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Sentenza 6 marzo 2025
Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 06/03/2025, n. 483 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 483 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Brescia
Terza Sezione Civile
R.G. 14756/2023
Il Tribunale di Brescia, Terza Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Andrea
Marchesi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero sopra emarginato pendente tra
(C.F. , assistito e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
LUPPI ALBERTO ricorrente contro
(C.F. ), in persona del Presidente in carica Controparte_1 P.IVA_1
pro tempore, assistita e difesa dall'Avv. GATTO CATIA resistente
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da note autorizzate e da verbale dell'udienza del 4/2/2025, conclusioni da intendersi qui ritrascritte e costituenti parte integrante della presente sentenza.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso del 30/11/2023 parte ricorrente ha proposto rituale opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione / decreto n. 14911/2023, notificata il 3/11/2023, deducendo quanto segue: i) di essere proprietario del fondo ubicato in Comune di Padenghe sul
Garda (BS), censito al Foglio 2, mappale 867, attraversato da una pista forestale (doc.
3); ii) a seguito di un sopralluogo effettuato in data 7/7/2016 (PVA n. 11/2016 – doc. 5), è stata contestata all'opponente la violazione degli artt. 43 e 61, comma 2, L.R.
31/2008, per illecita trasformazione del bosco a seguito di lavori di movimentazione terra finalizzati alla realizzazione di una strada;
iii) respinte le osservazioni presentate dal sig. è stata emessa ordinanza-ingiunzione n. 13138/2021 (doc. 7) in seguito Pt_1
annullata con sentenza del Tribunale di Brescia n. 563/2022 (doc. 8); iv) senonché, in data 11/10/2019 è stato effettuato un nuovo sopralluogo (PVA n. 24/2019 – doc. 9) a fronte del quale è stata contestata al ricorrente, in relazione alla reiterazione della medesima condotta, la violazione dell'art. 43, L.R. 31/2008, accertamento cui ha fatto seguito l'emissione del decreto in questa sede opposto. Avverso tale provvedimento l'opponente ha formulato due distinti motivi di censura: 1) travisamento dei fatti e difetto di istruttoria non avendo rilevato la preesistenza della Controparte_1
strada (doc. 3-5) e correttamente qualificato la natura dell'intervento da ascriversi a mera manutenzione ordinaria del sedime ex art. 71, R.R. 5/2007; 2) violazione di legge per avere l'opposta sussunto in modo erroneo la condotta quale trasformazione illecita del bosco ex art. 43, L.R. 31/2008, in spregio alle inequivoche indicazioni di cui ai §§ 1.3 e 4.5 del Comunicato regionale n. 1/2012. In conclusione il sig. ha Pt_1
chiesto l'annullamento, previa sospensiva, dell'opposta ordinanza ingiunzione.
Con comparsa di costituzione depositata il 26/2/2024 si è costituita parte convenuta contestando in fatto e in diritto le ragioni avversarie e deducendo quanto segue: i) con il PVA n. 24/2019 è stata accertata dai verbalizzanti la realizzazione, in difetto delle prescritte autorizzazioni ex artt. 43, L.R. 31/2008 e 146, D.Lgs. 42/2004, di un'opera in zona boschiva nella medesima area interessata dall'intervento eseguito nel 2016 e oggetto di precedente rilievo;
ii) l'allegazione in ordine alla preesistenza della strada
è confutata dall'assenza di riferimenti in tal senso nelle mappe catastali, nonché dalla documentazione fotografica in atti (doc. 11-14) e dagli esiti del sopralluogo (doc. 10);
iii) l'intervento eseguito dal ricorrente non è inquadrabile né come manutenzione ordinaria (di cui agli artt. 71 e 76, R.R. 5/2007), né come manutenzione straordinaria
(artt. 50, comma 11, e 59, comma 1, L.R. 31/2008), né, ancora, quale opera esente da autorizzazione paesaggistica di cui al DPR 31/2017 allegati A e B;
iv) correttamente pag. 2/5 la ha quindi qualificato i lavori, volti alla realizzazione di una nuova strada e CP_1
pianoro, quale intervento di trasformazione boschiva come tale assoggettato a previa autorizzazione assente nel caso di specie (doc. 15). In conclusione, parte opposta ha chiesto il rigetto del ricorso.
Respinta l'istanza di sospensiva e acquisita copia della sentenza penale di assoluzione intervenuta per i medesimi fatti, all'udienza del 4/2/2025 il Giudice ha dato lettura del dispositivo della decisione riservando il deposito della motivazione.
* * *
L'opposizione si incentra essenzialmente su due profili: a) la preesistenza della strada boschiva rispetto all'accertamento; b) la possibilità di sussumere l'intervento eseguito dal sig. nell'ambito di applicazione dell'art. 43, L.R. 31/2008. Pt_1
Con riferimento al primo profilo, va rilevato che in sede penale l'odierno opponente, tratto a giudizio per rispondere dei reati di cui agli artt. 31 e 44 comma 1 lett. c), DPR
380/2001 (capo 1), 181, D.Lgs. 42/2004 (capo 2) e 635 comma 3 c.p. (capi 3 e 4) in relazione ai medesimi fatti che hanno portato all'adozione dell'opposta ordinanza- ingiunzione, è stato assolto con formula piena “perché il fatto non sussiste” essendo stata ritenuta la sussistenza di un ragionevole dubbio “circa il fatto che la strada, la cui realizzazione da parte dell'imputato sarebbe stata preceduta dall'asportazione di tutte le essenze arboree dell'area interessata, esisteva già prima del 2016” (doc. 12).
Militano in tal senso, secondo l'apprezzamento in fatto compiuto dal Giudice penale, tanto la circostanza per cui le immagini estrapolate da Google Earth “danno atto dell'esistenza di un'unica via percorribile per accedere” al fondo di proprietà del sig.
quanto la produzione di documenti (i.e. SCIA del gennaio 2016) attestanti la Pt_1
richiesta di autorizzazione al taglio degli alberi anteriore rispetto all'epoca del primo sopralluogo risalente al 7/7/2016.
Tali accertamenti (peraltro non confutati da elementi di segno contrario introdotti nel presente giudizio), ancorché la sentenza sia stata pronunciata ai sensi del secondo comma dell'art. 530 c.p.p., assumono efficacia vincolante in questa sede in quanto
“tale formulazione non comporta una minore pregnanza della pronuncia assolutoria, pag. 3/5 né segnala residue perplessità sull'innocenza dell'imputato, né tantomeno spiega minore valenza con riferimento ai giudizi civili come comprovato dal tenore letterale degli artt. 652 e 654 c.p.p.. Pertanto, essa non può in alcun modo essere equiparata alla assoluzione per insufficienza di prove prevista dal previgente codice di rito” (cfr. ex multis Cass. Pen. Sez. 3, n. 43598/2022 - § 6).
Ciò premesso, si rileva che la Suprema Corte ha sancito che, laddove a seguito dei medesimi fatti si siano radicati un procedimento amministrativo e un procedimento penale e quest'ultimo “sia terminato con una pronuncia definitiva di assoluzione
«perché il fatto non sussiste», il divieto del «ne bis in idem» è pienamente efficace
e, pertanto, l'art. 50 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea non incontra alcuna limitazione ai sensi dell'art. 52 della Carta. Ne derivano
l'impossibilità di continuare nell'accertamento dell'illecito amministrativo e la necessità di interrompere il relativo procedimento e l'eventuale successivo giudizio di opposizione” (cfr. Cass. Civ. Sez. 2, n. 31632/2018).
Nel caso in esame, non potendosi peraltro dubitare del carattere “sostanzialmente penale” della sanzione amministrativa inflitta ai sensi dell'art. 61, comma 2, L.R.
31/2008 (cfr. CEDU 4/3/2014, Grande EV
contro
Italia) anche in considerazione dell'elevato grado di afflittività della stessa, il principio sopra richiamato deve trovare esplicazione con conseguente annullamento dell'ordinanza-ingiunzione opposta.
L'accoglimento dell'opposizione sotto il profilo considerato porta a ritenere assorbiti gli ulteriori profili di doglianza.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo in base ai vigenti parametri ex DM 55/2014 per una causa di valore compreso tra € 5.200,01 ed € 26.000,00.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia, definitivamente pronunciando nel giudizio in epigrafe, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
in accoglimento del ricorso proposto annulla l'ordinanza-ingiunzione emessa da
Parte_2 pag. 4/5 - n. 14911 del Parte_3
4/10/2023 (identificativo atto n. 5610), notificata in data 3/11/2023;
condanna parte resistente a rifondere alla parte ricorrente le spese di lite che liquida in complessivi € 1.698,50 per compensi (di cui € 459,50 per la fase di studio;
€ 388,50 per la fase introduttiva;
€ 850,50 per la fase decisionale), oltre spese generali al 15%, iva, cpa e accessori di legge se ed in quanto dovuti.
Si comunichi.
Brescia, lì 04/02/2025.
Il Giudice
Andrea Marchesi
pag. 5/5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Brescia
Terza Sezione Civile
R.G. 14756/2023
Il Tribunale di Brescia, Terza Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Andrea
Marchesi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero sopra emarginato pendente tra
(C.F. , assistito e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
LUPPI ALBERTO ricorrente contro
(C.F. ), in persona del Presidente in carica Controparte_1 P.IVA_1
pro tempore, assistita e difesa dall'Avv. GATTO CATIA resistente
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da note autorizzate e da verbale dell'udienza del 4/2/2025, conclusioni da intendersi qui ritrascritte e costituenti parte integrante della presente sentenza.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso del 30/11/2023 parte ricorrente ha proposto rituale opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione / decreto n. 14911/2023, notificata il 3/11/2023, deducendo quanto segue: i) di essere proprietario del fondo ubicato in Comune di Padenghe sul
Garda (BS), censito al Foglio 2, mappale 867, attraversato da una pista forestale (doc.
3); ii) a seguito di un sopralluogo effettuato in data 7/7/2016 (PVA n. 11/2016 – doc. 5), è stata contestata all'opponente la violazione degli artt. 43 e 61, comma 2, L.R.
31/2008, per illecita trasformazione del bosco a seguito di lavori di movimentazione terra finalizzati alla realizzazione di una strada;
iii) respinte le osservazioni presentate dal sig. è stata emessa ordinanza-ingiunzione n. 13138/2021 (doc. 7) in seguito Pt_1
annullata con sentenza del Tribunale di Brescia n. 563/2022 (doc. 8); iv) senonché, in data 11/10/2019 è stato effettuato un nuovo sopralluogo (PVA n. 24/2019 – doc. 9) a fronte del quale è stata contestata al ricorrente, in relazione alla reiterazione della medesima condotta, la violazione dell'art. 43, L.R. 31/2008, accertamento cui ha fatto seguito l'emissione del decreto in questa sede opposto. Avverso tale provvedimento l'opponente ha formulato due distinti motivi di censura: 1) travisamento dei fatti e difetto di istruttoria non avendo rilevato la preesistenza della Controparte_1
strada (doc. 3-5) e correttamente qualificato la natura dell'intervento da ascriversi a mera manutenzione ordinaria del sedime ex art. 71, R.R. 5/2007; 2) violazione di legge per avere l'opposta sussunto in modo erroneo la condotta quale trasformazione illecita del bosco ex art. 43, L.R. 31/2008, in spregio alle inequivoche indicazioni di cui ai §§ 1.3 e 4.5 del Comunicato regionale n. 1/2012. In conclusione il sig. ha Pt_1
chiesto l'annullamento, previa sospensiva, dell'opposta ordinanza ingiunzione.
Con comparsa di costituzione depositata il 26/2/2024 si è costituita parte convenuta contestando in fatto e in diritto le ragioni avversarie e deducendo quanto segue: i) con il PVA n. 24/2019 è stata accertata dai verbalizzanti la realizzazione, in difetto delle prescritte autorizzazioni ex artt. 43, L.R. 31/2008 e 146, D.Lgs. 42/2004, di un'opera in zona boschiva nella medesima area interessata dall'intervento eseguito nel 2016 e oggetto di precedente rilievo;
ii) l'allegazione in ordine alla preesistenza della strada
è confutata dall'assenza di riferimenti in tal senso nelle mappe catastali, nonché dalla documentazione fotografica in atti (doc. 11-14) e dagli esiti del sopralluogo (doc. 10);
iii) l'intervento eseguito dal ricorrente non è inquadrabile né come manutenzione ordinaria (di cui agli artt. 71 e 76, R.R. 5/2007), né come manutenzione straordinaria
(artt. 50, comma 11, e 59, comma 1, L.R. 31/2008), né, ancora, quale opera esente da autorizzazione paesaggistica di cui al DPR 31/2017 allegati A e B;
iv) correttamente pag. 2/5 la ha quindi qualificato i lavori, volti alla realizzazione di una nuova strada e CP_1
pianoro, quale intervento di trasformazione boschiva come tale assoggettato a previa autorizzazione assente nel caso di specie (doc. 15). In conclusione, parte opposta ha chiesto il rigetto del ricorso.
Respinta l'istanza di sospensiva e acquisita copia della sentenza penale di assoluzione intervenuta per i medesimi fatti, all'udienza del 4/2/2025 il Giudice ha dato lettura del dispositivo della decisione riservando il deposito della motivazione.
* * *
L'opposizione si incentra essenzialmente su due profili: a) la preesistenza della strada boschiva rispetto all'accertamento; b) la possibilità di sussumere l'intervento eseguito dal sig. nell'ambito di applicazione dell'art. 43, L.R. 31/2008. Pt_1
Con riferimento al primo profilo, va rilevato che in sede penale l'odierno opponente, tratto a giudizio per rispondere dei reati di cui agli artt. 31 e 44 comma 1 lett. c), DPR
380/2001 (capo 1), 181, D.Lgs. 42/2004 (capo 2) e 635 comma 3 c.p. (capi 3 e 4) in relazione ai medesimi fatti che hanno portato all'adozione dell'opposta ordinanza- ingiunzione, è stato assolto con formula piena “perché il fatto non sussiste” essendo stata ritenuta la sussistenza di un ragionevole dubbio “circa il fatto che la strada, la cui realizzazione da parte dell'imputato sarebbe stata preceduta dall'asportazione di tutte le essenze arboree dell'area interessata, esisteva già prima del 2016” (doc. 12).
Militano in tal senso, secondo l'apprezzamento in fatto compiuto dal Giudice penale, tanto la circostanza per cui le immagini estrapolate da Google Earth “danno atto dell'esistenza di un'unica via percorribile per accedere” al fondo di proprietà del sig.
quanto la produzione di documenti (i.e. SCIA del gennaio 2016) attestanti la Pt_1
richiesta di autorizzazione al taglio degli alberi anteriore rispetto all'epoca del primo sopralluogo risalente al 7/7/2016.
Tali accertamenti (peraltro non confutati da elementi di segno contrario introdotti nel presente giudizio), ancorché la sentenza sia stata pronunciata ai sensi del secondo comma dell'art. 530 c.p.p., assumono efficacia vincolante in questa sede in quanto
“tale formulazione non comporta una minore pregnanza della pronuncia assolutoria, pag. 3/5 né segnala residue perplessità sull'innocenza dell'imputato, né tantomeno spiega minore valenza con riferimento ai giudizi civili come comprovato dal tenore letterale degli artt. 652 e 654 c.p.p.. Pertanto, essa non può in alcun modo essere equiparata alla assoluzione per insufficienza di prove prevista dal previgente codice di rito” (cfr. ex multis Cass. Pen. Sez. 3, n. 43598/2022 - § 6).
Ciò premesso, si rileva che la Suprema Corte ha sancito che, laddove a seguito dei medesimi fatti si siano radicati un procedimento amministrativo e un procedimento penale e quest'ultimo “sia terminato con una pronuncia definitiva di assoluzione
«perché il fatto non sussiste», il divieto del «ne bis in idem» è pienamente efficace
e, pertanto, l'art. 50 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea non incontra alcuna limitazione ai sensi dell'art. 52 della Carta. Ne derivano
l'impossibilità di continuare nell'accertamento dell'illecito amministrativo e la necessità di interrompere il relativo procedimento e l'eventuale successivo giudizio di opposizione” (cfr. Cass. Civ. Sez. 2, n. 31632/2018).
Nel caso in esame, non potendosi peraltro dubitare del carattere “sostanzialmente penale” della sanzione amministrativa inflitta ai sensi dell'art. 61, comma 2, L.R.
31/2008 (cfr. CEDU 4/3/2014, Grande EV
contro
Italia) anche in considerazione dell'elevato grado di afflittività della stessa, il principio sopra richiamato deve trovare esplicazione con conseguente annullamento dell'ordinanza-ingiunzione opposta.
L'accoglimento dell'opposizione sotto il profilo considerato porta a ritenere assorbiti gli ulteriori profili di doglianza.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo in base ai vigenti parametri ex DM 55/2014 per una causa di valore compreso tra € 5.200,01 ed € 26.000,00.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia, definitivamente pronunciando nel giudizio in epigrafe, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
in accoglimento del ricorso proposto annulla l'ordinanza-ingiunzione emessa da
Parte_2 pag. 4/5 - n. 14911 del Parte_3
4/10/2023 (identificativo atto n. 5610), notificata in data 3/11/2023;
condanna parte resistente a rifondere alla parte ricorrente le spese di lite che liquida in complessivi € 1.698,50 per compensi (di cui € 459,50 per la fase di studio;
€ 388,50 per la fase introduttiva;
€ 850,50 per la fase decisionale), oltre spese generali al 15%, iva, cpa e accessori di legge se ed in quanto dovuti.
Si comunichi.
Brescia, lì 04/02/2025.
Il Giudice
Andrea Marchesi
pag. 5/5