Art. 52.
La misura della pensione indiretta e' stabilita in una quota percentuale della pensione dovuta all'insegnante, nei casi di cui alla lettera c) del precedente articolo 43 o di quella che gli sarebbe spettata per inabilita' non dipendente dal servizio, nei casi di cui alle lettere a) e b) dell'articolo stesso, come appresso:
a) vedova: senza prole, il 50 per cento; con un orfano, il 60 per cento; con due orfani, il 65 per cento; con tre orfani, il 70 per cento; con quattro o piu' orfani, il 75 per cento;
b) orfani soli aventi diritto a pensione: un orfano, il 40 per cento; due o tre orfani, il 50 per cento; quattro o piu' orfani, il 60 per cento.
Agli effetti della precedente lettera a) si tiene conto soltanto degli orfani dell'insegnante che si trovino nelle condizioni di cui al secondo comma del precedente articolo 42.
Nei casi previsti dal terzo comma dell'articolo 42, la pensione, determinata come alla precedente lettera a), viene cosi' ripartita:
il 40 per cento della pensione dell'insegnante alla vedova; la rimanente quota divisa in parti eguali tra gli orfani.
La vedova percepisce, insieme con la sua quota, quelle dei propri figli non separati di interessi.
Al diminuire del numero dei compartecipi la misura della pensione e' variata in conformita' delle percentuali suindicate.
La misura della pensione indiretta e' stabilita in una quota percentuale della pensione dovuta all'insegnante, nei casi di cui alla lettera c) del precedente articolo 43 o di quella che gli sarebbe spettata per inabilita' non dipendente dal servizio, nei casi di cui alle lettere a) e b) dell'articolo stesso, come appresso:
a) vedova: senza prole, il 50 per cento; con un orfano, il 60 per cento; con due orfani, il 65 per cento; con tre orfani, il 70 per cento; con quattro o piu' orfani, il 75 per cento;
b) orfani soli aventi diritto a pensione: un orfano, il 40 per cento; due o tre orfani, il 50 per cento; quattro o piu' orfani, il 60 per cento.
Agli effetti della precedente lettera a) si tiene conto soltanto degli orfani dell'insegnante che si trovino nelle condizioni di cui al secondo comma del precedente articolo 42.
Nei casi previsti dal terzo comma dell'articolo 42, la pensione, determinata come alla precedente lettera a), viene cosi' ripartita:
il 40 per cento della pensione dell'insegnante alla vedova; la rimanente quota divisa in parti eguali tra gli orfani.
La vedova percepisce, insieme con la sua quota, quelle dei propri figli non separati di interessi.
Al diminuire del numero dei compartecipi la misura della pensione e' variata in conformita' delle percentuali suindicate.