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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 03/12/2025, n. 3561 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 3561 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCE
Sezione Seconda Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, Sezione Seconda Civile, in funzione monocratica e in persona del dott. Francesco Cavone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo iscritto sul ruolo generale degli affari contenziosi sotto il numero d'ordine n. 3677 dell'anno 2019 vertente
TRA
(C.F.: ), in persona del sindaco pro Parte_1 P.IVA_1
tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Marcello Manta, presso il cui studio legale in Aradeo (LE) alla via Tripoli n. 7 ha eletto domicilio, come da procura in atti;
– OPPONENTE –
E
. (P.IVA: ), in persona del Controparte_1 P.IVA_2
procuratore speciale pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe
Galgano presso il cui studio legale in Napoli (NA) alla via C. Console n. 3 ha eletto domicilio, come da procura in atti;
– OPPOSTA –
E (P.IVA: ), in persona del Controparte_2 P.IVA_3
legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Tiziana Sperti presso il cui studio legale in Scorrano (LE) alla via G. D'Annunzio n. 72 ha eletto domicilio, come da procura in atti;
(P.IVA: , in persona del legale rappresentante pro Parte_2 P.IVA_4
tempore, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, dagli avv.ti Luca Salati e
UI NS presso il cui studio legale in Martano (LE) alla via G. Marconi n. 11 ha eletto domicilio, come da procura in atti;
(C.F.: ), in proprio e quale Parte_3 C.F._1
titolare dell'omonima impresa individuale, rappresentato e difeso dall'avv.
IT MA presso il cui studio legale in Lecce (LE) alla via Garibaldi n.
43 ha eletto domicilio, come da procura in atti;
– RZ IA –
All'udienza del 2.12.2025 celebrata con trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., precisate le conclusioni dalle parti processuali come riportate nelle note scritte dalle stesse depositate cui ci si riporta, la causa è stata discussa e decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato il proponeva Parte_1
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 309/2019 emesso dal Tribunale di
Lecce il 15.2.2019 per il pagamento in favore della società Controparte_1
ella somma di € 63.912,54, oltre interessi moratori ex D.Lgs. n. 231/2002
[...]
dal 29.12.2020 sino al soddisfo, interessi e spese legali, deducendo in particolare che: - con scrittura del 28.9.2010 il Comune di concludeva con la società Pt_1
un contratto di fornitura di energia elettrica per 26 POD Controparte_3
(point of delivery) di titolarità del Comune medesimo;
- l'opponente saldava tutte le fatture emesse dalla società fornitrice ad eccezione di n. 4 fatture che, per stessa ammissione di quest'ultima, erano da considerarsi errate;
- che il credito ceduto in favore dell'opposta si riferiva a fatture emesse per la somministrazione di energia presso punti di prelievo (POD) non oggetto del contratto intercorso tra il opponente e la società ; Pt_1 Controparte_3
- che, in data antecedente al predetto contratto concluso con Controparte_3
, il affidava in concessione all costituita dalle
[...] Parte_1 CP_4
società e nonché dalla ditta CP_5 CP_2 Controparte_2
individuale di , “l'ammodernamento, l'adeguamento a Parte_3
norme e risparmio energetico-manutenzione e gestione degli impianti di pubblica illuminazione, compresa spesa per consumi energetici”;
- che il credito portato dal decreto ingiuntivo si riferiva alla fornitura di energia elettrica su misuratori (POD) affidati in concessione alla predetta associazione temporanea di imprese.
La società opponente, previa richiesta di autorizzazione alla chiamata in causa della società e di concludeva Controparte_2 Parte_3
quindi chiedendo di dichiarare il difetto di legittimazione passiva del Pt_1
opponente, con revoca del decreto ingiuntivo opposto, non sussistendo il credito ingiunto ed essendo eventualmente tenute al relativo pagamento la società
[...] e in subordine chiedeva di Controparte_6 Parte_3
condannare i terzi chiamati al rimborso di quanto il fosse Parte_1
eventualmente tenuto a corrispondere alla società opposta all'esito del giudizio, vinte le spese da distrarre in favore del procuratore antistatario.
Con apposita comparsa di risposta depositata il 4.9.2019 si costituiva in giudizio la società che, previa autorizzazione alla chiamata in Controparte_1
causa della società , contestava tutto quanto ex adverso Controparte_3
dedotto, chiedendo nel merito, previa concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, il rigetto dell'opposizione proposta in quanto infondata in fatto come in diritto, con vittoria delle spese di lite.
Con comparsa di risposta, depositata il 6.2.2020, si costituiva altresì in giudizio la società , che, chiesta in via preliminare la riunione del Controparte_3
presente giudizio con quello iscritto al R.G. n. 7103/2018 per connessione soggettiva ed oggettiva, si opponeva alle domande formulate dall'opponente nei suoi confronti, contestando tutto quanto ex adverso dedotto e chiedendone quindi il rigetto in quanto infondato in fatto come in diritto, con vittoria di spese di lite.
Con comparsa di risposta, depositata il 7.5.2021, si costituiva infine la società che, previa chiamata in causa della società Controparte_2
, chiedeva, in via preliminare, la propria estromissione dal giudizio Parte_2
per difetto di legittimazione processuale passiva e, nel merito, il rigetto delle domande formulate nei suoi confronti dal in quanto Parte_1
infondate; in via subordinata, spiegava domanda di manleva nei confronti della società terza chiamata . Parte_2 Con comparsa di risposta, depositata il 22.10.2021, si costituiva quindi la società terza chiamata che eccepiva la nullità dell'atto di citazione e nel Parte_2
merito si opponeva alle domande formulate nei suoi confronti contestando tutto quanto ex adverso dedotto, chiedendone il rigetto con vittoria delle spese di lite.
Con ordinanza del 29.12.2020 venivano rigettate le istanze di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e di riunione del presente giudizio con quello iscritto al R.G. n. 7103/2018.
In sede istruttoria, veniva disposta una consulenza tecnica d'ufficio al fine di verificare la riferibilità delle fatture prodotte dall'opposta al contratto concluso tra il e la società , nonché al fine di Parte_1 Controparte_3
verificare gli importi complessivi delle fatture pagate da parte del Pt_1
opponente con determinazione dell'eventuale saldo insoluto.
All'udienza del 2.12.2025, svoltasi con trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata discussa e decisa ex art. 281 sexies c.p.c..
**********
1 – In via preliminare devono essere rigettate le eccezioni di difetto di legittimazione processuale passiva rispettivamente sollevate dal Parte_1
, dalla società e da
[...] Controparte_2 Parte_3
nell'atto introduttivo della presente opposizione e nelle relative memorie di costituzione in giudizio.
La legittimazione processuale, infatti, deve essere verificata sulla base delle posizioni astratte espresse dalle parti processuali quanto a petitum (oggetto della domanda giudiziale) e causa petendi (ragioni sottese alla domanda giudiziale), attendendo invece al merito della causa la delibazione in concreto della sussistenza dei diritti fatti valere in giudizio e della loro effettiva riferibilità alle parti processuali in essa coinvolte.
Nel caso di specie, da un lato, la società opposta ha agito in sede monitoria quale cessionaria di un credito asseritamente vantato dalla società cedente nei confronti del per la fornitura di energia elettrica;
dall'altro lato, Parte_1
l'opponente ha dichiarato di aver affidato in concessione opere e servizi ai terzi chiamati;
ne consegue la piena sussistenza della legittimazione processuale delle parti in ordine ai rapporti contrattuali astrattamente richiamati nel presente giudizio (contratto di cessione del credito, contratto di fornitura di energia elettrica e contratto di concessione in affidamento).
2 – Come emerge dalla documentazione in atti, il sottoscrisse Parte_1
in data 7.8.2007 con l' costituita da (oggi ), CP_4 CP_5 Parte_2 [...]
(con successivo subentro della società Controparte_7 Controparte_2
e un contratto oneroso di affidamento in
[...] Parte_3
concessione per “l'ammodernamento, l'adeguamento a norme e risparmio energetico-manutenzione e gestione degli impianti di pubblica illuminazione, compresa spesa per consumi energetici”; in data 24.9.2009 la società Pt_2
concludeva con la società un contratto per la
[...] Controparte_3
somministrazione di energia elettrica in relazione a n. 40 POD (Point of Delivery) relativi a misuratori in precedenza nella titolarità del Comune opponente;
in data
28.9.2010 il Comune di concludeva, a sua volta, con la società Pt_1 [...] un contratto per la somministrazione di energia elettrica servente CP_3
n. 26 POD serventi edifici pubblici comunali.
La documentazione in atti nonché le verifiche tecniche della ctu, ai quali questo
Giudicante aderisce senza riserve in quanto congruamente motivati e frutto di un procedimento peritale scevro da errori od omissioni di carattere logico o metodologico, chiariscono che le fatture a base del ricorso monitorio afferiscono ad entrambi i rapporti commerciali sopra richiamati, ossia sia al contratto stipulato dall con la società (avente ad oggetto 40 CP_4 Controparte_3
POD), sia al contratto concluso dal direttamente con la Parte_1
società (riferito a 26 POD). Controparte_3
Quanto ai primi (POD di illuminazione pubblica) il non può Parte_1
essere chiamato a rispondere, non essendo parte contrattuale dei relativi rapporti di fornitura.
Quanto ai secondi (POD relativi agli edifici comunali) il opponente ha Pt_1
dimostrato documentalmente di aver provveduto ai relativi pagamenti, in misura anche eccedente rispetto al dovuto come attestato dalla stessa società cedente
( ) con nota di riconoscimento di debito di € 6.290,64 in Controparte_3
favore del del 27.7.2018, laddove per ulteriori fatture la Parte_1
società aveva comunicato l'erroneità della relativa Controparte_3
emissione.
Ne consegue l'accoglimento dell'opposizione e la revoca del decreto ingiuntivo opposto. 3 – Quanto alle spese di lite, ritiene il Giudicante che sussistono nel caso di specie i presupposti per derogare al generale principio della soccombenza sancito dall'art. 91 c.p.c., tenuto conto della pluralità dei rapporti contrattuali dedotti in giudizio e della conseguente complessità di accertamento probatorio.
Le spese della ctu, già liquidate in via provvisoria con autonomo decreto, devono essere invece poste definitivamente a carico della società opposta, avendone dato causa con l'iniziativa monitoria assunta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lecce, in funzione di Giudice Unico, disattesa, rigettata o assorbita ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, definitivamente decidendo sull'opposizione proposta dal avverso il decreto ingiuntivo Parte_1
n. 309/2019 emesso dal Tribunale di Lecce il 15.2.2019, così provvede:
1) rigetta le eccezioni di difetto di legittimazione processuale passiva;
2) accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n.
309/2019 emesso dal Tribunale di Lecce il 15.2.2019;
3) compensa le spese di lite tra tutte le parti processuali;
4) pone la CTU, già liquidata con separato decreto, definitivamente a carico della società . Controparte_1
La presente sentenza è parte integrante del verbale di udienza e viene depositata telematicamente in applicazione delle norme sul Processo Civile Telematico.
Così deciso in Lecce il 3.12.2025.
IL GIUDICE
dott. Francesco CAVONE Sentenza redatta con la collaborazione del dott. Valentino Pirelli, funzionario addetto all'Ufficio per il Processo del Tribunale di Lecce.