Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tempio Pausania, sentenza 29/01/2025, n. 52 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tempio Pausania |
| Numero : | 52 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Tempio Pausania
Sezione Lavoro
N. R.G. 135/2024
Il GOP M. Francesca Scala all'esito del deposito di note ex art. 127 ter cpc per l'udienza in data 24/1/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia tra
(C.F. ), assistito e Parte_1 C.F._1
difeso dall'Avv. FANARA FABIO ricorrente e
(C.F. ), assistito e Controparte_1 P.IVA_1
difeso dall'Avv. BONAVITACOLA FABIO resistente
CONCLUSIONI: Le parti hanno concluso come da note ex art. 127 ter cpc
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 16/3/2024 il ricorrente ha convenuto davanti al Tribunale di Tempio Pausania. Giudice del lavoro, il
[...]
, chiedendo l'accoglimento delle seguenti Controparte_2
conclusioni: A) accertare e dichiarare il diritto del ricorrente, in virtù delle supplenze svolte per gli anni scolastici 2020-21; 2022-23 e 2023-24 a percepire l'importo “bonus Docente” previsto dall'art. 1, co. 12 della L.
13 luglio 2015 n. 107 (c.d. Carta elettronica per l'aggiornamento e la
C) Condannare la resistente alle spese di giudizio;
con ogni consequenziale statuizione per spese diritti ed onorari del giudizio, di cui si chiede la distrazione ai sensi dell'art.93 cpc in favore del sottoscritto procuratore anticipatario
A fondamento della domanda ha allegato di prestare servizio alle dipendenze del presso I. C. Loiri Porto San Paolo Controparte_2
e di avere svolto i seguenti periodi di supplenza con contratto di durata annuale: - 2020/2021 presso di Controparte_3
- 2022/2023 presso di Sassari - CP_3 Controparte_4
2023/2024 presso di Loiri Porto San Controparte_5
Paolo
Ha affermato che per tali contratti non gli era stato concesso di poter usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui, tramite la Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015.
Ha affermato di avere provveduto in data 30/11/2023 a richiedere il pagamento delle annualità non ricevute del bonus “carta del docente” per euro 1500 tramite pec, rimasta senza riscontro da parte del
[...]
; Controparte_2
Nel merito, ha diffusamente argomentato la ricorrenza dei presupposti normativi e richiamato numerosi precedenti giurisprudenziali intervenuti in materia a cui si rinvia per esigenze di sintesi.
pag. 2/9 Si è costituito in giudizio il ed ha Controparte_2
chiesto:” via principale Rigettare il ricorso ex art. 414 cpc per i motivi di cui al punto 1.1 in espositiva;
In via subordinata- Accertare e dichiarare la non riconoscibilità del diritto all'attribuzione del beneficio della carta docente in relazione all'anno scolastico 2020/2021, sulla base dei parametri stabiliti dalla Sentenza della Corte di cassazione n.29961/2023 del 27.10.23, ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2 della Legge n. 124 del
03.05.1999, per i motivi di cui al punto 1.2. in narrativa, e per l'effetto, rigettare la relativa domanda, con conseguente detrazione, dell'importo di
€ 500,00 per il suddetto anno scolastico, da quanto dovesse essere riconosciuto al docente, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda nel merito;
- Con ogni conseguenza di legge in ordine alle spese di lite.
Ha contestato il contenuto del ricorso e ha dedotto che nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda, in ogni caso, in relazione all'anno scolastico 2020/2021, la stessa non poteva essere accolta, in quanto la fattispecie contrattuale relativa al suddetto anno, non rientrava nelle ipotesi di riconoscibilità del beneficio stabilite nel principio di diritto espresso dalla Sentenza della Corte di Cassazione n.29961/2023 del 27.10.23, ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2 della Legge n. 124 del 03.05.1999, in quanto, per rientrare nella suddetta ipotesi il servizio avrebbe dovuto avere inizio entro il 31 dicembre 2018 e terminare il 30 giugno, (termine delle attività didattiche) e non, come nel caso di specie, il 24 giugno (termine delle lezioni).
La causa istruita documentalmente è stata decisa all'esito del deposito di note, ex art. 127 ter cpc, come da dispositivo e contestuale motivazione.
pag. 3/9 Il ricorso deve essere parzialmente accolto per le ragioni che seguono.
In primo luogo devono essere richiamati i principi di diritto affermati dalla
Suprema Corte con la sentenza n. 29961/2023 del 27.10.23 enunciati in ordine alla spettanza della carta docente, così come alla sua natura ed alla prescrizione:
“1) La Carta Docente di cui alla L. 107 del 2015, art. 1, comma 121, spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi della L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 1, o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi della L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 2, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al
. CP_2
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui alla L. n. 107 del
2015, art. 1, comma 121, non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi della L. n. 724 del 1994, art. 22, comma 36, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui alla L. n. 107 del
2015, art. 1, comma 121, non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per pag. 4/9 cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della
Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n.
4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui alla L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 1 e 2, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico.”;
5) “19. Nel valutare la questione sulla prescrizione deve intanto richiamarsi la natura pecuniaria dell'obbligazione, quale sopra ritenuta.
Ciò consente di riportare la stessa alla fattispecie di cui all'art. 2948, n. 4
c.c. relativa appunto a ciò che deve "pagarsi".
Quanto al punto - in sé più delicato - della periodicità, quale tratto qualificante per l'applicazione della prescrizione breve, la valutazione non pag. 5/9 può avere riguardo al fatto che, rispetto al singolo docente, la maturazione del diritto si abbia in ragione di un singolo anno scolastico.
Ci si deve riferire, in proposito, ai principi che ispirano il risalente orientamento per cui "criterio informatore della disciplina della prescrizione dei crediti previsti dal n. 1 al n. 4 dell'art. 2948 c.c. è quello di liberare il debitore dalle prestazioni scadute, non richieste tempestivamente dal creditore, quando le prestazioni siano periodiche in relazione ad un'unica causa", sicché tipiche prestazioni periodiche sono quelle relative alle retribuzioni e ad altri emolumenti, da pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi in dipendenza del rapporto di lavoro, che ne costituisce "l'unica causa solutoria... non influendo sul suo decorso la saltuarietà o meno della prestazione lavorativa" (Cass. 4 dicembre 1982, n. 6615 e, poi, Cass. 11 gennaio 1988, n. 108).
In breve, il pagamento "di scopo" di cui consiste la Carta Docente deve essere assicurato annualmente dal ai docenti che ne abbiano CP_2
diritto e rispetto a ciò è dato meramente occasionale che per taluni di essi ed in particolare per chi non è di ruolo, vi sia saltuarietà nella maturazione o meno dei presupposti del credito.
D'altro canto questa Corte ha già affermato, ed il principio deve essere qui ribadito, che la domanda di adempimento contrattuale proposta dall'assunto a tempo determinato e fondata sulla clausola 4 dell'Accordo
Quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE soggiace alle medesime regole che valgono per la domanda che l'assunto a tempo indeterminato potrebbe, in ipotesi, azionare qualora quella stessa obbligazione non fosse correttamente adempiuta, il che comporta l'applicazione del termine quinquennale, non decennale, di prescrizione. Diversamente, si pag. 6/9 verificherebbe una discriminazione "alla rovescia", nel senso che al dipendente assunto a termine finirebbe per essere riservato un trattamento più favorevole rispetto a quello previsto per il lavoratore comparabile
(Cass. 28 maggio 2020, n. 10219)”….
6) “(segue) la decorrenza.
20. Come si è appena detto, il diritto dei docenti titolari di supplenze annuali nei termini di cui alla L. 124 del 1999, art. 4, comma 1 e 2, è da riconoscere sulla base di un'applicazione diretta, con disapplicazione parziale del diritto interno confliggente, della norma Eurounitaria dell'art. 4 dell'Allegato all'Accordo Quadro.
Ciò significa che il privato poteva agire ab origine in forza della norma
Eurounitaria e che, di converso, la P.A. era parimenti tenuta a dare applicazione, in forza di quell'efficacia diretta, alla norma stessa (Corte di
Giustizia 9 settembre 2003, Consorzio Fiammiferi, punto 49).
20.1 Da ciò deriva che la prescrizione dell'azione di adempimento decorre poi dal momento in cui il diritto può essere fatto valere, ovverosia, rispetto alle supplenze di cui alla L. 124 del 1999, art. 4, comma 1 e 2, dal momento del conferimento degli incarichi o, se il conferimento degli incarichi sia anteriore, dall'eventualmente successivo momento in cui, per l'annata di riferimento, sia consentito anche ai docenti di ruolo, secondo il sistema di cui al D.P.C.M. del 2016, procedere alla registrazione telematica onde fruire del beneficio.”.
Ciò posto, il ricorrente non ha comprovato per l'anno scolastico 2020/2021 di aver svolto l'incarico conformemente ai summenzionati parametri indicati dalla Suprema Corte (inizio prima del 31.12 sino al 30.6), ed infatti risulta dalla documentazione in atti che il medesimo ha svolto supplenze pag. 7/9 temporanee brevi e saltuarie fino al termine delle lezioni e, precisamente, dal 24/02/2021 al 03/06/2021; dal 04/06/2021 al 09/06/2021; dal
10/06/2021 al 11/06/2021; dal 17/06/2021 al 18/06/2021; dal 22/06/2021 al
24/06/2021(v. stato matricolare).
.Per l'effetto, al docente, attualmente in servizio con contratto a tempo determinato fino al 30/6/2025, spetta l'adempimento, solamente per gli anni scolastici 2022-23 e 2023-24, in forma specifica, e cioè mediante l'assegnazione materiale della carta docenti poiché solo con il suo utilizzo può essere osservato il vincolo di destinazione imposto dal legislatore (ex art. 1 co. 121 L. n. 107 cit.); l'importo di euro 500,00 annui deve essere maggiorato di interessi e rivalutazione secondo i criteri recati dall'art. 22 co. 36 L. n. 724/1994 dalla data del diritto all'accredito sino alla concreta attribuzione.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo in ragione del valore della controversia, considerata l'attività svolta e la serialità del contenzioso ai sensi del DM n. 55/14 e s.m.i. con compensazione nella misura di ½, stante l'accoglimento parziale della domanda.
Ogni ulteriore questione assorbita.
P.Q.M.
Il Tribunale di Tempio Pausania, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, domanda ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- in parziale accoglimento del ricorso, dichiara il diritto del ricorrente ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui tramite Carta
Elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015 per gli anni scolastici .
2022-23 e 2023-24.
pag. 8/9 - condanna il convenuto ad erogare alla ricorrente la prestazione CP_2
oggetto di causa, previa emissione della Carta Docente ed accredito della somma indicata sulla Carta Docente, oltre alla maggior somma tra gli interessi legali e la rivalutazione monetaria calcolata dalla data del diritto all'accredito sino alla concreta attribuzione;
- compensa per ½ le spese di lite e condanna il convenuto alla CP_2
rifusione del restante ½ liquidato in complessivi € 650,00 per compensi professionali, oltre al rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA, .C.U. euro 49,00 con distrazione in favore dell'avv. Fabio Fanara antistatario.
29/1/2025 IL GOP
M. Francesca Scala
pag. 9/9