Cass. pen., sez. V, sentenza 09/01/2026, n. 909
CASS
Sentenza 9 gennaio 2026

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Rigettato
    Responsabilità concorsuale dell'extraneus

    La Corte rileva che la ricorrente era amministratrice della società venditrice, era a conoscenza dell'inesistenza del bene venduto e che la cessione era solo formale. La Corte ritiene che la ricorrente fosse consapevole e compartecipe della distrazione del prezzo, con danno ai creditori della società acquirente.

  • Rigettato
    Sussistenza del reato presupposto di falso in bilancio e dolo

    La Corte rileva che le false appostazioni hanno occultato la decozione della società, che i crediti erano inesigibili per mancanza di documentazione e che la sopravvalutazione del magazzino era sproporzionata. La Corte ritiene che le censure relative alle soglie di punibilità siano generiche e non affrontino la valutazione complessiva del bilancio.

  • Rigettato
    Distrazione di somme per acquisto beni strumentali

    La Corte rileva che le dichiarazioni del consulente della pubblica accusa collegano il calcolo delle differenze tra costi e ricavi fittizi ai contratti di leasing inesistenti. La Corte ritiene che la somma versata da spa LO a 2M srl per la cessione dell'alesatrice sia stata distrutta, anche se parte del ricavato è rientrato.

  • Rigettato
    Valutazione del contesto di illegalità e comportamento successivo

    La Corte ritiene che la motivazione del diniego delle attenuanti generiche sia esente da manifesta illogicità, considerando il contesto di illegalità diffusa e la totale assenza di resipiscenza. Non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli, ma solo quelli ritenuti decisivi.

  • Rigettato
    Motivazione dell'aumento per la continuazione

    La Corte ritiene che la graduazione della pena rientri nella discrezionalità del giudice di merito e che la censura miri a una nuova valutazione della congruità della pena, non essendo frutto di mero arbitrio o ragionamento illogico. Ciò vale anche per l'aumento per la continuazione.

  • Rigettato
    Motivazione della misura delle pene accessorie

    La Corte ritiene che nella misura delle pene accessorie si sia tenuto adeguato conto dell'ammontare dei passivi fallimentari, dell'intensità del dolo e del complessivo contesto.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 09/01/2026, n. 909
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 909
    Data del deposito : 9 gennaio 2026

    Testo completo