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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 03/12/2025, n. 1625 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 1625 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
SEZIONE CIVILE
nella persona del giudice unico dott.ssa DE UE, all'esito delle note scritte depositate ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile d'appello iscritta al n. 1628 dell'anno 2019 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente tra
(C.F.: ), nato a [...], il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Fabio Lo Verso
; Email_1 appellante contro
(CF. ), nata a [...] il [...], CP_1 C.F._2
(C.F. ), nato a [...] il [...], Parte_2 C.F._3
(C.F. ), nato a [...] il [...], Parte_3 C.F._4
( , nato a [...] il [...], Parte_4 C.F._5 rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall'avv. Alfonsa Palmisano
; Email_2 appellati
E nei confronti di
Controparte_2
(c.f. , domiciliata ex lege presso l'Avvocatura
[...] P.IVA_1 distrettuale dello Stato in alla via Valerio Villareale n. 6; CP_2 appellata contumace
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 26/2019 del Giudice di Pace di Termini Imerese;
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
*
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1 avverso la sentenza n. 26/2019 del Giudice di Pace di Termini Imerese, così provvede:
rigetta l'appello;
condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite del presente grado di giudizio in favore della parte appellata , che si liquidano in complessivi € CP_3
852,00, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione della norma di cui all'art. 13 comma 1-quater del DPR 115/'02.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La controversia ha ad oggetto l'appello avverso la sentenza n. 26/2019 con la quale il
Giudice di Pace di Termini Imerese ha rigettato la domanda risarcitoria di parte attrice formulata nei confronti del titolare dell' per l'asserito inadempimento Parte_5 contrattuale relativo al mancato rinnovo della certificazione CQC (Carta di Qualificazione del Conducente) e della patente di guida di categoria E.
Con il primo motivo di appello si duole dell'errata valutazione delle prove documentali da parte del Giudice di Pace;
secondo la prospettazione dell'appellante, tenuto conto della scadenza della CQC in data 6 giugno 2013, la richiesta di rinnovo effettuata l'8 aprile del medesimo anno era da considerarsi tempestiva, avendo invece ritardato parte convenuta nell'iscrivere l'attore a un corso con inizio in data successiva alla scadenza.
Parte appellante, inoltre, rileva la contrarietà a buona fede del comportamento del titolare dell'autoscuola che avrebbe accettato comunque l'incarico nonostante la scadenza dei termini.
Ha concluso chiedendo la riforma della sentenza impugnata, l'accoglimento delle domande originariamente formulate, con condanna degli appellati al risarcimento e al rimborso delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
Si sono costituiti in giudizio , , e CP_1 Parte_2 Parte_3 Pt_4
n.q. di eredi di reiterando le difese svolte nel precedente grado di
[...] Persona_1 giudizio, ribadendo la correttezza e tempestività dell'operato dell' e Parte_5 affermando che il mancato rinnovo era riconducibile esclusivamente a ragioni amministrative imputabili alla Motorizzazione Civile di . CP_2
Hanno concluso chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza appellata.
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
La causa è stata istruita documentalmente;
sostituito per ragioni d'ufficio il giudice assegnatario del fascicolo, è stata poi rinviata ex art. 281sexies c.p.c. all'udienza del 5 novembre 2025 fissata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
*
Tanto premesso, l'appello è infondato.
Va rilevato che parte appellante si era rivolta all'autoscuola due mesi prima lo scadere del termine e immediatamente ha provveduto all'iscrizione di Persona_1 [...]
al corso per il conseguimento della CQC. Parte_1
Il titolare dell'autoscuola tenne quindi un comportamento che, se non accompagnato dall'informazione resa al cliente della necessità di dover sostenere all'esito del corso anche un esame, era in effetti idoneo ad ingenerare, nello stesso, il convincimento che il rinnovo potesse avere un esito positivo.
Un tale convincimento sarebbe stato invece escluso ove il titolare dell'autoscuola avesse effettivamente posto all'attenzione del che il corso disponibile a quella data non gli Pt_1 avrebbe comunque consentito di conseguire il rinnovo della CQC senza l'esame finale.
Senonché, anche a voler ritenere responsabile il di non aver informato il Pt_2 Pt_1 delle scadenze e dell'impossibilità di conseguire per tempo il CQC, comunque la domanda risarcitoria non può essere accolta;
è il caso di rilevare che non risulta provata in alcun modo la circostanza della perdita dell'attività lavorativa a causa del mancato rinnovo.
Non risultano documentate le spese sostenute per recarsi a seguire il corso né risulta fornita prova del mutamento del proprio stile di vita a causa della contrazione dell'attività lavorativa.
Le carenze di allegazione e di prova non possono essere superate ricorrendo alla valutazione equitativa ex art. 1226 c.c., poiché l'esercizio del potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa, conferito al giudice dall'art. 1226 c.c., presuppone che sia dimostrata l'esistenza di danni risarcibili e che risulti obiettivamente impossibile, o particolarmente difficile, provare il danno nel suo preciso ammontare.
Infine, con riferimento al danno patrimoniale relativo al pagamento dell'importo di €
260,00, al di là del disconoscimento operato rispetto alla sottoscrizione al doc. del 18 giugno 2014, a fronte della difesa di parte convenuta che ha riferito che la stessa si è fatta carico delle spese per consentire all'attore di seguire un nuovo corso, parte appellante non ha offerto la prova degli ulteriori esborsi resisi necessari per seguire il nuovo corso;
la
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
Motorizzazione, poi, ha dato atto che ha conseguito il CQC il 3 giugno Parte_1
2015.
Può ragionevolmente ritenersi, allora, che l'appellante non ha patito alcun danno patrimoniale avendo poi avuto la possibilità di conseguire il CQC senza dover affrontare nuovamente le spese del corso.
Ne consegue che la domanda risarcitoria non può trovare accoglimento stante il deficit assertivo e probatorio relativo al danno asseritamente patito.
Alla luce delle precedenti considerazioni, dunque, l'appello va rigettato e la sentenza di primo grado va confermata sebbene sulla scorta di ragioni differenti in parte differenti.
Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo sulla base dei parametri previsti dal D.M. 55/14, come successivamente aggiornati.
Termini Imerese, 3 dicembre 2025
Il Giudice
DE UE
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
SEZIONE CIVILE
nella persona del giudice unico dott.ssa DE UE, all'esito delle note scritte depositate ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile d'appello iscritta al n. 1628 dell'anno 2019 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente tra
(C.F.: ), nato a [...], il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Fabio Lo Verso
; Email_1 appellante contro
(CF. ), nata a [...] il [...], CP_1 C.F._2
(C.F. ), nato a [...] il [...], Parte_2 C.F._3
(C.F. ), nato a [...] il [...], Parte_3 C.F._4
( , nato a [...] il [...], Parte_4 C.F._5 rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall'avv. Alfonsa Palmisano
; Email_2 appellati
E nei confronti di
Controparte_2
(c.f. , domiciliata ex lege presso l'Avvocatura
[...] P.IVA_1 distrettuale dello Stato in alla via Valerio Villareale n. 6; CP_2 appellata contumace
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 26/2019 del Giudice di Pace di Termini Imerese;
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
*
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1 avverso la sentenza n. 26/2019 del Giudice di Pace di Termini Imerese, così provvede:
rigetta l'appello;
condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite del presente grado di giudizio in favore della parte appellata , che si liquidano in complessivi € CP_3
852,00, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione della norma di cui all'art. 13 comma 1-quater del DPR 115/'02.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La controversia ha ad oggetto l'appello avverso la sentenza n. 26/2019 con la quale il
Giudice di Pace di Termini Imerese ha rigettato la domanda risarcitoria di parte attrice formulata nei confronti del titolare dell' per l'asserito inadempimento Parte_5 contrattuale relativo al mancato rinnovo della certificazione CQC (Carta di Qualificazione del Conducente) e della patente di guida di categoria E.
Con il primo motivo di appello si duole dell'errata valutazione delle prove documentali da parte del Giudice di Pace;
secondo la prospettazione dell'appellante, tenuto conto della scadenza della CQC in data 6 giugno 2013, la richiesta di rinnovo effettuata l'8 aprile del medesimo anno era da considerarsi tempestiva, avendo invece ritardato parte convenuta nell'iscrivere l'attore a un corso con inizio in data successiva alla scadenza.
Parte appellante, inoltre, rileva la contrarietà a buona fede del comportamento del titolare dell'autoscuola che avrebbe accettato comunque l'incarico nonostante la scadenza dei termini.
Ha concluso chiedendo la riforma della sentenza impugnata, l'accoglimento delle domande originariamente formulate, con condanna degli appellati al risarcimento e al rimborso delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
Si sono costituiti in giudizio , , e CP_1 Parte_2 Parte_3 Pt_4
n.q. di eredi di reiterando le difese svolte nel precedente grado di
[...] Persona_1 giudizio, ribadendo la correttezza e tempestività dell'operato dell' e Parte_5 affermando che il mancato rinnovo era riconducibile esclusivamente a ragioni amministrative imputabili alla Motorizzazione Civile di . CP_2
Hanno concluso chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza appellata.
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
La causa è stata istruita documentalmente;
sostituito per ragioni d'ufficio il giudice assegnatario del fascicolo, è stata poi rinviata ex art. 281sexies c.p.c. all'udienza del 5 novembre 2025 fissata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
*
Tanto premesso, l'appello è infondato.
Va rilevato che parte appellante si era rivolta all'autoscuola due mesi prima lo scadere del termine e immediatamente ha provveduto all'iscrizione di Persona_1 [...]
al corso per il conseguimento della CQC. Parte_1
Il titolare dell'autoscuola tenne quindi un comportamento che, se non accompagnato dall'informazione resa al cliente della necessità di dover sostenere all'esito del corso anche un esame, era in effetti idoneo ad ingenerare, nello stesso, il convincimento che il rinnovo potesse avere un esito positivo.
Un tale convincimento sarebbe stato invece escluso ove il titolare dell'autoscuola avesse effettivamente posto all'attenzione del che il corso disponibile a quella data non gli Pt_1 avrebbe comunque consentito di conseguire il rinnovo della CQC senza l'esame finale.
Senonché, anche a voler ritenere responsabile il di non aver informato il Pt_2 Pt_1 delle scadenze e dell'impossibilità di conseguire per tempo il CQC, comunque la domanda risarcitoria non può essere accolta;
è il caso di rilevare che non risulta provata in alcun modo la circostanza della perdita dell'attività lavorativa a causa del mancato rinnovo.
Non risultano documentate le spese sostenute per recarsi a seguire il corso né risulta fornita prova del mutamento del proprio stile di vita a causa della contrazione dell'attività lavorativa.
Le carenze di allegazione e di prova non possono essere superate ricorrendo alla valutazione equitativa ex art. 1226 c.c., poiché l'esercizio del potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa, conferito al giudice dall'art. 1226 c.c., presuppone che sia dimostrata l'esistenza di danni risarcibili e che risulti obiettivamente impossibile, o particolarmente difficile, provare il danno nel suo preciso ammontare.
Infine, con riferimento al danno patrimoniale relativo al pagamento dell'importo di €
260,00, al di là del disconoscimento operato rispetto alla sottoscrizione al doc. del 18 giugno 2014, a fronte della difesa di parte convenuta che ha riferito che la stessa si è fatta carico delle spese per consentire all'attore di seguire un nuovo corso, parte appellante non ha offerto la prova degli ulteriori esborsi resisi necessari per seguire il nuovo corso;
la
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
Motorizzazione, poi, ha dato atto che ha conseguito il CQC il 3 giugno Parte_1
2015.
Può ragionevolmente ritenersi, allora, che l'appellante non ha patito alcun danno patrimoniale avendo poi avuto la possibilità di conseguire il CQC senza dover affrontare nuovamente le spese del corso.
Ne consegue che la domanda risarcitoria non può trovare accoglimento stante il deficit assertivo e probatorio relativo al danno asseritamente patito.
Alla luce delle precedenti considerazioni, dunque, l'appello va rigettato e la sentenza di primo grado va confermata sebbene sulla scorta di ragioni differenti in parte differenti.
Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo sulla base dei parametri previsti dal D.M. 55/14, come successivamente aggiornati.
Termini Imerese, 3 dicembre 2025
Il Giudice
DE UE
Tribunale di Termini Imerese sez. civile