CASS
Sentenza 6 ottobre 2025
Sentenza 6 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 06/10/2025, n. 32846 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 32846 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: ER ZO, nato il [...] a [...] avverso l'ordinanza del 03/04/2025 del Tribunale di L'Aquila Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Mariella Ianniciello;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore, Nicola Lettieri, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito l'Avv. Gaetano Insolera, difensore di fiducia di ZO ER, che ha concluso per l'accoglimento dei motivi di ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di L'Aquila, adito in sede di riesame, confermava il decreto di sequestro probatorio emesso dal Pubblico Ministero il 19 marzo 2025 avente ad oggetto il telefono cellulare appartenente a CE OL, magistrato in servizio presso il Tribunale di Ancona e moglie di ZO ER indagato, in concorso con Agenti della Polizia di Stato e il medico legale designato dal Pubblico ministero, per il reato di cui agli artt. 375 e 373 cod. pen. Qvi Penale Sent. Sez. 6 Num. 32846 Anno 2025 Presidente: FIDELBO GIORGIO Relatore: IANNICIELLO MARIELLA Data Udienza: 10/07/2025 h 2. Avverso il provvedimento, ZO ER, per il tramite del difensore di fiducia, ha proposto ricorso con cui ha dedotto la violazione di legge per motivazione apparente. Il Tribunale aveva confermato il provvedimento di sequestro, nonostante il telefono fosse munito di PIN e non fosse accessibile, come accertato anche da due consulenze, e nonostante la natura meramente esplorativa dell'investigazione, non supportata da alcun riscontro probatorio. 3. Alla odierna udienza - che si è svolta in forma orale - le parti hanno esposto le rispettive conclusioni, richiamate in epigrafe. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è manifestamente infondato. 2. Va in limine precisato che il ricorso - in tema di misure cautelari reali - è consentito solo per violazione di legge, in cui va ricompresa la motivazione mancante e/o apparente. Nel caso in oggetto, il provvedimento censurato è esente da tale vizio. Il Tribunale del riesame - uniformandosi ai principi di diritto enunciati da questa stessa Sezione (ex multis, Sez.6, n.3187 del 07/01/2015, Rv.2625) - ha escluso la prospettata natura esplorativa del provvedimento per la presenza di una notizia di reato sufficientemente delineata e suscettibile di approfondimenti istruttori, da cui era scaturita l'iscrizione nel registro degli indagati per i reati di cui agli artt. 375 e 373 cod. pen. anche dell'attuale ricorrente. Si legge, infatti, nel provvedimento censurato come la madre della OL avesse sporto una dettagliata denuncia, corredata anche da consulenza medico legale, con cui venivano rilevate ed evidenziate una serie di carenze nelle attività di indagine svolte a ridosso del rinvenimento del cadavere della figlia. Nella denuncia in oggetto veniva, altresì, sollecitato il ricorso a ulteriori approfondimenti investigativi e il compimento di specifici atti di indagini, anche sul telefono cellulare appartenente e in uso alla defunta. La valutazione operata dai giudici della cautela poggia, dunque, su solide e per nulla apparenti basi argomentative essendo stata congruamente evidenziata la necessità del ricorso alla misura "ablatoria" e la funzionalità di essa ai fini della verifica della ipotesi di accusa. 2 a/ 3. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, 10/07/2025
udita la relazione svolta dal Consigliere Mariella Ianniciello;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore, Nicola Lettieri, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito l'Avv. Gaetano Insolera, difensore di fiducia di ZO ER, che ha concluso per l'accoglimento dei motivi di ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di L'Aquila, adito in sede di riesame, confermava il decreto di sequestro probatorio emesso dal Pubblico Ministero il 19 marzo 2025 avente ad oggetto il telefono cellulare appartenente a CE OL, magistrato in servizio presso il Tribunale di Ancona e moglie di ZO ER indagato, in concorso con Agenti della Polizia di Stato e il medico legale designato dal Pubblico ministero, per il reato di cui agli artt. 375 e 373 cod. pen. Qvi Penale Sent. Sez. 6 Num. 32846 Anno 2025 Presidente: FIDELBO GIORGIO Relatore: IANNICIELLO MARIELLA Data Udienza: 10/07/2025 h 2. Avverso il provvedimento, ZO ER, per il tramite del difensore di fiducia, ha proposto ricorso con cui ha dedotto la violazione di legge per motivazione apparente. Il Tribunale aveva confermato il provvedimento di sequestro, nonostante il telefono fosse munito di PIN e non fosse accessibile, come accertato anche da due consulenze, e nonostante la natura meramente esplorativa dell'investigazione, non supportata da alcun riscontro probatorio. 3. Alla odierna udienza - che si è svolta in forma orale - le parti hanno esposto le rispettive conclusioni, richiamate in epigrafe. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è manifestamente infondato. 2. Va in limine precisato che il ricorso - in tema di misure cautelari reali - è consentito solo per violazione di legge, in cui va ricompresa la motivazione mancante e/o apparente. Nel caso in oggetto, il provvedimento censurato è esente da tale vizio. Il Tribunale del riesame - uniformandosi ai principi di diritto enunciati da questa stessa Sezione (ex multis, Sez.6, n.3187 del 07/01/2015, Rv.2625) - ha escluso la prospettata natura esplorativa del provvedimento per la presenza di una notizia di reato sufficientemente delineata e suscettibile di approfondimenti istruttori, da cui era scaturita l'iscrizione nel registro degli indagati per i reati di cui agli artt. 375 e 373 cod. pen. anche dell'attuale ricorrente. Si legge, infatti, nel provvedimento censurato come la madre della OL avesse sporto una dettagliata denuncia, corredata anche da consulenza medico legale, con cui venivano rilevate ed evidenziate una serie di carenze nelle attività di indagine svolte a ridosso del rinvenimento del cadavere della figlia. Nella denuncia in oggetto veniva, altresì, sollecitato il ricorso a ulteriori approfondimenti investigativi e il compimento di specifici atti di indagini, anche sul telefono cellulare appartenente e in uso alla defunta. La valutazione operata dai giudici della cautela poggia, dunque, su solide e per nulla apparenti basi argomentative essendo stata congruamente evidenziata la necessità del ricorso alla misura "ablatoria" e la funzionalità di essa ai fini della verifica della ipotesi di accusa. 2 a/ 3. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, 10/07/2025