CASS
Sentenza 9 gennaio 2026
Sentenza 9 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 09/01/2026, n. 909 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 909 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2026 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ZI OS NN LI Sent. n. sez. 1143/2025 - Relatore - AR EL ME NN AR GL AR ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FERDINANDO LIGNOLA che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso riportandosi alla requisitoria in atti.
1. Con sentenza del 20 dicembre 2024, la Corte di appello di Venezia, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Treviso, dichiarava non doversi procedere nei confronti di ET VE in ordine al delitto ascrittole al capo B (ai sensi dell’art. 2 d.lgs. n. 74/2000, per avere utilizzato, quale amministratore della spa LO, fatture per operazioni inesistenti relative al pagamento di canoni di leasing nulli perché solo formali, non avendo acquisito l’oggetto locato) perché estinto per prescrizione, rideterminando la pena inflittale per i residui reati, contestati ai capi H ed I, in anni tre e mesi nove di reclusione. I delitti per i quali era stata confermata la condanna erano: - al capo H, il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale per avere distratto dal patrimonio della srl CMR Industries, dichiarata fallita il 13 aprile 2012, in concorso con TO LO (prosciolto per l’intervenuto decesso) e CO SI (giudicato separatamente), la somma di euro 250.000, di cui alla fattura n. 261 del 26/4/2011, per l’acquisto dalla spa LO, di cui la prevenuta era l’amministratore, di una alesatrice mai effettivamente ceduta perché non esistente;
- al capo I, il reato di bancarotta fraudolenta impropria, consumata ai danni della spa LO, di cui era l’amministratore delegato, dichiarata fallita il 30 aprile 2013, ancora in Penale Sent. Sez. 5 Num. 909 Anno 2026 Presidente: LI ZI OS NN Relatore: SCARLINI ENRICO VITTORIO STANISLAO Data Udienza: 21/10/2025 2 concorso con TO LO e CO SI, avendone cagionato il dissesto esponendo nei bilanci annuali fatti non rispondenti al vero (crediti in realtà inesigibili, rimanenze di magazzino sopravvalutate, ricavi e costi fittizi), così occultandone le perdite maturate a far data dal 2005; - ancora al capo I, il delitto di bancarotta patrimoniale, per avere distratto, in concorso con LO e SI, dal patrimonio della spa LO la somma di euro 680.00 più Iva, versata a pagamento della fattura emessa da 2M srl, n. 9 del 22 aprile 2010, per l’acquisto di una inesistente alesatrice e la somma di euro 241.080 pari alla differenza fra i costi ed i ricavi fittizi esposti (rispettivamente per euro 4.259.080 e per euro 4.018.000) in relazione all’esercizio 2009. 2. Propone ricorso l’imputata, a mezzo del proprio difensore Avv. Guido Galletti, articolando le censure in cinque motivi.
2.1. Con il primo deduce la violazione di legge in relazione alla ritenuta responsabilità della ricorrente per il delitto contestatole al capo H. La società che aveva acquistato la fresatrice dalla spa LO da lei amministrata non mostrava alcuno squilibrio finanziario al momento della sua cessione, così che non poteva dirsi integrato l’elemento soggettivo del reato ascritto alla prevenuta come extraneus (non rivestendo cariche nella fallita CMR srl). Né mutava il quadro il fatto che la ricorrente fosse a conoscenza della falsità dell’operazione (per l’inesistenza del suo oggetto, la alesatrice), posto che non si era dimostrato che l’imputata, una mera concorrente nel reato proprio (quale amministratore della società venditrice), potesse essere consapevole del danno che tale operazione avrebbe creato ai creditori della società acquirente, non potendosi rappresentare il necessario pericolo concreto di depauperamento del patrimonio della CMR srl. Peraltro, anche nella società venditrice, la spa LO, la ricorrente ricopriva un ruolo del tutto marginale, posto che la gestione concreta della stessa era del padre, TO LO, poi deceduto.
2.2. Con il secondo motivo si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta responsabilità della ricorrente per il delitto di bancarotta impropria, consistente nel cagionamento del dissesto della spa LO mediante falsi in bilancio, contestato al capo I della rubrica. La Corte di merito, infatti, ha omesso di considerare le osservazioni formulate dal consulente della difesa, dott. Pietrobon, il quale aveva evidenziato che: la somma indicata a titolo di crediti inesigibili costituiva il risultato di una stima operata dal curatore e, comunque, non superava la soglia di rilevanza penale richiesta per il presupposto delitto di falso in bilancio;
inoltre, tra tali crediti erano stati inclusi anche alcuni crediti dilazionati;
la stima della sopravvalutazione delle rimanenze di magazzino era arbitraria, in quanto non si era tenuto conto del consumo dei beni e, anche in questo caso, non risultava superata la soglia di rilevanza penale;
i ricavi da operazioni inesistenti (la cui inesistenza era contestata) non raggiungevano il limite di rilevanza penale. Inoltre, non era stato provato in capo alla ricorrente il dolo necessario, ossia la consapevolezza di condurre la società al dissesto. 3 Per quanto riguarda la bancarotta patrimoniale, anch’essa contestata al capo I, si osservava che parte della somma indicata come distratta, pari a euro 680.000 (relativa al pagamento della fattura n. 9 della srl 2M del 22 aprile 2010), era rientrata nel patrimonio della fallita mediante il versamento di euro 350.000 da parte della LO (che aveva acquistato il bene), e che, nell’esercizio in questione (2009), non si era determinato alcuno squilibrio nelle partite di dare e avere, poiché le somme necessarie per l’acquisto dei beni strumentali provenivano da un finanziamento bancario. Si trattava, inoltre, di condotte poste in essere in data antecedente all’agosto 2010, periodo in cui amministratore delegato della spa LO era ancora SI e la ricorrente rivestiva nella società un ruolo marginale. In diritto, si rileva che la bancarotta impropria per falso in bilancio costituisce un reato complesso e, di conseguenza, richiede anche la commissione del delitto presupposto di falso in bilancio, con la necessità di accertare l’avvenuto superamento delle soglie di punibilità. In tal senso si orienta la giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 32164/2009 e 3197/2024). Quanto al dolo della bancarotta impropria, si richiede che l’elemento soggettivo investa anche l’evento del dissesto e che sia presente altresì il dolo specifico previsto dall’art. 2622 cod. civ. (così Cass. 2784/2011). La Corte distrettuale, invece, ha aderito all’opinione minoritaria, ritenendo non necessaria la configurabilità del presupposto delitto di falso in bilancio (anteriforma 2015) e non ha motivato in ordine alla sussistenza del dolo specifico richiesto dall’art. 2622 cod. civ. Quanto al reato di bancarotta patrimoniale contestato al capo I, si è omesso di considerare che i beni in questione erano stati acquistati tramite finanziamento bancario e non avevano quindi comportato alcuna diminuzione patrimoniale. Né poteva essere chiamata a risponderne l’odierna ricorrente, che non rivestiva un ruolo gestorio al momento delle operazioni.
2.3. Con il terzo motivo si denuncia la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche. Il richiamato contesto di illegalità costituisce un’espressione di stile e si traduce in una motivazione meramente apparente. Anche il riferimento alla sentenza del Tribunale risulta privo di concretezza, poiché il Tribunale non ha fornito alcuna motivazione specifica sul punto. La mancata confessione da parte dell’imputata non può essere considerata una valida ragione per il diniego delle attenuanti. Non sono stati valutati, infatti, né lo stato di incensuratezza della ricorrente né il suo comportamento successivo, sia durante il processo sia in epoca successiva, non risultando che la stessa abbia subito ulteriori denunce a suo carico.
2.4. Con il quarto motivo deduce la violazione di legge in riferimento alla misura della pena irrogata. Era stata omessa la motivazione dell’aumento fissato per la continuazione, pur se lo stesso, fissato per il capo H, era stato di mesi 9 di reclusione, avendo la Corte solo complessivamente motivato sulla misura della pena. Si era così disatteso il principio di diritto fissato dalle Sezioni unite con la sentenza Pizzone del 24/06/2021. 4 2.5. Con il quinto motivo lamenta la violazione di legge in relazione alla durata delle pene accessorie. Erano state fissate in anni cinque, sulla base di una motivazione meramente apparente. A fronte di una pena base per il delitto sub I di anni tre di reclusione. Era mancata una specifica valutazione. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso presentato nell’interesse di ET LO è manifestamente infondato.
1. Deve innanzitutto ribadirsi, in conformità a quanto già argomentato nell’ordinanza dettata a verbale, che l’impedimento opposto dal difensore all’udienza di discussione dinanzi a questa Corte non era tale da imporre il rinvio della stessa. È stato infatti rilevato che, a fronte di un processo fissato con abbreviazione dei termini a comparire per l’imminente maturazione della prescrizione (prevista per il giorno successivo all’udienza, il 21 ottobre 2025), il difensore non aveva adeguatamente motivato la preferenza da accordare ai due impegni indicati nell’istanza, entrambi relativi a imputati non detenuti, né aveva fatto alcun cenno alla possibilità di avvalersi di sostituti, sia nel presente procedimento, sia negli altri (in uno dei quali, peraltro, come difensore di Ali Tivari, si era già avvalso di un sostituto processuale). Si rammenta, inoltre, che la decisione sull’istanza di rinvio dell’udienza per legittimo impedimento del difensore, fondata su un concomitante impegno professionale, richiede un bilanciamento tra l’interesse difensivo e quello pubblico all’immediata trattazione del processo. Pertanto, sebbene la priorità temporale costituisca un parametro di valutazione, anche un impegno assunto successivamente può essere considerato prevalente rispetto ad altro preesistente (cfr. Sez. 5, n. 49454 del 13/11/2019, Antonini, Rv. 277744 – 01, che ha rigettato l’istanza di rinvio dell’udienza formulata dal difensore per pregresso impegno professionale, anche in ragione dell’imminente scadenza del termine di prescrizione del reato).
2. Il primo motivo di ricorso – sulla responsabilità concorsuale della prevenuta in ordine al delitto di bancarotta patrimoniale contestatole al capo H - è inammissibile sia perché interamente versato in fatto, sia perché manifestamente infondato. Per illustrare il contesto in cui si erano consumate le condotte ascritte, la Corte di merito osservava come fosse emerso che la spa LO, attiva nella produzione di macchinari, fosse una società appartenente alla famiglia LO, il cui capitale sociale era posseduto dal fondatore TO LO (padre dell’imputata) e dalla moglie, oltre che da una finanziaria di famiglia. TO LO aveva ricoperto le cariche di presidente ed amministratore delegato fino al 9 maggio 2012, affiancato dall’odierna ricorrente e dai compagni della medesima (RO RA nel 2006 ed il coimputato CO SI dal 1 luglio 2008 al 19 agosto 2010). Il ruolo rivestito dai compagni della ricorrente, parallelo al suo, dimostrava già che la stessa era attiva nell’amministrazione della spa almeno fin dal 2006. Nel 2009, la LO andava in crisi di liquidità, dovuta alla notevole esposizione al debito bancario (in misura superiore al 50 % del fatturato). 5 Non potendo più chiedere finanziamenti ordinari, chi l’amministrava decideva di consumare delle truffe ai danni di sei società di leasing, ottenendo che queste finanziassero la locazione finanziaria di macchinari mai effettivamente acquisiti dalla società (con l’interposizione di altre società, fra le quali la srl 2M riconducibile a tale CO TI). Circostanze, quelle ricordate, che erano state concordemente riferite da alcuni dipendenti della LO spa e dal SI (che aveva, nel 2011, prima interrotto la relazione affettiva con l’odierna ricorrente per poi essere, dalla stessa, accusato di essersi appropriato di disponibilità finanziarie della società per circa un milione di euro).
2.1. Tutto ciò premesso, era priva di manifesti vizi logici la motivazione della Corte di merito in ordine alla distrazione della somma versata dalla srl GM alla LO per l’acquisto della inesistente alesatrice (da p. 15). La srl CMR, infatti, nel 2011 aveva come amministratore quello stesso SI che era stato il compagno di ET LO e che era stata utilizzata come polmone finanziario posto che, in poco più di due anni di attività, aveva accumulato un debito complessivo di circa quattro milioni di euro. Né era stata rinvenuta in CMR la alesatrice che le avrebbe ceduto la spa LO, con atto del 26 aprile 2011 alla presenza della stessa ET LO (e non del padre TO che aveva abbandonato la gestione della LO fin dal 2010). Ed è allora del tutto evidente che la cessione, solo formale (e quindi senza consegna del bene di cui si era versato il corrispettivo), configurava la distrazione del prezzo pagato, distrazione di cui era perfettamente consapevole e compartecipe la ricorrente che aveva ricevuto, per spa LO, il prezzo senza consegnare la macchina. Con il correlativo danno ai creditori della CMR srl, danno che i, solo formali, venditori della macchina, e quindi l’odierna ricorrente, erano perfettamente in grado di comprendere, nelle sue esatte e notevoli dimensioni. Sul punto si è infatti affermato che: - in tema di concorso nel delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione, il dolo del concorrente "extraneus" nel reato proprio dell'amministratore consiste nella volontarietà della propria condotta di apporto a quella dell' "intraneus", con la consapevolezza che essa determina un depauperamento del patrimonio sociale ai danni dei creditori, non essendo, invece, richiesta la specifica conoscenza del dissesto della società che può rilevare sul piano probatorio quale indice significativo della rappresentazione della pericolosità della condotta per gli interessi dei creditori (Sez. 5, n. 4710 del 14/10/2019, dep. 2020, Falcioni, Rv. 278156 – 02; Sez. 5, n. 6470 del 19/03/1999, PM/ Bortoletti, Rv. 213811 – 01).
3. La motivazione della Corte di merito in ordine alla configurabilità delle ipotesi di bancarotta contestate al capo I – oggetto di censura nel secondo motivo di ricorso - è parimenti priva di manifesti vizi logici. Quanto alla bancarotta impropria da falso in bilancio le censure relative alle voci di bilancio sono generiche, limitandosi a ribadire quanto sostenuto in appello senza adeguatamente confutare quanto osservato dalla Corte di merito che aveva rilevato come: - le false appostazioni avevano consentito di non far emergere la decozione della società, verificatasi almeno a partire dal 2008; - i crediti erano stati ritenuti inesigibili perché mancavano di ogni documentazione di supporto e non erano pertanto neppure azionabili o anche solo dimostrabili;
- la sopravalutazione del magazzino era stata determinata dall’anomala diminuzione del 6 suo valore a partire dall’esercizio 2010, del tutto sproporzionata a qualsiasi ipotesi di consumo di materiale per la produzione. A fronte di ciò il consulente di parte non aveva fatto che valutazioni diverse, prive di ogni supporto o riferimento documentale. Se è vero, come si afferma in ricorso, che in tema di bancarotta impropria da reato societario di falso in bilancio (previsto dall’art. 2621 cod. civ., nel testo vigente anteriforma del 2015) quest’ultimo deve perfezionarsi in tutte le sue componenti, anche soggettive — con la conseguenza che, oltre alla volontà protesa al dissesto (da intendersi come consapevole rappresentazione della probabile diminuzione della garanzia dei creditori e del connesso squilibrio economico), devono sussistere anche il dolo generico di falso, il dolo intenzionale dell’inganno rivolto a soci o al pubblico e il dolo specifico del fine di conseguire un ingiusto profitto (Sez. 5, n. 47900 del 13/10/2023, Rigotti, Rv. 285558 – 03) — la Corte di merito ha comunque motivato in ordine al superamento delle soglie richieste. Nel ricorso, tuttavia, tale conclusione non viene affrontata in concreto, limitandosi a sostenere il mancato superamento delle soglie stesse, peraltro parcellizzando le singole voci come se ciascuna dovesse, da sola, superare la soglia di rilevanza, mentre — secondo la normativa vigente all’epoca — la valutazione deve riguardare il bilancio di ogni esercizio nel suo complesso. Inoltre, le diverse valutazioni del consulente di parte, cui si fa riferimento, non risultano neppure allegate al ricorso.
3.1. Anche in riferimento alle condotte distrattive, contestate al capo I dell’imputazione, la motivazione della Corte territoriale è priva di manifeste aporie logiche. Quanto alla distrazione delle differenze fra costi e ricavi fittizi, militavano le dichiarazioni del consulente della pubblica accusa la cui deposizione veniva riportata, in ampio stralcio, dalla Corte (p. 22), anche collegando il calcolo ai già ricordati contratti di leasing che si erano dimostrati non avere alcun oggetto concreto. Argomentazione, questa, affrontata dal consulente della difesa con l’apodittica affermazione che, invece, i contratti di leasing erano perfettamente regolari, circostanza che si era già dimostrata non essere vera. Così che risultava altresì distratta la somma di euro 680.000 corrisposta effettivamente dalla 2M srl a fronte della cessione della alesatrice poi ceduta a CMR srl, il cui ricavato però non poteva costituire un’ipotesi di “bancarotta riparata” posto che la somma ottenuta dalla fallita CMR era ben minore di quella versata da spa LO alla 2M.
4. I motivi di ricorso afferenti al trattamento sanzionatorio, dal terzo al quinto, sono parimenti inammissibili. Si è infatti affermato che: - la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è giustificata da motivazione esente da manifesta illogicità, che, pertanto, è insindacabile in cassazione (Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Rv. 242419), anche considerato il principio affermato da questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche (il contesto di illegalità diffusa e la totale assenza di resipiscenza) prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244); 7 - la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142), ciò che – nel caso di specie – non ricorre, anche in relazione all’aumento per la continuazione;
- anche nella misura delle pene accessorie si era tenuto adeguato conto dell’ammontare dei passivi fallimentari, dell’intensità del dolo e del complessivo contesto.
5. All’inammissibilità del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando la medesima in colpa, della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 21 ottobre 2025. Il Consigliere estensore Il Presidente RI IT ST SC ZI OS NN IC
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FERDINANDO LIGNOLA che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso riportandosi alla requisitoria in atti.
1. Con sentenza del 20 dicembre 2024, la Corte di appello di Venezia, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Treviso, dichiarava non doversi procedere nei confronti di ET VE in ordine al delitto ascrittole al capo B (ai sensi dell’art. 2 d.lgs. n. 74/2000, per avere utilizzato, quale amministratore della spa LO, fatture per operazioni inesistenti relative al pagamento di canoni di leasing nulli perché solo formali, non avendo acquisito l’oggetto locato) perché estinto per prescrizione, rideterminando la pena inflittale per i residui reati, contestati ai capi H ed I, in anni tre e mesi nove di reclusione. I delitti per i quali era stata confermata la condanna erano: - al capo H, il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale per avere distratto dal patrimonio della srl CMR Industries, dichiarata fallita il 13 aprile 2012, in concorso con TO LO (prosciolto per l’intervenuto decesso) e CO SI (giudicato separatamente), la somma di euro 250.000, di cui alla fattura n. 261 del 26/4/2011, per l’acquisto dalla spa LO, di cui la prevenuta era l’amministratore, di una alesatrice mai effettivamente ceduta perché non esistente;
- al capo I, il reato di bancarotta fraudolenta impropria, consumata ai danni della spa LO, di cui era l’amministratore delegato, dichiarata fallita il 30 aprile 2013, ancora in Penale Sent. Sez. 5 Num. 909 Anno 2026 Presidente: LI ZI OS NN Relatore: SCARLINI ENRICO VITTORIO STANISLAO Data Udienza: 21/10/2025 2 concorso con TO LO e CO SI, avendone cagionato il dissesto esponendo nei bilanci annuali fatti non rispondenti al vero (crediti in realtà inesigibili, rimanenze di magazzino sopravvalutate, ricavi e costi fittizi), così occultandone le perdite maturate a far data dal 2005; - ancora al capo I, il delitto di bancarotta patrimoniale, per avere distratto, in concorso con LO e SI, dal patrimonio della spa LO la somma di euro 680.00 più Iva, versata a pagamento della fattura emessa da 2M srl, n. 9 del 22 aprile 2010, per l’acquisto di una inesistente alesatrice e la somma di euro 241.080 pari alla differenza fra i costi ed i ricavi fittizi esposti (rispettivamente per euro 4.259.080 e per euro 4.018.000) in relazione all’esercizio 2009. 2. Propone ricorso l’imputata, a mezzo del proprio difensore Avv. Guido Galletti, articolando le censure in cinque motivi.
2.1. Con il primo deduce la violazione di legge in relazione alla ritenuta responsabilità della ricorrente per il delitto contestatole al capo H. La società che aveva acquistato la fresatrice dalla spa LO da lei amministrata non mostrava alcuno squilibrio finanziario al momento della sua cessione, così che non poteva dirsi integrato l’elemento soggettivo del reato ascritto alla prevenuta come extraneus (non rivestendo cariche nella fallita CMR srl). Né mutava il quadro il fatto che la ricorrente fosse a conoscenza della falsità dell’operazione (per l’inesistenza del suo oggetto, la alesatrice), posto che non si era dimostrato che l’imputata, una mera concorrente nel reato proprio (quale amministratore della società venditrice), potesse essere consapevole del danno che tale operazione avrebbe creato ai creditori della società acquirente, non potendosi rappresentare il necessario pericolo concreto di depauperamento del patrimonio della CMR srl. Peraltro, anche nella società venditrice, la spa LO, la ricorrente ricopriva un ruolo del tutto marginale, posto che la gestione concreta della stessa era del padre, TO LO, poi deceduto.
2.2. Con il secondo motivo si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta responsabilità della ricorrente per il delitto di bancarotta impropria, consistente nel cagionamento del dissesto della spa LO mediante falsi in bilancio, contestato al capo I della rubrica. La Corte di merito, infatti, ha omesso di considerare le osservazioni formulate dal consulente della difesa, dott. Pietrobon, il quale aveva evidenziato che: la somma indicata a titolo di crediti inesigibili costituiva il risultato di una stima operata dal curatore e, comunque, non superava la soglia di rilevanza penale richiesta per il presupposto delitto di falso in bilancio;
inoltre, tra tali crediti erano stati inclusi anche alcuni crediti dilazionati;
la stima della sopravvalutazione delle rimanenze di magazzino era arbitraria, in quanto non si era tenuto conto del consumo dei beni e, anche in questo caso, non risultava superata la soglia di rilevanza penale;
i ricavi da operazioni inesistenti (la cui inesistenza era contestata) non raggiungevano il limite di rilevanza penale. Inoltre, non era stato provato in capo alla ricorrente il dolo necessario, ossia la consapevolezza di condurre la società al dissesto. 3 Per quanto riguarda la bancarotta patrimoniale, anch’essa contestata al capo I, si osservava che parte della somma indicata come distratta, pari a euro 680.000 (relativa al pagamento della fattura n. 9 della srl 2M del 22 aprile 2010), era rientrata nel patrimonio della fallita mediante il versamento di euro 350.000 da parte della LO (che aveva acquistato il bene), e che, nell’esercizio in questione (2009), non si era determinato alcuno squilibrio nelle partite di dare e avere, poiché le somme necessarie per l’acquisto dei beni strumentali provenivano da un finanziamento bancario. Si trattava, inoltre, di condotte poste in essere in data antecedente all’agosto 2010, periodo in cui amministratore delegato della spa LO era ancora SI e la ricorrente rivestiva nella società un ruolo marginale. In diritto, si rileva che la bancarotta impropria per falso in bilancio costituisce un reato complesso e, di conseguenza, richiede anche la commissione del delitto presupposto di falso in bilancio, con la necessità di accertare l’avvenuto superamento delle soglie di punibilità. In tal senso si orienta la giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 32164/2009 e 3197/2024). Quanto al dolo della bancarotta impropria, si richiede che l’elemento soggettivo investa anche l’evento del dissesto e che sia presente altresì il dolo specifico previsto dall’art. 2622 cod. civ. (così Cass. 2784/2011). La Corte distrettuale, invece, ha aderito all’opinione minoritaria, ritenendo non necessaria la configurabilità del presupposto delitto di falso in bilancio (anteriforma 2015) e non ha motivato in ordine alla sussistenza del dolo specifico richiesto dall’art. 2622 cod. civ. Quanto al reato di bancarotta patrimoniale contestato al capo I, si è omesso di considerare che i beni in questione erano stati acquistati tramite finanziamento bancario e non avevano quindi comportato alcuna diminuzione patrimoniale. Né poteva essere chiamata a risponderne l’odierna ricorrente, che non rivestiva un ruolo gestorio al momento delle operazioni.
2.3. Con il terzo motivo si denuncia la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche. Il richiamato contesto di illegalità costituisce un’espressione di stile e si traduce in una motivazione meramente apparente. Anche il riferimento alla sentenza del Tribunale risulta privo di concretezza, poiché il Tribunale non ha fornito alcuna motivazione specifica sul punto. La mancata confessione da parte dell’imputata non può essere considerata una valida ragione per il diniego delle attenuanti. Non sono stati valutati, infatti, né lo stato di incensuratezza della ricorrente né il suo comportamento successivo, sia durante il processo sia in epoca successiva, non risultando che la stessa abbia subito ulteriori denunce a suo carico.
2.4. Con il quarto motivo deduce la violazione di legge in riferimento alla misura della pena irrogata. Era stata omessa la motivazione dell’aumento fissato per la continuazione, pur se lo stesso, fissato per il capo H, era stato di mesi 9 di reclusione, avendo la Corte solo complessivamente motivato sulla misura della pena. Si era così disatteso il principio di diritto fissato dalle Sezioni unite con la sentenza Pizzone del 24/06/2021. 4 2.5. Con il quinto motivo lamenta la violazione di legge in relazione alla durata delle pene accessorie. Erano state fissate in anni cinque, sulla base di una motivazione meramente apparente. A fronte di una pena base per il delitto sub I di anni tre di reclusione. Era mancata una specifica valutazione. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso presentato nell’interesse di ET LO è manifestamente infondato.
1. Deve innanzitutto ribadirsi, in conformità a quanto già argomentato nell’ordinanza dettata a verbale, che l’impedimento opposto dal difensore all’udienza di discussione dinanzi a questa Corte non era tale da imporre il rinvio della stessa. È stato infatti rilevato che, a fronte di un processo fissato con abbreviazione dei termini a comparire per l’imminente maturazione della prescrizione (prevista per il giorno successivo all’udienza, il 21 ottobre 2025), il difensore non aveva adeguatamente motivato la preferenza da accordare ai due impegni indicati nell’istanza, entrambi relativi a imputati non detenuti, né aveva fatto alcun cenno alla possibilità di avvalersi di sostituti, sia nel presente procedimento, sia negli altri (in uno dei quali, peraltro, come difensore di Ali Tivari, si era già avvalso di un sostituto processuale). Si rammenta, inoltre, che la decisione sull’istanza di rinvio dell’udienza per legittimo impedimento del difensore, fondata su un concomitante impegno professionale, richiede un bilanciamento tra l’interesse difensivo e quello pubblico all’immediata trattazione del processo. Pertanto, sebbene la priorità temporale costituisca un parametro di valutazione, anche un impegno assunto successivamente può essere considerato prevalente rispetto ad altro preesistente (cfr. Sez. 5, n. 49454 del 13/11/2019, Antonini, Rv. 277744 – 01, che ha rigettato l’istanza di rinvio dell’udienza formulata dal difensore per pregresso impegno professionale, anche in ragione dell’imminente scadenza del termine di prescrizione del reato).
2. Il primo motivo di ricorso – sulla responsabilità concorsuale della prevenuta in ordine al delitto di bancarotta patrimoniale contestatole al capo H - è inammissibile sia perché interamente versato in fatto, sia perché manifestamente infondato. Per illustrare il contesto in cui si erano consumate le condotte ascritte, la Corte di merito osservava come fosse emerso che la spa LO, attiva nella produzione di macchinari, fosse una società appartenente alla famiglia LO, il cui capitale sociale era posseduto dal fondatore TO LO (padre dell’imputata) e dalla moglie, oltre che da una finanziaria di famiglia. TO LO aveva ricoperto le cariche di presidente ed amministratore delegato fino al 9 maggio 2012, affiancato dall’odierna ricorrente e dai compagni della medesima (RO RA nel 2006 ed il coimputato CO SI dal 1 luglio 2008 al 19 agosto 2010). Il ruolo rivestito dai compagni della ricorrente, parallelo al suo, dimostrava già che la stessa era attiva nell’amministrazione della spa almeno fin dal 2006. Nel 2009, la LO andava in crisi di liquidità, dovuta alla notevole esposizione al debito bancario (in misura superiore al 50 % del fatturato). 5 Non potendo più chiedere finanziamenti ordinari, chi l’amministrava decideva di consumare delle truffe ai danni di sei società di leasing, ottenendo che queste finanziassero la locazione finanziaria di macchinari mai effettivamente acquisiti dalla società (con l’interposizione di altre società, fra le quali la srl 2M riconducibile a tale CO TI). Circostanze, quelle ricordate, che erano state concordemente riferite da alcuni dipendenti della LO spa e dal SI (che aveva, nel 2011, prima interrotto la relazione affettiva con l’odierna ricorrente per poi essere, dalla stessa, accusato di essersi appropriato di disponibilità finanziarie della società per circa un milione di euro).
2.1. Tutto ciò premesso, era priva di manifesti vizi logici la motivazione della Corte di merito in ordine alla distrazione della somma versata dalla srl GM alla LO per l’acquisto della inesistente alesatrice (da p. 15). La srl CMR, infatti, nel 2011 aveva come amministratore quello stesso SI che era stato il compagno di ET LO e che era stata utilizzata come polmone finanziario posto che, in poco più di due anni di attività, aveva accumulato un debito complessivo di circa quattro milioni di euro. Né era stata rinvenuta in CMR la alesatrice che le avrebbe ceduto la spa LO, con atto del 26 aprile 2011 alla presenza della stessa ET LO (e non del padre TO che aveva abbandonato la gestione della LO fin dal 2010). Ed è allora del tutto evidente che la cessione, solo formale (e quindi senza consegna del bene di cui si era versato il corrispettivo), configurava la distrazione del prezzo pagato, distrazione di cui era perfettamente consapevole e compartecipe la ricorrente che aveva ricevuto, per spa LO, il prezzo senza consegnare la macchina. Con il correlativo danno ai creditori della CMR srl, danno che i, solo formali, venditori della macchina, e quindi l’odierna ricorrente, erano perfettamente in grado di comprendere, nelle sue esatte e notevoli dimensioni. Sul punto si è infatti affermato che: - in tema di concorso nel delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione, il dolo del concorrente "extraneus" nel reato proprio dell'amministratore consiste nella volontarietà della propria condotta di apporto a quella dell' "intraneus", con la consapevolezza che essa determina un depauperamento del patrimonio sociale ai danni dei creditori, non essendo, invece, richiesta la specifica conoscenza del dissesto della società che può rilevare sul piano probatorio quale indice significativo della rappresentazione della pericolosità della condotta per gli interessi dei creditori (Sez. 5, n. 4710 del 14/10/2019, dep. 2020, Falcioni, Rv. 278156 – 02; Sez. 5, n. 6470 del 19/03/1999, PM/ Bortoletti, Rv. 213811 – 01).
3. La motivazione della Corte di merito in ordine alla configurabilità delle ipotesi di bancarotta contestate al capo I – oggetto di censura nel secondo motivo di ricorso - è parimenti priva di manifesti vizi logici. Quanto alla bancarotta impropria da falso in bilancio le censure relative alle voci di bilancio sono generiche, limitandosi a ribadire quanto sostenuto in appello senza adeguatamente confutare quanto osservato dalla Corte di merito che aveva rilevato come: - le false appostazioni avevano consentito di non far emergere la decozione della società, verificatasi almeno a partire dal 2008; - i crediti erano stati ritenuti inesigibili perché mancavano di ogni documentazione di supporto e non erano pertanto neppure azionabili o anche solo dimostrabili;
- la sopravalutazione del magazzino era stata determinata dall’anomala diminuzione del 6 suo valore a partire dall’esercizio 2010, del tutto sproporzionata a qualsiasi ipotesi di consumo di materiale per la produzione. A fronte di ciò il consulente di parte non aveva fatto che valutazioni diverse, prive di ogni supporto o riferimento documentale. Se è vero, come si afferma in ricorso, che in tema di bancarotta impropria da reato societario di falso in bilancio (previsto dall’art. 2621 cod. civ., nel testo vigente anteriforma del 2015) quest’ultimo deve perfezionarsi in tutte le sue componenti, anche soggettive — con la conseguenza che, oltre alla volontà protesa al dissesto (da intendersi come consapevole rappresentazione della probabile diminuzione della garanzia dei creditori e del connesso squilibrio economico), devono sussistere anche il dolo generico di falso, il dolo intenzionale dell’inganno rivolto a soci o al pubblico e il dolo specifico del fine di conseguire un ingiusto profitto (Sez. 5, n. 47900 del 13/10/2023, Rigotti, Rv. 285558 – 03) — la Corte di merito ha comunque motivato in ordine al superamento delle soglie richieste. Nel ricorso, tuttavia, tale conclusione non viene affrontata in concreto, limitandosi a sostenere il mancato superamento delle soglie stesse, peraltro parcellizzando le singole voci come se ciascuna dovesse, da sola, superare la soglia di rilevanza, mentre — secondo la normativa vigente all’epoca — la valutazione deve riguardare il bilancio di ogni esercizio nel suo complesso. Inoltre, le diverse valutazioni del consulente di parte, cui si fa riferimento, non risultano neppure allegate al ricorso.
3.1. Anche in riferimento alle condotte distrattive, contestate al capo I dell’imputazione, la motivazione della Corte territoriale è priva di manifeste aporie logiche. Quanto alla distrazione delle differenze fra costi e ricavi fittizi, militavano le dichiarazioni del consulente della pubblica accusa la cui deposizione veniva riportata, in ampio stralcio, dalla Corte (p. 22), anche collegando il calcolo ai già ricordati contratti di leasing che si erano dimostrati non avere alcun oggetto concreto. Argomentazione, questa, affrontata dal consulente della difesa con l’apodittica affermazione che, invece, i contratti di leasing erano perfettamente regolari, circostanza che si era già dimostrata non essere vera. Così che risultava altresì distratta la somma di euro 680.000 corrisposta effettivamente dalla 2M srl a fronte della cessione della alesatrice poi ceduta a CMR srl, il cui ricavato però non poteva costituire un’ipotesi di “bancarotta riparata” posto che la somma ottenuta dalla fallita CMR era ben minore di quella versata da spa LO alla 2M.
4. I motivi di ricorso afferenti al trattamento sanzionatorio, dal terzo al quinto, sono parimenti inammissibili. Si è infatti affermato che: - la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è giustificata da motivazione esente da manifesta illogicità, che, pertanto, è insindacabile in cassazione (Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Rv. 242419), anche considerato il principio affermato da questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche (il contesto di illegalità diffusa e la totale assenza di resipiscenza) prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244); 7 - la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142), ciò che – nel caso di specie – non ricorre, anche in relazione all’aumento per la continuazione;
- anche nella misura delle pene accessorie si era tenuto adeguato conto dell’ammontare dei passivi fallimentari, dell’intensità del dolo e del complessivo contesto.
5. All’inammissibilità del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando la medesima in colpa, della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 21 ottobre 2025. Il Consigliere estensore Il Presidente RI IT ST SC ZI OS NN IC