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Sentenza 19 febbraio 2026
Sentenza 19 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caserta, sez. IV, sentenza 19/02/2026, n. 703 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caserta |
| Numero : | 703 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 703/2026
Depositata il 19/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 4, riunita in udienza il 09/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
PISCITIELLO ALESSANDRA, Giudice monocratico in data 09/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3745/2025 depositato il 11/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 02820259008581365000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820240009909672000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2018 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 345/2026 depositato il
06/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato l'avviso di intimazione di pagamento n. 028 2025 90085813 65/000 notificato in data 11 settembre 2025 dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione S.p.A., per l'importo complessivo di euro 1.220,66, limitatamente alla cartella di pagamento n. 02820240009909672000, relativa alla tassa automobilistica per l'anno 2018 per l'importo di euro 963,43, deducendo: 1) la nullità della procedura esattiva per mancata notifica della predetta cartella;
2) la prescrizione triennale della tassa auto.
Ha chiesto, pertanto, annullarsi l'avviso di intimazione di pagamento impugnato limitatamente alla cartella di pagamento n. 02820240009909672000 e dichiarare prescritta la tassa auto anno 2018;
Si sono costituite l'Agenzia delle Entrate Riscossione e la Regione Campania chiedendo rigetto del ricorso.
La Corte tributaria, in composizione monocratica ha deciso la causa mediante il dispositivo di seguito trascritto all'esito dell'udienza camerale del 9.1.2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va dichiarata, d'ufficio, l'incompetenza territoriale di questa Corte tributaria, atteso che l'ente creditore della pretesa per la quale è causa è la Regione Campania, con sede in Napoli.
Giova, invero, rammentare che con sentenza della Corte Costituzionale n. 44 del 2016 è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 4, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992, nel testo vigente a seguito della sostituzione operata dall'art. 9, comma 1, lettera b), del d.lgs. n. 156 del 2015, nella parte in cui prevede che per le controversie proposte nei confronti dei soggetti iscritti nell'albo di cui all'art. 53 del d.lgs. n. 446 del 1997 è competente la commissione tributaria provinciale nella cui circoscrizione i medesimi soggetti hanno sede, anziché quella nella cui circoscrizione ha sede l'ente locale impositore.
E poiché con il ricorso si eccepisce la non debenza della tassa automobilistica per insussistenza del presupposto impositivo, la competenza si appartiene alla Corte di Giustizia tributaria di I Grado di Napoli, ove ha sede l'ente impositore Regione Campania, innanzi alla quale riassumere il giudizio, nel termine perentorio di seguito assegnato.
In considerazione della pronuncia solo in rito conseguente al rilievo d'ufficio, le spese vanno compensate tra le parti costituite
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Caserta- sezione 4, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede:
1-Dichiara l'incompetenza territoriale della Corte di
Giustizia Tributaria di I Grado di Caserta e la competenza per territorio della Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di Napoli, con termine perentorio alle parti per la riassunzione di 90 gg. dalla comunicazione del presente provvedimento;
2-compensa le spese processuali tra le parti.
Depositata il 19/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 4, riunita in udienza il 09/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
PISCITIELLO ALESSANDRA, Giudice monocratico in data 09/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3745/2025 depositato il 11/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 02820259008581365000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820240009909672000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2018 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 345/2026 depositato il
06/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato l'avviso di intimazione di pagamento n. 028 2025 90085813 65/000 notificato in data 11 settembre 2025 dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione S.p.A., per l'importo complessivo di euro 1.220,66, limitatamente alla cartella di pagamento n. 02820240009909672000, relativa alla tassa automobilistica per l'anno 2018 per l'importo di euro 963,43, deducendo: 1) la nullità della procedura esattiva per mancata notifica della predetta cartella;
2) la prescrizione triennale della tassa auto.
Ha chiesto, pertanto, annullarsi l'avviso di intimazione di pagamento impugnato limitatamente alla cartella di pagamento n. 02820240009909672000 e dichiarare prescritta la tassa auto anno 2018;
Si sono costituite l'Agenzia delle Entrate Riscossione e la Regione Campania chiedendo rigetto del ricorso.
La Corte tributaria, in composizione monocratica ha deciso la causa mediante il dispositivo di seguito trascritto all'esito dell'udienza camerale del 9.1.2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va dichiarata, d'ufficio, l'incompetenza territoriale di questa Corte tributaria, atteso che l'ente creditore della pretesa per la quale è causa è la Regione Campania, con sede in Napoli.
Giova, invero, rammentare che con sentenza della Corte Costituzionale n. 44 del 2016 è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 4, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992, nel testo vigente a seguito della sostituzione operata dall'art. 9, comma 1, lettera b), del d.lgs. n. 156 del 2015, nella parte in cui prevede che per le controversie proposte nei confronti dei soggetti iscritti nell'albo di cui all'art. 53 del d.lgs. n. 446 del 1997 è competente la commissione tributaria provinciale nella cui circoscrizione i medesimi soggetti hanno sede, anziché quella nella cui circoscrizione ha sede l'ente locale impositore.
E poiché con il ricorso si eccepisce la non debenza della tassa automobilistica per insussistenza del presupposto impositivo, la competenza si appartiene alla Corte di Giustizia tributaria di I Grado di Napoli, ove ha sede l'ente impositore Regione Campania, innanzi alla quale riassumere il giudizio, nel termine perentorio di seguito assegnato.
In considerazione della pronuncia solo in rito conseguente al rilievo d'ufficio, le spese vanno compensate tra le parti costituite
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Caserta- sezione 4, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede:
1-Dichiara l'incompetenza territoriale della Corte di
Giustizia Tributaria di I Grado di Caserta e la competenza per territorio della Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di Napoli, con termine perentorio alle parti per la riassunzione di 90 gg. dalla comunicazione del presente provvedimento;
2-compensa le spese processuali tra le parti.