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Sentenza 12 febbraio 2026
Sentenza 12 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lombardia, sez. XIX, sentenza 12/02/2026, n. 336 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia |
| Numero : | 336 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 336/2026
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LOMBARDIA Sezione 19, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
ANTONIOLI MARCO LUIGI, Presidente FR MARIANTONIETTA, Relatore BORSANI LUISA CARLA, Giudice
in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1104/2025 depositato il 02/04/2025
proposto da
Ag.entrate - Riscossione - Pavia - Via Grezar 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Indirizzo_1 Luogo_1 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 410/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado PAVIA sez. 1 e pubblicata il 16/12/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07920249001477016000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE
1 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 233/2026 depositato il 02/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: accoglimento dei motivi di appello e riforma della sentenza di primo grado.
Con vittoria delle spese di lite. Tutto come meglio specificato in atti.
Resistente/Appellato: rigetto dei motivi di appello e conferma della sentenza di primo grado. Con vittoria delle spese di lite. Tutto come meglio specificato in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
RGA 1104/2025
Il contenzioso ha ad oggetto una intimazione di pagamento e le due cartelle presupposte.
La parte impugnava gli atti eccependo l'omessa notifica delle cartelle presupposte e l'intervenuta prescrizione del credito.
L'Ufficio si costituiva e chiedeva il rigetto del ricorso per essere state ritualmente notificate le cartelle e per non essere prescritto il credito dal momento che il termine era rimasto sospeso a seguito di dichiarazione di fallimento in proprio del contribuente nel 2011 (decreto del 31.05.2011) e chiusura definitiva della procedura per avvenuta ripartizione finale solo con decreto del 03.02.2022.
La Corte in primo grado accoglieva il ricorso solo parzialmente, confermando la pretesa con riferimento alla somma capitale e annullando sanzioni e interessi per maturata prescrizione. Spese compensate.
Propone appello l'ufficio chiedendo la riforma della sentenza nel capo che lo ha visto soccombente.
Il contribuente non si è costituito in questo grado di giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello dell'ufficio è fondato e merita accoglimento, con conseguente doverosa parziale riforma della sentenza di primo grado.
La Suprema Corte ha stabilito, con orientamento ormai consolidato, che il termine di prescrizione per le sanzioni e gli interessi in ambito tributario è quinquennale (Cass. n. 24721/2024, n. 6916/2025,
n. 3195/2025). 2 Il punto dirimente ai fini del decidere è però che non sono decorsi cinque anni senza la notifica di un atto valido ad interrompere il decorso di tale termine;
ciò se si considerano – come è doveroso fare - le sospensioni dello stesso e, prima fra tutte, la sospensione conseguente alla dichiarazione di fallimento del contribuente e fino alla chiusura della procedura concorsuale. Ricevuti i ruoli (nel 2012
e 2013) sono state notificate le cartelle ed è stata presentata istanza di ammissione al passivo. A quel punto non si sarebbe più potuto notificare alcunché al contribuente sino al momento della chiusura della procedura. I termini hanno ripreso a decorrere solo nel 2022.
Quanto ai documenti prodotti dall'ufficio in grado di appello (istanza di ammissione al passivo del
04.10.2013 con ricevuta di avvenuto deposito;
rendiconto finale;
riparto finale), la produzione può ritenersi ammissibile anche ai sensi della nuova formulazione dell'art. 58 della Legge sul Processo
Tributario. Infatti, da un lato, si tratta di prova indispensabile ai fini della decisione della causa la cui produzione non è preclusa dalla stessa norma;
dall'altro lato, l'ufficio ha addotto ragioni non imputabili e non prevenibili per le quali non sono stati prodotti in primo grado (non è stato possibile rinvenirli per il giudizio di primo grado perché trattandosi di documenti cartacei e non digitali (era il
2013), le ricerche presso l'archivio centrale della sede di Roma (dove sono conservati i documenti ultradecennali) sono state estremamente laboriose e si sono concluse solo durante la pendenza del secondo grado di giudizio).
Nulla sulle spese stante la mancata costituzione del contribuente.
P.Q.M.
Accoglie l'appello dell'Ufficio e, in parziale riforma della sentenza di primo grado, conferma la legittimità degli atti impugnati. Nulla sulle spese del secondo grado di giudizio.
Milano, 28 gennaio 2026
Il giudice estensore Il Presidente
ET NF MA GI NI
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Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LOMBARDIA Sezione 19, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
ANTONIOLI MARCO LUIGI, Presidente FR MARIANTONIETTA, Relatore BORSANI LUISA CARLA, Giudice
in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1104/2025 depositato il 02/04/2025
proposto da
Ag.entrate - Riscossione - Pavia - Via Grezar 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Indirizzo_1 Luogo_1 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 410/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado PAVIA sez. 1 e pubblicata il 16/12/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07920249001477016000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE
1 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 233/2026 depositato il 02/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: accoglimento dei motivi di appello e riforma della sentenza di primo grado.
Con vittoria delle spese di lite. Tutto come meglio specificato in atti.
Resistente/Appellato: rigetto dei motivi di appello e conferma della sentenza di primo grado. Con vittoria delle spese di lite. Tutto come meglio specificato in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
RGA 1104/2025
Il contenzioso ha ad oggetto una intimazione di pagamento e le due cartelle presupposte.
La parte impugnava gli atti eccependo l'omessa notifica delle cartelle presupposte e l'intervenuta prescrizione del credito.
L'Ufficio si costituiva e chiedeva il rigetto del ricorso per essere state ritualmente notificate le cartelle e per non essere prescritto il credito dal momento che il termine era rimasto sospeso a seguito di dichiarazione di fallimento in proprio del contribuente nel 2011 (decreto del 31.05.2011) e chiusura definitiva della procedura per avvenuta ripartizione finale solo con decreto del 03.02.2022.
La Corte in primo grado accoglieva il ricorso solo parzialmente, confermando la pretesa con riferimento alla somma capitale e annullando sanzioni e interessi per maturata prescrizione. Spese compensate.
Propone appello l'ufficio chiedendo la riforma della sentenza nel capo che lo ha visto soccombente.
Il contribuente non si è costituito in questo grado di giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello dell'ufficio è fondato e merita accoglimento, con conseguente doverosa parziale riforma della sentenza di primo grado.
La Suprema Corte ha stabilito, con orientamento ormai consolidato, che il termine di prescrizione per le sanzioni e gli interessi in ambito tributario è quinquennale (Cass. n. 24721/2024, n. 6916/2025,
n. 3195/2025). 2 Il punto dirimente ai fini del decidere è però che non sono decorsi cinque anni senza la notifica di un atto valido ad interrompere il decorso di tale termine;
ciò se si considerano – come è doveroso fare - le sospensioni dello stesso e, prima fra tutte, la sospensione conseguente alla dichiarazione di fallimento del contribuente e fino alla chiusura della procedura concorsuale. Ricevuti i ruoli (nel 2012
e 2013) sono state notificate le cartelle ed è stata presentata istanza di ammissione al passivo. A quel punto non si sarebbe più potuto notificare alcunché al contribuente sino al momento della chiusura della procedura. I termini hanno ripreso a decorrere solo nel 2022.
Quanto ai documenti prodotti dall'ufficio in grado di appello (istanza di ammissione al passivo del
04.10.2013 con ricevuta di avvenuto deposito;
rendiconto finale;
riparto finale), la produzione può ritenersi ammissibile anche ai sensi della nuova formulazione dell'art. 58 della Legge sul Processo
Tributario. Infatti, da un lato, si tratta di prova indispensabile ai fini della decisione della causa la cui produzione non è preclusa dalla stessa norma;
dall'altro lato, l'ufficio ha addotto ragioni non imputabili e non prevenibili per le quali non sono stati prodotti in primo grado (non è stato possibile rinvenirli per il giudizio di primo grado perché trattandosi di documenti cartacei e non digitali (era il
2013), le ricerche presso l'archivio centrale della sede di Roma (dove sono conservati i documenti ultradecennali) sono state estremamente laboriose e si sono concluse solo durante la pendenza del secondo grado di giudizio).
Nulla sulle spese stante la mancata costituzione del contribuente.
P.Q.M.
Accoglie l'appello dell'Ufficio e, in parziale riforma della sentenza di primo grado, conferma la legittimità degli atti impugnati. Nulla sulle spese del secondo grado di giudizio.
Milano, 28 gennaio 2026
Il giudice estensore Il Presidente
ET NF MA GI NI
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