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Sentenza 14 gennaio 2025
Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 14/01/2025, n. 96 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 96 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. 9876/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO SEZIONE LAVORO In persona del giudice unico dott. Giorgio Mariani, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa con ricorso depositato in via telematica in data 6 agosto 2024 da in persona del suo legale rappresentante pro tempore, Parte_1 elettivamente domiciliato in Milano, via Paleocapa, 6, presso lo studio dell'Avv.
Prof. Paolo Tosi, che lo rappresenta e difende, unitamente agli Avv.ti Francesco Tanca, Federica Pagani e Giovanni Realmonte, per delega allegata al ricorso introduttivo;
ricorrente contro
Controparte_1
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, elettivamente
[...] domiciliato in Milano, Viale Mazzini, n. 7, presso lo studio dell'Avv. Maria Buffoni, che lo rappresenta e difende per mandato generale alle liti per Notaio di Milano;
Per_1 convenuto e contro
, in persona del suo legale Controparte_2 rappresentante pro tempore convenuto contumace i difensori delle parti, come sopra costituiti, così
CONCLUDEVANO
PER IL RICORENTE Parte_1
1) in via principale: accertare l'illegittimità dell'iscrizione al ruolo e pertanto annullare la medesima iscrizione e la cartella n. 068 2024 01014837 16 000;
1 2) in via subordinata: dichiarare in ogni caso non dovuti (anche per intervenuta prescrizione) i premi richiesti da e comunque le conseguenti sanzioni e CP_1 interessi nella misura quantificata nella cartella impugnata;
3) in via ulteriormente subordinata: rideterminare i premi, le sanzioni e gli interessi nella misura indicata in atti o in quella diversa che dovesse emergere in corso di causa.
4) con vittoria di spese, diritti e onorari.
PER IL CONVENUTO : CP_1
1) in via preliminare, accertata la totale estraneità di alle procedure e alle CP_1 modalità di formazione delle cartelle esattoriali, dichiarare la carenza di legittimazione passiva dell' per i motivi di cui in narrativa;
CP_1
2) nel merito preliminarmente, dichiarare inammissibile il ricorso per la violazione del principio del “ne bis in idem” come esposto in narrativa
3) in subordine, nel merito, e in ogni caso, rigettare il ricorso, in quanto infondato in fatto ed in diritto;
4) con vittoria di spese, diritti e onorari.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in via telematica in data 6 agosto 2024, Parte_1 ricorreva al Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro, per sentire
[...] accogliere le sopra indicate conclusioni, nei confronti di ed CP_1 [...]
. Controparte_2
Rilevava la società opponente di avere ricevuto, il 17 luglio 2024, la notifica della cartella n. 068 2024 01014837 16 000, per contributi previdenziali, sanzioni CP_1 civili e interessi per gli anni 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 e per sanzioni civili ed interessi di mora per l'anno 2024, derivanti dall'emissione del ruolo n. 2024/000186, per un importo complessivo di € 246.535,71 (doc. A fasc. ric.). La vicenda si collocava in un più ampio ambito contenzioso, che non investiva solo le parti di questo giudizio, ma anche l' e l' . CP_3 Controparte_4
Si trattava dell'impugnazione dei verbali unici di accertamento e notificazione CP_3
n. 2019018758/DDL del 15/04/2021 (notificato il 16/04/2021) e n. 2019018771/DDL del 29/04/2021 (notificato il 4/05/2021) nonché del presupposto verbale di accertamento e notificazione n. 264-283-261 del 23/02/2021 dell'ITL di Milano-Lodi. Tale impugnazione giudiziale era stata depositata in via telematica in data 16 febbraio 2022 presso il Tribunale del lavoro di Milano (R.G. 1336/22). Con il decreto di fissazione dell'udienza del 17 febbraio 2022 (doc. 6 fasc. ric.), il Tribunale aveva disposto la sospensione in via interinale degli effetti dell'accertamento contenuto nel Verbale unico accertamento congiunto CP_5
n. 264-283-261 del 23 febbraio 2021 nonché nei verbali n. CP_1 CP_3
2 2019018758/DDL del 15/04/2021 e n. 2019018771/DDL del 29/04/2021, inibendo Cont provvisoriamente a , e ogni ulteriore provvedimento CP_3 CP_1 pregiudizievole nei confronti della Società ricorrente.
La causa era tuttora pendente. Il 15 febbraio 2023 l' aveva notificato a un ulteriore CP_1 Parte_1 verbale di accertamento, per il periodo dal 1° settembre 2016 al 31 ottobre 2020, con cui l' aveva quantificato le retribuzioni imponibili relative ai prestatori CP_1
c.d. riders nel periodo dal 1° settembre 2016 al 31 ottobre 2020, per un importo totale di € 11.439.409,82 (doc. 8 fasc. ric.). In data 25 settembre 2023 aveva ricevuto dall' Parte_1 [...]
la notifica della cartella di pagamento n. 068 Controparte_2
2023 00888560 50 000 per contributi previdenziali , sanzioni civili per CP_1 premi evasi e interessi per gli anni 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 e per sanzioni civili per evasione e interessi di mora per l'anno 2023, derivanti dalla emissione del ruolo n. 2023/000189, per un importo complessivo di € 3.494.241,56 (doc. 10 e 11 fasc. ric.). Avverso l'iscrizione al ruolo e la cartella di pagamento, aveva Parte_1 proposto opposizione, con contestuale istanza di sospensione, al Tribunale di Milano, Sezione Lavoro (R.G. 9683/2023). Con sentenza del 18 luglio 2024 il Tribunale di Milano aveva accolto il ricorso di annullando la cartella n. 068 2023 00888560 50 000 notificata il Parte_1
25.9.2023 con condanna dell' e dell' alla CP_1 Controparte_7 rifusione delle spese di lite.
Si giungeva quindi alla notifica della cartella n. 068 2024 01014837 16 000 CP_1
(qui impugnata), come già detto, per contributi previdenziali, sanzioni civili e interessi per gli anni 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 e per sanzioni civili ed interessi di mora per l'anno 2024, derivanti dall'emissione del ruolo n. 2024/000186, per un importo complessivo di € 246.535,71. impugnava la cartella n. 068 2024 01014837 16 000 ed il Parte_1 CP_1 precedente avviso bonario per i seguenti motivi: a) difetto di motivazione, in quanto sia l'avviso bonario che la cartella non precisavano: (i) per quali specifici rapporti di lavoro dipendente (visto che nell'avviso bonario 20 marzo 2024 si menziona la polizza dipendente) intercorsi si assumesse il mancato pagamento dei premi assicurativi;
(ii) Parte_1 come fosse stato calcolato l'imponibile da cui derivava il premio;
(iii) come fosse stato calcolato il premio;
(iv) per quale ragione fossero state calcolate le sanzioni come se si trattasse di evasione e non di omissione;
(v) come e per quali ragioni fossero stati applicati degli interessi di cui non era dato comprendere il tasso, in violazione dell'art. 3 della L. n. 241 del 1990, il quale impone la motivazione di tutti i provvedimenti amministrativi, tra cui va annoverata la cartella esattoriale;
b) per violazione di un provvedimento dell'Autorità Giudiziaria in quanto emessi in Cont violazione del decreto di inibitoria del Tribunale di Milano nei confronti di ,
3 e , considerato che con decreto del 17 febbraio 2022, il Tribunale di CP_3 CP_1
Milano aveva disposto la sospensione in via interinale degli effetti dell'accertamento contenuto nel menzionato verbale, inibendo provvisoriamente a Cont
, e ogni ulteriore provvedimento pregiudizievole nei confronti CP_3 CP_1 della Società ricorrente;
c) violazione dell'art. 24 co. 3 Dlgs 46/1999 a norma del quale: “Se l'accertamento effettuato dall'ufficio è impugnato davanti all'autorità giudiziaria, l'iscrizione a ruolo è eseguita in presenza di provvedimento esecutivo del giudice”: l'azione di accertamento negativo avente ad oggetto la pretesa di ITL, e non CP_3 CP_1 aveva generato un provvedimento esecutivo a favore degli enti;
d) decadenza di dal termine dell'iscrizione al ruolo e della cartella opposta CP_1 per violazione dell'art. 25 Dlgs 46/1999;
e) prescrizione quinquennale dei premi maturati anteriormente alla notifica dell'avviso bonario datato 19 ottobre 2022 e notificato via pec in data 25 ottobre 2022 nel quale per la prima volta si rivendicavano i premi dovuti, con l'effetto che tutti i premi maturati prima del 25 ottobre 2017 dovevano ritenersi prescritti;
d) per la nullità del verbale congiunto per carenza di motivazione CP_8
e per assenza di accertamento specifico in relazione alle posizioni dei singoli corrieri, e per la assenza dei requisiti richiesti per l'applicazione dell'art. 2 del D. Lgs. 81/2015. In via subordinata, la società contestava la quantificazione dei premi nonché delle sanzioni civili e interessi. L' , costituitasi, chiedeva il rigetto del ricorso, eccependo, in ogni caso, CP_1 il proprio difetto di legittimazione passiva, essendo legittimato unico in relazione alla maggioranza delle doglianze della società opponente l
[...]
. Controparte_2
Nessuno si costituiva per , Controparte_2 che veniva dichiarata contumace.
Dopo avere risolto con ordinanza la questione della sospensiva nel corso dell'udienza del 29 agosto 2024, all'udienza del 14 gennaio 2025, omessa ogni attività istruttoria, la causa veniva discussa e posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Come riferito sopra, l'impugnazione della cartella n. 068 2024 CP_1
01014837 16 000 e del precedente avviso bonario si colloca nell'ambito di un contenzioso ben più ampio, che coinvolge, oltre che l' e CP_1 Parte_1 anche l' e l' . CP_3 Controparte_4
Pende infatti (anche nei confronti di ) l'impugnazione dei verbali unici di CP_1 accertamento e notificazione n. 2019018758/DDL del 15/04/2021 (notificato il CP_3
16/04/2021) e n. 2019018771/DDL del 29/04/2021 (notificato il 4/05/2021) nonché
4 del presupposto verbale di accertamento e notificazione n. 264-283-261 del 23/02/2021 dell'ITL di Milano-Lodi (R.G. 1336/22). Inoltre, pende tuttora fra Parte_1 Controparte_2
e l'impugnazione della cartella di pagamento n. 068
[...] CP_1 CP_1
2023 00888560 50 000 per un importo complessivo di € 3.494.241,56 (R.G. 9683/2023, con sentenza esecutiva di primo grado).
2. Per quello che qui rileva, va immediatamente constatato (secondo il principio della “ragione più liquida”: Cass. 1° aprile 2021 n. 9108; Cass. 9 gennaio 2019 n. 363; Cass. 11 maggio 2018 n. 11458; Cass. 28 maggio 2014 n. 12002) che con il decreto di fissazione dell'udienza del 17 febbraio 2022 nel primo e più generale procedimento (R.G. 1336/22: doc. 6 fasc. ric.), il Tribunale aveva disposto la sospensione in via interinale degli effetti dell'accertamento contenuto nel Verbale unico accertamento congiunto n. 264-283-261 del 23 CP_8 febbraio 2021 nonché nei verbali n. 2019018758/DDL del 15/04/2021 e n. CP_3 Cont 2019018771/DDL del 29/04/2021, inibendo provvisoriamente a , e CP_3
ogni ulteriore provvedimento pregiudizievole nei confronti della Società CP_1 ricorrente. Deve quindi essere accolta l'eccezione preliminare di relativa Parte_1 alla nullità dell'iscrizione a ruolo e della cartella di pagamento opposta per violazione dell'art. 24 comma 3 del D.Lgs. n. 46/1999. La norma dispone: “Se l'accertamento effettuato dall'ufficio è impugnato davanti all'autorità giudiziaria, l'iscrizione a ruolo è eseguita in presenza di provvedimento esecutivo del giudice”. Consta per via documentale che avanti il Tribunale di Milano penda tuttora il procedimento RG 1336/2022, il quale ha ad oggetto l'impugnazione del Verbale unico di accertamento congiunto n. 264-283-261 del 23 febbraio CP_8
2021, sul quale per stessa ammissione di (p. 5 della memoria) si fonda CP_1
l'iscrizione a ruolo (ovvero l'emissione dell'avviso di addebito di ) e la CP_1 cartella di pagamento della qui Controparte_2 opposta. Nell'ambito di tale procedimento, il giudice ha emesso in via d'urgenza il decreto del 17 febbraio 2022, con cui ha disposto la sospensione in via interinale degli effetti dell'accertamento contenuto nel menzionato verbale, inibendo Cont provvisoriamente a , e ogni ulteriore provvedimento CP_3 CP_1 pregiudizievole nei confronti della Società ricorrente (doc. 6 fasc. ric.). La Cassazione ha già osservato che “in materia d'iscrizioni a ruolo dei crediti degli enti previdenziali il d.lgs. n. 46 del 1999, art. 24, comma 3, il quale prevede la non iscrivibilità a ruolo del credito previdenziale sino a quando non vi sia provvedimento esecutivo del giudice qualora l'accertamento su cui la pretesa creditoria si fonda sia impugnato davanti all'autorità giudiziaria, va interpretato nel senso che l'accertamento, cui la norma si riferisce, non è solo quello eseguito
5 dall'ente previdenziale, ma anche quello operato da altro ufficio pubblico come l' , né è necessario, ai fini di detta non iscrivibilità a ruolo, Controparte_2 che, in quest'ultima ipotesi, l' sia messo a conoscenza dell'impugnazione CP_3 dell'accertamento davanti all'autorità giudiziaria anche quando detto accertamento è impugnato davanti al Giudice tributario” (Cass., sez. lav., 9 aprile 2014, n. 8379; Cass., sez. lav., 1° marzo 2016, n. 4032). Pare quindi evidente che, in base all'art. 24, comma 3, del D.lgs. n. 46/1999,
non avrebbe dovuto iscrivere a ruolo il proprio credito scaturente CP_1 dall'accertamento già impugnato avanti al Tribunale di Milano e per il quale il giudice aveva anche emesso un'espressa inibitoria, con l'effetto che detta iscrizione e la cartella di pagamento opposte, quali atti conseguenziali, vanno considerate illegittime e quindi annullate.
3. Alla soccombenza dell' e di CP_1 Controparte_2
seguono, ex art. 91 c.p.c., le spese processuali, che si liquidano a
[...] loro carico solidate e in favore di in complessivi € 6.500,00 oltre Parte_1 agli accessori fiscali e previdenziali previsti ai sensi di legge.
P. Q. M.
Il Tribunale di Milano, giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria ed ulteriore istanza domanda ed eccezione disattesa, così decide:
1) accerta l'illegittimità dell'iscrizione al ruolo e pertanto annulla la medesima iscrizione e la cartella n. 068 2024 01014837 16 000;
2) condanna le parti soccombenti e CP_1 Controparte_2
in solido alla rifusione delle spese processuali a vantaggio di
[...]
liquidate in complessivi € 6.500,00 oltre agli accessori fiscali e Parte_1 previdenziali previsti ai sensi di legge. Così deciso il 14 gennaio 2025. Il giudice
Dott. Giorgio Mariani
6
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO SEZIONE LAVORO In persona del giudice unico dott. Giorgio Mariani, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa con ricorso depositato in via telematica in data 6 agosto 2024 da in persona del suo legale rappresentante pro tempore, Parte_1 elettivamente domiciliato in Milano, via Paleocapa, 6, presso lo studio dell'Avv.
Prof. Paolo Tosi, che lo rappresenta e difende, unitamente agli Avv.ti Francesco Tanca, Federica Pagani e Giovanni Realmonte, per delega allegata al ricorso introduttivo;
ricorrente contro
Controparte_1
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, elettivamente
[...] domiciliato in Milano, Viale Mazzini, n. 7, presso lo studio dell'Avv. Maria Buffoni, che lo rappresenta e difende per mandato generale alle liti per Notaio di Milano;
Per_1 convenuto e contro
, in persona del suo legale Controparte_2 rappresentante pro tempore convenuto contumace i difensori delle parti, come sopra costituiti, così
CONCLUDEVANO
PER IL RICORENTE Parte_1
1) in via principale: accertare l'illegittimità dell'iscrizione al ruolo e pertanto annullare la medesima iscrizione e la cartella n. 068 2024 01014837 16 000;
1 2) in via subordinata: dichiarare in ogni caso non dovuti (anche per intervenuta prescrizione) i premi richiesti da e comunque le conseguenti sanzioni e CP_1 interessi nella misura quantificata nella cartella impugnata;
3) in via ulteriormente subordinata: rideterminare i premi, le sanzioni e gli interessi nella misura indicata in atti o in quella diversa che dovesse emergere in corso di causa.
4) con vittoria di spese, diritti e onorari.
PER IL CONVENUTO : CP_1
1) in via preliminare, accertata la totale estraneità di alle procedure e alle CP_1 modalità di formazione delle cartelle esattoriali, dichiarare la carenza di legittimazione passiva dell' per i motivi di cui in narrativa;
CP_1
2) nel merito preliminarmente, dichiarare inammissibile il ricorso per la violazione del principio del “ne bis in idem” come esposto in narrativa
3) in subordine, nel merito, e in ogni caso, rigettare il ricorso, in quanto infondato in fatto ed in diritto;
4) con vittoria di spese, diritti e onorari.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in via telematica in data 6 agosto 2024, Parte_1 ricorreva al Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro, per sentire
[...] accogliere le sopra indicate conclusioni, nei confronti di ed CP_1 [...]
. Controparte_2
Rilevava la società opponente di avere ricevuto, il 17 luglio 2024, la notifica della cartella n. 068 2024 01014837 16 000, per contributi previdenziali, sanzioni CP_1 civili e interessi per gli anni 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 e per sanzioni civili ed interessi di mora per l'anno 2024, derivanti dall'emissione del ruolo n. 2024/000186, per un importo complessivo di € 246.535,71 (doc. A fasc. ric.). La vicenda si collocava in un più ampio ambito contenzioso, che non investiva solo le parti di questo giudizio, ma anche l' e l' . CP_3 Controparte_4
Si trattava dell'impugnazione dei verbali unici di accertamento e notificazione CP_3
n. 2019018758/DDL del 15/04/2021 (notificato il 16/04/2021) e n. 2019018771/DDL del 29/04/2021 (notificato il 4/05/2021) nonché del presupposto verbale di accertamento e notificazione n. 264-283-261 del 23/02/2021 dell'ITL di Milano-Lodi. Tale impugnazione giudiziale era stata depositata in via telematica in data 16 febbraio 2022 presso il Tribunale del lavoro di Milano (R.G. 1336/22). Con il decreto di fissazione dell'udienza del 17 febbraio 2022 (doc. 6 fasc. ric.), il Tribunale aveva disposto la sospensione in via interinale degli effetti dell'accertamento contenuto nel Verbale unico accertamento congiunto CP_5
n. 264-283-261 del 23 febbraio 2021 nonché nei verbali n. CP_1 CP_3
2 2019018758/DDL del 15/04/2021 e n. 2019018771/DDL del 29/04/2021, inibendo Cont provvisoriamente a , e ogni ulteriore provvedimento CP_3 CP_1 pregiudizievole nei confronti della Società ricorrente.
La causa era tuttora pendente. Il 15 febbraio 2023 l' aveva notificato a un ulteriore CP_1 Parte_1 verbale di accertamento, per il periodo dal 1° settembre 2016 al 31 ottobre 2020, con cui l' aveva quantificato le retribuzioni imponibili relative ai prestatori CP_1
c.d. riders nel periodo dal 1° settembre 2016 al 31 ottobre 2020, per un importo totale di € 11.439.409,82 (doc. 8 fasc. ric.). In data 25 settembre 2023 aveva ricevuto dall' Parte_1 [...]
la notifica della cartella di pagamento n. 068 Controparte_2
2023 00888560 50 000 per contributi previdenziali , sanzioni civili per CP_1 premi evasi e interessi per gli anni 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 e per sanzioni civili per evasione e interessi di mora per l'anno 2023, derivanti dalla emissione del ruolo n. 2023/000189, per un importo complessivo di € 3.494.241,56 (doc. 10 e 11 fasc. ric.). Avverso l'iscrizione al ruolo e la cartella di pagamento, aveva Parte_1 proposto opposizione, con contestuale istanza di sospensione, al Tribunale di Milano, Sezione Lavoro (R.G. 9683/2023). Con sentenza del 18 luglio 2024 il Tribunale di Milano aveva accolto il ricorso di annullando la cartella n. 068 2023 00888560 50 000 notificata il Parte_1
25.9.2023 con condanna dell' e dell' alla CP_1 Controparte_7 rifusione delle spese di lite.
Si giungeva quindi alla notifica della cartella n. 068 2024 01014837 16 000 CP_1
(qui impugnata), come già detto, per contributi previdenziali, sanzioni civili e interessi per gli anni 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 e per sanzioni civili ed interessi di mora per l'anno 2024, derivanti dall'emissione del ruolo n. 2024/000186, per un importo complessivo di € 246.535,71. impugnava la cartella n. 068 2024 01014837 16 000 ed il Parte_1 CP_1 precedente avviso bonario per i seguenti motivi: a) difetto di motivazione, in quanto sia l'avviso bonario che la cartella non precisavano: (i) per quali specifici rapporti di lavoro dipendente (visto che nell'avviso bonario 20 marzo 2024 si menziona la polizza dipendente) intercorsi si assumesse il mancato pagamento dei premi assicurativi;
(ii) Parte_1 come fosse stato calcolato l'imponibile da cui derivava il premio;
(iii) come fosse stato calcolato il premio;
(iv) per quale ragione fossero state calcolate le sanzioni come se si trattasse di evasione e non di omissione;
(v) come e per quali ragioni fossero stati applicati degli interessi di cui non era dato comprendere il tasso, in violazione dell'art. 3 della L. n. 241 del 1990, il quale impone la motivazione di tutti i provvedimenti amministrativi, tra cui va annoverata la cartella esattoriale;
b) per violazione di un provvedimento dell'Autorità Giudiziaria in quanto emessi in Cont violazione del decreto di inibitoria del Tribunale di Milano nei confronti di ,
3 e , considerato che con decreto del 17 febbraio 2022, il Tribunale di CP_3 CP_1
Milano aveva disposto la sospensione in via interinale degli effetti dell'accertamento contenuto nel menzionato verbale, inibendo provvisoriamente a Cont
, e ogni ulteriore provvedimento pregiudizievole nei confronti CP_3 CP_1 della Società ricorrente;
c) violazione dell'art. 24 co. 3 Dlgs 46/1999 a norma del quale: “Se l'accertamento effettuato dall'ufficio è impugnato davanti all'autorità giudiziaria, l'iscrizione a ruolo è eseguita in presenza di provvedimento esecutivo del giudice”: l'azione di accertamento negativo avente ad oggetto la pretesa di ITL, e non CP_3 CP_1 aveva generato un provvedimento esecutivo a favore degli enti;
d) decadenza di dal termine dell'iscrizione al ruolo e della cartella opposta CP_1 per violazione dell'art. 25 Dlgs 46/1999;
e) prescrizione quinquennale dei premi maturati anteriormente alla notifica dell'avviso bonario datato 19 ottobre 2022 e notificato via pec in data 25 ottobre 2022 nel quale per la prima volta si rivendicavano i premi dovuti, con l'effetto che tutti i premi maturati prima del 25 ottobre 2017 dovevano ritenersi prescritti;
d) per la nullità del verbale congiunto per carenza di motivazione CP_8
e per assenza di accertamento specifico in relazione alle posizioni dei singoli corrieri, e per la assenza dei requisiti richiesti per l'applicazione dell'art. 2 del D. Lgs. 81/2015. In via subordinata, la società contestava la quantificazione dei premi nonché delle sanzioni civili e interessi. L' , costituitasi, chiedeva il rigetto del ricorso, eccependo, in ogni caso, CP_1 il proprio difetto di legittimazione passiva, essendo legittimato unico in relazione alla maggioranza delle doglianze della società opponente l
[...]
. Controparte_2
Nessuno si costituiva per , Controparte_2 che veniva dichiarata contumace.
Dopo avere risolto con ordinanza la questione della sospensiva nel corso dell'udienza del 29 agosto 2024, all'udienza del 14 gennaio 2025, omessa ogni attività istruttoria, la causa veniva discussa e posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Come riferito sopra, l'impugnazione della cartella n. 068 2024 CP_1
01014837 16 000 e del precedente avviso bonario si colloca nell'ambito di un contenzioso ben più ampio, che coinvolge, oltre che l' e CP_1 Parte_1 anche l' e l' . CP_3 Controparte_4
Pende infatti (anche nei confronti di ) l'impugnazione dei verbali unici di CP_1 accertamento e notificazione n. 2019018758/DDL del 15/04/2021 (notificato il CP_3
16/04/2021) e n. 2019018771/DDL del 29/04/2021 (notificato il 4/05/2021) nonché
4 del presupposto verbale di accertamento e notificazione n. 264-283-261 del 23/02/2021 dell'ITL di Milano-Lodi (R.G. 1336/22). Inoltre, pende tuttora fra Parte_1 Controparte_2
e l'impugnazione della cartella di pagamento n. 068
[...] CP_1 CP_1
2023 00888560 50 000 per un importo complessivo di € 3.494.241,56 (R.G. 9683/2023, con sentenza esecutiva di primo grado).
2. Per quello che qui rileva, va immediatamente constatato (secondo il principio della “ragione più liquida”: Cass. 1° aprile 2021 n. 9108; Cass. 9 gennaio 2019 n. 363; Cass. 11 maggio 2018 n. 11458; Cass. 28 maggio 2014 n. 12002) che con il decreto di fissazione dell'udienza del 17 febbraio 2022 nel primo e più generale procedimento (R.G. 1336/22: doc. 6 fasc. ric.), il Tribunale aveva disposto la sospensione in via interinale degli effetti dell'accertamento contenuto nel Verbale unico accertamento congiunto n. 264-283-261 del 23 CP_8 febbraio 2021 nonché nei verbali n. 2019018758/DDL del 15/04/2021 e n. CP_3 Cont 2019018771/DDL del 29/04/2021, inibendo provvisoriamente a , e CP_3
ogni ulteriore provvedimento pregiudizievole nei confronti della Società CP_1 ricorrente. Deve quindi essere accolta l'eccezione preliminare di relativa Parte_1 alla nullità dell'iscrizione a ruolo e della cartella di pagamento opposta per violazione dell'art. 24 comma 3 del D.Lgs. n. 46/1999. La norma dispone: “Se l'accertamento effettuato dall'ufficio è impugnato davanti all'autorità giudiziaria, l'iscrizione a ruolo è eseguita in presenza di provvedimento esecutivo del giudice”. Consta per via documentale che avanti il Tribunale di Milano penda tuttora il procedimento RG 1336/2022, il quale ha ad oggetto l'impugnazione del Verbale unico di accertamento congiunto n. 264-283-261 del 23 febbraio CP_8
2021, sul quale per stessa ammissione di (p. 5 della memoria) si fonda CP_1
l'iscrizione a ruolo (ovvero l'emissione dell'avviso di addebito di ) e la CP_1 cartella di pagamento della qui Controparte_2 opposta. Nell'ambito di tale procedimento, il giudice ha emesso in via d'urgenza il decreto del 17 febbraio 2022, con cui ha disposto la sospensione in via interinale degli effetti dell'accertamento contenuto nel menzionato verbale, inibendo Cont provvisoriamente a , e ogni ulteriore provvedimento CP_3 CP_1 pregiudizievole nei confronti della Società ricorrente (doc. 6 fasc. ric.). La Cassazione ha già osservato che “in materia d'iscrizioni a ruolo dei crediti degli enti previdenziali il d.lgs. n. 46 del 1999, art. 24, comma 3, il quale prevede la non iscrivibilità a ruolo del credito previdenziale sino a quando non vi sia provvedimento esecutivo del giudice qualora l'accertamento su cui la pretesa creditoria si fonda sia impugnato davanti all'autorità giudiziaria, va interpretato nel senso che l'accertamento, cui la norma si riferisce, non è solo quello eseguito
5 dall'ente previdenziale, ma anche quello operato da altro ufficio pubblico come l' , né è necessario, ai fini di detta non iscrivibilità a ruolo, Controparte_2 che, in quest'ultima ipotesi, l' sia messo a conoscenza dell'impugnazione CP_3 dell'accertamento davanti all'autorità giudiziaria anche quando detto accertamento è impugnato davanti al Giudice tributario” (Cass., sez. lav., 9 aprile 2014, n. 8379; Cass., sez. lav., 1° marzo 2016, n. 4032). Pare quindi evidente che, in base all'art. 24, comma 3, del D.lgs. n. 46/1999,
non avrebbe dovuto iscrivere a ruolo il proprio credito scaturente CP_1 dall'accertamento già impugnato avanti al Tribunale di Milano e per il quale il giudice aveva anche emesso un'espressa inibitoria, con l'effetto che detta iscrizione e la cartella di pagamento opposte, quali atti conseguenziali, vanno considerate illegittime e quindi annullate.
3. Alla soccombenza dell' e di CP_1 Controparte_2
seguono, ex art. 91 c.p.c., le spese processuali, che si liquidano a
[...] loro carico solidate e in favore di in complessivi € 6.500,00 oltre Parte_1 agli accessori fiscali e previdenziali previsti ai sensi di legge.
P. Q. M.
Il Tribunale di Milano, giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria ed ulteriore istanza domanda ed eccezione disattesa, così decide:
1) accerta l'illegittimità dell'iscrizione al ruolo e pertanto annulla la medesima iscrizione e la cartella n. 068 2024 01014837 16 000;
2) condanna le parti soccombenti e CP_1 Controparte_2
in solido alla rifusione delle spese processuali a vantaggio di
[...]
liquidate in complessivi € 6.500,00 oltre agli accessori fiscali e Parte_1 previdenziali previsti ai sensi di legge. Così deciso il 14 gennaio 2025. Il giudice
Dott. Giorgio Mariani
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