenza, dando atto che il sig. Parte_1 ha già asportato in fase di separazione i propri beni ed effetti personali. Parte_2
2. Disporre a carico del sig. quale contributo al mantenimento alla sig.ra Parte_2
, la somma mensile di € 200,00 oltre gli aggiornamenti Istat Parte_1 come per legge da corrispondersi mediante versamento continuativo entro il 15 di ogni mese su carta prepagata intestata alla ricorrente.
3. Disporre, altresì, che il sig. provveda al pagamento delle utenze TARI e IMU Parte_2 relative alla casa coniugale.
Ebbene, il Tribunale, preso atto delle anzidette intese raggiunte tra le parti, ritiene che non vi siano motivi ostativi al loro recepimento nella presente sentenza, in quanto non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico. Il pieno accordo delle parti in ordine alla richiesta di pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario ed alle condizioni accessorie giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, in composizione collegiale, definitivamente decidendo in primo grado nella causa civile iscritta al R.G.V.G. n. 1089/2024, così provvede:
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto, in regime di separazione legale dei beni, da e in Parte_1 Parte_2
FA (CS) in data 27.12.1980 e regolarmente trascritto presso il Registro degli atti del predetto comune atto n. 7 parte II serie A anno 1980;
- omologa le condizioni, come riportate in parte motiva e qui da intendersi integralmente trascritte;
- ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di FA (CS) di procedere all'annotazione della sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
- manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di stato civile del Comune di FA (CS) perché provveda alle annotazioni e alle ulteriori incombenze di legge;
- dispone la compensazione integrale delle spese di lite.
Così deciso in Paola l'11.03.2025
Il Presidente rel.
dott. Filippo Leonardo