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Sentenza 31 maggio 2024
Sentenza 31 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 31/05/2024, n. 21871 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21871 |
| Data del deposito : | 31 maggio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: IT PI nato a [...] il [...],1 LO EM nato a [...] il [...] LO LV nato a [...] il [...] OL NZ nato a [...] il [...] CC RI nato a [...] il [...] CC NG nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 23/06/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere TIZIANO MASINI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ALDO CENICCOLA A. che ha concluso chiedendo Il Proc. Gen. insiste per il rigetto di tutti i ricorsi per le ragioni esposte nella requisitoria scritta;
uditi i difensori L'avvocato ANNA FUSCO si riporta integralmente ai motivi di ricorso e ne chiede Penale Sent. Sez. 5 Num. 21871 Anno 2024 Presidente: MICCOLI GRAZIA ROSA ANNA Relatore: MASINI TIZIANO Data Udienza: 17/04/2024 l'accoglimento L'avvocato DAMIANO DE ROSA si riporta integralmente ai motivi di ricorso e ne chiede l'accoglimento L'avvocato BIAGIO BIANCO si riporta ai motivi di ricorso e ne chiede l'accoglimento. Ritenuto in fatto 1. La sentenza impugnata con ricorso per cassazione è della Corte d'appello di Napoli del 16 giugno 2023, che - in parziale riforma della sentenza del Tribunale d Napoli Nord del 22 luglio 2020 e per quanto di interesse in questa sede e con riferimento alla posizione dei ricorrenti - ha confermato l'affermazione di responsabilità e rideterminato la pena nei confronti degli imputati SP PI, LO UE, LO VA, IS ZO, CO MA e CO AN in relazione alle seguenti fattispecie delittuose: - 416 commi 1 e 2 cod. pen. per aver fatto parte, con ruoli diversificati - CO MA ideatore, promotore ed organizzatore, gli altri partecipi - di un sodalizio volto alla commissione di un numero indeterminato di delitti di produzione, detenzione e smercio di banconote contraffatte, fatto contestato dal 2015 in permanenza -- capo a), in relazione al quale, in primo grado, hanno beneficiato di pronuncia liberatoria MA VA e BR Carmine;
- 110, 453 cod. pen. - contestato a RR:o MA, LO UE e LO VA (SP PI e MA VA assolti in primo grado), per aver allestito una stamperia clandestina di denaro falso, fatto commesso in Frattaminore il 2 luglio 2015 - capo b); - 81 cpv., 110, 453 cod. pen. - contestato a CO MA, in concorso con altri, già giudicati - per aver fabbricato e detenuto numerose banconote false, tra il 22 novembre ed il 3 dicembre 2015 - capo c). 2. CO MA ha esposto cinque motivi di ricorso, a firma di difensore abilitato. 2.1.11 primo motivo si è appuntato sui vizi di inosservanza della legge penale e della motivazione a riguardo della ritenuta responsabilità per il delitto di cui all'art. 416 cod. pen., perché la Corte di secondo grado non avrebbe fatto corretta applicazione dei principi giurisprudenziali in materia di sussistenza del reato associativo;
le acquisizioni probatorie darebbero dimostrazione di episodi frammentari e separati, non riconducibili ad unica matrice associativa;
la sentenza impugnata pretenderebbe di trarre la prova del reato associativo dalla risalenza di rapporti tra il ricorrente, CO AN e IS ZO ad un periodo 2 antecedente al sequestro della stamperia di Frattaminore, insufficienti a dare la dimostrazione di un vincolo stabile nel tempo, finalizzato alla commissione di un numero indeterminato di delitti;
sarebbe stata attribuita valenza eccessiva a talune conversazioni intercettate, come quella relativa alla "lama da affilare", o alla richiesta della disponibilità dello "stellone", tra CC e MA;
una corretta interpretazione delle conversazioni captate consentirebbe di affermare che la stamperia di banconote di Frattaminore sarebbe stata gestita dal solo CO AN, mentre le prestazioni attribuite ai fratelli LO, come quelle di SP PI, riguarderebbero le stampanti private di proprietà di CO MA;
quest'ultimo - come testimoniato da UA NN, la cui deposizione sarebbe stata illogicamente svalutata dalla Corte territoriale - gestiva anche un'attività di tipografia che realizzava buste, bollini e nastri ed è a questi materiali che si riferirebbero le interlocuzioni tra CO e la SP. 2.2. Il secondo motivo ha denunciato i vizi di erronea applicazione della legge penale e della motivazione con riferimento all'affermazione di reità dell'imputato in ordine al capo b) dell'imputazione. Sarebbero state erroneamente interpretate le conversazioni tra il ricorrente e MA, assolto dalle imputazioni di cui ai capi a) e b), con particolare riferimento all'identificazione del macchinario oggetto dei dialoghi con quello sequestrato nella stamperia clandestina di Frattaminore in data 2 luglio 2015, attività illecita che sarebbe riferibile al solo CO AN. Ancora, il coinvolgimento del ricorrente nella vicenda di Frattanninore sarebbe stato desunto dal semplice rilievo peritale che attribuisce alle banconote sequestrate il 2 luglio 2015 le stesse caratteristiche di quelle rinvenute nel 2012 in occasione del sequestro di altra stamperia nel Comune di IO, senza considerare che per tale vicenda la posizione del CO MA è stata oggetto di decreto di archiviazione. Non avrebbe rilievo probante, secondo il difensore, che il 15 marzo 2016 nei pressi dell'abitazione di CO MA sia stata sequestrata una "lastra" compatibile con quella rinvenuta a Frattaminore, perché il ricorrente ha precedenti specifici per altri fatti, ai quali l'oggetto potrebbe essere riconducibile. 2.3. Il terzo motivo ha lamentato i medesimi vizi di cui all'art. 606 comma 1 cod. proc. pen. in relazione all'affermazione di responsabilità per il capo sub c) dell'imputazione. Non sarebbero utili i dati di posizionamento dell'utenza in uso a ON RO in data 22 novembre 2015, in quanto CO abita a Carinaro, ma non in via Garibaldi bensì in via fratelli Cervi, distante alcuni chilometri;
non sarebbero stati acquisiti elementi di prova sufficienti a dimostrare che le banconote false, sequestrate ad Arena nel mese di dicembre 2015, provenissero dal CO ed il macchinario rinvenuto nell'abitazione di costui non sarebbe idoneo alla produzione di 40.000 banconote contraffatte, come chiarito dal consulente della difesa dei fratelli LO UE e VA, il perito industriale AP. 2.4. Il quarto motivo ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della continuazione tra i reati oggetto del processo e quelli giudicati con sentenza del Tribunale di Taranto del 30 maggio 2019, riguardanti attività di stampa di banconote contraffatte, realizzata fino al 4 luglio 2018; la Corte ha opposto un diniego, sul 3 presupposto dell'accertata consumazione dei reati oggetto di interesse sino all'aprile 2016, senza tener conto tuttavia che il reato associativo è di natura permanente e la permanenza sarebbe stata interrotta dalla sentenza di primo grado in data 22 luglio 2020. Tutti i reati sono della stessa indole e nella vicenda giudicata dal Tribunale di Taranto anche MA VA - coinvolto, benché prosciolto, nel processo de quo - è stato condannato per i medesimi fatti;
ancora, nel contesto procedinnentale tarantino sarebbe stato utilizzato il medesimo macchinario ID ST adoperato a Frattaminore per produrre il denaro falso. CO MA è stato scarcerato il 7 marzo 2018 dal Tribunale di Napoli Nord ed ha immediatamente ripreso l'attività illecita, insieme a RO VA, che gli ha fornito le macchine topografiche necessarie alla contraffazione e ha deciso di spostare il raggio d'azione in RU (TA). 2.5. Il quinto motivo si è focalizzato sul mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, sul mancato contenimento della pena e sull'entità degli aumenti in continuazione tra i reati, conseguenza degli assunti vizi di cui all'art. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen.. CO si è sottoposto ad esame, ha fornito una versione dei fatti;
il trattamento sanzionatorio avrebbe dovuto essere più mite e non solo con l'operata esclusione dell'aumento per la recidiva, in verità doverosa perché per l'unico precedente il CO aveva beneficiato di un affidamento in prova al servizio sociale con esito positivo, che determina il venir meno degli effetti penali della condanna. Non sarebbero stati calcolati, infine, i singoli aumenti di pena per i reati-satellite nell'ambito della continuazione. 3. IS ZO ha presentato tre motivi di ricorso. 3.1. Il primo motivo ha dedotto il vizio di motivazione a riguardo dell'affermata appartenenza del ricorrente all'organizzazione criminale, perché la difesa avrebbe dimostrato che il ruolo di costui è rimasto circoscritto ai fatti del 2 luglio 2015, giorno del sequestro della stamperia di Frattaminore, per i quali egli è già stato condannato. L'intercettazione riguardante la "lama da affilare" sarebbe da collegare esclusivamente alla vicenda di Frattaminore, come ammesso dal teste di polizia giudiziaria;
il dialogo tra il ricorrente ed il fratello, in carcere, attinente il sequestro di denaro - che i due ipotizzano proveniente dalla stamperia di Frattaminore - non varrebbe ad integrare un elemento di responsabilità per il reato associativo;
non sarebbero rinvenibili, comunque, conversazioni utili ad inquadrare l'imputato nell'ambito dell'associazione. Anche gli esiti delle perquisizioni e le attività relative ai sequestri non riguarderebbero IS, ed il g.i.p. presso il Tribunale di Napoli Nord, nel procedimento n.11930 del 2015, ha respinto la richiesta di misura cautelare formulata dal p.m. nei confronti di costui, proprio in relazione all'interruzione della sua attività illecita nel luglio 2015. 3.2. Il secondo motivo si è doluto di un difetto di motivazione a riguardo dell'eccessiva severità dell'aumento della pena in continuazione con i fatti di cui alla sentenza del g.i.p. di Napoli Nord del 29 ottobre 2015, relativa alla citata vicenda del luglio 2015. 4 3.3. Il terzo motivo ha invocato la prescrizione dei reati per i quali è intervenuta condanna, avuto riguardo ai rilievi in ordine alla cessazione della condotta illecita realizzata dal ricorrente. 4. LO UE e LO VA, a ministero dell'avv. Pisani, hanno depositato un unico atto di ricorso, con il quale hanno enunciato due motivi. 4.1. Il primo si è soffermato sul vizio di violazione della legge penale sostanziale, in quanto la Corte d'appello non avrebbe tenuto conto della consulenza tecnica di parte, a firma del p.i. AP, il quale ha sostenuto, con il proprio parere tecnico, che le macchine sequestrate nell'abitazione di CO MA nel periodo di collaborazione con i due ricorrenti, non sarebbero idonee alla falsificazione di banconote;
essi, come riconosciuto dai giudici di merito, non si sarebbero invece mai recati nel luogo della stamperia di Frattaminore. Né vi sarebbe prova della consapevolezza, in capo a ciascuno di loro, di favorire un'attività illecita, anche perché, in detta fascia temporale, non sarebbero stati sequestrati a CO strumenti atti alla contraffazione del denaro. 4.2. Il secondo motivo ha denunciato un vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità degli imputati, che - come riconosciuto dalle sentenze di merito - avrebbero iniziato a frequentare ed avrebbero frequentato il CO nel novembre 2015-febbraio 2016, periodo successivo al luglio 2015, quando sono stati operati arresti nella stamperia di Frattaminore;
e periodo antecedente al sequestro delle lastre per la falsificazione nei confronti del CO. In sostanza, le sentenze avrebbero travisato la prova, valorizzando materiale intercettivo inesistente nei loro confronti e trascurando in toto la prova a discarico, costituita dalla consulenza tecnica e dagli esiti del controesame del teste NA. 5. SP PI ha dedotto due motivi. 5.1. Il primo ha denunciato inosservanza della legge penale e vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità per il delitto associativo, dalle prove raccolte non emergendo il suo ruolo partecipativo ed anzi, ella essendo stata assolta dal reato-fine a lei contestato;
le conversazioni intercettate riguarderebbero l'attività lecita da lei svolta nel negozio di sua titolarità e comunque ella avrebbe intrattenuto rappoiti con il solo CO MA. 5.2. Il secondo motivo ha lamentato erronea applicazione della legge penale per la mancata concessione delle attenuanti generiche e in considerazione dell'eccessività del trattamento sanzionatorio. La Corte territoriale avrebbe omesso di vagliare l'articolata richiesta difensiva con il mero rinvio alla sentenza di primo grado e non avrebbe tenuto conto, illegittimamente, della condotta dell'imputata susseguente al reato, consistita in un impeccabile contegno processuale. 6. CO AN si è affidato a due motivi. 6.1. Con il primo, ha denunciato i vizi di cui all'art. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen. in relazione alla affermazione di reità per il delitto di cui all'art.416 cod. pen.. La Corte d'appello avrebbe omesso di esaminare la tesi alternativa offerta dalla difesa, poiché il ricorrente sarebbe stato notato frequentare il bar di CC MA, ma le più invasive indagini di polizia giudiziaria ne avrebbero comprovato l'estraneità a contesti criminali e del resto la sentenza impugnata avrebbe omesso di indicare nel dettaglio gli elementi in virtù dei quali il ricorrente dovrebbe essere ritenuto un componente dell'associazione per delinquere. In definitiva, vi sarebbe prova di un contributo fornito dall'imputato soltanto in relazione al reperimento di un macchinario utilizzato per la falsificazione di banconote, ma non di una sua partecipazione alla fabbricazione e spendita delle banconote medesime. 6.2. Con il secondo motivo, si è doluto della violazione di legge e del vizio di motivazione con riferimento all'omessa specificazione di un quadro indiziario esaurierr:e ai fini dell'affermazione di colpevolezza e in relazione alla mancata applicazione della continuazione con i fatti di cui alla sentenza del GIP di Napoli Nord;
e infine, con riferimento alla dosimetria della pena inflitta nel rispetto dell'art. 133 cod. pen.. Il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, dr. Aldo Ceniccola, ha anticipato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto il rigetto dei ricorsi. Il difensore degli imputati, LO UE e VA, ha fatto pervenire in data 5 aprile 2024 memoria di replica alle conclusioni del Procuratore Generale. Considerato in diritto Il ricorso di CO MA, per più tratti inammissibile, è nel complesso infondato, mentre sono inammissibili i ricorsi di IS ZO, LO UE, LO VA, SP e CO AN. 1. La necessaria premessa che accomuna l'esame dei ricorsi offerti all'attenzione di questa Corte è che, in primo luogo, si versa in un contesto di c.d. doppia conforme sulle responsabilità, nel quale le sentenze di primo e secondo grado concordano nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle rispettive decisioni e la struttura motivazionale della sentenza di appello si salda con quella precedente per formare un unico complessivo corpo argomentativo (sez.2, n.37925 del 12/6/19, E.; sez. 5, n.40005 del 7/3/14 Lubrano Di Giunno;
sez.3, n.44418 del 16/7/13, Argentieri;
sez,2, n. 5606 del 8/2/07, Conversa e altro). L'integrazione tra le due motivazioni si realizza allorché i giudici di secondo grado abbiano esaminato le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei rispetto a quelli utilizzati dal primo giudice e/o con frequenti riferimenti alle determinazioni ivi adottate o 6 ai passaggi logico-giuridici della decisione, e - a maggior ragione - quando i motivi di appello non abbiano riguardato elementi nuovi, ma si siano limitati a prospettare circostanze già esaminate e chiarite nella decisione di primo grado, in risposta ai quali è consentita anche la motivazione per relationem, sempre che tale rinvio non comporti una sottrazione alle puntuali censure prospettate in sede di impugnazione. A fronte della precisione, completezza e intima coerenza dell'iter argomentativo sviluppato dalle decisioni del duplice grado, i ricorsi si risolvono nella sollecitazione ad una diversa valutazione su aspetti squisitamente di merito, non consentita in questa sede, dovendo la Corte di legittimità limitarsi a verificare la completezza e l'insussistenza di vizi logici ictu °cui/ percepibili, senza possibilità di valutare la rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali (ex plurimis Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074). I ricorsi propongono, inoltre, una - parziale - rilettura del contenuto delle intercettazioni, omettendo di confrontarsi con il principio per cui è possibile, in sede di legittimità, prospettare un'interpretazione del significato di una intercettazione diversa da quella proposta dal giudice di merito solo in presenza del travisamento della prova, ossia nel caso in cui il giudice di merito ne abbia indicato il contenuto in modo difforme da quello reale e la difformità risulti decisiva ed incontestabile (Sez. 3, n.6722 del 21/11/2017, Di Maro, Rv. 272558 N. 38915 del 2007 Rv. 237994, N. 11189 del 2012 Rv. 252190, N. 7465 del 2013 Rv. 259516); e che in materia di intercettazioni telefoniche, costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite (sez.3, n. 44938 del 05/10/2021, Gregoli, Rv.282337; sez. U n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715). Di guisa che, nel prospettare una interpretazione minimalista delle prove d'accusa acquisite nel dibattimento, i ricorrenti sono tutti nel complesso orientati a ripercorrere i fatti e ad offrirne una lettura alternativa, inidonea a disarticolare il ragionamento probatorio delle sentenze di merito, con il quale i motivi di censura, peraltro in violazione del disposto del co. 1 bis dell'art. 581 cod. proc. pen., omettono di confrontarsi compiutamente (Sez. un. n. 8825 del 27/10/2016, Galtelli, Rv. 268822), e tanto perché, in tema di ricorso per cassazione, ai fini dell'osservanza del principio di specificità in relazione alla prospettazione di vizi di motivazione e di travisamento dei fatti, è necessario che esso contenga la compiuta rappresentazione e dimostrazione di un'evidenza - pretermessa o infedelmente rappresentata dal giudicante - di per sé dotata di univoca, oggettiva ed immediata valenza esplicativa, in quanto in grado di demolire il costrutto argomentativo del provvedimento impugnato per l'intrinseca incompatibilità degli enunciati (ex multis, sez. 1, n. 54281 del 05/07/2017, Tallarico, Rv. 272492). In definitiva, i ricorsi meramente prospettano una diversa concludenza delle prove e sostanzialmente richiedono, in questa sede, una inammissibile rivalutazione dei fatti e dei dati 7 dimostrativi, inclusa l'esegesi delle deposizioni testimoniali (ex multis Sez. 5, n.51604 del 19/09/2017, D'Ippedico, Rv. 271623). 2. Alla luce delle indefettibili direttrici ermeneutiche che devono governare lo scrutinio dei temi di ricorso per cassazione di CO MA, rileva il collegio che i primi tre motivi - che possono essere trattati congiuntamente, in quanto associati dai medesimi parametri di approccio - sono generici, perché pura riedizione delle ragioni di gravame discusse e reiette con argomentazioni tutt'altro che intrinsecamente illogiche dalla Corte di secondo grado - e comunque non consentiti in sede di legittimità. Gli elaborati ricostruttivi di primo e di secondo grado - secondo articolazioni coerenti, congrue, appropriate e convincenti - si fondano, invero, su elementi proba tori corposi, granitici e di inequivoco significato probante (pagg.
7-15 sentenza della Corte d'appello, pag. 46 e segg., pag. 58 sentenza di primo grado, a riguardo del ruolo di gestione, di coordinamento ed di organizzazione svolto dal prevenuto sin dai mesi antecedenti al sequestro della stamperia illegale di Frattaminore con particolare riferimento alla predisposizione dei macchinari e della componentistica strumentali alla falsificazione - in effetti rinvenuti nella stamperia il 2 luglio 2015 - e al procacciamento dei materiali necessari;
alla insistita prosecuzione dell'attività delittuosa anche dopo il sequestro e all'efficienza dei materiali a lui sequestrati in occasione della perquisizione del marzo 2016; all'entità dei guadagni realizzati con la produzione e vendita di banconote contraffatte, accertata con le captazioni ambientali, cfr. pag. 51 e 52 sentenza di primo grado. Precipitano, pertanto, nell'alveo dell'inammissibilità i rilievi che offrono un'interpretazione alternativa delle interlocuzioni intercettate e delle deposizioni testimoniali od attengono alla preferibilità dell'una o dell'altra delle versioni rese, delle convergenze investigative che attengono alla disamina dei dati emergenti dalle celle telefoniche (pag.63 sentenza di primo grado), dagli esiti dei sopralluoghi e dai servizi di osservazione, dalle perquisizioni, dai sequestri - che rappresentano un elemento di conferma della ragionevolezza del percorso accusatorio e dell'ineccepibile interpretazione delle conversazioni intercettate - e dalle valutazioni della perizia nummaria, perché incapaci di distorcerne la portata inferenziale e la solidità razionale. Basti qui soltanto rimarcare che l'episodio di IO è stato naturalmente evocato per ricavarne uno degli indicatori di responsabilità dell'imputato per i reati oggetto del procedimento de quo - a riguardo della sistematicità del confeziona mento di banconote false aventi le medesime caratteristiche di quelle a lui sequestrate o da lui commercializzate - e non per disputare della fondatezza del decreto di archiviazione colà pronunciato;
e che la riconducibilità della tecnica di falsificazione delle banconote sequestrate ad Arena PP il 6 dicembre 2015 alla stampante RICOH AFICIO MP 2800, rinvenuta il 2 luglio 2015 a casa di CO MA è stata attestata dagli esiti di un'indagine scientifica di Europol e della Banca d'Italia (cfr. pag. 50, 63 e 64 sentenza di primo grado, pag. 15 sentenza della Corte 8 territoriale), condivisa, secondo consentita valutazione discrezionale, dalle decisioni di merito. A tale proposito, per un verso, va rammentato il principio di diritto secondo il quale "in tema di prova scientifica, la Cassazione non deve stabilire la maggiore o minore attendibilità scientifica delle acquisizioni esaminate dal giudice di merito e, quindi, se la tesi accolta sia esatta, ma solo se la spiegazione fornita sia razionale e logica;
essa, infatti, non è giudice del sapere scientifico ed è solo chiamata a valutare la correttezza metodologica dell'approccio del giudice di merito al sapere tecnico-scientifico, che riguarda la preliminare, indispensabile verifica critica in ordine all'affidabilità delle informazioni utilizzate ai fini della spiegazione del fatto. Ne deriva che il giudice di legittimità non può operare una differente valutazione degli esiti di una consulenza, trattandosi di un accertamento di fatto, insindacabile in sede di legittimità, se congruamente motivato" (Sez.5, n. 6754 del 07/10/2014, Rv. 262722; 9ez. 1 n. 58465 del 10/10/2018, T., Rv. 276151); per altro verso, osserva il collegio che - in ogni caso - il motivo di censura che si fonda sugli esiti dell'elaborato della consulenza di parte del p.i. AP, depositata sin dal processo di primo grado, è stato introdotto soltanto con il ricorso per cassazione (cfr. pagg. 16-18 dell'appello dell'avv. Giaquinto) e si rivela, dunque, geneticamente inammissibile ai sensi dell'art. 606 comma 3 cod. proc. pen. 2.1. Il quarto motivo è infondato. La Corte di appello - pag. 17 - ha escluso che fossero configurabili indici affidabili e validi a riunire, in una medesima programmazione originaria, i reati oggetto del presente processo e quelli di cui alla sentenza del Tribunale di Taranto del 30 maggio 2019, irrevocabile il 17 dicembre 2019 per attività di fabbricazione di banconote false, in ragione del differente e ben distante ambito territoriale degli illeciti del diverso procedimento penale, consumati in Provincia di Taranto;
dello iato temporale tra i fatti oggetto del presente procedimento - fino ad aprile 2016 - e quelli perpetrati in Puglia, luglio 2018; e della diversità dei compartecipi nei reati. Si tratta di motivazione non illogica ed insindacabile in questa sede, rispondente al principio dettato dalle Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Ftv. 270074, dal momento che il riconoscimento della continuazione necessita di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e del dato circostanziale che, al momento della commissione del primo reato, i successivi siano stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea e postuma. E, in proposito, le obiezioni esplicitate dalla difesa del ricorrente non sono idonee a confutare il diniego della continuazione, perché - da un lato - la comparizione di MA VA, prosciolto per non aver commesso il fatto nel presente processo, assume valenza neutra rispetto ai fatti di RU e perché - dall'altro - la contestazione "aperta" della permanenza del reato associativo non esclude l'accertamento, da ritenersi anzi doveroso (sez. 2, n.37104 9 del 13/06/2023, Aligi, Rv.285414), della sua eventuale interruzione a data antecedente alla sentenza di primo grado, come correttamente stabilito dalla decisione impugnata. 2.2. Il quinto motivo è viziato da inammissibilità, per genericità e manifesta infondatezza. La mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è stata giustificata, nella sentenza impugnata, con motivazione esente da manifesta illogicità (pag.17, a riguardo delle condanne per la stessa tipologia di reati), che si sottrae al sindacato di questa Corte (Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008, Rv. 242419), in linea con il principio, espressione della consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo cui è sufficiente che il giudice di merito faccia riferimento agli elementi ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri (Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011, Sermone, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, AN, Rv. 248244) ed in particolar modo quelli di natura evanescente, come quello enunciato dal motivo di impugnazione a riguardo del comportamento processuale consistito nel rassegnare una versione difensiva, valutata come inattendibile. Quanto, invece, alla dosimetria della sanzione irrogata ed alla quantificazione degli aumenti per i reati avvinti dal vincolo della continuazione, i giudici di merito hanno fatto puntuale applicazione della regola di giudizio secondo la quale in tema di reato continuato, il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base, deve anche calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite (Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269); l'obbligo è stato tuttavia precisato nel senso che il grado di impegno motivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena è correlato all'entità degli stessi e deve essere tale da consentire di verificare che sia stato rispettato il rapporto di proporzione tra le pene, anche in relazione agli altri illeciti accertati, che risultino rispettati i limiti previsti dall'art. 81 cod. pen, e che non si sia operato surrettiziamente un cumulo materiale di pene. Tale onere argomentativo è stato, pertanto, adeguatamente assolto (si vedano, in particolare: pag. 81 della sentenza di primo grado, a riguardo della individuazione della pena base di anni cinque ed euro 1200 di multa in relazione al delitto di cui al capo C), determinata in misura comunque prossima al minimo di tre anni e ragionevolmente giustificata con l'intensità del dolo, dalla dimostrata ostinazione nel delinquere pur in presenza di arresti e sequestri;
pag. 17 della sentenza impugnata, che ha confermato l'entità della pena base della reclusione, ha escluso la recidiva ed operato contenuti aumenti per i reati-satellite, di mesi 6 ed euro 300 di multa per il capo b) e di anni due di reclusione ed euro 500 di multa, giustificato con riferimento al ruolo di promotore della congregazione criminosa), e si è dato conto dei criteri utilizzati per la commisurazione della pena per il reato più grave e della congruità e proporzione degli incrementi per i reati-satellite, nel complesso modesti ed equilibrati e rapportati alla ponderazione dei parametri di cui all'art. 133 cod. pen.. 3. I motivi dei ricorsi di LO UE e LO VA si palesano in parte non consentiti in sede di legittimità e in parte generici e manifestamente infondati. 10 Al pari di quanto sottolineato per il ricorso di CO MA, la prima ragione di doglianza, che si concentra sulla presunta, mancata valutazione delle riflessioni e conclusioni della consulenza di parte del p.i. AP - in disparte quanto sottolineato sulla funzionalità dei materiali sequestrati a Carinaro per il conseguimento degli scopi del sodalizio, pagg. 50-53 sentenza di primo grado - non è ricevibile, perché non avanzata con i motivi di gravame e, pertanto, in quanto inedita, ab origine inammissibile a norma dell'art. 606 comma 3 cod. proc. pen 3.1.11 secondo motivo è aspecifico e manifestamente infondato, perché ripropositivo dei temi di gravame già esaustivamente vagliati dalla Corte d'appello (pag. 12 e 13 sentenza di secondo grado, a conferma del quadro probatorio divisato dalla sentenza del primo giudice, pagg. 18 e segg., 52-54), totalmente versato in fatto, di taglio puramente contestativo e privo di consistenza nel raffronto con l'impianto motivazionale del duplice grado di merito, che, correttamente interpretando il contenuto delle numerose conversazioni intercettate, anche ad ora tarda e nei giorni festivi, diluite in alcuni mesi - incompatibili con i normali contatti tra fornitore e cliente - e gli esiti del monitoraggio dei servizi di polizia giudiziaria, ha incasellato la mansione svolta dai prevenuti nella consorteria criminale a partire dal novembre 2015, sostanziata nella continua assistenza tecnica e nnanutentiva al vertice dell'attività illecita, rappresentato da CO MA, che necessitava del loro contributo per le operazioni di fabbricazione e stampa delle banconote false (pagg. 12 e 13 sentenza di appello). 4. Richiamata, ancora, l'indispensabile premessa che delimita il perimetro di intervento delibativo del collegio, si deve osservare che i motivi di ricorso di IS ZO sono puramente reiterativi di quelli già adeguatamente vagliati e respinti dalla sentenza d'appello (pag. 11), che - con proposizioni logiche e persuaisive e in uno con la pronuncia del primo giudice (pag.17-18, pag.56) - ha sottolineato, per un verso, che l'attività lavorativa e di collaborazione stabilmente svolta da costui nella stamperia abusiva di Frattaminore, occasione in cui il prevenuto fu arrestato in flagranza e l'immobile fu sequestrato, univocamente depongono, di per sé, per il suo radicato inserimento organico nel sodalizio criminale facente capo a CC MA e - per altro verso - che il compendio intercettivo successivo, emergente dalle captazioni ambientali in carcere, rafforzi il dato dimostrativo di tale salda compenetrazione - non interrotta dalla sopravvenuta, peraltro temporanea carcerazione - perché attinente ad altre vicende riconducibili all'operatività della medesima congregazione criminosa, scoperte dalle indagini in corso, di cui il ricorrente è cosciente e significativamente si preoccupa;
e non è dato cogliere, nel contenuto del ricorso, elemento alcuno, se non di natura semplicemente contestativa, tale anche soltanto da allegare l'eventualità di una successiva sua estromissione o di un suo recesso dall'associazione delittuosa. Deve essere comunque aggiunto che - anche a voler accedere alla tesi difensiva del ricorrente, che assume l'intervento di una "cesura" temporale della sua partecipazione all'attività dell'organizzazione criminale al 2 luglio 2015 - il delitto contestato comunque sussisterebbe, in 11 considerazione della decisività delle prove citate e del complesso delle intercettazioni eseguite anche prima del suo arresto e del sequestro della stamperia, tali da soddisfare appieno i requisiti notoriamente richiesti ai fini dell'integrazione della fattispecie di cui all'art. 416 cod. pen. e in particolare dell'affectio societatis comprovante la consapevolezza di appartenere e di aderire ai programmi e all'attività del sodalizio. 4.1. E - per passare alla necessaria, pedissequa trattazione del motivo - peraltro genericamente enunciato ed in assenza della doverosa specificazione delle sequenze temporali che ineluttabilmente influirebbero sul decorso del termine - che invoca una declaratoria di prescrizione del reato, si deve puntualizzare che la deduzione è anche manifestamente infondata, perché il conteggio dei periodi di sospensione del termine di prescrizione, di cui all'art. 159 comma 1 n. 3) cod. pen., ripercorsi dalla sentenza di primo grado con la diligente elencazione delle udienze e dei relativi differimenti„ esclude che alla data dell'emissione del verdetto di secondo grado - 16 giugno 2023 - il termine fosse spirato. Ed invero debbono essere calcolati gg. 27 tra il 13 dicembre 2017 e il 10 gennaio 2018 (adesione difensori astensione di categoria); gg. 95 tra il 27 giugno 2018 ed il 3 ottobre 2018 (adesione difensori astensione); gg. 41 tra il 3 ottobre 2018 ed il 14 novembre 2018 (impedimento di CO MA e MA VA); gg.76 tra il 23 ottobre 2019 ed il 8 gennaio 2020 (adesione difensori astensione udienze); gg. 64 a causa dell'emergenza epidemiologica Covid, che ha determinato il rinvio del processo di primo grado dall'udienza del 11 marzo 2020 a quella del 10 giugno 2020, ai sensi dell'art. 83 connrna 4 D.L. n. 18 del 2020 (cfr. Sez. U n. 5292 del 26/11/2020, Sanna, Rv. 280432), per un totale di gg. 303, con scadenza del termine di prescrizione - anche a tener conto, come detto, della data di consumazione del reato al 2 luglio 2015 - al 1 novembre 2023. L'inammissibilità del ricorso per cassazione preclude comunque la possibilità di rilevare d'ufficio, ai sensi degli artt. 129 e 609 comma secondo, cod. proc. pen., l'estinzione del reato per intervenuta prescrizione, maturata dopo la sentenza di secondo grado (cfr. SS.UU. n. 12602 del 17/12/15, Ricci, Rv. 266818, che in motivazione richiama un principio consolidato: SS.UU. n. 32 del 2000, De Luca, Rv. 217266; SS.UU. n.33542 del 2001, Cavalera, Rv.219531; SS.UU. n. 23428 del 2005, Bracale, Rv.231164). 5. Il primo motivo del ricorso di SP PI è travolto innanzitutto dalla critica di aspecificità, perché pedissequamente riproduttivo delle ragioni di gravame già affrontate e risolte dalla Corte d'appello, che ha spiegato come - a prescindere dall'assoluzione di cui ella ha beneficiato in relazione all'imputazione di cui al capo b) - siano state acquisite, in uno con i servizi di osservazione svolti dalla polizia giudiziaria, una messe di conversazioni telefoniche ed ambientali intercettate (riportate a pagg. 9-11-12, che consentono di rinviare anche alle pagg. 17-27, 54 e 55 della deliberazione di primo grado) dalle quali è emerso, oltre ogni ragionevole dubbio, il ruolo, intraneo, responsabile e costante, espletato dalla medesima nell'ambito del consesso delinquenziale in collaborazione con il figlio SP MI, con particolare 12 riferimento alla fornitura dei materiali funzionali al confezionamento del denaro contraffatto (la "lamina d'argento per l'ologramma", le "etichette", "il foil fotografico", la fustella "della cupoletta", necessaria alla composizione grafica delle banconote), senza alcuna possibilità di introdurre in sede di legittimità, per quanto detto sopra, una interpretazione alternativa dei contenuti dei dialoghi, che nella loro intellegibilità convalidano appieno il percorso accusatorio, intercorsi con CO MA, peraltro irricevibile sia per il profilo circospetto che li ha connotati, sia per l'assoluta incompatibilità tra l'attività commerciale, svolta dalla prevenuta e i rapporti concretamente esistenti con CO, che formalmente gestiva un bar. 5.1. Il secondo motivo formulato dalla ricorrente in relazione alle attenuanti generiche è, a sua volta, indeterminato - perché si riduce ad un inconsistente richiamo alla correttezza del comportamento processuale della ricorrente - e comunque manifestamente infondato, perché, secondo l'indirizzo consolidato della Corte di Cassazione, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito - come sopra ricordato - agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie (si veda, in particolare, pag.17, a riguardo della gravità del reato associativo accertato, funzionale alla produzione di ingenti quantità di banconote contraffatte e della Dervicacia manifestata dai suoi componenti). Tale interpretazione è ispirata alla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui il giudice, quando neghi la concessione delle circostanze attenuanti generiche, non deve necessariamente prendere in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma può limitarsi a fare riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti (Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, AN e altri, Rv. 248244). 6. Il primo motivo del ricorso di CO AN è affetto da genericità e manifesta infondatezza, perché non si misura, come doveroso, con la ratio decidendi della sentenza impugnata, che ne ha illustrato il compito di sistematica collaborazione con il fratello MA all'interno della stamperia clandestina di Frattaminore, esaltato dal suo arresto in occasione dell'attività di polizia giudiziaria del 2 luglio 2015, e già prec:edentemente monitorato attraverso le attività tecniche, che hanno consentito di inquadrarne - accanto alle frequentazioni del bar gestito dal germano - il contributo dinamico e fattivo alle operazioni di predisposizione degli strumenti di falsificazione e alla distribuzione dei "campioni" della merce contraffatta (pag.11 sentenza impugnata, pagg. 28, 55-56 sentenza di primo grado). Sul punto, i fumosi rilievi mossi dalla difesa del ricorrente, tesi a ridimensionarne la veste, assumono connotazione meramente assertiva ed inconcludente. 6.1. Non miglior sorte merita il secondo motivo di ricorso, che - per un verso - si è doluto della "mancanza del calcolo della continuazione con la sentenza del GIP di Napoli Nord", mentre - in realtà - la sentenza impugnata, riformando in melius il trattamento sanzionatorio inflitto all'imputato in grado, gli ha comminato un aumento in continuazione di anni 1 e mesi 6 di reclusione ed euro 400 di multa sulla pena base di anni 3 e mesi 2 ed euro 1200 di multa, 13 già individuata in prime cure con riferimento alla sanzione inflitta dalla sentenza irrevocabile del GUP del Tribunale di Napoli Nord;
deve invero essere rammentato il principio di diritto secondo il quale non vìola il divieto della reformatio in peius la sentenza d'appello che riduca la pena detentiva inflitta in primo grado ed in ipotesi aumenti quella pecuniaria - operato il ragguaglio di quest'ultima ai sensi dell'art. 135 cod. pen. - e determini un'entità finale della pena che non risulti superiore a quella complessivamente irrogata dal giudice di primo grado (Sez. 4, n. 16994 del 16/03/2023, Wang, Rv.284565; Sez.6, n. 27723 del 05/03/2013, 256801, Carandente;
Sez. 6, n. 2936 del 16/12/2009, Bertolini, Rv. 246137); e - per altro verso - ha lamentato, con osservazioni di puro stile e, pertanto, ab origine inammissibili, l'eccessività della pena così determinata, in contrasto con lo stabile indirizzo ermeneutico secondo il quale la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previste per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; d'altro canto, la pena irrogata non si discosta dal minimo edittale, il che rende meno stringente il dovere di motivazione sul quantum (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243; Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, Scaramozzino, Rv. 265283; Sez. 3, n. 10095 del 10/01/2013, Monterosso, Rv. 255153; Sez. 4, n. 41702 del 20/09/2004, Nuciforo, Rv. 230278); ed anzi, non è neppure necessaria una specifica motivazione tutte le volte in cui la scelta del giudice si assesti nei confini di una fascia medio- bassa rispetto alla sanzione prevista dalla norma incriminatrice. 7. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al rigetto del ricorso consegue la condanna di CO MA al pagamento delle spese del procedimento e alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi degli altri imputati, conseguono la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento e, non potendosi escludere profili di colpa nella formulazione dei motivi, anche al versamento della somma di euro 3000 a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso di CO MA, che condanna al pagamento delle spese processuali. Dichiara inammissibili i ricorsi di IS ZO, LO UE, LO VA, SP PI e CO AN, che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 17/04/2024 v Il consigliere estensore
udita la relazione svolta dal Consigliere TIZIANO MASINI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ALDO CENICCOLA A. che ha concluso chiedendo Il Proc. Gen. insiste per il rigetto di tutti i ricorsi per le ragioni esposte nella requisitoria scritta;
uditi i difensori L'avvocato ANNA FUSCO si riporta integralmente ai motivi di ricorso e ne chiede Penale Sent. Sez. 5 Num. 21871 Anno 2024 Presidente: MICCOLI GRAZIA ROSA ANNA Relatore: MASINI TIZIANO Data Udienza: 17/04/2024 l'accoglimento L'avvocato DAMIANO DE ROSA si riporta integralmente ai motivi di ricorso e ne chiede l'accoglimento L'avvocato BIAGIO BIANCO si riporta ai motivi di ricorso e ne chiede l'accoglimento. Ritenuto in fatto 1. La sentenza impugnata con ricorso per cassazione è della Corte d'appello di Napoli del 16 giugno 2023, che - in parziale riforma della sentenza del Tribunale d Napoli Nord del 22 luglio 2020 e per quanto di interesse in questa sede e con riferimento alla posizione dei ricorrenti - ha confermato l'affermazione di responsabilità e rideterminato la pena nei confronti degli imputati SP PI, LO UE, LO VA, IS ZO, CO MA e CO AN in relazione alle seguenti fattispecie delittuose: - 416 commi 1 e 2 cod. pen. per aver fatto parte, con ruoli diversificati - CO MA ideatore, promotore ed organizzatore, gli altri partecipi - di un sodalizio volto alla commissione di un numero indeterminato di delitti di produzione, detenzione e smercio di banconote contraffatte, fatto contestato dal 2015 in permanenza -- capo a), in relazione al quale, in primo grado, hanno beneficiato di pronuncia liberatoria MA VA e BR Carmine;
- 110, 453 cod. pen. - contestato a RR:o MA, LO UE e LO VA (SP PI e MA VA assolti in primo grado), per aver allestito una stamperia clandestina di denaro falso, fatto commesso in Frattaminore il 2 luglio 2015 - capo b); - 81 cpv., 110, 453 cod. pen. - contestato a CO MA, in concorso con altri, già giudicati - per aver fabbricato e detenuto numerose banconote false, tra il 22 novembre ed il 3 dicembre 2015 - capo c). 2. CO MA ha esposto cinque motivi di ricorso, a firma di difensore abilitato. 2.1.11 primo motivo si è appuntato sui vizi di inosservanza della legge penale e della motivazione a riguardo della ritenuta responsabilità per il delitto di cui all'art. 416 cod. pen., perché la Corte di secondo grado non avrebbe fatto corretta applicazione dei principi giurisprudenziali in materia di sussistenza del reato associativo;
le acquisizioni probatorie darebbero dimostrazione di episodi frammentari e separati, non riconducibili ad unica matrice associativa;
la sentenza impugnata pretenderebbe di trarre la prova del reato associativo dalla risalenza di rapporti tra il ricorrente, CO AN e IS ZO ad un periodo 2 antecedente al sequestro della stamperia di Frattaminore, insufficienti a dare la dimostrazione di un vincolo stabile nel tempo, finalizzato alla commissione di un numero indeterminato di delitti;
sarebbe stata attribuita valenza eccessiva a talune conversazioni intercettate, come quella relativa alla "lama da affilare", o alla richiesta della disponibilità dello "stellone", tra CC e MA;
una corretta interpretazione delle conversazioni captate consentirebbe di affermare che la stamperia di banconote di Frattaminore sarebbe stata gestita dal solo CO AN, mentre le prestazioni attribuite ai fratelli LO, come quelle di SP PI, riguarderebbero le stampanti private di proprietà di CO MA;
quest'ultimo - come testimoniato da UA NN, la cui deposizione sarebbe stata illogicamente svalutata dalla Corte territoriale - gestiva anche un'attività di tipografia che realizzava buste, bollini e nastri ed è a questi materiali che si riferirebbero le interlocuzioni tra CO e la SP. 2.2. Il secondo motivo ha denunciato i vizi di erronea applicazione della legge penale e della motivazione con riferimento all'affermazione di reità dell'imputato in ordine al capo b) dell'imputazione. Sarebbero state erroneamente interpretate le conversazioni tra il ricorrente e MA, assolto dalle imputazioni di cui ai capi a) e b), con particolare riferimento all'identificazione del macchinario oggetto dei dialoghi con quello sequestrato nella stamperia clandestina di Frattaminore in data 2 luglio 2015, attività illecita che sarebbe riferibile al solo CO AN. Ancora, il coinvolgimento del ricorrente nella vicenda di Frattanninore sarebbe stato desunto dal semplice rilievo peritale che attribuisce alle banconote sequestrate il 2 luglio 2015 le stesse caratteristiche di quelle rinvenute nel 2012 in occasione del sequestro di altra stamperia nel Comune di IO, senza considerare che per tale vicenda la posizione del CO MA è stata oggetto di decreto di archiviazione. Non avrebbe rilievo probante, secondo il difensore, che il 15 marzo 2016 nei pressi dell'abitazione di CO MA sia stata sequestrata una "lastra" compatibile con quella rinvenuta a Frattaminore, perché il ricorrente ha precedenti specifici per altri fatti, ai quali l'oggetto potrebbe essere riconducibile. 2.3. Il terzo motivo ha lamentato i medesimi vizi di cui all'art. 606 comma 1 cod. proc. pen. in relazione all'affermazione di responsabilità per il capo sub c) dell'imputazione. Non sarebbero utili i dati di posizionamento dell'utenza in uso a ON RO in data 22 novembre 2015, in quanto CO abita a Carinaro, ma non in via Garibaldi bensì in via fratelli Cervi, distante alcuni chilometri;
non sarebbero stati acquisiti elementi di prova sufficienti a dimostrare che le banconote false, sequestrate ad Arena nel mese di dicembre 2015, provenissero dal CO ed il macchinario rinvenuto nell'abitazione di costui non sarebbe idoneo alla produzione di 40.000 banconote contraffatte, come chiarito dal consulente della difesa dei fratelli LO UE e VA, il perito industriale AP. 2.4. Il quarto motivo ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della continuazione tra i reati oggetto del processo e quelli giudicati con sentenza del Tribunale di Taranto del 30 maggio 2019, riguardanti attività di stampa di banconote contraffatte, realizzata fino al 4 luglio 2018; la Corte ha opposto un diniego, sul 3 presupposto dell'accertata consumazione dei reati oggetto di interesse sino all'aprile 2016, senza tener conto tuttavia che il reato associativo è di natura permanente e la permanenza sarebbe stata interrotta dalla sentenza di primo grado in data 22 luglio 2020. Tutti i reati sono della stessa indole e nella vicenda giudicata dal Tribunale di Taranto anche MA VA - coinvolto, benché prosciolto, nel processo de quo - è stato condannato per i medesimi fatti;
ancora, nel contesto procedinnentale tarantino sarebbe stato utilizzato il medesimo macchinario ID ST adoperato a Frattaminore per produrre il denaro falso. CO MA è stato scarcerato il 7 marzo 2018 dal Tribunale di Napoli Nord ed ha immediatamente ripreso l'attività illecita, insieme a RO VA, che gli ha fornito le macchine topografiche necessarie alla contraffazione e ha deciso di spostare il raggio d'azione in RU (TA). 2.5. Il quinto motivo si è focalizzato sul mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, sul mancato contenimento della pena e sull'entità degli aumenti in continuazione tra i reati, conseguenza degli assunti vizi di cui all'art. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen.. CO si è sottoposto ad esame, ha fornito una versione dei fatti;
il trattamento sanzionatorio avrebbe dovuto essere più mite e non solo con l'operata esclusione dell'aumento per la recidiva, in verità doverosa perché per l'unico precedente il CO aveva beneficiato di un affidamento in prova al servizio sociale con esito positivo, che determina il venir meno degli effetti penali della condanna. Non sarebbero stati calcolati, infine, i singoli aumenti di pena per i reati-satellite nell'ambito della continuazione. 3. IS ZO ha presentato tre motivi di ricorso. 3.1. Il primo motivo ha dedotto il vizio di motivazione a riguardo dell'affermata appartenenza del ricorrente all'organizzazione criminale, perché la difesa avrebbe dimostrato che il ruolo di costui è rimasto circoscritto ai fatti del 2 luglio 2015, giorno del sequestro della stamperia di Frattaminore, per i quali egli è già stato condannato. L'intercettazione riguardante la "lama da affilare" sarebbe da collegare esclusivamente alla vicenda di Frattaminore, come ammesso dal teste di polizia giudiziaria;
il dialogo tra il ricorrente ed il fratello, in carcere, attinente il sequestro di denaro - che i due ipotizzano proveniente dalla stamperia di Frattaminore - non varrebbe ad integrare un elemento di responsabilità per il reato associativo;
non sarebbero rinvenibili, comunque, conversazioni utili ad inquadrare l'imputato nell'ambito dell'associazione. Anche gli esiti delle perquisizioni e le attività relative ai sequestri non riguarderebbero IS, ed il g.i.p. presso il Tribunale di Napoli Nord, nel procedimento n.11930 del 2015, ha respinto la richiesta di misura cautelare formulata dal p.m. nei confronti di costui, proprio in relazione all'interruzione della sua attività illecita nel luglio 2015. 3.2. Il secondo motivo si è doluto di un difetto di motivazione a riguardo dell'eccessiva severità dell'aumento della pena in continuazione con i fatti di cui alla sentenza del g.i.p. di Napoli Nord del 29 ottobre 2015, relativa alla citata vicenda del luglio 2015. 4 3.3. Il terzo motivo ha invocato la prescrizione dei reati per i quali è intervenuta condanna, avuto riguardo ai rilievi in ordine alla cessazione della condotta illecita realizzata dal ricorrente. 4. LO UE e LO VA, a ministero dell'avv. Pisani, hanno depositato un unico atto di ricorso, con il quale hanno enunciato due motivi. 4.1. Il primo si è soffermato sul vizio di violazione della legge penale sostanziale, in quanto la Corte d'appello non avrebbe tenuto conto della consulenza tecnica di parte, a firma del p.i. AP, il quale ha sostenuto, con il proprio parere tecnico, che le macchine sequestrate nell'abitazione di CO MA nel periodo di collaborazione con i due ricorrenti, non sarebbero idonee alla falsificazione di banconote;
essi, come riconosciuto dai giudici di merito, non si sarebbero invece mai recati nel luogo della stamperia di Frattaminore. Né vi sarebbe prova della consapevolezza, in capo a ciascuno di loro, di favorire un'attività illecita, anche perché, in detta fascia temporale, non sarebbero stati sequestrati a CO strumenti atti alla contraffazione del denaro. 4.2. Il secondo motivo ha denunciato un vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità degli imputati, che - come riconosciuto dalle sentenze di merito - avrebbero iniziato a frequentare ed avrebbero frequentato il CO nel novembre 2015-febbraio 2016, periodo successivo al luglio 2015, quando sono stati operati arresti nella stamperia di Frattaminore;
e periodo antecedente al sequestro delle lastre per la falsificazione nei confronti del CO. In sostanza, le sentenze avrebbero travisato la prova, valorizzando materiale intercettivo inesistente nei loro confronti e trascurando in toto la prova a discarico, costituita dalla consulenza tecnica e dagli esiti del controesame del teste NA. 5. SP PI ha dedotto due motivi. 5.1. Il primo ha denunciato inosservanza della legge penale e vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità per il delitto associativo, dalle prove raccolte non emergendo il suo ruolo partecipativo ed anzi, ella essendo stata assolta dal reato-fine a lei contestato;
le conversazioni intercettate riguarderebbero l'attività lecita da lei svolta nel negozio di sua titolarità e comunque ella avrebbe intrattenuto rappoiti con il solo CO MA. 5.2. Il secondo motivo ha lamentato erronea applicazione della legge penale per la mancata concessione delle attenuanti generiche e in considerazione dell'eccessività del trattamento sanzionatorio. La Corte territoriale avrebbe omesso di vagliare l'articolata richiesta difensiva con il mero rinvio alla sentenza di primo grado e non avrebbe tenuto conto, illegittimamente, della condotta dell'imputata susseguente al reato, consistita in un impeccabile contegno processuale. 6. CO AN si è affidato a due motivi. 6.1. Con il primo, ha denunciato i vizi di cui all'art. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen. in relazione alla affermazione di reità per il delitto di cui all'art.416 cod. pen.. La Corte d'appello avrebbe omesso di esaminare la tesi alternativa offerta dalla difesa, poiché il ricorrente sarebbe stato notato frequentare il bar di CC MA, ma le più invasive indagini di polizia giudiziaria ne avrebbero comprovato l'estraneità a contesti criminali e del resto la sentenza impugnata avrebbe omesso di indicare nel dettaglio gli elementi in virtù dei quali il ricorrente dovrebbe essere ritenuto un componente dell'associazione per delinquere. In definitiva, vi sarebbe prova di un contributo fornito dall'imputato soltanto in relazione al reperimento di un macchinario utilizzato per la falsificazione di banconote, ma non di una sua partecipazione alla fabbricazione e spendita delle banconote medesime. 6.2. Con il secondo motivo, si è doluto della violazione di legge e del vizio di motivazione con riferimento all'omessa specificazione di un quadro indiziario esaurierr:e ai fini dell'affermazione di colpevolezza e in relazione alla mancata applicazione della continuazione con i fatti di cui alla sentenza del GIP di Napoli Nord;
e infine, con riferimento alla dosimetria della pena inflitta nel rispetto dell'art. 133 cod. pen.. Il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, dr. Aldo Ceniccola, ha anticipato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto il rigetto dei ricorsi. Il difensore degli imputati, LO UE e VA, ha fatto pervenire in data 5 aprile 2024 memoria di replica alle conclusioni del Procuratore Generale. Considerato in diritto Il ricorso di CO MA, per più tratti inammissibile, è nel complesso infondato, mentre sono inammissibili i ricorsi di IS ZO, LO UE, LO VA, SP e CO AN. 1. La necessaria premessa che accomuna l'esame dei ricorsi offerti all'attenzione di questa Corte è che, in primo luogo, si versa in un contesto di c.d. doppia conforme sulle responsabilità, nel quale le sentenze di primo e secondo grado concordano nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle rispettive decisioni e la struttura motivazionale della sentenza di appello si salda con quella precedente per formare un unico complessivo corpo argomentativo (sez.2, n.37925 del 12/6/19, E.; sez. 5, n.40005 del 7/3/14 Lubrano Di Giunno;
sez.3, n.44418 del 16/7/13, Argentieri;
sez,2, n. 5606 del 8/2/07, Conversa e altro). L'integrazione tra le due motivazioni si realizza allorché i giudici di secondo grado abbiano esaminato le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei rispetto a quelli utilizzati dal primo giudice e/o con frequenti riferimenti alle determinazioni ivi adottate o 6 ai passaggi logico-giuridici della decisione, e - a maggior ragione - quando i motivi di appello non abbiano riguardato elementi nuovi, ma si siano limitati a prospettare circostanze già esaminate e chiarite nella decisione di primo grado, in risposta ai quali è consentita anche la motivazione per relationem, sempre che tale rinvio non comporti una sottrazione alle puntuali censure prospettate in sede di impugnazione. A fronte della precisione, completezza e intima coerenza dell'iter argomentativo sviluppato dalle decisioni del duplice grado, i ricorsi si risolvono nella sollecitazione ad una diversa valutazione su aspetti squisitamente di merito, non consentita in questa sede, dovendo la Corte di legittimità limitarsi a verificare la completezza e l'insussistenza di vizi logici ictu °cui/ percepibili, senza possibilità di valutare la rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali (ex plurimis Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074). I ricorsi propongono, inoltre, una - parziale - rilettura del contenuto delle intercettazioni, omettendo di confrontarsi con il principio per cui è possibile, in sede di legittimità, prospettare un'interpretazione del significato di una intercettazione diversa da quella proposta dal giudice di merito solo in presenza del travisamento della prova, ossia nel caso in cui il giudice di merito ne abbia indicato il contenuto in modo difforme da quello reale e la difformità risulti decisiva ed incontestabile (Sez. 3, n.6722 del 21/11/2017, Di Maro, Rv. 272558 N. 38915 del 2007 Rv. 237994, N. 11189 del 2012 Rv. 252190, N. 7465 del 2013 Rv. 259516); e che in materia di intercettazioni telefoniche, costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite (sez.3, n. 44938 del 05/10/2021, Gregoli, Rv.282337; sez. U n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715). Di guisa che, nel prospettare una interpretazione minimalista delle prove d'accusa acquisite nel dibattimento, i ricorrenti sono tutti nel complesso orientati a ripercorrere i fatti e ad offrirne una lettura alternativa, inidonea a disarticolare il ragionamento probatorio delle sentenze di merito, con il quale i motivi di censura, peraltro in violazione del disposto del co. 1 bis dell'art. 581 cod. proc. pen., omettono di confrontarsi compiutamente (Sez. un. n. 8825 del 27/10/2016, Galtelli, Rv. 268822), e tanto perché, in tema di ricorso per cassazione, ai fini dell'osservanza del principio di specificità in relazione alla prospettazione di vizi di motivazione e di travisamento dei fatti, è necessario che esso contenga la compiuta rappresentazione e dimostrazione di un'evidenza - pretermessa o infedelmente rappresentata dal giudicante - di per sé dotata di univoca, oggettiva ed immediata valenza esplicativa, in quanto in grado di demolire il costrutto argomentativo del provvedimento impugnato per l'intrinseca incompatibilità degli enunciati (ex multis, sez. 1, n. 54281 del 05/07/2017, Tallarico, Rv. 272492). In definitiva, i ricorsi meramente prospettano una diversa concludenza delle prove e sostanzialmente richiedono, in questa sede, una inammissibile rivalutazione dei fatti e dei dati 7 dimostrativi, inclusa l'esegesi delle deposizioni testimoniali (ex multis Sez. 5, n.51604 del 19/09/2017, D'Ippedico, Rv. 271623). 2. Alla luce delle indefettibili direttrici ermeneutiche che devono governare lo scrutinio dei temi di ricorso per cassazione di CO MA, rileva il collegio che i primi tre motivi - che possono essere trattati congiuntamente, in quanto associati dai medesimi parametri di approccio - sono generici, perché pura riedizione delle ragioni di gravame discusse e reiette con argomentazioni tutt'altro che intrinsecamente illogiche dalla Corte di secondo grado - e comunque non consentiti in sede di legittimità. Gli elaborati ricostruttivi di primo e di secondo grado - secondo articolazioni coerenti, congrue, appropriate e convincenti - si fondano, invero, su elementi proba tori corposi, granitici e di inequivoco significato probante (pagg.
7-15 sentenza della Corte d'appello, pag. 46 e segg., pag. 58 sentenza di primo grado, a riguardo del ruolo di gestione, di coordinamento ed di organizzazione svolto dal prevenuto sin dai mesi antecedenti al sequestro della stamperia illegale di Frattaminore con particolare riferimento alla predisposizione dei macchinari e della componentistica strumentali alla falsificazione - in effetti rinvenuti nella stamperia il 2 luglio 2015 - e al procacciamento dei materiali necessari;
alla insistita prosecuzione dell'attività delittuosa anche dopo il sequestro e all'efficienza dei materiali a lui sequestrati in occasione della perquisizione del marzo 2016; all'entità dei guadagni realizzati con la produzione e vendita di banconote contraffatte, accertata con le captazioni ambientali, cfr. pag. 51 e 52 sentenza di primo grado. Precipitano, pertanto, nell'alveo dell'inammissibilità i rilievi che offrono un'interpretazione alternativa delle interlocuzioni intercettate e delle deposizioni testimoniali od attengono alla preferibilità dell'una o dell'altra delle versioni rese, delle convergenze investigative che attengono alla disamina dei dati emergenti dalle celle telefoniche (pag.63 sentenza di primo grado), dagli esiti dei sopralluoghi e dai servizi di osservazione, dalle perquisizioni, dai sequestri - che rappresentano un elemento di conferma della ragionevolezza del percorso accusatorio e dell'ineccepibile interpretazione delle conversazioni intercettate - e dalle valutazioni della perizia nummaria, perché incapaci di distorcerne la portata inferenziale e la solidità razionale. Basti qui soltanto rimarcare che l'episodio di IO è stato naturalmente evocato per ricavarne uno degli indicatori di responsabilità dell'imputato per i reati oggetto del procedimento de quo - a riguardo della sistematicità del confeziona mento di banconote false aventi le medesime caratteristiche di quelle a lui sequestrate o da lui commercializzate - e non per disputare della fondatezza del decreto di archiviazione colà pronunciato;
e che la riconducibilità della tecnica di falsificazione delle banconote sequestrate ad Arena PP il 6 dicembre 2015 alla stampante RICOH AFICIO MP 2800, rinvenuta il 2 luglio 2015 a casa di CO MA è stata attestata dagli esiti di un'indagine scientifica di Europol e della Banca d'Italia (cfr. pag. 50, 63 e 64 sentenza di primo grado, pag. 15 sentenza della Corte 8 territoriale), condivisa, secondo consentita valutazione discrezionale, dalle decisioni di merito. A tale proposito, per un verso, va rammentato il principio di diritto secondo il quale "in tema di prova scientifica, la Cassazione non deve stabilire la maggiore o minore attendibilità scientifica delle acquisizioni esaminate dal giudice di merito e, quindi, se la tesi accolta sia esatta, ma solo se la spiegazione fornita sia razionale e logica;
essa, infatti, non è giudice del sapere scientifico ed è solo chiamata a valutare la correttezza metodologica dell'approccio del giudice di merito al sapere tecnico-scientifico, che riguarda la preliminare, indispensabile verifica critica in ordine all'affidabilità delle informazioni utilizzate ai fini della spiegazione del fatto. Ne deriva che il giudice di legittimità non può operare una differente valutazione degli esiti di una consulenza, trattandosi di un accertamento di fatto, insindacabile in sede di legittimità, se congruamente motivato" (Sez.5, n. 6754 del 07/10/2014, Rv. 262722; 9ez. 1 n. 58465 del 10/10/2018, T., Rv. 276151); per altro verso, osserva il collegio che - in ogni caso - il motivo di censura che si fonda sugli esiti dell'elaborato della consulenza di parte del p.i. AP, depositata sin dal processo di primo grado, è stato introdotto soltanto con il ricorso per cassazione (cfr. pagg. 16-18 dell'appello dell'avv. Giaquinto) e si rivela, dunque, geneticamente inammissibile ai sensi dell'art. 606 comma 3 cod. proc. pen. 2.1. Il quarto motivo è infondato. La Corte di appello - pag. 17 - ha escluso che fossero configurabili indici affidabili e validi a riunire, in una medesima programmazione originaria, i reati oggetto del presente processo e quelli di cui alla sentenza del Tribunale di Taranto del 30 maggio 2019, irrevocabile il 17 dicembre 2019 per attività di fabbricazione di banconote false, in ragione del differente e ben distante ambito territoriale degli illeciti del diverso procedimento penale, consumati in Provincia di Taranto;
dello iato temporale tra i fatti oggetto del presente procedimento - fino ad aprile 2016 - e quelli perpetrati in Puglia, luglio 2018; e della diversità dei compartecipi nei reati. Si tratta di motivazione non illogica ed insindacabile in questa sede, rispondente al principio dettato dalle Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Ftv. 270074, dal momento che il riconoscimento della continuazione necessita di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e del dato circostanziale che, al momento della commissione del primo reato, i successivi siano stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea e postuma. E, in proposito, le obiezioni esplicitate dalla difesa del ricorrente non sono idonee a confutare il diniego della continuazione, perché - da un lato - la comparizione di MA VA, prosciolto per non aver commesso il fatto nel presente processo, assume valenza neutra rispetto ai fatti di RU e perché - dall'altro - la contestazione "aperta" della permanenza del reato associativo non esclude l'accertamento, da ritenersi anzi doveroso (sez. 2, n.37104 9 del 13/06/2023, Aligi, Rv.285414), della sua eventuale interruzione a data antecedente alla sentenza di primo grado, come correttamente stabilito dalla decisione impugnata. 2.2. Il quinto motivo è viziato da inammissibilità, per genericità e manifesta infondatezza. La mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è stata giustificata, nella sentenza impugnata, con motivazione esente da manifesta illogicità (pag.17, a riguardo delle condanne per la stessa tipologia di reati), che si sottrae al sindacato di questa Corte (Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008, Rv. 242419), in linea con il principio, espressione della consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo cui è sufficiente che il giudice di merito faccia riferimento agli elementi ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri (Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011, Sermone, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, AN, Rv. 248244) ed in particolar modo quelli di natura evanescente, come quello enunciato dal motivo di impugnazione a riguardo del comportamento processuale consistito nel rassegnare una versione difensiva, valutata come inattendibile. Quanto, invece, alla dosimetria della sanzione irrogata ed alla quantificazione degli aumenti per i reati avvinti dal vincolo della continuazione, i giudici di merito hanno fatto puntuale applicazione della regola di giudizio secondo la quale in tema di reato continuato, il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base, deve anche calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite (Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269); l'obbligo è stato tuttavia precisato nel senso che il grado di impegno motivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena è correlato all'entità degli stessi e deve essere tale da consentire di verificare che sia stato rispettato il rapporto di proporzione tra le pene, anche in relazione agli altri illeciti accertati, che risultino rispettati i limiti previsti dall'art. 81 cod. pen, e che non si sia operato surrettiziamente un cumulo materiale di pene. Tale onere argomentativo è stato, pertanto, adeguatamente assolto (si vedano, in particolare: pag. 81 della sentenza di primo grado, a riguardo della individuazione della pena base di anni cinque ed euro 1200 di multa in relazione al delitto di cui al capo C), determinata in misura comunque prossima al minimo di tre anni e ragionevolmente giustificata con l'intensità del dolo, dalla dimostrata ostinazione nel delinquere pur in presenza di arresti e sequestri;
pag. 17 della sentenza impugnata, che ha confermato l'entità della pena base della reclusione, ha escluso la recidiva ed operato contenuti aumenti per i reati-satellite, di mesi 6 ed euro 300 di multa per il capo b) e di anni due di reclusione ed euro 500 di multa, giustificato con riferimento al ruolo di promotore della congregazione criminosa), e si è dato conto dei criteri utilizzati per la commisurazione della pena per il reato più grave e della congruità e proporzione degli incrementi per i reati-satellite, nel complesso modesti ed equilibrati e rapportati alla ponderazione dei parametri di cui all'art. 133 cod. pen.. 3. I motivi dei ricorsi di LO UE e LO VA si palesano in parte non consentiti in sede di legittimità e in parte generici e manifestamente infondati. 10 Al pari di quanto sottolineato per il ricorso di CO MA, la prima ragione di doglianza, che si concentra sulla presunta, mancata valutazione delle riflessioni e conclusioni della consulenza di parte del p.i. AP - in disparte quanto sottolineato sulla funzionalità dei materiali sequestrati a Carinaro per il conseguimento degli scopi del sodalizio, pagg. 50-53 sentenza di primo grado - non è ricevibile, perché non avanzata con i motivi di gravame e, pertanto, in quanto inedita, ab origine inammissibile a norma dell'art. 606 comma 3 cod. proc. pen 3.1.11 secondo motivo è aspecifico e manifestamente infondato, perché ripropositivo dei temi di gravame già esaustivamente vagliati dalla Corte d'appello (pag. 12 e 13 sentenza di secondo grado, a conferma del quadro probatorio divisato dalla sentenza del primo giudice, pagg. 18 e segg., 52-54), totalmente versato in fatto, di taglio puramente contestativo e privo di consistenza nel raffronto con l'impianto motivazionale del duplice grado di merito, che, correttamente interpretando il contenuto delle numerose conversazioni intercettate, anche ad ora tarda e nei giorni festivi, diluite in alcuni mesi - incompatibili con i normali contatti tra fornitore e cliente - e gli esiti del monitoraggio dei servizi di polizia giudiziaria, ha incasellato la mansione svolta dai prevenuti nella consorteria criminale a partire dal novembre 2015, sostanziata nella continua assistenza tecnica e nnanutentiva al vertice dell'attività illecita, rappresentato da CO MA, che necessitava del loro contributo per le operazioni di fabbricazione e stampa delle banconote false (pagg. 12 e 13 sentenza di appello). 4. Richiamata, ancora, l'indispensabile premessa che delimita il perimetro di intervento delibativo del collegio, si deve osservare che i motivi di ricorso di IS ZO sono puramente reiterativi di quelli già adeguatamente vagliati e respinti dalla sentenza d'appello (pag. 11), che - con proposizioni logiche e persuaisive e in uno con la pronuncia del primo giudice (pag.17-18, pag.56) - ha sottolineato, per un verso, che l'attività lavorativa e di collaborazione stabilmente svolta da costui nella stamperia abusiva di Frattaminore, occasione in cui il prevenuto fu arrestato in flagranza e l'immobile fu sequestrato, univocamente depongono, di per sé, per il suo radicato inserimento organico nel sodalizio criminale facente capo a CC MA e - per altro verso - che il compendio intercettivo successivo, emergente dalle captazioni ambientali in carcere, rafforzi il dato dimostrativo di tale salda compenetrazione - non interrotta dalla sopravvenuta, peraltro temporanea carcerazione - perché attinente ad altre vicende riconducibili all'operatività della medesima congregazione criminosa, scoperte dalle indagini in corso, di cui il ricorrente è cosciente e significativamente si preoccupa;
e non è dato cogliere, nel contenuto del ricorso, elemento alcuno, se non di natura semplicemente contestativa, tale anche soltanto da allegare l'eventualità di una successiva sua estromissione o di un suo recesso dall'associazione delittuosa. Deve essere comunque aggiunto che - anche a voler accedere alla tesi difensiva del ricorrente, che assume l'intervento di una "cesura" temporale della sua partecipazione all'attività dell'organizzazione criminale al 2 luglio 2015 - il delitto contestato comunque sussisterebbe, in 11 considerazione della decisività delle prove citate e del complesso delle intercettazioni eseguite anche prima del suo arresto e del sequestro della stamperia, tali da soddisfare appieno i requisiti notoriamente richiesti ai fini dell'integrazione della fattispecie di cui all'art. 416 cod. pen. e in particolare dell'affectio societatis comprovante la consapevolezza di appartenere e di aderire ai programmi e all'attività del sodalizio. 4.1. E - per passare alla necessaria, pedissequa trattazione del motivo - peraltro genericamente enunciato ed in assenza della doverosa specificazione delle sequenze temporali che ineluttabilmente influirebbero sul decorso del termine - che invoca una declaratoria di prescrizione del reato, si deve puntualizzare che la deduzione è anche manifestamente infondata, perché il conteggio dei periodi di sospensione del termine di prescrizione, di cui all'art. 159 comma 1 n. 3) cod. pen., ripercorsi dalla sentenza di primo grado con la diligente elencazione delle udienze e dei relativi differimenti„ esclude che alla data dell'emissione del verdetto di secondo grado - 16 giugno 2023 - il termine fosse spirato. Ed invero debbono essere calcolati gg. 27 tra il 13 dicembre 2017 e il 10 gennaio 2018 (adesione difensori astensione di categoria); gg. 95 tra il 27 giugno 2018 ed il 3 ottobre 2018 (adesione difensori astensione); gg. 41 tra il 3 ottobre 2018 ed il 14 novembre 2018 (impedimento di CO MA e MA VA); gg.76 tra il 23 ottobre 2019 ed il 8 gennaio 2020 (adesione difensori astensione udienze); gg. 64 a causa dell'emergenza epidemiologica Covid, che ha determinato il rinvio del processo di primo grado dall'udienza del 11 marzo 2020 a quella del 10 giugno 2020, ai sensi dell'art. 83 connrna 4 D.L. n. 18 del 2020 (cfr. Sez. U n. 5292 del 26/11/2020, Sanna, Rv. 280432), per un totale di gg. 303, con scadenza del termine di prescrizione - anche a tener conto, come detto, della data di consumazione del reato al 2 luglio 2015 - al 1 novembre 2023. L'inammissibilità del ricorso per cassazione preclude comunque la possibilità di rilevare d'ufficio, ai sensi degli artt. 129 e 609 comma secondo, cod. proc. pen., l'estinzione del reato per intervenuta prescrizione, maturata dopo la sentenza di secondo grado (cfr. SS.UU. n. 12602 del 17/12/15, Ricci, Rv. 266818, che in motivazione richiama un principio consolidato: SS.UU. n. 32 del 2000, De Luca, Rv. 217266; SS.UU. n.33542 del 2001, Cavalera, Rv.219531; SS.UU. n. 23428 del 2005, Bracale, Rv.231164). 5. Il primo motivo del ricorso di SP PI è travolto innanzitutto dalla critica di aspecificità, perché pedissequamente riproduttivo delle ragioni di gravame già affrontate e risolte dalla Corte d'appello, che ha spiegato come - a prescindere dall'assoluzione di cui ella ha beneficiato in relazione all'imputazione di cui al capo b) - siano state acquisite, in uno con i servizi di osservazione svolti dalla polizia giudiziaria, una messe di conversazioni telefoniche ed ambientali intercettate (riportate a pagg. 9-11-12, che consentono di rinviare anche alle pagg. 17-27, 54 e 55 della deliberazione di primo grado) dalle quali è emerso, oltre ogni ragionevole dubbio, il ruolo, intraneo, responsabile e costante, espletato dalla medesima nell'ambito del consesso delinquenziale in collaborazione con il figlio SP MI, con particolare 12 riferimento alla fornitura dei materiali funzionali al confezionamento del denaro contraffatto (la "lamina d'argento per l'ologramma", le "etichette", "il foil fotografico", la fustella "della cupoletta", necessaria alla composizione grafica delle banconote), senza alcuna possibilità di introdurre in sede di legittimità, per quanto detto sopra, una interpretazione alternativa dei contenuti dei dialoghi, che nella loro intellegibilità convalidano appieno il percorso accusatorio, intercorsi con CO MA, peraltro irricevibile sia per il profilo circospetto che li ha connotati, sia per l'assoluta incompatibilità tra l'attività commerciale, svolta dalla prevenuta e i rapporti concretamente esistenti con CO, che formalmente gestiva un bar. 5.1. Il secondo motivo formulato dalla ricorrente in relazione alle attenuanti generiche è, a sua volta, indeterminato - perché si riduce ad un inconsistente richiamo alla correttezza del comportamento processuale della ricorrente - e comunque manifestamente infondato, perché, secondo l'indirizzo consolidato della Corte di Cassazione, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito - come sopra ricordato - agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie (si veda, in particolare, pag.17, a riguardo della gravità del reato associativo accertato, funzionale alla produzione di ingenti quantità di banconote contraffatte e della Dervicacia manifestata dai suoi componenti). Tale interpretazione è ispirata alla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui il giudice, quando neghi la concessione delle circostanze attenuanti generiche, non deve necessariamente prendere in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma può limitarsi a fare riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti (Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, AN e altri, Rv. 248244). 6. Il primo motivo del ricorso di CO AN è affetto da genericità e manifesta infondatezza, perché non si misura, come doveroso, con la ratio decidendi della sentenza impugnata, che ne ha illustrato il compito di sistematica collaborazione con il fratello MA all'interno della stamperia clandestina di Frattaminore, esaltato dal suo arresto in occasione dell'attività di polizia giudiziaria del 2 luglio 2015, e già prec:edentemente monitorato attraverso le attività tecniche, che hanno consentito di inquadrarne - accanto alle frequentazioni del bar gestito dal germano - il contributo dinamico e fattivo alle operazioni di predisposizione degli strumenti di falsificazione e alla distribuzione dei "campioni" della merce contraffatta (pag.11 sentenza impugnata, pagg. 28, 55-56 sentenza di primo grado). Sul punto, i fumosi rilievi mossi dalla difesa del ricorrente, tesi a ridimensionarne la veste, assumono connotazione meramente assertiva ed inconcludente. 6.1. Non miglior sorte merita il secondo motivo di ricorso, che - per un verso - si è doluto della "mancanza del calcolo della continuazione con la sentenza del GIP di Napoli Nord", mentre - in realtà - la sentenza impugnata, riformando in melius il trattamento sanzionatorio inflitto all'imputato in grado, gli ha comminato un aumento in continuazione di anni 1 e mesi 6 di reclusione ed euro 400 di multa sulla pena base di anni 3 e mesi 2 ed euro 1200 di multa, 13 già individuata in prime cure con riferimento alla sanzione inflitta dalla sentenza irrevocabile del GUP del Tribunale di Napoli Nord;
deve invero essere rammentato il principio di diritto secondo il quale non vìola il divieto della reformatio in peius la sentenza d'appello che riduca la pena detentiva inflitta in primo grado ed in ipotesi aumenti quella pecuniaria - operato il ragguaglio di quest'ultima ai sensi dell'art. 135 cod. pen. - e determini un'entità finale della pena che non risulti superiore a quella complessivamente irrogata dal giudice di primo grado (Sez. 4, n. 16994 del 16/03/2023, Wang, Rv.284565; Sez.6, n. 27723 del 05/03/2013, 256801, Carandente;
Sez. 6, n. 2936 del 16/12/2009, Bertolini, Rv. 246137); e - per altro verso - ha lamentato, con osservazioni di puro stile e, pertanto, ab origine inammissibili, l'eccessività della pena così determinata, in contrasto con lo stabile indirizzo ermeneutico secondo il quale la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previste per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; d'altro canto, la pena irrogata non si discosta dal minimo edittale, il che rende meno stringente il dovere di motivazione sul quantum (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243; Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, Scaramozzino, Rv. 265283; Sez. 3, n. 10095 del 10/01/2013, Monterosso, Rv. 255153; Sez. 4, n. 41702 del 20/09/2004, Nuciforo, Rv. 230278); ed anzi, non è neppure necessaria una specifica motivazione tutte le volte in cui la scelta del giudice si assesti nei confini di una fascia medio- bassa rispetto alla sanzione prevista dalla norma incriminatrice. 7. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al rigetto del ricorso consegue la condanna di CO MA al pagamento delle spese del procedimento e alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi degli altri imputati, conseguono la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento e, non potendosi escludere profili di colpa nella formulazione dei motivi, anche al versamento della somma di euro 3000 a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso di CO MA, che condanna al pagamento delle spese processuali. Dichiara inammissibili i ricorsi di IS ZO, LO UE, LO VA, SP PI e CO AN, che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 17/04/2024 v Il consigliere estensore