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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 07/11/2025, n. 893 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 893 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PAOLA
Il Tribunale di Paola, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati dott. Filippo Leonardo Presidente dott.ssa Simona Scovotto Giudice relatore dott. Matteo Torretta Giudice, riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 592 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno
2025, vertente
TRA
(cod. fisc. ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
24.01.1987, elettivamente domiciliata in Nocera Terinese (Cz) alla via Roma n. 35 presso lo studio dell'avv. Mendicino Anna, che la rappresenta e difende come da procura in calce al ricorso introduttivo del giudizio depositato il 4.06.2025; attrice
E
(cod. fisc. ), nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 elettivamente domiciliato in Amantea (Cs) al Viale Trieste 11 presso lo studio dell'avv.
NO BI, che lo rappresenta e difende come da procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta depositata il 9.07.2025;
convenuto con l'intervento del Pubblico Ministero in sede;
interventore ex lege
Oggetto: domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Conclusioni: come da note congiunte ex art. 127 ter c.p.c. depositate dalle parti, stante la sostituzione ai sensi di tale norma dell'udienza fissata in data 3.11.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
, con ricorso ex art. 473 bis.12 c.p.c. depositato il 4.06.2025, ha proposto Parte_1 domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con in Controparte_1
Nocera Terinese il 26.09.2010 (trascritto nei registri di stato civile del medesimo Comune al n.
1 38, parte II, serie A, anno 2010), in costanza del quale sono nati due figli, il Per_1
31.01.2011 e il 13.07.2016. A fondamento della domanda ha rilevato che la comunione Per_2 spirituale e materiale tra i coniugi non può essere ricostituita, essendosi protratta ininterrottamente la loro separazione dalla comparizione presso il Tribunale di Paola nella procedura di separazione consensuale dei coniugi, definita con la sentenza n. 876/2023 emessa il 22.11.2023, passata in giudicato. Quindi, sussistendo le condizioni previste dagli artt. 2 e 3, n.
2, lett. b), della legge dell'1.12.1970 n. 898, ha chiesto la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni: “1) I coniugi vivranno separatamente con
l'obbligo del reciproco rispetto;
2) La casa di abitazione resterà nella disponibilità del CP_1
e la Signora continuerà a coabitare con i figli in Amantea loc. Coreca;
3) Il Signor Parte_1 contribuirà al mantenimento dei figli e nella misura di € Controparte_1 Per_1 Per_2
1.000,00 , oltre alle spese straordinarie nella misura del 50% come per legge - € 500,00 per ogni figlio, in riforma a quanto previsto nella sentenza di separazione consensuale;
ciò alla luce dei fatti già evidenziati nel ricorso, dello abnorme divario reddituale tra i due ex coniugi, della circostanza oramai conclamata che i figli e siano sempre con la madre Per_1 Per_2
e della impossibilità per essa di reperire attività lavorativa;
il versamento dovrà Parte_1 avvenire entro il giorno 5 di ogni mese”.
Trasmessi gli atti al Pubblico Ministero in sede, questi ha apposto il proprio visto il 5.06.2025.
si è costituito in giudizio con comparsa ex art. 473 bis.16 c.p.c. depositata il Controparte_1
9.07.2025. Lo stesso, impugnando quanto ex adverso dedotto, ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “a) dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
b) i figli minori e sono affidati in modo condiviso ad entrambi i Persona_3 Persona_4 genitori, con abitazione e residenza principale presso la madre;
c) i genitori dovranno assumere di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano la prole relativamente all'istruzione, all'educazione ed alla salute tenendo conto dei loro bisogni, capacità e inclinazioni naturali ed aspirazioni mentre ciascuno dei genitori eserciterà la potestà separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avranno i figli con sé. d) il padre vedrà i figli ogni qual volta lo vorranno, in base alle loro esigenze scolastiche o extrascolastiche, e su accordo di entrambi i genitori, anche con possibilità di pernottare presso
l'abitazione paterna, anche le ricorrenze e le festività verranno concordate tra i genitori, alternando vigilia e festività e ad anni alterni, ad esempio gli anni dispari vigilia con la madre
e giorno festivo con il padre mentre gli anni pari viceversa, i compleanni dei figli a pranzo con la madre e la sera con il padre e viceversa l'anno successivo;
e) Il sig. contribuirà al CP_1 mantenimento dei figli e , per come previsto nella sentenza Persona_3 Persona_4 di separazione, versando mensilmente la somma di euro *400,00*, da intendersi euro *200,00* per figlio da rivalutarsi mensilmente secondo gli indici Istat. Tanto avverrà fino a quando non saranno economicamente autosufficienti;
f) L'assegno unico o altri benefici di legge saranno
2 richiesti da entrambi i genitori ciascuno per la propria quota per come previsto dalla normativa in vigore;
g) Le spese mediche e le spese straordinarie (da intendersi per tali quelle elencate nelle “Linee guida” concordate da codesto Tribunale con il COA di ) purché Pt_2 preventivamente concordate e poi documentate, verranno suddivise al 50% tra i genitori;
h) I coniugi si concedono il reciproco assenso al rilascio o al rinnovo del passaporto o di altri documenti per l'espatrio per sé stessi e per i figli;
Con vittoria di spese e competenze difensive”.
Con istanza congiunta depositata in data 11.09.2025, le parti, rappresentando di aver raggiunto un accordo in ordine alle condizioni di divorzio, hanno chiesto il rinvio dell'udienza fissata per il 15.09.2025, con la sostituzione della nuova udienza con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.. Quindi, fissata l'udienza del 3.11.2025, nel contempo sostituita con il deposito di note scritte, le parti, provvedendo a tale incombente, nel dare atto di non volersi riconciliare, hanno congiuntamente chiesto la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio tra loro contratto con l'omologa delle condizioni concordate (indicate nelle medesime note). Il Giudice relatore, pertanto, preso atto della comune volontà dei coniugi, ha rimesso la causa in decisione, riservandosi di riferire al Collegio.
Il Pubblico Ministero in sede, preso atto dell'accordo raggiunto dai coniugi in ordine alle condizioni di divorzio, in data 3.11.2025, ha espresso parere favorevole.
Esaminati gli atti di causa, la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti deve essere accolta, sussistendo le condizioni previste dagli artt. 2 e 3, n. 2, lett. b), della legge dell'1.12.1970 n. 898. Infatti, con la sentenza n. 876/2023 emessa in data
22.11.2023, passata in giudicato, il Tribunale di Paola ha pronunciato la separazione personale tra i coniugi e , che si è protratta ininterrottamente dalla Parte_1 Controparte_1 loro comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale (e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, comma 5, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato, nell'ambito del procedimento di separazione, per il deposito di note scritte) per un tempo superiore a sei mesi (secondo quanto previsto dall'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70, come modificato dall'art. 1 della legge n.
55 del 6 maggio 2015 e dall'art. 27 del d.lgs. n. 149 del 10 ottobre 2022). Ne consegue, dunque, la sussistenza della causa tipica prevista dal richiamato art. 3, n. 2, lett. b), così come si desume dagli atti di causa che è impossibile ricostituire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi.
Altresì, le parti hanno chiesto la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio tra loro contratto con l'omologa delle condizioni (indicate nelle note congiunte ex art. 127 ter c.p.c. depositate per l'udienza del 3.11.2025) che di seguito si riportano testualmente: “i coniugi vivranno separati, fermo restando l'obbligo del mutuo rispetto;
1) la sig.ra Parte_1 attualmente è residente in C. da Coreca - Corso Malta n. 4 C;
2) il sig. è commerciante CP_1 nel settore agricolo ma attualmente non lavora a causa di gravi problemi di salute e percepisce da dicembre 2022 pensione di invalidità per circa euro *700,00*; 3) I coniugi dichiarano di rinunciare alla corresponsione di qualsivoglia assegno alimentare o di mantenimento. 4) le
3 parti non hanno intrapreso un percorso di mediazione familiare;
5) La sig.ra si è già Parte_1 trasferita in altra abitazione unitamente ai figli ove hanno trasferito la residenza;
6) i figli minori e sono affidati in modo condiviso ad entrambi i Persona_3 Persona_4 genitori, con abitazione e residenza principale presso la madre;
7) I genitori dovranno assumere di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano la prole relativamente all'istruzione, all'educazione ed alla salute tenendo conto dei loro bisogni, capacità e inclinazioni naturali ed aspirazioni mentre ciascuno dei genitori eserciterà la potestà separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avranno i figli con sé. 8) il padre vedrà i figli ogni qual volta lo vorranno e in base alle loro esigenze scolastiche o extrascolastiche, anche con possibilità di pernottare presso l'abitazione paterna qualora lo richiedano, previa concorde volontà della madre, anche le ricorrenze e le festività verranno concordate tra i genitori, alternando vigilia e festività e ad anni alterni, ad esempio gli anni dispari vigilia con la madre e giorno festivo con il padre mentre gli anni pari viceversa, i compleanni dei figli a pranzo con la madre e la sera con il padre e viceversa l'anno successivo;
9) Il sig. contribuirà al mantenimento dei figli e CP_1 Persona_3 Persona_4 versando mensilmente la somma di euro *400,00*, da intendersi euro *200,00* per figlio da rivalutarsi mensilmente secondo gli indici Istat. Tanto avverrà fino a quando non saranno economicamente autosufficienti;
10) L'importo dell'assegno unico, attualmente percepito da entrambi i coniugi, sarà percepito dalla , dal momento della Parte_3 sottoscrizione del presente accordo;
11) Le spese mediche e le spese straordinarie (da intendersi per tali quelle elencate nelle “Linee guida” concordate da codesto Tribunale con il
COA di ) purché preventivamente concordate e poi documentate, verranno suddivise al Pt_2
50% tra i coniugi;
12) I coniugi si concedono il reciproco assenso al rilascio o al rinnovo del passaporto o di altri documenti per l'espatrio per sé stessi e per i figli;
13) I coniugi dichiarano di avere preventivamente risolto tutte le altre questioni e pendenze di natura patrimoniale”.
Ebbene, il Tribunale, preso atto delle anzidette intese raggiunte tra le parti, ritiene che non vi siano motivi ostativi al loro recepimento nella presente sentenza, attesa la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e l'assenza di contrasti con gli interessi dei figli minori delle clausole relative agli stessi. Inoltre, la conformità delle intese raggiunte dalle parti agli interessi della prole, ha reso non necessario l'ascolto della primogenita ex art. 473 bis.4 c.p.c. Per_1
L'accordo raggiunto dalle parti in corso di causa giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, in composizione collegiale, definitivamente decidendo in primo grado nella causa civile iscritta al R.G. n. 592/2025, così provvede:
4 - pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Nocera
Terinese il 26.09.2010 tra i coniugi e (trascritto nel Parte_1 Controparte_1 registro degli atti di matrimonio del medesimo Comune al n. 38, parte II, serie A, anno 2010);
- omologa le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici riportate in parte motiva, qui da intendersi integralmente trascritte;
- manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di stato civile del Comune di Nocera Terinese perché provveda alle annotazioni e alle ulteriori incombenze di legge;
- dispone la compensazione integrale delle spese di lite.
Così deciso in Paola il 5.11.2025.
Il Giudice rel. Il Presidente
dott.ssa Simona Scovotto dott. Filippo Leonardo
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