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Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 02/10/2025, n. 919 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 919 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1242/2025
TRIBUNALE ORDINARIO di PALMI
SEZIONE CIVILE
Controversie di lavoro e previdenza
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1242/2025
Udienza del 02/10/2025
Oggi 02/10/2025, innanzi al giudice Luca Coppola compaiono:
Per parte ricorrente, l'avv. PROCHILO
Per parte convenuta, l'avv. MARILENA ABRAMO per delega dell'avv.
ADORNATO
Ai fini della pratica forense, è presente il dott. Persona_1
I L G I U D I C E dispone procedersi alla discussione della causa.
L'avv. Abramo si riporta alla memoria difensiva. L'avv. Prochilo aderisce all'eccezione di incompetenza per territorio sollevata da controparte.
I L G I U D I C E, all'esito della discussione orale, pronuncia la seguente sentenza.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALMI
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del giudice
Luca Coppola, ha pronunciato ai sensi dell'art. 429 c.p.c. la seguente
S E N T E N Z A nella controversia iscritta al n. 1242/2025 Ruolo Generale Affari
Contenziosi promossa da rappresentato e difeso dall'avv. PROCHILO GLENDA;
Parte_1
-ricorrente- nei confronti di pagina1 di 3 rappresentato Controparte_1
e difeso dall'avv. ADORNATO DARIO;
-resistente-
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da odierno processo verbale
***
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.- Parte ricorrente ha convenuto in giudizio l' al fine di CP_1 ottenere l'annullamento dell'ordinanza – ingiunzione n° OI-
003077184, notificata in data 13.03.2025, con la quale gli era stato ingiunto il pagamento della somma di euro 9.488,31, per omesso versamento di ritenute previdenziali ed assistenziali, in violazione dell'art. 2, comma 1-bis, D.L. 463/1983.
1.1.- Costituendosi in giudizio, l' ha, fra l'altro, eccepito CP_1
l'incompetenza del giudice adito.
2.- L'eccezione di incompetenza per territorio sollevata dall'ente convenuto è fondata.
3.- L'art. 35, comma 4, L. 689/1981, prevede che l'opposizione ad ordinanza-ingiunzione emessa dagli enti previdenziali per violazioni consistenti in omissioni contributive (comma 2) o eziologicamente connesse a tali omissioni (comma 3), si propone (a decorrere dal 1 giugno 1999, attesa l'avvenuta soppressione delle preture) al tribunale, in funzione di giudice del lavoro, con il rito di cui agli artt. 442 ss c.p.c., con applicazione, quindi, dell'art. 444
c.p.c., il cui comma 3 prevede che “per le controversie relative agli obblighi dei datori di lavoro e all'applicazione delle sanzioni civili per l'inadempimento di tali obblighi, è competente il tribunale, in funzione di giudice del lavoro, del luogo in cui ha sede l'ufficio dell'ente”, dovendosi intendere per ufficio dell'ente competente quello che, investito del potere di gestione esterna, sia legittimato a ricevere i contributi e, quindi, a pretenderne il pagamento o a restituirne l'eccedenza (fra le altre si veda:
C.6178/2019).
pagina2 di 3 Il predetto art. 35, comma 4, L. 689/1981 non è stato espressamente abrogato dal D.Lgs. n. 150 del 2011, che ha modificato all'art. 6 la disciplina processuale in materia di opposizioni ad ordinanze- ingiunzione, dovendo, pertanto, attualmente ritenersi in vigore la norma nella parte in cui mantiene distinte le opposizioni relative a violazioni consistite in omissioni contributive.
3.1.- Nell'ipotesi di specie, pertanto, deve ritenersi applicabile l'art. 444, comma 3, c.p.c. in ragione del richiamo alle disposizioni di cui all'art. 442 ss. c.p.c. operato dall'art. 35, comma 4, L.
689/1981, reputandosi, pertanto, competente il tribunale di Reggio
Calabria, in funzione di giudice del lavoro, posto che, come desumibile dai documenti depositati dal resistente, risulta che ad aver emesso gli atti di accertamento e l'ordinanza ingiunzione sia stato l'ufficio dell' di Reggio Calabria. CP_1
4.- Pertanto, in applicazione dell'art. 444, comma 3, c.p.c. deve essere dichiarata l'incompetenza del giudice adito in favore di quella del tribunale, in funzione del giudice del lavoro, di Reggio
Calabria.
5.- Attesa l'adesione di parte ricorrente all'eccezione di incompetenza sollevata dal resistente, si ritiene equa la compensazione integrale delle spese di lite.
P Q M
DICHIARA l'incompetenza per territorio del Tribunale di Palmi in favore di quella del tribunale di Reggio Calabria, in funzione di giudice del lavoro, fissando alle parti il termine di trenta giorni per la riassunzione;
COMPENSA integralmente fra le parti le spese del presente giudizio.
Palmi, 02/10/2025
Il giudice
Luca Coppola
pagina3 di 3
TRIBUNALE ORDINARIO di PALMI
SEZIONE CIVILE
Controversie di lavoro e previdenza
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1242/2025
Udienza del 02/10/2025
Oggi 02/10/2025, innanzi al giudice Luca Coppola compaiono:
Per parte ricorrente, l'avv. PROCHILO
Per parte convenuta, l'avv. MARILENA ABRAMO per delega dell'avv.
ADORNATO
Ai fini della pratica forense, è presente il dott. Persona_1
I L G I U D I C E dispone procedersi alla discussione della causa.
L'avv. Abramo si riporta alla memoria difensiva. L'avv. Prochilo aderisce all'eccezione di incompetenza per territorio sollevata da controparte.
I L G I U D I C E, all'esito della discussione orale, pronuncia la seguente sentenza.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALMI
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del giudice
Luca Coppola, ha pronunciato ai sensi dell'art. 429 c.p.c. la seguente
S E N T E N Z A nella controversia iscritta al n. 1242/2025 Ruolo Generale Affari
Contenziosi promossa da rappresentato e difeso dall'avv. PROCHILO GLENDA;
Parte_1
-ricorrente- nei confronti di pagina1 di 3 rappresentato Controparte_1
e difeso dall'avv. ADORNATO DARIO;
-resistente-
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da odierno processo verbale
***
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.- Parte ricorrente ha convenuto in giudizio l' al fine di CP_1 ottenere l'annullamento dell'ordinanza – ingiunzione n° OI-
003077184, notificata in data 13.03.2025, con la quale gli era stato ingiunto il pagamento della somma di euro 9.488,31, per omesso versamento di ritenute previdenziali ed assistenziali, in violazione dell'art. 2, comma 1-bis, D.L. 463/1983.
1.1.- Costituendosi in giudizio, l' ha, fra l'altro, eccepito CP_1
l'incompetenza del giudice adito.
2.- L'eccezione di incompetenza per territorio sollevata dall'ente convenuto è fondata.
3.- L'art. 35, comma 4, L. 689/1981, prevede che l'opposizione ad ordinanza-ingiunzione emessa dagli enti previdenziali per violazioni consistenti in omissioni contributive (comma 2) o eziologicamente connesse a tali omissioni (comma 3), si propone (a decorrere dal 1 giugno 1999, attesa l'avvenuta soppressione delle preture) al tribunale, in funzione di giudice del lavoro, con il rito di cui agli artt. 442 ss c.p.c., con applicazione, quindi, dell'art. 444
c.p.c., il cui comma 3 prevede che “per le controversie relative agli obblighi dei datori di lavoro e all'applicazione delle sanzioni civili per l'inadempimento di tali obblighi, è competente il tribunale, in funzione di giudice del lavoro, del luogo in cui ha sede l'ufficio dell'ente”, dovendosi intendere per ufficio dell'ente competente quello che, investito del potere di gestione esterna, sia legittimato a ricevere i contributi e, quindi, a pretenderne il pagamento o a restituirne l'eccedenza (fra le altre si veda:
C.6178/2019).
pagina2 di 3 Il predetto art. 35, comma 4, L. 689/1981 non è stato espressamente abrogato dal D.Lgs. n. 150 del 2011, che ha modificato all'art. 6 la disciplina processuale in materia di opposizioni ad ordinanze- ingiunzione, dovendo, pertanto, attualmente ritenersi in vigore la norma nella parte in cui mantiene distinte le opposizioni relative a violazioni consistite in omissioni contributive.
3.1.- Nell'ipotesi di specie, pertanto, deve ritenersi applicabile l'art. 444, comma 3, c.p.c. in ragione del richiamo alle disposizioni di cui all'art. 442 ss. c.p.c. operato dall'art. 35, comma 4, L.
689/1981, reputandosi, pertanto, competente il tribunale di Reggio
Calabria, in funzione di giudice del lavoro, posto che, come desumibile dai documenti depositati dal resistente, risulta che ad aver emesso gli atti di accertamento e l'ordinanza ingiunzione sia stato l'ufficio dell' di Reggio Calabria. CP_1
4.- Pertanto, in applicazione dell'art. 444, comma 3, c.p.c. deve essere dichiarata l'incompetenza del giudice adito in favore di quella del tribunale, in funzione del giudice del lavoro, di Reggio
Calabria.
5.- Attesa l'adesione di parte ricorrente all'eccezione di incompetenza sollevata dal resistente, si ritiene equa la compensazione integrale delle spese di lite.
P Q M
DICHIARA l'incompetenza per territorio del Tribunale di Palmi in favore di quella del tribunale di Reggio Calabria, in funzione di giudice del lavoro, fissando alle parti il termine di trenta giorni per la riassunzione;
COMPENSA integralmente fra le parti le spese del presente giudizio.
Palmi, 02/10/2025
Il giudice
Luca Coppola
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